| Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 16 agosto 2019 |  
| Scioglimento  della  «Salvador  Allende   societa'   cooperativa   di consumo», in Roma e nomina del commissario liquidatore.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto  16 marzo 1942, n. 267;   Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17 gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di vigilanza sugli enti cooperativi;   Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato dal Ministero dello sviluppo economico, concluse con la  proposta  di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies  del  codice  civile nei confronti della Salvador Allende societa' cooperativa di consumo;   Considerato che dalla  visura  camerale  aggiornata  si  evince  il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi  e  che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2012 non si ravvisano i  presupposti  per  la  continuita'  aziendale,  tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies;   Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del procedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita',   portando pertanto  a  conoscenza   della   cooperativa   la   nuova   proposta sanzionatoria decisa dalla Amministrazione procedente;   Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;   Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative in data 20 dicembre 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario liquidatore;   Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art. 2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del commissario liquidatore;   Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione  generale,  da un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico presentate dai professionisti  interessati,  conformemente  a  quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4  aprile  2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla  attribuzione di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,   2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma  e  2545-octiesdecies  del  codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   La «Salvador Allende societa' cooperativa di consumo» con  sede  in Roma (codice fiscale 07526121004), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.     |  
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   Considerati gli specifici requisiti professionali, come  risultanti dal curriculum vitae,  e'  nominato  commissario  liquidatore  l'avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26  novembre  1963  (codice  fiscale CSLNTN63S26E506Q), e domiciliato in  Roma  via  del  Banco  di  Santo Spirito, n. 42.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Avverso il presente provvedimento  e'  possibile  proporre  ricorso amministrativo   al   Tribunale   amministrativo   regionale   ovvero straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   nei   termini   e presupposti di legge. 
     Roma, 16 agosto 2019 
                                           Il direttore generale: Celi     |  
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