| Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 2 settembre 2019 |  
| Primi interventi urgenti di protezione civile  in  conseguenza  degli eventi meteorologici di  eccezionale  intensita'  che  il  giorno  22 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle  Province  di  Bologna, Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 605).  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO                        della protezione civile 
   Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;   Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio 2018, n. 1;   Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza in conseguenza  degli  eventi  meteorologici  che  hanno  colpito  il territorio delle Province di  Bologna,  Modena  e  Reggio  Emilia  il giorno 22 giugno 2019;   Considerato che i predetti eventi, caratterizzati  anche  da  venti forti e grandinate e movimenti franosi, hanno determinato  una  grave situazione   di   pericolo   per   l'incolumita'    delle    persone, danneggiamenti alle infrastrutture  viarie,  ad  edifici  pubblici  e privati,  alla  rete  dei  servizi  essenziali,  nonche'  danni  alle attivita' agricole e produttive;   Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna, consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle popolazioni, nonche' la messa in  sicurezza  dei  territori  e  delle strutture interessati dall'evento in questione;   Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente normativa;   Acquisita l'intesa della Regione Emilia Romagna; 
                               Dispone: 
                                Art. 1 
         Nomina commissario delegato e piano degli interventi 
   1.   Per   fronteggiare   l'emergenza   derivante   dagli    eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione  Emilia Romagna e' nominato commissario delegato.   2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo' avvalersi  della  collaborazione  delle  strutture  e  degli   uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali  e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori,  ivi comprese societa' a capitale interamente pubblico  partecipate  dagli enti locali  interessati,  che  agiscono  sulla  base  di  specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   3. Il commissario delegato, predispone, nel  limite  delle  risorse finanziarie  di  cui  all'art.  5,  entro   quaranta   giorni   dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:     a) all'organizzazione ed all'effettuazione  degli  interventi  di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti  e  necessari  per  la  rimozione  delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';     b) al ripristino, anche con procedure  di  somma  urgenza,  della funzionalita' dei servizi pubblici  e  delle  infrastrutture  nonche' alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del  materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da  scavo  e  alle  misure volte a garantire la continuita'  amministrativa  nei  comuni  e  nei territori  interessati,   anche   mediante   interventi   di   natura temporanea.   4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata,  il CUP, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.   5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 5, nonche'  delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili  anche  ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  24,  comma  2,  del   decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi  di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed e' sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento della protezione civile.   6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma 2  e  sono  rendicontate  mediante  presentazione  di  documentazione comprovante  la   spesa   sostenuta,   nonche'   attestazione   della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.  Tale rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  commissario delegato.   7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra, costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.  A  tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8,  del  decreto-legge  11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla  legge  11 novembre 2014, n. 164.   8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di  cui  al comma 7, il commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei  soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le  eventuali espropriazioni delle  aree  occorrenti  per  la  realizzazione  degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e  del  verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la  sola  presenza  di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.     |  
|   |                                 Art. 2 
                                Deroghe 
   1. Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  i commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori  dai  medesimi individuati possono provvedere, sulla base di  apposita  motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:     regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93,  94,  95,  96, 97, 98 e 99;     regio decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  articoli  3,  5,  6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;     regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,  38,  39,  40, 41, 42 e 119;     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater,  14-quinquies,  16,  17,  19  e  20  e successive modifiche ed integrazioni;     decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;     decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;     decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;     decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7,  comma  6, lettera b), 24, 45 e 53;     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;     decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7,  9,  10,  12,  18,  28,  29,  29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137,  158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205,  231,  da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214,  215  e  216,  del  predetto  decreto  legislativo  n. 152/2006, nel rispetto della direttiva  2008/98CEE,  con  riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del  citato decreto  legislativo  n.  152/2006,  limitatamente  ai  termini   ivi previsti;     decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;     decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151, articoli 3 e 4;     decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;     decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001,  n.  380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24,  da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;     decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24;     decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8,  convertito  con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014,  n.  164  e  decreto  del Presidente della Repubblica 13  giugno  2017,  n.  120  nel  rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;     decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;     decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, articoli 4, 6, 7,  8  e 9;     leggi e disposizioni regionali e  provinciali,  anche  di  natura organizzativa, strettamente connesse alle  attivita'  previste  dalla presente ordinanza, oltre che dei  piani  urbanistici  comunali,  dei piani  e  dei  progetti  di  utilizzazione  delle  aree  del  demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati;     disposizioni attuative nazionali e regionali relative ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del  Ministro  delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  del  18  gennaio  2018 relativo alla disciplina del regime di condizionalita' ai  sensi  del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle  riduzioni  ed  esclusioni  per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale.   2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  previste  dalla  presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di  cui  agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza,  i  termini  per  la redazione della perizia giustificativa di cui al  comma  4  dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti  di  partecipazione  di  cui  al comma 7 dell'art. 163 possono  essere  derogati,  di  conseguenza  e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10  dell'art. 163.   3. Il commissario delegato ed i soggetti  attuatori,  nel  rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e  dei  vincoli  derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione  degli  interventi di cui alla  presente  ordinanza,  possono  procedere  in  deroga  ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:     21, allo scopo di autorizzare le procedure di  affidamento  anche in assenza della delibera di programmazione;     32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire  la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento  della relativa tempistica  alle  esigenze  del  contesto  emergenziale;  la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a),  e'  consentita  nei  limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98  e'  riferita  alle tempistiche  e  modalita'  delle  comunicazioni  ivi   previste,   da esercitare  in  misura  compatibile  con  le  esigenze  del  contesto emergenziale;     35, allo scopo di consentire l'acquisizione  di  beni  e  servizi omogenei e analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da  rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;     37 e 38, allo scopo di consentire di  procedere  direttamente  ed autonomamente all'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture  di qualsiasi importo in assenza del possesso  della  qualificazione  ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;     40  e  52,  allo  scopo  di  ammettere  mezzi  di   comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni  determinate  dal contesto emergenziale lo richiedono;     60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;     63, comma  2,  lettera  c)  relativamente  alla  possibilita'  di consentire  lo  svolgimento  di  procedure  negoziate  senza   previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di  estrema  urgenza  a  tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di  cui alla presente ordinanza.   Tale deroga, se necessaria,  potra'  essere  utilizzata  anche  per l'individuazione dei soggetti cui  affidare  la  verifica  preventiva della progettazione di cui all'art.  26,  comma  6,  lettera  a)  del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016:     95, relativamente alla possibilita' di adottare  il  criterio  di aggiudicazione con il prezzo piu'  basso  anche  al  di  fuori  delle ipotesi previste dalla norma;     97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta'  di esclusione automatica fino a quando il numero delle  offerte  ammesse non e' inferiore a cinque;     31, allo  scopo  di  autorizzare,  ove  strettamente  necessario, l'individuazione del RUP  tra  soggetti  idonei  estranei  agli  enti appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri  soggetti  o  enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno  in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli  incarichi  e dell'incremento  delle   esigenze   di   natura   tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;     24, allo scopo  di  autorizzare  l'affidamento  dell'incarico  di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in  caso di assenza o insufficienza  di  personale  interno  in  possesso  dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e  dell'incremento delle esigenze  di  natura  tecnico  -  progettuali  derivanti  dalle esigenze emergenziali;     25, 26 e 27, allo  scopo  di  autorizzare  la  semplificazione  e l'accelerazione   della   procedura   concernente   la    valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di  verifica  preventiva  della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;     157,  allo  scopo   di   consentire   l'adozione   di   procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i  limiti  stabiliti  dalla presente ordinanza;     105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di  subappalto  a  far   data   dalla   richiesta   dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo  le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, limitatamente all'indicazione obbligatoria della  terna  dei subappaltatori di cui al comma 6;     106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste  nei documenti di gara iniziali  e  allo  scopo  di  derogare  ai  termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.   4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i  soggetti  di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85  del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  autocertificazioni,  rese ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del  decreto  legislativo  n.  50/2016, mediante la Banca dati  centralizzata  gestita  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova  di  cui  all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione  emergenziale,  individuate  dai  medesimi  soggetti responsabili delle procedure.   5.  Fermo  restando  quanto  previsto   al   comma   3,   ai   fini dell'acquisizione di lavori, beni e  servizi,  strettamente  connessi alle attivita' di cui alla  presente  ordinanza  i  soggetti  di  cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli  36 e 63, anche non  espletate  contestualmente,  previa  selezione,  ove possibile e qualora  richiesto  dalla  normativa,  di  almeno  cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il  possesso  dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7,  del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti,  tali  operatori  sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture.   6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione  degli  interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art.  1  possono prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche  in  deroga  a  quanto previsto dall'art. 113-bis  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e lavorazioni su piu'  turni  giornalieri,  nel  rispetto  delle  norme vigenti in materia di lavoro.   7. Nell'espletamento delle  procedure  di  affidamento  di  lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui  alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  possono  verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto  legislativo  n. 50 del 2016, richiedendo  le  necessarie  spiegazioni  per  iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile  con  la  situazione emergenziale in atto  e  comunque  non  inferiore  a  cinque  giorni. Qualora l'offerta  risulti  anomala  all'esito  del  procedimento  di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi  dell'art. 163,  comma  5,  per  la  parte  di  opere,   servizi   o   forniture eventualmente gia' realizzata.     |  
|   |                                 Art. 3 
                       Prime misure economiche e                 ricognizione dei fabbisogni ulteriori 
   1. Il commissario delegato identifica, entro novanta  giorni  dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori  misure  di  cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto  legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il  superamento  dell'emergenza, nonche' gli interventi piu' urgenti di cui al comma 2, lettere  c)  e d), del medesimo art. 25, ivi compresi  quelli  di  previsione  e  di mitigazione attiva e passiva necessaria a far  fronte  ai  potenziali effetti  diretti  ed  indiretti  dei  movimenti   franosi   e   delle esondazioni dei corsi d'acqua con conseguenti allagamenti  oltre  che quelli volti alla riduzione del rischio residuo, trasmettendoli  alla regione ed al Dipartimento della protezione  civile,  ai  fini  della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui  in premessa, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  24,  comma  2,  del citato decreto legislativo.   2. Per gli interventi  di  cui  al  comma  1,  fatto  salvo  quanto previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per  ciascuna misura il comune e la localita', la descrizione tecnica e la relativa durata nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.   3. Al fine di valutare le prime misure  di  immediato  sostegno  al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione  e  delle attivita' economiche  e  produttive  direttamente  interessate  dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art.  25,  comma  2, lettera c), del decreto legislativo n.  1  del  2  gennaio  2018,  il commissario delegato definisce per  ciascun  comune  la  stima  delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:     per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno  al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui  abitazione principale, abituale e  continuativa  risulti  compromessa,  a  causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;     per l'immediata ripresa delle attivita' economiche  e  produttive sulla base di apposita relazione tecnica  contenente  la  descrizione delle spese a  tal  fine  necessarie,  nel  limite  massimo  di  euro 20.000,00.   4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a  valere  sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  il  commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai  beneficiari  secondo criteri  di  priorita'  e  modalita'  attuative  fissati  con  propri provvedimenti.   5. I contributi di cui al comma  4  sono  riconosciuti  solo  nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e,  nel  caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma  2,  lettera  e), del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  possono  costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.   6. La ricognizione dei danni di cui all'art. 25, comma  2,  lettera e) del decreto legislativo  n.  1  del  2018,  posta  in  essere  dal commissario delegato, non costituisce riconoscimento  automatico  dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Relazione del commissario delegato 
   1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza  trimestrale,  al Dipartimento  della  protezione  civile  una  relazione  inerente  le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza, nonche',  allo scadere  del  termine  di  vigenza  dello  stato  di  emergenza,  una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con  le  risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019.   2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita' speciale intestata al commissario delegato.   3. La Regione Emilia Romagna  e'  autorizzata  a  trasferire  sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali  ulteriori  risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in rassegna,   la   cui   quantificazione   deve   essere    effettuata, contestualmente al piano di cui all'art. 1, comma 3.   4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.   5. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.   La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 2 settembre 2019 
                                    Il Capo del Dipartimento: Borrelli     |  
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