Gazzetta n. 214 del 12 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 25 giugno 2019
Sostegno accoppiato olio di oliva - campagna 2018.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2014;
Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del citato decreto 23 dicembre 2013, in cui si stabilisce che: «In attuazione di quanto previsto dall'art. 7-bis del regolamento, gli operatori di cui all'art. 2 ovvero chiunque produce, detiene o commercializza uno o piu' oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, e' obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro e' tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli»;
Visto il decreto 7 giugno 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente «disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2018;
Visto il Titolo IV - Sostegno accoppiato - del citato decreto 7 giugno 2018, ed in particolare:
l'art. 19 - Norme generali e disposizioni finanziarie, comma 1 lettera i, ai sensi del quale e' concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori del settore dell'olio di oliva;
l'art. 27 - Misura premi per il settore olio di oliva, ai sensi del quale sono concessi a favore di agricoltori i seguenti aiuti:
1) premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013;
2) premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al punto precedente, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%;
3) premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013; tali requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualita'. Per «sistemi di qualita'» si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012;
Considerato che nel corso del 2018 si sono verificate le seguenti avversita' atmosferiche eccezionali che hanno causato danni alle produzioni agricole, ed in particolare alle produzioni olivicole nazionali:
gelate verificatesi nel periodo tra fine febbraio e la prima decade di marzo 2018;
siccita' del periodo dal secondo semestre 2017 ai primi mesi 2018;
piogge persistenti nel periodo di fioritura che hanno impedito l'allegagione delle drupe.
Considerato inoltre che nei territori della Regione Puglia la riduzione produttiva di olio di oliva e' stata accentuata dalle infezioni di Xylella fastidiosa e dai relativi provvedimenti di eradicazione e di contenimento;
Tenuto conto che a seguito dei suddetti eventi la produzione complessiva 2018 di olio nazionale, di circa 175 mila tonnellate, risulta inferiore del 47% rispetto alla media annua del periodo 2014/2017 che ammonta a circa 327 mila tonnellate, e che tale livello di produzione rappresenta il minimo mai registrato a far data dalla campagna 1995/1996;
Considerato che tale diminuzione, gia' in se' rilevante, risulta piu' accentuata nelle regioni dell'Italia centro-meridionale a maggiore vocazione olivicola, con un calo produttivo di oltre il 70% rispetto alla media annua sopra considerata per le Regioni Basilicata e Sardegna, di oltre il 60% in Calabria, di oltre il 50% in Puglia e Sicilia e tra il 30% ed il 40% in Campania, Lazio, Marche ed Abruzzo;
Considerato che la scarsa disponibilita' di prodotto, tenuto conto della vastita' dell'areale geografico in cui si e' riscontrata, ha messo in crisi l'intera filiera nazionale dell'olio di oliva;
Considerato che la scarsa produzione ottenuta nell'anno 2018 rappresenta causa di forza maggiore per la mancata registrazione delle produzioni di olio di oliva di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 23 dicembre 2013 sopracitato e che gli stessi adempimenti si considerano assolti:
per le domande relative ai premi sulle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali, se i richiedenti conducono superfici destinate ad oliveto nei suddetti territori;
per le domande relative ai premi sulle superfici situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%, che beneficiano dei pagamenti di cui al punto precedente, se i richiedenti conducono superfici destinate ad oliveto nei suddetti territori;
per le domande relative ai premi sulle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, per quanto riguarda la verifica dei requisiti di adesione ai sistemi di qualita' di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, se i richiedenti conducono superfici destinate ad oliveto nei territori compresi nei rispettivi disciplinari di produzione e siano assoggettati al controllo dell'organismo di certificazione incaricato;
Ritenuto necessario provvedere all'erogazione degli aiuti di cui all'art. 27 del decreto 7 giugno 2018 agli agricoltori richiedenti che rispettano le condizioni sopra definite, in considerazione della sussistenza della predetta causa di forza maggiore;

Decreta:

Art. 1

Per la campagna 2018, in considerazione della causa di forza maggiore di cui in premessa, gli organismi pagatori provvedono all'erogazione degli aiuti accoppiati di cui all'art. 27 del decreto 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2018:
per le domande relative ai premi sulle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali, qualora i richiedenti conducano superfici destinate ad oliveto nei suddetti territori;
per le domande relative ai premi sulle superfici situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%, che beneficiano dei pagamenti di cui al punto precedente, qualora i richiedenti conducano superfici destinate ad oliveto nei suddetti territori;
per le domande relative ai premi sulle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, per quanto riguarda la verifica dei requisiti di adesione ai sistemi di qualita' di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, qualora i richiedenti conducano superfici destinate ad oliveto nei territori compresi nei rispettivi disciplinari di produzione e siano assoggettati al controllo dell'organismo di certificazione incaricato.
 
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252

In considerazione che nel corso dell'anno 2018 si sono verificate una serie di avversita' atmosferiche che hanno causato danni alle produzioni agricole, ed in particolare alle produzioni olivicole nazionali e tenuto conto che nella Regione Puglia la riduzione produttiva di olio di oliva e' stata accentuata anche dalle infezioni di Xylella fastidiosa, per la campagna 2018 gli organismi pagatori provvedono all'erogazione degli aiuti accoppiati di cui all'art. 27 del decreto 7 giugno 2018, nel caso in cui gli agricoltori danneggiati presentino apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Oneri eliminati: denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.
Oneri introdotti: denominazione dell'onere:
1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1.
Comunicazione.
Domanda.
Documentazione.
Altro: dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: per ottenere l'aiuto di cui all'art. 27 del decreto ministeriale 7 giugno 2018 gli agricoltori interessati dalle avversita' atmosferiche possono dichiarare di avvalersi della causa di forza maggiore.
 
Art. 2

1. Gli agricoltori danneggiati dagli eventi di cui in premessa depositano presso il proprio CAA apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiarano di potersi avvalere del riconoscimento della causa di forza maggiore.
2. L'organismo pagatore competente, con proprio provvedimento, anche cumulativo, accoglie le richieste sulla base di quanto riportato in premessa.
3. L'organismo pagatore competente, con proprie disposizioni, stabilisce le procedure attuative del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-841