| Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 99 |  
| Regolamento  concernente   l'organizzazione   del   Ministero   della giustizia, di  cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 15 giugno 2015, n. 84  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in particolare gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240,  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive modificazioni;   Vista della legge 6 novembre  2012,  n.  190,  e,  in  particolare, l'articolo 1, comma 7;   Visto della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  e,  in  particolare, l'articolo 1, comma 526;   Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e,  in  particolare, l'articolo 4-bis;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15 giugno 2015, n. 84;   Informate le organizzazioni sindacali;   Considerato che il citato articolo 4-bis del  decreto-legge  n.  86 del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il  riordino dell'organizzazione dei Ministeri, nonche' la facolta' di  richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;   Ritenuto  che  il  contenuto  delle  modifiche  al  regolamento  di organizzazione del Ministero e  ragioni  di  speditezza  e  celerita' rendono non necessario avvalersi  della  facolta'  di  richiedere  il parere del Consiglio di Stato;   Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella seduta del 19 giugno 2019;   Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                Adotta 
                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
           Individuazione del responsabile della prevenzione                 della corruzione e della trasparenza 
   1. All'articolo 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il seguente:   «3-bis.  L'incarico  di  Responsabile   della   prevenzione   della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7,  della legge 6 novembre 2012, n.  190,  e'  conferito  dal  Ministro  ad  un dirigente generale dell'amministrazione della  giustizia  individuato tra i titolari di uno degli uffici  dirigenziali  generali  istituiti presso i Dipartimenti  del  Ministero  di  cui  all'articolo  2,  con esclusione  di  quelli   preposti   alla   gestione   delle   risorse finanziarie, all'acquisizione  di  beni,  servizi  e  forniture.  Per l'esercizio delle funzioni  e  per  lo  svolgimento  dei  compiti  il Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza si avvale del personale assegnato alle  articolazioni  del  Ministero interessate, dotato di adeguata professionalita' nelle materie  della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):               «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - Si riporta il testo degli articoli 4, commi 4, 5, 16,          17, 18, e 19, e 55, comma 3,  del  decreto  legislativo  30          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.          59):               «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica          del personale non devono comunque comportare incrementi  di          spesa.               2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche          amministrazioni.               3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della          legge 7 agosto 1990, n.  241  e  dall'art.  2  del  decreto          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive          modificazioni e integrazioni.               4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale          di natura non regolamentare.               4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.               5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione          ministeriale, con cadenza almeno biennale.               6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».               «Art.  55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata   in          vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di  nomina          del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni          politiche successive all'entrata  in  vigore  del  presente          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente          disposto dalle norme del presente decreto:                 a) sono istituiti:                   il Ministero dell'economia e delle finanze,                   il Ministero delle attivita' produttive,                   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio,                   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,                   il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali,                   il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca                   il Ministero della salute;                 b) sono soppressi:                   il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione economica,                   il Ministero delle finanze,                   il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e          dell'artigianato,                   il Ministero del commercio con l'estero,                   il Dipartimento per il turismo della Presidenza del          Consiglio dei ministri,                   il Ministero dell'ambiente,                   il Ministero dei lavori pubblici,                   il Ministero dei trasporti e della navigazione,                   il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza          del Consiglio dei ministri,                   il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,                   il Ministero della sanita',                   il Dipartimento  per  le  politiche  sociali  della          Presidenza del Consiglio dei ministri,                   il Ministero della pubblica istruzione,                   il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca          scientifica e tecnologica.               2. Alla data di entrata in vigore del presente  decreto          legislativo  il  ministro  e  il  ministero  di  grazia   e          giustizia  assumono  rispettivamente  la  denominazione  di          Ministro della giustizia e Ministero della giustizia  e  il          ministro e il ministero per le politiche agricole  assumono          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   delle          politiche agricole e forestali e ministero delle  politiche          agricole e forestali.               3. Sino all'attuazione del  comma  1,  con  regolamento          adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della  legge          23 agosto 1988, n. 400, si  puo'  provvedere  al  riassetto          dell'organizzazione dei singoli ministeri,  in  conformita'          con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri  ed          i principi previsti dal presente decreto legislativo.               4.  Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti   di          organizzazione gia'  adottati  ai  sensi  del  comma  4-bis          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400  e  della          legge 3 aprile 1997, n. 94.               5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2  e          3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata  al          comma 1.               6.  Salvo   disposizione   contraria,   la   decorrenza          dell'operativita' delle disposizioni del  presente  decreto          e' distribuita, con decreto del  Presidente  del  Consiglio          dei ministri,  entro  l'arco  temporale  intercorrente  tra          l'entrata in vigore del presente decreto e la data  di  cui          al  comma  1.  Qualora  ricorrano  specifiche  e   motivate          esigenze, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su          proposta  del  Ministro  competente,  puo',   con   proprio          decreto, differire o  gradualizzare  temporalmente  singoli          adempimenti  od   atti,   relativi   ai   procedimenti   di          riorganizzazione dei Ministeri.               7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia  e          del Magistrato per il  Po  si  provvede,  nel  rispetto  di          quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.          112, con i decreti previsti dall'art. 11,  comma  3,  della          legge 15 marzo 1997, n. 59.               8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative          al settore agroindustriale esercitate dal ministero per  le          politiche  agricole  sono  trasferite,  con   le   inerenti          risorse,  al  ministero  dell'industria,  del  commercio  e          dell'artigianato. Per l'esercizio  delle  funzioni  di  cui          agli articoli 35 e 36 del presente decreto  legislativo  il          ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello          Stato.               9. All'art. 46, comma  2,  del  decreto  legislativo  3          febbraio 1993, n. 29, le parole "per le  amministrazioni  e          le aziende autonome" sono sostituite dalle parole  "per  le          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".».               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze          delle amministrazioni pubbliche».               - Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 204,  reca:          «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e  dei          dirigenti amministrativi degli  uffici  giudiziari  nonche'          decentramento su base regionale di  talune  competenze  del          Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1,  comma          1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t)  e  12,  della          legge 25 luglio 2005, n. 150».               - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca:          «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».               - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge          6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione  e          la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'  nella          pubblica amministrazione):               «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella          pubblica amministrazione). - (Omissis).               7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  526,  della          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato          (legge di stabilita' 2015)):               «526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate          le seguenti modificazioni:                 a) il secondo comma dell'art.  1  e'  sostituito  dal          seguente:               "A  decorrere  dal   1°   settembre   2015   le   spese          obbligatorie di cui al  primo  comma  sono  trasferite  dai          comuni al Ministero della giustizia e non  sono  dovuti  ai          comuni canoni in caso di locazione o comunque  utilizzo  di          immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici          giudiziari. Il trasferimento delle spese  obbligatorie  non          scioglie i rapporti in corso e di cui e'  parte  il  comune          per le spese  obbligatorie  di  cui  al  primo  comma,  ne'          modifica la titolarita' delle  posizioni  di  debito  e  di          credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il          Ministero della giustizia subentra nei rapporti di  cui  al          periodo precedente, fatta salva  la  facolta'  di  recesso.          Anche successivamente al 1°(gradi) settembre 2015 i  locali          demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano  a          conservare tale destinazione";                 b) gli articoli  2,  3,  4  e  5  sono  abrogati  con          decorrenza dal 1° settembre 2015.».               - Il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16,  reca:          «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la  Regione          Trentino-Alto Adige  recanti  disposizioni  in  materia  di          delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e          organizzativa di supporto agli uffici giudiziari».               - Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge          12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla          legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia          di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e          delle attivita' culturali e del  turismo,  delle  politiche          agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare,  nonche'  in  materia  di          famiglia e disabilita'):               «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 18  agosto          2015, n. 133, reca: «Regolamento sulle misure organizzative          a livello centrale  e  periferico  per  l'attuazione  delle          disposizioni dei commi 527, 528,  529  e  530  dell'art.  1          della legge 23 dicembre 2014, n. 190».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          15   giugno   2015,   n.   84,   reca:   «Regolamento    di          riorganizzazione del Ministero della giustizia e  riduzione          degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.». 
           Note all'art. 1: 
               - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri 15  giugno  2015,          n. 84, come modificato dal presente decreto:               «Art.  3  (Capo  del  Dipartimento).  -  1.   Ad   ogni          Dipartimento e' preposto un Capo del Dipartimento.               2. Al Capo del Dipartimento spettano  i  compiti  e  le          funzioni specificamente previsti dall'art.  5  del  decreto          legislativo e dal presente regolamento, nonche':                 a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle          materie di competenza del Dipartimento; in materia di  atti          normativi,  anche  internazionali,   tali   funzioni   sono          esercitate in coordinamento  con  l'attivita'  dell'Ufficio          legislativo del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto e  a          supporto dei medesimi;                 b)  le  funzioni  di  determinazione  dei   programmi          attuativi  degli   indirizzi   del   Ministro;   indirizzo,          coordinamento  e  controllo   degli   uffici   di   livello          dirigenziale  generale  del   Dipartimento;   adozione   di          circolari nelle materie di competenza;                 c) la contrattazione collettiva.               3. Per l'espletamento dei compiti e delle  funzioni  di          cui  al  comma  2,  il  Capo  del  Dipartimento  si  avvale          dell'Ufficio del Capo  del  Dipartimento,  nell'ambito  del          quale vengono altresi' svolte, in raccordo con l'Ufficio di          Gabinetto e con il  Responsabile  della  prevenzione  della          corruzione e  della  trasparenza,  la  progettazione  e  il          controllo di gestione di cui  all'articolo  4  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n. 286  e  all'articolo  6  del          decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  nonche'  le          attivita' generali necessarie per  l'attuazione  del  Piano          triennale  di   Prevenzione   della   Corruzione   di   cui          all'articolo 1, comma 5, della legge 6  novembre  2012,  n.          190 e per gli adempimenti connessi alla  trasparenza  della          pubblica amministrazione di cui al decreto  legislativo  14          marzo 2013, n. 33.  L'Ufficio  del  Capo  del  Dipartimento          svolge,  altresi',  attivita'  di  studio  e  ricerca   con          particolare riferimento ai profili della  organizzazione  e          della innovazione nelle  materie  di  competenza,  fornisce          consulenza  agli  uffici  del  Dipartimento  e   a   quelli          periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio di          Gabinetto,   assicura   il   coordinamento   dell'attivita'          internazionale svolta  dal  Dipartimento  e  dalle  singole          direzioni generali.               3-bis. L'incarico  di  Responsabile  della  prevenzione          della corruzione e della trasparenza  di  cui  all'art.  1,          comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190  e'  conferito          dal Ministro ad un dirigente generale  dell'amministrazione          della giustizia individuato tra i  titolari  di  uno  degli          uffici   dirigenziali   generali   istituiti    presso    i          Dipartimenti  del  Ministero  di  cui   all'art.   2,   con          esclusione di quelli preposti alla gestione  delle  risorse          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture.          Per l'esercizio delle funzioni e  per  lo  svolgimento  dei          compiti il Responsabile della prevenzione della  corruzione          e della trasparenza si avvale del personale assegnato  alle          articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata          professionalita'  nelle  materie  della  corruzione,  della          trasparenza e dei contratti pubblici.               4.  Ciascun  Capo  del   Dipartimento   e'   coadiuvato          nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo  nominato          per la durata del suo mandato, all'interno delle  dotazioni          organiche dirigenziali complessive del Ministero.               5. Il vice Capo e' nominato  tra  i  soggetti  indicati          nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo.  L'incarico          di  vice  Capo  e'  conferito  con  le  modalita'  di   cui          all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo          2001,    n.    165,    ovvero,    per    il    Dipartimento          dell'amministrazione penitenziaria, con le modalita' di cui          all'articolo 10 del decreto legislativo 15  febbraio  2006,          n. 63,  e  costituisce  incarico  di  livello  dirigenziale          generale.               6.  Al   fine   del   coordinamento   delle   attivita'          dipartimentali  relative  alle  competenze  di   cui   agli          articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere  b),          c), e), f) e 7 comma 2 lettera  b)  e  alle  politiche  del          personale e' istituita la Conferenza dei capi  Dipartimento          con compiti di programmazione, indirizzo  e  controllo.  La          Conferenza  e'  convocata  dal  Ministro,  che  puo'  anche          presiederla ed e' composta dal Capo di Gabinetto e dai Capi          Dipartimento.   Le   modalita'   di   funzionamento   della          Conferenza sono stabilite con decreto  del  Ministro.  Alle          riunioni  della  Conferenza,  possono  essere  chiamati   a          partecipare   il   Capo   dell'Ispettorato   generale   del          Ministero,  il  Capo  dell'Ufficio  legislativo  nonche'  i          dirigenti generali ai quali sono  affidate  responsabilita'          nei  settori  riguardanti  le  materie  di  cui  al   primo          periodo.».   |  
|   |                                                               Allegato                                       Tabella I (articolo 2, comma 2)                                    sostituisce la tabella A) allegata                         al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 
            Istituzione delle direzioni generali regionali                    dell'organizzazione giudiziaria 
               Parte di provvedimento in formato grafico                             ----------                                      Tabella II (articolo 2, comma 3)                  sostituisce la tabella D) del decreto del Presidente                             del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015 
                       Ministero della Giustizia                      Amministrazione giudiziaria               Dipartimento per gli affari di giustizia  Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei                               servizi      Dotazione organica complessiva del personale amministrativo 
               Parte di provvedimento in formato grafico                             ----------                                     Tabella III (articolo 2, comma 3)                  sostituisce la tabella F) del decreto del Presidente                             del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015 
                       Ministero della Giustizia         Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'      Dotazione organica complessiva del personale amministrativo 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2   Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e  adeguamento della  dotazione  organica  complessiva  del  personale  amministrativo dell'amministrazione giudiziaria 
   1.  All'articolo  3,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e  6»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Ciascun Capo del dipartimento».   2. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come  sostituita  dalla  tabella  A)  allegata  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  e' sostituita dalla tabella I allegata al  presente  decreto  e  che  ne costituisce parte integrante.   3. Le tabelle D) ed F)  allegate  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono  sostituite  dalle tabelle II e III allegate al presente decreto e che ne  costituiscono parte integrante.   4. All'articolo  16,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le  parole:  «direzione regionale 3», ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti: «direzione regionale 2».  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri 15  giugno  2015,          n. 84, come modificato dal presente decreto:               «Art.  16  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -          (Omissis).               7. La  direzione  regionale  2,  con  sede  in  Napoli,          esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 1  del          decreto-legge 16 dicembre  1993,  n.  522  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  102.          L'Ufficio speciale di cui all'art. 1 menzionato nel periodo          che precede resta operante fino alla  data  di  entrata  in          funzione della direzione regionale  2  come  stabilita  dal          decreto di cui al comma 2, primo periodo.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 3 
                   Riorganizzazione del Dipartimento                      per gli affari di giustizia 
   1.  All'articolo  4,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:     «a) Direzione generale  degli  affari  interni:  acquisizione  ed elaborazione di materiale nel settore civile;  questioni  concernenti l'applicazione delle leggi  e  dei  regolamenti  in  materia  civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli  uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene  pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi  giudiziari; procedimenti  per  il  recupero  di  somme   dovute   da   funzionari dell'ordine giudiziario o da  ausiliari  dell'autorita'  giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo  sui  corpi di  reato;  rapporti  con  Equitalia  Giustizia  S.p.a.;  servizi  di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo  amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a  spese  dello  Stato;  servizio  elettorale; proventi di cancelleria,  contributo  unificato,  tasse  di  bollo  e registri;  vigilanza  sugli  ordini  professionali;  segreteria   del Consiglio  nazionale  forense  e  degli  altri  consigli   nazionali; vigilanza sugli  organismi  di  conciliazione,  di  mediazione  e  di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo  dei soggetti incaricati  dall'autorita'  giudiziaria  delle  funzioni  di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della  crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori  giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai,  sui consigli notarili,  sulla  Cassa  nazionale  del  notariato  e  sulla relativa   commissione   amministratrice;    questioni    concernenti l'applicazione  delle  leggi  e  dei   regolamenti   sul   notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali,  ivi  compresi  i concorsi e gli esami;  attivita'  relative  al  riconoscimento  delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206;  libri  tavolari;   vigilanza   e   controllo   sulle conservatorie  dei  registri  immobiliari,  sul   Pubblico   registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie;  competenze  in materia di professioni  non  regolamentate  e  di  amministratori  di condominio; acquisizione ed elaborazione  di  materiale  nel  settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale,  esame  delle  istanze  e  dei   ricorsi   e   rapporti   con l'Ispettorato generale del  Ministero,  preparazione  di  rapporti  e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in  raccordo  con la  Direzione  generale   degli   affari   internazionali   e   della cooperazione giudiziaria; istruzione  delle  pratiche  concernenti  i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attivita' relativa  ai  codici  di  comportamento  redatti  dalle  associazioni rappresentative degli enti, ai  sensi  dell'articolo  6  del  decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.  231;  procedura  istruttoria  delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale,  coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari  giudiziali;  tenuta  del   registro   informatizzato   dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;     b)  Direzione  generale  degli  affari  internazionali  e   della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia  civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di  convenzioni, trattati,  accordi  e  altri   strumenti   internazionali,   con   il coordinamento del Capo  del  Dipartimento  e  in  collaborazione  con l'Ufficio di Gabinetto e  l'Ufficio  legislativo  e  a  supporto  dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle  convenzioni  di collaborazione giudiziaria internazionale; rete  giudiziaria  europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili  da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere  e altri  atti  formati  all'estero  in  materia  civile;  attivita'  di cooperazione internazionale  attiva  e  passiva  in  materia  penale; relazioni internazionali in materia penale e  in  particolare  studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni,  trattati, accordi e altri strumenti internazionali e  conseguente  monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento  e  in  collaborazione  con  l'Ufficio  di  Gabinetto  e l'Ufficio  legislativo  e  a  supporto  dei  medesimi;  rapporti  con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la  prevenzione  e  il  controllo  dei reati;».  
           Note all'art. 3: 
               - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri 15  giugno  2015,          n. 84, come modificato dal presente decreto:               «Art. 4 (Dipartimento per gli affari di  giustizia).  -          1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita  le          funzioni  e  i  compiti   inerenti   le   aree   funzionali          individuate dall'art. 16, comma 3, lettera a), del  decreto          legislativo.               2. Per l'espletamento delle funzioni  del  Dipartimento          per gli affari  di  giustizia  sono  istituiti  i  seguenti          uffici  dirigenziali  generali,  con  le   competenze   per          ciascuno di seguito indicate:                 a)   Direzione   generale   degli   affari   interni:          acquisizione  ed  elaborazione  di  materiale  nel  settore          civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi  e          dei regolamenti in materia civile; proroga dei  termini  in          caso di irregolare funzionamento degli  uffici  giudiziari;          vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie  e          delle spese di giustizia  e  sulla  gestione  dei  depositi          giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da          funzionari   dell'ordine   giudiziario   o   da   ausiliari          dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati,          in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei  conti  per          danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi  di  reato;          rapporti  con  Equitalia  Giustizia  S.p.A.;   servizi   di          cancelleria  e  relativi  quesiti;  vigilanza  e  indirizzo          amministrativo sui servizi relativi alla giustizia  civile,          esame  delle  istanze  e  dei  ricorsi   e   rapporti   con          l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia  e          patrocinio  a  spese  dello  Stato;  servizio   elettorale;          proventi di cancelleria,  contributo  unificato,  tasse  di          bollo e registri;  vigilanza  sugli  ordini  professionali;          segreteria del Consiglio nazionale forense  e  degli  altri          consigli   nazionali;   vigilanza   sugli   organismi    di          conciliazione, di mediazione e di composizione delle  crisi          da  sovraindebitamento;  tenuta  dell'albo   dei   soggetti          incaricati dall'autorita'  giudiziaria  delle  funzioni  di          gestione e di controllo nelle procedure di  cui  al  codice          della  crisi  e  dell'insolvenza;  tenuta  dell'albo  degli          amministratori  giudiziari;  vigilanza  sulle  associazioni          professionali; vigilanza sui notai, sui consigli  notarili,          sulla  Cassa  nazionale  del  notariato  e  sulla  relativa          commissione    amministratrice;    questioni    concernenti          l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato,          sull'avvocatura e sugli  altri  ordini  professionali,  ivi          compresi i concorsi e  gli  esami;  attivita'  relative  al          riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del          decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.   206;   libri          tavolari; vigilanza e  controllo  sulle  conservatorie  dei          registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico          e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia          di professioni non regolamentate  e  di  amministratori  di          condominio; acquisizione ed elaborazione di  materiale  nel          settore  penale  e  criminologico;  vigilanza  sui  servizi          relativi alla giustizia penale, esame delle istanze  e  dei          ricorsi  e  rapporti   con   l'Ispettorato   generale   del          Ministero,  preparazione  di  rapporti  e   relazioni   per          incontri nazionali nel settore penale in  raccordo  con  la          Direzione generale  degli  affari  internazionali  e  della          cooperazione   giudiziaria;   istruzione   delle   pratiche          concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza          del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento          redatti dalle associazioni rappresentative degli  enti,  ai          sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.          231;  procedura  istruttoria  delle  domande   di   grazia;          gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza          e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei          casellari giudiziali; tenuta  del  registro  informatizzato          dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;                 b) Direzione generale degli affari  internazionali  e          della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in          materia civile e  in  particolare  studio  preparatorio  ed          elaborazione di  convenzioni,  trattati,  accordi  e  altri          strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del          Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto          e  l'Ufficio  legislativo  e  a  supporto   dei   medesimi;          adempimenti relativi alla esecuzione delle  convenzioni  di          collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria          europea in materia civile e  commerciale;  notificazioni  e          rogatorie civili  da  e  per  l'estero;  riconoscimento  ed          esecuzione di  sentenze  straniere  e  altri  atti  formati          all'estero in materia  civile;  attivita'  di  cooperazione          internazionale  attiva  e  passiva   in   materia   penale;          relazioni internazionali in materia penale e in particolare          studio  preparatorio,  negoziazione  ed   elaborazione   di          convenzioni,   trattati,   accordi   e   altri    strumenti          internazionali    e    conseguente    monitoraggio    della          legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo          del Dipartimento  e  in  collaborazione  con  l'Ufficio  di          Gabinetto  e  l'Ufficio  legislativo  e  a   supporto   dei          medesimi;    rapporti    con    l'Unione    europea,    con          l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni          internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;                               c) Direzione generale degli affari giuridici e  legali:          contenzioso nel  quale  e'  interessato  il  Ministero,  in          raccordo con  le  direzioni  generali,  anche  degli  altri          dipartimenti,  competenti  per  le   materie   interessate;          contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali          proposti contro  lo  Stato  avanti  la  Corte  europea  dei          diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle  materie          di competenza del Dipartimento. Restano ferme,  in  materia          di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma          2, lettera d),  e  6,  comma  3,  nonche'  quelle  previste          dall'art. 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto          1988, n. 400.               3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti          funzioni inerenti a:                 a) direzione della Biblioteca  centrale  giuridica  e          della Biblioteca del Ministero;                 b)  pubblicazione   delle   leggi   e   degli   altri          provvedimenti normativi  e  non  normativi  nella  Gazzetta          Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  inserzione  nella          Raccolta ufficiale degli atti normativi  della  Repubblica;          pubblicazione  degli  atti  nel  Bollettino  ufficiale  del          Ministero;                 c)  vigilanza  sull'amministrazione   degli   archivi          notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629;                 d) adempimenti di competenza governativa  conseguenti          alle pronunce della Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo          emanate nei confronti dello Stato italiano; adeguamento del          diritto   interno   alle   previsioni    degli    strumenti          internazionali in materia di diritti umani;                 e) traduzione di leggi e atti stranieri.               4.  Nell'ambito  del  Dipartimento  opera,   sotto   la          vigilanza  e  il  controllo  del  Capo  del   Dipartimento,          l'Ufficio  centrale   degli   archivi   notarili   per   lo          svolgimento delle funzioni e compiti previsti  dalla  legge          17 maggio 1952, n.  629.  L'Ufficio  centrale  e'  altresi'          competente per  i  provvedimenti  disciplinari  piu'  gravi          della  sospensione  dal  servizio  con   privazione   della          retribuzione per piu' di dieci giorni.».   |  
|   |                                 Art. 4   Adeguamento   delle   competenze   delle   direzioni   generali   del  Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del  personale  e  dei  servizi 
   1.  All'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 15 giugno  2015,  n.  84,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:     a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:   «b) Direzione generale delle risorse materiali e delle  tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi  dell'amministrazione centrale e degli  uffici  giudiziari  nazionali;  attivita'  connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941,  n.  352; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di cui  all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  18  agosto 2015,  n.  133;  elaborazione  degli  indirizzi  e  delle  linee   di pianificazione strategica e adozione delle  misure  organizzative  di cui  all'articolo  6  del  predetto  decreto  del  Presidente   della Repubblica n. 133 del 2015; acquisti, per importi  pari  o  superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile 2016, n. 50,  di  beni  e  servizi  omogenei  ovvero  comuni  a  piu' distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni  mobili,  immobili  e  dei  servizi dell'amministrazione centrale e degli  uffici  giudiziari  nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge  30  marzo 1981,  n.  119;  predisposizione  degli   elementi   necessari   alla determinazione delle priorita' di intervento ai  sensi  dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei  compiti  e delle funzioni di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  4 settembre  2002,  n.  254;  servizio  di  documentazione  degli  atti processuali a norma  dell'articolo  51  del  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271; predisposizione e attuazione dei  programmi  per l'acquisto,   la   costruzione,   la   permuta,   la   vendita,    la ristrutturazione di beni immobili; competenze residue  del  Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli atti in  materia  di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli  uffici  giudiziari.  La  Direzione  generale esercita altresi' una competenza generale  in  materia  di  procedure contrattuali del Ministero e a  tal  fine  si  avvale  dell'attivita' istruttoria   svolta    dalle    direzioni    generali    interessate all'esecuzione  dei  contratti;  sono  comprese   le   procedure   di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di  telecomunicazione  e  fonia  in  coerenza  con   le   misure   di coordinamento strategico e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia  adottate  a  norma  dell'articolo  17  del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le competenze in materia di risorse e  tecnologie  degli  altri  dipartimenti  sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2;»;     b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:   «e) Direzione generale per  i  sistemi  informativi  automatizzati: attuazione delle linee  strategiche  per  la  riorganizzazione  e  la digitalizzazione dell'amministrazione  della  giustizia;  adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  7  marzo 2005, n. 82, quale ufficio  unico  responsabile  per  la  transizione digitale  a  norma  della  medesima   disposizione;   programmazione, progettazione,  sviluppo,  gestione,  accesso  e  disponibilita'  dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e  fonia  per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi  decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei  sistemi nel  rispetto  degli  standard;  interconnessione   con   i   sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia  delle  altre amministrazioni;  pareri  di   congruita'   tecnico-economica   sugli acquisti  per  i  quali  non  e'  richiesto  il  parere  obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione  e  gestione  del piano  per  la  sicurezza  informatica   dell'Amministrazione   della giustizia; promozione  e  sviluppo  degli  strumenti  di  innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione,  telematica  e fonia;   procedure   di   formazione   dei   contratti    riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;».   2. All'articolo  13,  comma  1,  la  lettera  f)  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del  2015  e'  sostituita dalla seguente:   «f) attivita' connesse all'onere delle spese per la gestione  degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352.».  
           Note all'art. 4: 
               - Si riporta il testo degli articoli 5 e 13 del  citato          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno          2015, n. 84, come modificato dal presente decreto:               «Art. 5 (Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria,          del  personale  e  dei  servizi).  -  1.  Il   Dipartimento          dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale   e   dei          servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti  le  aree          funzionali individuate dall'art. 16, comma 3,  lettera  b),          del decreto legislativo.               2. Per l'espletamento delle funzioni  del  Dipartimento          dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale   e   dei          servizi, oltre  alle  direzioni  generali  regionali,  sono          istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali,  con  le          competenze per ciascuno di seguito indicate:                 a)  Direzione  generale   del   personale   e   della          formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale  e          non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione          del   personale    dirigenziale    e    non    dirigenziale          dell'amministrazione centrale  e  degli  uffici  giudiziari          nazionali; reclutamento, nomina e  prima  assegnazione  del          personale     dirigenziale     e      non      dirigenziale          dell'amministrazione periferica e degli  uffici  giudiziari          diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'art. 35,          comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30  marzo          2001, n.  165;  reclutamento  per  mobilita';  piano  delle          assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999,          n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale          e degli  uffici  giudiziari  nazionali;  trasferimento  del          personale  amministrativo  tra  le   circoscrizioni   delle          singole Direzioni regionali e trasferimenti da e per  altre          amministrazioni;  comandi  verso  altre  amministrazioni  e          collocamenti fuori ruolo; provvedimenti  disciplinari  piu'          gravi della sospensione dal servizio con  privazione  della          retribuzione  per  piu'   di   dieci   giorni;   formazione          professionale dei dirigenti; formazione e  riqualificazione          professionale del personale dell'amministrazione centrale e          degli uffici  giudiziari  nazionali;  relazioni  sindacali;          provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze          della  Direzione  generale   dei   magistrati;   Cassa   di          previdenza degli ufficiali  giudiziari.  Restano  ferme  le          competenze    del     Dipartimento     dell'amministrazione          penitenziaria e quelle del Dipartimento  per  la  giustizia          minorile e di comunita';                 b) Direzione generale delle risorse materiali e delle          tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi          dell'amministrazione centrale  e  degli  uffici  giudiziari          nazionali; attivita' connesse all'onere delle spese per  la          gestione degli  uffici  giudiziari  a  norma  dell'art.  1,          secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352;  stipula          degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all'art. 5,          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18          agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi  e  delle          linee di pianificazione strategica e adozione delle  misure          organizzative di cui all'art. 6 del  predetto  decreto  del          Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; acquisti,  per          importi pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35 del          decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  di  beni  e          servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di          appello;    acquisizione    di    veicoli;    acquisizione,          progettazione e gestione dei beni mobili,  immobili  e  dei          servizi  dell'amministrazione  centrale  e   degli   uffici          giudiziari  nazionali;  emissione   del   parere   previsto          dall'art.  19  della  legge  30   marzo   1981,   n.   119;          predisposizione    degli    elementi     necessari     alla          determinazione  delle  priorita'  di  intervento  ai  sensi          dell'art.  50  della  legge  23  dicembre  1998,  n.   448;          espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto          del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,  n.  254;          servizio di documentazione degli atti processuali  a  norma          dell'art. 51 del decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.          271;  predisposizione  e  attuazione  dei   programmi   per          l'acquisto, la costruzione,  la  permuta,  la  vendita,  la          ristrutturazione di beni immobili; competenze  residue  del          Ministero in materia di predisposizione e attuazione  degli          atti in materia di procedimenti relativi  alla  concessione          ai comuni di contributi per  le  spese  di  gestione  degli          uffici giudiziari. La Direzione generale esercita  altresi'          una   competenza   generale   in   materia   di   procedure          contrattuali  del  Ministero  e  a  tal  fine   si   avvale          dell'attivita' istruttoria svolta dalle direzioni  generali          interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese  le          procedure   di   formazione   dei   contratti   riguardanti          l'acquisizione di beni e  servizi  di  telecomunicazione  e          fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico          e   di   indirizzo   dello   sviluppo   dei   sistemi    di          telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'art. 17 del          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con  le          competenze in materia di risorse e tecnologie  degli  altri          dipartimenti sono definiti con i decreti  di  cui  all'art.          16, comma 2;                 c)  Direzione   generale   del   bilancio   e   della          contabilita':  adempimenti  connessi  alla  formazione  del          bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento          del  bilancio  dello   Stato   e   al   conto   consuntivo;          predisposizione del budget economico per centri di costo  e          rilevazione   dei   costi;    variazioni    di    bilancio;          predisposizione   del   conto   annuale;   erogazione   del          trattamento  economico   fondamentale   e   accessorio   al          personale  dell'amministrazione  centrale;  erogazione  del          trattamento  economico  fondamentale  al  personale   degli          Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi  al          trattamento  economico  accessorio;  rimborso  degli  oneri          relativi  al   trattamento   economico   fondamentale   del          personale  comandato  da  altre  amministrazioni  ed  enti;          servizio  dei   buoni   pasto   spettanti   ai   dipendenti          dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi          e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;                 d)  Direzione  generale  dei  magistrati:   attivita'          preparatorie   e   preliminari    relative    all'esercizio          dell'azione disciplinare  e  altre  attivita'  di  supporto          nelle materie di  competenza  del  Ministro  in  ordine  ai          magistrati professionali e  onorari,  salve  le  competenze          dell'Ispettorato  generale  del  Ministero,  e  conseguenti          rapporti con il  Consiglio  Superiore  della  Magistratura;          gestione  del  personale  di   magistratura   ordinaria   e          onoraria; tabelle di composizione degli uffici  giudiziari;          gestione dei concorsi  per  l'ammissione  in  magistratura;          provvedimenti  in   materia   pensionistica   relativi   al          personale  di   magistratura;   contenzioso   relativo   al          personale di magistratura;                 e)  Direzione  generale  per  i  sistemi  informativi          automatizzati: attuazione delle linee  strategiche  per  la          riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione          della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'art. 17          del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale  ufficio          unico responsabile per  la  transizione  digitale  a  norma          della medesima disposizione; programmazione, progettazione,          sviluppo, gestione, accesso e  disponibilita'  dei  sistemi          informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per          tutti gli uffici del Ministero, gli  uffici  amministrativi          decentrati  e  gli  uffici   giudiziari;   integrazione   e          interconnessione dei sistemi nel rispetto  degli  standard;          interconnessione con i sistemi  informativi  automatizzati,          di telecomunicazione e fonia delle  altre  amministrazioni;          pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i          quali non e' richiesto il parere obbligatorio  dell'Agenzia          per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano          per la  sicurezza  informatica  dell'amministrazione  della          giustizia;  promozione  e  sviluppo  degli   strumenti   di          innovazione    tecnologica    in    materia    informatica,          telecomunicazione,  telematica  e   fonia;   procedure   di          formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni          e  servizi   informatici   e   dei   connessi   lavori   di          impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;               f)  Direzione  generale   di   statistica   e   analisi          organizzativa: compiti previsti dal decreto  legislativo  6          settembre  1989,  n.  322,  quale   ufficio   del   Sistema          statistico  nazionale,  ivi  compresa  la  realizzazione  e          gestione  di  banche  dati   di   statistica   giudiziaria;          redazione del  programma  statistico  nazionale  attraverso          l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio          nazionale, assicurando a livello centrale, per  i  rapporti          con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero,          gli  uffici  amministrativi   decentrati   e   gli   uffici          giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali          di settore.               3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti          funzioni:                 a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione  degli          interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante          organiche di personale da destinare alle varie strutture  e          articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel  quadro          delle dotazioni organiche esistenti;                 b) gestione dell'Ufficio relazioni con  il  pubblico,          ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c),  e  8,          della legge 7 giugno 2000, n. 150.».               «Art. 13 (Competenze della Direzione regionale relative          al  Dipartimento   dell'organizzazione   giudiziaria,   del          personale e dei servizi: area delle risorse materiali,  dei          beni e dei servizi). - 1. Sono  attribuiti  alla  Direzione          regionale, nell'ambito della circoscrizione di  competenza,          i seguenti compiti:                 a)  analisi  comparativa  dei  costi  relativi   alle          diverse tipologie di beni;                 b) acquisti di beni e servizi  per  l'amministrazione          periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle  risorse          materiali,  dei   beni   e   servizi   dell'amministrazione          periferica e degli uffici giudiziari;                 c) determinazione del fabbisogno di  beni  e  servizi          dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;                 d)  alimentazione  del  sistema   informativo   delle          scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;                 e) gestione degli immobili demaniali;                 f) attivita' connesse all'onere delle  spese  per  la          gestione degli  uffici  giudiziari  a  norma  dell'art.  1,          secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352.».   |  
|   |                                 Art. 5 
                     Disposizioni di coordinamento 
   1. Agli articoli 3, commi 2, lettera a), e 3, secondo  periodo,  6, comma 2, lettera c), e 7,  comma  3,  lettera  c),  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84,  le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari  internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».  
           Note all'art. 5: 
                - Per l'articolo 3 del citato decreto  del  Presidente          del Consiglio dei ministri 15  giugno  2015,  n.  84,  vedi          nelle note all'art. 1.               - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7  del  citato          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno          2015, n. 84, come modificato dal presente decreto:               «Art.     6     (Dipartimento      dell'amministrazione          penitenziaria). - 1. Il  Dipartimento  dell'amministrazione          penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti  le          aree funzionali individuate dall'art. 16, comma 3,  lettera          c), del decreto legislativo.               2. Per l'espletamento delle funzioni  del  Dipartimento          dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati          regionali dell'Amministrazione penitenziaria  di  cui  alla          legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti  i  seguenti          uffici dirigenziali di livello generale, con le  competenze          per ciascuno di seguito indicate:                 a) Direzione generale del personale e delle  risorse:          assunzione e gestione  del  personale  dirigenziale  e  non          dirigenziale;   assunzione   e   gestione   del   personale          dirigenziale  e  non  dirigenziale  del  Corpo  di  Polizia          penitenziaria;    relazioni    sindacali;     provvedimenti          disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio  con          privazione della retribuzione per  piu'  di  dieci  giorni,          fatto salvo quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  30          ottobre 1992, n. 449, per il personale del Corpo di polizia          penitenziaria e dal decreto del Presidente della Repubblica          10 gennaio 1957, n. 3,  per  il  personale  della  carriera          dirigenziale penitenziaria; fermo quanto disposto dall'art.          5, comma 2, lettera  b),  gestione  dei  beni  demaniali  e          patrimoniali, dei beni immobili,  dei  beni  mobili  e  dei          servizi; edilizia penitenziaria e residenziale di  servizio          e formulazione dei relativi pareri tecnici;                 b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento:          assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati          all'esterno  dei  provveditorati  regionali;  gestione  dei          detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario;          attivita' trattamentali intramurali;                 c) Direzione generale della  formazione:  formazione,          aggiornamento e specializzazione del personale appartenente          ai  quadri  direttivi  dell'amministrazione   penitenziaria          secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30          ottobre 1992, n. 446  per  l'Istituto  superiore  di  studi          penitenziari; formazione e aggiornamento professionale  del          personale amministrativo, di polizia  penitenziaria  e  dei          servizi  sociali;  organizzazione  delle  strutture   della          Direzione generale,  al  fine  di  svolgere,  per  aree  di          competenza  omogenee,   funzioni   di   raccordo   tra   il          Dipartimento  dell'amministrazione   penitenziaria   e   il          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita';          attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione  anche          statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni          dell'attivita'   penitenziaria   e   della   giustizia   di          comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia          minorile e di comunita', per il necessario  supporto  delle          scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti  la          materia penitenziaria  e  la  giustizia  di  comunita',  in          raccordo con  l'Ufficio  legislativo  e  con  l'Ufficio  di          Gabinetto;   comunicazioni   istituzionali   e    attivita'          informativa, anche telematica, nelle materie di  competenza          in raccordo con l'ufficio stampa.               3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti          funzioni:  compiti  inerenti  l'attivita'  ispettiva  nelle          materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di          competenza delle direzioni generali  di  cui  al  comma  2,          lettere a) e b).».               «Art. 7 (Dipartimento per la giustizia  minorile  e  di          comunita'). - 1. Il Dipartimento per la giustizia  minorile          e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti le          aree funzionali di cui all'art. 16, comma  3,  lettera  d),          del decreto legislativo,  e  quelli  inerenti  l'esecuzione          penale esterna e la messa alla prova degli adulti.               2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma  1          sono istituite i seguenti uffici dirigenziali generali  con          le competenze di seguito indicate:                 a) Direzione generale del personale, delle risorse  e          per l'attuazione dei provvedimenti  del  giudice  minorile:          assunzione e gestione  del  personale  dirigenziale  e  non          dirigenziale  della  giustizia   minorile;   assunzione   e          gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione          penale   esterna;   relazioni   sindacali;    provvedimenti          disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio  con          privazione della retribuzione per piu' di  dieci  giorni  e          tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando  il  capo          della struttura non ha qualifica  dirigenziale;  esecuzione          dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli          interventi  di  prevenzione  della  devianza,  convenzioni,          consulenze,  rapporti  con  gli  enti  locali,  finalizzati          all'attivita' trattamentale; organizzazione dei servizi per          l'esecuzione dei provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria          minorile; fermo  quanto  disposto  dall'art.  5,  comma  2,          lettera b), progettazione e  gestione  dei  beni  immobili,          mobili e servizi;                 b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna          e di messa alla  prova:  indirizzo  e  coordinamento  delle          attivita' degli uffici territoriali competenti  in  materia          di esecuzione penale esterna; rapporti con la  magistratura          di sorveglianza e ordinaria, con  gli  enti  locali  e  gli          altri   enti   pubblici,   con   gli   enti   privati,   le          organizzazioni  del  volontariato,  del  lavoro   e   delle          imprese,  finalizzati  al  trattamento  dei   soggetti   in          esecuzione penale esterna.               3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti          funzioni:                 a)   in   raccordo   con   il    Capo    Dipartimento          dell'amministrazione     penitenziaria,     programmazione,          pianificazione e controllo dell'esecuzione penale  esterna,          garantendo   uniformita'   di   indirizzo   e   omogeneita'          organizzativa;                 b) attivita' ispettiva;                 c) rapporti con le autorita' giudiziarie italiane  ed          estere; adempimenti connessi  alla  qualita'  di  autorita'          centrale   prevista    da    convenzioni    internazionali,          regolamenti   e   direttive    dell'Unione    europea    in          collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di          Gabinetto; attivita'  inerenti  la  nomina  dei  componenti          esperti dei tribunali per i minorenni.».   |  
|   |                                 Art. 6 
                       Disposizioni transitorie 
   1. All'individuazione degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non generale  del  Dipartimento  per  gli  affari   di   giustizia   come riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonche' alla  definizione  dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra  le  strutture di  livello  dirigenziale  generale  si  provvede  con  decreti   del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   2. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  giustizia,  da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, per l'attuazione del comma  3-bis  dell'articolo  3 del Presidente del Consiglio dei ministri  15  giugno  2015,  n.  84, aggiunto dall'articolo 1, sono individuate le  misure  necessarie  al coordinamento informativo  ed  operativo  tra  le  articolazioni  del Ministero interessate. Con le stesse modalita' sono  adottate  misure di  coordinamento   informativo   ed   operativo   conseguenti   alla riorganizzazione del Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  e all'adeguamento  delle  competenze  delle  direzioni   generali   del Dipartimento dell'organizzazione  giudiziaria  del  personale  e  dei servizi.   3.  Le  strutture  organizzative  del  Ministero  della   giustizia interessate dal processo  di  riorganizzazione  di  cui  al  presente decreto e i corrispondenti incarichi dirigenziali  sono  fatti  salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova  organizzazione  del Ministero da concludersi entro il termine  di  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
           Note all'art. 6: 
               - Per l'art. 17 della citata legge 23 agosto  1988,  n.          400, e per l'art.  4  del  citato  decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.   |  
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                   Divieto di nuovi o maggiori oneri 
   1. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 19 giugno 2019 
               Il Presidente del Consiglio dei ministri                                 Conte 
                      Il Ministro della giustizia                               Bonafede 
              Il Ministro per la pubblica amministrazione                               Bongiorno 
               Il Ministro dell'economia e delle finanze                                 Tria   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1608     |  
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