Gazzetta n. 203 del 30 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
DECRETO 27 giugno 2019
Rilascio della Carta della famiglia.


IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA
E LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e di disabilita'», ed in particolare l'art. 3 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, comma 391, sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce la Carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di eta' non superiore a ventisei anni;
Visto l'art. 1, comma 391 della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall'art. 1, comma 487 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, vengano stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio della carta alle famiglie che ne facciano richiesta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale l'on. le Lorenzo Fontana e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018, con il quale e' stato conferito al Ministro, on. Lorenzo Fontana, l'incarico per la famiglia e le disabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 con il quale al Ministro senza portafoglio on. Lorenzo Fontana e' stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Per il triennio 2019-2021 il presente decreto:
a) specifica i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia (di seguito denominata «Carta»);
b) definisce le modalita' di rilascio della Carta;
c) definisce le agevolazioni previste per i titolari della Carta.
 
Art. 2

Destinatari della Carta della famiglia

1. I destinatari della Carta sono le famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di eta' non superiore a ventisei anni. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare regolarmente residente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica tra i quali sussiste un rapporto di filiazione, anche adottiva, con almeno uno dei due genitori.
2. La richiesta della Carta e' presentata da uno dei genitori del nucleo familiare ed e' utilizzabile da tutti i componenti del medesimo nucleo familiare come definito dal comma 1.
 
Art. 3

Rilascio della Carta della famiglia

1. La Carta viene emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile. Mediante accesso alla piattaforma, il richiedente e' tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' ad aggiornare le informazioni fornite entro trenta giorni dall'evento modificativo delle precedenti dichiarazioni rese, a pena di revoca della Carta.
2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia favorisce l'accesso alla piattaforma di cui al comma 1 dei soggetti pubblici e privati che aderiscono all'iniziativa, per consentire la verifica della titolarita' e della validita' della Carta.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del citato art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e si procede alla revoca della Carta con effetto immediato.
5. La Carta reca il logo dell'iniziativa di cui all'art. 6 del presente decreto e riporta le informazioni necessarie al suo utilizzo.
6. Per le attivita' di cui ai commi da 1 a 3 e dell'art. 7, il Dipartimento per le politiche della famiglia puo' avvalersi della Sogei - Societa' generale d'informatica S.p.a.
 
Art. 4

Agevolazioni

1. La Carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al cinque per cento del prezzo offerto al pubblico.
2. In seguito alla pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, i benefici sono attivati mediante protocolli d'intesa o convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici e privati, previa verifica della coerenza della manifestazione d'interesse con i requisiti e le finalita' dell'iniziativa.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avviare forme di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Unione delle province d'Italia e l'Associazione nazionale comuni italiani al fine di promuovere i protocolli d'intesa e le convenzioni nonche' la diffusione della Carta.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad aggiornare l'elenco dei soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonche' sul portale di cui al comma 1, dell'art. 3, del presente decreto.
 
Art. 5

Modalita' di fruizione dei benefici della Carta famiglia

1. La Carta e' utilizzabile dai soli componenti del nucleo familiare come definito all'art. 2 del presente decreto e non puo' essere ceduta a terzi.
2. La Carta puo' essere utilizzata unicamente per ottenere i benefici spettanti. E' esclusa ogni forma di utilizzo come carta di credito o di debito.
 
Art. 6

Logo della Carta

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un logo della Carta, con lo scopo di identificare in forma originale ed efficace l'iniziativa.
2. I soggetti pubblici e privati che aderiscono all'iniziativa hanno facolta' di utilizzare il logo in ogni pratica commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.
 
Art. 7

Sito internet della Carta

1. Sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e' predisposta una specifica sezione informativa dedicata alla Carta, con accesso diretto al portale di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto ovvero alle piattaforme per l'acquisizione delle corrispondenti applicazioni per la telefonia mobile.
 
Art. 8

Carta della famiglia di precedente emissione

1. Le carte gia' emesse ai sensi della normativa precedente alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 hanno validita' sino alla loro scadenza naturale, indicata nella Carta medesima.
 
Art. 9

Dispositivi similari preesistenti

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' concludere appositi accordi con gli enti territoriali e locali emittenti dispositivi similari alla Carta per identificare forme di reciproco sostegno e valorizzazione.
 
Art. 10

Oneri finanziari

1. L'attuazione del presente decreto grava sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 391, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cosi' come sostituito dal comma 487, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 giugno 2019

Il Ministro per la famiglia
e le disabilita'
Fontana Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1565