| Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2019 |  
| Delega  di  funzioni  al  Ministro  senza  portafoglio  on.  dott.ssa Alessandra LOCATELLI.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10  luglio 2019 con il  quale  l'on.  dott.ssa  Alessandra  Locatelli  e'  stata nominata Ministro senza portafoglio;   Visto il proprio decreto in data 11 luglio 2019, con  il  quale  al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la famiglia e le disabilita';   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri»;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio e  valutazione  dei   costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni  pubbliche,  a   norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive modificazioni;   Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive modificazioni;   Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto  del  minore ad una famiglia», e successive modificazioni;   Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio  1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;   Visto il regolamento recante il riordino della commissione  per  le adozioni internazionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108;   Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  e  in particolare l'art. 26, ai  sensi  del  quale  «L'Unione  riconosce  e rispetta il diritto delle persone con disabilita' di  beneficiare  di misure intese  a  garantirne  l'autonomia,  l'inserimento  sociale  e professionale e la partecipazione alla vita della comunita'»;   Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con disabilita', con  protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13 dicembre  2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla condizione delle persone con disabilita'»;   Vista la legge  27  maggio  1991,  n.  176,  recante  «Ratifica  ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a  New York il 20 novembre 1989»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle  strutture  generali  della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in  particolare  l'art.  19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia e l' art. 17 relativo al Dipartimento per le politiche antidroga;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni,  nella  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e disabilita'», e, in  particolare,  l'art.  3,  che  ha  previsto  una revisione  e  un  ampliamento   delle   funzioni   di   indirizzo   e coordinamento in capo  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilita',  in  materia  di politiche  per  la  famiglia,  adozioni,  infanzia,   adolescenza   e disabilita';   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  13  giugno  2018, con  il  quale  il  sig.   Vincenzo   Zoccano   e'   stato   nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;   Ritenuto opportuno delegare al Ministro per  la  disabilita'  e  la famiglia on. dott.ssa Alessandra Locatelli  le  funzioni  di  cui  al presente decreto;   Sentito il Consiglio dei ministri; 
                               Decreta: 
                                Art. 1   Delega di funzioni in materia  di  disabilita',  famiglia,  adozioni,            infanzia e adolescenza e politiche antidroga 
   1. A decorrere dall'11 luglio 2019, al Ministro  senza  portafoglio on dott.ssa Alessandra Locatelli - di seguito denominato «Ministro» - sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio  dei  ministri in materia  di  disabilita',  famiglia,  ivi  comprese  le  adozioni, infanzia e adolescenza e politiche antidroga,  come  specificate  nei successivi articoli.     |  
|   |                                 Art. 2 
             Delega di funzioni in materia di disabilita' 
   1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri relativamente alla materia delle politiche in  favore  delle  persone con disabilita'.   2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato a promuovere  e  coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela e la  promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro  piena ed effettiva partecipazione e inclusione  sociale,  nonche'  la  loro autonomia, in coerenza con la Convenzione  delle  Nazioni  unite  sui diritti  delle  persone  con  disabilita'  e  la  Carta  dei  diritti fondamentali dell'Unione europea.   3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro e' delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e con gli altri Ministri competenti, al fine di:     a) adottare  le  iniziative  necessarie  per  la  programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle  politiche  di sostegno delle persone con disabilita', anche  con  riferimento  alla revisione  del  sistema  di  certificazione   della   condizione   di disabilita';     b) promuovere e coordinare, in raccordo con l'autorita'  politica delegata  per  le  pari  opportunita',   le   attivita'   finalizzate all'attuazione  del  principio  di  parita'  di   trattamento,   pari opportunita' e non discriminazione nei confronti  delle  persone  con disabilita', anche  con  riguardo  alle  politiche  per  l'inclusione lavorativa e scolastica;     c) assicurare la piena attuazione della normativa in  materia  di disabilita' e  promuovere  gli  opportuni  aggiornamenti,  anche  nel quadro delle linee di intervento contenute nel  Programma  di  azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita' adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della legge  3 marzo 2009, n. 18;     d) promuovere intese in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilita' e favorire l'adozione di buone pratiche per  la  realizzazione  di  interventi  anche  in  materia  di   vita indipendente e contrasto alla  segregazione  e  all'isolamento  delle persone con disabilita';     e) promuovere  e  coordinare  l'azione  di  Governo  al  fine  di potenziare l'informazione statistica sulla condizione di  disabilita' e sviluppare sistemi di monitoraggio e  analisi  delle  politiche  in favore delle persone con disabilita';     f) curare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilita', le  organizzazioni  del  terzo  settore,  le parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della promozione degli interventi in favore delle persone con disabilita';     g)  promuovere  e  coordinare  le  attivita'  di  informazione  e comunicazione istituzionale in materia di politiche  a  favore  delle persone con disabilita';     h) promuovere e coordinare l'azione  di  Governo  in  materia  di accessibilita' e mobilita' a favore delle  persone  con  disabilita', fatte salve, in  tali  ambiti,  le  competenze  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti;     i)  coordinare  l'azione  di  Governo,  esprimendo  il   concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero  della salute relativamente alle attivita' volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale  in  favore delle persone con disabilita'.   4. Il Ministro e' delegato a esercitare  il  concerto  in  sede  di esercizio delle funzioni di  competenza  statale  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per  il  diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;   5. Il Ministro e' delegato a raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede  di  esercizio  delle  funzioni  di competenza statale:     a) in materia di programmazione  e  utilizzo  delle  risorse  del Fondo per le non autosufficienze, di  cui  all'art.  1,  comma  1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;     b) in materia di programmazione  e  utilizzo  delle  risorse  del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave  prive  del sostegno familiare di cui all'art. 3 della legge 22 giugno  2016,  n. 112;     c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8,  comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.   6. Il Ministro esercita le funzioni di espressione del concerto  ai fini delle modalita' di attuazione delle misure previste dall'art. 6, della legge 22 giugno  2016,  n.  112,  relative  all'istituzione  di trust, vincoli di destinazione e  fondi  speciali  composti  di  beni sottoposti a vincoli di destinazione  in  favore  delle  persone  con disabilita' grave.   7. Il Ministro e' delegato a  presiedere  l'Osservatorio  nazionale sulla condizione delle persone con  disabilita'  di  cui  all'art.  3 della legge 3 marzo  2009,  n.  18,  nonche'  a  promuovere  indagini statistiche e conoscitive sulla medesima materia  e  a  convocare  la conferenza nazionale sulle politiche  in  favore  delle  persone  con disabilita', ai sensi dell'art. 41-bis della legge 5  febbraio  1992, n. 104.   8. Il Ministro e' altresi' delegato a cooperare e  raccordarsi  con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ai  fini  della completa attuazione della legge 6 giugno 2016,  n.  106,  recante  la «Delega al Governo per la riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio  civile   universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie  di  cui  al  presente articolo.   9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il Ministro si avvale della Struttura di missione  per  le  disabilita', nelle more della riorganizzazione delle  competenti  strutture  della Presidenza del Consiglio dei ministri.     |  
|   |                                 Art. 3   Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e adozioni 
   1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni  di  indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.   2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato:     a) a promuovere e coordinare le  politiche  governative  volte  a garantire la tutela dei  diritti  della  famiglia  in  tutte  le  sue componenti  e  le  sue  problematiche  generazionali  e  relazionali, nonche' ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  in materia di  coordinamento  delle  politiche  volte  alla  tutela  dei diritti  e  alla  promozione  del  benessere  della  famiglia  e   ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della  famiglia  in ogni ambito;     b) ad adottare le iniziative necessarie  per  la  programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle  misure  volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale,  del  lavoro, della salute, dell'istruzione e della  cultura,  in  raccordo  con  i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti  e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea;     c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in  materia  di regime giuridico delle relazioni familiari;     d) a promuovere e coordinare  le  azioni  di  Governo  dirette  a superare la crisi demografica e a realizzare gli  interventi  per  il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a  favorire  le misure  di  sostegno  alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e   alla natalita', anche con riferimento  a  quanto  stabilito  dall'art.  1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e successive modificazioni;     e) a promuovere intese in sede di  Conferenza  unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  relative allo sviluppo del sistema territoriale dei  servizi  socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei  servizi  in  particolare per le famiglie numerose e la diffusione delle migliori  pratiche  in materia di politiche familiari;     f)  a  promuovere  e  sviluppare  le  attivita'  in  materia   di Consultori familiari e Centri per  la  famiglia,  ferme  restando  le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;     g)  a  promuovere  e  coordinare  le  politiche  governative  per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei  tempi  di  cura della famiglia, in raccordo con l'autorita' politica delegata per  le pari opportunita', nonche' quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari ivi comprese quelle di cui alla  legge  8  marzo 2000, n. 53;     h) a promuovere l'analisi di impatto delle  misure  di  carattere economico e finanziario adottate dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalita';     i) a promuovere e  coordinare  le  attivita'  di  informazione  e comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia;     l) ad  esercitare  le  funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e promozione relativamente alla carta della famiglia, di  cui  all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.   3. Il Ministro e' delegato a  presiedere  l'Osservatorio  nazionale sulla famiglia di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 10 marzo 2009, n. 43.   4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede  di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di  «Fondo  di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti derivanti  da  responsabilita'  familiari»,   di   cui   al   decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.   5. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare  le  funzioni  di indirizzo, di coordinamento  e  di  promozione  di  iniziative  nella materia delle adozioni, anche internazionali, di  minori  italiani  e stranieri,  ferme  restando  quelle  attribuite  al  Presidente   del Consiglio dei ministri quale  Presidente  della  commissione  per  le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 7 della legge  31  dicembre  1998,  n. 476, salvo delega.   6. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative  alle politiche per la famiglia e per il sostegno  alla  natalita'  ed,  in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art.  19,  comma 1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'art. 1, comma 348 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.   7. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il  sostegno del ruolo di cura e di assistenza del  caregiver  familiare,  di  cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.   8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  presente  articolo  il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della  Segreteria  tecnica  della   commissione   per   le   adozioni internazionali.     |  
|   |                                 Art. 4   Delega  di  funzioni  in  materia  di  politiche  per  l'infanzia   e                            l'adolescenza 
   1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di  indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche  normative,  di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra  funzione  attribuita  dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri relativamente  alla  materia  delle  politiche  per  l'  infanzia   e l'adolescenza,  anche  con  riferimento  allo  sviluppo  dei  servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali  servizi,   le   competenze   del   Ministero   dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni  di  competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30  luglio 1999, n. 300, in materia di  coordinamento  delle  politiche  per  il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei  minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una  famiglia,  fatte salve le competenze del medesimo Ministero in  materia  di  politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale.   2. In particolare, salve le competenze attribuite  dalla  legge  ai singoli  Ministri  e   all'Autorita'   garante   per   l'infanzia   e l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e  coordinare  le iniziative   volte   a   tutelare   i   diritti    dell'infanzia    e dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e abuso  dei minori, in coerenza con la Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.   3. Al Ministro sono delegate le  funzioni  di  coordinamento  delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative  alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e  tutela  dei  minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di  competenza del  Governo  relative  all'Osservatorio  per  il   contrasto   della pedofilia e della pornografia minorile, a norma  di  quanto  disposto dall'art. 17, commi 1 e 1-bis della legge  3  agosto  1998,  n.  269, nonche' quelle relative al contrasto della pedopornografia  ai  sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38.   4. Il Ministro esercita le funzioni di competenza  del  Governo  in relazione alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza  e  quelle  gia'  proprie  del  Centro   nazionale   di documentazione e di analisi per l'infanzia e  l'adolescenza,  di  cui decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.  103, nonche' quelle di cui all'art. 11, comma 1,  della  legge  28  agosto 1997, n. 285, relative  alla  Conferenza  nazionale  sull'infanzia  e sull'adolescenza.   5. Il Ministro e' delegato ad esercitare l'espressione del concerto in sede  di  esercizio  delle  funzioni  di  competenza  statale  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in  materia  di  Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28  agosto 1997, n. 285.   6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.     |  
|   |                                 Art. 5 
         Delega di funzioni in materia di politiche antidroga 
   1. Al Ministro sono delegate le funzioni relative al la  promozione ed  all'indirizzo  delle  politiche  per  prevenire,   monitorare   e contrastare  il   diffondersi   delle   tossicodipendenze   e   delle alcooldipendenze correlate, di cui al  testo  unico  delle  leggi  in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope, prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.   2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga.     |  
|   |                                 Art. 6 
     Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate 
   1. Negli ambiti  oggetto  del  presente  decreto,  il  Ministro  e' altresi' delegato:     a) a nominare  esperti  e  consulenti,  a  costituire  organi  di studio,  commissioni  e  gruppi  di  lavoro,  nonche'   a   designare rappresentanti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   in organismi  analoghi   operanti   presso   altre   amministrazioni   o istituzioni;     b)  a  provvedere  a  intese  e  concerti  di  competenza   della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per  le  iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonche' ove previsto dalle disposizioni di legge;     c) a curare il coordinamento tra  le  amministrazioni  competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e  locali,  nonche'  tra  gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.   2. Nelle materia di competenza, il Ministro assiste  il  Presidente del Consiglio dei ministri  ai  fini  dell'esercizio  del  potere  di nomina alla presidenza di  enti,  istituti  o  aziende  di  carattere nazionale,  di  competenza  dell'amministrazione  statale  ai   sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.   3. Il  Ministro  rappresenta  il  Governo  italiano  in  tutti  gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie  oggetto del  presente   decreto,   anche   ai   fini   della   formazione   e dell'attuazione  della   normativa   europea   e   internazionale   e dell'implementazione di programmi  e  piani  d'azione  delle  Nazioni unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione  europea  e  delle  altre organizzazioni internazionali.     |  
|   |                                 Art. 7 
                            Sottosegretario 
   l . Le funzioni in materia di politiche per  la  disabilita'  e  la famiglia  possono  essere  esercitate  anche  per  il   tramite   del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri sig. Vincenzo Zoccano.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte  della  Corte  dei conti. 
     Roma, 16 luglio 2019 
                                                  Il Presidente: Conte 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019  Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1566     |  
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