| Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 15 luglio 2019 |  
| Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari  per  l'anno 2019.  |  
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                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
                            di concerto con 
                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83,  recante  «Misure urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare, l'art.  58,  che prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento dei  programmi nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana  presso  l'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  alimentato  da  risorse pubbliche e private;   Visto in particolare, il comma 2 dell'art. 58, ai sensi del  quale, con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e forestali,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   cooperazione internazionale e l'integrazione, viene adottato, entro il  30  giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione delle  derrate che identifica le tipologie di prodotto, le organizzazioni caritative beneficiarie, nonche' le modalita' di attuazione;   Visto il decreto 17 dicembre  2012  del  Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  per  la cooperazione internazionale  e  l'integrazione,  recante  «Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 22 febbraio 2013, n. 45, che definisce le organizzazioni caritative destinatarie delle derrate alimentari da distribuire  agli indigenti come i soggetti (singoli, enti caritativi o  raggruppamenti di enti caritativi) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  per   l'applicazione   del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 2018 recante nomina dei Ministri, dal quale deriva, per mancata previsione e nomina del Ministro per  la  cooperazione  internazionale,  di  cui all'art. 58, comma 2, del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  che  il Ministro concertante, ai fini del presente decreto,  e'  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali;   Visto l'art. 3 del citato decreto 17 dicembre  2012,  che  dispone, tra l'altro, la gestione del fondo da parte di AGEA attraverso propri provvedimenti, sulla base di atti di  indirizzo  del  Ministro  delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dando  priorita'  dopo l'acquisto di derrate alimentari, alla  copertura  dei  costi  per  i servizi di  trasporto,  stoccaggio  e  trasformazione  delle  derrate alimentari e, quindi, al rimborso dei costi dei servizi logistici  ed amministrativi prestati dalle  Organizzazioni  caritative,  quali  lo stoccaggio,  la  conservazione  e  la  gestione  amministrativa   del processo distributivo delle derrate alimentari;   Visto l'art. 10, comma 1, n. 12, del decreto del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in  tema  di operazioni esenti IVA;   Visto l'art.  1  della  legge  25  giugno  2003,  n.  155,  recante «Disciplina della distribuzione dei prodotti  alimentari  a  fine  di solidarieta' sociale» che equipara ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, le  organizzazioni  riconosciute  come  organizzazioni  non lucrative di utilita' sociale  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  che  effettuano,  a  fini  di beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli  indigenti  di   prodotti alimentari, nei limiti del servizio prestato;   Visto l'art. 1, comma 399, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208 (legge di Stabilita' 2016), recante «Disposizioni per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita' 2016)», che ha finanziato il fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'art. 58, comma  1,  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  per  5.000.000,00  di  euro  a decorrere dall'anno 2017;   Visto l'art. 1, comma 668 della legge 30  dicembre  2018,  n.  145, recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con il  quale il fondo di cui all'art. 58, comma 1,  del  decreto-legge  22  giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 134, e' stato rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;   Considerato che ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 28  gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28  marzo  2019, n. 26, prevede che "Al fine di un utilizzo  sinergico  delle  risorse per  la  distribuzione  alimentare  agli  indigenti,   le   eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'art.  58  del  decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per  il  finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del  FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono  essere  versate  al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n. 183».   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4  giugno  2014,  n.  3399,  con  il  quale,  ai  sensi dell'art. 7 del decreto 17 dicembre 2012,  e'  istituito  il  «Tavolo permanente di coordinamento», ora «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» (di seguito  denominato  «Tavolo»),  cui compete, tra l'altro, la formulazione di pareri e  proposte  relativi alla gestione del  fondo  e  delle  erogazioni  liberali  di  derrate alimentari;   Considerata la proposta formulata  dal  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,  elaborata,  sentiti  i componenti del Tavolo, tenendo conto delle necessita' espresse  dalle Organizzazioni caritative, di destinare la dotazione complessiva  del Fondo, pari a 6.000.000,00 (seimilioni/00) di euro per  l'anno  2019, all'acquisto di polpa di pomodoro; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                           Programma annuale 
   1. E' adottato il programma annuale  di  distribuzione  di  derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno  2019,  a  valere  sulle disponibilita'  del  «Fondo  per  il  finanziamento   dei   programmi nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle   persone indigenti», di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto-legge del  22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'esercizio finanziario 2019. Il fondo e' istituito presso AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura,  conformemente alle  modalita'  previste  dal  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.   2. Le tipologie di prodotti alimentari da distribuire alle  persone piu' bisognose, e le somme rispettivamente stanziate, sono  riportate nell'allegato  1  che  costituisce  parte  integrante  del   presente decreto.   3. AGEA provvede  all'espletamento  delle  procedure  di  gara  per l'acquisizione di polpa di pomodoro in scatola, per la  consegna  dei prodotti in causa alle Organizzazioni caritative  definite  dall'art. 1, comma 4 del decreto 17 dicembre 2012.   4. Le spese per la copertura dei costi  dei  servizi  logistici  ed amministrativi  prestati  dalle  Organizzazioni  caritative,  di  cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del decreto 17 dicembre  2012,  sono ammissibili nel limite del 5%  dei  costi  dell'acquisto  di  derrate alimentari per singola aggiudicazione della  fornitura  del  prodotto alimentare.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
           Programma di distribuzione di derrate alimentari                  alle persone indigenti - anno 2019 
   +---------------+------------------------------+--------------------+ |               |                              |Copertura costi dei | |               |                              |servizi logistici e | |               |                              |amministrativi (art.| |Prodotti       |Stanziamento al lordo dell'iva|    1 comma 5)      | +---------------+------------------------------+--------------------+ | Tipologia     |               €              |          €         | +---------------+------------------------------+--------------------+ |               |                              | Limite massimo del | |               |                              |    5% dei costi    | | Polpa di      |                              |  dell'acquisto di  | |pomodoro in    |                              | derrate alimentari | |scatola da 400 |                              |    per singola     | |gr. netti      |   6.000.000,00 (Fondi 2019)  |   aggiudicazione   | +---------------+------------------------------+--------------------+ | Totale        |         6.000.000,00         |                    | +---------------+------------------------------+--------------------+     |  
|   |                                 Art. 2 
                 Disponibilita' finanziarie ulteriori 
   1. Le eventuali ulteriori disponibilita' finanziarie, rispetto alla dotazione gia' prevista per il 2019, che pervenissero  in  futuro  al Fondo, come anche le donazioni,  legati  ed  erogazioni  liberali  di derrate alimentari, beni strumentali e servizi,  verranno  utilizzate ai sensi del decreto 17 dicembre 2012, integrando prioritariamente le necessita'  espresse  dalle  Organizzazioni  caritative  presenti  al Tavolo permanente di coordinamento.     |  
|   |                                 Art. 3 
                     Controlli e relazione annuale 
   1. I controlli amministrativi ed in  loco  relativi  all'attuazione del programma sono demandati ad AGEA.   2. Entro 90 giorni dalla conclusione del programma e, comunque, non oltre il 31 marzo 2020, AGEA predispone e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una  relazione sulle   attivita'   realizzate   relativamente   al   programma    di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'anno 2019, corredata della rendicontazione delle risorse gestite.   Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 luglio 2019 
                                 Il  Ministro delle politiche agricole                                  alimentari, forestali e del turismo                                                Centinaio                 Il  Ministro del lavoro e  delle politiche sociali          Di Maio 
  Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1-879     |  
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