Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 21 giugno 2019 |
Modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017, recante le modalita' di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui e' stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 39, comma 4, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede che la garanzia del predetto Fondo puo' essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a quattrocentonovantanove da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; Visto lo stesso art. 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede, altresi', che le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di concessione, i criteri di selezione, nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti sono definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, che, in attuazione del predetto art. 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce le modalita' di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018, con il quale sono state apportate modifiche alle modalita' di concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti stabilite dal predetto decreto interministeriale 24 aprile 2013, nonche' disposto l'incremento della dotazione finanziaria riservata al rilascio di detta garanzia; Viste le «condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese» di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2018; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento; Viste, in particolare, le modifiche apportate dal richiamato regolamento (UE) n. 2017/2401 all'art. 259 del regolamento (UE) n. 575/2013 in merito al trattamento, in termini di attenuazione del rischio di credito, riconosciuto alle posizioni verso le cartolarizzazioni; Considerata l'esigenza di sostenere l'operativita' del Fondo di garanzia attuata mediante rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti, in considerazione della particolare efficacia ed efficienza dimostrata da tale modalita' di intervento, che ha consentito, gia' nei primi anni di sua applicazione, l'erogazione di un consistente volume di nuovi finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto interministeriale 14 novembre 2017
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2017, richiamato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 7, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. In alternativa a quanto previsto al comma 1, la garanzia diretta di cui all'art. 6, comma 2, puo' essere concessa a copertura integrale della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, nel caso in cui la medesima garanzia sia richiesta e rilasciata su un importo pari all'80 per cento del valore complessivo del portafoglio di finanziamenti. In tali casi, la tranche junior del portafoglio di finanziamenti, calcolata sempre applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui la garanzia sulla tranche junior del portafoglio sia rilasciata a valere su risorse comunitarie e per le fattispecie di cui all'art. 8, comma 2, non puo' superare: a) l'8,75 per cento della quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti per la quale e' richiesta e rilasciata la garanzia del Fondo, ovvero b) il 10 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti. 1-ter. I soggetti richiedenti che dispongono della strumentazione per determinare, in via autonoma, il punto di stacco e spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti ai fini della segnalazione dell'operazione all'Autorita' di vigilanza possono richiedere, in sede di domanda, fermi restando i pertinenti limiti massimi di copertura del Fondo di cui ai commi 1 e 1-bis e all'art. 8, comma 2, un supplemento di garanzia del Fondo, fino al 5 per cento della pertinente misura di copertura riconosciuta ai sensi dei commi 1 e 1-bis, finalizzato ad assorbire l'eventuale differenza positiva, registrata alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 13, tra: a) l'importo della garanzia del Fondo associato al maggiore spessore e relativo ammontare della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, determinato dal soggetto richiedente, ai fini degli obblighi di segnalazione dell'operazione all'Organismo di vigilanza, con la propria metodologia e b) l'importo della garanzia del Fondo associato allo spessore e relativo ammontare della tranche junior, determinato applicando la metodologia riportata in allegato al presente decreto.»; b) all'art. 8, comma 2, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, le misure di garanzia del Fondo ivi previste sono innalzate, rispettivamente, al 9,75 per cento e all'11,25 per cento e la copertura dell'ulteriore quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti e' a carico della sezione speciale.»; c) all'art. 8, comma 2, penultimo periodo, dopo le parole: «pari all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti», sono inserite le seguenti: «, ovvero al 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis»; d) all'art. 8, comma 3, dopo le parole: «della medesima tranche», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatti salvi i casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, nei quali la garanzia rilasciata a valere sulle sezioni speciali puo' arrivare al 100 per cento della tranche mezzanine riferita alla quota del portafoglio di finanziamenti oggetto di garanzia»; e) all'art. 8, comma 4, dopo le parole: «dai medesimi soggetti garanti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero del 100 per cento nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis»; f) all'art. 13, comma 2, lettera c), dopo le parole: «al presente decreto» , sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonche', nei casi di cui all'art. 7, comma 1-ter, il punto di stacco e spessore della tranche junior determinati applicando la metodologia del soggetto richiedente»; g) all'art. 13, comma 5, lettera b), dopo le parole: «effettivamente costruito», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero, nei casi di cui di cui all'art. 7, comma 1-ter, la metodologia del soggetto richiedente»; h) all'art. 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «fermi restando i limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando i pertinenti limiti di copertura del Fondo sul portafoglio di finanziamenti di cui all'art. 7»; i) all'allegato 1: 1) nella premessa che precede la Sezione I, le parole: «, commi 1 e 2» sono soppresse; 2) al paragrafo 2.2, nella definizione di «maxTjr » le parole: «, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse e, all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-bis, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la tranche junior, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti.»; 3) l'intestazione della tabella 1 riportata al paragrafo 3.2 e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
4) al paragrafo 3.2, nella definizione di «maxTjc » le parole: «, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse e, all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «mentre, nei casi di cui all'art. 7, comma 1-bis, il Fondo copre integralmente, fino al raggiungimento delle misure massime previste nel medesimo art. 7, comma 1-bis, ovvero nel pertinente caso di cui all'art. 8, comma 2, la tranche junior, calcolata su una quota, pari all'80 per cento, dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti composta da esposizioni corporate.». |
| Art. 2 Norme finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede a integrare le disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2018, al fine di recepire le disposizioni di cui al presente decreto. Le predette disposizioni di carattere generale, cosi' integrate, sono pubblicate nei siti internet del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (www.fondidigaranzia.it) e del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2019
Il Ministro dello sviluppo economico Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1-880 |
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