| Gazzetta n. 213 del 11 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DELIBERA 4 aprile 2019 |  
| Sistema    tranviario    fiorentino.     Linea     tranviaria     4.1 «Leopolda-Piagge».    Approvazione    progetto    preliminare    (CUP H11I12000010002). (Delibera n. 6/2019).  |  
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                     IL COMITATO INTERMINISTERIALE                    PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
   Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16, concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello stesso Comitato;   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n. 327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e in particolare l'art. 165;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in particolare:     1. l'art. 59, comma 1-bis, che prevede che le stazioni appaltanti possano «ricorrere all'affidamento della  progettazione  esecutiva  e dell'esecuzione  di  lavori  sulla  base  del   progetto   definitivo dell'amministrazione  aggiudicatrice  nei  casi  in  cui   l'elemento tecnologico  o  innovativo  delle  opere  oggetto  dell'appalto   sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori»;     2.  l'art.  175  che  prevede,   nell'ambito   di   un   rapporto concessorio, la possibilita' per la stazione appaltante di modificare la convenzione conclusa con il concessionario originario,  senza  una nuova procedura di aggiudicazione, per l'affidamento allo stesso  dei lavori  e  dei  servizi  supplementari  non  inclusi  nella  predetta convenzione,  subordinatamente  alla  sussistenza   dei   presupposti tassativamente indicati dallo stesso art. 175;     3. il comma 7, del medesimo art. 175, che dispone che la modifica del rapporto concessorio  non  puo'  alterare  considerevolmente  gli elementi essenziali del contratto, secondo le indicazioni di cui alle lettere da a) a d) dello stesso comma;     4.  l'art.  200,  comma  3,  che  prevede,  in  sede   di   prima individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari per lo sviluppo del Paese, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;     5. l'art. 201, comma 9, che prevede,  fino  all'approvazione  del primo DPP, che valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;     6. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione del progetto;     7. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n. 163 del 2006;     8. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto previsto  nel  suddetto  decreto  legislativo   n.   50   del   2016, stabiliscono rispettivamente che:       8.1 lo stesso decreto legislativo n. 50  del  2016  si  applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;       8.2  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le   infrastrutture strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione approvati, e per  i  quali  la  procedura  di  valutazione  d'impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati secondo la disciplina previgente;       8.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;   Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216,  commi  1,  1-bis  e  27,  del  predetto  decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame  di  questo Comitato e ad essa sono applicabili le  disposizioni  del  previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;   Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002 -  supplemento  ordinario,  con  la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha  approvato  il  1°  Programma  delle  infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 1, nell'ambito  dei  «Sistemi urbani»,   l'infrastruttura   «Firenze   sistema   tramviario»,    e, nell'Allegato 2, il «Sistema a guida vincolata  di  Firenze  (tranvia fiorentina)»;   Vista l'Intesa generale quadro tra il Governo e la Regione Toscana, sottoscritta il 18 aprile 2003  e  integrata  dagli  atti  aggiuntivi sottoscritti il 22 gennaio 2010 e il 16 giugno 2011, che  include  il «Sistema a guida vincolata dell'ambito metropolitano di  Firenze  per il completamento della rete delle  tranvie»  nel  «Sistema  urbano  e metropolitano»;   Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre  2003  con  la  quale  la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla  legge  n. 443 del  2001  ed  ai  decreti  legislativi  attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato  e  singola  Regione  ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa  anche  essere  successiva  ad   un'individuazione   effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare  inefficaci  finche'  l'intesa  non  si perfezioni;   Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle infrastrutture strategiche;   Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015 - supplemento ordinario, con la quale  questo Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche»,  l'intervento «Firenze - sistema tranviario»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 febbraio 2014, n. 72,  che  all'art.  6  riporta,  fra  le  Direzioni generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, la Direzione  generale  per  i  sistemi  di  trasporto  ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale, con  il  compito,  tra l'altro, di svolgere le funzioni di istruttoria e  valutazione  sotto il profilo tecnico-economico dei progetti di sistemi di trasporto  ad impianti fissi di competenza regionale e  locale  e  di  supporto  al Comitato  tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei  trasporti  ad impianti fissi, istituito ai sensi della legge 17 dicembre  2012,  n. 221;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e' stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;   Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,  ha istituito presso questo Comitato il «Sistema  di  monitoraggio  degli investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;   Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto (CUP) e, in particolare:     1. la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre  2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le quali questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei   ed   informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere  utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati ai suddetti progetti;     2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art. 11, ha disposto che  ogni  progetto  di  investimento  pubblico  deve essere dotato di un CUP;     3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17 dicembre 2010, n. 217, che, tra  l'altro,  ha  definito  le  sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;   Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice antimafia», e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;   Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e visti, in particolare:     1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del  2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;     2. la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che -  ai  sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  234  del  2011  e  con  errata  corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011;   Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13 aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;   Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO;   Vista la legge della Regione Toscana 12 febbraio  2010,  n.  10,  e successive modificazioni, con la quale, tra l'altro:     1. all'art. 48 sono state dettate disposizioni per  la  procedura di verifica di assoggettabilita' a valutazione  d'impatto  ambientale (VIA) relativa, tra l'altro, per i  «sistemi  di  trasporto  a  guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari  o  linee  simili  di tipo  particolare,  esclusivamente  o   principalmente   adibite   al trasporto di passeggeri»;     2. all'art. 49 sono state dettate disposizioni per la conclusione della predetta procedura, prevedendo,  «in  caso  di  esclusione  del progetto dall'obbligo  di  procedura  di  valutazione»,  che  possano essere impartite «le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie»;   Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito  dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successive modificazioni,  e  visto in particolare l'art. 3, che:     1. ai commi 1 e 1-bis, ha incrementato la dotazione del Fondo  di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;     2. al comma 2, ha stabilito  che  con  uno  o  piu'  decreti  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, siano  finanziati,  a  valere sulle risorse del Fondo sopra richiamato, tra l'altro, gli interventi di cui alla lettera c) del comma stesso,  «appaltabili  entro  il  30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31  ottobre  2015»,  compresa  la «tramvia di Firenze»;     3. al comma 3-bis ha stabilito che,  ai  fini  della  revoca  dei finanziamenti, «le condizioni di appaltabilita' e di  cantierabilita' si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti  di cui al  comma  2,  sono  compiuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno dell'effettiva disponibilita' delle risorse»;     4. al  comma  5,  ha  previsto  che  il  mancato  rispetto  delle condizioni  fissate  dal  comma  3-bis  determina   la   revoca   del finanziamento assegnato;   Visto il decreto 4 marzo 2015, n. 82,  con  il  quale  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, ha, tra l'altro:     1. previsto che i requisiti di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del decreto-legge n. 133 del 2014 si dovessero intendere soddisfatti, per la «tranvia di Firenze: ... prosecuzione Linea 4  di  Firenze  tratta Leopolda-Piagge», al verificarsi della  trasmissione  alla  Struttura tecnica di  missione  degli  «elaborati  progettuali  idonei  per  la conferenza dei servizi del  progetto  ...  e  per  la  sottoposizione all'approvazione del CIPE»;     2. quantificato i finanziamenti da attribuire agli interventi  di cui al richiamato art. 3, comma 2, lettera c), del  decreto-legge  n. 133/2014, tra cui 100 milioni di euro per la  «tranvia  di  Firenze», imputati per 20 milioni di euro sull'anno 2017, 40 milioni  sull'anno 2018 e 40 milioni sull'anno 2020;   Preso atto che con decreto di settembre  2017,  il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito di riduzioni e rimodulazioni delle risorse, ha rideterminato le assegnazioni  agli  interventi  di cui al suddetto decreto interministeriale n. 82 del 2015,  destinando alla «tranvia di Firenze» 99,51 milioni di euro complessivi, imputati per 19,77 milioni sull'anno 2017, 37,19 milioni sull'anno 2018,  2,55 milioni sull'anno 2019 e 40 milioni sull'anno 2020;   Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente  il  «bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  140, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il  finanziamento  degli  investimenti  e dello sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni per l'anno 2018, di 3.500 milioni per l'anno 2019 e di 3.000 milioni per  ciascuno  degli anni dal 2020 al 2032;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 2017, con il quale e' stata disposta la  ripartizione  di  parte  del  suddetto Fondo a favore dei settori di spesa indicati nell'allegato al decreto stesso;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  16 ottobre 2017, n. 177410, registrato alla Corte dei conti in  data  23 ottobre 2017 - Uff. 1, Reg. n. 1347,  che,  in  considerazione  della suddetta ripartizione, ha disposto le variazioni contabili per l'anno 2017 e  ha  disposto,  sul  capitolo  7400  del  Dipartimento  per  i trasporti,  la  navigazione,  gli  affari  generali  e  il  personale denominato «Spese per il completamento di interventi nel settore  dei sistemi di trasporto rapido di massa», la variazione di competenza  e cassa per  20  milioni  di  euro  e  considerato  che,  sullo  stesso capitolo, risultavano stanziate complessive risorse per 1.397 milioni di euro;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 22 dicembre 2017, n. 587, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  22 del 2018, che:     1. ha ripartito fra vari interventi le risorse del suddetto fondo stanziate sul richiamato capitolo 7400, pari ai citati 1.397  milioni di euro complessivi, assegnando il finanziamento  di  47  milioni  di euro al Comune di  Firenze  per  la  «Linea  tranviaria  4.1:  tratta Leopolda-Piagge»;     2. ha previsto che, con successivo  provvedimento,  la  Direzione generale  competente  avrebbe  dovuto  ripartire  in  annualita'   il contributo assegnato ad ognuno degli interventi finanziati;     3. ha stabilito che le  risorse  ripartite  s'intendano  revocate «qualora  il  soggetto  beneficiario  non   provveda   all'assunzione dell'obbligazione giuridicamente  vincolante  per  l'affidamento  dei lavori entro il 31 dicembre 2020»;     4. ha previsto che le risorse in questione  s'intendano  altresi' revocate nel caso di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma  di  cui all'art. 2 del decreto stesso, «dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse  disponibili  entro  ventiquattro  mesi  dal termine previsto per la conclusione dell'intervento»;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti 6 agosto 2018, n. 360, pubblicato  sul  sito  internet  del  predetto Ministero, come da avviso riportato nella Gazzetta Ufficiale  n.  233 del 2018, che conferma il riparto delle  risorse  di  cui  al  citato decreto n.  587  del  2017,  previa  acquisizione  dell'intesa  della Conferenza unificata, e che rinvia allo stesso decreto n. 587 per  le modalita' di attribuzione ed erogazione delle risorse stesse;   Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2018, n. 234, con il quale, ai  sensi  dell'art.  2  del citato decreto n. 587 del 2017, sono stati  ripartiti  in  annualita' dal 2017 al 2025 e impegnati i contributi destinati ai comuni, per il citato importo totale di 1.397 milioni di euro, tra cui i 47  milioni di euro destinati al suddetto intervento del Comune di Firenze;   Vista la  delibera  1°  dicembre  2016,  n.  56,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2017, con la quale  questo  Comitato  ha assegnato risorse  alle  regioni  e  alle  citta'  metropolitane  che avevano concluso il processo di concertazione interistituzionale  che aveva portato alla  sottoscrizione  di  appositi  documenti  pattizi, compresa la Citta' metropolitana di Firenze, cui sono stati assegnati 110 milioni di euro «a carico delle  ulteriori  risorse  che,  previa iscrizione in bilancio a  seguito  di  decisione  parlamentare  sulla legge  di  bilancio  2017,»  avrebbero   integrato   «la   dotazione, originariamente stabilita  dall'art.  1,  comma  6,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014)», del Fondo  per  lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020;   Vista la nota 19 marzo 2019, n. 11620, con la  quale  il  Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto,  tra  l'altro, l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato dell'argomento «Firenze:  sistema  tranviario  fiorentino  - linea   tranviaria   4.1    "Leopolda-Piagge"»,    trasmettendo    la documentazione istruttoria per l'approvazione del  relativo  progetto preliminare;   Vista la nota 2 aprile 2019, n. 2584,  con  la  quale  il  suddetto Ministero ha integrato la citata documentazione istruttoria;   Vista la nota 3 aprile 2019, prot n.  149189,  acquisita  al  prot. DIPE 3 aprile 2019, n. 1917, con  la  quale  la  Regione  Toscana  ha confermato il parere favorevole, con prescrizioni,  sul  progetto  in esame, gia' espresso con delibera di  Giunta  21  dicembre  2015,  n. 1277;   Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:     sotto l'aspetto tecnico-procedurale:       1. che il sistema tranviario fiorentino e' composto dalla linea 1  Santa  Maria  Novella-Scandicci,  in  esercizio,  dalla  linea   2 Peretola-Santa Maria Novella-P.zza Libertà-P.zza San Marco, in  corso di    realizzazione,    e    dalla    linea    3.1    Santa     Maria Novella-Fortezza-Careggi, in esercizio dal mese di luglio 2018;       2.  che  la  linea  tranviaria  4  fa  parte  di   un   sistema intercomunale che collega il Comune di Firenze con  quello  di  Campi Bisenzio, interconnettendosi alla linea  1  in  corrispondenza  della stazione Leopolda-Porta al Prato;       3. che obiettivo del progetto e' il  collegamento  dell'attuale stazione Porta al Prato, in zona Leopolda, con il tessuto  periurbano oltre il  ponte  dell'Indiano,  utilizzando  il  sedime  dell'attuale tracciato  ferroviario  Firenze  Porta  a   Prato   -   Empoli   fino all'interconnessione con la  linea  Firenze-Pisa,  all'altezza  della stazione delle Cascine, e successivamente dirigendosi verso l'abitato prossimo alla stazione ferroviaria delle Piagge, con un tracciato  in nuova sede;       4. che, in particolare, la linea 4.1 si sviluppa per circa  6,2 km a partire dall'interconnessione con la linea 1, di cui circa  3,45 km in sovrapposizione alla sede  dell'ex  ferrovia  Firenze-Empoli  e circa 2,71 km in nuova sede, e sara' dotata inizialmente di  8  tram, di cui 7 in servizio e uno in riserva;       5. che il capolinea nel quartiere Le Piagge e' collocato in  un punto di notevole attrattivita', in prossimita' di una stazione della citata linea ferroviaria Firenze-Pisa, e che nella zona  e'  prevista la realizzazione del deposito, adibito prevalentemente a  rimessaggio e capace di ospitare i 10 tram che a regime sono previsti sulla linea (compresi eventuali tram di riserva);       6. che, la linea e' connessa al deposito di Scandicci,  tramite uno scambio collocato alla fermata Leopolda, per  lo  svolgimento  di alcune operazioni di manutenzione, ed e' anche connessa alla linea 1, in  vista  di  un  eventuale  futuro  possibile  esercizio  in   tale direzione;       7. che le  principali  opere  d'arte  sono  costituite  da  due manufatti  scatolari  per  il  superamento  delle  linee  ferroviarie Firenze-Pisa e Firenze Porta al Prato-Empoli, dal  prolungamento  del tombino  Fosso  della  Goricina  e  da  opere  di  sostegno  per   la realizzazione di alcune fermate e per il contenimento di un tratto in rilevato;       8. che il progetto e' corredato da  uno  studio  trasportistico nel quale si evidenzia, tra l'altro, che i passeggeri della  linea  4 costituiscono in parte in nuova utenza del sistema tranviario nel suo complesso e in parte sono passeggeri «trasferiti» dalla linea 2;       9. che, valutando il «tempo di giro», la velocita'  commerciale della linea e la necessita' di assicurare un servizio regolare -  con il massimo contenimento dei tempi di attesa e di fermata  soprattutto nelle ore di punta e diurne - nonche'  considerando  un  cadenzamento minimo di circa 6 minuti, lo studio ha consentito di stimare in 7  il numero  di  veicoli  da  utilizzare  sulla  linea,  con  un   veicolo aggiuntivo di riserva;       10. che, con nota 29 aprile  2015,  n.  115239,  il  Comune  di Firenze  ha  trasmesso  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei trasporti il progetto preliminare della linea 4 della tranvia  idoneo per la Conferenza di servizi;       11. che il 3 giugno 2015 il Comune di Firenze ha pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione stessa l'avviso di deposito  della documentazione inerente il progetto e che la  medesima  pubblicazione e' stata effettuata presso l'albo pretorio del comune;       12. che, con nota 7 dicembre 2015,  n.  343111,  il  Comune  di Firenze ha trasmesso integrazioni al progetto preliminare;       13. che, con decreto dirigenziale 17 dicembre 2015, n. 5051, la Citta' metropolitana di Firenze ha  disposto  di  non  sottoporre  il progetto in esame a procedura di VIA, come previsto dalla legge della Regione Toscana n. 10  del  2010  sopra  citata,  e  ha  indicato  le prescrizioni da recepire  «nella  successiva  fase  di  progettazione definitiva  e  conseguentemente  per  la   fase   di   autorizzazione dell'opera»;       14. che, con delibera di Giunta 21 dicembre 2015, n.  1277,  la Regione Toscana ha espresso parere favorevole, con prescrizioni,  sul progetto preliminare, confermandolo con nota 3 aprile 2019;       15. che, il 22 dicembre 2015, si e'  tenuta  la  Conferenza  di servizi;       16. che, con nota 14 gennaio 2016, n.  541,  il  Ministero  dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  -  Soprintendenza archeologia della Toscana - Firenze,  tenuto  conto  della  tipologia dell'opera, «poco estesa ed in gran parte coincidente con il rilevato ferroviario esistente», ha ritenuto che la realizzazione della stessa non  comporti  «significativi   effetti   negativi   sul   patrimonio archeologico e quindi, per quanto di propria competenza», ha ritenuto che l'opera sia «da non sottoporre a procedura  di  VIA»,  formulando prescrizioni;       17. che, con nota 28 gennaio 2016,  n.  1028,  il  Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del turismo per la Toscana ha confermato i pareri  espressi,  nell'ambito del procedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,  dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per  le  Province  di  Firenze, Pistoia e Prato (nota 30 giugno 2015, n. 8238) e dalla Soprintendenza archeologia della Toscana (nota 14 gennaio 2016, n. 541);       18. che, in riscontro  a  una  richiesta  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti d'integrazioni a fini istruttori,  con nota 28 maggio 2018, acquisita al prot. MIT 30 maggio 2018, n.  4606, il Comune di Firenze ha nuovamente trasmesso il  progetto  in  esame, precisando che lo  stesso  non  conteneva  aggiornamenti  rispetto  a quello inviato il 29 aprile 2015;       19. che, con voto 20 dicembre 2018, n. 104, il Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei  sistemi  di  trasporto  ad  impianti fissi ha espresso parere favorevole in  linea  tecnico-economica  sul progetto in esame, accogliendo le prescrizioni proposte dal Ministero in sede di istruttoria e formulando considerazioni in sede di voto;       20. che con nota 14 marzo 2019, n. 88979, il Comune di  Firenze ha trasmesso documentazione integrativa, riguardante  in  particolare la relazione archeologica, il Piano economico e finanziario  (PEF)  e la scheda di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003;       21. che il Ministero ha proposto,  in  apposito  allegato  alla relazione  istruttoria,  le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare del  lotto in esame, esponendo le motivazioni nei casi  di  mancato  o  parziale recepimento delle stesse;     sotto l'aspetto attuativo:       1. che il soggetto aggiudicatore e' il Comune di Firenze;       2. che il 20 giugno 2005  il  comune  e  la  societa'  Tram  di Firenze S.p.a. hanno sottoscritto  una  convenzione,  successivamente integrata da atti aggiuntivi del 6 marzo 2007, del 14 ottobre 2008  e del 17 aprile 2014, che non comprende la linea 4;       3. che il Comune di Firenze ha  chiesto  l'Autorita'  nazionale anticorruzione (ANAC) di esprimersi in ordine  alla  possibilita'  di affidare   direttamente   a   Tram   di   Firenze   S.p.a.,   attuale concessionario del  sistema  tramviario  di  Firenze,  progettazione, realizzazione e gestione della Linea 4, ritenendo sussistenti,  nella fattispecie, i presupposti previsti dalla disciplina di  settore  per l'affidamento dei c.d. «lavori e servizi complementari»;       4. che, con delibera 12 aprile 2017, n. 388, l'ANAC ha ritenuto che         4.1  nell'assetto  normativo  al  momento  in   vigore,   «la fattispecie dei  c.d.  lavori/servizi  complementari,  prevista»  nel decreto legislativo n. 163 del 2006, «quale ipotesi  per  il  ricorso alla  procedura  negoziata  senza   pubblicazione   di   un   bando,» rappresentasse, anche in relazione al rapporto concessorio, «uno  dei casi in cui la SA [stazione appaltante] puo'  procedere  a  modifiche del  contratto  in  corso  di  esecuzione,  purche'   sussistano   le condizioni espressamente e tassativamente indicate nella norma»;         4.2 «nell'ambito di un rapporto concessorio e' demandata alla stazione  appaltante  la  potesta'  di  valutare  la  sussistenza  in concreto delle condizioni legittimanti il ricorso all'istituto  delle modifiche  del  contratto  in  corso  di   esecuzione,   previsto   e disciplinato dall'art. 175 del Codice» dei contratti pubblici;         4.3  il  Comune  di  Firenze  sia  tenuto  «all'accertamento, adeguatamente motivato, dei presupposti legittimanti la modifica  del contratto in corso di esecuzione con  particolare  riferimento»  alle circostanze indicate nella delibera stessa e che «all'esito  di  tale accertamento  l'eventuale  affidamento  dei  lavori/servizi  ...,  in favore dell'operatore economico affidatario della  concessione,  deve avvenire alle stesse condizioni previste nella convenzione originaria (poiche' diversamente  si  assisterebbe  ad  una  rinegoziazione  del contratto,  non  ammessa  dalla  disciplina  di  settore)  e   previo controllo  del  possesso,  da  parte  del  medesimo  operatore,   dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori/servizi de quibus»;       5. che, tenuto conto del suddetto  parere  ANAC,  l'affidamento dell'opera sara' effettuato in appalto integrato ai  sensi  dell'art. 59, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;       6. che il CUP dell'intervento e' H11I12000010002;       7. che, come riportato nella scheda di delibera n. 63 del 2003, il cronoprogramma dell'intervento prevede un totale di  58  mesi,  di cui 27 per le residue attivita' progettuali e  autorizzative  nonche' per la gara e l'appalto dei lavori, 28  per  la  realizzazione  delle opere e 3 per la messa in esercizio;     sotto l'aspetto finanziario:       1. che il costo stimato del progetto preliminare  in  esame  e' stato inizialmente  determinato  in  166,614  milioni  di  euro  (IVA inclusa), di cui 98,293 milioni di euro per lavori  e  forniture,  24 milioni di euro per materiale rotabile e 44,321 milioni di  euro  per somme a disposizione;       2. che tale costo e' stato  elaborato  in  base  al  prezziario della  Regione  Toscana  edizione  2014  e  ai  prezzi  delle   linee tranviarie 2 e 3, incrementati di percentuali variabili fino  al  30% per tener conto dell'aumento di costo di materiali  e  tecnologie,  e che per tutte le voci di costo i prezzi parametrici individuati  sono stati incrementati del 5% per tener conto, in relazione al  grado  di definizione tipico di un progetto preliminare, di eventuali quantita' e costi non preventivabili;       3. che la relazione istruttoria ha precisato che se il suddetto costo di 166,614 milioni di euro fosse  stato  confermato  anche  nei successivi livelli di progettazione, tenuto conto  dei  finanziamenti disponibili, pari a 166 milioni di euro, il Comune di Firenze avrebbe reperito il finanziamento mancante;       4. che, con nota 28 marzo 2019,  acquisita  con  prot.  MIT  1° aprile 2019, n. 2479, il Comune di Firenze, attraverso una  riduzione dei  «costi  del  concessionario»,  ha  rideterminato  il  costo  del progetto in esame in 166 milioni di euro, di cui  98,293  milioni  di euro per lavori  e  forniture,  24  milioni  di  euro  per  materiale rotabile e 43,707 milioni di euro per somme a disposizione;       5. che per il finanziamento del progetto risultano  disponibili le seguenti risorse:         5.1 95  milioni  di  euro  a  valere  sui  fondi  di  cui  al decreto-legge n. 133 del 2014;         5.2 47 milioni di euro a valere sulle risorse  del  fondo  di cui all'art. 1, comma 140,  della  legge  n.  232  del  2016,  e,  in particolare, a valere sui 1.397 milioni di euro complessivi di cui al richiamato decreto ministeriale n. 360 del  2018,  impegnati  con  il decreto dirigenziale n. 234 del 2018 e appostati sul capitolo n. 7400 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;         5.3 24 milioni di euro a valere sulle risorse del  Patto  per Firenze di cui alla delibera di questo Comitato n. 56 del 2016;       6. che, a carico del decreto-legge n. 133  del  2014,  figurano disponibili complessivamente  99,51  milioni  di  euro  di  cui  alla seguente tabella, appostati sul capitolo n. 7140 del Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e  destinati  al  finanziamento  della «tranvia di Firenze», opera che, come risulta all'art.  3,  comma  3, lettera b), del richiamato decreto n. 82 del 2015,  comprende  i  due interventi «prima fase funzionale progettazione del tratto  interrato centro storico della linea 3» e  «prosecuzione  linea  4  di  Firenze tratta Leopolda-Piagge»: 
                                                     (importi in euro) 
               Parte di provvedimento in formato grafico
       7. che il riparto del finanziamento tra la linea 4.1, cui  sono destinati i richiamati 95 milioni di euro (precedente punto  5.1),  e la linea 3, cui sono conseguentemente  destinati  i  rimanenti  4,510 milioni  di  euro,  e'  stato  effettuato  dal  Comune   di   Firenze nell'ambito  di  un'attivita'  ricognitiva  di  programmazione  degli investimenti svolta dalla richiamata Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale;       8. che, come risulta dal citato decreto dirigenziale n. 234 del 2018, i suddetti 47 milioni di euro, a valere sulle risorse dell'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del  2016  (precedente  punto  5.2), sono stati impegnati sulle annualita' e per gli importi di  cui  alla seguente tabella, anche per garantire la migliore conservazione delle risorse in linea con il programma del costo dell'intervento: 
             =============================================            |                   |Imputazioni (importi in|            |    Annualita'     |         euro)         |            +===================+=======================+            |       2017        |                400.000|            +-------------------+-----------------------+            |       2018        |              1.950.000|            +-------------------+-----------------------+            |       2019        |              2.350.000|            +-------------------+-----------------------+            |       2020        |              4.700.000|            +-------------------+-----------------------+            |       2021        |              6.630.000|            +-------------------+-----------------------+            |       2022        |              6.000.000|            +-------------------+-----------------------+            |       2023        |             14.630.000|            +-------------------+-----------------------+            |       2024        |             10.340.000|            +-------------------+-----------------------+            |      Totale       |             47.000.000|            +-------------------+-----------------------+
       9.  che  il  cronoprogramma  di  spesa   indicato   nel   piano economico-finanziario e' il seguente: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
   Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente regolamento di questo Comitato (art. 3  della  delibera  28  novembre 2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019);   Vista la nota 4 aprile 2019, n.  1940,  predisposta  congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le prescrizioni da riportare nella presente delibera;   Considerata la richiesta formulata in seduta dal  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali e  accolta  dal  Comitato,  concernente l'integrazione della prescrizione  relativa  all'effettuazione  delle opere  di  movimentazione  delle  terre  sotto  sorveglianza  di   un archeologo  con  la  previsione  che  «dovra'  pertanto  essere  data comunicazione alla Soprintendenza competente, con  congruo  anticipo, della data d'inizio lavori. Resta inteso che, in fase  di  avvio  dei lavori, la Soprintendenza medesima avra' facolta' di precisare,  come di consueto, le modalita' operative  dell'assistenza  archeologica  e che  l'eventuale  rinvenimento  di  emergenze  archeologiche   potra' comportate  la  necessita'  di  varianti,   anche   sostanziali,   al progetto»;   Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
                               Delibera: 
   Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui  al decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.  1. Approvazione progetto preliminare.   1.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 165 e 183,  comma  6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni, nonche' ai sensi  dell'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al  successivo  punto 1.7, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita' ambientale, della  localizzazione  urbanistica  e  dell'apposizione  del  vincolo preordinato  all'esproprio,  il  progetto  preliminare  del  «Sistema tranviario fiorentino - linea tranviaria 4.1 Leopolda-Piagge».   1.2 Il limite di spesa dell'intervento di cui al  precedente  punto 1.1 e' quantificato  in  166  milioni  di  euro,  IVA  inclusa,  come riportato nella precedente presa d'atto.   1.3 Il finanziamento della spesa di cui al precedente punto 1.2  e' imputato sulle seguenti risorse:     1.3.1  95  milioni  di  euro  a  valere  sui  fondi  di  cui   al decreto-legge n. 133 del 2014;     1.3.2 47 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di  cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 e, in particolare, a valere sui 1.397 milioni di euro complessivi di cui  al  richiamato decreto ministeriale n.  360  del  2018,  impegnati  con  il  decreto dirigenziale n. 234 del 2018;     1.3.3 24 milioni di euro a valere sulle  risorse  del  Patto  per Firenze di cui alla delibera di questo Comitato n. 56 del 2016.   1.4 Come previsto dal decreto del Ministro delle  infrastrutture  e dei trasporti 22 dicembre 2017, n. 587, il finanziamento  di  cui  al precedente punto 1.3.2 s'intende revocato:     1.4.1   qualora   il   soggetto   beneficiario    non    provveda all'assunzione  dell'obbligazione   giuridicamente   vincolante   per l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020;     1.4.2 in caso di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma  di  cui all'art. 2 del decreto n. 587 del 2017, dovuto a  fatti  o  atti  che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili  entro  ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento.   1.5 Le prescrizioni citate  al  precedente  punto  1.1,  cui  resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima parte  dell'allegato,  che  forma  parte  integrante  della  presente delibera, mentre le  raccomandazioni  sono  riportate  nella  seconda parte del  medesimo  allegato.  Il  soggetto  aggiudicatore,  qualora ritenga  di  non   poter   dare   seguito   a   qualcuna   di   dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione,  in  modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato,  se del caso, misure alternative.  2. Disposizioni finali.   2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera' ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei documenti  componenti  il  progetto  preliminare  approvato  con   la presente delibera.   2.2  Il  suddetto  Ministero,  in  sede   di   approvazione   della progettazione definitiva, provvedera' alla verifica  di  ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.   2.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.   2.4 Ai sensi della delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
     Roma, 4 aprile 2019 
                                                  Il Presidente: Conte  Il Segretario: Giorgetti 
  Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2019.  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, reg.ne n. 1-1178     |  
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                     SISTEMA TRANVIARIO FIORENTINO                LINEA TRANVIARIA 4.1 «LEOPOLDA-PIAGGE»                   APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE                    PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI 
     Parte prima - Prescrizioni     Parte seconda - Raccomandazioni 
                      PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI 
     1. Per la prima  tratta  «Leopolda-stazione  Cascine»  visto  che l'area di sedime ferroviario  e'  previsto  venga  ceduta  al  comune nell'ambito degli accordi connessi con la trasformazione urbana delle ex  Officine  Grandi  Riparazioni  (OGR)  e  che   le   problematiche evidenziate in  termini  di  viabilita'  si  concentrano  soprattutto sull'attraversamento  di  viale  Rosselli,  si  richiede  che   venga approfondito il tema dell'impatto del nuovo sistema sulla  viabilita' esistente con un'analisi trasportistica che simuli i diversi  scenari che si potranno venire a creare  in  un  orizzonte  temporale  almeno trentennale. Si ritiene comunque necessario  coordinare  l'intervento con  gli  altri  insistenti  sull'area   prevista   dal   Regolamento Urbanistico  (OGR,  viabilita'  Rosselli  Pistoiese,   trasformazione urbana Manifattura Tabacchi, viabilita' Cascine Pergolesi Tartini).     2. Per la seconda tratta «Stazione  Cascine-Piagge»,  poiche'  il progetto prevede la realizzazione di  un  nuovo  tratto  stradale  in adiacenza dell'argine  del  torrente  Mugnone  (che  in  quel  tratto risulta  essere  anche  argine  del  fiume  Arno)  e'  necessario  un approfondimento della soluzione che  prevede  il  mantenimento  della viabilita' in adiacenza alla tranvia, al fine di  evitare  potenziali interferenze con l'arginatura e mantenersi all'interno o piu'  vicini possibili  alla  fascia   prevista   nel   Regolamento   Urbanistico, verificando l'effettiva conformita' della soluzione progettuale  agli strumenti urbanistici.     3. Poiche' il progetto  prevede  diversi  tipi  di  fermata,  con lunghezza banchina variabile tra i 42 e i 45  metri  al  netto  delle rampe di accesso, a parte Porta al Prato gia' esistente, si  richiede di uniformare le fermate considerando una banchina  di  40  metri  (o inferiore) se compatibile con i veicoli previsti. Deve essere inoltre verificato  il  rispetto  della  normativa  sull'accessibilita'   dei diversamente abili con particolare attenzione per fermate in quota.     4. La linea aerea di contatto prevede le  sospensioni  realizzate tramite supporti a mensola: si richiede di giustificare tale scelta e inoltre di indicare le motivazioni  che  hanno  portato  a  preferire l'ubicazione del palo laterale piuttosto che centrale.     5.  Vista  la  complessita'  della  cantierizzazione   del   nodo particolarmente critico come quello rappresentato da  viale  Fratelli Rosselli e tenuto conto del grande  numero  di  sottoservizi  che  vi insistono,  si   richiede   di   approfondire   gli   impatti   sulla circolazione. Inoltre, vista la vicinanza con le linee tranviarie  in esercizio, si chiede di indicare  sin  dal  progetto  definitivo,  le modalita' esecutive che s'intendono adottare  sia  per  i  lavori  in affiancamento che per gli interventi di connessione delle due linee.     6. In merito all'accessibilita' e alla fruibilita':       a) si richiede di ottimizzare la fruibilita' ciclopedonale  dei varchi esistenti (quali ad es. quelli ubicati in corrispondenza delle fermate «Cascine» e «Il Barco») lungo l'intero tracciato; si richiede inoltre di raccordare i percorsi pedonali e ciclabili  esistenti  con le fermate di progetto, in funzione di una migliore fruibilita' degli utenti  alla  nuova  infrastruttura.  Particolare  attenzione  dovra' essere posta a quelle fermate  inserite  in  un  tessuto  urbano  con elevata  potenzialita'  attrattiva,  anche  alla  luce  delle   nuove previsioni urbanistiche;       b) per il trasporto delle biciclette si  richiede  che  per  le fermate poste ad una quota  altimetrica  diversa  rispetto  al  piano strada siano valutate soluzioni progettuali  tali  da  consentire  un facile superamento del dislivello.     7. Relativamente all'intermodalita':       a) in relazione alla fermata/capolinea «Le Piagge» si  richiede di effettuare verifiche relative agli spazi e ai  percorsi  necessari per favorire l'intermodalita' con  gli  altri  sistemi  di  trasporto pubblico,  che  sono  costituiti,   in   particolare,   dal   sistema ferroviario  metropolitano  (fermata  Le  Piagge)  e  il  sistema  di trasporto pubblico su gomma;       b) in funzione del potenziale ruolo strategico del capolinea Le Piagge, quale nodo di scambio intermodale mezzo pubblico-privato  per il bacino di utenza proveniente dal quadrante nord-ovest della  piana fiorentina,  si  richiede  di  verificare  l'attuale   capienza   del parcheggio rispetto all'utenza potenziale determinata  in  prevalenza dai centri abitati limitrofi.     8. Si evidenzia la necessita' di concordare con RFI le varie fasi dei lavori, con particolare riferimento alla  fase  di  realizzazione del  sotto-attraversamento  della  linea  ferroviaria   Firenze-Pisa, nonostante sia stato indicato che il traffico ferroviario non subira' interruzioni.     9. Per quanto riguarda le opere infrastrutturali, si segnala,  ai fini dei successivi sviluppi progettuali e  del  rilascio  del  nulla osta tecnico ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753:       a) di dare evidenza delle modalita'  di  accesso  alle  fermate poste in quota rispetto al piano stradale, non chiaramente  descritte nel progetto preliminare,  ponendo  attenzione  affinche'  lo  sbarco dagli ascensori, laddove previsti,  non  avvenga  direttamente  sulla banchina ma in area posta in prossimita' della stessa;       b)  di  verificare  la  possibilita'  di  ridurre  la  pendenza longitudinale in prossimita' del sottopasso ferroviario, dove vengono raggiunti valori al limite delle prestazioni del veicolo tranviario.     10. Per quanto riguarda gli aspetti economici si segnala che:       a) in sede di progettazione definitiva occorrera'  stimare  gli impatti economici  degli  inevitabili  fermi  esercizio  delle  linee tranviarie, considerando lo scenario dell'intero sistema in funzione;       b) nei successivi livelli progettuali le stime,  in  particolar modo per gli impianti, dovranno essere condotte  con  riferimento  ai prezzi  correnti  di  mercato  e  non  con  riferimento   ai   prezzi contrattuali delle linee 2 e 3;       c) per quanto riguarda i costi del concessionario,  gli  stessi non hanno motivo di essere presenti nel quadro economico in quanto la linea 4.1, per quanto noto, non e' ad oggi affidata in concessione;       d)  le  attivita'  di  progettazione  di  sistema  non   devono rappresentare un costo aggiuntivo, ma  devono  rientrare  nell'ambito delle spese tecniche;       e) l'attivita' di assistenza del pre-esercizio commerciale  non e' attinente alla realizzazione dell'infrastruttura ma  piuttosto  ad una fase di esercizio.     11. Risulta necessario che venga adeguatamente studiato  il  nodo critico nella zona di Porta al Prato/Leopolda  per  tener  conto  del possibile sovraccarico che la linea 4.1  potrebbe  determinare  sulla linea 1, gia' di per se' al limite della capacita'.     12. Per quanto riguarda il rischio idraulico:       a) poiche' il progetto e la relazione  idrologica  e  idraulica fanno riferimento a studi di supporto al  Piano  regolatore  generale (PRG) che allo stato attuale non  risulta  piu'  in  vigore,  per  le successive fasi progettuali  occorrera'  prendere  a  riferimento  le indagini geologiche e idrauliche di supporto alla variante  al  Piano strutturale (PS) e  alle  condizioni  di  fattibilita'  disposte  dal Regolamento urbanistico (RU), entrambi  approvati  con  delibera  del Consiglio comunale 2 aprile 2015, n.  25.  Si  dovra'  inoltre  tener conto,  per  le  parti  dell'intervento  ricadenti,  in   classe   di pericolosita' Pi3 e Pi4 del Piano  di  assetto  idrogeologico  (PAI), delle disposizioni previste  dal  Piano  di  bacino.  Nelle  aree  in pericolosita' molto elevata  Pi4  e/o  I4,  gli  interventi  dovranno ulteriormente rispettare le  condizioni  fissate  dall'art.  2  della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21;       b) per il sottopasso si raccomanda di valutare, sulla base  dei livelli idraulici che interessano la zona per eventi con tr 30  e  tr 200 anni, la possibilita' che l'opera possa determinare  un  aggravio del rischio idraulico nell'area a nord della  linea  ferroviaria.  Si ritiene inoltre necessaria l'installazione di sistemi di allarme  che consentano l'arresto dei veicoli nel caso il sottopasso sia allagato. Occorre   inoltre   acquisire   il   preventivo   parere   favorevole dell'Autorita' di bacino del fiume Arno. Il progetto interferisce con opere idrauliche di II categoria (rilevato arginale via del Petriolo) che attualmente non risultano adeguate al contenimento della  portata con Tr 200 anni. Si richiedono specifici elaborati di dettaglio nella zona d'interferenza e di mantenere la fascia di 10 mt come vincolo ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;       c) per il Deposito tram si dovra' ottemperare a quanto previsto dal RU per la classe di fattibilita' FI.3;       d) per quanto  riguarda  il  sito  di  deposito  temporaneo  e' opportuno acquisire il parere dell'Autorita' di bacino; in ogni  caso si dovra' determinare l'incremento di pericolosita' che  il  deposito implica nella zona, considerando la condizione di massima  volumetria stoccabile prevista e tenendo conto degli eventi tr 30 e tr 200 anni. Sulla base dei suddetti risultati si dovra' valutare l'incremento del rischio idraulico  nella  zona,  considerando,  ai  fini  del  danno, l'ambito edificato e infrastrutturale esistente. Le suddette  analisi dovranno valutare la significativita'  dell'alterazione  prodotta  in relazione al rischio idraulico e  determinare  quale  sia  la  soglia volumetrica massima e in particolare  l'altezza  della  lama  d'acqua connessa,  che  consenta  per  lo  stesso  rischio  un   trascurabile incremento. Dovra' infine essere garantito  che  a  fine  lavori  sia ripristinato lo stato dei luoghi in termini di invarianza dei  volumi d'esondazione invasabili;       e) dovranno essere previste misure di sicurezza d'emergenza che garantiscano l'arresto del servizio di trasporto in  caso  di  evento esondativo. Tali misure di  emergenza  dovranno  essere  integrate  e coordinate con i piani di Protezione civile;       f)  relativamente  ai  vincoli  idraulici,  ricadendo  porzioni dell'infrastruttura in zone appartenenti al reticolo  idrografico  di cui alla legge  regionale  27  dicembre  2012,  n.  79,  si  dovranno rispettare le condizioni previste dall'art. 1 della  legge  regionale 21 maggio 2012, n. 21, e dal regio decreto 25 luglio  1904,  n.  523, comunque  previa  autorizzazione  rilasciata  dall'autorita'   idrica competente;       g) in merito al sito di  stoccaggio  temporaneo  di  via  dello Scalo,  dato  che  lo  stesso  ricade  in  una  cassa  di  espansione dell'Argingrosso, si ritiene che debba  essere  acquisito  il  parere dell'Autorita' di bacino del fiume Arno;       h) gli interventi previsti non  dovranno  comportare  in  alcun modo il  peggioramento  dello  stato  ambientale  dei  corsi  d'acqua interessati dagli  interventi,  sia  per  quanto  riguarda  lo  stato ecologico che quello chimico;       i) la progettazione  definitiva  dovra'  descrivere  le  misure idonee da adottare durante le fasi di  scavo  in  modo  da  porre  la dovuta  attenzione  alle  potenziali  interferenze   con   la   falda acquifera, nel rispetto di quando previsto dall'Allegato 5 alle Norme di attuazione del «Piano stralcio  bilancio  idrico»  che  detta  gli indirizzi  per  la  salvaguardia  della  risorsa   idrica   in   caso d'escavazioni;       j) il passaggio della tramvia sotto il viadotto dell'Indiano  e il successivo sottopasso del rilevato ferroviario esistente interessa aree classificate a pericolosita' idraulica elevata (PI.3)  del  PAI. Pertanto, la fattibilita' dell'intervento e' attualmente da ritenersi condizionata al rispetto di quanto previsto dall'art. 7  delle  norme di attuazione del PAI  (decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri  6  maggio  2005).  A  questo  proposito  si  evidenzia   la potenziale  criticita'  connessa  con  la  realizzazione  del   nuovo sottopasso, che potrebbe far aumentare la pericolosita' e il  rischio nell'area situata a nord del rilevato ferroviario esistente, mettendo in comunicazione due aree  a  pericolosita'  idraulica  diversa.  Per l'approvazione del progetto definitivo,  in  conformita'  con  quanto previsto dal Progetto di piano di  gestione  del  rischio  alluvioni, sara'  necessario  acquisire  il  parere  dell'Autorita'  di  bacino, dimostrando  che  l'intervento  venga  realizzato  in  condizioni  di gestione del rischio  idraulico,  garantendo  il  non  incremento  di rischio nelle aree adiacenti;       k)  tutte  le  opere  accessorie  alla  linea  tranviaria,  ove ricadenti in  arre  a  pericolosita'  idraulica  PI.2,  PI.3  e  PI.4 dovranno essere progettate con sistemi in autosicurezza;       l) occorre garantire il non aggravio del rischio idraulico  con particolare  riferimento  al  sottopasso  ferroviario,  che  potrebbe fungere da connessione idraulica tra aree a differente pericolosita';       m) nelle successive fasi progettuali deve essere  adottata  una diversa soluzione progettuale per la difesa  arginale,  tale  da  non ridurre le aree di deflusso dei corsi d'acqua, che deve mantenere una quota costante pari a 43,5 m slm in tutto il suo sviluppo;       n) per quanto riguarda le risorse idriche si chiede uno  studio di soluzioni progettuali dettagliate e attuate modalita'  costruttive tali  da  non  determinare  danni  qualitativi  e  quantitativi   nei confronti   della   risorsa   idrica   disponibile;   l'adozione   di accorgimenti tecnici per minimizzare elementi  di  rischio  anche  in fase esecutiva relativa alla tutela  dell'inquinamento  delle  acque, causati dal complesso delle  attivita'  previste  anche  in  fase  di cantiere.     13. La progettazione  definitiva  dovra'  risolvere  le  seguenti criticita':       a) le nuove arginature di progetto sono previste in avanzamento a fiume, sia sul torrente Mugnone che sul fiume Arno;       b) in corrispondenza  della  passerella  sul  torrente  Mugnone l'arginatura non risulta adeguata alla quota di 43,50;       c) le sommita' arginali hanno larghezza di 2,50 ml,  inadeguata al transito dei mezzi di sorveglianza  e  manutenzione  per  i  quali necessita una larghezza minima di 4,00 ml;       d) sulle sommita' arginali e' prevista la posa di parapetti che ostacolano la manutenzione delle medesime difese idrauliche;       e) ai piedi delle arginature non sono previste piste idonee  al passaggio dei mezzi di sorveglianza  e  manutenzione  che  richiedono larghezza minima di 4,00 ml;       f) la sottostazione elettrica e' posizionata  a  ridosso  delle nuove arginature.     Tali criticita' dovranno essere risolte  mediante  lo  studio  di idonee difese idrauliche (muri di contenimento  delle  piene  con  Tr 200)  senza  avanzamento   a   fiume,   la   delocalizzazione   della sottostazione  elettrica  a  distanza  maggiore  di  10,00  ml  dalle medesime, la sostituzione della passerella sul torrente  Mugnone  nel rispetto del r.d. 523/1904, della l.r. 21/2012 e delle NTC.     14. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo:       a) la gestione delle terre e rocce di scavo deve essere  tenuta ben separata dai rifiuti da costruzione e demolizione che, in  quanto tali, dovranno  essere  gestiti  nel  rispetto  della  normativa  sui rifiuti (parte IV del decreto legislativo n.  152/2006  e  successive modificazioni e integrazioni) privilegiando il recupero;       b) dati i quantitativi ingenti di terre  di  scavo  previste  a discarica,  si  ritiene  opportuno  che  nelle  fasi  successive   di progettazione sia fornita una indicazione dei possibili  impianti  di destinazione;       c)  per  quanto  concerne  il  riutilizzo  delle   terre   come sottoprodotto ai sensi  dell'art.  184  del  decreto  legislativo  n. 152/2006 dovra'  essere  ottemperato  a  tutto  quanto  previsto  dal Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 161/2012 che prevede in particolare la predisposizione di un Piano di utilizzo supportato  da specifica caratterizzazione ambientale dei materiali;       d)  con  riferimento  al  riutilizzo  nel  medesimo   sito   di escavazione di cui all'art. 185, comma 1,  lettera  c),  del  decreto legislativo  n.  152/2006  dovranno  risultare  verificate  tutte  le condizioni previste da tale norma;       e)  si  ritiene  opportuno  prevedere  una  verifica  circa  la presenza  nell'area  di  intervento  di  eventuali  siti  oggetto  di procedimento  di  bonifica  e,  in  tale  evenienza,   di   eventuali interferenze con il progetto;       f)  si   ritiene   opportuno   prevedere   un   approfondimento sull'eventuale presenza di cemento-amianto nei manufatti  di  cui  e' prevista la demolizione;  qualora  risulti  la  presenza  di  amianto dovra' essere presentato un piano di lavoro ai  sensi  dell'art.  256 del decreto legislativo n. 81/2008;       g) per quanto riguarda i rifiuti e le bonifiche, si chiede  una separazione tra terre e rifiuti, di privilegiare  il  recupero  delle terre, nelle fasi  successive  indicazioni  impianti  destinazione  e un'attenzione al riutilizzo come sottoprodotto delle terre, si chiede inoltre un'attenzione al livello di contaminazione delle terre  legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, e un approfondimento sulla  presenza di cemento amianto nei manufatti da demolire;       h) relativamente ai siti da bonificare, nelle  successive  fasi progettuali, considerata  l'interferenza  dell'infrastruttura  con  i siti  da  bonificare  o  comunque  assoggettati  ad   approfondimento d'indagine  ambientale,  risulta  necessario   attivare   le   idonee procedure d'intervento;       i) ai fini della gestione dei materiali di scavo, dovra' essere predisposta  una  caratterizzazione,  da  presentare  ad  ARPAT,  che identifichi la qualita' del materiale che si prevede di  riutilizzare e l'eventuale presenza  di  aree  da  bonificare.  Si  suggerisce  di utilizzare per questo la metodologia indicata negli allegati  di  cui al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161. Si ritiene  opportuno che, almeno per il materiale che verra' riutilizzato in aree soggette ai limiti di cui alla colonna A suoli allegato 5 al  titolo  V  della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  esterne  a quelle di  scavo,  sia  predisposta  durante  lo  scavo  un'ulteriore caratterizzazione  in  cumulo  o  in  banco  a  conferma   dei   dati preventivamente raccolti.     15. Relativamente  alle  acque  meteoriche  si  richiede  per  le successive fasi progettuali:       a) per quanto attiene alle tubazioni e ai sistemi  di  scarico, dovranno essere dettagliatamente definiti: i materiali utilizzati, le dimensioni degli eventuali letti di posa e dei rinfianchi,  l'entita' degli scavi e dei reinterri da eseguire, il  sistema  di  smaltimento nel canale Macinante, le eventuali opere d'arte da  realizzare  quali rinforzi dei cigli di sponda. Inoltre, per ogni innesto  nel  canale, dovranno  essere  definiti  la  localizzazione  precisa  dei  singoli scarichi, le quota delle tubazioni nell'attraversamento del ciglio di sponda e gli eventuali sistemi di smaltimento previsti;       b)  relativamente  allo  smaltimento  delle  acque   meteoriche provenienti dalla piattaforma tramviaria (tra il km 10-0+225.00 ed il km 34-0+825.00), le stesse potranno essere convogliate alla  rete  di smaltimento delle acque meteoriche a servizio del  Piano  urbanistico esecutivo  (PUE)  Paisiello,  che   attualmente   recapita   in   via provvisoria  nella  fognatura  mista  di  via  Paisiello,  solo  e  a condizione  che  venga   realizzata   la   fognatura   meteorica   in sottoattraversamento alla linea ferroviaria con  recapito  nel  fosso del Macinante;       c)   per   quanto   riguarda    il    canale    Goricina,    la manutenzione/gestione  ordinaria  del  canale  non   deve   risultare aggravata dagli interventi in progetto;       d) dovra' essere prodotta  una  documentazione  di  valutazione delle possibili interferenze con le acque superficiali del  fosso  la Goricina che deve essere tombato per 166 m, identificando le relative azioni per evitare o mitigare tale interferenza;       e) per  le  acque  meteoriche,  in  fase  di  cantierizzazione, dovranno essere definite in dettaglio le quantita' e le modalita'  di gestione,  anche  ai  fini  dell'acquisizione  dei  relativi   titoli autorizzativi.     16. Dovra' essere prodotta una documentazione di  approfondimento delle  possibili  interferenze  con  le   acque   sotterranee   nella realizzazione  del  sottoattraversamento  della   linea   ferroviaria Firenze-Pisa, con definizione delle relative mitigazioni per  ovviare a tale impatto, nonche'  le  modalita'  di  trattamento  delle  acque eventualmente intercettate.     17. Per quanto riguarda la rete idrica e fognaria:       a) vista la presenza delle infrastrutture  idriche  e  fognarie del Servizio idrico integrato (SII), dovranno essere  effettuate  dal soggetto proponente  indagini  finalizzate  a  determinare  la  reale collocazione della rete idrica  e  fognaria  esistente,  al  fine  di evidenziare il grado di interferenza delle stesse  con  il  tracciato della  linea  4,  per  passare  poi  alla  contestuale  progettazione risolutiva, che potra' essere realizzata anche con la supervisione  e il supporto tecnico alla progettazione di Publiacqua Spa;       b) la risoluzione delle interferenze idriche e  fognarie  sara' ad onere interamente  a  carico  del  soggetto  proponente  e  dovra' realizzarsi a seguito della validazione  del  progetto  esecutivo  da parte di Publiacqua Spa. Modalita'  e  competenze  attuative  per  la risoluzione  interferenze  dovranno  essere  elencate   in   apposita convezione, che  dovra'  essere  sottoscritta  da  Publiacqua  Spa  e dall'amministrazione comunale di Firenze.     18.  In  merito  alle  considerazioni  di  natura   geologica   e geotecnica dovra' essere effettuato:       a) in corrispondenza del sottopasso ferroviario, un rilievo  di dettaglio del livello piezometrico nell'area di  intervento.  Inoltre dovra'  essere  condotta   una   campagna   geognostica   finalizzata all'acquisizione   delle   caratteristiche   idrogeologiche   e    di permeabilita' dei terreni  in  situ.  Sulla  scorta  delle  indagini, dovra' essere valutata l'interferenza sulla  falda  sia  in  fase  di cantiere che di esercizio;       b) ai fini della determinazione della classe  di  tipologia  di substrato sismico, occorre effettuare un approfondimento  progettuale con indagini geofisiche lungo il tracciato  secondo  il  decreto  del Presidente della Giunta regionale 9 luglio 2009, n. 36/R.     19. Relativamente agli aspetti urbanistici, si richiede che venga messo a disposizione un «DWG georeferenziato» contenente il perimetro dell'area di  intervento,  sia  pubblica  che  privata,  soggetta  ad esproprio.     20. Nei successivi livelli di progettazione si dovra' tener conto delle planimetrie delle dorsali in fibra ottica messe a  disposizione dai «Servizi tecnici».     21. Nelle successive fasi progettuali si dovra' tener conto delle seguenti indicazioni:       a) Telecom: nelle successive fasi progettuali occorrera'  tener conto   della   presenza   di   camerette   e   importante   polifora all'intersezione di viale Rosselli;       b) Wind: nelle successive  fasi  progettuali  occorrera'  tener conto della presenza  di  una  polifora  con  fibra  che  sfrutta  la canalizzazione RFI (servitu') tra via delle  Cascine  e  la  stazione Cascine;       c) Silfi evidenzia problematiche della gestione  semaforica  su viale Rosselli. Segnala la necessita' di porre  una  fibra  lungo  la sede per chiudere l'anello del quartiere 5. Rileva  le  problematiche della manutenzione in assenza di una viabilita' laterale;       d) Terna:         d.1) comunica la presenza di un  cavo  di  132  KV  in  viale Rosselli e l'interferenza con traliccio  in  tutto  il  tratto  delle Piagge;         d.2) per verificare che siano rispettate le distanze  fra  le infrastrutture della tramvia (rotaie, conduttori di trazione etc.)  e i conduttori delle  linee  elettriche  Terna,  previste  dal  decreto ministeriale 21 marzo 1988, n. 449, allegato 1, art. 1, punto 2.1.06, dovra' essere inviato a Terna Rete Italia il  progetto  delle  opere, relazionato plano-altimetricamente agli elettrodotti in questione;         d.3)  nel  caso  in  cui  eventuali  scavi,  necessari   alla realizzazione  della  tramvia,  si  trovassero  in  prossimita'   dei sostegni di Terna Rete Italia, dovranno  mantenere  una  distanza  di almeno 5,00 metri dal  filo  dei  piedini  in  c.l.s.  dei  medesimi. Infatti si ricorda che i conduttori sono da  ritenersi  costantemente alimentati alla tensione di 132.000 Volt e che l'avvicinarsi ad  essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni  di legge (articoli 83 e 117 del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n. 81) e alle norme CEI EN 50110,  CEI  11-27  e  CEI  11-17,  sia  pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili,  costituisce pericolo mortale;       e) Toscana Energia segnala  presenza  di  una  linea  di  media tensione su viale Rosselli e  la  presenza  di  una  cabina  in  zona capolinea;       f) considerata la presenza di linee a bassa e  media  tensione, se le stesse risultassero interferenti alla realizzazione delle opere dovranno essere  spostate  a  seguito  della  richiesta  formale  dei preventivi di spesa e dei relativi pagamenti  ad  Enel  Distribuzione degli oneri a carico del proponente.     22. Per quanto riguarda gli aspetti  archeologici,  le  opere  di movimentazione   delle   terre   devono   essere   effettuate   sotto sorveglianza di un archeologo, che provvedera' allo scavo in caso  di rinvenimento di elementi di interesse archeologico e  alla  redazione di documentazioni grafiche e relazioni. Dovra' pertanto  essere  data comunicazione alla Soprintendenza competente, con  congruo  anticipo, della data d'inizio lavori. Resta inteso che, in fase  di  avvio  dei lavori, la Soprintendenza medesima avra' facolta' di precisare,  come di consueto, le modalita' operative  dell'assistenza  archeologica  e che  l'eventuale  rinvenimento  di  emergenze  archeologiche   potra' comportate la necessita' di varianti, anche sostanziali, al progetto.     23. Si richiede che la  soluzione  progettuale  adottata  per  la linea tranviaria minimizzi gli impatti  ambientali,  con  particolare attenzione per i tratti Leopolda-Visarno-Il Barco.     24. E' necessario  dare  evidenza  nella  documentazione  che  le valutazioni d'impatto acustico sono redatte da tecnico competente  in acustica ambientale (legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 2, comma 6).     25.  Per  il  rumore  in  fase  di  cantiere,  la   progettazione definitiva dovra' contenere la seguente documentazione da inviare  ad ARPAT per  il  parere  ai  fini  dell'approvazione:  una  valutazione d'impatto acustico per le  attivita'  di  ciascun  cantiere,  redatta secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta regionale  21 ottobre 2013, n.  857,  da  aggiornare  ogni  volta  si  presenti  la necessita' di nuove lavorazioni rumorose e/o utilizzo  di  macchinari con  emissione  rumorosa  maggiore,  da  conservare  in  cantiere   a disposizione degli organi di controllo. Qualora nelle valutazioni  di impatto acustico vengano stimati superamenti  dei  limiti  normativi, dovra' essere richiesta  al  comune  l'autorizzazione  in  deroga  ai limiti  acustici.  Le  lavorazioni  per  le  quali  vengono   stimati superamenti dei limiti normativi non potranno iniziare prima  che  il comune abbia concesso l'autorizzazione in deroga.     26.  Per  il  rumore  in  fase  di  esercizio,  la  progettazione definitiva dovra' contenere la seguente documentazione da inviare  ad ARPAT per il parere ai fini dell'approvazione:       a) valutazione completa di impatto  acustico,  per  entrambi  i periodi del giorno diurno e notturno, sia per il transito  dei  mezzi che per il nuovo deposito mezzi al capolinea Le  Piagge,  utilizzando il codice di calcolo europeo specificatamente previsto per il  rumore ferroviario, nel caso del transito dei mezzi;       b) stima anche tabellare  (non  solo  con  mappa)  del  livello sonoro massimo prodotto sulla facciata piu' esposta di ogni  edificio presente  in  un'opportuna  fascia  di  studio  intorno  alla   linea tramviaria,  includendo  la  riflessione  della  facciata  stessa   e specificando tutte le impostazioni e i dati  di  ingresso  utilizzati nel modello (numero di convogli, numero di  riflessioni  considerate, ecc.);  circa  la  concorsualita'  ferroviaria,  valutare   in   modo opportuno la  rumorosita'  specifica  della  tramvia  e  della  linea ferroviaria e indicare il numero di transiti ferroviari considerati;       c) stima di cui al punto precedente anche  al  di  fuori  della fascia  di  pertinenza  dell'infrastruttura,  applicando   i   limiti opportuni, e  inclusione  fra  i  ricettori  delle  aree  non  ancora edificate ma gia' previste negli  strumenti  urbanisti  vigenti,  che andranno trattate come ricettori acustici a tutti gli effetti;       d) per i tratti in curva, stima  dell'eccesso  di  rumorosita', caratterizzata da fischi e stridii, con modellizzazione di  dettaglio (SEL specifico per le curve), nei tratti: area deposito, fra viadotto dell'Indiano e via Puglia, interconnessione con la linea 1;       e) riguardo al deposito mezzi, stima della rumorosita' prodotta dai  movimenti  dei  tram  in  ingresso  e  in  uscita,  con  modello identificando e caratterizzando tutte  le  sorgenti  sonore  previste presso il deposito in termini di potenza sonora  e  posizione  o,  in alternativa, utilizzazione dei risultati di  misure  eseguite  presso altri  depositi  o  aree  tramviarie  analoghe,  con  caratteristiche geometriche e acustiche simili a quella di progetto (nel valutare  il differenziale, includere nel livello sonoro ambientale il  contributo di tutte le sorgenti di rumore, compreso quello del traffico);       f) analisi tabellare,  ricettore  per  ricettore,  dei  livelli sonori stimati e delle relative soglie di conformita' ai limiti,  con e senza incertezza:  il  valore  stimato,  aumentato  dell'incertezza estesa, dovra' essere minore del limite/soglia (incertezza estesa, al 95% di confidenza), in accordo e in analogia a quanto previsto  dalla recente  norma  UNI/TS  11326-2:  2015,   «Acustica   -   Valutazione dell'incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica  -  Parte 2: Confronto con valori limite di specifica».     27. Per il campo elettromagnetico,  la  progettazione  definitiva dovra' contenere la seguente documentazione da inviare ad  ARPAT  per il parere ai fini dell'approvazione:       a) calcolo e rappresentazione grafica (planimetria)  della  DPA associata a ciascuna SSE  della  linea  tramviaria,  considerando  il contributo complessivo di tutti gli apparati presenti all'interno;       b) calcolo e rappresentazione grafica (planimetria)  della  DPA associata alle linee elettriche in AT presenti in  prossimita'  delle fermate della linea tramviaria;       c) in caso di estensione  della  DPA  ad  aree  accessibili  al pubblico, analisi delle aree in relazione alla  possibile  permanenza prolungata  di  persone  e  descrizione  delle  eventuali   modalita' adottate per evitare tale permanenza.     28.  Per  le  vibrazioni,  la  progettazione  definitiva   dovra' contenere la seguente documentazione  da  inviare  ad  ARPAT  per  il parere ai fini dell'approvazione:       a) valutazione di impatto completa della fase di esercizio e di cantiere dell'opera, inclusa la fase  di  cantiere  connessa  con  la realizzazione del sottopasso ferroviario previsto in prossimita'  del viadotto dell'Indiano;       b) stima dell'incertezza  estesa,  al  95%  di  confidenza,  da associare ai valori misurati/stimati, da utilizzare nella valutazione di conformita': il valore misurato/stimato, aumentato dell'incertezza estesa,  dovra'  essere  minore  del  limite/soglia,   fornendo   una valutazione  tabellare,  ricettore   per   ricettore,   dei   livelli vibrazionali e delle relative soglie con e senza incertezza;       c) motivare in  modo  tecnicamente  adeguato  la  scelta  delle diverse  tipologie  di  armamento  smorzante   lungo   il   tracciato tramviario, in relazione alla distanza del fabbricato dalla  linea  e alla sua destinazione d'uso.     29. Per quanto  riguarda  il  Piano  di  monitoraggio  ambientale rumore e vibrazioni occorrera' prevedere:       a) piano di monitoraggio rumore della fase di cantiere, secondo le indicazioni «Linee guida per il monitoraggio del rumore  derivante dai cantieri di grandi  opere»,  edite  da  ISPRA  con  delibera  del Consiglio federale seduta del  20  ottobre  2012  -  doc.  n.  26/12, reperibile    sul    sito    ISPRA     al     seguente     indirizzo: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/pubblicazioni-del-sis tema-agenziale/linee-guida-per-il-monitoraggio-del-rumore-derivante-d ai-cantieri-di-grandi-opere;       b)  piano  di  monitoraggio/collaudo  rumore  per  la  fase  di esercizio dell'opera tale che: siano previste misure  strumentali  in alcuni punti lungo il tracciato e presso alcuni  ricettori  (compresi tutti i tratti in curva) e, per completezza, la messa a punto  di  un modello previsionale, tarato e aggiornato alla  data  di  entrata  in esercizio, con cui verificare il rispetto dei limiti presso  tutti  i ricettori, anche dove non sono state eseguite misure, inclusi  quelli fuori fascia di pertinenza; lo stesso piano di  monitoraggio/collaudo dovra' inoltre specificare azioni/interventi  che  si  attueranno  in caso di superamento;       c) piano di monitoraggio vibrazioni per la fase di esercizio  e di cantiere dell'opera, articolato in funzione dei  ricettori  e  del tipo di lavorazione (nel caso del cantiere) lungo tutto il  tracciato della  nuova  tramvia,  indicando  puntualmente  quali  interventi  e accorgimenti  tecnico-procedurali  verranno  adottati  in   caso   di superamento delle soglie di riferimento (UNI 9614);       d)  viste  le  dimensioni  dell'opera,  dovra'  infine   essere predisposto, come  per  le  altre  linee  tranviarie  attualmente  in esecuzione, un piano di monitoraggio che oltre quanto  gia'  indicato in precedenza  per  rumore  e  vibrazioni  tenga  conto  anche  delle seguenti matrici:         d.I) componente atmosfera: almeno il parametro polveri (PTS e PM10) per la  gestione  dell'intera  fase  di  cantierizzazione,  con relative soglie di attenzione e di intervento e con indicazione delle attivita' da svolgere in caso di superamento di detti valori;  almeno i parametri NO2 e CO per l'area  di  intersezione  con  via  Fratelli Rosselli;         d.II) componente acque sotterranee per  le  aree  oggetto  di scavi profondi.     30. Nel progetto definitivo deve  essere  previsto  un  piano  di cantierizzazione, da presentare ad ARPAT, che deve tener conto  delle possibili interferenze su suolo acque ed  atmosfera,  delle  relative mitigazioni da porre  in  atto  e  di  tutte  le  autorizzazioni  che potranno essere necessarie, in  particolare  per  la  gestione  delle acque di cantiere e di aggottamento. 
                    PARTE SECONDA - RACCOMANDAZIONI 
     I. In relazione a quanto  richiesto  da  RFI,  si  raccomanda  di riconsiderare nel progetto definitivo la collocazione  delle  fermate nel tratto Rosselli-Cascine per rientrare nelle previsioni del  Piano di recupero.     II. In occasione delle eventuali future estensioni della linea in questione e comunque qualora si decida di realizzare il progetto  del raccordo  stradale  Pistoiese-Rosselli,   si   dovra'   valutare   di realizzare un sottopasso stradale nell'area di Porta  al  Prato  onde eliminare o ridurre gli attraversamenti a raso.     III. Dall'analisi trasportistica emerge una domanda di mobilita', con riferimento alla tratta Leopolda-Piagge, sensibilmente  inferiore a quella servita dalle altre linee costituenti il sistema  tranviario fiorentino; tale domanda si  incrementa  sensibilmente  nel  caso  di prolungamento verso Campi Bisenzio. Si ritiene pertanto opportuno che il comune inserisca nei propri programmi il prolungamento della linea oltre Le Piagge, in modo da dare alla linea tranviaria  4  il  giusto ruolo nell'ambito del territorio servito.     IV. Valutare l'opportunita'  di  realizzare  ulteriori  parcheggi scambiatori lungo la linea tranviaria.     |  
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