| Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 30 agosto 2019 |  
| Rinegoziazione  dei  mutui  di  competenza  del  MEF,  in  attuazione dell'articolo 1, comma 963, della legge 30  dicembre  2018,  n.  145.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;   Visto il comma 961 dell'art. 1 della  legge  n.  145/2018,  con  il quale si dispone che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a comuni,  province  e  citta'  metropolitane,  trasferiti  al Ministero dell'economia e delle finanze in  attuazione  dell'art.  5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  aventi  le caratteristiche di cui al comma 962 dell'art. 1 della predetta  legge possono  essere  oggetto  di   operazioni   di   rinegoziazione   che determinino  una  riduzione  totale  del  valore  finanziario   delle passivita' totali a carico degli enti stessi, ferma restando la  data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;   Visto il comma 962 dell'art. 1 della  legge  n.  145/2018,  con  il quale si stabilisce che possono essere oggetto  di  rinegoziazione  i mutui che, alla data del 1°  gennaio  2019,  presentino  le  seguenti caratteristiche:     a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;     b)  oneri  di  rimborso  a  diretto   carico   dell'ente   locale beneficiario dei mutui;     c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;     d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;     e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto  del  Ministro dell'economia e  delle  finanze  20  giugno  2003,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;     f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;     g) non  oggetto  di  differimenti  di  pagamento  delle  rate  di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici;   Visto il comma 963 dell'art. 1 della legge n.  145/2018,  il  quale dispone che il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  proprio decreto di natura non regolamentare, provvede a individuare  i  mutui che  possono  essere  oggetto  delle  operazioni  di  rinegoziazione, nonche' a definire i criteri e le  modalita'  di  perfezionamento  di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base  della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi;   Visto il comma 964 dell'art. 1 della legge n.  145/2018,  il  quale stabilisce  che  la   gestione   delle   attivita'   strumentali   al perfezionamento delle  operazioni  di  rinegoziazione  e'  effettuata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.  in  base  alla  convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003; 
                               Decreta: 
                                Art. 1                          Mutui rinegoziabili 
   1. I  mutui  indicati  nell'elenco  allegato  al  presente  decreto (allegato A),  che  non  siano  estinti  anticipatamente  dagli  enti mutuatari alla data del 30 giugno 2019, possono essere oggetto  delle operazioni di rinegoziazione qualora il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di  ammortamento,  calcolato ai sensi del successivo art. 3,  comma  1,  sia  inferiore  a  quello previsto nel piano di ammortamento originario e pertanto consenta  la riduzione del valore finanziario delle  passivita'  totali  a  carico degli enti.     |  
|   |                                 Art. 2                      Modalita' di rinegoziazione 
   1. La proposta di rinegoziazione dei mutui  e'  consultabile  dagli enti mutuatari di cui all'allegato  A  attraverso  il  portale  «Enti locali e PA» presente nel sito istituzionale della Cassa  depositi  e prestiti S.p.a. La  data  a  partire  dalla  quale  sara'  consentito l'accesso a detto portale, ai fini dell'adesione da parte degli  enti locali alla proposta di rinegoziazione, e' preventivamente comunicata tramite apposito avviso pubblicato nei siti istituzionali della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze.   2.  Gli  enti  mutuatari   possono   aderire   alla   proposta   di rinegoziazione entro  il  termine  perentorio  del  ventesimo  giorno lavorativo successivo alla data a partire dalla quale  e'  consentito l'accesso al portale «Enti locali e PA» di cui al  precedente  comma, decorso il quale non saranno accettate le  richieste  di  adesione  a detta proposta.   3. La rinegoziazione e' perfezionata mediante la stipula tra l'ente mutuatario e la Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.  di  un  contratto secondo lo schema tipo allegato al presente decreto, con le modalita' che saranno rese note tramite l'avviso di cui al comma 1 del presente articolo (allegato B).     |  
|   |                                 Art. 3         Tasso di interesse, piano di ammortamento e garanzie 
   1. Il tasso di interesse relativo ai nuovi  piani  di  ammortamento dei mutui e' determinato, tenuto  conto  della  scadenza  di  ciascun mutuo  e  della  relativa  periodicita'  di  pagamento  delle   rate, utilizzando la curva dei tassi zero-coupon -  pagina  «0#ITXZ=R»  del circuito Reuters - relativa alle  quotazioni  di  fine  giornata  dei buoni del Tesoro poliennali  rilevate  il  quinto  giorno  lavorativo antecedente la data a partire dalla quale e' consentito l'accesso  al portale «Enti locali e PA» di cui al precedente art. 2, comma 1.   2. Il debito residuo di ciascun mutuo, risultante alla data del  1° gennaio 2019, e' rimborsato secondo un nuovo piano di ammortamento  a tasso fisso, determinato sulla base del tasso di interesse di cui  al precedente  comma  1,  a  rate  semestrali,  costanti,   posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, secondo le  seguenti modalita':     a) il nuovo piano di ammortamento di ciascun mutuo decorre dal 1° gennaio 2019 e scade alla data prevista  nei  piani  di  ammortamento originari, con prima rata in scadenza al 30 giugno 2019;     b) in data 30 giugno 2019,  l'ente  mutuatario  corrisponde  alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. una  somma  pari  all'importo  della rata prevista  dal  relativo  piano  di  ammortamento  originario  di ciascun mutuo;     c)  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.   corrisponde   all'ente mutuatario, entro il 30 novembre 2019  e  al  netto  delle  eventuali morosita' in essere, l'importo pari alla differenza tra (i) la  somma versata ai sensi del precedente punto b) e (ii) la rata  prevista  al 30 giugno 2019 dal nuovo piano di ammortamento.   3. Le delegazioni di pagamento rilasciate dagli  enti  mutuatari  a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide  a  tutti gli effetti di legge anche successivamente alla  rinegoziazione,  nei limiti degli importi delle rate di ammortamento da  corrispondere  da parte di detti enti sulla base del nuovo piano di ammortamento di cui al precedente comma 2.   4.  Restano  ferme  tutte  le  condizioni   previste   negli   atti attualmente regolanti i mutui oggetto  di  rinegoziazione,  salvo  la determinazione del nuovo piano di ammortamento ai sensi del  presente decreto.   Il presente decreto e' sottoposto agli organi di  controllo  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 30 agosto 2019 
                                                     Il Ministro: Tria                                -------- 
   Avvertenza: 
     Gli allegati  A  e  B  sono  pubblicati  sul  sito  internet  del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.     |  
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