Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daktarin dermatologico»


Estratto determina IP n. 552 del 23 luglio 2019

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: e' autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAKTARIN 2% POUDRE POUR APPLICATION CUTANEE 1 FLACON DE 30 G dalla Francia con numero di autorizzazione 3400931941057, intestato alla societa' Janssen-Cilag (FR) e prodotto da Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A., con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.
Importatore: GMM Farma S.r.l., con sede legale in via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).
Confezione:
DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n. 046984023 (in base 10) 1DTUUR (in base 32).
Forma farmaceutica: polvere.
Composizione: 100 grammi di polvere contengono:
principio attivo: miconazolo nitrato 2 g;
eccipienti: ossido di zinco, silice idrofoba (aerosil R972), talco.
Conservazione: conservare a temperatura inferiore a 25°C.
Officine di confezionamento secondario:
Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);
De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione:
DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n. 046984023;
classe di rimborsabilita': «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:
DAKTARIN DERMATOLOGICO «20 mg/g polvere cutanea» 1 barattolo da 30 g - codice A.I.C. n. 046984023;
OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprieta' industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP e' tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui e' venuto a conoscenza, cosi' da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.