Gazzetta n. 215 del 13 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 agosto 2019
Approvazione dei diritti dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 217 a 222, istitutivi del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, comprensivo di un archivio telematico centrale contenente tutti i dati tecnici, giuridici, amministrativi e di conservatoria riguardanti navi e imbarcazioni da diporto;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 218 della legge n. 228 del 2012, che ha individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il titolare del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e del relativo trattamento dei dati;
Visto, inoltre, il successivo comma 219 della predetta legge, che ha demandato a un regolamento l'adozione delle norme attuative del predetto Sistema telematico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, che include l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) e lo Sportello telematico del diportista (STED);
Visto, in particolare, l'art. 4 del richiamato regolamento, che prevede le funzioni l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON);
Visto, inoltre, l'art. 5 del richiamato regolamento, che prevede i soggetti presso i quali sono attivati, mediante collegamento telematico con il CED, gli sportelli telematici del diportista (STED);
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'art. 63, relativo alle tariffe per prestazioni e servizi;
Visto, in particolare, l'art. 63, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, che prevede che per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto, altresi', il successivo comma 3-bis, che prevede che gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE);
Ritenuto necessario stabilire i diritti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce gli importi dei diritti e dei compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.
 
Allegato
Tabella I
Diritti per le attivita' rese dagli sportelli telematici del
diportista (STED) Art. 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

+--------------------------------------------------+----------------+ |Rilascio licenze di navigazione | 29,57 euro | +--------------------------------------------------+----------------+ |Aggiornamento licenze di navigazione | 17,76 euro | +--------------------------------------------------+----------------+ |Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle| | |unita' da diporto (ATCN) | 35,48 euro | +--------------------------------------------------+----------------+ |Rinnovo licenze | 29,57 euro | +--------------------------------------------------+----------------+ |Trascrizione di atti relativi alla proprieta' e di| | |altri atti e domande per i quali occorre la | | |trascrizione; iscrizione o cancellazione di | | |ipoteche; rilascio estratto ATCN. | 23,65 euro | +--------------------------------------------------+----------------+ |Copia di un documento | 11,82 euro | +--------------------------------------------------+----------------+ |Rilascio di un duplicato | 29,57 euro | +--------------------------------------------------+----------------+ |Autorizzazione alla navigazione temporanea e | | |licenza provvisoria di navigazione | 23,65 euro | +--------------------------------------------------+----------------+

 
Art. 2
Diritti e compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema
telematico centrale della nautica da diporto

1. L'importo dei diritti di cui all'art. 1 e' determinato nella Tabella I allegata al presente decreto.
 
Art. 3

Modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui alla Tabella I si effettua mediante versamento sul conto corrente postale n. 1031820168, intestato al «Ministero infrastrutture e trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale», con causale: «Diritti SISTE».
2. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, trasmettono all'UCON copia della documentazione attestante il pagamento dei diritti dovuti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica.
 
Art. 4

Proventi delle tariffe

1. Gli introiti derivanti dalla corresponsione dei diritti di cui alla Tabella I confluiscono sul capitolo 2454, art. 22 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 63, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sui rispettivi capitoli di funzionamento della Direzione generale per la motorizzazione e delle Capitanerie di porto.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° settembre 2019.

Roma, 12 agosto 2019

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Toninelli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 3236