Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DIRETTIVA 24 giugno 2019 |
Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25. (Direttiva n. 1/2019). |
|
|
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 Premessa
Dalla complessita' delle disposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche emerge, anche in ragione delle richieste che provengono dalle amministrazioni pubbliche e dalle associazioni di categoria, l'opportunita' di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento. La presente direttiva, che gia' tiene conto degli orientamenti interpretativi definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali, con Accordi del 21 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018, e' stata oggetto di condivisione, anche in sede di apposite riunioni, con il Ministro per la famiglia e le disabilita', con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero della salute, con l'ANPAL, l'INL, l'INPS, preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita' ed alle principali associazioni di categoria. E' stato, altresi', acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019. La finalita' perseguita dalle indicazioni che seguono e' quella di rendere piu' efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con: l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; l'art. 4 della Costituzione, il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e afferma che compito della Repubblica e' quello di promuovere le condizioni che questo diritto rendono effettivo, e anche in considerazione dei principi di diritto comunitario ed internazionale in materia, nonche' con l'art. 38 della Costituzione che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale; l'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2000 sulla parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che, all'art. 5, cosi' recita: «Per garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Cio' significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perche' possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non e' sproporzionata allorche' l'onere e' compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili». Tale direttiva e' stata attuata con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita'; la legge del 4 novembre 2010, n. 183 che, nel modificare alcuni articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha rafforzato la garanzia del principio di parita' e pari opportunita' ed il conseguente divieto di discriminazione. In particolare, a seguito delle modifiche intervenute, l'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 obbliga le pubbliche amministrazioni a garantire parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa, tra l'altro, alla disabilita' nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo. Per la nozione di discriminazione si rinvia all'art. 2 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' secondo cui «per "discriminazione fondata sulla disabilita'" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilita' che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole»; il comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica. Con la presente direttiva si affrontano, altresi', le tematiche che scaturiscono dall'estensione dei benefici della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», ad altre categorie di beneficiari, quali le vittime del dovere e di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni od infermita' che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Per favorire un approfondimento sistematico di tutta la materia, si ritiene utile suddividere la trattazione nelle seguenti tre diverse sezioni, all'interno delle quali si vanno a trattare le specificita' e le modalita' di assunzioni obbligatorie consentite: Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e congiunti superstiti di cui all'art. 18, comma 2; Sezione seconda: legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Sezione terza: le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata dell'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407. Le predette tre sezioni sono precedute dal richiamo di disposizioni normative di carattere trasversale nonche' da necessari chiarimenti preliminari. Si evidenzia che la legge n. 68/1999 si applica sia al lavoro privato, sia al lavoro pubblico. Nel contesto della presente direttiva e' stato seguito il criterio di richiamare gli orientamenti interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica disciplina per le pubbliche amministrazioni. La presente direttiva, tuttavia, fornisce indicazioni solo per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, le amministrazioni pubbliche applicheranno la disciplina normativa in materia tenendo conto delle presenti linee di indirizzo. Rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per il personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonche' del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001. In relazione agli indirizzi di cui alla presente direttiva si considerano superati, ove non espressamente riportati, i contenuti della Circolare del 14 novembre 2003, n. 2. Disposizioni generali 1. Ruolo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Si ricorda che a seguito delle modifiche normative apportate dalla legge n. 183/2010, all'art. 57, comma 01, del decreto legislativo n. 165/2001, le amministrazioni istituiscono il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita' ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni. Il Comitato contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. 2. Misure di sostegno alle categorie protette. L'art. 39-quater del decreto legislativo n. 165/2001 detta una nuova disciplina in materia di «Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68». Con nota protocollo n. 7571 del 10 luglio 2018 il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro hanno fornito chiarimenti per la corretta ed omogenea attuazione della predetta disciplina, richiamando le amministrazioni pubbliche destinatarie degli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999 all'invio, ai sensi dell'art. 39-quater, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6 della legge n. 68/1999. Nella medesima nota sono stati chiariti gli effetti della mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 39-quater o del mancato rispetto dei tempi concordati ai fini della copertura delle quote d'obbligo. E' in corso di adozione, anche in ragione delle nuove disposizioni sopra richiamate, il nuovo decreto interministeriale, previsto dall'art. 9, comma 6 della citata legge n. 68/1999, per la definizione del modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' per la definizione della periodicita' e delle modalita' di trasferimento dei dati. In esito alla compilazione dei prospetti informativi e del modello di comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederanno ad attivare monitoraggi annuali sull'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999. 3. Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita'. L'art. 39-ter del decreto legislativo n. 165/2001, introduce la figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita'. In base al disposto normativo, le amministrazioni pubbliche con piu' di duecento dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, hanno l'obbligo di nominare il predetto responsabile, al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita'. L'obbligo per le predette amministrazioni tiene conto dell'esigenza di garantire misure adeguate in contesti organizzativi di maggiore dimensione. Resta fermo che le amministrazioni pubbliche con meno di duecento dipendenti possono comunque procedere alla nomina del predetto responsabile. Il responsabile dei processi di inserimento, collaborando con le strutture organizzative competenti sulle rispettive materie e ferme restando le relative attribuzioni, svolge, con poteri di impulso e verifica, le seguenti funzioni: a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilita', nonche' con i servizi territoriali per l'inserimento mirato; b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge n. 68/1999, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli. Si ricorda che, secondo l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, i datori di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento delle persone con disabilita', sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro, per assicurare alle persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Secondo l'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, per «accomodamento ragionevole» si intendono «le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessita' in casi particolari, per garantire alle persone con disabilita' il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali». I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione delle richiamate misure senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di difficolta' di integrazione. Il riferimento della previsione normativa ai «servizi competenti» richiama la necessita' di segnalare le predette situazioni ai servizi per il collocamento mirato e, prima ancora, ai responsabili della gestione delle risorse umane e dell'organizzazione ovvero ai servizi che le amministrazioni individuano nell'ambito del proprio assetto organizzativo. Al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo, tenuto anche conto dei profili di responsabilita' connessi con l'espletamento delle predette funzioni, e' opportuno che il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita' sia individuato dalle amministrazioni nell'ambito del personale con qualifica dirigenziale ovvero, relativamente alle pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni dirigenziali, tra i dipendenti in posizione apicale. Per l'individuazione del responsabile, da nominare con apposito provvedimento, le amministrazioni privilegiano il personale in possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle persone con disabilita' e di politiche di inclusione e, in ogni caso, personale con spiccate capacita' organizzative. Con riferimento alle figure dirigenziali, le funzioni di responsabile dei processi di inserimento possono essere conferite mediante attribuzione di incarico aggiuntivo. E' utile che: le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente», il provvedimento di nomina, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale del responsabile; per garantire la piena attuazione delle previsioni normative a tutela delle persone con disabilita', il responsabile rediga una relazione annuale sull'attivita' svolta anche al fine di segnalare la necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi a fronte delle eventuali criticita' riscontraste per facilitare l'integrazione al lavoro delle persone con disabilita'. Con riferimento alla figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone e dello svolgimento dei compiti assegnati, si richiamano le disposizioni normative in materia di responsabilita' dei dipendenti pubblici e, con riferimento alla dirigenza, anche l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 ritenendo opportuno attribuire obiettivi specifici in relazione al ruolo assegnato. Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2. 4. Le categorie protette dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4.1 I soggetti beneficiari. L'art. 1 della legge n. 68/1999 individua le categorie protette destinatarie della relativa disciplina che i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di assumere nei limiti percentuali fissati dal successivo art. 3 e con le modalita' previste dagli articoli 7, 11 e 16 della stessa legge. Si richiama sinteticamente l'elenco dei soggetti interessati, come individuato dal predetto art. 1, evidenziando che i requisiti richiesti dal legislatore, e accertati dagli organi competenti (1) , si configurano come necessari per poter vantare il diritto soggettivo al collocamento obbligatorio nell'ambito della quota d'obbligo prevista esclusivamente per le persone con disabilita': a) persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al quarantacinque per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile nonche' alle persone nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (2) ossia gli assicurati la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Rientrano in quest'ultima categoria i soggetti che percepiscono l'assegno ordinario di invalidita' ed ai quali, pertanto, e' stata accertata dall'INPS una riduzione a meno di un terzo della capacita' di lavoro, a causa di infermita' o di un difetto fisico o mentale; b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al trentatre per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni vigenti; c) persone non vedenti o sordomute (3) di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le norme speciali vigenti in materia, cosi' come richiamate dall'art. 1, comma 3 della predetta legge n. 68/1999 per i centralinisti telefonici non vedenti (4) , per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, per i terapisti della riabilitazione non vedenti, per gli insegnanti non vedenti ed, infine, per i sordi; d) persone invalide di guerra (a seguito di fatto di guerra o per servizio durante la guerra), invalide civili di guerra (menomazioni o infermita' causate dalla guerra) e invalide per servizio (lavoratori in servizio presso amministrazioni pubbliche che hanno riportato lesioni od infermita' dipendenti da causa di servizio) con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni. Le persone beneficiarie, come sopra individuate, che risultano disoccupate (5) ed aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale puo', comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto (6) . Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione, e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilita' al lavoro (DID), e' presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone in eta' lavorativa, che abbiano cioe' compiuto i sedici anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile prevista dall'ordinamento per il settore pubblico (7) . Rimangono fermi i requisiti generali di accesso all'impiego pubblico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 (8) , nonche' quelli specifici eventualmente previsti dal bando di concorso, con le precisazione che seguono. In particolare, l'eta' minima necessaria per l'accesso al pubblico impiego e' fissata a diciotto anni. Tale limite e' da ritenere vigente e si deve escludere che sia stato abrogato. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (secondo cui «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione»), il limite di eta' abolito e' da intendere solo come il limite massimo, non anche come il limite minimo (9) . Per quanto concerne l'eta' massima, infatti, pur restando confermato quanto detto ai fini dell'iscrizione nell'elenco, occorre puntualizzare che si considerano superate le limitazioni poste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sul limite massimo, che erano state riprese dall'abrogata legge del 2 aprile 1968, n. 482 e poi disapplicate a seguito del citato art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Dunque, il limite massimo di eta' per l'assunzione coincide, per queste categorie, con il limite ordinamentale previsto dai rispettivi settori. Sempre in tema di requisiti generali si ricorda la necessita' di avere assolto l'obbligo scolastico e con riferimento alla cittadinanza la disciplina dell'art. 38, decreto legislativo n. 165 del 2001. Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione e' presupposto necessario, per il riconoscimento del titolo alla riserva di posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo, calcolata in senso piu' favorevole alle categorie protette all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione effettiva, ove non siano state avviate altre procedure di copertura della quota, e fino ad un massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso (10) computando anche le altre riserve previste dalla legge (11) . Si ricorda poi che l'art. 16, comma 2 della legge n. 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Detto comma persegue l'obiettivo di garantire il necessario adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni dell'obbligo imposto dall'art. 3. Le ipotesi che possono verificarsi, all'atto della definizione della graduatoria finale, sono le seguenti: 1) non vi sono sufficienti disabili, collocati in posizione utile, che possano coprire la quota di riserva in quanto iscritti negli appositi elenchi alla data di scadenza del bando. In tal caso ferma restando l'assunzione dei vincitori secondo il merito, al fine di coprire la quota d'obbligo l'amministrazione puo' ricorrere all'assunzione degli idonei prescindendo dal loro stato di iscrizione alla data di scadenza del bando; 2) all'atto dell'assunzione o nell'arco di vigenza della graduatoria vi siano ulteriori scoperture della quota d'obbligo (12) . In entrambe le ipotesi, per rispondere alla ratio della norma, l'amministrazione potra' assumere i predetti soggetti anche senza rispettare l'ordine della graduatoria di merito del concorso e rispettando tale graduatoria con riferimento alle categorie protette. 4.2 Quota d'obbligo, base di computo, mobilita' e compensazione territoriale. Al fine di garantire l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro, l'art. 3 della legge n. 68/1999 prevede l'obbligo per i datori di lavoro pubblici di avere alle loro dipendenze un certo numero di lavoratori appartenenti alla categoria. Come gia' detto, una quota di assunzioni obbligatorie e' altresi' prevista dalla legge a favore dei soggetti (congiunti, superstiti di caduti o di invalidi) di cui all'art. 18, comma 2. La disciplina della quota d'obbligo disposta dalla legge n. 68/1999 realizza un intervento sulle aliquote fissate dalla previgente normativa (13) , che prevedeva criteri e modalita' diverse di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette. La vecchia disciplina, tra l'altro, non definiva criteri puntuali di distribuzione del collocamento obbligatorio sul territorio nazionale, a discapito di un'omogenea applicazione geografica dei benefici contemplati dalla normativa. Al fine di assicurare l'effettivita' del collocamento obbligatorio con la definizione di livelli standard ed omogenei di reclutamento nonche' di garantire la funzionalita' delle amministrazioni, la legge n. 68/1999 e' intervenuta fissando un sistema di quote dedicate al reclutamento delle categorie protette che si fonda sul carattere dimensionale della struttura datoriale. In particolare, in base all'art. 3 della legge n. 68/1999, i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie sopra richiamate nella seguente misura: sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di cinquanta dipendenti; due lavoratori, se occupano da trentasei a cinquanta dipendenti; un lavoratore, se occupano da quindici a trentacinque dipendenti. L'obbligo del rispetto della quota si applica a prescindere dalla necessita' di procedere a nuove assunzioni. E' bene ricordare che, secondo il comma 4 del predetto art. 3, per i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi (v. paragrafo 4.5). In base all'art. 5, comma 8 della legge n. 68/1999, gli obblighi di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale. Inoltre, secondo quanto precisato dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, per i datori di lavoro pubblici l'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999 prende a riferimento, quale base di computo, il personale complessivamente occupato dall'amministrazione. La quota d'obbligo si ripartisce, ove possibile in modo omogeneo, nell'ambito delle singole aree o categorie e, pertanto, le dotazioni organiche, definite in relazione al fabbisogno ed alle esigenze organizzative, ne devono tenere adeguatamente conto. L'obbligo di copertura si configura, in ogni caso, come vincolo cogente, nel rispetto del regime del collocamento obbligatorio. Dunque, rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno un'articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti in servizio presso l'amministrazione complessivamente intesa, ferma restando la ripartizione per aree o categorie. Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono, esclusivamente nel caso in cui si trovino in situazioni di soprannumerarieta' rispetto alla dotazione organica complessivamente considerata, a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, in questa circostanza, della dotazione organica e non dei presenti in servizio, che nella fattispecie sono maggiori, al fine di evitare un costante incremento delle posizioni soprannumerarie. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione e' obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato sulla base della dotazione organica e quello allo stato esistente di categorie protette in servizio. La disposizione introdotta deroga, infatti, ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarieta'. Cosi' come chiarito dalla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per effetto dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarieta', nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all'art. 4 della legge n. 68/1999. In considerazione del fatto che non si puo' procedere alla compensazione interregionale, di cui meglio si dira' piu' avanti, tali datori di lavoro devono garantire un'omogeneita' geografica delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale, affinche' la quota complessiva delle relative assunzioni sia il piu' possibile distribuita in modo omogeneo tra le regioni e le province. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge n. 68/1999, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo (14) dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e di nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Si rimanda, a tal proposito, alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 gennaio 2010, n. 2 in tema di «Assunzioni obbligatorie. Prospetto informativo di cui al novellato art. 9, comma 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Indicazioni operative», nonche' alla richiamata nota DFP protocollo n. 7571 del 10 luglio 2018. Inoltre, l'art. 4 della legge n. 68/1999, che detta, tra l'altro, disposizioni sui criteri di computo della quota di riserva, e l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, sulle modalita' di computo della quota di riserva e sulle esclusioni, individuano i lavoratori che non costituiscono base di computo (categorie escluse) per la determinazione della quota di riserva e, tra questi, quelli che sono computabili nella quota d'obbligo. L'art. 4, comma 1 della legge n. 68/1999 prevede che, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono da considerare nella base di computo, di norma, tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. I lavoratori esclusi dalla base di calcolo per la determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono: i lavoratori occupati ai sensi della medesima legge n. 68/1999 (quindi tanto le persone con disabilita' quanto le categorie dell'art. 18, comma 2, nei limiti della percentuale prevista dalla legge), quelli con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonche' i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento (per il settore di lavoro pubblico il riferimento e' al contratto di formazione e lavoro), i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'art. 18, comma 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e pertanto i dipendenti in regime di part-time sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unita' lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore (art. 4, comma 1 della legge n. 68/1999). I dipendenti a tempo determinato sono computati ai fini della determinazione della quota di riserva se titolari di contratto a termine di durata superiore a sei mesi. La fissazione di un termine minimo di durata del contratto di lavoro evidenzia la necessita' di computare l'aliquota d'obbligo sul personale stabile dell'amministrazione. Il riferimento al personale stabile come base di computo dell'aliquota assume rilievo ai fini delle modalita' di copertura della quota d'obbligo che, in base ad un criterio di ragionevole corrispondenza, deve necessariamente essere assolta con assunzioni a tempo indeterminato (15) . Cio' e' del resto in linea con le finalita' del collocamento obbligatorio, come inserimento stabile dei soggetti disabili nel mondo del lavoro, e con l'obbligo permanente delle amministrazioni di avere alle proprie dipendenze soggetti appartenenti alla categoria tutelata. In considerazione di cio' si determinerebbe, peraltro, una violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 che individua, quale presupposto necessario per la stipula di rapporti di lavoro con contratto a termine, la temporaneita' o l'eccezionalita' dell'esigenza. La possibilita' di assumere personale con disabilita' a tempo determinato, in ogni caso, non e' del tutto esclusa dalla legge n. 68/1999, fermo restando che ai fini dell'adempimento dell'obbligo occupazionale la durata del contratto non puo' essere inferiore ai sei mesi. In particolare, l'art. 11 prevede che i datori di lavoro possano stipulare convenzioni con i centri per l'impiego che abbiano ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e che possono tra l'altro prevedere l'assunzione con contratto di lavoro a termine dei soggetti disabili. Nella fattispecie il ricorso al tempo determinato appare giustificato dalla procedura prevista per la stipula della convenzione che, richiamando la competenza del centro per l'impiego, assicura la tutela e garanzia della persona con disabilita' come contraente debole del rapporto di lavoro, nel rispetto dell'obiettivo primario della convenzione che rimane quello dell'inserimento lavorativo e del conseguimento dell'occupazione stabile (16) . In ogni caso, per effetto dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti della quota d'obbligo, per cui coloro che sono stati assunti come persone con disabilita' con contratto di lavoro a tempo determinato, usufruiscono del diritto di precedenza qualora abbiano prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine, purche' il lavoratore manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Qualora l'assunzione a tempo determinato della persona con disabilita' sia stata effettuata prescindendo dalla disabilita' si usufruisce comunque del diritto di precedenza, nei termini sopra descritti, per l'assunzione a tempo indeterminato con possibilita' di computo nella quota d'obbligo. Resta fermo, quanto chiarito dall'art. 1 dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali, concernente «Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017» ovvero nel caso di lavoratori a tempo determinato, con oneri su Fondi esterni, con contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi, di contemplarli nella base di computo per assunzioni a tempo indeterminato, ove rientranti nella consistenza della dotazione organica dell'ente. Sempre in virtu' del principio di corrispondenza tra base di computo e tipologia delle assunzioni, secondo cui i criteri per definire la base di computo soccorrono per la definizione della riserva e delle modalita' di copertura della stessa, dall'esclusione della dirigenza dalla base di calcolo deriva che il collocamento obbligatorio delle categorie protette, previsto dalle vigenti disposizioni normative, non possa riguardare i posti di qualifica dirigenziale. A cio' si aggiunga che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'art. 38, comma 3 della Costituzione consente un regime di favore nei confronti delle persone con disabilita', derogando al principio di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l'accesso delle persone con disabilita' agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del principio di solidarieta' su quelli di uguaglianza e merito per quanto riguarda il diritto al lavoro, ma non anche per la progressione in carriera delle persone con disabilita' gia' occupate (17) . Relativamente, poi, al personale dipendente in regime di part-time, si richiama l'art. 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel definire i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, prevede che, ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, e quindi ragionevolmente anche ai fini della individuazione della regolare copertura della quota di riserva, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente ad unita' intere di orario a tempo pieno. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono arrotondate per eccesso (ad esempio per un lavoratore che ha un orario pari al 45,52% dell'intero si conteggia 46%, se l'orario di lavoro e' pari a 54,23% si conteggia 54%). Quando occorre ricondurre il valore delle quote ad unita' a tempo pieno, si precisa che l'arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello normale si effettua sul resto delle frazioni di orario, che residua dalla somma degli orari a tempo parziale ricondotta ad unita' intere di orario a tempo pieno. (Es.: si sommano tutte le percentuali di part-time. Ove il valore della somma sia pari a 357/100 le unita' intere da computare sono 3+1 [arrotondamento per eccesso di 57]=4, laddove la somma sia di 340/100 le unita' da computare sarebbero 3 [senza arrotondamento]). Altresi', per ragioni di omogeneita' tra i criteri di computo e quelli necessari per verificare il rispetto della quota d'obbligo, si ritiene ammissibile l'assunzione di categorie protette in regime di part-time nonche' il conteggio della percentuale di prestazione lavorativa ai fini della copertura della predetta quota, secondo le modalita' specificate dal citato l'art. 9 del decreto legislativo n. 81/2015 (18) . La Circolare n. 41 del 26 giugno 2000 del MLPS stabilisce che per quanto riguarda il computo dei lavoratori disabili occupati part-time a copertura della quota di riserva dovra' considerarsi singolarmente l'orario prestato da ciascun lavoratore rapportato al normale orario a tempo pieno con arrotondamento ad unita' qualora l'orario prestato sia superiore al 50% dell'orario ordinario. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 i datori di lavoro pubblici o privati che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidita' superiore al cinquanta per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unita', a prescindere dall'orario di lavoro svolto. Cio' appare una deroga all'art. 9 del decreto legislativo n. 81/2015 in favore degli enti di piccole dimensioni. Si ricorda, altresi', che ai sensi dell'art. 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno puo' avvenire nel rispetto delle modalita' e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e' data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta». La trasformazione a tempo pieno del rapporto per le categorie protette e' fuori dai limiti assunzionali se e' correlata alla disponibilita' della quota d'obbligo. Si passano ora in rassegna i lavoratori che sono esclusi dalla base di calcolo e che sono computabili nella quota d'obbligo, anche se non assunti tramite collocamento obbligatorio. Essi sono i: a) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio dei disabili che, in costanza di rapporto di lavoro, divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione della capacita' lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento (invalidi civili), a meno che l'inabilita' non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (art. 4, comma 4, legge n. 68/1999 e art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000). Si veda l'art. 2 dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali concernente «Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017». Rientrano in tale categoria anche i militari giudicati non idonei al servizio con riduzione della capacita' lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento accertata dalla competente commissione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 (19) ; b) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento obbligatorio relativo ai disabili che, successivamente all'assunzione, divengono invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale (invalidi del lavoro) con un grado di invalidita' superiore al trentatre per cento (art. 3, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000); c) i lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita' lavorativa pari o superiore al sessanta per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita' lavorativa superiore al quarantacinque per cento, accertata dagli organi competenti (art. 4, comma 3-bis, legge n. 68/1999 (20) ). Si veda l'art. 2 dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali concernente «Problematiche interpretative in materia della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017». Relativamente all'istituto della mobilita' del personale si ricorda che la Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con oggetto «Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» ha chiarito che gli adempimenti previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 sono esclusi con riferimento alle procedure ed alle assunzioni delle categorie protette. Lo stesso puo' ritenersi con riferimento agli adempimenti di mobilita' di cui all'art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in caso di avvio di procedure di reclutamento per la copertura della quota d'obbligo. Inoltre, si ricorda che l'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (21) dispone che i soggetti con disabilita' con un grado di invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. La previsione normativa disciplina la mobilita' del personale con disabilita' all'interno della stessa amministrazione, prevedendo che le persone con disabilita', come sopra individuate, hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda. Altresi', relativamente alla quota d'obbligo riservata alle persone con disabilita' ed alla tipologia di soggetti da farvi rientrare, si ricorda che la legge 25 marzo 2011, n. 25 (22) , all'articolo unico prevede, tra l'altro, che le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui al suddetto art. 3 della legge n. 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili, senza possibilita' di computo nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra i disabili. Inoltre, sulle assunzioni in esame, si fa rinvio a quanto gia' chiarito da questo Dipartimento con nota circolare del 22 febbraio 2011, n. 11786 e, da ultimo, con la richiamata Circolare n. 5 del 2013, relativamente agli effetti della copertura della quota d'obbligo sul regime assunzionale dell'amministrazione procedente. In particolare, in caso di disciplina limitativa delle assunzioni, non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Va da se' che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata. Le predette assunzioni vanno effettuate anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, ferme restando le disposizioni speciali limitative che scaturiscono da criticita' della situazione economico-finanziaria in cui versa l'amministrazione. Si ricorda che l'art. 22, comma 5, lettera b) della legge 12 novembre 2011, n. 183 dispone che, al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 68/1999, in tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, possono essere adempiuti anche utilizzando la modalita' del telelavoro. Relativamente alle quote d'obbligo, va infine richiamato l'art. 5, commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater della legge n. 68/1999 che prevedono il meccanismo della compensazione. La disciplina e' stata oggetto di recente modifica normativa: l'art. 9 del decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, ha sostituito il previgente comma 8 ed ha anche aggiunto i successivi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater. Relativamente al settore pubblico, il comma 8-ter della previsione normativa, cosi' come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dispone che «I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita' produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica a ciascuno degli uffici competenti, il prospetto di cui all'art. 9, comma 6.». Dunque, differentemente dai datori di lavoro privati, i datori di lavoro pubblici possono effettuare la compensazione limitatamente al territorio regionale. Cio' detto, si precisa che anche in base alla formulazione dell'art. 5, comma 8-ter, della legge n. 68/1999, l'istituto della compensazione regionale si configura come ipotesi eccezionale rispetto al principio generale dell'omogenea distribuzione della quota sul territorio nazionale. In base alla normativa richiamata e secondo quanto precisato, si evidenzia che la compensazione territoriale su base interregionale si potrebbe, invece, giustificare nel solo caso in cui la disomogeneita' di assunzioni obbligatorie tra regioni sia la conseguenza della fase transitoria che ha segnato il passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 alla legge n. 68/1999. Si ricorda, infatti, che l'art. 18, comma 1 della legge n. 68/1999 prevede che «I soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unita' da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.». Solo per questa fattispecie e' ammessa, in via eccezionale, la compensazione interregionale. Nella suddetta ipotesi, le amministrazioni interessate dovranno, in ogni caso, poter dimostrare che la situazione di anomalia nella distribuzione delle assunzioni obbligatorie sul territorio nazionale dipende dalla richiamata circostanza ed altresi' di aver posto in essere ogni opportuna iniziativa, tra cui la mobilita' volontaria, volta a sanare la disomogeneita' rilevata. Il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» all'art. 54 stabilisce qual e' il contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. Tra le altre informazioni che i siti delle pubbliche amministrazioni devono necessariamente contenere vi sono i seguenti dati pubblici: l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale ed i bandi di concorso. In ragione poi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», secondo cui, in base al comma 1, la trasparenza e' intesa come accessibilita' totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e' plausibile ritenere che le amministrazioni debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 39-quater, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. In particolare, le amministrazioni dovranno indicare: la dotazione organica necessariamente distinta per aree o categorie; il numero delle persone con disabilita' da assumere in base alle previsioni dell'art. 3 della legge n. 68/1999; il numero delle persone con disabilita' gia' reclutati a copertura della quota obbligatoria; le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro, comprese le eventuali convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999, finalizzate al completamento della quota obbligatoria. Si ricorda, infatti, che il rispetto degli obblighi di trasparenza e' di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a garanzia dell'effettivita' della tutela del diritto al lavoro delle categorie protette e secondo la cultura del bilancio sociale. 4.3 Accessibilita' delle postazioni di lavoro. Come noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 4, «Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici», aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici», introduce disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti ed, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici. L'art. 1 della suddetta legge afferma, infatti: [...] 1) La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici; 2) e' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone con disabilita', in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. [...]. Si fa riferimento, inoltre, alla Convenzione delle Nazioni Unite, art. 27 «Lavoro e occupazione», comma 1, lettera l) ed alla legge del 7 agosto 2015, n. 124 per quanto riguarda gli «accomodamenti ragionevoli», da mettere in atto in un'ottica di garanzia all'inclusione delle persone con disabilita'. Per quanto riguarda l'accomodamento relativo all'accessibilita' digitale, l'obbligo previsto dall'art. 4, comma 4 della legge n. 4/2004 recita: «[...] I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte [...]». Le tecnologie assistive, ovvero i dispositivi ed il relativo software che rendono accessibili e usabili i comuni strumenti informatici di lavoro, consentono la rimozione e la riduzione delle barriere digitali, che le persone con disabilita' possono incontrare nell'uso di strumenti informatici e possono essere proposte dal Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita', di cui al paragrafo 3 della presente direttiva, laddove presente. A mero titolo di esempio, un elenco di dispositivi tecnologici che devono essere messi a disposizione del lavoratore ricomprendono quelli elencati nell'Allegato 5, in particolare alla Classe 22 «Ausili per comunicazione e informazione», del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Sulla base di tale classificazione, le amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, laddove i prodotti assistivi non siano disponibili nell'ambito degli strumenti messi a disposizione dalle centrali di acquisto pubbliche. 4.4 Sanzioni e tutela giurisdizionale. Il datore di lavoro e' tenuto a presentare la richiesta di avviamento di lavoratori disabili all'ufficio provinciale entro sessanta giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione (art. 9, comma 1, legge n. 68/1999). La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al successivo comma 6 dello stesso art. 9. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge, i datori di lavoro pubblici - come previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 68/1999 e ribadito dall'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001 - possono altresi' stipulare con i competenti uffici provinciali «convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali». Al fine di garantire l'effettivita' della copertura delle quote d'obbligo, la legge n. 68/1999 prevede specifiche sanzioni in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico. In particolare, per le imprese private e gli enti pubblici economici e' prevista la sanzione amministrativa per il mancato invio in via telematica agli uffici competenti del prospetto informativo di cui al citato art. 9, comma 6 della predetta legge. Per quanto riguarda, invece, le misure sanzionatorie delle amministrazioni pubbliche, l'art. 15, comma 3 della legge n. 68/1999 prevede che ai responsabili del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, che compiano inadempienze, riferite non solo alla fattispecie dell'invio del prospetto informativo, ma relative a tutte le disposizioni della medesima legge n. 68/1999, si applichino le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego. Emerge, quindi, che l'ambito sanzionatorio e' di ampio spettro e puo' ricomprendere anche la mancata verifica della presenza dell'autodichiarazione del datore di lavoro che partecipa alle gare di appalto (art. 17 della legge). Nella disciplina del settore pubblico non si riscontrano sanzioni tipiche previste per le inadempienze in argomento. Il tutto, percio' va ricondotto alla disciplina generale della responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile richiamata dall'art. 55, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. Tuttavia, in base al comma 4 dell'art. 15, legge n. 68/1999 (23) , trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dell'art. 14, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis della richiamata legge, al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Si aggiunge che l'art. 9, comma 8 della legge n. 68/1999, prevede che «qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido (...), la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorita' giudiziaria». L'invio all'autorita' giudiziaria, che assume significato solo con riferimento alle pubbliche amministrazioni, puo' costituire presupposto, oltre che per le sanzioni amministrative, anche per la fattispecie dell'abuso e dell'omissione di atti d'ufficio ex articoli 323 e 328 c.p., laddove ricorrano tutti gli elementi necessari richiesti per la configurazione dei reati citati. Si ha quindi il caso della responsabilita' penale, ove ne sussistano i presupposti. Relativamente alla procedura, l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, che dispone in materia di sistema sanzionatorio, prevede che l'attivita' ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni siano esercitate dagli ispettorati territoriali del lavoro, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale territorialmente competente, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale». Occorre poi evidenziare che ogni ufficio pubblico territoriale e' obbligato a trasmettere il prospetto informativo di competenza relativo alla provincia. La responsabilita' dell'adempimento dovrebbe essere in capo al direttore del personale della sede centrale, salvo che questi non abbia delegato i dirigenti degli uffici periferici per i prescritti adempimenti. Ai fini del rafforzamento del sistema di verifica degli adempimenti sul collocamento obbligatorio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in considerazione dei dati risultanti dal prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6 della legge 1999, n. 68, monitorano, mediante verifiche a campione, il rispetto degli obblighi dell'art. 3 della legge n. 68/1999 da parte delle pubbliche amministrazioni, ferme restando le previsioni contenute nell'art. 39-quater del decreto legislativo n. 165/2001. Inoltre, sulla tutela e l'azionabilita' delle posizioni giuridiche soggettive riconosciute dalla legge n. 68/1999, appare necessario richiamare l'attenzione sull'azione a tutela giurisdizionale dei diritti avverso gli atti ed i comportamenti di discriminazione a causa, tra l'altro, della condizione di handicap prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il richiamato art. 4 prevede che i giudizi civili avverso gli atti ed i comportamenti discriminazioni a causa degli handicap sono regolati dall'art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e che in caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'art. 2 del predetto decreto, si applica, altresi', l'art. 44, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che introduce un procedimento giudiziario celere e privo di formalismi. 4.5 Il collocamento obbligatorio dei disabili. L'art. 7 della legge n. 68/1999 definisce le modalita' delle assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro pubblici e privati. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con disabilita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della stessa legge n. 68/1999. L'art. 16 della legge n. 68/1999 disciplina poi l'assunzione dei predetti soggetti mediante concorso pubblico. L'ordinamento prevede, quindi, tre diverse modalita' di assunzione dei soggetti con disabilita': 1) la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie ed i profili per cui e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in base all'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001; 2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l'art. 16 della legge n. 68/1999; 3) le convenzioni ai sensi dell'art. 11 della medesima legge n. 68/1999. Cosi' come chiarito dalla richiamata Circolare n. 5 del 21 novembre 2013, per effetto dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerarieta', nel limite della quota calcolata sulla base di computo di cui all'art. 4 della legge n. 68/1999. I criteri di computo della quota di riserva rimangono quelli indicati dall'art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fermo restando che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione e' obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e' quello allo stato esistente. La disposizione introdotta deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarieta'. I lavoratori delle categorie protette di cui all'art. 1 della citata legge n. 68/1999, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'art. 7, comma 2 della medesima legge, possono essere assunti a tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purche' l'assunzione a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di precedenza puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto dell'art. 117, comma secondo, lettere l) ed m), della Costituzione. In base a quanto detto, ne deriva che le amministrazioni non possono addurre, come giustificazione alla mancata copertura della quota d'obbligo, l'assenza di posti in pianta organica; le stesse amministrazioni devono adottare le misure utili alla copertura della quota d'obbligo ricorrendo in maniera complementare e fattiva alle modalita' assunzionali sopra esplicate, mediante programmazione del fabbisogno e tenuto conto dei vincoli temporali previsti dalla legge. Ai fini della copertura della quota d'obbligo, le amministrazioni sono obbligate a ricorrere anche ai concorsi con riserva, all'utilizzo delle graduatorie di idonei, nonche' alle convenzioni che si prestano maggiormente per realizzare il collocamento mirato di queste categorie di beneficiari. E' fondamentale, per un uso corretto, trasparente ed imparziale delle forme di reclutamento prescritte, che le amministrazioni individuino secondo il proprio fabbisogno del personale i posti da coprire con la quota d'obbligo dettagliandoli, ove possibile, nelle varie aree o categorie e posizioni economiche. In base alla disciplina normativa vigente, il piano triennale dei fabbisogni, come strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione, e' adottato annualmente. Si rinvia, con riferimento ai riflessi della materia sul piano dei fabbisogni delle amministrazioni, ai contenuti nel decreto ministeriale 8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 27 luglio 2018. Come meglio evidenziato nel paragrafo 4.4 si ricordano le sanzioni ed i profili di responsabilita' connessi con il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999. Resta fermo, per le qualifiche per cui e' richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo, di reclutare tramite avviamento e tramite convenzione, e per le altre qualifiche di utilizzare il concorso pubblico con riserva di posti ed in via residuale la convenzione come meglio si va a dire. Puo' accadere che gli strumenti dell'avviamento abbiano esaurito le disponibilita' di posti nelle qualifiche basse ed il concorso con riserva non consenta, seppure temporaneamente, di sopperire alle necessita' di copertura di quota. Il datore di lavoro pubblico non puo', pero', avvalersi della disposizione che prevede la facolta' di un esonero parziale attraverso il versamento di un contributo esonerativo al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Percio' si ritiene che compatibilmente con le esigenze datoriali e quelle di una distribuzione della quota sulle aree, lo strumento a cui ricorrere sia quello della convenzione anche per i posti per i quali e' previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo. In tale ultima circostanza il ricorso alla convenzione deve essere concepito in via residuale, ovvero una volta che sia stato accertato che non sia possibile comprimere la quota d'obbligo ricorrendo all'utilizzo di graduatorie concorsuali, e la convenzione deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della piu' ampia selettivita' in ragione delle abilita' e delle competenze, nonche' del titolo di studio richiesto. Si richiamano, al riguardo, alcuni principi basilari espressi nella sentenza della cassazione civile sez. lav., 16 giugno 2016, n. 12441: «In altri termini il legislatore, consapevole della necessita' di conciliare la tutela della disabilita' con il principio dell'accesso al pubblico impiego mediante concorso, ha voluto restringere al massimo le ipotesi in cui la regola della selezione pubblica potrebbe costituire ostacolo alla necessaria copertura delle quote ed ha, quindi, sostanzialmente voluto affermare con l'art. 16 (della legge n. 68/1999), nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, che queste ultime possono rimanere non attribuite solo qualora non ci siano ne' riservisti in senso stretto, ne' altri disabili idonei ma non vincitori.». Nel rinviare ai paragrafi successivi per maggiori dettagli sui concorsi e sulle convenzioni, si ribadisce che l'art. 16, comma 2 della legge n. 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della stessa legge, anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. In materia di quota d'obbligo, come gia' detto, la legge 25 marzo 2011, n. 25, recante «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili», all'articolo unico, prevede che le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui al suddetto art. 3 della legge n. 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili, senza possibilita' di computo nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra i disabili. Rimane, altresi', confermato quanto gia' detto circa il fatto che il regime assunzionale vincolato o il blocco delle assunzioni in via sanzionatoria, non incide sul collocamento obbligatorio la cui efficacia deve essere in ogni caso garantita. Infine, si richiama l'obbligo di sottoporre il soggetto disabile alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente all'assunzione cosi' come previsto dall'art. 32, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. In particolare, anche dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, del 2 agosto 2007, recante «Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante», la predetta visita dovra' essere richiesta, prima del reclutamento, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita'. L'obbligo di richiedere la predetta visita prima dell'assunzione e' da ritenere attuale in considerazione della vigenza dell'art. 32, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Peraltro con la stessa visita medica l'amministrazione verifica l'effettivo possesso del requisito soggettivo dell'appartenenza alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 che, unitamente allo stato di disoccupazione e all'iscrizione nelle apposite liste di collocamento, legittima l'accesso al reclutamento obbligatorio nella forma dell'avviamento od in quella del concorso con riserva. Del resto, dal mancato controllo potrebbe derivare che posti riservati agli appartenenti alle categorie protette, in attuazione dei doveri di solidarieta' sociale dell'art. 2 della Costituzione e del diritto degli inabili all'avviamento di cui all'art. 38 della Costituzione, siano occupati da soggetti non piu' in possesso del requisito soggettivo richiesto per averne diritto (24) . Si rinvia, inoltre, alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante «Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica, a norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». 4.5.1 L'assunzione mediante avviamento, la chiamata nominativa e il concorso con riserva. Come detto l'assunzione mediante avviamento e' prevista per le categorie ed i profili per cui e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Avviene, in base all'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'. Per le assunzioni mediante avviamento si applicano le diposizioni dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro». La richiesta di avviamento deve essere effettuata entro sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine e' riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino tutte le informazioni utili a verificare l'applicazione della legge n. 68/1999. L'obbligo dell'invio del prospetto deve essere assolto entro il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia se l'obbligo di ricoprire la quota d'obbligo e' sopravveniente, la richiesta di avviamento va effettuata nei termini sopra detti. Le richieste di avviamento da parte delle amministrazioni devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I centri per l'impiego competenti possono determinare procedure e modalita' di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico puo' essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori. Come chiarito dall'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999 i lavoratori disabili devono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della stessa legge. I centri per l'impiego, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire. In merito alle graduatorie, si ricorda che le persone con disabilita' richiedono l'iscrizione in relazione alle loro capacita' lavorative. Per ogni persona l'ufficio competente redige una scheda che descrive le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e le inclinazioni, nonche' la natura ed il grado della minorazione, analizzando i possibili posti da assegnare al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche ai centri per l'impiego entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non e' stata ancora espletata. Le prove selettive non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare solamente l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. Si applica, ove compatibile, l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sulle modalita' di assunzione. Per le categorie ed i profili per cui e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e' consentita la chiamata nominativa - tramite lo strumento delle convenzioni stipulate ex art. 11 della legge n. 68/1999 - per l'assunzione dei disabili psichici (25) , nei termini sotto indicati. Si richiama l'attenzione sull'importanza di favorire l'inserimento anche di questa categoria di persone con disabilita'. Si ricorda, altresi', che secondo l'art. 6, comma 2 dell'intesa del 16 novembre 2006, che riguarda le convenzioni con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione dei disabili, la convenzione puo' prevedere l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalita' di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 67% o invalidita' ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, od invalidi del lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidita', da avviare al tirocinio finalizzato all'assunzione. In base all'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui e' richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori disabili hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Resta fermo, in caso di concorrenza di riserve destinate a tipologie di beneficiari diverse, il limite previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, che al comma 1 dell'art. 5, in materia di categorie riservatarie e preferenze, dispone che nei pubblici concorsi le riserve di posti, gia' previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Dunque, secondo le disposizioni dell'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999 e come anticipato in precedenza, nei pubblici concorsi la riserva dei posti puo' essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando che nella singola procedura di reclutamento la riserva non puo' essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Per questo, per poter configurare un vero e proprio obbligo di assunzione della persona con disabilita' disoccupato, e' comunque necessario che la quota di riserva non sia gia' esaurita (26) . Altresi', come detto, ai fini del diritto alla riserva di posti e' presupposto necessario l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, pertanto, lo stato di disoccupazione (art. 7, comma 2, legge n. 68/1999). Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilita' vincitori del concorso (27) . Relativamente alla riserva si ricorda, inoltre, che la disciplina sul collocamento dei disabili e' sempre stata interpretata dalla giurisprudenza alla luce di due canoni fondamentali, quali rispettivamente quello del favor disabilis, che e' diretto a tutelare quanto piu' possibile il diritto al lavoro dei disabili, e quello del carattere auto esecutivo della disciplina, che si applica in ogni caso indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di concorso (28) . Anche in questo caso vale il limite della quota d'obbligo per cui la riserva non prevista dal bando si applica ex lege alla procedura concorsuale nei limiti degli adempimenti assunzionali di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999. Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile (29) che risulti idoneo, atteso l'obbligo di copertura della quota. Si rinvia all'art. 5, in materia di «Categorie riservatarie e preferenze», del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e al paragrafo 6.3 dove si chiariscono le modalita' delle assunzioni obbligatorie con riferimento alle persone appartenenti a diverse categorie protette. Cio' detto, secondo le previsioni dell'art. 16 della stessa legge n. 68/1999, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, con la sola eccezione di quei profili professionali, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (non ancora emanato), che non ne permettono l'utilizzazione e dei servizi di polizia e della protezione civile, nell'ambito dei quali il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi (art. 3, comma 4 della legge n. 68/1999). A tutela dei disabili i bandi di concorso devono prevedere speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri. Come piu' volte detto, la norma dispone, altresi', che i disabili che abbiano conseguito le idoneita' nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento della quota d'obbligo, oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Pertanto, le amministrazioni che non abbiano coperto la quota d'obbligo, nei limiti necessari a garantirne il completamento, possono assumere le persone con disabilita' idonee nella graduatoria di merito, secondo quanto gia' precedentemente specificato (30) . In termini generali, secondo l'art. 1, comma 361 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (31) , cosi' come modificato dall'art. 14-ter, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare - entro i limiti percentuali previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero a copertura della quota d'obbligo, e, comunque, in via prioritaria rispetto alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 - le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. 4.5.2 Convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999 - Intesa C.U. del 16 novembre 2006. Svolgimento di tirocini formativi o di orientamento. In base a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 68/1999, una terza modalita' di assunzione volta a realizzare l'obiettivo del collocamento obbligatorio e' quella dell'art. 11 in materia di convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa. Per superare le problematiche legate al vecchio sistema di avviamento al lavoro delle persone con disabilita', con la legge n. 68/1999, il legislatore ha introdotto il principio del collocamento mirato, passando da una teoria impositiva ad una concezione consensuale e flessibile. Come detto in premessa, infatti, gia' nell'art. 1 si legge che finalita' della normativa e' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, inteso «quale serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilita' nelle loro capacita' lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione» (art. 2, legge n. 68/1999). In relazione a cio' il legislatore, oltre alle modalita' di reclutamento mediante avviamento e con concorso pubblico, ha previsto un ulteriore canale assunzionale che, rappresenta una delle misure che piu' rispondono alla finalita' di collocamento mirato della legge n. 68/1999, consentendo il superamento dei limiti oggettivi che l'amministrazione potrebbe riscontrare con il ricorso alle altre modalita' assunzionali. La convenzione puo' essere utilizzata come doppio canale per: sostituire il reclutamento mediante avviamento per le qualifiche piu' basse, in un'ottica di adempimento programmato della copertura della quota cadenzato a seconda degli obblighi occupazionali, oppure in ragione delle qualifiche diversificate da assumere in funzione del fabbisogno; effettuare un reclutamento mirato, con modalita' selettive, riconducibili al concorso, per le qualifiche per le quali e' richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. In tal senso interviene l'art. 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», che, nel modificare l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, prevede che «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407». In questa circostanza si richiama l'attenzione dell'amministrazione a ricorrere a questo strumento come soluzione ultima e dunque residuale, attesa la sua straordinarieta' e l'esigenza di salvaguardare l'interesse dell'amministrazione al buon andamento ed all'imparzialita', a valle quindi della verifica della possibilita' di coprire la quota d'obbligo mediante utilizzo delle graduatorie relative a concorsi pubblici. Infatti, come gia' detto, l'amministrazione chiamata ad assolvere agli obblighi assunzionali potrebbe non disporre in dotazione organica di posti vacanti per la cui copertura e' sufficiente il requisito della scuola dell'obbligo e, pertanto, la stessa non trovarsi nella possibilita' di avviare richieste di collocamento al centro per l'impiego. Per la copertura dei posti vacanti per cui e' richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo l'amministrazione potrebbe procedere allo strumento del concorso con riserva ma, anche in tal caso, potrebbe rilevare l'assenza di partecipazione alla procedura o di superamento del concorso da parte di soggetti con disabilita'. La modalita' dell'art. 11 della legge n. 68/1999, contemplata, come detto, anche dall'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, consente di superare i limiti oggettivi riscontrabili con gli altri canali assunzionali, una volta che questi siano stati tutti esperiti senza successo, atteso il meccanismo di avviamento mediante convenzione che potra' essere utilizzato per la copertura di posti anche con titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nei limiti dei posti che possono essere destinati allo strumento della convenzione, e ferma restando la necessita' di un'accurata selezione in ragione delle professionalita' da acquisire. Non si manca di sottolineare che le amministrazioni dovranno valutare le professionalita' da rendere disponibili per la copertura mediante lo strumento della convenzione. Si tratta, in sostanza, di una forma di reclutamento assimilabile al concorso riservato (nella fattispecie alle persone con disabilita'), fermi restando i requisiti di accesso, che deve passare, per ragioni di trasparenza ed imparzialita', attraverso lo strumento delle convenzioni e, pertanto, in ragione dei criteri oggettivi individuati d'intesa con i centri per l'impiego. In tale circostanza e' sottintesa la necessita' di una procedura comparativa il piu' possibile aperta e quindi con un numero di candidati senz'altro superiore - almeno il doppio ove possibile - a quello dei posti da coprire. Fermo restando quanto detto, in considerazione del percorso e delle soluzioni prospettate dal legislatore occorre considerare l'esigenza di contemperare la necessita' di garantire il particolare favor riconosciuto alle categorie protette con quella di funzionalita' dell'organizzazione amministrativa e dei fabbisogni professionali dei datori di lavoro obbligati all'assunzione. In un'ottica di buona amministrazione, infatti, le esigenze andranno contemperate nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno che dovra' contenere l'indicazione dei posti da destinare alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo e le modalita' di copertura degli stessi. Le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 hanno ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Il comma 2 del predetto articolo prevede che nella convenzione siano stabiliti i tempi e le modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, della programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d'obbligo. Essa, in un contesto di collocamento mirato, puo' prevedere: la facolta' di scelta nominativa; lo svolgimento di tirocini con finalita' formative o di orientamento; l'assunzione con contratto di lavoro a termine; lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti dal contratto collettivo. Accanto alle predette convenzioni, possono altresi' essere stipulate dagli uffici competenti con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. L'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovano programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali. In attuazione di detta norma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso alla Conferenza unificata uno schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili. Rispetto al predetto schema le regioni e gli enti locali, nel condividere la necessita' di dare corso alle procedure che diano attuazione al diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della direttiva in argomento, si facesse ricorso allo strumento dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003. Nelle more dell'adozione di ulteriori linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999, in sede di Conferenza unificata, il 16 novembre 2006 e' stata adottata l'intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'art. 11 della legge n. 68/1999 e dell'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001 con oggetto lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione dei disabili. Il percorso per la definizione dei contenuti di tale tipologia di convenzione e' definito dalla predetta intesa che secondo l'art. 1 si applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, per favorire l'inserimento dei lavoratori disabili nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001. Dalla formulazione della legge e dell'intesa emerge chiaramente che la convenzione non puo' essere utilizzata per finalita' dilatorie, avendo quale scopo puntuale quello dell'inserimento nel mondo del lavoro. Al termine del periodo di tirocinio, infatti, compiute le verifiche previste, occorre disporre l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato positivamente il periodo di tirocinio. Le persone con disabilita', dichiarate idonee allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell'amministrazione, nella area e profilo professionale per il quale si e' svolto il tirocinio. Si rinvia al contenuto della predetta intesa per quanto concerne la disciplina di dettaglio. Si afferma l'importanza delle convenzioni quali strumento di politica attiva che consente il collocamento mirato dei soggetti con disabilita' e che, secondo quanto disposto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001, i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo di applicare. Si ricorda, infatti, che in base al sopra richiamato articolo le amministrazioni pubbliche «promuovono o propongono» programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999. A proposito dell'individuazione del numero dei posti da destinare a detta modalita' assunzionale, l'art. 2 dell'intesa dispone che, ferme restando le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, le amministrazioni pubbliche individuano, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili, attraverso l'attivazione dei percorsi di tirocinio. Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra puo' essere destinato all'inserimento con chiamata nominativa, dei lavoratori disabili di cui all'art. 6, comma 2 dell'intesa che sono: i lavoratori disabili che presentano una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore al 67% od invalidita' ascritta dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni; gli invalidi del lavoro; i lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidita'. Da un'interpretazione sistematica si evince che la chiamata nominativa e' complementare a quella numerica per avviamento e puo' interessare solo qualifiche per le quali e' richiesta la scuola dell'obbligo come titolo di studio. Inoltre deve essere effettuata nel pieno rispetto di principi di trasparenza, in particolare dando pubblicita' sul sito istituzionale ai criteri specifici seguiti per l'individuazione dei beneficiari e dell'esito della procedura. Per la copertura della quota restante di posti riservati ai lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti previsti dalla legge n. 68/1999 ovvero attiva procedure concorsuali con riserva di posti per le qualifiche alte o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici competenti per le qualifiche basse. Si evidenzia che, definire ordinari gli altri istituti, attribuisce alle convenzioni una valenza di strumento straordinario per favorire forme di collocamento mirato e soluzioni atte a rendere effettiva la copertura della quota d'obbligo. Un'attenzione particolare va rivolta alle categorie di disabili per le quali l'intesa destina il quaranta per cento dei posti oggetto della convenzione, invitando le parti che devono sottoscrivere l'accordo a tenere in considerazione l'apposita tutela concessa nell'intesa per i predetti soggetti, al fine di favorire l'inserimento mirato anche degli stessi. Rimane fermo ogni altro intervento regionale sulla materia volto a favorire l'integrazione dei disabili, anche per quanto concerne quelli psichici il cui percorso di inserimento richiede un accompagnamento particolare. Si ricorda che l'art. 22, comma 5, lettera c) della gia' richiamata legge n. 183/2011 prevede che, fra le modalita' di assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro. 4.6 Assunzioni obbligatorie e servizi di polizia e della protezione civile. Come gia' detto, il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 68/1999 dispone che per i servizi di polizia e della protezione civile il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi. Cio', evidentemente, in considerazione della specialita' delle attivita' che esulano da quelle di tipo esclusivamente amministrativo. Si evidenzia che, in base ad una lettura coerente e ragionevole delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge n. 68/1999 che tenga conto dell'esigenza di garantire la corrispondenza tra la base di calcolo e la quota d'obbligo, le amministrazioni interessate dovranno computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento al solo personale occupato in attivita' amministrative, cosi' come individuato nell'ambito della propria dotazione organica. Sul punto, si rimanda alle indicazioni formulate nel punto 4.2 della presente direttiva. Si ritiene che la limitazione prevista dalla norma sia da riferire anche ai servizi di polizia locale, fermo restando l'obbligo delle amministrazioni interessate di computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento agli operatori del servizio di polizia locale adibiti allo svolgimento di attivita' amministrative e la possibilita' di accesso del personale disabile in tali posizioni professionali. Si precisa inoltre che, in base al disposto del comma 4 dell'art. 3 della legge n. 68/1999, la limitazione ai soli servizi amministrativi previsti dal predetto articolo riguarda il collocamento dei disabili e non anche quello dei soggetti appartenenti alla categoria dell'art. 18, comma 2 della stessa legge n. 68/1999. 5. Le categorie protette dell'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5.1 Soggetti beneficiari. L'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 individua un'ulteriore categoria di riservatari che, a differenza di quelli di cui all'art. 1 della stessa legge, non sono in condizioni di disabilita' ma che, in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidita' ovvero congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela sotto il profilo del collocamento al lavoro. Nell'ambito del predetto comma 2 distinguiamo i seguenti gruppi di riservatari: a) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per la medesima causa; b) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di guerra e di servizio (32) , diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per la medesima causa; c) coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; d) profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante «Normativa organica per i profughi». Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per causa (alias fatto) di lavoro - punto a), rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro - punto c), l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio e' consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attivita' lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia, come evidenziato nel paragrafo 9. Ai beneficiari sopra descritti, si aggiungono gli orfani per crimini domestici, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici»: la disposizione, in particolare, prevede che la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e' attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'art. 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma del codice penale. Pertanto, gli orfani per crimini domestici rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma non anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007. Si aggiungono altresi' gli Orfani di Rigopiano in base a quanto previsto dall'art. 11-septies, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo cui, con riferimento al Disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa del predetto evento. In base alla disposizione, ai predetti orfani sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione: a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della quota di riserva di cui all'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999. Per effetto dell'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999, per le assunzioni relative alle qualifiche per cui e' richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori appartenenti alle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Si rinvia al paragrafo 4.4.1; b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi della medesima disposizione, quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio. Sotto tale ultimo aspetto si ricorda che, in base all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 i soggetti di cui alla legge n. 407/1998 possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Le persone beneficiarie rientranti nella quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, come sopra individuate, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale puo', comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il possesso dello stato di disoccupazione - e quindi aver rilasciato la dichiarazione di disponibilita' al lavoro (DID) -, e' presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio. Resta fermo che i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata (33) , alle categorie a queste equiparate ed alla categoria degli Orfani di Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Sul punto si rinvia alle previsioni del citato art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 nonche' a quanto gia' detto nel paragrafo 4.1. 5.2 Quota d'obbligo. L'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 prevede che, in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari ad un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6, e all'art. 4, commi 1, 2 e 3 della presente legge. La predetta quota e', dunque, pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Come meglio spiegato in seguito, resta fermo che, anche rispetto alla quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1998, le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. Sul punto, come gia' detto, le vittime del dovere, gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, cosi' come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007 e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'art. 18, comma 2, e con preferenza a parita' di titoli. Da quanto detto deriva che, nel considerare i soggetti dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1998, ai fini della copertura della quota d'obbligo si procede prioritariamente con l'assunzione delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei soggetti a queste equiparate. Poiche' non sussiste un criterio di priorita' tra le suddette categorie, occorre che le amministrazioni lo prevedano in maniera oggettiva ed imparziale, adottando a tal fine appositi bandi per la copertura dei posti disponibili. Inoltre, sulla quota d'obbligo dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 sono importanti le indicazioni della legge n. 25/2011 che, interpretando l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998, chiarisce che il superamento della quota deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili. Dunque, in base all'equiparazione, gli orfani di caduti sul lavoro, cosi' come le vittime del dovere ed i testimoni di giustizia, possono essere assunti anche superando la quota dell'1%, fermo restando che, oltre le prescritte percentuali di riserva, l'assunzione e' sottoposta al regime assunzionale di riferimento. Per gli orfani e i coniugi superstiti di caduti per servizio nonche' per gli orfani per crimini domestici, che come rilevato non rientrano nelle categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, non e' invece consentito il superamento della quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 se non nella forma del reclutamento ordinario. Cio' detto, relativamente alle modalita' di computo della quota di riserva ed ai criteri di calcolo della stessa in caso di comando o mobilita' del personale di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 si rinvia alle precisazioni formulate in materia di disabili nel paragrafo 4.2 della Sezione prima della presente direttiva. Ugualmente, sotto il profilo della trasparenza, si rimanda alle indicazioni fornite per i disabili nel paragrafo 4.2 della presente direttiva, cosicche', nei termini sopra precisati, anche rispetto a tale categoria di riservatari le amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della stessa. 5.3 Sanzioni. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, all'art. 8, comma 4, prevede che la sanzione di cui all'art. 15, comma 4 della legge n. 68/1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'art. 18, comma 2 della citata legge. 5.4 Modalita' delle assunzioni obbligatorie. In base al richiamato art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, le assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1 della stessa legge e, dunque, mediante richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, per le qualifiche ed i profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11, anche per le qualifiche ed i profili per i quali e' richiesto un requisito superiore alla scuola dell'obbligo. In tal senso interviene l'art. 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo». Per il dettaglio si rimanda alle precisazioni dei paragrafi precedenti, relative alle modalita' di reclutamento delle categorie protette di cui all'art. 1 della medesima legge n. 68/1999. E' altresi' possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi pubblici. Difatti, relativamente alle modalita' di collocamento obbligatorio dei soggetti appartenenti alla categoria dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, l'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, nel fissare l'ordine di preferenza dei riservatari nei concorsi, richiama al punto 1) la «riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni». Il riferimento alle categorie riservatarie disciplinate dalla legge sul collocamento obbligatorio consente di ritenere che anche i soggetti dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 possano essere reclutati mediante lo strumento della riserva di posti nei concorsi pubblici banditi per la copertura delle qualifiche per le quali e' richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. Il meccanismo di reclutamento mediante riserva e' quello descritto per i soggetti con disabilita', anche in riferimento alle previsioni dell'art. 16 della legge n. 68/1999 sulla possibilita' per le amministrazioni di assumere soggetti appartenenti alla categoria riservataria che risultino idonei nella procedura concorsuale, alle condizioni e con i limiti indicati dalla disposizione. Dalla lettura sistematica delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, come gia' detto, si evince che gli orfani ed i coniugi superstiti di coloro che siano morti per fatto di lavoro rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007. Cio' comporta che i predetti soggetti possono essere assunti mediante chiamata nominativa secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998, come illustrate nella sezione seconda della presente direttiva, con la precisazione, formulata dal comma 123 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che il reclutamento degli orfani e del coniuge superstite e' alternativa. Quanto detto e' da riferire anche alla categoria dei testimoni di giustizia, ferme restando le specifiche modalita' di assunzione. Non si tralascia di evidenziare che in base alle considerazioni precedentemente svolte relativamente ai disabili, cui si rimanda, anche il collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 riguarda esclusivamente le qualifiche non dirigenziali (34) . Sezione seconda: legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. 6. Le categorie protette dell'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407. 6.1 Soggetti beneficiari. Si tratta delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ed, in particolare dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (35) , cui fa rinvio l'art. 1, comma 2 della suddetta legge n. 407/1998, nonche' il coniuge ed i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo articolo (36) . Si ricorda che, in base all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 possono essere iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio i soggetti di cui alla legge n. 407/1998 anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi e' consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attivita' lavorativa, per causa al medesimo non imputabile. 6.2 Quota d'obbligo. In base all'ultimo periodo dell'art. l, comma 2 della legge n. 407/1998, aggiunto dall'art. 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nei termini illustrati di seguito che chiariscono che non e' vincolante il limite della predetta quota. Prima che intervenisse il decreto-legge n. 102/2010, secondo quanto precisato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 e dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2/2003, nella quota di riserva dell'un per cento dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, rientravano anche le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Con l'esclusione dei predetti soggetti dalla quota di riserva dell'un per cento della legge n. 68/1999, per le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata veniva a mancare una quota di riserva. Ne' questa poteva essere quella dell'art. 3 della legge n. 68/1999 dedicata ai soli soggetti disabili. Infatti, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili», nell'unico articolo, prevede che «Il quarto periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall'art. 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.». Come meglio precisato in seguito, quanto previsto non esclude che, in ogni caso, i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata od equiparati, in possesso dei requisiti di invalidita' dell'art. 1 della legge n. 68/1999, rientrino tra i destinatari delle quote di collocamento obbligatorio dell'art. 3 della stessa legge. Cio' precisato, l'articolato della richiamata n. legge 25/2011, relativamente alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, prevede la possibilita' di superare la quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 nel rispetto, per le pubbliche amministrazioni, dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Il superamento della quota, previsto dalla disposizione, presuppone che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata possano rientrare nella medesima riserva, salvo la possibilita' di superarla. Come meglio evidenziato in seguito, nell'ambito della riserva i predetti soggetti hanno diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parita' di titoli. Cio' detto, in base alla normativa vigente le assunzioni delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata possono avvenire, nell'ambito della quota dell'un per cento dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 ed anche con il superamento della stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla dotazione organica dell'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 come di seguito indicati. Non sarebbe possibile un'interpretazione diversa atteso che l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 stabilisce, per dette categorie, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e la preferenza a parita' di titoli. 6.3 Modalita' delle assunzioni obbligatorie. Le modalita' assunzionali dei soggetti interessati sono determinate dall'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998. Come gia' detto, l'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per le assunzioni di una serie di soggetti, tra cui le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, si proceda per chiamata diretta nominativa. Altresi', l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 407/1998, dispone che i soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. La disposizione prevede inoltre che per i suddetti soggetti, compresi coloro che svolgono gia' un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico. Come detto, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nel principio l'art. 1, comma 2 della suddetta legge n. 407/1998 dispone che le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ed i loro congiunti, nei limiti indicati nella norma, godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. Le norme sul collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative richiamate dalla disposizione sono quelle della legge n. 68/1999 per cui, sulla base di quanto evidenziato nel precedente paragrafo, la priorita' nel reclutamento dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, come precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli, si determina in riferimento alla quota d'obbligo dell'art. 18 della predetta legge. Con riferimento ai soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilita', considerato che la legge n. 68/1999 fissa specifici presupposti di invalidita' per l'inserimento nella categoria protetta dell'art. 1 e per il conseguente beneficio del collocamento obbligatorio secondo le quote dell'art. 3, occorre chiarire che le condizioni in termini di invalidita' che devono sussistere rispetto ai predetti soggetti per poter accedere alle quote d'obbligo dell'art. 3 della legge n. 68/1999, sono quelle definite dal predetto art. 1. Quanto detto anche in considerazione dell'esigenza, evidenziata dalla legge n. 25/2011, di garantire l'esclusivita' della quota di riserva dell'art. 3 della legge n. 68/1999 a favore degli appartenenti alla categoria protetta dei disabili. I soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata o a quelle equiparate, pertanto, possono accedere alla quota di riserva dell'art. 3 della legge n. 68/1999 solo ove in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della stessa legge e, dunque, solo ove classificabili come disabili ai sensi della disciplina di riferimento. Detti soggetti dovranno scegliere se avvalersi dello status di vittima del terrorismo e della criminalita' organizzata o di categoria equiparata - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalita' di assunzione previste dalla legge n. 407/1998 per la copertura della quota d'obbligo dell'art. 18 della legge n. 68/1999 - ovvero dello status di persona con disabilita' - con conseguente applicazione dei requisiti e delle modalita' di assunzione previste dalla legge n. 68/1999 per la copertura della quota d'obbligo dell'art. 3 della stessa legge. Ove non in possesso del grado di invalidita' necessario per poter accedere alla quota di riserva dell'art. 3, gli appartenenti alla categoria della legge n. 407/1998 od alle categorie equiparate possono essere assunti dall'amministrazione a copertura della quota di riserva dell'art. 18 della legge n. 68/1999 che non richiede specifiche percentuali di invalidita' ed e' dedicata a soggetti che non siano in possesso delle percentuali di invalidita' dell'art. 1 della legge n. 68/1999. Considerate le diverse tipologie di soggetti concorrenti che possono sussistere nell'ambito della medesima categoria protetta e tenuto conto dell'esigenza di graduare il livello di tutela nell'applicazione della disciplina normativa, la quota di riserva dell'art. 18 della legge n. 68/1999 potrebbe essere utilizzata in via prioritaria per l'assunzione dei soggetti appartenenti alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata o delle categorie equiparate, che siano anche in possesso dello stato di persona con disabilita'. Il criterio prioritario di assunzione garantirebbe la maggior tutela dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, che siano anche persone con disabilita' rispetto a quelli della stessa categoria che non siano persone con disabilita'. Cio' tanto piu' se si considera che, in base all'interpretazione autentica della legge n. 25/2011, solo la quota dell'art. 18 della legge n. 68/1999 puo' essere superata a differenza di quella dell'art. 3 che, se esaurita, non consentirebbe il collocamento delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e delle categorie equiparate che siano anche persone con disabilita'. Cio' detto, relativamente alla procedura da seguire al fine di garantire la priorita' di collocamento obbligatorio dei predetti soggetti, la trasparenza e l'imparzialita' di reclutamento degli stessi, le amministrazioni rendono pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire con l'assunzione dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ai fini della copertura della quota d'obbligo dell'art. 18 della legge n. 68/1999, fissando preventivamente i criteri di scelta. Ferma restando la possibilita' per le predette assunzioni di superare il limite dell'un per cento della quota d'obbligo dell'art. 18 della legge n. 68/1999, laddove non pervengano richieste di assunzione da parte della categoria, le amministrazioni procedono al reclutamento del personale appartenente alla categoria dell'art. 18 della legge n. 68/1999, secondo le modalita' previste dalla legge e specificate nei paragrafi dedicati della presente direttiva. Cio' detto, tenuto conto dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, la legge n. 407/1998 fissa modalita' assunzionali che, relativamente alle qualifiche alte, differiscono a seconda della tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche il regime si diversifica a seconda che si tratti di Ministeri o di altre amministrazioni. Prima di entrare nel dettaglio delle modalita' assunzionali, occorre ricordare che il citato art. 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo», nel modificare l'art. 39, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che «Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407». 6.3.1 Ministeri. In particolare, presso i Ministeri i soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle categorie equiparate, cosi' come indicati nell'art. 1, comma 2 della legge 407/1998 ed anche se svolgono gia' un'attivita' lavorativa, possono essere assunti con chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione professionale, fino ai profili professionali dell'Area II per cui e' richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o alla posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto. Pertanto nei Ministeri anche le qualifiche alte, a cui in base alle regole ordinarie dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 si accede mediante concorso, possono essere ricoperte con chiamata nominativa dei predetti soggetti, nei limiti previsti dalla legge n. 407/1998. La disposizione precisa comunque che, ferme restando le percentuali di assunzioni fissate dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni dei predetti soggetti, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare l'aliquota del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico. Dunque, in base al quadro di riferimento, si evidenzia la possibilita' per i Ministeri di coprire con chiamata nominativa dei predetti soggetti le qualifiche basse nei limiti delle vacanze della dotazione organica e le qualifiche alte - profili professionali dell'Area II per cui e' richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o posizione economica iniziale dei profili di Area III - nel limite massimo del dieci per cento dei posti vacanti in organico. Come base di computo del limite del dieci per cento sono considerate le vacanze nella dotazione organica relativa alla qualifica da ricoprire. Come detto, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili», nell'unico articolo, prevede che il quarto periodo del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per cui alle assunzioni delle categorie delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle categorie equiparate non si applica la quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, si interpreta nel senso che il superamento della predetta quota di riserva deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili. L'articolato, nel precisare che si possa superare la quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e che resta ferma la quota dei disabili, non individua il limite massimo per le assunzioni in argomento che possono avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento (disponibilita' di posti in pianta organica e vincoli assunzionali). La disposizione, in ogni caso, va letta in combinato disposto con l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 che, come detto, fissa per i Ministeri il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico per la copertura con la modalita' della chiamata nominativa delle qualifiche alte sopra definite. Pertanto, i Ministeri possono procedere alle assunzioni dei predetti soggetti mediante chiamata diretta nel rispetto dei limiti assunzionali consentiti dalla normativa vigente per l'anno di riferimento fermo restando, comunque, il limite del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico della qualifica di riferimento. Come gia' anticipato, le assunzioni delle qualifiche alte sopra indicate sono effettuate dai Ministeri previo espletamento della prova di idoneita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sul punto si richiama la necessita' di determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri per lo svolgimento delle suddette prove di idoneita' che non comportano valutazioni comparative e che sono finalizzate all'accertamento di specifiche capacita' e conoscenze correlate alla tipologia di lavoro da svolgere e al livello di titolo di studio richiesto. Nel principio l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 dispone che i soggetti che ne sono destinatari godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita' di titoli. Il diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e' da considerare nell'ambito della riserva di posti prevista, ai fini della copertura della quota d'obbligo, nelle procedure concorsuali bandite dall'amministrazione; il diritto di preferenza a parita' di titoli assume rilievo nell'ambito della quota di riserva e al di fuori della stessa e, dunque, e' da considerare ai fini della posizione dei riservatari nei posti dedicati e nella graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei non riservatari. La quota che, ai fini della legge n. 68/1999, e' prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle categorie equiparate e' quella dell'art. 18, comma 2 della medesima legge, atteso che, in base alle indicazioni della predetta legge n. 25/2011, l'aliquota dell'art. 3 della legge n. 68/1999 e' da riservare esclusivamente ai disabili. Resta fermo quanto gia' precisato relativamente alla possibilita' per le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle categorie equiparate in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 68/1999 di accedere alla riserva dell'art. 3 della stessa legge, con priorita' rispetto agli altri riservatari. 6.3.2 Altre amministrazioni pubbliche. Per le altre amministrazioni, il reclutamento delle qualifiche basse, per cui e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, avviene nelle stesse modalita' previste per i Ministeri: il richiamato art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, come detto, consente la chiamata diretta nominativa di una serie di soggetti, tra cui quelli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Il reclutamento dei riservatari di categoria avviene nei limiti dei posti vacanti nella dotazione organica della categoria da ricoprire. Per le amministrazioni diverse dai Ministeri, l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 non prevede la possibilita' di coprire anche le qualifiche alte con la modalita' della chiamata nominativa. Pertanto, per le qualifiche per cui non e' sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo, le predette amministrazioni, in applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al richiamato art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, procedono con concorso, fermo restando che, come gia' detto, i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parita' di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. Come per i Ministeri la quota che, ai fini della legge n. 68/1999, e' prioritariamente coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle categorie equiparate e' quella dell'art. 18, comma 2, della medesima legge. Resta fermo quanto evidenziato in ordine alle graduatorie concorsuali nel paragrafo 4.5.1. Anche relativamente alle assunzioni effettuate con tale modalita' assunzionale vale il limite delle vacanze di posti nella dotazione organica delle qualifiche da ricoprire. Sezione terza: le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata dell'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407. 7. Le vittime del dovere. Per la categoria delle vittime del dovere e' utile il riferimento all'art. 1, comma da 562 a 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Il comma 563 dell'art. 1, in particolare, individua i soggetti da far rientrare nella categoria prevedendo che per vittime del dovere debbano intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'. I soggetti di cui all'art. 3 della predetta legge n. 466/1980 sono i magistrati ordinari, i militari dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il personale del corpo di polizia femminile, il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge, ovvero di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di soccorso, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego. Altresi', il comma 564 dell'art. 1 della predetta legge n. 266/2005 equipara ai soggetti di cui al comma 563, come sopra richiamati, coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Il comma 562 dell'art. 1 della piu' volte richiamata legge n. 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, cosi' come sopra definite, con apposita autorizzazione di spesa a decorrere dal 2006. L'estensione dei benefici determina, in riferimento al contesto, l'applicazione al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, delle vittime del dovere delle norme sul collocamento obbligatorio gia' descritte nella seconda sezione. Altresi', l'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze armate, delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge n. 466/1980, e successive modificazioni ed integrazioni, le assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa. Tra i benefici gia' previsti rientra inoltre quello dell'art. 34 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio a favore dei congiunti del personale delle forze armate e delle forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale, che tra l'altro estende le disposizioni sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata dal predetto art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 «al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle forze armate e delle forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi». 7.1 Modalita' delle assunzioni obbligatorie. Come detto, il comma 562 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, cosi' come sopra definite. Relativamente alle modalita' assunzionali, si rinvia pertanto al paragrafo 6.3 della sezione seconda ed al paragrafo 4.2 della sezione prima della direttiva. Tale rinvio e' da considerare utile anche rispetto ai congiunti dei caduti sul lavoro, equiparati alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ai sensi del predetto art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007. In sintesi, le predette categorie possono essere assunte secondo il seguente regime: a) Ministeri: chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di classificazione professionale, nei profili professionali dell'Area II per cui e' richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo o nella posizione economica iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto; b) altre amministrazioni: qualifiche basse, per cui e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, con le modalita' previste per i Ministeri; qualifiche alte, per cui e' richiesto un requisito per l'accesso dall'esterno superiore alla scuola dell'obbligo, fermo restando che i soggetti considerati godono del diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parita' di titoli rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della copertura delle quote d'obbligo. 8. I caduti sul lavoro. In riferimento alla categoria dei congiunti dei caduti sul lavoro la legge n. 244/2007, con le disposizioni del comma 123 dell'art. 3, estende le norme sul collocamento obbligatorio previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata dalla predetta legge n. 407/1998 agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita' che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Detti soggetti rientrano anche nella categoria di riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 come detto nei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 cui si rimanda per le considerazioni relative alla quota di riserva appositamente dedicata. Chiaramente, tuttavia, la tutela che scaturisce dall'equiparazione con le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e' piu' favorevole. Per le modalita' assunzionali si rinvia al paragrafo 7.1. 9. I testimoni di giustizia. Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 rientrano i testimoni di giustizia. L'art. 7, comma 1, lettera h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», prevede l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. In base alla medesima previsione normativa, alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro contrattualizzati, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'art. 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico ed ammessi alle speciali misure di protezione, e' consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalita' di attuazione, al fine, altresi', di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualita' e all'entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e modalita' dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'art. 26. Pertanto, i testimoni di giustizia rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Si rinvia al decreto interministeriale in corso di definizione ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6. Conclusioni
Alla luce di quanto evidenziato con la presente direttiva, si ribadisce l'importanza del rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie e sul ricorso a forme di collocamento mirato che consentano di inserire i soggetti con disabilita' nel mondo del lavoro e di assolvere alla funzione sociale di presa in carico degli stessi.
Roma, 24 giugno 2019
Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno __________
(1) Vedi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2000 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000), in riferimento alle visite sanitarie di accertamento degli invalidi civili. Per gli invalidi del lavoro, nonche' per gli invalidi di guerra e per servizio indicati dalla norma saranno sufficienti le certificazioni rilasciate rispettivamente dall'Inail e dalle commissioni mediche.
(2) In base alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che modifica l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n. 68.
(3) Si veda, altresi', la legge 20 febbraio 2006, n. 95, recante «Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi».
(4) Secondo la legge n. 113/1985, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo professionale. In caso di piu' di un posto di lavoro, il cinquantuno per cento dei posti e' riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. Si rinvia al decreto ministeriale 10 gennaio 2000 in materia di individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
(5) Si ricorda che lo stato di disoccupazione, in base all'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' la condizione dei soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo n. 151/2015, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Le informazioni in merito alla dichiarazione di disponibilita' al lavoro (DID) si rinvia al seguente link https://www.anpal.gov.it/cittadini/servizi/dichiarazione-di-dispo nibilita-al-lavoro. Il recente decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 4, comma 15-quater, dispone che per le finalita' di cui al medesimo decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente od autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari od inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(6) La previsione e' contenuta nell'art. 8 della legge n. 68/1999, cosi' come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 151/2015.
(7) L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili» dispone che «Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato». Si ritiene che l'eta' minima necessaria per l'iscrizione negli elenchi del collocamento sia da intendersi pari a sedici anni, atteso che, per effetto dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'eta' per l'accesso al lavoro e' elevata da quindici a sedici anni.
(8) Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».
(9) V. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 giugno 2010, n. 3642 (conferma T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, n. 9864 del 2009) in cui si precisa che l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 fissa l'eta' minima di diciotto anni non gia' per il solo accesso ai pubblici impieghi, ma a monte per la partecipazione ai relativi concorsi, in quanto dispone che «i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione». Analogamente l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 fissa i requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi civili nelle amministrazioni dello Stato, ed indica l'eta' minima di diciotto anni. E' dunque previsto il limite minimo di eta' di diciotto anni non solo per l'accesso ai pubblici impieghi nello Stato, ma anche per la partecipazione al concorso, dovendo tale requisito essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. V. anche Corte costituzionale, 30 dicembre 1997, n. 466, secondo cui l'eta' minima deve essere posseduta alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
(10) L'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999, prevede che nelle procedure concorsuali «i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso». Dal testo della norma si deduce che lo stato di disoccupazione («disabili iscritti nell'elenco») e' presupposto per avvalersi del diritto alla riserva dei posti. Si ricorda che nei pubblici concorsi la riserva dei posti puo' essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo dell'art. 3 della legge n. 68/1999 e nei limiti di completamento della stessa, fermo restando che, nella singola procedura di reclutamento, la riserva non puo' essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
(11) Consiglio di Stato sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1992 «(...) il collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli articoli 7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata legge n. 68 del 1999 discende che il requisito della disoccupazione, che trova il suo presupposto nell'iscrizione negli appositi elenchi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e puo' non sussistere al momento dell'assunzione (...)».
(12) Tribunale Roma sez. lav., 12 luglio 2018 - «Il principio secondo cui, in sede di nuove assunzioni (che nel caso della pubblica amministrazione avvengono necessariamente attraverso una procedura concorsuale), debba comunque rispettarsi la quota di riserva prevista dall'art. 3 della legge n. 68/1999 non e' che una conseguenza necessaria dell'obbligo di avere alle proprie dipendenze una determinata percentuale di lavoratori disabili. E' evidente quindi che allorche' la base di calcolo di detta percentuale si amplia, per effetto di nuove assunzioni, si ampliera' proporzionalmente anche il numero dei dipendenti disabili che l'amministrazione datrice di lavoro deve avere alle proprie dipendenze».
(13) Art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private».
(14) Decreto MLPS 22 novembre 1999 - «Disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68» e decreto MLPS 2 novembre 2010 con oggetto «Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili».
(15) Cassazione civile sez. lav.16 agosto 2004, n. 15951 «In relazione alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di personale protetto, dettata dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, applicabile "ratione temporis" ai fatti di causa, non e' ammissibile l'utilizzazione di contratti di lavoro a termine per coprire la quota d'obbligo, che va computata sul personale stabile dell'impresa, sicche' tale quota deve essere necessariamente coperta con assunzioni a tempo indeterminato».
(16) Cassazione civile sez. lav. 31 maggio 2010, n. 13285 «In caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la p.a. ai sensi dell'art. 11, legge 12 marzo 1999, n. 68, non e' richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine».
(17) Corte costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190: «La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione. Inoltre, l'equilibrio tra i due interessi pubblici - quello che riguarda l'eguaglianza ed il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili - e' stabilito dall'art. 38 della Costituzione, che consente di derogare al primo solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione. Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione - dell'art. 8-bis, decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, secondo cui le riserve di posti previste dalla legge n. 68 del 1999 si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici, incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza annuali». Il principio generale si ritiene applicabile con riferimento al personale di ogni categoria protetta.
(18) Cassazione civile sez. lav. 29 novembre 1990, n. 11474 «Con riguardo al rapporto di lavoro degli invalidi ed assimilati assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie) l'iniziale impiego a tempo parziale, anziche' a tempo pieno, del prestatore d'opera invalido od assimilato assunto a seguito di collocamento obbligatorio costituisce legittima esplicazione dell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti, non essendo vietata la limitazione convenzionale dell'orario di lavoro e non essendo al riguardo stabilita, dalla disciplina protettiva di cui alla citata legge, alcuna particolare regolamentazione dei rapporti di lavoro instaurati in forza di essa».
(19) Recante «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie».
(20) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo decreto legislativo N. 151/2015 e, successivamente, cosi' modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 185/2016.
(21) La legge reca la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate».
(22) La legge 25 marzo 2011, n. 25, recante «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei disabili».
(23) Comma cosi' modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), n. 1, decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.
(24) V. TAR Brescia, Lombardia, 11 gennaio 2000, n. 4, Consiglio di Stato V, 18 settembre 2003, n. 5297.
(25) La previsione relativa all'assunzione dei disabili psichici, mediante richiesta nominativa tramite convenzione, e' contenuta esplicitamente nell'art. 9, comma 4 della legge n. 68/1999.
(26) T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 5 dicembre 2005, n. 12937; Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1271.
(27) T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n. 1980 «Non sono computabili ai fini della saturazione dell'aliquota per le assunzioni delle categorie protette riservatarie i posti di coloro che, pur appartenenti alle categorie predette, siano risultati vincitori di concorso per merito proprio e che abbiano ricevuto il riconoscimento dopo la nomina.».
(28) T.A.R. Lecce Puglia sez. II, 7 settembre 2010, n. 1926 «La riserva di posti in favore dei soggetti indicati dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ha lo scopo di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze, nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficolta' nel reperire un'occupazione, ne deriva l'attribuzione di un carattere cogente alle citate disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione.» e anche T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 13 gennaio 2010, n. 4.
(29) Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1984 «Nell'ambito della disposizione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui i lavoratori disabili delle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, il limite della meta' dei posti risulta naturalmente e ragionevolmente operativo solo laddove i posti banditi siano piu' di uno e, per converso, non applicabile nei concorsi ad un solo posto, nell'ambito dei quali il diritto del disabile idoneo non e' subordinato ad altra condizione che quella della disponibilita' di quota percentuale sulla pianta organica».
(30) V. T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 9 febbraio 2010, n. 127: «La disposizione e' stata letta dalla giurisprudenza amministrativa nel senso di ritenere superflua la permanenza del requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione, ferma rimanendo la necessita' del possesso e della documentazione dello stesso con riguardo alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (in questo senso, tra le altre, Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2004, n. 712; Cds), secondo una valutazione assiologia di bilanciamento dei diversi interessi coinvolti condiviso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 190/2006)».
(31) Secondo cui: «Fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.».
(32) Si ricorda che l'art. 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, «Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data».
(33) V. art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 e art. 1, comma 2, legge n. 407/1998.
(34) Ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999, gli orfani dei caduti per causa di lavoro hanno diritto al collocamento obbligatorio (id est: assunzione) fino al raggiungimento della quota d'obbligo dell'1% dei posti da coprire, ma con esclusione di quelli destinati a dirigenti.
(35) In particolare i soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 302/1990, sono i seguenti: chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis del codice penale, purche' si realizzino le seguenti condizioni: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava; chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai precedenti due punti, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime; chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
(36) V. art. 3, legge n. 206/2004.
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1708 |
|
|
|