| Gazzetta n. 203 del 30 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE  DELLA FAMIGLIA |  
| DECRETO 27 giugno 2019 |  
| Rilascio della Carta della famiglia.  |  
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                      IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA                           E LE DISABILITA' 
                            di concerto con 
                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n.  86,  convertito  con  la legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in  materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri  dei  beni  e  delle attivita'  culturali  e  del  turismo,   delle   politiche   agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e di disabilita'»,  ed  in particolare l'art. 3 che attribuisce al Presidente del Consiglio  dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' le funzioni statali di competenza del Ministero del  lavoro  e  delle politiche  sociali  concernenti  la  carta  della  famiglia,  di  cui all'art. 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;   Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed  in particolare l'art. 1, comma 391, sostituito dall'art.  1,  comma  487 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti  a paesi  membri  dell'Unione   europea   regolarmente   residenti   nel territorio italiano, con almeno tre  figli  conviventi  di  eta'  non superiore a ventisei anni;   Visto l'art. 1, comma  391  della  legge  n.  208  del  2015,  come sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30  dicembre  2018,  n. 145, il quale prevede che, con successivo decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri ovvero del  Ministro  per  la  famiglia  e  le disabilita', di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vengano stabiliti i  criteri  e le modalita' per  il  rilascio  della  carta  alle  famiglie  che  ne facciano richiesta;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  31  maggio  2018, con il quale l'on. le Lorenzo  Fontana  e'  stato  nominato  Ministro senza portafoglio;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° giugno 2018, con il quale e' stato conferito al Ministro, on. Lorenzo Fontana, l'incarico per la famiglia e le disabilita';   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 giugno 2018 con il quale al Ministro senza  portafoglio  on.  Lorenzo Fontana e' stata conferita  la  delega  di  funzioni  in  materia  di politiche per la famiglia; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Per il triennio 2019-2021 il presente decreto:     a) specifica i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia (di seguito denominata «Carta»);     b) definisce le modalita' di rilascio della Carta;     c) definisce le agevolazioni previste per i titolari della Carta.     |  
|   |                                 Art. 2 
                Destinatari della Carta della famiglia 
   1. I  destinatari  della  Carta  sono  le  famiglie  costituite  da cittadini italiani ovvero appartenenti  a  Paesi  membri  dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio  italiano,  con  almeno tre figli conviventi di eta' non superiore a ventisei anni.  Ai  fini del presente regolamento, il nucleo familiare regolarmente  residente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia  anagrafica  tra  i quali sussiste un rapporto di filiazione, anche adottiva, con  almeno uno dei due genitori.   2. La richiesta della Carta e' presentata da uno dei  genitori  del nucleo familiare  ed  e'  utilizzabile  da  tutti  i  componenti  del medesimo nucleo familiare come definito dal comma 1.     |  
|   |                                 Art. 3 
                  Rilascio della Carta della famiglia 
   1. La Carta viene emessa in  via  telematica,  su  richiesta  degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della  famiglia  della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  mediante  una  piattaforma digitale articolata  in  un  portale  internet  e  in  corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia  mobile. Mediante  accesso  alla  piattaforma,  il  richiedente  e'  tenuto  a dichiarare il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  2,  ai  sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 2000, n. 445, nonche' ad aggiornare  le  informazioni  fornite  entro trenta giorni dall'evento modificativo delle precedenti dichiarazioni rese, a pena di revoca della Carta.   2. Il  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  favorisce l'accesso alla piattaforma di cui al comma 1 dei soggetti pubblici  e privati che aderiscono all'iniziativa,  per  consentire  la  verifica della titolarita' e della validita' della Carta.   3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  effettua  controlli  a  campione  sulle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del citato  art.  71  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   4. In caso di falsa dichiarazione si applicano le  disposizioni  di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e  si  procede  alla  revoca  della  Carta  con effetto immediato.   5. La Carta reca il logo dell'iniziativa  di  cui  all'art.  6  del presente  decreto  e  riporta  le  informazioni  necessarie  al   suo utilizzo.   6. Per le attivita' di cui ai commi da 1 a  3  e  dell'art.  7,  il Dipartimento per le politiche della  famiglia  puo'  avvalersi  della Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a.     |  
|   |                                 Art. 4 
                             Agevolazioni 
   1. La Carta consente l'accesso a sconti  sull'acquisto  di  beni  o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al  cinque per cento del prezzo offerto al pubblico.   2. In seguito alla pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni  d'interesse,  i  benefici  sono   attivati   mediante protocolli  d'intesa  o  convenzioni  tra  il  Dipartimento  per   le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei  ministri e soggetti pubblici e privati, previa verifica della  coerenza  della manifestazione  d'interesse  con   i   requisiti   e   le   finalita' dell'iniziativa.   3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare forme di  collaborazione  con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale comuni italiani al  fine di promuovere i protocolli  d'intesa  e  le  convenzioni  nonche'  la diffusione della Carta.   4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  provvede  ad  aggiornare  l'elenco  dei soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonche' sul  portale di cui al comma 1, dell'art. 3, del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 5 
       Modalita' di fruizione dei benefici della Carta famiglia 
   1.  La  Carta  e'  utilizzabile  dai  soli  componenti  del  nucleo familiare come definito all'art. 2 del presente decreto  e  non  puo' essere ceduta a terzi.   2. La Carta  puo'  essere  utilizzata  unicamente  per  ottenere  i benefici spettanti. E' esclusa ogni forma di utilizzo come  carta  di credito o di debito.     |  
|   |                                 Art. 6 
                           Logo della Carta 
   1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un logo  della  Carta,  con  lo scopo di identificare in forma originale ed efficace l'iniziativa.   2. I soggetti pubblici  e  privati  che  aderiscono  all'iniziativa hanno facolta' di utilizzare il logo in ogni pratica commerciale,  ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.     |  
|   |                                 Art. 7 
                       Sito internet della Carta 
   1. Sul sito istituzionale del Dipartimento per le  politiche  della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  predisposta una specifica sezione informativa dedicata alla  Carta,  con  accesso diretto al portale di cui all'art. 3, comma 1  del  presente  decreto ovvero  alle  piattaforme  per  l'acquisizione  delle  corrispondenti applicazioni per la telefonia mobile.     |  
|   |                                 Art. 8 
             Carta della famiglia di precedente emissione 
   1. Le carte gia' emesse ai sensi della  normativa  precedente  alla legge 30 dicembre  2018,  n.  145  hanno  validita'  sino  alla  loro scadenza naturale, indicata nella Carta medesima.     |  
|   |                                 Art. 9 
                   Dispositivi similari preesistenti 
   1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' concludere appositi accordi  con  gli enti territoriali e locali emittenti dispositivi similari alla  Carta per identificare forme di reciproco sostegno e valorizzazione.     |  
|   |                                 Art. 10 
                           Oneri finanziari 
   1. L'attuazione del presente decreto grava  sull'autorizzazione  di spesa di cui al comma 391, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cosi' come sostituito dal comma 487, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   Il  presente  decreto  viene  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo. 
     Roma, 27 giugno 2019 
                                           Il Ministro per la famiglia                                                e le disabilita'                                                            Fontana           Il Ministro dell'economia      e delle finanze           Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1565     |  
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