Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 luglio 2019
Attuazione, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della legge n. 234/2012, della direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018, recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva di esecuzione (UE) n. 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018 recante modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio;
Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonche' la decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata;
Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;
Visto le competenze riconosciute a questa amministrazione, in materia di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata;
Ritenuto necessario adottare disposizioni per conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni recate dalla sopra citata direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione;

Decreta:

Art. 1

Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e' cosi' modificato:
1) all'art. 2, comma 1, alle lettere i), p) e q), all'art. 3, commi 7, 8 e 9, all'art. 5, comma 2, all'art. 7, commi 4, 5 e 6, all'art. 11, comma 1, all'art. 25, comma 2, e all'Allegato III.2, sesto capoverso, le parole «di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008»;
2) all'art. 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga ai commi 4 e 5, le medie giornaliere delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi sono determinate, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base dei quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente l'anno in questione.»;
3) all'art. 6, comma 1, la seconda frase e' sostituita dalla seguente:
«L'inventario contiene, in particolare, le informazioni necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio ovvero deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonche' i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;
4) all'art. 9, comma 2, la prima frase e' sostituita dalla seguente:
«2. Le scorte specifiche possono essere costituite soltanto dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;
5) all'art. 9, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«Gli equivalenti in petrolio greggio di cui al comma 3 sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la somma delle consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008 per i prodotti compresi nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.»;
6) all'allegato II, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente:
«Il consumo interno e' stabilito sommando le «consegne interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto dei prodotti seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso e ad alto tenore di zolfo), quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;
7) all'allegato III.1, sesto capoverso, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) includere tutte le altre scorte di prodotti petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e stabilirne l'equivalente in petrolio greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure»;
8) l'allegato I e' sostituito dal seguente testo:
Allegato I (di cui all'art. 3, comma 4) -
Metodo di calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi.
Per il calcolo dell'equivalente in petrolio greggio delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'art. 3, ci si avvale del seguente metodo:
1) la somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da gas naturale (LNG), prodotti base di raffineria e altri idrocarburi, quali definiti nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008(*), e' calcolata e adattata per tener conto di eventuali variazioni delle scorte. Dal totale risultante per la resa di nafta e' dedotta una tra le tre cifre seguenti:
4%;
il tasso medio di resa della nafta;
il consumo netto effettivo di nafta;
2) la somma delle importazioni nette di tutti gli altri prodotti petroliferi di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ad eccezione della nafta, e' calcolata e adattata per tener conto delle variazioni delle scorte ed e' moltiplicata per un fattore di 1,065.
La somma delle cifre risultanti dai punti 1 e 2 rappresenta l'equivalente in petrolio greggio.
Nel calcolo non si tiene conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.».
__________

(*) Modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2010 della Commissione, del 7 novembre 2017.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti previsti provvedono le amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali proprie previste a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

Le disposizioni recate dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e ne sara' data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 4 luglio 2019

Il Ministro: Di Maio

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 857