| Gazzetta n. 206 del 3 settembre 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  
| DECRETO 4 luglio 2019 |  
| Organizzazione  e  funzionamento  del   tavolo   operativo   per   la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e  allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.  |  
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                        IL MINISTRO DEL LAVORO                       E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                            di concerto con 
                 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE                  ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
                      IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
                                   e 
                       IL MINISTRO DELL'INTERNO 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche»;   Vista la legge 29 ottobre 2016, n. 199,  recante  «Disposizioni  in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello  sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», ed, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede la necessita' di predisporre un apposito piano di interventi al fine  di migliorare le condizioni  di  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli,  che  preveda  apposite misure per la sistemazione logistica e il  supporto  dei  lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni,  province  autonome  e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di  lavoro  e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo  settore, nonche' idonee forme di collaborazione con  le  sezioni  territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita';   Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa europea», convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto  2014,  n.  116,  ed,  in  particolare,  l'art.  6,  il  quale istituisce, presso l'INPS, la «Rete del lavoro agricolo di qualita'»;   Visto  il  decreto-legge  23  ottobre   2018,   n.   119,   recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria»,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;   Visto, in  particolare,  l'art.  25-quater,  comma  1,  del  citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato,  il  quale,  allo  scopo  di promuovere  la  programmazione  di  una  proficua  strategia  per  il contrasto al fenomeno del  caporalato  e  del  connesso  sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato  e  allo  sfruttamento lavorativo in agricoltura»;   Visto, inoltre, l'art. 25-quater, comma 2, del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre 2018, n. 136, il  quale  prevede  che  i  componenti  del Tavolo sono nominati in numero non superiore a  quindici  e  che  con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole   alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto, sono stabiliti  l'organizzazione  e il   funzionamento   del   Tavolo,   nonche'   eventuali   forme   di collaborazione con le sezioni  territoriali  della  Rete  del  lavoro agricolo di qualita';   Visto, inoltre, l'art. 25-quater, comma 6, del citato decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale prevede che la  spesa  complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;   Ritenuto,   pertanto,   di   dover   procedere   alla    disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Tavolo operativo  per  la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e  allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, nonche' delle eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete  del  lavoro agricolo di qualita';   Acquisiti  i  concerti  del  Ministro  delle   politiche   agricole alimentari, forestali e del turismo con nota prot.  n.  5676  del  27 maggio 2019, del Ministro della giustizia, con nota prot. n. 5689 del 23 maggio 2019 e del Ministro dell'interno con nota  prot.  n.  35775 del 27 maggio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Tavolo operativo  per  la  definizione  di  una  nuova  strategia  di  contrasto  al  caporalato  e  allo   sfruttamento   lavorativo   in  agricoltura. 
   1. E' costituito il Tavolo operativo  per  la  definizione  di  una nuova strategia  di  contrasto  al  caporalato  e  allo  sfruttamento lavorativo in agricoltura, di seguito denominato «Tavolo».   2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:     a)  predisposizione  del  Piano  triennale   che   individua   le principali linee di intervento;     b)  indirizzo  e  programmazione  delle  attivita'  istituzionali finalizzate  al  contrasto  del  caporalato  e   dello   sfruttamento lavorativo in agricoltura;     c) monitoraggio sull'attuazione  degli  interventi  previsti  dal Piano triennale;     d) monitoraggio sull'attuazione della legge n. 199 del 4 novembre 2016;     e)  coordinamento   delle   azioni   intraprese   dalle   diverse istituzioni attraverso la gestione condivisa degli  interventi  volti alla prevenzione del fenomeno, ferme  restando  le  competenze  delle Forze di polizia e dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza  ai  sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121;     f) condivisione delle buone prassi sperimentate a livello  locale e loro possibile riproduzione in altre realta' territoriali;     g) condivisione e confronto sulla programmazione  dei  pertinenti Fondi europei  per  il  finanziamento  di  azioni  di  prevenzione  e contrasto al caporalato;     h) elaborazione di proposte normative  relative  al  contrasto  e alla prevenzione del fenomeno;     i) collaborazione con  la  Cabina  di  regia  e  con  le  sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.     |  
|   |                                 Art. 2                        Composizione del Tavolo 
   1. Il  Tavolo  e'  presieduto  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali  o  da  un  suo  delegato  ed  e'  composto  da  un rappresentante del  Ministero  dell'interno;  un  rappresentante  del Ministero della giustizia;  un  rappresentante  del  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari,  forestali   e   del   turismo;   un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per  le  politiche  attive  del lavoro (ANPAL);  un  rappresentante  dell'Ispettorato  nazionale  del lavoro  (INL);  un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale  per  la previdenza sociale (INPS); un rappresentante del Comando  Carabinieri per la tutela del lavoro; un rappresentante del Corpo  della  Guardia di finanza; un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; un  rappresentante  dell'Associazione  nazionale dei comuni italiani (ANCI).   2. Per ogni membro, designato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, puo' essere nominato un supplente.   3. Alle riunioni del Tavolo possono partecipare rappresentanti  dei datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  del  settore,  nonche'  delle organizzazioni del Terzo settore. Tali enti richiedono di partecipare agli incontri del Tavolo previa apposita manifestazione di  interesse da presentare alla Presidenza ed alla segreteria del Tavolo.   4. Agli incontri del Tavolo  possono  partecipare  in  qualita'  di uditori, su invito della Presidenza o dei  componenti  istituzionali, rappresentanti di organizzazioni internazionali operanti nei  settori dell'immigrazione e del lavoro,  qualora  le  riunioni  riguardino  i rispettivi ambiti di competenza.   5. La  Presidenza  e  i  componenti  istituzionali  del  Tavolo  si riservano di poter invitare a partecipare agli incontri del Tavolo in qualita' di  uditori  altri  soggetti,  tra  cui  le  consigliere  di parita', qualora le riunioni riguardino ambiti di loro competenza.     |  
|   |                                 Art. 3                Convocazione e funzionamento del Tavolo 
   1. Il Tavolo opera per tre  anni  dalla  sua  costituzione  e  puo' essere prorogato per un ulteriore triennio.   2. Il Tavolo si riunisce almeno tre volte all'anno e  comunque,  in caso di necessita', puo' esserne chiesta la convocazione su richiesta del presidente o di almeno un terzo dei rappresentanti  istituzionali o di uno dei coordinatori dei gruppi di lavoro di cui all'art. 5.   3. Le riunioni sono convocate  dalla  Presidenza  con  il  supporto della segreteria del Tavolo.   4. La convocazione del Tavolo, comprensiva del relativo ordine  del giorno, e' trasmessa, con un preavviso di almeno dieci giorni,  salvo procedure urgenti, con  modalita'  telematica,  alle  amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all'art. 2.   5. Qualora non  si  possa  garantire  la  presenza  di  un  proprio rappresentante  al  Tavolo  potranno  essere   inviate   osservazioni inerenti l'ordine del giorno  prima  della  data  prefissata  per  la riunione.   6. Al termine della riunione viene redatto un verbale sintetico che viene inviato in via telematica  a  tutti  i  componenti  del  Tavolo nonche' ai partecipanti dei diversi gruppi di lavoro di cui  all'art. 5 del presente decreto. Tale verbale sara' approvato,  a  maggioranza dei presenti, nella seduta immediatamente successiva.   7. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla  Direzione  generale dell'immigrazione  e  delle  politiche  di  integrazione,  presso  il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nell'ambito  delle ordinarie risorse umane e strumentali.     |  
|   |                                 Art. 4                       Deliberazioni del Tavolo 
   1.  Le  sedute  del  Tavolo  sono  valide  con  la  presenza  della maggioranza assoluta dei componenti istituzionali.   2. Le deliberazioni del Tavolo vengono assunte  a  maggioranza  dei componenti istituzionali presenti.     |  
|   |                                 Art. 5                           Gruppi di lavoro 
   1. Il Tavolo e' organizzato in sei gruppi  di  lavoro,  ognuno  dei quali  e'  coordinato  da  un'Amministrazione  capofila,   competente ratione materiae. Tali gruppi  sono  funzionali  alla  programmazione strategica, nell'ambito del Piano  triennale  di  interventi  di  cui contribuiscono alla redazione, per quanto di  competenza,  di  azioni afferenti alle seguenti macro-aree di intervento:     a) gruppo 1 - Prevenzione, vigilanza e repressione  del  fenomeno del caporalato, coordinato dall'INL,  ferme  restando  le  competenze delle Forze di polizia e  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza  ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121;     b) gruppo 2  -  Filiera  produttiva  agroalimentare,  prezzi  dei prodotti agricoli, coordinato dal Ministero delle politiche  agricole alimentari, forestali e del turismo;     c) gruppo 3 - Intermediazione tra domanda e offerta di  lavoro  e valorizzazione  del  ruolo  dei  Centri  per  l'impiego,   coordinato dall'ANPAL;     d) gruppo 4 - Trasporti, coordinato dalla Regione Basilicata;     e)  gruppo  5  -  Alloggi  e  foresterie  temporanee,  coordinato dall'ANCI;     f) gruppo 6 - Rete del lavoro agricolo  di  qualita',  coordinato dall'INPS.   2.  I  gruppi  di  lavoro,  nell'ambito  della  materia   di   loro competenza, esercitano  il  monitoraggio  sull'attuazione  del  Piano triennale di interventi definito dal Tavolo.   3.  Ognuno  dei  coordinatori  stabilisce  l'organizzazione  e   le modalita' di funzionamento nonche' la programmazione dei  lavori  dei singoli gruppi. L'adesione ai  gruppi  e'  aperta  anche  a  soggetti diversi da quelli designati  per  la  partecipazione  ai  lavori  del Tavolo.   4. I componenti di un  determinato  gruppo  hanno  la  facolta'  di partecipare ai lavori degli  altri  gruppi,  compatibilmente  con  le proprie funzioni istituzionali. Saranno indette apposite riunioni dei coordinatori dei diversi gruppi di lavoro al fine di addivenire,  per le rispettive parti di competenza, alla redazione del Piano triennale di cui all'art.  1.  I  coordinatori  relazionano  periodicamente  al Tavolo sullo stato delle  attivita'  svolte  dai  singoli  gruppi  di lavoro.   5. La segreteria del Tavolo, assicurata  dalla  Direzione  generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  ha  il  compito  di  agevolare  la partecipazione, coordinando  adeguatamente  la  programmazione  degli incontri, dei quali deve essere preventivamente informata.   6. I coordinatori dei diversi gruppi di lavoro  hanno  comunque  la facolta' di riunirsi in caso di necessita' avvalendosi  del  supporto amministrativo della segreteria del Tavolo.     |  
|   |                                 Art. 6          Forme di collaborazione con le sezioni territoriali              della Rete del lavoro agricolo di qualita' 
   1. Il Tavolo ed, in particolare,  il  gruppo  di  lavoro  dedicato, collabora attivamente con  la  Cabina  di  regia  e  con  le  sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'  al  fine  di rafforzare tale strumento, in  coordinamento  con  le  attivita'  del Tavolo.     |  
|   |                                 Art. 7                  Partecipazione ai lavori del Tavolo 
   1. La partecipazione al Tavolo e ai gruppi di lavoro e' gratuita  e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso,  indennita'  o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.     |  
|   |                                 Art. 8                        Oneri di funzionamento 
   1. La spesa complessiva relativa agli oneri  di  funzionamento  del Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286. 
     Roma, 4 luglio 2019 
                        Il Ministro del lavoro                       e delle politiche sociali                                Di Maio 
                 Il Ministro delle politiche agricole                         alimentari, forestali                             e del turismo                               Centinaio 
                      Il Ministro della giustizia                               Bonafede 
                       Il Ministro dell'interno                                Salvini  Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019  Ufficio controllo atti  MIUR,  MIBAC,  Min.  salute,  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne n. 1-2909     |  
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