| Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 30 agosto 2019 |  
| Riclassificazione  del   medicinale   per   uso   umano   «Ossicodone Aurobindo», ai sensi  dell'articolo  8,  comma  10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1298/2019).  |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE  
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;    Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  279  del  30  novembre  2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo sviluppo e l'equita' sociale»;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE (e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice comunitario concernente i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva n. 2003/94/CE;   Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e successive modificazioni;   Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il  governo  della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n. 158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;    Vista la determina n. 199 del 3  febbraio  2017,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 45 del 23 febbraio 2017  con  la  quale  la  societa'  Aurobindo  Pharma (Italia)  S.r.l.  ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione   in commercio del medicinale «Ossicodone Aurobindo» e con cui  lo  stesso e' stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn);   Vista la domanda presentata in data 13 marzo 2019 con la  quale  la societa'   Aurobindo   Pharma   (Italia)   S.r.l.   ha   chiesto   la riclassificazione dalla classe C(nn) alla  classe  A  del  medicinale «Ossicodone Aurobindo» relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 042318030 e 042318295;   Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  - scientifica nella seduta dell'8 maggio 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 22 maggio 2019;   Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto  2019  del  consiglio  di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita'  
   Il medicinale OSSICODONE AUROBINDO nelle confezioni sotto  indicate e' classificato come segue:     confezioni:       «5 mg compresse» a rilascio prolungato, 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042318030 (in base 10). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,80. Prezzo al  pubblico  (IVA inclusa): € 5,25;       «5 mg compresse» a rilascio prolungato, 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL/PET -  A.I.C.  n.  042318295  (in  base  10).  Classe  di rimborsabilita': A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): €  2,80.  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,25.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determina ha efficacia, ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Ossicodone Aurobindo» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni, denominata classe C (nn).      |  
|   |                                 Art. 2 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Ossicodone  Aurobindo»  e'  la  seguente:  medicinale   soggetto   a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).      |  
|   |                                 Art. 3 
                          Tutela brevettuale  
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco   generico   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del   farmaco   generico   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale.      |  
|   |                                 Art. 4 
                         Disposizioni finali  
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  a  quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana    e    sara'    notificata    alla    societa'     titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.  
     Roma, 30 agosto 2019  
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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