Gazzetta n. 218 del 17 settembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 4 settembre 2019 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro del 27 febbraio 2019, n. 1423, nonche' nella direttiva dipartimentale 29 febbraio 2019, protocollo n. 774, gli obiettivi riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante della direttiva.; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»; Considerato che, e' stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra; Considerato che, con regolamento (UE) n. 1346/2019 della commissione dell'8 agosto 2019, e' stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:
Provvede:
Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1346/2019 della Commissione dell'8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 213 del 14 agosto 2019. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 4 settembre 2019
Il dirigente: Polizzi |
| Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» Art. 1.
La denominazione di origine protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' riservata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione. |
| Art. 2.
La denominazione d'origine protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», senza altra qualificazione, e' riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante delle varieta' S. Marzano 2 e/o KIROS (ex Selezione Cirio 3). Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro anche linee ottenute a seguito di miglioramento genetico delle suddette varieta', sempre che, sia il miglioramento che la coltivazione, avvengano nell'ambito del territorio cosi' come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5. |
| Art. 3.
Il pomodoro ottenuto dalle varieta' S. Marzano 2 e/o KIROS o di linee migliorate, per avvalersi della denominazione di origine protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali cosi' delimitate: Provincia di Salerno: l'intero territorio dei comuni di San Marzano sul Sarno, Scafati, San Valentino Torio, Baronissi, Fisciano, Mercato San Severino, Siano, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, Pagani, Sant'Egidio del Monte Albino, Angri. Provincia di Avellino: l'intero territorio del comune di Montoro. Provincia di Napoli: l'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carita', Striano, Gragnano, Castellammare di Stabia, Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Pomigliano D'arco, Scisciano, San Vitaliano. Tutti i comuni sono inclusi nell'Agro Sarnese-Nocerino. I terreni sono interessati per la parte di pianura, con destinazione seminativa irrigua o irrigabile. |
| Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5. Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'Agro Sarnese-Nocerino si estende nella pianura del Sarno che e' ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica. Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'Agro Sarnese-Nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantita' di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile. L'idrologia del territorio e' molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondita'. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica. Circa il clima, l'Agro Sarnese-Nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine e' una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro del Nord e lo scirocco del sud. Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidita' relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta. II trapianto, di norma, si esegue dalla 1° quindicina del mese di aprile fino al 25 maggio. Il sesto di impianto deve essere tale da non superare la densita' massima di 25.000 piante di pomodoro ad ettaro. La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. E' consentita la coltivazione in ambienti protetti al fine di proteggere le coltivazioni dall'attacco di parassiti e insetti nocivi. E' vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione. La raccolta dei frutti e' compresa tra il 15 luglio ed il 15 ottobre e deve essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in piu' riprese. I frutti raccolti devono essere sistemati in contenitori di plastica e trasportati al centro di raccolta aziendale e/o collettivo o della cooperativa intermediaria. Per il trasporto all'industria di trasformazione i contenitori sono singolarmente identificati per produttore con un peso non superiore a 250 chilogrammi cadauno. La resa massima e' di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non e' superiore al 70%. Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti: pomodori pelati interi: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - inscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Marcatura del contenitore con sigla «SM» (oltre alle sigle dell'identificazione dell'azienda e del lotto) - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione. pomodori pelati a filetti: Lavaggio e Cernita - Pelatura - Separazione pelli - Cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - lnscatolamento - Aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - Aggraffatura - Marcatura del contenitore con sigla «SM» (oltre alle sigle dell'identificazione dell'azienda e del lotto) - Sterilizzazione - Raffreddamento scatole - Magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione. |
| Art. 5.
La pianta e le bacche del pomodoro della varieta' S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, come precisato all'art. 2, ammesse alla trasformazione per la produzione del «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» a denominazione di origine protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti: 1) caratteristiche della pianta: sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi determinati; fogliame ben ricoprente le bacche; maturazione scalare; bacche acerbe con «spalla verde». 2) caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura: Standard 1: a) bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare; b) sezione trasversale angolata; c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale); d) assenza di peduncolo; e) colore rosso tipico della varieta'; f) facile distacco della cuticola; g) ridotta presenza di vuoti placentari; h) pH non superiore a 4,50; i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%; l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone). Standard 2: a) bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm. calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare; b) sezione trasversale tondeggiante; c) rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale); d) assenza di peduncolo; e) colore rosso tipico della varieta'; f) facile distacco della cuticola; g) ridotta presenza di vuoti placentari; h) pH non superiore a 4,50; i) residuo rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 4,0%; l) limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone). Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze: al punto a) frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varieta', purche' non interessino piu' del 5 % della partita; al punto d): peduncoli: massimo l'1% dei frutti; al punto e): area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessino piu' del 5% della partita; al punto i) e' ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20° C una tolleranza di -0,2. Per la preparazione del succo necessario al riempimento dei contenitori, i pomodori devono essere esclusivamente quelli conformi al disciplinare di produzione con esclusione dei parametri relativi alle dimensioni ed alla regolarita' della forma. |
| Art. 6.
La denominazione d'origine protetta - DOP - «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art. 5 punto 2) provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'art. 3. Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi: pomodori pelati interi: colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato; assenza di odori e sapori estranei; assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare; peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto; essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 60% del peso del prodotto sgocciolato; residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %; media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite; il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%; il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg; il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5; e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico); e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico; e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto; e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varieta' S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate, prodotti nell'area di produzione di cui all'art. 3. pomodori pelati a filetti: colore rosso tipico della varieta', valutato con metodo visivo; e' ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purche' non interessi piu' del 5% del campione considerato; assenza di odori e sapori estranei; assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare; peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 60% del peso netto; tagliati longitudinalmente a spicchi; residuo ottico rifrattometrico netto a 20° C uguale o superiore a 5,0% con una tolleranza di 0.2 %; media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni g 100 di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite; il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare i1 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C inferiore al 6,0% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20° C uguale o superiore al 6,0%; il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/Kg; il valore del pH deve essere compreso tra 4,2 e 4,5; e' consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri e' considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico); e' consentita l'aggiunta di foglie di basilico; e' consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico nel limite massimo di 0.5% del peso del prodotto; e' consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro della varieta' S. Marzano 2, KIROS o di linee migliorate prodotti nell'area di produzione di cui all'art. 3. |
| Art. 7.
Il «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» - DOP - puo' essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (Doppia riduzione a freddo). Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia. |
| Art. 8
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.». E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore. Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attivita' nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni: pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino; il simbolo dell'UE; denominazione di origine protetta e/o il suo acronimo; pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti; il nome dell'azienda produttrice; la quantita' di prodotto effettivamente contenuto in conformita' alle norme vigenti; la campagna di raccolta e trasformazione; la data di scadenza. Deve altresi' figurare il simbolo grafico specifico (Logo) di seguito descritto:
Parte di provvedimento in formato grafico
descrizione del logo: cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinche' le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarita' all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» e' stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco; al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano. caratteristiche tecniche: font usato per il testo: Gill Sans MT Condensed; colori nominati: c: 24 m: 99 y: 97 k: 0; c: 100 m: 0 y: 100 k: 100; c: 4 m: 16 y: 83 k: 0; c: 32 m: 45 y: 99 k: 1; c: 100 m: 20 y: 0 k: 0; c: 15 m: 4 y: 15 k: 0; c: 7 m: 12 y: 18 k: 0; c: 16 m: 7 y: 7 k: 0; I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, cosi' da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. |
| Art. 9.
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura e' l'organismo di controllo Agroqualita' S.p.a, viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma, telefono: +39-06-5422 8675, fax: +39-06-5422 8692 - e-mail: sanmarzano@agroqualita.it A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo. Le aziende di trasformazione della DOP «Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino» devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto, e aggiornato dal predetto organismo di controllo. |
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