| Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 1 agosto 2019 |  
| Modifiche ai decreti 2 marzo 2017, 20 luglio 2017 e 21 dicembre  2018 in materia di termini e procedure  per  la  cancellazione  dei  punti assegnati in caso di infrazioni gravi.  |  
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                      IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
   Visto il  decreto  legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26,  del  1°  febbraio  2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n.  96, e successive modifiche ed integrazioni;   Visto il decreto ministeriale  2  marzo  2017  (Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 213, del  12  settembre  2017),  recante modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;   Visto il decreto ministeriale 20 luglio  2017  (Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 213, del  12  settembre  2017),  recante modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio;   Visto  il  decreto  21  dicembre  2018  (Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 38, del 14 febbraio 2019)  recante  modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  a  punti  per infrazioni  gravi  all'autorizzazione  per  l'esercizio  della  pesca subacquea professionale;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  105 del 27 febbraio 2013, modificato dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri n. 143 del  17  luglio  2017,  recante  «Organizzazione  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»,  a  norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;   Visto il decreto ministeriale n. 6752 del 17 luglio  2018,  recante la delega di funzioni al sottosegretario  di  Stato,  on.  le  Franco Manzato;   Considerato che le attuali procedure di cancellazione dei punti  di cui, rispettivamente, all'art. 8 del  decreto  ministeriale  2  marzo 2017, all'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2017 e art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, possono determinare potenziali discrasie, tali da non assicurare il corretto  rispetto  del  vigente quadro normativo di riferimento;   Ritenuto,    pertanto,    di    dover    procedere    all'immediata semplificazione delle  richiamante  procedure  di  cancellazione  dei punti, con particolare riferimento alle fasi successive al  decorrere del  prescritto  periodo  triennale   dalla   data   di   commissione dell'ultima infrazione grave, al fine di renderle pienamente aderenti ai termini stabiliti dalla vigente normativa di settore; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   L'art. 8 del decreto ministeriale 2 marzo 2017, in premessa citato, e' sostituito dal seguente:     1. Per le fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 18 del  decreto legislativo n. 4/2012, il titolare della licenza di pesca, al fine di ottenere la cancellazione dei punti, presenta  la  relativa  istanza, corredata  da  idonea  documentazione  attestante  l'esistenza  delle condizioni, al  Capo  del  Compartimento  marittimo  dell'Ufficio  di iscrizione del peschereccio interessato;     2. In ragione delle istanze presentate ai  sensi  del  precedente comma 1, il Capo del Compartimento marittimo, attraverso  gli  uffici competenti, verifica, a norma del richiamato comma 2 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 4/2012,  che,  successivamente  alla  data  di commissione dell'ultima infrazione grave, il titolare della licenza:       nel caso di cui alla lettera a),  utilizzi  il  sistema  VMS  o proceda alla registrazione e alla trasmissione elettronica  dei  dati del giornale di pesca,  della  dichiarazione  di  trasbordo  e  della dichiarazione di sbarco;       nel caso di cui alla lettera b), abbia concluso la campagna  di pesca scientifica per la quale si e' offerto volontariamente;       nel caso di cui alla lettera c), che in qualita' di  membro  di un'organizzazione di produttori abbia accettato e si sia attenuto  al piano di pesca dell'organizzazione;       nel caso di cui alla lettera d), partecipi ad  un'attivita'  di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica;     3. All'esito delle verifiche di cui al  precedente  comma  2,  il Capo  del  Compartimento  marittimo  emette,  ove  ne   ricorrano   i presupposti, un provvedimento di  cancellazione  dei  punti,  dandone immediata  notifica  al   titolare   della   licenza   di   pesca   e trasmettendone copia alla direzione generale della pesca marittima  e dell'acquacoltura, nonche' all'Ufficio marittimo  di  iscrizione  del peschereccio interessato, ai fini dell'annotazione  sul  registro  di iscrizione  ed  al  Centro  controllo  nazionale  pesca  del  Comando generale  del   Corpo   delle   capitanerie   di   porto,   ai   fini dell'aggiornamento del registro nazionale delle infrazioni. Nel  caso in  cui  non  ne  ricorrano  i  presupposti,  invece,  il  Capo   del Compartimento marittimo emette  un  provvedimento  di  diniego  e  lo notifica immediatamente all'interessato;     4. Per le fattispecie di cui all'art. 18, comma  4,  del  decreto legislativo n. 4/2012, il Capo del  Compartimento  marittimo  procede d'ufficio alla verifica della sussistenza dei  presupposti  previsti. All'esito  delle  verifiche,  il  Capo  del  Compartimento  marittimo emette,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un   provvedimento   di cancellazione dei punti, dandone immediata notifica al titolare della licenza di pesca e trasmettendone copia alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nonche' all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio interessato, ai fini dell'annotazione sul registro di iscrizione ed al Centro  controllo  nazionale  pesca  del Comando generale del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  ai  fini dell'aggiornamento del registro nazionale delle infrazioni.     |  
|   |                                 Art. 2 
   L'art. 4 del decreto  ministeriale  20  luglio  2017,  in  premessa citato, e' sostituito dal seguente:     1. Ai fini della cancellazione dei punti, per le  fattispecie  di cui al comma 3 dell'art. 20 del decreto  legislativo  n.  4/2012,  il capo del  Compartimento  marittimo  dell'Ufficio  di  iscrizione  del marittimo  interessato  procede   d'ufficio   alla   verifica   della sussistenza dei presupposti previsti;     2. All'esito della verifica, il Capo del Compartimento  marittimo emette,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  un   provvedimento   di cancellazione dei punti, dandone immediata notifica all'interessato e disponendone l'annotazione sul documento  matricolare  del  marittimo (con indicazione del numero dei punti  cancellati),  nonche'  dandone comunicazione  al  Centro  controllo  nazionale  pesca  del   Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di  porto  ed  all'Ufficio  di iscrizione del marittimo medesimo,  per  le  dovute  annotazioni  sul pertinente registro.     |  
|   |                                 Art. 3 
   L'art. 4 del decreto ministeriale 21  dicembre  2018,  in  premessa citato, e' sostituito dal seguente:     1. Il Capo del Compartimento, ove ricorrano i presupposti di  cui all'art. 1, comma  5,  del  presente  decreto,  emette  d'ufficio  un provvedimento   di   cancellazione   dei   punti   e   lo    notifica all'interessato,   disponendo   l'annotazione   degli   estremi   del provvedimento sul documento  di  autorizzazione  all'esercizio  della pesca subacquea professionale, con indicazione del numero  dei  punti cancellati;     2. Il Capo del Compartimento provvede a  dare  comunicazione  del provvedimento di  cancellazione  punti  emesso  al  Centro  controllo nazionale pesca del Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di porto,   alla   Direzione   generale   della   pesca   marittima    e dell'acquacoltura e all'autorita'  marittima  che  ha  provveduto  al rilascio dell'autorizzazione.   Il presente decreto, trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza, e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole,  alimentari,  forestali  e  del  turismo  e l'affissione nell'albo delle Capitanerie di porto, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 1° agosto 2019 
                                  Il Sottosegretario di Stato: Manzato  Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-892     |  
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