| Gazzetta n. 208 del 5 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2019, n. 102 |  
| Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del  decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della  flora  e  della fauna selvatiche.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86;   Vista  la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  e  in  particolare l'articolo 4;   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio,  del  21  maggio  1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e della flora e della fauna selvatiche, e in particolare l'articolo 22, lettera b);   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997, n. 357, recante regolamento di attuazione della  direttiva  92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche;   Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;   Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano, espresso nella seduta del 10 maggio 2018;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  20  settembre 2018;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 4 aprile 2019 e del 1° luglio 2019;   Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare; 
                                 Emana                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1                 Modifiche all'articolo 2 del decreto       del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 
   1. All'articolo 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  8 settembre 1997, n. 357, dopo la lettera r), e' inserita la seguente:     «r-bis)   immissione:   qualsiasi   azione    di    introduzione, reintroduzione  e  ripopolamento  di  esemplari  di   specie   e   di popolazioni non autoctone.».  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale          dell'Unione europea (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n.  86          (Norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   al          processo  normativo  comunitario  e  sulle   procedure   di          esecuzione degli obblighi comunitari) e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58.               - Il testo dell'art. 4 della legge 22 febbraio 1994, n.          146 (Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -          legge comunitaria 1993) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          4 marzo 1994, n. 52, S.O.), cosi' recita:               «Art. 4 (Attuazione di  direttive  comunitarie  in  via          regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato  ad  attuare          in via regolamentare, a norma degli articoli  3,  comma  1,          lettera c), e 4  della  legge  9  marzo  1989,  n.  86,  le          direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  C,          applicando anche il disposto dell'art. 5,  comma  1,  della          medesima legge n. 86 del 1989.               2. Gli schemi di  regolamento  per  l'attuazione  delle          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  D  sono          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni          parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della  legge  9          marzo 1989, n. 86  ,  come  sostituito  dall'art.  3  della          presente legge.».               - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,          cosi' recita:               «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del  21  maggio          1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali  e          seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,  e  in          particolare l'art.  22,  lettera  b)  e'  pubblicata  nella          G.U.C.E. 25 gennaio 1993, n. 16.               -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   8          settembre 1997, n. 357, recante regolamento  di  attuazione          della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli          habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della  flora  e          della  fauna  selvatiche  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.               - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale          18 luglio 2016, n. 166. 
           Note all'art. 1: 
               - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della          Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, citato nelle note alle          premesse,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'          recita:               «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente          regolamento sono adottate le seguenti definizioni:                 a) conservazione: un complesso di  misure  necessarie          per mantenere o ripristinare  gli  habitat  naturali  e  le          popolazioni di specie di fauna e flora  selvatiche  in  uno          stato soddisfacente come indicato nelle lettere  e)  ed  i)          del presente articolo;                 b) habitat naturali: le zone terrestri  o  acquatiche          che  si  distinguono  in  base  alle  loro  caratteristiche          geografiche, abiotiche e biotiche, interamente  naturali  o          seminaturali;                 c) habitat naturali  di  interesse  comunitario:  gli          habitat  naturali,  indicati  nell'allegato  A,  che,   nel          territorio dell'Unione europea, alternativamente:                   1) rischiano  di  scomparire  nella  loro  area  di          distribuzione naturale;                   2) hanno un'area di distribuzione naturale  ridotta          a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro          area e' intrinsecamente ridotta;                   3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche          tipiche di una o piu' delle cinque  regioni  biogeografiche          seguenti: alpina, atlantica, continentale,  macaronesica  e          mediterranea;                 d) tipi di habitat naturali  prioritari:  i  tipi  di          habitat naturali che rischiano di  scomparire  per  la  cui          conservazione  l'Unione  europea  ha  una   responsabilita'          particolare a causa  dell'importanza  della  loro  area  di          distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato          A al presente regolamento con un asterisco (*);                 e) stato di conservazione  di  un  habitat  naturale:          l'effetto  della  somma   dei   fattori   che   influiscono          sull'habitat naturale nonche' sulle specie tipiche  che  in          esso si trovano, che possono alterarne, a  lunga  scadenza,          la distribuzione naturale,  la  struttura  e  le  funzioni,          nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato          di  conservazione  di  un  habitat  naturale  e'   definito          "soddisfacente" quando:                   1) la sua  area  di  distribuzione  naturale  e  la          superficie che comprende sono stabili o in estensione;                   2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie          al suo mantenimento a  lungo  termine  esistono  e  possono          continuare ad esistere in un futuro prevedibile;                   3) lo stato di conservazione delle  specie  tipiche          e' soddisfacente e  corrisponde  a  quanto  indicato  nella          lettera i) del presente articolo;                 f)  habitat  di  una  specie:  ambiente  definito  da          fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la  specie          in una delle fasi del suo ciclo biologico;                 g)  specie  di  interesse  comunitario:  le   specie,          indicate negli allegati B, D  ed  E,  che,  nel  territorio          dell'Unione europea, alternativamente:                   1) sono in pericolo con l'esclusione di  quelle  la          cui area di  distribuzione  naturale  si  estende  in  modo          marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono          in  pericolo  ne'  vulnerabili  nell'area  del   paleartico          occidentale;                   2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella          categoria delle specie in pericolo e' ritenuto probabile in          un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla  base          di tale rischio;                   3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole          dimensioni e, pur non essendo attualmente ne'  in  pericolo          ne' vulnerabili,  rischiano  di  diventarlo  a  prescindere          dalla loro distribuzione territoriale;                   4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a          causa della specificita' del loro habitat o delle incidenze          potenziali  del  loro  sfruttamento  sul  loro   stato   di          conservazione;                 h) specie prioritarie: le specie di cui alla  lettera          g) del presente articolo per la cui conservazione  l'Unione          europea  ha  una  responsabilita'   particolare   a   causa          dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e          che  sono   evidenziate   nell'allegato   B   al   presente          regolamento con un asterisco (*);                 i) stato di conservazione di  una  specie:  l'effetto          della  somma  dei  fattori  che,  influendo  sulle  specie,          possono  alterarne  a  lungo  termine  la  distribuzione  e          l'importanza delle popolazioni nel  territorio  dell'Unione          europea.  Lo  stato   di   conservazione   e'   considerato          "soddisfacente" quando:                   1) i dati relativi all'andamento delle  popolazioni          della specie indicano che essa continua e puo' continuare a          lungo termine ad essere un elemento  vitale  degli  habitat          naturali cui appartiene;                   2) l'area di distribuzione  naturale  delle  specie          non e' in declino ne' rischia di  declinare  in  un  futuro          prevedibile;                   3) esiste e continuera' probabilmente  ad  esistere          un habitat sufficiente  affinche'  le  sue  popolazioni  si          mantengano a lungo termine;                 l) sito: un'area  geograficamente  definita,  la  cui          superficie sia chiaramente delimitata;                 m) sito di importanza comunitaria:  un  sito  che  e'          stato inserito  nella  lista  dei  siti  selezionati  dalla          Commissione  europea  e  che,   nella   o   nelle   regioni          biogeografiche  cui  appartiene,   contribuisce   in   modo          significativo a mantenere  o  a  ripristinare  un  tipo  di          habitat naturale di cui all'allegato A o di una  specie  di          cui  all'allegato  B  in   uno   stato   di   conservazione          soddisfacente e che  puo',  inoltre,  contribuire  in  modo          significativo alla coerenza della  rete  ecologica  "Natura          2000" di cui all'art. 3, al fine di mantenere la diversita'          biologica  nella  regione  biogeografica  o  nelle  regioni          biogeografiche in questione.  Per  le  specie  animali  che          occupano ampi territori, i siti di  importanza  comunitaria          corrispondono ai luoghi, all'interno  della  loro  area  di          distribuzione naturale, che presentano gli elementi  fisici          o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;                 m-bis)  proposto  sito  di   importanza   comunitaria          (pSic):  un  sito  individuato  dalle  regioni  e  province          autonome, trasmesso dal  Ministero  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio  alla  Commissione  europea,  ma  non          ancora  inserito  negli   elenchi   definitivi   dei   siti          selezionati dalla Commissione europea;                 n)  zona  speciale  di  conservazione:  un  sito   di          importanza comunitaria designato in base all'art. 3,  comma          2,  in  cui  sono  applicate  le  misure  di  conservazione          necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di          conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle          popolazioni delle specie per cui il sito e' designato;                 o) esemplare: qualsiasi  animale  o  pianta,  vivi  o          morti,   delle   specie   elencate   nell'allegato   D    e          nell'allegato E e qualsiasi  bene,  parte  o  prodotto  che          risultano essere ottenuti dall'animale o  dalla  pianta  di          tali specie, in base ad un  documento  di  accompagnamento,          all'imballaggio, al marchio impresso,  all'etichettatura  o          ad un altro elemento di identificazione;                 o-bis)   specie:   insieme   di   individui   (o   di          popolazioni)  attualmente  o  potenzialmente  interfecondi,          illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente  da          altre specie;                 o-ter)  popolazione:  insieme  di  individui  di  una          stessa  specie  che  vivono   in   una   determinata   area          geografica;                 o-quater) ibrido: individuo risultante  dall'incrocio          di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene          correntemente usato anche per gli individui  risultanti  da          incroci tra diverse sottospecie (razze  geografiche)  della          stessa  specie  o  di  specie  selvatiche  con   le   razze          domestiche da esse originate;                 o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che  per          motivi  storico-ecologici  e'   indigena   del   territorio          italiano;                 o-sexies) non autoctona:  popolazione  o  specie  non          facente  parte   originariamente   della   fauna   indigena          italiana;                 p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree          che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi          d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di          delimitazione dei campi) o il loro  ruolo  di  collegamento          (come le zone umide e le aree  forestali)  sono  essenziali          per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio          genetico di specie selvatiche;                 q)  reintroduzione:   traslocazione   finalizzata   a          ristabilire una  popolazione  di  una  determinata  entita'          animale  o  vegetale  in  una  parte  del  suo  areale   di          documentata presenza naturale in tempi storici nella  quale          risulti estinta;                 r) introduzione: immissione di un esemplare animale o          vegetale in un territorio posto al di fuori della sua  area          di distribuzione naturale.                 r-bis) immissione: qualsiasi azione di  introduzione,          reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e  di          popolazioni non autoctone.».   |  
|   |                                 Art. 2                 Modifiche all'articolo 12 del decreto       del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 
   1. L'articolo 12 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 settembre 1997, n. 357, e' sostituito dal seguente:   «Art. 12 (Immissioni). - 1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti  il  Ministero  delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di  cui  all'articolo  13, comma 2, della legge 28 giugno  2016,  n.  132,  adotta  con  proprio decreto i criteri per la  reintroduzione  e  il  ripopolamento  delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonche' per  l'immissione  di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalita'  del  presente  regolamento  e  della  salute  e  del benessere delle specie.   2. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  dopo un'adeguata consultazione del pubblico  interessato,  autorizzano  la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone  sulla  base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che  tale reintroduzione o  ripopolamento  garantisce  il  perseguimento  delle finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma  2.  Nelle  aree  protette nazionali l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  competente  ente  di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del turismo e al Ministero della salute.   3. E' vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie  e  di  popolazioni  autoctone  per  il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area  di  distribuzione  naturale,  secondo  i criteri di cui al comma 1.   4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti  di  gestione  delle  aree  protette  nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 puo' essere autorizzata  per  motivate  ragioni  di rilevante  interesse  pubblico,  connesse  a   esigenze   ambientali, economiche, sociali e culturali, e  comunque  in  modo  che  non  sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro  area  di ripartizione naturale ne' alla fauna e alla flora selvatiche  locali. L'autorizzazione  e'  rilasciata  con  provvedimento  del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentiti  il Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio  del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.   5.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  4  e'  subordinata   alla valutazione di uno specifico  studio  del  rischio  che  l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat  naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di  cui  al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione,  non autorizza l'immissione. I risultati  degli  studi  del  rischio  sono comunicati al Comitato  previsto  dall'articolo  20  della  direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del   21   maggio   1992   relativa   alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e della fauna selvatiche.».     |  
|   |                                 Art. 3 
   Termine per l'adozione dei criteri di cui all'articolo 12,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357 
   1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare adotta i criteri di cui all'articolo 12, comma  1,  del  decreto del Presidente della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,  come modificato dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.  
           Note all'art. 3: 
               - Per il testo dell'art.  12  del  citato  decreto  del          Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,  come          modificato dal presente  decreto,  si  veda  l'art.  2  del          decreto stesso.   |  
|   |                                 Art. 4                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 5 luglio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Costa,  Ministro  dell'ambiente   e                                  della tutela del territorio  e  del                                  mare   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1786     |  
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