Gazzetta n. 212 del 10 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 agosto 2019
Avvio a regime della rilevazione SIOPE per le Autorita' amministrative indipendenti, secondo le modalita' previste dall'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le Autorita' amministrative indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 14;
Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse;
Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;
Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2018, che comprende le Autorita' amministrative indipendenti;
Visto l'art. 2, commi 138 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, concernente la costituzione dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che non attribuisce a tale ente la natura di Autorita' amministrativa indipendente;
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre n. 442, concernente il «Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilita' della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero e nei servizi pubblici essenziali», il quale prevede che «Alle spese di funzionamento della commissione si provvede mediante apertura di un conto corrente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestato alla predetta commissione».
Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;
Viste le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, concernente «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge n. 196 del 2009, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono definite secondo la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e successive modifiche e integrazioni, recante le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilita' liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali;
Visto l'art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 50 concernente la disponibilita' dei dati delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 concernente le modalita' di accesso alla banca dati SIOPE;
Valutata l'opportunita' di estendere la rilevazione SIOPE e le modalita' di ordinazione degli incassi e dei pagamenti previste dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle Autorita' amministrative indipendenti inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, escluse la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE) che, utilizzando un conto corrente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, non si avvale di un istituto cassiere, e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) che non e' un'Autorita' amministrativa indipendente;
Ritenuto opportuno rinviare ad un successivo decreto la disciplina della codifica, dei tempi e delle modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8-bis, dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 per le Autorita' amministrative indipendenti non comprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;
Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che, nella determinazione n. 150 del 10 giugno 2019, ha espresso parere favorevole;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del 1° agosto 2019, ha espresso parere favorevole.

Decreta:

Art. 1

Attivita' delle Autorita' amministrative indipendenti

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1° gennaio 2020 la rilevazione SIOPE e' estesa alle Autorita' amministrative indipendenti inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, escluse la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (CGSSE) e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
2. Al fine di garantire la corretta attuazione della rilevazione SIOPE, dal 1° gennaio 2020 le Autorita' di cui al comma 1:
a) indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'Allegato A;
b) ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+» emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le «Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni.
3. I codici gestionali di cui al comma 2, sono composti da dieci caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi, rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni gestionali dell'Autorita'. I codici gestionali trasmessi alla banca dati SIOPE tramite i cassieri non comprendono la lettera iniziale e i separatori tra i livelli.
4. I codici gestionali integrano il sistema di codifica delle unita' elementari di bilancio, previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 91 del 2011. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica dell'unita' elementare di bilancio cui il titolo e' imputato.
5. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le Autorita' di cui al comma 1:
a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti alle entrate e alle spese per partite di giro;
b) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali SIOPE» pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sara' pubblicato sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
c) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza, come previsto dal principio contabile generale della chiarezza e della comprensibilita', di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ed evitano l'imputazione di entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza di appositi codici dedicati;
d) trasmettono al cassiere anche gli ordinativi di entrata e di spesa da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, che costituiscono le c.d. regolazioni contabili. Se trasmesse al cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputate contabilmente, alle regolazioni contabili e' attribuita la data contabile dell'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).
6. L'allegato A al presente decreto e' aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - al fine di recepire le modifiche del piano dei conti finanziario di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011.
7. Per le Autorita' di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° ottobre 2019.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la regolarizzazione degli incassi e dei pagamenti effettuati nell'esercizio precedente e l'annullamento o la rettifica di titoli emessi fino alla medesima data, sono effettuati con le modalita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera b), salvo differenti accordi tra ciascuna Autorita' e il rispettivo cassiere.
9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento con le modalita' previste al comma 2, lettera b), assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del medesimo decreto.
10. In caso di pagamenti non andati a buon fine, a seguito della comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), le Autorita' di cui al comma 1, imputano l'entrata ad una voce contabile transitoria regolarizzando il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito il codice SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito di spese non andate a buon fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento non andato a buon fine.
 
Allegato A
CODIFICA SIOPE
delle Autorita' Amministrative Indipendenti
in vigore dal 1° gennaio 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
delle Autorita' Amministrative Indipendenti

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Attivita' dei cassieri

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le banche incaricate del servizio di cassa delle Autorita' di cui all'art. 1 non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale o trasmessi con modalita' differenti da quelle previste dal medesimo art. 1, comma 2, lettera b).
2. I cassieri provvedono a trasmettere quotidianamente alla Banca dati SIOPE gli incassi ed i pagamenti codificati, secondo le Regole di colloquio tesorieri - Banca d'Italia, consultabili nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE, fino al 31 dicembre 2021.
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascuna Autorita' e' identificata da un codice assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il codice delle Autorita' di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive all'indirizzo di mail igepa.relcassa@mef.gov.it,. A tal fine il cassiere comunica il codice fiscale dell'Autorita' e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.
4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'Autorita', tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.
6. Fino al 31 dicembre 2021, i cassieri trasmettono alla banca dati SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide delle singole Autorita' alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso termine, gli enti comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito, al loro cassiere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.
7. Le operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento, sono trasmesse al Siope con la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).
 
Art. 3

Accesso alla banca dati SIOPE

1. I dati SIOPE sono accessibili secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 6-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture o richieste equivalenti di pagamento relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali acquisite in attuazione dell'art. 2 sono accessibili sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
 
Art. 4

Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa

1. A decorrere dall'esercizio 2021 gli enti di cui all'art. 1, comma 1, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati di cui alla determina n. 98925 del 16 novembre 2012 della Ragioneria generale dello Stato.
2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati relativi ai trimestri del 2020.
 
Art. 5

Rendiconto e dati SIOPE

1. Le Autorita' di cui all'art. 1, comma 1, allegano al rendiconto relativo all'esercizio 2020 e ai successivi i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilita' liquide.
2. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilita' liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it.
3. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilita' liquide non corrispondano alle proprie scritture contabili, l'Autorita' allega al rendiconto una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto la relazione e' inviata all'indirizzo di mail igepa.relcassa@mef.gov.it
4. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 3:
a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio delle Autorita' di cui all'art. 1, comma 1;
b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell'Autorita' ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilita' liquide, inferiori all'1 per cento;
c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese.
 
Art. 6

Richiesta partecipazione a SIOPE

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in contabilita' finanziaria, ancora non assoggettate alla rilevazione SIOPE, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di essere in grado di dare attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8-bis dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e chiedere di partecipare alla rilevazione SIOPE.
2. Nella richiesta di partecipazione di cui al comma 1, firmata dal rappresentante legale dell'ente, sono indicati:
a. il nome e i recapiti del referente SIOPE dell'ente;
b. la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE;
c. il nome e il recapito del tesoriere o cassiere dell'ente, di cui e' acquisita la disponibilita' ad avviare la rilevazione SIOPE alla data di cui alla lettera b).
3. La richiesta di cui al comma 1 e' inviata almeno 4 mesi prima della data proposta per l'avvio a regime della rilevazione SIOPE.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica la data di avvio a regime della rilevazione SIOPE all'ente di cui al comma 1, al tesoriere/cassiere e alla Banca d'Italia. A decorrere da tale data gli enti di cui al comma 1 ed i loro tesorieri e cassieri applicano le disposizioni di cui al presente decreto.
5. Per gli enti di cui al comma 1 e' disponibile un ambiente di collaudo delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, nei due mesi precedenti all'avvio a regime della rilevazione.
6. L'elenco degli enti che partecipano alla rilevazione SIOPE in attuazione del presente articolo e' pubblicato nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

Il Ministro: Tria