Gazzetta n. 207 del 4 settembre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 7 giugno 2019
Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' di specie di piante agrarie e di ortaggi nel registro nazionale: recepimento della direttiva 2019/114/UE della Commissione del 24 gennaio 2019.



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di piante agricole;
Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varieta' delle specie di ortaggi;
Vista la direttiva 2019/114/UE della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varieta' delle specie di piante agricole e di ortaggi;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed, in particolare, gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri delle varieta'», al fine di permettere l'identificazione delle varieta' medesime;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971 sulla disciplina dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varieta' nel registro nazionale in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 35, comma 3;
Ravvisata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2019/114/UE e modificare conseguentemente il citato decreto ministeriale 14 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 1 del decreto 14 gennaio 2004, di cui alle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1. - Per l'iscrizione delle varieta' di specie agricole di cui agli allegati I e II della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e orticole di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, nei registri nazionale di cui alle premesse, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per determinare la differenziabilita', la omogeneita' e la stabilita' delle varieta', devono essere conformi, rispettivamente, ai protocolli e alle linee direttrici di cui agli allegati I e II, parte A e parte B. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione delle varieta' delle specie di piante agricole le condizioni da osservarsi devono essere conformi all'allegato III.».
Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed entra in vigore il 1° settembre 2019.

Roma, 7 giugno 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2019 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 802
 
Allegato
PARTE A

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),
che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV

Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV

Parte di provvedimento in formato grafico

PARTE B

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a),
che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'UCVV

Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che devono essere conformi alle linee direttrici per i test dell'UPOV

Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO III
Caratteri concernenti l'esame del valore colturale e di utilizzazione

Parte di provvedimento in formato grafico