| Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 4 settembre 2019 |  
| Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»  registrata  in  qualita'  di denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n. 1263 del 1° luglio 1996.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV       della direzione generale per la promozione della qualita'                     agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;   Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, con la quale ai  titolari  degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  sono  assegnati,  in coerenza con le priorita' politiche individuate nella  direttiva  del Ministro del 27 febbraio  2019,  n.  1423,  nonche'  nella  direttiva dipartimentale 29 febbraio 2019, protocollo  n.  774,  gli  obiettivi riportati nell'allegato A) che  costituisce  parte  integrante  della direttiva.;   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto il regolamento (UE) n. 1263/1996  della  Commissione  del  1° luglio 1996 con  il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Pomodoro San  Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;   Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;   Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   1346/2019   della commissione dell'8 agosto 2019, e' stata accolta la modifica  di  cui al precedente capoverso;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica richiesta   della   D.O.P.   «Pomodoro    San    Marzano    dell'Agro Sarnese-Nocerino», affinche' le disposizioni contenute  nel  predetto documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul territorio nazionale: 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della denominazione di origine protetta  «Pomodoro  San  Marzano  dell'Agro Sarnese-Nocerino», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1346/2019  della  Commissione  dell'8  agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 213 del 14 agosto 2019.   I produttori che intendono porre in commercio la  denominazione  di origine protetta «Pomodoro San Marzano  dell'Agro  Sarnese-Nocerino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
     Roma, 4 settembre 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |    Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta           «pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»                                Art. 1. 
     La denominazione di origine protetta (DOP) «Pomodoro San  Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' riservata  al  pomodoro  che  risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle  norme  del  presente disciplinare di produzione e trasformazione.     |  
|   |                                 Art. 2. 
     La denominazione d'origine protetta (DOP) «Pomodoro  San  Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», senza altra qualificazione, e' riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante delle varieta' S. Marzano 2 e/o KIROS (ex Selezione Cirio 3). Possono concorrere alla  produzione  di detto pomodoro  anche  linee  ottenute  a  seguito  di  miglioramento genetico delle suddette varieta', sempre che,  sia  il  miglioramento che la coltivazione, avvengano nell'ambito del territorio cosi'  come delimitato  nel  successivo  art.  3  e  presentino   caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.     |  
|   |                                 Art. 3. 
     Il pomodoro ottenuto dalle varieta' S. Marzano 2 e/o KIROS  o  di linee  migliorate,  per  avvalersi  della  denominazione  di  origine protetta (DOP): «Pomodoro  San  Marzano  dell'Agro  Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole  e  trasformato  da  aziende industriali  entrambi  ricadenti  nelle   aree   territoriali   cosi' delimitate:       Provincia di Salerno: l'intero territorio  dei  comuni  di  San Marzano sul Sarno, Scafati, San Valentino Torio, Baronissi, Fisciano, Mercato San  Severino,  Siano,  Castel  San  Giorgio,  Roccapiemonte, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno,  Pagani,  Sant'Egidio  del Monte Albino, Angri.       Provincia  di  Avellino:  l'intero  territorio  del  comune  di Montoro.       Provincia  di  Napoli:  l'intero  territorio  dei   comuni   di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, Sant'Antonio Abate, Santa Maria  La Carita',  Striano,  Gragnano,  Castellammare   di   Stabia,   Acerra, Afragola, Brusciano,  Caivano,  Casalnuovo,  Camposano,  Castello  di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola,  Palma Campania, Pomigliano D'arco, Scisciano, San Vitaliano.     Tutti i comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino. I terreni sono interessati per la parte di pianura, con destinazione seminativa irrigua o irrigabile.     |  
|   |                                 Art. 4. 
     Le condizioni ambientali e di coltura  del  territorio  destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono  essere  quelle tradizionali e comunque atte  a  conferire  al  pomodoro  le  proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.     Dal  punto  di  vista  morfologico,  il  comprensorio   dell'Agro Sarnese-Nocerino si estende nella pianura del Sarno che e'  ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.     Dal punto di vista strettamente pedologico, i  terreni  dell'Agro Sarnese-Nocerino si presentano molto  profondi,  soffici,  con  buona dotazione di sostanza organica ed  un'elevata  quantita'  di  fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.     L'idrologia del territorio e' molto  ricca  per  la  presenza  di numerose sorgenti  e  di  abbondanti  falde  a  diversa  profondita'. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata  da  pozzi  che  si alimentano direttamente dalla falda freatica.     Circa il clima, l'Agro Sarnese-Nocerino  risente  della  benefica influenza del mare.  Le  escursioni  termiche  non  sono  notevoli  e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane  a lungo; la grandine e' una meteora piuttosto rara. I  venti  dominanti sono il Maestro del Nord e  lo  scirocco  del  sud.  Le  piogge  sono abbondanti in autunno, inverno e  primavera;  scarse  o  quasi  nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi,  l'umidita' relativa dell'aria si  mantiene  piuttosto  alta.  II  trapianto,  di norma, si esegue dalla 1° quindicina del mese di aprile  fino  al  25 maggio. Il sesto di impianto deve essere  tale  da  non  superare  la densita' massima di 25.000 piante di pomodoro ad ettaro.     La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei  e  fili  orizzontali.  Sono  ammesse,  oltre  alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la  cimatura.  E' consentita la coltivazione in ambienti protetti al fine di proteggere le coltivazioni dall'attacco di parassiti e insetti nocivi.     E' vietata ogni pratica di  forzatura  tendente  ad  alterare  il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo  alla maturazione.     La raccolta dei frutti e' compresa tra il  15  luglio  ed  il  15 ottobre e deve essere eseguita  esclusivamente  a  mano,  in  maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed  avviene in piu' riprese.     I frutti raccolti  devono  essere  sistemati  in  contenitori  di plastica e trasportati al centro di raccolta aziendale e/o collettivo o della cooperativa intermediaria. Per il trasporto all'industria  di trasformazione i  contenitori  sono  singolarmente  identificati  per produttore con un peso non superiore a 250 chilogrammi cadauno.     La resa massima e' di 80 tonnellate per Ha e la resa in  prodotto trasformato non e' superiore al 70%.     Dal  punto  di  vista   produttivo   le   principali   operazioni tecnologiche previste per la preparazione  dei  prodotti  industriali (pelati) sono le seguenti:       pomodori  pelati  interi:  Lavaggio  e  Cernita  -  Pelatura  - Separazione pelli - Cernita  prodotto  -  inscatolamento  -  Aggiunta liquido  di  governo  a  pressione  atmosferica  o  sotto   vuoto   - Aggraffatura - Marcatura del contenitore con sigla «SM»  (oltre  alle sigle   dell'identificazione   dell'azienda   e    del    lotto)    - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole -  Magazzinaggio.  Preparati in accordo alle buone norme di produzione.       pomodori pelati a filetti: Lavaggio  e  Cernita  -  Pelatura  - Separazione pelli - Cernita prodotto - filettatura  -  sgrondatura  - lnscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione  atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Marcatura del  contenitore  con  sigla «SM» (oltre alle sigle dell'identificazione dell'azienda e del lotto) - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.     |  
|   |                                 Art. 5. 
     La pianta e le bacche del pomodoro della varieta' S.  Marzano  2, KIROS o di linee migliorate, come precisato all'art. 2, ammesse  alla trasformazione per la produzione del «Pomodoro San Marzano  dell'Agro Sarnese-Nocerino» a denominazione di origine protetta - DOP -  devono presentare i seguenti requisiti:       1) caratteristiche della pianta:         sviluppo indeterminato di qualunque statura,  con  esclusione dei tipi determinati;         fogliame ben ricoprente le bacche;         maturazione scalare;         bacche acerbe con «spalla verde».       2) caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo  alla pelatura:         Standard 1:           a)  bacca  con   due   o   tre   logge,   forma   allungata parallelepipeda tipica  con  lunghezza  da  60  a  80  mm.  calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;           b) sezione trasversale angolata;           c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato  tra lunghezza dell'asse  longitudinale  e  quella  dell'asse  trasversale maggiore nel piano equatoriale);           d) assenza di peduncolo;           e) colore rosso tipico della varieta';           f) facile distacco della cuticola;           g) ridotta presenza di vuoti placentari;           h) pH non superiore a 4,50;           i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale  o  superiore  al 4,0%;           l) limitata presenza di  fasci  vascolari  ispessiti  nella zona peziolare (fittone).         Standard 2:           a) bacca con due o tre logge,  forma  allungata  cilindrica tendente al piramidale  con  lunghezza  da  60  a  80  mm.  calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;           b) sezione trasversale tondeggiante;           c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato  tra lunghezza dell'asse  longitudinale  e  quella  dell'asse  trasversale maggiore nel piano equatoriale);           d) assenza di peduncolo;           e) colore rosso tipico della varieta';           f) facile distacco della cuticola;           g) ridotta presenza di vuoti placentari;           h) pH non superiore a 4,50;           i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale  o  superiore  al 4,0%;           l) limitata presenza di  fasci  vascolari  ispessiti  nella zona peziolare (fittone).       Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:         al punto a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varieta', purche' non interessino piu' del 5 % della partita;         al punto d): peduncoli: massimo l'1% dei frutti;         al punto e): area gialla fino ad un  massimo  di  2  cmq  per frutto purche' non interessino piu' del 5% della partita;         al punto i) e' ammissibile per il residuo  rifrattometrico  a 20° C una tolleranza di -0,2.     Per la preparazione  del  succo  necessario  al  riempimento  dei contenitori, i pomodori devono essere esclusivamente quelli  conformi al disciplinare di produzione con esclusione dei  parametri  relativi alle dimensioni ed alla regolarita' della forma.     |  
|   |                                 Art. 6. 
     La denominazione d'origine protetta - DOP - «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» designa  i  frutti  interi  o  a  filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche  previste dall'art. 5 punto 2) provenienti dalle coltivazioni effettuate  nelle zone tipiche indicate nell'art.  3.  Il  prodotto  trasformato  deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:       pomodori pelati interi:         colore rosso  tipico  della  varieta',  valutato  con  metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo  di 2 cmq per frutto purche' non  interessi  piu'  del  5%  del  campione considerato;         assenza di odori e sapori estranei;         assenza di larve di parassiti  e  di  alterazioni  di  natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa.  Assenza  di  marciume  interno  lungo  l'asse stilare;         peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60%  del  peso netto;         essere interi o comunque tali da non presentare  lesioni  che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 60%  del peso del prodotto sgocciolato;         residuo  ottico  rifrattometrico  netto  a  20°  C  uguale  o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;         media del contenuto in bucce, determinata  almeno  su  cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare  il  quadruplo  di tale limite;         il valore delle muffe, dei pomodori  conservati  (pomodori  e liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi  positivi  per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C  inferiore  al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo  ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;         il contenuto totale degli acidi D ed L lattico  dei  pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere  superiore a 0,4 g/Kg;         il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;         e' consentita l'aggiunta di sale  da  cucina  in  misura  non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale  dei  cloruri  e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);         e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;         e' consentita l'aggiunta di acido  citrico  come  coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;         e' consentita l'aggiunta  di  succo  di  pomodoro,  succo  di pomodoro  parzialmente  concentrato,  semi-concentrato  di   pomodoro ottenuto esclusivamente da  frutti  di  pomodoro  della  varieta'  S. Marzano 2,  KIROS  o  di  linee  migliorate,  prodotti  nell'area  di produzione di cui all'art. 3.       pomodori pelati a filetti:         colore rosso  tipico  della  varieta',  valutato  con  metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo  di 2 cmq per frutto purche' non  interessi  piu'  del  5%  del  campione considerato;         assenza di odori e sapori estranei;         assenza di larve di parassiti  e  di  alterazioni  di  natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa.  Assenza  di  marciume  interno  lungo  l'asse stilare;         peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60%  del  peso netto;         tagliati longitudinalmente a spicchi;         residuo  ottico  rifrattometrico  netto  a  20°  C  uguale  o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %;         media del contenuto in bucce, determinata  almeno  su  cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare  il  quadruplo  di tale limite;         il valore delle muffe, dei pomodori  conservati  (pomodori  e liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi  positivi  per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C  inferiore  al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo  ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%;         il contenuto totale degli acidi D ed L lattico  dei  pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere  superiore a 0,4 g/Kg;         il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5;         e' consentita l'aggiunta di sale  da  cucina  in  misura  non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale  dei  cloruri  e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);         e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico;         e' consentita l'aggiunta di acido  citrico  come  coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto;         e' consentita l'aggiunta  di  succo  di  pomodoro,  succo  di pomodoro  parzialmente  concentrato,  semi-concentrato  di   pomodoro ottenuto esclusivamente da  frutti  di  pomodoro  della  varieta'  S. Marzano  2,  KIROS  o  di  linee  migliorate  prodotti  nell'area  di produzione di cui all'art. 3.     |  
|   |                                 Art. 7. 
     Il «Pomodoro San Marzano dell'Agro  Sarnese-Nocerino»   -  DOP  - puo' essere confezionato in contenitori di  vetro  e  in  scatole  di banda stagnata di scelta  standard  D.  R.  F.  (Doppia  riduzione  a freddo).     Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o  specifiche ma comunque idonee al prodotto  in  oggetto,  nei  limiti  consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.     |  
|   |                                 Art. 8 
     Alla denominazione di cui all'art. 1  e'  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quella  prevista  nel  presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto,  selezionato, superiore, tipo, ecc.».     E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi  o  ragioni  sociali  o  marchi  privati  purche'  non   abbiano significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre  in   inganno l'acquirente e consumatore.     Le  industrie  di  trasformazione  che  esercitano   la   propria attivita' nel territorio di cui all'art. 3, devono  includere,  sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e  sui  cartoni  che  le  contengono,  le  apposite dizioni:       pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino;       il simbolo dell'UE;       denominazione di origine protetta e/o il suo acronimo;       pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;       il nome dell'azienda produttrice;       la  quantita'   di   prodotto   effettivamente   contenuto   in conformita' alle norme vigenti;       la campagna di raccolta e trasformazione;       la data di scadenza.     Deve altresi' figurare il simbolo  grafico  specifico  (Logo)  di seguito descritto: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
     descrizione del logo:         cerchio di stile  grafico  a  tratto  semplice  e  curvilineo affinche' le immagini siano di facile comunicazione.  I  colori  sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie  ed  il bianco che contorna il  marchio  richiama  i  colori  della  bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte  sfumature  di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad  un forte giallo per dare solarita' all'immagine tutta; dal  basso  verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a  tutto  il nostro  territorio.  La  dicitura  «Pomodoro  San  Marzano  dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' stata posizionata intorno ad  un  primo  cerchio usando i colori verde su bianco;         al  centro  del  primo  cerchio,  in  primo  piano,  troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano.       caratteristiche tecniche:         font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed;       colori nominati:         c: 24 m: 99 y: 97 k: 0;         c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;         c: 4 m: 16 y: 83 k: 0;         c: 32 m: 45 y: 99 k: 1;         c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;         c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;         c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;         c: 16 m: 7 y: 7 k: 0;     I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo  e  presentati  in  modo  chiaro,  leggibile,   indelebile   e sufficientemente grandi da risaltare  sullo  sfondo  sul  quale  sono riprodotti, cosi' da poter essere distinti nettamente  dal  complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.     |  
|   |                                 Art. 9. 
     Il controllo per l'applicazione delle disposizioni  del  presente disciplinare di produzione e' svolto  da  un  organismo  autorizzato, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE)  n.  1151/2012. Tale struttura e' l'organismo di controllo Agroqualita' S.p.a,  viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma, telefono: +39-06-5422  8675,  fax: +39-06-5422 8692 - e-mail: sanmarzano@agroqualita.it     A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione    della    DOP    Pomodoro    San    Marzano    dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono iscritti  nell'apposito  registro,  attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.     Le aziende di trasformazione  della  DOP  «Pomodoro  San  Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro  apposito registro, tenuto, e aggiornato dal predetto organismo di controllo.     |  
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