Gazzetta n. 210 del 7 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 agosto 2019
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021, nona e decima tranche.


IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, (di seguito «decreto cornice»), emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 agosto 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 79.319 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti i propri decreti in data 22 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 25 luglio 2019, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una nona tranche di CTZ con godimento 29 aprile 2019 e scadenza 29 giugno 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.
 
Art. 2

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 agosto 2019, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima». Saranno accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.
La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.
 
Art. 3

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 agosto 2019.
 
Art. 4

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 29 agosto 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
 
Art. 5

Il 29 agosto 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.
La predetta sezione di Tesoreria rilascera', a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.
 
Art. 6

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2021, fara' carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole tranche o, nel caso di tranche con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.
L'onere degli interessi, il cui l'importo e' pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna tranche, fara' carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2021.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 agosto 2019

p. Il direttore generale
del Tesoro
Iacovoni