Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 2019 |
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Alessandra LOCATELLI. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 luglio 2019 con il quale l'on. dott.ssa Alessandra Locatelli e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto in data 11 luglio 2019, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la famiglia e le disabilita'; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni; Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; Visto il regolamento recante il riordino della commissione per le adozioni internazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108; Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'art. 26, ai sensi del quale «L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilita' di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunita'»; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia e l' art. 17 relativo al Dipartimento per le politiche antidroga; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e, in particolare, l'art. 3, che ha previsto una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilita', in materia di politiche per la famiglia, adozioni, infanzia, adolescenza e disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2018, con il quale il sig. Vincenzo Zoccano e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la disabilita' e la famiglia on. dott.ssa Alessandra Locatelli le funzioni di cui al presente decreto; Sentito il Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1 Delega di funzioni in materia di disabilita', famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza e politiche antidroga
1. A decorrere dall'11 luglio 2019, al Ministro senza portafoglio on dott.ssa Alessandra Locatelli - di seguito denominato «Ministro» - sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di disabilita', famiglia, ivi comprese le adozioni, infanzia e adolescenza e politiche antidroga, come specificate nei successivi articoli. |
| Art. 2
Delega di funzioni in materia di disabilita'
1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilita'. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilita' e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro e' delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Ministri competenti, al fine di: a) adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche di sostegno delle persone con disabilita', anche con riferimento alla revisione del sistema di certificazione della condizione di disabilita'; b) promuovere e coordinare, in raccordo con l'autorita' politica delegata per le pari opportunita', le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone con disabilita', anche con riguardo alle politiche per l'inclusione lavorativa e scolastica; c) assicurare la piena attuazione della normativa in materia di disabilita' e promuovere gli opportuni aggiornamenti, anche nel quadro delle linee di intervento contenute nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita' adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18; d) promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilita' e favorire l'adozione di buone pratiche per la realizzazione di interventi anche in materia di vita indipendente e contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilita'; e) promuovere e coordinare l'azione di Governo al fine di potenziare l'informazione statistica sulla condizione di disabilita' e sviluppare sistemi di monitoraggio e analisi delle politiche in favore delle persone con disabilita'; f) curare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilita', le organizzazioni del terzo settore, le parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della promozione degli interventi in favore delle persone con disabilita'; g) promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche a favore delle persone con disabilita'; h) promuovere e coordinare l'azione di Governo in materia di accessibilita' e mobilita' a favore delle persone con disabilita', fatte salve, in tali ambiti, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; i) coordinare l'azione di Governo, esprimendo il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativamente alle attivita' volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita'. 4. Il Ministro e' delegato a esercitare il concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 5. Il Ministro e' delegato a raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale: a) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112; c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112. 6. Il Ministro esercita le funzioni di espressione del concerto ai fini delle modalita' di attuazione delle misure previste dall'art. 6, della legge 22 giugno 2016, n. 112, relative all'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione in favore delle persone con disabilita' grave. 7. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui all'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonche' a promuovere indagini statistiche e conoscitive sulla medesima materia e a convocare la conferenza nazionale sulle politiche in favore delle persone con disabilita', ai sensi dell'art. 41-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 8. Il Ministro e' altresi' delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della completa attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie di cui al presente articolo. 9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale della Struttura di missione per le disabilita', nelle more della riorganizzazione delle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
| Art. 3 Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e adozioni
1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato: a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e relazionali, nonche' ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia e ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito; b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione e della cultura, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea; c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari; d) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; e) a promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei servizi in particolare per le famiglie numerose e la diffusione delle migliori pratiche in materia di politiche familiari; f) a promuovere e sviluppare le attivita' in materia di Consultori familiari e Centri per la famiglia, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute; g) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, in raccordo con l'autorita' politica delegata per le pari opportunita', nonche' quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53; h) a promuovere l'analisi di impatto delle misure di carattere economico e finanziario adottate dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalita'; i) a promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; l) ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione relativamente alla carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43. 4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. 5. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri, ferme restando quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri quale Presidente della commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, salvo delega. 6. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita' ed, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'art. 1, comma 348 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 7. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della Segreteria tecnica della commissione per le adozioni internazionali. |
| Art. 4 Delega di funzioni in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza
1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per l' infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. 2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e all'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. 3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, a norma di quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonche' quelle relative al contrasto della pedopornografia ai sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38. 4. Il Ministro esercita le funzioni di competenza del Governo in relazione alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle di cui all'art. 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, relative alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza. 5. Il Ministro e' delegato ad esercitare l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285. 6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia. |
| Art. 5
Delega di funzioni in materia di politiche antidroga
1. Al Ministro sono delegate le funzioni relative al la promozione ed all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga. |
| Art. 6
Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Negli ambiti oggetto del presente decreto, il Ministro e' altresi' delegato: a) a nominare esperti e consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni; b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonche' ove previsto dalle disposizioni di legge; c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega. 2. Nelle materia di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali. |
| Art. 7
Sottosegretario
l . Le funzioni in materia di politiche per la disabilita' e la famiglia possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sig. Vincenzo Zoccano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.
Roma, 16 luglio 2019
Il Presidente: Conte
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1566 |
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