| Gazzetta n. 208 del 5 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 27 agosto 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e  prezzo  del  medicinale  per  uso  umano «Crysvita». (Determina n. 1283/2019).  |  
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   Per  il  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della specialita'  medicinale  «Crysvita»  (burosumab)  -  autorizzata  con procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  europea  con  la decisione del 17 gennaio 2019 ed inserita  nel  registro  comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/17/1262/001-003.   Titolare A.I.C.: «Kyowa Kirin Holdings B.V.» - Bloemlaan  2  2132NP Hoofddorp - Paesi Bassi. 
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;   Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;   Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il doping»;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;   Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;   Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2016 con  la  quale la ditta Kyowa Kirin Limited ha chiesto la classificazione,  ai  fini della rimborsabilita' del medicinale «Crysvita» (burosumab);   Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 luglio 2018;   Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella seduta del 23 luglio 2019;   Vista la deliberazione n. 19 del 7 agosto  2019  del  Consiglio  di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da parte del Servizio sanitario nazionale;   Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un numero di identificazione nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1          Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
   Alla specialita' medicinale CRYSVITA (burosumab)  nelle  confezioni indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione nazionale:     confezioni:       10 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127015/E (in base 10);       20 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127027/E (in base 10);       30 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127039/E (in base 10).   Indicazione terapeutica: «Crysvita®» e' indicato per il trattamento dell'ipofosfatemia  X-linked  (XLH)  con  evidenza  radiografica   di malattia ossea, nei bambini di eta' pari o superiore  ad  un  anno  e negli adolescenti con sistema scheletrico in crescita.     |  
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   La specialita' medicinale «Crysvita»  (burosumab)  e'  classificata come segue:     confezioni:       10 mg 1 fiala; A.I.C. n. 046127015/E (in base  10);  classe  di rimborsabilita': «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3.388,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.591,56;       20 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127027/E (in base 10);  classe  di rimborsabilita': «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6.775,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 11.181,46;       30 mg 1 fiala - A.I.C. n. 046127039/E (in base 10);  classe  di rimborsabilita':  «H»;  prezzo  ex  factory   (IVA   esclusa):   euro 10.163,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16.773,02.   Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica condizionata da cui consegue unicamente:     l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012).   Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory del  20%,  da  praticarsi alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le   strutture sanitarie private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale, come da condizioni negoziali.   Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  S.S.N.,   i   centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle  regioni,  dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento  che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando  le condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito dell'agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte  integrante della presente determina.   Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale dell'agenzia:   https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1   I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita' temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel sito:   https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 2                Classificazione ai fini della fornitura 
   La  classificazione  ai  fini  della   fornitura   del   medicinale «Crysvita»  (burosumab)  e'  la  seguente:  medicinale   soggetto   a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri  o  di  specialisti  -  centri  di  riferimento autorizzati  alla  diagnosi  e  al   trattamento   dell'ipofosfatemia X-linked (XLH) individuati dalle regioni e province autonome (RRL).     |  
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   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 27 agosto 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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