Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2019
Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto il decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto il comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che ferma restando la possibilita' di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purche' si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Visto il comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
Visto il comma 540, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che l'iscrizione negli elenchi speciali di cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018;
Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai soggetti che non possono essere inseriti negli albi delle professioni sanitarie e che, per esercitare la propria attivita', devono iscriversi entro il 31 dicembre 2019 negli elenchi speciali ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti;
Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dal citato comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Decreta:

Art. 1
Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso
gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione

1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento:
a) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di dietista;
f) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di logopedista;
k) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di podologo;
l) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
n) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.
2. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1, possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:
a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate, in virtu' di una procedura selettiva pubblica;
b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate;
3. che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata;
c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:
1. per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:
I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attivita' libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;
II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attivita' professionale nel mese di riferimento;
III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attivita' professionale dichiarata;
2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attivita' libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate.
3. Al computo del periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, di svolgimento delle attivita' professionali concorrono, in modo cumulativo, tutti i periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c).
4. Resta fermo che l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.
5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento non preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano in possesso di titoli e di attivita' lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999.
6. Una volta conseguita l'equivalenza, l'iscritto all'elenco speciale ad esaurimento potra' iscriversi al relativo albo professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.
 
Art. 2
Ulteriori requisiti per l'iscrizione agli elenchi speciali ad
esaurimento

1. Per l'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1, e' necessario il possesso dei seguenti, ulteriori, requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
d) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine, presso il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, al quale si richiede l'iscrizione.
 
Art. 3

Tenuta degli elenchi speciali ad esaurimento

1. Gli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'art. 1 sono tenuti dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione territorialmente competenti.
2. Il consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dopo aver vagliato la documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei lavoratori nell'elenco speciale di riferimento; stabilisce, inoltre, un contributo annuale a carico degli iscritti all'elenco speciale ad esaurimento necessario a coprire le spese di gestione.
 
Art. 4

Cancellazione dagli elenchi speciali ad esaurimento

1. La cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento e' pronunziata dal consiglio direttivo dell'Ordine competente per territorio, nei casi di:
b) perdita del godimento dei diritti civili;
c) accertata carenza dei requisiti di cui precedenti articoli;
d) rinunzia all'iscrizione;
e) mancato pagamento del contributo annuale di cui all'art. 3;
f) trasferimento all'estero.
2. La cancellazione, tranne nel caso di rinuncia all'iscrizione, non puo' essere pronunziata se non previo contradditorio con l'interessato. La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
 
Art. 5

Elenco speciale dei massofisioterapisti

1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e' istituito l'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo e' stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
2. Ai fini dell'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e all'art. 2.
3. Per la tenuta e la cancellazione dall'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
4. I presidenti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti designati, per ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti.
5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non comporta di per se' l'equipollenza o l'equivalenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1, comma 1.
 
Art. 6

Invarianza di oneri

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2019

Il Ministro: Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1-2960