Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 99
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;
Vista della legge 6 novembre 2012, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;
Visto della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'articolo 1, comma 526;
Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l'articolo 4-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Informate le organizzazioni sindacali;
Considerato che il citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, nonche' la facolta' di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;
Ritenuto che il contenuto delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero e ragioni di speditezza e celerita' rendono non necessario avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 19 giugno 2019;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Individuazione del responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalita' nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, commi 4, 5, 16,
17, 18, e 19, e 55, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
e l'istituzione di un ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze,
il Ministero delle attivita' produttive,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
il Ministero del lavoro, e delle politiche sociali,
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca
il Ministero della salute;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
il Ministero delle finanze,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
il Ministero del commercio con l'estero,
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei ministri,
il Ministero dell'ambiente,
il Ministero dei lavori pubblici,
il Ministero dei trasporti e della navigazione,
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei ministri,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
il Ministero della sanita',
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Ministero della pubblica istruzione,
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il ministro e il ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il
ministro e il ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di ministro delle
politiche agricole e forestali e ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto
dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita'
con la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
i principi previsti dal presente decreto legislativo.
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e
3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al
comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate
esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli
adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri.
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato.
9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e
le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 204, reca:
«Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei
dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonche'
decentramento su base regionale di talune competenze del
Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma
1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della
legge 25 luglio 2005, n. 150».
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, reca:
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge
6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione):
«Art. 1 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione). - (Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 526, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)):
«526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma dell'art. 1 e' sostituito dal
seguente:
"A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese
obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai
comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai
comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di
immobili di proprieta' comunale, destinati a sedi di uffici
giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non
scioglie i rapporti in corso e di cui e' parte il comune
per le spese obbligatorie di cui al primo comma, ne'
modifica la titolarita' delle posizioni di debito e di
credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il
Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al
periodo precedente, fatta salva la facolta' di recesso.
Anche successivamente al 1°(gradi) settembre 2015 i locali
demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a
conservare tale destinazione";
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con
decorrenza dal 1° settembre 2015.».
- Il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, reca:
«Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di
delega di funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e
organizzativa di supporto agli uffici giudiziari».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di
famiglia e disabilita'):
«Art. 4-bis (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto
2015, n. 133, reca: «Regolamento sulle misure organizzative
a livello centrale e periferico per l'attuazione delle
disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2015, n. 84, reca: «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione
degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Capo del Dipartimento). - 1. Ad ogni
Dipartimento e' preposto un Capo del Dipartimento.
2. Al Capo del Dipartimento spettano i compiti e le
funzioni specificamente previsti dall'art. 5 del decreto
legislativo e dal presente regolamento, nonche':
a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle
materie di competenza del Dipartimento; in materia di atti
normativi, anche internazionali, tali funzioni sono
esercitate in coordinamento con l'attivita' dell'Ufficio
legislativo del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto e a
supporto dei medesimi;
b) le funzioni di determinazione dei programmi
attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo,
coordinamento e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale del Dipartimento; adozione di
circolari nelle materie di competenza;
c) la contrattazione collettiva.
3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di
cui al comma 2, il Capo del Dipartimento si avvale
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento, nell'ambito del
quale vengono altresi' svolte, in raccordo con l'Ufficio di
Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, la progettazione e il
controllo di gestione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all'articolo 6 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonche' le
attivita' generali necessarie per l'attuazione del Piano
triennale di Prevenzione della Corruzione di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n.
190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della
pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. L'Ufficio del Capo del Dipartimento
svolge, altresi', attivita' di studio e ricerca con
particolare riferimento ai profili della organizzazione e
della innovazione nelle materie di competenza, fornisce
consulenza agli uffici del Dipartimento e a quelli
periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell'Ufficio di
Gabinetto, assicura il coordinamento dell'attivita'
internazionale svolta dal Dipartimento e dalle singole
direzioni generali.
3-bis. L'incarico di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1,
comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e' conferito
dal Ministro ad un dirigente generale dell'amministrazione
della giustizia individuato tra i titolari di uno degli
uffici dirigenziali generali istituiti presso i
Dipartimenti del Ministero di cui all'art. 2, con
esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture.
Per l'esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei
compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle
articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata
professionalita' nelle materie della corruzione, della
trasparenza e dei contratti pubblici.
4. Ciascun Capo del Dipartimento e' coadiuvato
nell'esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato
per la durata del suo mandato, all'interno delle dotazioni
organiche dirigenziali complessive del Ministero.
5. Il vice Capo e' nominato tra i soggetti indicati
nell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo. L'incarico
di vice Capo e' conferito con le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero, per il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, con le modalita' di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006,
n. 63, e costituisce incarico di livello dirigenziale
generale.
6. Al fine del coordinamento delle attivita'
dipartimentali relative alle competenze di cui agli
articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b),
c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del
personale e' istituita la Conferenza dei capi Dipartimento
con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La
Conferenza e' convocata dal Ministro, che puo' anche
presiederla ed e' composta dal Capo di Gabinetto e dai Capi
Dipartimento. Le modalita' di funzionamento della
Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle
riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a
partecipare il Capo dell'Ispettorato generale del
Ministero, il Capo dell'Ufficio legislativo nonche' i
dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilita'
nei settori riguardanti le materie di cui al primo
periodo.».
 
Allegato
Tabella I (articolo 2, comma 2)
sostituisce la tabella A) allegata
al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240

Istituzione delle direzioni generali regionali
dell'organizzazione giudiziaria

Parte di provvedimento in formato grafico
----------
Tabella II (articolo 2, comma 3)
sostituisce la tabella D) del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015

Ministero della Giustizia
Amministrazione giudiziaria
Dipartimento per gli affari di giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Parte di provvedimento in formato grafico
----------
Tabella III (articolo 2, comma 3)
sostituisce la tabella F) del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e
adeguamento della dotazione organica complessiva del personale
amministrativo dell'amministrazione giudiziaria

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun Capo del dipartimento».
2. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come sostituita dalla tabella A) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e' sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
3. Le tabelle D) ed F) allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle tabelle II e III allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.
4. All'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «direzione regionale 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «direzione regionale 2».

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
7. La direzione regionale 2, con sede in Napoli,
esercita i compiti e le funzioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.
L'Ufficio speciale di cui all'art. 1 menzionato nel periodo
che precede resta operante fino alla data di entrata in
funzione della direzione regionale 2 come stabilita dal
decreto di cui al comma 2, primo periodo.
(Omissis).».
 
Art. 3

Riorganizzazione del Dipartimento
per gli affari di giustizia

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attivita' relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;
b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all'estero in materia civile; attivita' di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l'Unione europea, con l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015,
n. 84, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Dipartimento per gli affari di giustizia). -
1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le
funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali
individuate dall'art. 16, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti
uffici dirigenziali generali, con le competenze per
ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale degli affari interni:
acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore
civile; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e
dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in
caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;
vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e
delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi
giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da
funzionari dell'ordine giudiziario o da ausiliari
dell'autorita' giudiziaria; recupero dei crediti liquidati,
in favore dell'amministrazione, dalla Corte dei conti per
danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato;
rapporti con Equitalia Giustizia S.p.A.; servizi di
cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo
amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile,
esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con
l'Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e
patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale;
proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di
bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali;
segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri
consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di
conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi
da sovraindebitamento; tenuta dell'albo dei soggetti
incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di
gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice
della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell'albo degli
amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni
professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili,
sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa
commissione amministratrice; questioni concernenti
l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato,
sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi
compresi i concorsi e gli esami; attivita' relative al
riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri
tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei
registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico
e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia
di professioni non regolamentate e di amministratori di
condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel
settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi
relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei
ricorsi e rapporti con l'Ispettorato generale del
Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per
incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la
Direzione generale degli affari internazionali e della
cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche
concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza
del Ministro; attivita' relativa ai codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231; procedura istruttoria delle domande di grazia;
gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza
e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei
casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato
dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;
b) Direzione generale degli affari internazionali e
della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in
materia civile e in particolare studio preparatorio ed
elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri
strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del
Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di Gabinetto
e l'Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi;
adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di
collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria
europea in materia civile e commerciale; notificazioni e
rogatorie civili da e per l'estero; riconoscimento ed
esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati
all'estero in materia civile; attivita' di cooperazione
internazionale attiva e passiva in materia penale;
relazioni internazionali in materia penale e in particolare
studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di
convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti
internazionali e conseguente monitoraggio della
legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo
del Dipartimento e in collaborazione con l'Ufficio di
Gabinetto e l'Ufficio legislativo e a supporto dei
medesimi; rapporti con l'Unione europea, con
l'Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni
internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;

c) Direzione generale degli affari giuridici e legali:
contenzioso nel quale e' interessato il Ministero, in
raccordo con le direzioni generali, anche degli altri
dipartimenti, competenti per le materie interessate;
contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali
proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei
diritti dell'uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie
di competenza del Dipartimento. Restano ferme, in materia
di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma
2, lettera d), e 6, comma 3, nonche' quelle previste
dall'art. 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti
funzioni inerenti a:
a) direzione della Biblioteca centrale giuridica e
della Biblioteca del Ministero;
b) pubblicazione delle leggi e degli altri
provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e inserzione nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica;
pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del
Ministero;
c) vigilanza sull'amministrazione degli archivi
notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629;
d) adempimenti di competenza governativa conseguenti
alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo
emanate nei confronti dello Stato italiano; adeguamento del
diritto interno alle previsioni degli strumenti
internazionali in materia di diritti umani;
e) traduzione di leggi e atti stranieri.
4. Nell'ambito del Dipartimento opera, sotto la
vigilanza e il controllo del Capo del Dipartimento,
l'Ufficio centrale degli archivi notarili per lo
svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla legge
17 maggio 1952, n. 629. L'Ufficio centrale e' altresi'
competente per i provvedimenti disciplinari piu' gravi
della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per piu' di dieci giorni.».
 
Art. 4
Adeguamento delle competenze delle direzioni generali del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei
servizi

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; attivita' connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorita' di intervento ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli atti in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresi' una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale dell'attivita' istruttoria svolta dalle direzioni generali interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese le procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2;»;
b) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilita' dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;».
2. All'articolo 13, comma 1, la lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 e' sostituita dalla seguente:
«f) attivita' connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352.».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 13 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi). - 1. Il Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree
funzionali individuate dall'art. 16, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi, oltre alle direzioni generali regionali, sono
istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le
competenze per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e della
formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e
non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione
del personale dirigenziale e non dirigenziale
dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari
nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del
personale dirigenziale e non dirigenziale
dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari
diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'art. 35,
comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165; reclutamento per mobilita'; piano delle
assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999,
n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale
e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del
personale amministrativo tra le circoscrizioni delle
singole Direzioni regionali e trasferimenti da e per altre
amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e
collocamenti fuori ruolo; provvedimenti disciplinari piu'
gravi della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per piu' di dieci giorni; formazione
professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione
professionale del personale dell'amministrazione centrale e
degli uffici giudiziari nazionali; relazioni sindacali;
provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze
della Direzione generale dei magistrati; Cassa di
previdenza degli ufficiali giudiziari. Restano ferme le
competenze del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e quelle del Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita';
b) Direzione generale delle risorse materiali e delle
tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi
dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari
nazionali; attivita' connesse all'onere delle spese per la
gestione degli uffici giudiziari a norma dell'art. 1,
secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352; stipula
degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all'art. 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18
agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi e delle
linee di pianificazione strategica e adozione delle misure
organizzative di cui all'art. 6 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; acquisti, per
importi pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e
servizi omogenei ovvero comuni a piu' distretti di corte di
appello; acquisizione di veicoli; acquisizione,
progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei
servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici
giudiziari nazionali; emissione del parere previsto
dall'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119;
predisposizione degli elementi necessari alla
determinazione delle priorita' di intervento ai sensi
dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
servizio di documentazione degli atti processuali a norma
dell'art. 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271; predisposizione e attuazione dei programmi per
l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la
ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del
Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli
atti in materia di procedimenti relativi alla concessione
ai comuni di contributi per le spese di gestione degli
uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresi'
una competenza generale in materia di procedure
contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale
dell'attivita' istruttoria svolta dalle direzioni generali
interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese le
procedure di formazione dei contratti riguardanti
l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e
fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico
e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di
telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'art. 17 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le
competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri
dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'art.
16, comma 2;
c) Direzione generale del bilancio e della
contabilita': adempimenti connessi alla formazione del
bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento
del bilancio dello Stato e al conto consuntivo;
predisposizione del budget economico per centri di costo e
rilevazione dei costi; variazioni di bilancio;
predisposizione del conto annuale; erogazione del
trattamento economico fondamentale e accessorio al
personale dell'amministrazione centrale; erogazione del
trattamento economico fondamentale al personale degli
Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al
trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale del
personale comandato da altre amministrazioni ed enti;
servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti
dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi
e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;
d) Direzione generale dei magistrati: attivita'
preparatorie e preliminari relative all'esercizio
dell'azione disciplinare e altre attivita' di supporto
nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai
magistrati professionali e onorari, salve le competenze
dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti
rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura;
gestione del personale di magistratura ordinaria e
onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari;
gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura;
provvedimenti in materia pensionistica relativi al
personale di magistratura; contenzioso relativo al
personale di magistratura;
e) Direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'art. 17
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio
unico responsabile per la transizione digitale a norma
della medesima disposizione; programmazione, progettazione,
sviluppo, gestione, accesso e disponibilita' dei sistemi
informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per
tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi
decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e
interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard;
interconnessione con i sistemi informativi automatizzati,
di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni;
pareri di congruita' tecnico-economica sugli acquisti per i
quali non e' richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia
per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano
per la sicurezza informatica dell'amministrazione della
giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di
innovazione tecnologica in materia informatica,
telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di
formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni
e servizi informatici e dei connessi lavori di
impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;
f) Direzione generale di statistica e analisi
organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema
statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e
gestione di banche dati di statistica giudiziaria;
redazione del programma statistico nazionale attraverso
l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio
nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti
con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero,
gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici
giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali
di settore.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti
funzioni:
a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli
interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante
organiche di personale da destinare alle varie strutture e
articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro
delle dotazioni organiche esistenti;
b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico,
ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8,
della legge 7 giugno 2000, n. 150.».
«Art. 13 (Competenze della Direzione regionale relative
al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei
beni e dei servizi). - 1. Sono attribuiti alla Direzione
regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza,
i seguenti compiti:
a) analisi comparativa dei costi relativi alle
diverse tipologie di beni;
b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione
periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse
materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione
periferica e degli uffici giudiziari;
c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi
dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;
d) alimentazione del sistema informativo delle
scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;
e) gestione degli immobili demaniali;
f) attivita' connesse all'onere delle spese per la
gestione degli uffici giudiziari a norma dell'art. 1,
secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352.».
 
Art. 5

Disposizioni di coordinamento

1. Agli articoli 3, commi 2, lettera a), e 3, secondo periodo, 6, comma 2, lettera c), e 7, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole: «l'Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio di Gabinetto».

Note all'art. 5:

- Per l'articolo 3 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, vedi
nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria). - 1. Il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le
aree funzionali individuate dall'art. 16, comma 3, lettera
c), del decreto legislativo.
2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui alla
legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti
uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze
per ciascuno di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale e delle risorse:
assunzione e gestione del personale dirigenziale e non
dirigenziale; assunzione e gestione del personale
dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di Polizia
penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti
disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni,
fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449, per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria e dal decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per il personale della carriera
dirigenziale penitenziaria; fermo quanto disposto dall'art.
5, comma 2, lettera b), gestione dei beni demaniali e
patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei
servizi; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio
e formulazione dei relativi pareri tecnici;
b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento:
assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati
all'esterno dei provveditorati regionali; gestione dei
detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario;
attivita' trattamentali intramurali;
c) Direzione generale della formazione: formazione,
aggiornamento e specializzazione del personale appartenente
ai quadri direttivi dell'amministrazione penitenziaria
secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 446 per l'Istituto superiore di studi
penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del
personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei
servizi sociali; organizzazione delle strutture della
Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di
competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita';
attivita' di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche
statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni
dell'attivita' penitenziaria e della giustizia di
comunita', in raccordo con il Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunita', per il necessario supporto delle
scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti la
materia penitenziaria e la giustizia di comunita', in
raccordo con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di
Gabinetto; comunicazioni istituzionali e attivita'
informativa, anche telematica, nelle materie di competenza
in raccordo con l'ufficio stampa.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti
funzioni: compiti inerenti l'attivita' ispettiva nelle
materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di
competenza delle direzioni generali di cui al comma 2,
lettere a) e b).».
«Art. 7 (Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunita'). - 1. Il Dipartimento per la giustizia minorile
e di comunita' esercita le funzioni e i compiti inerenti le
aree funzionali di cui all'art. 16, comma 3, lettera d),
del decreto legislativo, e quelli inerenti l'esecuzione
penale esterna e la messa alla prova degli adulti.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1
sono istituite i seguenti uffici dirigenziali generali con
le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale del personale, delle risorse e
per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile:
assunzione e gestione del personale dirigenziale e non
dirigenziale della giustizia minorile; assunzione e
gestione del personale dei servizi sociali per l'esecuzione
penale esterna; relazioni sindacali; provvedimenti
disciplinari piu' gravi della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni e
tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo
della struttura non ha qualifica dirigenziale; esecuzione
dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli
interventi di prevenzione della devianza, convenzioni,
consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati
all'attivita' trattamentale; organizzazione dei servizi per
l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
minorile; fermo quanto disposto dall'art. 5, comma 2,
lettera b), progettazione e gestione dei beni immobili,
mobili e servizi;
b) Direzione generale per l'esecuzione penale esterna
e di messa alla prova: indirizzo e coordinamento delle
attivita' degli uffici territoriali competenti in materia
di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura
di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli
altri enti pubblici, con gli enti privati, le
organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle
imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in
esecuzione penale esterna.
3. Il Capo del Dipartimento svolge altresi' le seguenti
funzioni:
a) in raccordo con il Capo Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, programmazione,
pianificazione e controllo dell'esecuzione penale esterna,
garantendo uniformita' di indirizzo e omogeneita'
organizzativa;
b) attivita' ispettiva;
c) rapporti con le autorita' giudiziarie italiane ed
estere; adempimenti connessi alla qualita' di autorita'
centrale prevista da convenzioni internazionali,
regolamenti e direttive dell'Unione europea in
collaborazione con l'Ufficio legislativo e con l'Ufficio di
Gabinetto; attivita' inerenti la nomina dei componenti
esperti dei tribunali per i minorenni.».
 
Art. 6

Disposizioni transitorie

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell'articolo 3, nonche' alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'attuazione del comma 3-bis dell'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, aggiunto dall'articolo 1, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate. Con le stesse modalita' sono adottate misure di coordinamento informativo ed operativo conseguenti alla riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e all'adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.
3. Le strutture organizzative del Ministero della giustizia interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 6:

- Per l'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n.
400, e per l'art. 4 del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Divieto di nuovi o maggiori oneri

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della giustizia
Bonafede

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1608