Estratto determina IP n. 552 del 23 luglio 2019 
     Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di  identificazione:  e'  autorizzata  l'importazione  parallela  del medicinale DAKTARIN 2% POUDRE POUR APPLICATION CUTANEE 1 FLACON DE 30 G dalla Francia con numero di autorizzazione 3400931941057, intestato alla  societa'  Janssen-Cilag  (FR)  e  prodotto  da  Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A., con le specificazioni di seguito indicate a  condizione  che  siano  valide  ed  efficaci  al  momento dell'entrata in vigore della presente determina.     Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via  Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).     Confezione:       DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n. 046984023 (in base 10) 1DTUUR (in base 32).     Forma farmaceutica: polvere.     Composizione: 100 grammi di polvere contengono:       principio attivo: miconazolo nitrato 2 g;       eccipienti: ossido di zinco, silice  idrofoba  (aerosil  R972), talco.     Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.     Officine di confezionamento secondario:       Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100  Prato (PO);       De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:       DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n. 046984023;       classe di rimborsabilita': «C-bis». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Confezione:       DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n. 046984023;       OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale importato, devono  essere  poste  in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi  al  testo  in italiano allegato e con  le  sole  modifiche  di  cui  alla  presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina  presso   la   quale   il   titolare   AIP   effettua   il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di  proprieta' industriale e commerciale del titolare del  marchio  e  del  titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
            Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni                     di sospette reazioni avverse 
     Il  titolare  dell'AIP  e'  tenuto  a  comunicare   al   titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e  le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e'  venuto a conoscenza, cosi'  da  consentire  allo  stesso  di  assolvere  gli obblighi di farmacovigilanza.     Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.     |