| Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 30 agosto 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano  «Champix»,  ai  sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 1323/2019).  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle  finanze  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente «Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,  lettera c), del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la determina n. 359 del  10  aprile  2014,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  98  del  29  aprile 2014, relativa alla classificazione del medicinale «Champix» ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189,  di  medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;   Vista la domanda presentata in data 3 luglio 2017 con la  quale  la societa'  Pfizer  limited  ha  chiesto  la  riclassificazione   delle confezioni con A.I.C. numeri 037550148/E, 037550151/E, 037550163/E  e 037550237/E;   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 22 febbraio 2018;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 22 maggio 2019;   Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il  medicinale  CHAMPIX  nelle   confezioni   sotto   indicate   e' classificato come segue:     indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:       «CHAMPIX e' indicato per la cessazione dell'abitudine  al  fumo negli adulti».     Confezioni:       «0.5 e 1.0 mg» compressa rivestiva con film, uso orale, blister (PVC/ALU) in cartone termosaldato - «11  x  0.5  mg  +  14  x  1  mg» compresse  -  A.I.C.  n.  037550148/E  (in  base   10);   classe   di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro  36,38; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,04;       «1,0 mg» compressa  rivestiva  con  film,  uso  orale,  blister (Pvc/Alu)  in  cartone  termosaldato,   28   compresse;   A.I.C.   n. 037550151/E (in base 10); classe di rimborsabilita': «A»;  prezzo  ex factory (IVA esclusa): euro 40,69; prezzo al pubblico (IVA  inclusa): euro 67,15;       «1,0 mg» compressa  rivestiva  con  film,  uso  orale,  blister (Pvc/Alu)  in  cartone  termosaldato,   56   compresse;   A.I.C.   n. 037550163/E (in base 10); classe di rimborsabilita': «A»;  prezzo  ex factory (IVA esclusa): euro 75,47; prezzo al pubblico (IVA  inclusa): euro 124,55;       «0,5 mg e 1.0 mg» compressa  rivestiva  con  film,  uso  orale, blister (Pvc/Alu) in cartone termosaldato - «11 x 0.5 mg + 14 x 1  mg + 28 x 1 mg compresse»; A.I.C. n. 037550237/E (in base 10); classe di rimborsabilita': «A»; prezzo ex factory (IVA  esclusa):  euro  77,07; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 127,20.   Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali.   Alla specialita' medicinale «Champix» si applica un tetto di  spesa complessivo sull'ex factory pari ad euro  3.100.000/dodici  mesi.  In caso di superamento della soglia EXF di euro 3.100.000  di  fatturato nei dodici mesi la societa' e' chiamata al ripiano dello  sfondamento attraverso   payback.   Ai   fini   della   determina    dell'importo dell'eventuale  sfondamento,   il   calcolo   dello   stesso   verra' determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto, esclusivamente,  degli  eventuali  payback  del  5%  e   dell'1,83%), trasmessi attraverso  il  flusso  della  tracciabilita',  di  cui  al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004,  per  i  canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED, istituito  ai  sensi della legge  n.  448/1998,  successivamente  modificata  dal  decreto ministeriale n. 245/2004, per la Convenzionata, nonche' tenendo conto dei dati delle importazioni del farmaco dall'estero per sopperire  ad eventuali  carenze.  Il  payback,  di  competenza  del  canale  degli acquisti diretti, derivante dall'applicazione del tetto di  prodotto, verra' scomputato dall'eventuale payback imputabile  all'azienda  per lo sfondamento  del  tetto  della  spesa  farmaceutica  per  acquisti diretti nell'anno di  pubblicazione  del  provvedimento  che  accerta l'entita'  del  ripiano  del  tetto  di  prodotto.  Il  payback,   di competenza   del    canale    retail    (convenzionata),    derivante dall'applicazione  del   tetto   di   prodotto,   verra'   scomputato dall'eventuale payback imputabile all'azienda per lo sfondamento  del tetto della spesa per  la  farmaceutica  convenzionata  nell'anno  di pubblicazione del provvedimento che accerta l'entita' del ripiano del tetto di prodotto. E' fatto, comunque, obbligo alla parte di  fornire semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, avra' inizio dal  mese  di effettiva commercializzazione in fascia di rimborsabilita'.  In  caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di  spesa  che  comporti  un incremento  dell'importo  complessivo  attribuito  alla   specialita' medicinale  e/o  molecola,  il  prezzo  di  rimborso   della   stessa (comprensivo dell'eventuale sconto  obbligatorio  al  S.S.N.)  dovra' essere rinegoziato in riduzione  rispetto  ai  precedenti  valori.  I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente  fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del S.S.N.,  ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della  legge n.  648/1996  e  dall'estensione  delle  indicazioni  conseguenti   a modifiche, dalle importazioni del farmaco dall'estero.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
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               Piano Terapeutico per la prescrizione di  CHAMPIX (Vareniclina tartrato) per il  trattamento  della  cessazione dell'abitudine   al   fumo   nei   pazienti   adulti    affetti    da broncopneumopatia  cronica  ostruttiva  (BPCO)   e   in   prevenzione              secondaria di patologie cardiovascolari. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico cartaceo  (allegato  1)  e  a  quanto  previsto  dall'allegato  2   e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Champix» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 30 agosto 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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