Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2019 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 3 settembre 2019
Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249. (Delibera n. 21028).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»), e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 64, comma 4 del TUF, il quale attribuisce alla Consob il potere di dettare misure regolamentari attinenti all'attivita' di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati;
Visto l'art. 65-septies, comma 1 del TUF, secondo cui la Consob individua con regolamento gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalita' di adempimento;
Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati (di seguito, «regolamento mercati»);
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2 del regolamento mercati che individua le partecipazioni che il gestore del mercato regolamentato puo' assumere in determinate societa' ivi espressamente indicate;
Considerata l'opportunita' di procedere ad un ampliamento del perimetro della disciplina delle partecipazioni detenibili dal gestore del mercato regolamentato, di cui all'art. 4, comma 2 del regolamento mercati, nel proposito di prevedere l'assunzione di partecipazioni da parte del gestore anche in societa', autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, che predispongono e gestiscono circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari, anche al fine di facilitare l'incontro tra le societa' che intendono fare ricorso al mercato dei capitali e gli investitori;
Considerata, a completamento del descritto intervento regolamentare, l'esigenza di apportare una contestuale modifica nell'obbligo, posto in capo al gestore del mercato ai sensi dell'art. 21, comma 1 del regolamento mercati, di fornire alla Consob una preventiva informativa in ordine ai progetti relativi allo svolgimento di attivita' connesse e strumentali o all'acquisizione di partecipazioni di cui all'art. 4 dell'indicato regolamento;
Considerata inoltre l'utilita' di realizzare taluni limitati interventi di aggiornamento della regolamentazione e di coordinamento della stessa con il livello normativo primario;
Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 15 febbraio 2019, con il quale sono state illustrate le modifiche apportate al sopra citato regolamento mercati;
Vista l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 62-quater, comma 2, lettera a) del TUF;
Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 62-quater, comma 3 del TUF;

Delibera:

Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28
dicembre 2017, recante norme di attuazione del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati.

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, e' modificato come segue:
a) nella Parte II, Titolo I, Capo I, all'art. 4, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Essi possono inoltre assumere partecipazioni nelle controparti centrali e nei depositari centrali, in societa' che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, nonche' in societa' autorizzate al servizio di ricezione e trasmissione di ordini la cui attivita' consista nella predisposizione e gestione di circuiti informativi per l'inserimento di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.»;
b) nella Parte II, Titolo I, il Capo IV, e' modificato come segue:
i) all'art. 15, comma 1, lettera c), punto ii), le parole «alla societa' di gestione», sono sostituite dalle seguenti: «al gestore»;
ii) all'art. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni finali»;
2) il secondo e terzo periodo del comma 1 sono soppressi;
c) nella Parte II, Titolo II, Capo I, all'art. 21, il primo comma e' sostituito dal seguente: «I gestori dei mercati regolamentati forniscono alla Consob una preventiva informativa sui progetti relativi allo svolgimento di attivita' connesse e strumentali e sull'intenzione di acquisire le partecipazioni di cui all'art. 4, comma 2. Tale informativa fornisce altresi' evidenza delle misure organizzative adottate al fine di tenere separate le differenti aree di operativita' e delle procedure adottate per identificare chiaramente e gestire i potenziali conflitti di interesse.»;
d) nella Parte V, Titolo II, all'art. 65, sono apportate le seguenti modifiche:
i) nella rubrica dell'articolo, dopo le parole «limiti di posizione», sono aggiunte le seguenti: «e di esenzione per l'attivita' accessoria in derivati su merci»;
ii) il comma 4, e' sostituito dal seguente: «I soggetti di cui all'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), punti i) e ii), del testo unico che non intendono sottoporre alla Consob la richiesta di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento comunicano alla Consob, entro il 1° aprile di ogni anno, la volonta' di servirsi dell'esenzione in virtu' dell'esercizio di un'attivita' ritenuta accessoria rispetto all'attivita' principale ai sensi degli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (UE) n. 2017/592 ed in conformita' alla procedura dettata dall'art. 4 del citato regolamento.».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2019

Il Presidente: Savona