Estratto determina n. 1282/2019 del 27 agosto 2019 
     Medicinale: SILODOSINA DOC (silodosina).     Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., via Turati n.  40  -  20121 Milano (Italia).     Confezioni:       «4 mg capsule rigide» 30 capsule in  blister  AL-PVC/PE/PVDC  - A.I.C. n. 046271019 (in base 10);       «8 mg capsule rigide» 30 capsule in  blister  AL-PVC/PE/PVDC  - A.I.C. n. 046271021 (in base 10).     Forma farmaceutica: capsula rigida.     Validita' prodotto integro: due anni.     Condizioni  particolari  di   conservazione:   conservare   nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.     Composizione:       principio attivo:         ogni capsula rigida da 4 mg contiene 0,12 mg di sodio;         ogni capsula rigida da 8 mg contiene 0,24 mg di sodio;       eccipienti:         contenuto   della   capsula:    mannitolo    (E421),    amido pregelatinizzato (mais),  sodio  laurilsolfato,  glicerolo  dibeenato (E471);       involucro della capsula:         «Silodosina Doc»  4  mg  capsule  rigide:  gelatina,  titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172);         «Silodosina Doc»  8  mg  capsule  rigide:  gelatina,  titanio diossido (E171);       inchiostro  da  stampa  nero:  gomma   lacca   (E904),   glicol propilenico  (E1520),  soluzione  concentrata  di  ammoniaca  (E527), ossido di ferro nero (E172), idrossido di potassio (E525).     Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  dei  segni   e   sintomi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) nell'uomo adulto. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezioni:       «4 mg capsule rigide» 30 capsule in  blister  AL-PVC/PE/PVDC  - A.I.C. n. 046271019 (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A. Prezzo ex-factory  (I.V.A.  esclusa):  €  2,16.  Prezzo  al  pubblico (I.V.A. inclusa): € 4,05;       «8 mg capsule rigide» 30 capsule in  blister  AL-PVC/PE/PVDC  - A.I.C. n. 046271021 (in  base  10).  Classe  di  rimborsabilita':  A. Prezzo ex-factory  (I.V.A.  esclusa):  €  4,32.  Prezzo  al  pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,11.     Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.     Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Silodosina Doc» (silodosina) e'  classificato,  ai  sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale «Silodosina Doc» (silodosina) e' la seguente: medicinale  soggetto  a prescrizione medica (RR). 
                               Stampati 
     Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo allegato alla presente determina.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla presente determina. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea  (elenco  EURD),  di  cui  all'articolo  107-quater, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |