| Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 27 agosto 2019 |  
| Riclassificazione del medicinale per uso umano  «Fulphila»  ai  sensi dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537. (Determina n. 1287/2019)  |  
  |  
 |  
 
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia e delle  finanze  recante  «Regolamento  recante  norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e delle finanze recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili  a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista  la  determinazione  n.  18249/2019  del  18  febbraio  2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  53 del 4  marzo  2019,  relativa  alla  classificazione  del  medicinale FULPHILA (pegfilgrastim) ai sensi dell'art.  12,  comma  5,  legge  8 novembre 2012, n. 189, di medicinali  per  uso  umano  approvati  con procedura centralizzata;   Vista la domanda presentata in data 12 dicembre 2018 con  la  quale la societa'  Mylan  S.a.s.  ha  chiesto  la  riclassificazione  delle confezioni con AIC nn. 047401017/E e 047401029/E;   Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  - scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 21-23 maggio 2019;   Vista la deliberazione n. 19 in data 7 agosto 2019 del consiglio di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e rimborsabilita' da parte del servizio sanitario nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   Il  medicinale  Fulphila  (pegfilgrastim)  nelle  confezioni  sotto indicate e' classificato come segue:   Indicazione terapeutica oggetto della negoziazione:     «Riduzione della durata della  neutropenia  e  dell'incidenza  di neutropenia febbrile in pazienti adulti  trattati  con  chemioterapia citotossica per neoplasie (con l'eccezione  della  leucemia  mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche)».   Confezione:     6 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) - 0,6 ml (10 mg/ml) - 1 siringa preriempita     AIC n. 047401017/E (in base 10)     Classe di rimborsabilita'     A     Prezzo ex factory (IVA esclusa)     € 600,00     Prezzo al pubblico (IVA inclusa)     € 990,24   Confezione:     6 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) con cappuccio dell'ago -  0,6  ml  (10  mg/ml)  - siringa preriempita con cappuccio dell'ago.     AIC n. 047401029/E (in base 10)     Classe di rimborsabilita'     A     Prezzo ex factory (IVA esclusa)     € 600,00     Prezzo al pubblico (IVA inclusa)     € 990,24   Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il  servizio  sanitario  nazionale,  come  da condizioni negoziali.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1-bis  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale  Fulphila  (pegfilgrastim)  e'  classificato,   ai   sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, denominata classe C (nn).   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato  2  e  successive  modifiche,  alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione diretta  -  pubblicata  nel  supplemento  ordinario   alla   Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 3                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  Fulphila (pegfilgrastim) e' la seguente:     medicinale soggetto a prescrizione medica  limitativa,  vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di  specialisti - oncologo, ematologo (RRL).     |  
|   |                                 Art. 4                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'AIC  del  farmaco   biosimilare   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   biosimilare   e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere  negli stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 5                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 27 agosto 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
|   |  
 
 | 
 |