| Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| DECRETO 9 agosto 2019 |  
| Istituzione degli elenchi speciali ad  esaurimento  istituiti  presso gli  Ordini  dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della prevenzione.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Visto l'art. 4, comma 9, lettera c), della legge 11  gennaio  2018, n. 3, il quale stabilisce che  i  collegi  dei  tecnici  sanitari  di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari  di radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della riabilitazione e della prevenzione;   Visto il decreto del Ministro  della  salute  del  13  marzo  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  77 del 3 aprile 2018, concernente l'istituzione degli albi professionali presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica  e  delle professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della prevenzione;   Visto il comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre  2018, n. 145, il quale  prevede  che  ferma  restando  la  possibilita'  di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza  dei titoli  del  pregresso  ordinamento  alle  lauree  delle  professioni sanitarie di cui alla legge 1°  febbraio  2006,  n.  43,  coloro  che svolgono o abbiano svolto un'attivita'  professionale  in  regime  di lavoro dipendente o autonomo, per  un  periodo  minimo  di  trentasei mesi, anche  non  continuativi,  negli  ultimi  dieci  anni,  possono continuare a svolgere le attivita' professionali previste dal profilo della professione sanitaria di  riferimento,  purche'  si  iscrivano, entro il 31 dicembre 2019,  negli  elenchi  speciali  ad  esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e  della prevenzione;   Visto il comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre  2018,  n. 145, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge n.  145  del  2018,  con  decreto  del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di  cui  al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;   Visto il comma 540, dell'art. 1, della legge 30 dicembre  2018,  n. 145, il quale prevede che l'iscrizione negli elenchi speciali di  cui al comma 4-bis, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, cui si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e strumentali disponibili a  legislazione  vigente,  e  comunque  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce,  per  il possessore del  titolo,  alcun  effetto  sulla  posizione  funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in  ragione  del  titolo,  nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018;   Tenuto conto che le disposizioni di cui al comma  4-bis,  dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si riferiscono ai soggetti che  non  possono  essere  inseriti  negli  albi  delle   professioni sanitarie  e  che,  per  esercitare  la  propria  attivita',   devono iscriversi entro il  31  dicembre  2019  negli  elenchi  speciali  ad esaurimento, per essi esclusivamente istituiti;   Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto  dal  citato comma 538, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Istituzione degli elenchi speciali ad  esaurimento  istituiti  presso  gli Ordini dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della  riabilitazione  e   della  prevenzione 
   1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge  26  febbraio 1999, n. 42, introdotto  dall'art.  1,  comma  537,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, presso gli  Ordini  dei  tecnici  sanitari  di radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della riabilitazione e della prevenzione, sono istituiti i seguenti elenchi speciali ad esaurimento:     a) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;     b) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di tecnico audiometrista;     c) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di tecnico audioprotesista;     d) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di tecnico ortopedico;     e) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di dietista;     f) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;     g) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria  e  perfusione cardiovascolare;     h) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di igienista dentale;     i) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di fisioterapista;     j) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di logopedista;     k) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di podologo;     l) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;     m) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria  di  terapista  della  neuro  e  psicomotricita'  dell'eta' evolutiva;     n) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;     o) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di terapista occupazionale;     p) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di educatore professionale;     q) elenco  speciale  ad  esaurimento  per  lo  svolgimento  delle attivita'  professionali  previste  dal  profilo  della   professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi  di lavoro.   2. Agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al comma 1,  possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:     a) lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che  svolgono  o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo  della professione sanitaria di riferimento:       1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore della legge n. 145 del 2018;       2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate, in  virtu'  di  una procedura selettiva pubblica;     b) lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano  svolto  le  attivita'  professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:       1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore della legge n. 145 del 2018;       2. che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni  nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare  a  svolgere  le attivita' professionali dichiarate;       3.  che  possano   dimostrare   l'effettivo   inquadramento   e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata;     c) lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attivita' professionali previste dal profilo  della  professione  sanitaria  di riferimento:       1.  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche   non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in  vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:         I.  dal  possesso   di   partita   I.V.A.   fin   dall'inizio dell'attivita' libero professionale e/o la copia dei contratti  delle collaborazioni espletate;         II. dalla documentazione fiscale comprovante  lo  svolgimento dell'attivita' professionale nel mese di riferimento;         III.  da  ogni  altro  eventuale  atto  utile  a   dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attivita' professionale dichiarata;       2. che siano in possesso  di  un  titolo  il  quale,  all'epoca dell'inizio dell'attivita'  libero  professionale  o  per  successive disposizioni nazionali o regionali,  abbia  permesso  di  svolgere  o continuare a svolgere le attivita' professionali dichiarate.   3. Al computo del periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche  non continuativi, negli ultimi dieci anni, alla data di entrata in vigore della  legge  n.  145  del  2018,  di  svolgimento  delle   attivita' professionali  concorrono,  in  modo  cumulativo,  tutti  i   periodi lavorativi certificati di cui al comma 2, lettere a), b), e c).   4.  Resta  fermo  che  l'iscrizione  negli  elenchi   speciali   ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun  effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate,  in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente gia' instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.   5. L'iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento  non  preclude ai lavoratori dipendenti pubblici o privati o autonomi, che siano  in possesso di titoli e di attivita' lavorativa idonei, di accedere alle procedure di equivalenza di cui all'art. 4, comma 2, della  legge  n. 42 del 1999.   6.  Una  volta  conseguita  l'equivalenza,  l'iscritto   all'elenco speciale  ad  esaurimento  potra'   iscriversi   al   relativo   albo professionale dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione  e  della prevenzione, con conseguente cancellazione dall'elenco speciale.     |  
|   |                                 Art. 2   Ulteriori  requisiti  per  l'iscrizione  agli  elenchi  speciali   ad                             esaurimento 
   1. Per l'iscrizione agli elenchi speciali  ad  esaurimento  di  cui all'art. 1,  e'  necessario  il  possesso  dei  seguenti,  ulteriori, requisiti:     a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;     b) avere il pieno godimento dei diritti civili;     c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;     d)  residenza  o  domicilio  professionale  nella  circoscrizione dell'Ordine, presso il quale sono istituiti gli elenchi  speciali  ad esaurimento, al quale si richiede l'iscrizione.     |  
|   |                                 Art. 3 
             Tenuta degli elenchi speciali ad esaurimento 
   1. Gli elenchi speciali ad  esaurimento  di  cui  all'art.  1  sono tenuti dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,  della   riabilitazione   e   della prevenzione territorialmente competenti.   2. Il consiglio  direttivo  dell'Ordine  dei  tecnici  sanitari  di radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della riabilitazione  e  della   prevenzione,   dopo   aver   vagliato   la documentazione di cui agli articoli  1  e  2  del  presente  decreto, provvede  all'iscrizione  dei  lavoratori  nell'elenco  speciale   di riferimento; stabilisce, inoltre,  un  contributo  annuale  a  carico degli  iscritti  all'elenco  speciale  ad  esaurimento  necessario  a coprire le spese di gestione.     |  
|   |                                 Art. 4 
          Cancellazione dagli elenchi speciali ad esaurimento 
   1.  La  cancellazione  dall'elenco  speciale  ad   esaurimento   e' pronunziata  dal  consiglio  direttivo  dell'Ordine  competente   per territorio, nei casi di:     b) perdita del godimento dei diritti civili;     c) accertata carenza dei requisiti di cui precedenti articoli;     d) rinunzia all'iscrizione;     e) mancato pagamento del contributo annuale di cui all'art. 3;     f) trasferimento all'estero.   2. La cancellazione, tranne nel caso  di  rinuncia  all'iscrizione, non  puo'  essere  pronunziata  se  non  previo  contradditorio   con l'interessato. La cancellazione ha efficacia su tutto  il  territorio nazionale.     |  
|   |                                 Art. 5 
                Elenco speciale dei massofisioterapisti 
   1. Ai sensi del comma 4-bis, dell'art. 4, della legge  26  febbraio 1999, n. 42, introdotto  dall'art.  1,  comma  537,  della  legge  30 dicembre 2018, n. 145, presso gli  Ordini  dei  tecnici  sanitari  di radiologia medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della riabilitazione e della prevenzione e' istituito l'elenco speciale  ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo e' stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.   2. Ai fini  dell'iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  1,  si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6,  e all'art. 2.   3. Per  la  tenuta  e  la  cancellazione  dall'elenco  speciale  ad esaurimento dei massofisioterapisti si applicano le  disposizioni  di cui agli articoli 3 e 4.   4. I presidenti degli Ordini dei  tecnici  sanitari  di  radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti  designati,  per  ogni regione, dalle associazioni rappresentative dei massofisioterapisti.   5. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 non  comporta  di  per se'  l'equipollenza  o  l'equivalenza   ai   titoli   necessari   per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 1, comma 1.     |  
|   |                                 Art. 6 
                          Invarianza di oneri 
   1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  decreto  non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 9 agosto 2019 
                                                   Il Ministro: Grillo 
  Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2019  Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1-2960     |  
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