| Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 4 luglio 2019 |  
| Attuazione, ai sensi  dell'articolo  36,  comma  1,  della  legge  n. 234/2012,  della  direttiva  di  esecuzione  (UE)   2018/1581   della Commissione del 19 ottobre 2018,  recante  modifica  della  direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi  di  calcolo degli obblighi di stoccaggio.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Vista  la  direttiva  di  esecuzione  (UE)   n.   2018/1581   della Commissione del 19 ottobre  2018  recante  modifica  della  direttiva 2009/119/CE del Consiglio per quanto riguarda  i  metodi  di  calcolo degli obblighi di stoccaggio;   Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del  14  settembre  2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  e abroga le direttive 73/238/CEE  e  2006/67/CE  nonche'  la  decisione 68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012;   Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la direttiva 2009/119/CE sopra citata;   Visto l'art. 36, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,  n.  234, secondo  cui  alle  norme  dell'Unione  europea   non   autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche  di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio  dell'Unione  europea  o  dalla  Commissione   europea   in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o gia'  efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di  cui all'art. 117, secondo comma,  della  Costituzione,  con  decreto  del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva  comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;   Visto le  competenze  riconosciute  a  questa  amministrazione,  in materia di scorte di petrolio greggio e/o  di  prodotti  petroliferi, dal decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.  249,  che  attua  la direttiva 2009/119/CE sopra citata;   Ritenuto   necessario   adottare   disposizioni   per    conformare l'ordinamento nazionale alle previsioni  recate  dalla  sopra  citata direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
    Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 
   Il  decreto  legislativo  31  dicembre  2012,  n.  249   e'   cosi' modificato:     1) all'art. 2, comma 1, alle lettere i), p)  e  q),  all'art.  3, commi 7, 8 e 9, all'art. 5, comma 2, all'art. 7,  commi  4,  5  e  6, all'art. 11, comma 1, all'art. 25, comma  2,  e  all'Allegato  III.2, sesto capoverso,  le  parole  «di  cui  all'allegato  C,  punto  3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008» sono sostituite dalle parole «di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE)  n. 1099/2008»;     2) all'art. 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:   «6.  In  deroga  ai  commi  4  e  5,  le  medie  giornaliere  delle importazioni nette e del consumo interno di cui ai citati commi  sono determinate, per quanto  riguarda  il  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio e il 30 giugno di ciascun anno, sulla base  dei  quantitativi importati o consumati nel corso del penultimo anno precedente  l'anno in questione.»;     3) all'art. 6, comma 1, la  seconda  frase  e'  sostituita  dalla seguente:   «L'inventario contiene, in particolare, le informazioni  necessarie per individuare lo stabilimento ovvero impianto di stoccaggio  ovvero deposito in  cui  si  trovano  le  scorte  in  questione,  nonche'  i quantitativi,  il  proprietario  e  la  natura  delle   stesse,   con riferimento alla tipologia di prodotti energetici di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;     4) all'art. 9, comma  2,  la  prima  frase  e'  sostituita  dalla seguente:   «2. Le scorte specifiche possono essere costituite  soltanto  dalle tipologie di prodotti di seguito elencate, definite nell'allegato  A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;     5) all'art. 9, il comma 4 e' sostituito dal seguente:   «Gli equivalenti in  petrolio  greggio  di  cui  al  comma  3  sono calcolati moltiplicando per il fattore 1,2 la  somma  delle  consegne interne lorde osservate, definite nell'allegato  C,  punto  3.2.2.11, del regolamento (CE) n.  1099/2008  per  i  prodotti  compresi  nelle categorie utilizzate o interessate. Nel calcolo non  si  tiene  conto dei bunkeraggi marittimi internazionali.»;     6) all'allegato  II,  il  secondo  capoverso  e'  sostituito  dal seguente:   «Il consumo interno e'  stabilito  sommando  le  «consegne  interne lorde osservate» aggregate, definite nell'allegato C, punto 3.2.2.11, del regolamento (CE) n. 1099/2008, soltanto  dei  prodotti  seguenti: benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina (jet fuel del tipo nafta o JP4), jet fuel del tipo cherosene, altro  cherosene, gasolio (olio combustibile distillato), olio combustibile (a basso  e ad alto tenore di zolfo), quali definiti  nell'allegato  A,  capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.»;     7)  all'allegato  III.1,  sesto  capoverso,  la  lettera  a)   e' sostituita dalla seguente:       «a) includere tutte le altre  scorte  di  prodotti  petroliferi identificati nell'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento  (CE)  n. 1099/2008   e   stabilirne   l'equivalente   in   petrolio    greggio moltiplicando i quantitativi per il fattore 1,065; oppure»;     8) l'allegato I e' sostituito dal seguente testo:   Allegato I (di cui all'art. 3, comma 4) -   Metodo  di  calcolo  dell'equivalente  in  petrolio  greggio  delle importazioni di prodotti petroliferi.   Per  il  calcolo  dell'equivalente  in   petrolio   greggio   delle importazioni di prodotti petroliferi, di cui all'art. 3, ci si avvale del seguente metodo:     1) la somma delle importazioni nette di petrolio greggio, liquidi da  gas  naturale  (LNG),  prodotti  base  di  raffineria   e   altri idrocarburi,  quali  definiti  nell'allegato  A,  capitolo  3.4,  del regolamento (CE) n. 1099/2008(*), e' calcolata e adattata  per  tener conto di eventuali variazioni delle scorte. Dal totale risultante per la resa di nafta e' dedotta una tra le tre cifre seguenti:       4%;       il tasso medio di resa della nafta;       il consumo netto effettivo di nafta;     2) la somma delle importazioni nette di tutti gli altri  prodotti petroliferi di cui all'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, ad eccezione della nafta, e' calcolata e  adattata  per tener conto delle variazioni delle scorte ed e' moltiplicata  per  un fattore di 1,065.   La somma delle  cifre  risultanti  dai  punti  1  e  2  rappresenta l'equivalente in petrolio greggio.   Nel  calcolo  non  si  tiene   conto   dei   bunkeraggi   marittimi internazionali.».   __________ 
     (*)  Modificato  dal  regolamento   (UE)   n.   2017/2010   della Commissione, del 7 novembre 2017.     |  
|   |                                 Art. 2 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri  a  carico della finanza pubblica ed agli  adempimenti  previsti  provvedono  le amministrazioni interessate  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali proprie previste a legislazione vigente.     |  
|   |                                 Art. 3 
                           Entrata in vigore 
   Le disposizioni recate dal presente decreto  entrano  in  vigore  a decorrere dal 1° gennaio 2020.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dello  sviluppo economico e ne sara' data comunicazione alla Commissione europea. 
     Roma, 4 luglio 2019 
                                                  Il Ministro: Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2019  Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 857     |  
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