| Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 23 luglio 2019 |  
| Linee  guida  per  la  realizzazione  di   sistemi   di   valutazione dell'impatto sociale delle attivita'  svolte  dagli  enti  del  Terzo settore.  |  
  |  
 |  
                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
   Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la disciplina del servizio civile universale»;   Visto in particolare l'art. 7, comma 3, della citata legge  n.  106 del 2016, il quale affida al Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali,  sentito  il  Consiglio  nazionale  del  Terzo  settore,  la predisposizione di linee guida in materia di sistemi  di  valutazione dell'impatto sociale delle attivita'  svolte  dagli  enti  del  Terzo settore,  definendo  la  valutazione  dell'impatto  sociale  come  la valutazione qualitativa e quantitativa,  sul  breve,  medio  e  lungo periodo, degli effetti delle  attivita'  svolte  sulla  comunita'  di riferimento rispetto all'obiettivo individuato;   Sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore nella seduta del 4 giugno 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                      Adozione delle linee guida 
   1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge  6  giugno  2016,  n. 106, sono adottate le linee guida, di  cui  all'allegato  n.  1,  che forma parte integrante e sostanziale del  presente  decreto,  per  la realizzazione di sistemi di valutazione  dell'impatto  sociale  delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore.     |  
|   |  Linee  guida  per  la  realizzazione  di   sistemi   di   valutazione  dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli  enti  del  Terzo  settore, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 6  giugno  2016,  n. 106.   Introduzione e riferimenti normativi. 
     Il tema della valutazione era stato affrontato  gia'  nell'ambito della legge n.  328/2000  «Legge  quadro  per  la  realizzazione  del sistema integrato di interventi e servizi sociali» dove  l'attenzione ai processi valutativi e' richiamata in diversi passaggi. All'art.  3 e' previsto che «per la realizzazione degli interventi e dei  servizi sociali [...]  e'  adottato  il  metodo  della  programmazione  degli interventi e delle risorse  [...],  della  verifica  sistematica  dei risultati in termini di qualita'  ed  efficacia  delle  prestazioni». All'art.  20  vengono  richiamate  inoltre  «forme  di  monitoraggio, verifica e valutazione dei costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati degli interventi».     La  valutazione  dei  risultati  conseguiti  ed  in   particolare dell'impatto  sul   tessuto   sociale   di   riferimento   e'   stata successivamente oggetto di regolazione nell'allegato  1,  sezione  C, lettera d) del decreto ministeriale 24 gennaio 2008 di adozione delle linee guida per la redazione del  bilancio  sociale  da  parte  delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, nelle  quali  veniva contemplata, tra le informazioni rinvenibili  nel  bilancio  sociale, «la  valutazione,  utilizzando  specifici  indicatori  qualitativi  e quantitativi, dei risultati conseguiti ed in particolare dell'impatto sul  tessuto  sociale  di  riferimento,  dei  principali   interventi realizzati  o  conclusi  nell'anno,   con   evidenza   di   eventuali scostamenti dalle previsioni».     Infine, la legge n. 106/2016, recante «Delega al Governo  per  la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per  la  disciplina del servizio civile universale» ha  fornito  un'indicazione  puntuale rispetto alla centralita' dei processi valutativi nel  nuovo  assetto normativo degli enti del Terzo settore  (ETS),  laddove  all'art.  7, comma  3  ne  rilascia  una  precisa  definizione:  «per  valutazione dell'impatto  sociale  si  intende  la  valutazione   qualitativa   e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli  effetti  delle attivita'   svolte   sulla   comunita'   di   riferimento    rispetto all'obiettivo individuato»; per altro verso, sotto il  profilo  della correlazione con le autorita' pubbliche, l'art. 4, comma  1,  lettera o) della medesima legge prevede la valorizzazione  del  «ruolo  degli enti nella fase  di  programmazione,  a  livello  territoriale...»  e l'individuazione di «criteri e modalita' per l'affidamento agli  enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di  standard di qualita' e impatto sociale del servizio, obiettivita', trasparenza e semplificazione... nonche' criteri e modalita' per la verifica  dei risultati in termini di qualita' e di efficacia  delle  prestazioni». Il  medesimo  articolo  demanda  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo  settore, la predisposizione di apposite linee guida in materia di  sistemi  di valutazione dell'impatto sociale.     Il legislatore individua nella valutazione  dell'impatto  sociale lo strumento attraverso il quale gli enti di Terzo settore comunicano ai propri stakeholders l'efficacia nella creazione di valore  sociale ed economico, allineando i target operativi con  le  aspettative  dei propri interlocutori e migliorando l'attrattivita' nei confronti  dei finanziatori esterni.     La definizione di  impatto  sociale  introdotta  dal  legislatore incorpora al suo interno elementi espliciti relativi alla qualita' ed alla quantita' dei servizi offerti, alle  ricadute  verificabili  nel breve termine e  quindi  piu'  dirette,  ma  anche  agli  effetti  di medio-lungo  periodo,  che  afferiscono  alle   conseguenze   ed   ai cambiamenti indotti sulla comunita' di riferimento, nella prospettiva della costruzione di comunita' piu' inclusive, sostenibili e coese.     In  tale  quadro,  le  presenti  linee  guida  hanno  un   valore promozionale,  ponendosi  quale  strumento  di  facilitazione   della concreta realizzazione della valutazione di impatto sociale (VIS).   Finalita' delle linee guida sulla valutazione di impatto sociale. 
     La valutazione dell'impatto sociale degli enti di  Terzo  settore ha per oggetto gli effetti conseguiti dalle  attivita'  di  interesse generale da essi svolte (come individuate,  rispettivamente  all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117/ 2017  e,  per  le  imprese sociali, all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 112/2017).     La finalita' delle presenti linee guida  e'  quella  di  definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali  gli  enti  di  Terzo settore  possono  condurre  valutazioni  di  impatto   sociale,   che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e  verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati  e  rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attivita' realizzate. Le  valutazioni  saranno  realizzate  con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema  di indici e indicatori di impatto, da mettere in  relazione  con  quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale.     Pertanto, le presenti linee guida sull'impatto  sociale  sono  da intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio e lungo termine.   Soggetti  tenuti  alla  realizzazione  di  sistemi   di   valutazione  dell'impatto sociale. 
     Le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  di   procedure   di affidamento di servizi di interesse generale,  possono  prevedere  la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime  PP.AA,  si'  da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualita' e  di efficacia delle prestazioni e delle attivita' svolte.     All'interno di tali  procedure,  la  valutazione  di  impatto  e' applicabile ad interventi ed azioni di media e lunga  durata  (almeno diciotto mesi) e di entita' economica superiori ad euro 1.000.000,00, se sviluppati in ambito interregionale, nazionale o internazionale.     Laddove prevista, i costi della VIS devono  essere  proporzionati al  valore  dell'intervento  e  devono  essere  inclusi   nei   costi complessivi  finanziati;  potranno  essere  impiegati  secondo  tempi differiti rispetto all'esecuzione delle attivita' in modo da cogliere gli impatti di medio  e  lungo  periodo  collegate  al  progetto.  Le procedure di affidamento dovranno prevedere modalita' e tempi per  la messa a punto e l'esecuzione della valutazione.   I destinatari del sistema di valutazione dell'impatto sociale. 
     Gli ETS decidono di  intraprendere  un  percorso  di  misurazione dell'impatto sociale per poter rendicontare il proprio impegno  verso un miglioramento delle condizioni sociali dei territori e contesti in cui operano e delle comunita' con le  quali  collaborano,  cioe'  per comunicare  e  trasmettere  a  tutti  i   soggetti   interessati   il cambiamento sociale, culturale ed economico che e' stato generato. Le categorie  di  stakeholders  a  cui  e'  diretto   il   processo   di valutazione, ovvero i destinatari di questo processo, sono:       i finanziatori ed i donatori presenti o futuri, che  utilizzano la misurazione per comprendere l'efficacia del proprio  intervento  e valutare l'eventuale  proseguimento,  interruzione  o  revisione  del sostegno;       i beneficiari  ultimi  di  un  intervento  e  tutti  gli  altri stakeholders interessati a comprendere, anche se in  misura  diversa, le ricadute sociali ed economiche generate  dall'organizzazione  (es. comunita' locale, lavoratori, utenti etc.).       i    lavoratori,    collaboratori,     soci     e     volontari dell'organizzazione  che  aumentano  la  consapevolezza  del   valore prodotto dall'organizzazione in cui operano;       i cittadini interessati a conoscere come e con quali  risultati vengano impiegate le risorse pubbliche;       i soggetti pubblici che sono interessati a valutare i  benefici sociali generati da un intervento nel territorio  e  nelle  comunita' locali di appartenenza.   Processo e misurazione: elementi caratterizzanti  la  valutazione  di  impatto sociale. 
     In  via  preliminare,  giova  evidenziare  che  esistono  diversi approcci per misurare l'impatto sociale, ciascuno dei quali  promuove particolari  tipi  di  logiche  attraverso  metriche  e  tecniche  di misurazione differenti: e' facolta' dell'ETS la scelta delle metriche per  la  valutazione  d'impatto  piu'  adeguate  alla  tipologia   di attivita' e progetti svolti dall'ente.     Il sistema  di  valutazione  dell'impatto  sociale  cui  gli  ETS dovranno fare riferimento e' strutturato  in  modo  da  garantire  un elevato grado di autonomia agli enti, nel rispetto  pero'  di  alcuni principi e contenuti minimi.     Il  sistema  di  valutazione   potra'   avere   articolazione   e complessita' diverse a seconda della  dimensione  dell'ente  e  della forma giuridica adottata.     La VIS si ispira ai seguenti principi:       intenzionalita': il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell'organizzazione;       rilevanza: inclusione di tutte le  informazioni  utili  a  dare evidenza  dell'interesse  generale  perseguito  e  della   dimensione comunitaria dell'attivita' svolta;       affidabilita': informazioni precise,  veritiere  ed  eque,  con specifica indicazione delle fonti dei dati;       misurabilita': le attivita' oggetto di valutazione che  possono essere   ricondotte   a   parametri   quantitativi   devono    essere opportunamente misurate. A tal fine, gli ETS  dovranno  prevedere  un sistema di valutazione che identifichi:         a) le dimensioni di valore che le attivita' perseguono;         b) gli indici e gli  indicatori  coerenti  con  le  attivita' oggetto della valutazione;       comparabilita':  restituzione  dei   dati   che   consenta   la comparabilita' nel tempo;       trasparenza  e  comunicazione:  restituzione   pubblica   della valutazione  di  impatto   e   del   processo   partecipativo   degli stakeholders.     Il sistema di valutazione dell'impatto sociale ha il fine di  far emergere e far conoscere:       il valore aggiunto sociale generato;       i  cambiamenti  sociali  prodotti  grazie  alle  attivita'  del progetto;       la sostenibilita' dell'azione sociale.     Gli ETS dovranno prevedere all'interno  del  proprio  sistema  di valutazione una raccolta di dati sia  quantitativi  che  qualitativi, considerando indici ed indicatori, sia  monetari  che  non  monetari, coerenti ed appropriati ai propri settori di attivita'  di  interesse generale.     Il processo dovra' esplicitare gli  elementi  che  compongono  le seguenti dimensioni di analisi:       1.  dare  evidenza  del   processo   di   partecipazione   alla definizione delle dimensioni di valore della misurazione  di  impatto da parte di un insieme  di  classi  di  stakeholders  rappresentativi interni  ed  esterni  all'ente  (a  titolo  esemplificativo   e   non esaustivo: lavoratori, beneficiari, istituzioni rilevanti,  fornitori e comunita' di riferimento), Gli enti potranno a  tal  fine  decidere autonome modalita' di raccolta delle opinioni e di monitoraggio degli impatti tra i propri principali stakeholders;       2. attivita': processi volti a dare risposta ai  bisogni  delle persone su uno specifico territorio in base alla missione sociale che l'ente ha deciso di voler perseguire;       3. servizi: attivita'  che  hanno  avuto  una  codificazione  e quindi una standardizzazione sia di  costo  sia  di  regolamentazione (accreditamenti, convenzioni);       4. progetti: processi che hanno una durata prestabilita  e  non continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e  quindi di spostare la frontiera dei servizi  e  delle  attivita'  grazie  ai risultati del progetto;       5. input: intesi  come  fattori  produttivi,  risorse  umane  e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;       6. output: intesi come  prodotti,  beni  e  servizi  risultanti dalle attivita' poste in essere;       7. outcome:  intesi  come  risultati  indiretti  della  propria azione, effetti e cambiamenti  realizzati  sulla  vita  dei  soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori  ed  al contesto generale oggetto delle attivita'.     Il processo per arrivare  a  misurare  l'impatto  sociale  dovra' prevedere le seguenti fasi:       1.  analisi  del  contesto  e  dei  bisogni  partecipata  dagli stakeholders;       2. pianificazione degli obiettivi di impatto;       3. analisi delle attivita' e scelta di metodologia,  strumento, tempistica della misurazione rispetto  agli  obiettivi  prefissati  e alle caratteristiche dell'intervento;       4.  valutazione:  attribuzione  di  un  valore,  ossia  di   un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;       5.   comunicazione   degli   esiti   della   valutazione    che costituiranno la base informativa per la riformulazione di  strategie e  conseguenti  obiettivi  che  l'organizzazione  si  porra'  per  lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.   Coordinamento con il bilancio sociale. 
     Per gli ETS tenuti ex lege alla redazione  del  bilancio  sociale e/o per quei soggetti che volontariamente  scelgono  di  redigere  il suddetto documento, la valutazione di impatto sociale  puo'  divenire parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee  guida per la redazione del bilancio sociale degli enti  di  Terzo  settore, vengono  previste  «informazioni  qualitative  e  quantitative  sulle azioni realizzate nelle diverse aree di  attivita',  sui  beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attivita' poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi».     Per gli ETS che operano in contesti  internazionali  e  che  sono tenuti  ad  adottare  sistemi  di  valutazione  di  impatto   sociale riconosciuti in tali contesti,  le  valutazioni  di  impatto  sociale realizzate sulla base di tali sistemi di valutazione sono considerati in tutto equiparabili a quelli  redatti  sulla  base  delle  presenti linee guida.   Pubblicita' e diffusione. 
     Al fine di garantirne la massima  conoscibilita'  e  favorire  lo sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno  resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS  e/o delle relative reti associative.   Ruolo dei soggetti esterni. 
     I Centri di servizio per il volontariato, ai sensi  dell'art.  61 del decreto legislativo n. 117/2017, e le reti associative nazionali, ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo  n.  117/2017, possono fornire supporto per l'identificazione e la realizzazione  di opportuni strumenti di valutazione dell'impatto sociale, che  tengano conto  delle  diverse  esigenze  manifestate  dai  destinatari  delle presenti linee guida.     |  
|   |                                 Art. 2 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  il bilancio dello Stato.   Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. 
     Roma, 23 luglio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019  Ufficio controllo atti, MIUR, MIBAC, Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2916     |  
|   |  
 
 | 
 |