Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 agosto 2019
Rinegoziazione dei mutui di competenza del MEF, in attuazione dell'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il comma 961 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, con il quale si dispone che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a comuni, province e citta' metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 962 dell'art. 1 della predetta legge possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;
Visto il comma 962 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, con il quale si stabilisce che possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:
a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici;
Visto il comma 963 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, provvede a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonche' a definire i criteri e le modalita' di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi;
Visto il comma 964 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale stabilisce che la gestione delle attivita' strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione e' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1
Mutui rinegoziabili

1. I mutui indicati nell'elenco allegato al presente decreto (allegato A), che non siano estinti anticipatamente dagli enti mutuatari alla data del 30 giugno 2019, possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione qualora il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento, calcolato ai sensi del successivo art. 3, comma 1, sia inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario e pertanto consenta la riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti.
 
Art. 2
Modalita' di rinegoziazione

1. La proposta di rinegoziazione dei mutui e' consultabile dagli enti mutuatari di cui all'allegato A attraverso il portale «Enti locali e PA» presente nel sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti S.p.a. La data a partire dalla quale sara' consentito l'accesso a detto portale, ai fini dell'adesione da parte degli enti locali alla proposta di rinegoziazione, e' preventivamente comunicata tramite apposito avviso pubblicato nei siti istituzionali della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Gli enti mutuatari possono aderire alla proposta di rinegoziazione entro il termine perentorio del ventesimo giorno lavorativo successivo alla data a partire dalla quale e' consentito l'accesso al portale «Enti locali e PA» di cui al precedente comma, decorso il quale non saranno accettate le richieste di adesione a detta proposta.
3. La rinegoziazione e' perfezionata mediante la stipula tra l'ente mutuatario e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. di un contratto secondo lo schema tipo allegato al presente decreto, con le modalita' che saranno rese note tramite l'avviso di cui al comma 1 del presente articolo (allegato B).
 
Art. 3
Tasso di interesse, piano di ammortamento e garanzie

1. Il tasso di interesse relativo ai nuovi piani di ammortamento dei mutui e' determinato, tenuto conto della scadenza di ciascun mutuo e della relativa periodicita' di pagamento delle rate, utilizzando la curva dei tassi zero-coupon - pagina «0#ITXZ=R» del circuito Reuters - relativa alle quotazioni di fine giornata dei buoni del Tesoro poliennali rilevate il quinto giorno lavorativo antecedente la data a partire dalla quale e' consentito l'accesso al portale «Enti locali e PA» di cui al precedente art. 2, comma 1.
2. Il debito residuo di ciascun mutuo, risultante alla data del 1° gennaio 2019, e' rimborsato secondo un nuovo piano di ammortamento a tasso fisso, determinato sulla base del tasso di interesse di cui al precedente comma 1, a rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, secondo le seguenti modalita':
a) il nuovo piano di ammortamento di ciascun mutuo decorre dal 1° gennaio 2019 e scade alla data prevista nei piani di ammortamento originari, con prima rata in scadenza al 30 giugno 2019;
b) in data 30 giugno 2019, l'ente mutuatario corrisponde alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. una somma pari all'importo della rata prevista dal relativo piano di ammortamento originario di ciascun mutuo;
c) Cassa depositi e prestiti S.p.a. corrisponde all'ente mutuatario, entro il 30 novembre 2019 e al netto delle eventuali morosita' in essere, l'importo pari alla differenza tra (i) la somma versata ai sensi del precedente punto b) e (ii) la rata prevista al 30 giugno 2019 dal nuovo piano di ammortamento.
3. Le delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide a tutti gli effetti di legge anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento da corrispondere da parte di detti enti sulla base del nuovo piano di ammortamento di cui al precedente comma 2.
4. Restano ferme tutte le condizioni previste negli atti attualmente regolanti i mutui oggetto di rinegoziazione, salvo la determinazione del nuovo piano di ammortamento ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto e' sottoposto agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: Tria
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Avvertenza:

Gli allegati A e B sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.