| Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 100 |  
| Regolamento  concernente  organizzazione  degli  Uffici  di   diretta collaborazione del Ministro della giustizia,  nonche'  dell'organismo indipendente di valutazione della performance.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo 17;   Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e in  particolare  l'articolo 8;   Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311;   Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare  l'articolo 3;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in particolare gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni;   Vista  la  legge  28  novembre  2005,  n.  246,  e  in  particolare l'articolo 14, comma 9;   Visti del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  e  in particolare gli articoli 14 e 14-bis;   Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  97,  e  in  particolare l'articolo 4-bis;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016,  n. 105, e in particolare l'articolo 6, comma 3;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15 giugno 2015, n. 84;   Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica amministrazione 2 dicembre 2016;   Informate le organizzazioni sindacali;   Considerato che il citato articolo 4-bis del  decreto-legge  n.  86 del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il  riordino dell'organizzazione dei Ministeri, incluso il riordino  degli  uffici di diretta collaborazione,  nonche'  la  facolta'  di  richiedere  il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare  ai  sensi  del medesimo articolo;   Ritenuto che, anche in relazione al  contenuto  del  provvedimento, ragioni di speditezza e celerita' rendono  non  necessario  avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 19 giugno 2019;   Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e   con   il   Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                                Oggetto 
   1. Il presente regolamento ha  ad  oggetto  l'organizzazione  degli uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  della  giustizia, nonche' la costituzione e la composizione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):               «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per          disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  24          marzo  1958,  n.  195  (Norme  sulla  Costituzione  e   sul          funzionamento del Consiglio superiore della magistratura):               «Art. 8. (Ispettorato). - Il Consiglio  superiore,  per          esigenze relative  all'esercizio  delle  funzioni  ad  esso          attribuite, si avvale dell'Ispettorato  generale  istituito          presso il Ministero di grazia e giustizia.».               -  La  legge   12   agosto   1962,   n.   1311,   reca:          «Organizzazione e funzionamento  dell'Ispettorato  generale          presso il Ministero di grazia e giustizia».               - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di          giurisdizione e controllo della Corte dei conti):               «Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti          atti non aventi forza di legge:                 a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione          del Consiglio dei ministri;                 b) atti del Presidente del Consiglio dei  ministri  e          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per          lo svolgimento dell'azione amministrativa;                 c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi          di norme comunitarie;                 c-bis) [i  provvedimenti  commissariali  adottati  in          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei          ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2,  della          legge 24 febbraio 1992, n. 225];                 d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);                 e);                 f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del          patrimonio immobiliare;                 f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,  comma          6, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e          successive modificazioni;                 f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23          dicembre 2005, n. 266;                 g)   decreti   che    approvano    contratti    delle          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo          superiore ad un decimo del valore suindicato;                 h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico          di esercizi successivi;                 i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine          scritto del Ministro;                 l) atti che il Presidente del Consiglio dei  ministri          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.               1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)  e          f-ter) del comma 1 e' competente in ogni  caso  la  sezione          centrale del controllo di legittimita'.               2. I provvedimenti sottoposti al  controllo  preventivo          acquistano efficacia se il competente ufficio di  controllo          non ne rimetta  l'esame  alla  sezione  del  controllo  nel          termine di trenta giorni dal  ricevimento.  Il  termine  e'          interrotto se l'ufficio  richiede  chiarimenti  o  elementi          integrativi  di  giudizio.  Decorsi   trenta   giorni   dal          ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione,  il          provvedimento  acquista  efficacia  se  l'ufficio  non   ne          rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione  del          controllo si pronuncia  sulla  conformita'  a  legge  entro          trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o          dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza          istruttoria.  Decorso  questo   termine   i   provvedimenti          divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni  di  cui          all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].               3. Le sezioni riunite della Corte  dei  conti  possono,          con deliberazione motivata, stabilire che singoli  atti  di          notevole rilievo finanziario, individuati per categorie  ed          amministrazioni statali, siano sottoposti  all'esame  della          Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il          riesame  degli  atti  entro  quindici  giorni  dalla   loro          ricezione,    ferma    rimanendone    l'esecutivita'.    Le          amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del          riesame   alla   Corte   dei   conti,   che   ove    rilevi          illegittimita', ne da' avviso al Ministro.               4. La  Corte  dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a          prevalente capitale pubblico.               5. Nei confronti delle  amministrazioni  regionali,  il          controllo della gestione concerne  il  perseguimento  degli          obiettivi  stabiliti  dalle  leggi  di   principio   e   di          programma.               6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al          Parlamento  ed  ai  consigli   regionali   sull'esito   del          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente          adottate.               7. Restano ferme, relativamente agli  enti  locali,  le          disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.          786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio          1982, n. 51, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,          nonche', relativamente agli enti cui lo Stato  contribuisce          in via ordinaria, le  disposizioni  della  legge  21  marzo          1958, n. 259 . Le relazioni della  Corte  contengono  anche          valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.               8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente          articolo,  la  Corte  dei  conti   puo'   richiedere   alle          amministrazioni  pubbliche  ed  agli  organi  di  controllo          interno qualsiasi  atto  o  notizia  e  puo'  effettuare  e          disporre ispezioni e accertamenti diretti.  Si  applica  il          comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,          n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche  non          territoriali il riesame di atti  ritenuti  non  conformi  a          legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti  adottati  a          seguito del riesame alla Corte dei conti, che,  ove  rilevi          illegittimita',  ne  da'  avviso  all'organo  generale   di          direzione. E' fatta salva, in  quanto  compatibile  con  le          disposizioni della presente legge, la disciplina in materia          di controlli successivi previsti dal decreto legislativo  3          febbraio 1993, n. 29 , e successive  modificazioni,  e  dal          decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39  ,  nonche'          dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.               9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,  si          applicano, in quanto compatibili con le disposizioni  della          presente legge, le norme procedurali di cui al testo  unico          delle leggi sulla Corte  dei  conti,  approvato  con  regio          decreto   12   luglio   1934,   n.   1214,   e   successive          modificazioni.               10. La sezione del controllo e' composta dal presidente          della Corte dei conti che la presiede,  dai  presidenti  di          sezione preposti al coordinamento e da tutti  i  magistrati          assegnati a funzioni di controllo. La sezione e'  ripartita          annualmente in quattro collegi dei quali  fanno  parte,  in          ogni  caso,  il  presidente  della  Corte  dei  conti  e  i          presidenti di sezione preposti al coordinamento. I  collegi          hanno distinta competenza per tipologia di controllo o  per          materia  e  deliberano  con  un  numero  minimo  di  undici          votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta  dal  presidente          della Corte dei conti ed  e'  composta  dai  presidenti  di          sezione  preposti  al  coordinamento  e   da   trentacinque          magistrati assegnati a funzioni di  controllo,  individuati          annualmente dal  Consiglio  di  presidenza  in  ragione  di          almeno tre per ciascun collegio della  sezione  e  uno  per          ciascuna delle sezioni di controllo  sulle  amministrazioni          delle regioni a statuto speciale e delle Province  autonome          di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un          numero minimo di ventuno votanti.               10-bis. La sezione del controllo in  adunanza  plenaria          stabilisce  annualmente  i  programmi  di  attivita'  e  le          competenze dei collegi,  nonche'  i  criteri  per  la  loro          composizione da parte del presidente della Corte dei conti.               11. Ferme restando le ipotesi di  deferimento  previste          dall'articolo 24 del citato testo unico delle  leggi  sulla          Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge          21 marzo 1953,  n.  161  ,  la  sezione  del  controllo  si          pronuncia in ogni caso in cui insorge  il  dissenso  tra  i          competenti magistrati circa la legittimita'  di  atti.  Del          collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore          il magistrato che deferisce la questione alla sezione.               12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui          al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma          da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate          ragioni, in relazione  a  situazioni  e  provvedimenti  che          richiedono tempestivi  accertamenti  e  verifiche,  dandone          notizia alla sezione del controllo.               13. Le disposizioni del comma 1 non si  applicano  agli          atti ed ai provvedimenti emanati nelle  materie  monetaria,          creditizia, mobiliare e valutaria.».               - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  reca:          «Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni          pubbliche, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo          1997, n. 59».               - Si riporta il testo degli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e          19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11          della legge 15 marzo 1997, n. 59):               «Art.  4.  (Disposizioni  sull'organizzazione).  -   1.          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi          dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto  1988,          n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,          n. 59. I regolamenti prevedono la  soppressione  dei  ruoli          esistenti e l'istituzione di un ruolo unico  del  personale          non dirigenziale di ciascun ministero, articolato  in  aree          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica          del personale non devono comunque comportare incrementi  di          spesa.               2. I ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche          amministrazioni.               3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si          attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1  della          legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2  del  decreto          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive          modificazioni e integrazioni.               4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale          di natura non regolamentare.               4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.               5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione          ministeriale, con cadenza almeno biennale.               6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le          disposizioni normative relative  a  ciascun  ministero.  Le          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.»               «Art. 7.  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il          ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati          dall'articolo  14,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3          febbraio 1993, n. 29.               2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,  comma          2, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  si          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri          direttivi:                 a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;                 b)  assolvimento  dei   compiti   di   supporto   per          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di          promozione e sviluppo dei sistemi informativi;                 c) organizzazione degli uffici preposti al  controllo          interno di diretta collaborazione con il ministro,  secondo          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e          personali;                 d) organizzazione del  settore  giuridico-legislativo          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;                 e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.»               «Art. 16. (Attribuzioni). - 1. Il Ministero di grazia e          giustizia e il Ministero di  grazia  e  giustizia  assumono          rispettivamente  la   denominazione   di   ministro   della          giustizia e ministero della giustizia.               2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e  i          compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle  leggi          e dai regolamenti  in  materia  di  giustizia  e  attivita'          giudiziaria ed  esecuzione  delle  pene,  rapporti  con  il          consiglio  superiore   della   magistratura,   attribuzioni          concernenti i magistrati ordinari, vigilanza  sugli  ordini          professionali,     archivi      notarili,      cooperazione          internazionale in materia civile e penale.               3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i          compiti concernenti le seguenti aree funzionali:                 a)  servizi  relativi  alla  attivita'   giudiziaria:          gestione  amministrativa  della  attivita'  giudiziaria  in          ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio          da parte del  ministro  delle  sue  competenze  in  materia          processuale;    casellario     giudiziale;     cooperazione          internazionale  in  materia  civile  e  penale;  studio   e          proposta di interventi normativi nel settore di competenza;                 b)  organizzazione   e   servizi   della   giustizia:          organizzazione e funzionamento dei  servizi  relativi  alla          giustizia;   gestione    amministrativa    del    personale          amministrativo e dei mezzi e  strumenti  anche  informatici          necessari; attivita' relative alle competenze del  ministro          in ordine ai magistrati; studio e  proposta  di  interventi          normativi nel settore di competenza;                 c)   servizi   dell'amministrazione    penitenziaria:          gestione amministrativa del  personale  e  dei  beni  della          amministrazione  penitenziaria;  svolgimento  dei   compiti          relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene          e delle misure  di  sicurezza  detentive;  svolgimento  dei          compiti  previsti  dalle  leggi  per  il  trattamento   dei          detenuti e degli internati;                 d)  servizi   relativi   alla   giustizia   minorile:          svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al  ministero          della  giustizia  in   materia   di   minori   e   gestione          amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.               4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve          le disposizioni della legge  12  agosto  1962,  n.  1311  e          successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo          8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»               «Art. 17. (Ordinamento). - 1. Il ministero si  articola          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5          del presente decreto. Il numero dei dipartimenti  non  puo'          essere  superiore  a  quattro,  in  riferimento  alle  aree          funzionali definite nel precedente articolo.»               «Art. 18. (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di          diretta collaborazione con il ministro ed ai  dipartimenti,          sono preposti  i  dirigenti  di  cui  all'articolo  23  del          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito          dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.          80,  i   magistrati   delle   giurisdizioni   ordinarie   e          amministrative, i professori  e  ricercatori  universitari,          gli avvocati dello Stato, gli  avvocati;  quando  ricorrono          specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono          essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione          ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo          3 febbraio 1993, n. 29, come  sostituito  dall'articolo  23          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.               2.  Agli   uffici   dirigenziali   generali   istituiti          all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti  di          cui all'articolo 23  del  decreto  legislativo  3  febbraio          1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15  del  decreto          legislativo 31 marzo 1998, n. 80,  ed  i  magistrati  della          giurisdizione  ordinaria;   quando   ricorrono   specifiche          esigenze di servizio, ai  medesimi  uffici  possono  essere          preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.»               «Art. 19. (Magistrati). -  1.  Il  numero  massimo  dei          magistrati  collocati  fuori  dal  ruolo   organico   della          magistratura e destinati al Ministero non deve superare  le          sessantacinque unita'.».               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  reca:          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze          delle amministrazioni pubbliche».               - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 9,  della          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto          normativo per l'anno 2005):               «Art. 14. (Semplificazione della legislazione).               (Omissis).               9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito   della   propria          autonomia   organizzativa   e   senza   oneri   aggiuntivi,          individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle          attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e  della  VIR          di  rispettiva  competenza.  Nel  caso  non  sia  possibile          impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le          amministrazioni possono avvalersi di esperti o di  societa'          di ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa          vigente  e,  comunque,  nei  limiti  delle   disponibilita'          finanziarie.               (Omissis).».               - Si riporta il testo degli articoli 14  e  14-bis  del          decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150  (Attuazione          della  legge  4  marzo  2009,  n.   15,   in   materia   di          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni):               «Art. 14. (Organismo indipendente di valutazione  della          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.               2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente          all'organo di indirizzo politico-amministrativo.               2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni          possono istituire l'Organismo in forma monocratica.               2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma          associata tra piu' pubbliche amministrazioni.               3.               4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della          performance:                 a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo          stato   dello   stesso,   anche   formulando   proposte   e          raccomandazioni ai vertici amministrativi;                 b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della          funzione pubblica;                 c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui          all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta  in          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito          istituzionale dell'amministrazione;                 d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla          significativa   differenziazione   dei   giudizi   di   cui          all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche'  dell'utilizzo          dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal          presente decreto, dai contratti collettivi  nazionali,  dai          contratti    integrativi,    dai    regolamenti     interni          all'amministrazione,  nel   rispetto   del   principio   di          valorizzazione del merito e della professionalita';                 e)  propone,  sulla   base   del   sistema   di   cui          all'articolo      7,      all'organo      di      indirizzo          politico-amministrativo,   la   valutazione   annuale   dei          dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi  di          cui al Titolo III;                 f) e' responsabile della corretta applicazione  delle          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla          base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19,  comma          10, del decreto legge n. 90 del 2014;                 g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al          presente Titolo;                 h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di          promozione delle pari opportunita'.               4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione          dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del  2014,  e  dei          dati e  delle  elaborazioni  forniti  dall'amministrazione,          secondo  le  modalita'  indicate   nel   sistema   di   cui          all'articolo 7.               4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli          organi competenti.               5.               6. La validazione della Relazione sulla performance  di          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al          Titolo III.               7.               8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili          rapporti nei tre anni precedenti la designazione.               9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse          necessarie all'esercizio delle relative funzioni.               10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle          amministrazioni pubbliche.               11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate          ai servizi di controllo interno.»               «Art.  14-bis.  (Elenco,   durata   e   requisiti   dei          componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della  funzione          pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti          degli Organismi indipendenti  di  valutazione,  secondo  le          modalita'  indicate   nel   decreto   adottato   ai   sensi          dell'articolo 19, comma 10, del  decreto-legge  n.  90  del          2014.               2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione          e'      effettuata      dall'organo      di       indirizzo          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.               3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo          indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una          sola  volta  presso  la  stessa   amministrazione,   previa          procedura selettiva pubblica.               4. L'iscrizione  all'Elenco  nazionale  dei  componenti          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai          sensi del comma 1.               5. Con le modalita' di cui al comma 1,  sono  stabiliti          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.               6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi          indipendenti  di  valutazione  sono  nulli   in   caso   di          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti          dall'articolo 14 e dal presente articolo.  Il  Dipartimento          della  funzione  pubblica  segnala   alle   amministrazioni          interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.».               -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   4-bis   del          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle          attribuzioni dei  Ministeri  dei  beni  e  delle  attivita'          culturali  e  del   turismo,   delle   politiche   agricole          alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e          disabilita'):               «Art.    4-bis.    (Procedure    per    il     riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 25  luglio          2001, n. 315, reca: «Regolamento  di  organizzazione  degli          uffici  di  diretta  collaborazione  del   Ministro   della          giustizia».               - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   2016,   n.   105          (Regolamento di disciplina delle funzioni del  Dipartimento          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei          ministri in materia  di  misurazione  e  valutazione  della          performance delle pubbliche amministrazioni):               «Art. 6. (Valutazione indipendente  e  revisione  della          disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione).  -          1.  La  valutazione  indipendente  della   performance   e'          assicurata in ogni amministrazione pubblica  dall'organismo          indipendente di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del          decreto legislativo n. 150 del 2009.               2. L'organismo indipendente di  valutazione  svolge  le          funzioni e le attivita' di cui all'articolo 14 del  decreto          legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo  di  supportare          l'amministrazione sul piano metodologico  e  verificare  la          correttezza  dei  processi  di  misurazione,  monitoraggio,          valutazione    e    rendicontazione    della    performance          organizzativa  e  individuale.   Verifica,   inoltre,   che          l'amministrazione  realizzi  nell'ambito  del  ciclo  della          performance un'integrazione sostanziale tra  programmazione          economico-finanziaria           e            pianificazione          strategico-gestionale.  Ai  fini  della  valutazione  della          performance organizzativa,  promuove  l'utilizzo  da  parte          dell'amministrazione   dei   risultati   derivanti    dalle          attivita' di valutazione esterna  delle  amministrazioni  e          dei relativi impatti.               3.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale          composto da tre  componenti.  I  componenti  dell'organismo          indipendente  di  valutazione  sono  nominati  da  ciascuna          amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra  i          soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli          organismi   indipendenti   di   valutazione,   tenuto   dal          Dipartimento.               4.  Possono  chiedere  di  essere  iscritti  all'Elenco          nazionale soggetti, dotati  dei  requisiti  di  competenza,          esperienza ed integrita' stabiliti con decreto del Ministro          delegato   per   la   semplificazione   e    la    pubblica          amministrazione  da  emanarsi   entro   centoventi   giorni          dall'entrata in vigore del  presente  regolamento,  con  il          quale   sono   stabiliti   anche    i    limiti    relativi          all'appartenenza   a   piu'   organismi   indipendenti   di          valutazione.               5. I commi 3 e 4 si applicano  a  partire  dai  rinnovi          degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.  I          componenti  degli  organismi  gia'  nominati  rimangono  in          carica  fino  alla   naturale   scadenza   dei   rispettivi          mandati.».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          15   giugno   2015,   n.   84,   reca:   «Regolamento    di          riorganizzazione del Ministero della giustizia e  riduzione          degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche».               - Il decreto del Ministro della semplificazione e della          pubblica amministrazione 2 dicembre 2016 reca: «Istituzione          dell'Elenco  nazionale  dei  componenti   degli   Organismi          indipendenti di valutazione della performance».    |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto si intende:     a) per «Ministro», il Ministro della giustizia;     b) per «Ministero», il Ministero della giustizia;     c) per «Sottosegretari  di  Stato»,  i  sottosegretari  di  Stato presso il Ministero della giustizia;     d) per  «Oiv»,  l'Organismo  indipendente  di  valutazione  della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;     e) per «Struttura tecnica», la struttura tecnica  permanente  per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;     f) per «decreto legislativo», il decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300.  
           Note all'art. 2: 
               - Per l'articolo 14 del decreto legislativo 27  ottobre          2009, n. 150 vedi nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 3 
                   Indirizzo politico-amministrativo 
   1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del  Ministero  ed esercita i compiti e le funzioni  attribuitegli  dalla  Costituzione, dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici  di diretta collaborazione.   2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e  svolgono  le funzioni ed i compiti ad essi delegati. Il Sottosegretario  di  Stato delegato dal Ministro presiede il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3. I  Sottosegretari  di  Stato,  nello  svolgimento delle loro funzioni e compiti, si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo in relazione alle rispettive competenze.  
           Note all'art. 3: 
               - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del  citato          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:               «Art. 4. (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e          responsabilita' (art. 3 del decreto legislativo n.  29  del          1993, come sostituito prima dall'art. 2 del  D.Lgs  n.  470          del 1993, poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del          1998 e successivamente modificato dall'art. 1  del  decreto          legislativo n. 387 del 1998). - 1. Gli  organi  di  governo          esercitano       le       funzioni       di       indirizzo          politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed   i          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti          nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano   la          rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e          della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi  spettano,          in particolare:                 a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed          applicativo;                 b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa          e per la gestione;                 c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello          dirigenziale generale;                 d) la definizione dei criteri generali in materia  di          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,          canoni e analoghi oneri a carico di terzi;                 e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi          attribuiti da specifiche disposizioni;                 f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;                 g) gli altri atti indicati dal presente decreto.               2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della          gestione e dei relativi risultati.               3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera          di specifiche disposizioni legislative.               4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze          dell'organo di vertice dell'ente.»               «Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo  (art.  14          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -          1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo  4,          comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque  ogni  anno          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di          cui all'articolo 16:                 a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per          l'attivita' amministrativa e per la gestione;                 b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli          altri provvedimenti ivi previsti.               2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei          Sottosegretari di Stato.               3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.».               - Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto del          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3  (Testo          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli          impiegati civili dello Stato):               «Art.  146.  (Composizione  e  competenze).  -   Presso          ciascun   Ministero,   Alto    Commissariato    od    altra          amministrazione  centrale  e'   costituito   un   Consiglio          d'amministrazione, presieduto dal Ministro  o  da  un  alto          commissario o, per delega, da un sottosegretario  di  Stato          oppure  dall'impiegato  con  qualifica  piu'  elevata.   Il          Consiglio e' composto: a) dai direttori  generali  e  dagli          impiegati con qualifica superiore,  che  hanno  l'effettiva          direzione di  un  servizio  centrale;  b)  dagli  ispettori          generali preposti a servizi  centrali  dell'amministrazione          organicamente dipendenti dal Ministro;  c)  dal  presidente          del  Consiglio  superiore  eventualmente  esistente  presso          l'amministrazione; d) da rappresentanti  del  personale  in          numero pari  ad  un  terzo,  e  comunque  non  inferiore  a          quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da          nominare all'inizio di ogni quadriennio,  con  decreto  del          Ministro, sulla base delle elezioni  svolte  ai  sensi  del          D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721.               I membri di cui alle lettere  a)  e  b),  nei  casi  di          assenza  o  di  legittimo  impedimento  o  di  vacanza  dei          relativi posti, sono sostituiti da  coloro  che  secondo  i          rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi          membri siano in numero inferiore ad otto, il  consiglio  di          amministrazione  e'  integrato  con  gli  impiegati   delle          carriere  direttive  di  qualifica  piu'  elevata,   aventi          maggiore anzianita' di qualifica.               Le funzioni  di  segretario  sono  disimpegnate  da  un          impiegato dell'ufficio  del  personale  con  qualifica  non          inferiore a direttore di sezione.               Il   Consiglio   di   amministrazione    esercita    le          attribuzioni stabilite dalla legge in materia di  personale          ed   esprime   il   proprio   avviso   sul    coordinamento          dell'attivita' dei vari  uffici,  sulle  misure  idonee  ad          evitare  interferenze  o   duplicazioni   e   ad   ottenere          l'efficacia,  la   tempestivita'   e   la   semplificazione          dell'azione  amministrativa  nonche'  su  tutte  le   altre          questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo.               Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'          unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari  per          i quali occorre la decisione del Ministro.               Nelle  amministrazioni  civili   il   Consiglio   viene          altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della          ragioneria  centrale  competente,  sulle  proposte  annuali          relative allo stato di previsione della spesa.               Per  gli  impiegati  con  qualifica  non  inferiore   a          direttore  generale  le  attribuzioni  del   Consiglio   di          amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri.               Qualora  la  situazione   dei   ruoli   dei   personali          dipendenti non consenta la costituzione  del  consiglio  di          amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'          composto dagli otto impiegati delle carriere  direttive  di          qualifica  piu'  elevata,  comunque  in   servizio   presso          l'amministrazione interessata, aventi  maggiore  anzianita'          di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla          lettera d) del primo comma.               La composizione dei consigli di  amministrazione  delle          amministrazioni autonome, della Ragioneria  generale  dello          Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello          spettacolo,   delle   informazioni   e   della   proprieta'          intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo          quanto previsto alla lettera d) del primo comma.               Il Consiglio  di  amministrazione  dell'amministrazione          per le attivita' assistenziali italiane  ed  internazionali          e' presieduto dal presidente dell'amministrazione  medesima          ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma.               Ai consigli di amministrazione previsti nei commi  nono          e decimo, sono  conferite  in  aggiunta  alle  attribuzioni          stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui          ai commi 4 e 6.               In aggiunta ai membri previsti  dal  primo  comma,  del          Consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  dei  lavori          pubblici fanno  parte  i  tre  presidenti  di  sezione  del          Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani  nella          qualifica.               Il   consiglio   di   amministrazione    esercita    le          attribuzioni stabilite dalla legge in materia di  personale          anche  per  quanto  riguarda  quello  ausiliario  e  quello          operaio.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                   Uffici di diretta collaborazione 
   1. Per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:     a) Segreteria del Ministro;     b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;     c) Gabinetto del Ministro;     d) Ufficio legislativo;     e) Ispettorato generale;     f) Ufficio comunicazione e stampa.     |  
|   |                                 Art. 5 
                           Principi generali 
   1. Gli uffici di cui  all'articolo  4  esercitano  le  funzioni  di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e l'amministrazione, collaborando alla definizione  degli  obiettivi  e all'elaborazione delle politiche  pubbliche,  nonche'  alla  relativa valutazione  e  alle  connesse  attivita'   di   comunicazione,   con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo,  all'analisi costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati.   2. I capi degli uffici di cui  all'articolo  4  sono  nominati  dal Ministro tra i soggetti  indicati  nell'articolo  18,  comma  1,  del decreto legislativo.   3. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da  vice  capi in numero non superiore a due. Nel caso di nomina di due  vice  capi, il capo dell'ufficio designa il vice capo con funzioni vicarie.   4. I vice capi sono nominati dal Ministro, tra i soggetti  indicati nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.   5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.   6. L'organizzazione  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  e' definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.  
           Note all'art. 5: 
               - Per l'articolo 18 del citato decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata          legge 12 agosto 1962, n. 1311:               «Art.  1.  (Organico  dell'ispettorato   generale).   -          L'ispettorato generale presso  il  Ministero  di  grazia  e          giustizia e' posto alla  dipendenza  diretta  del  Ministro          Guardasigilli ed e' costituito:                 1) da  un  magistrato  di  Corte  di  cassazione  con          ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato          generale;                 2) da  un  magistrato  di  Corte  di  cassazione  con          ufficio direttivo ovvero  da  un  magistrato  di  Corte  di          cassazione, con le funzioni di vice  capo  dell'ispettorato          generale;                 3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le          funzioni di ispettori generali capi;                 4) da dodici magistrati di corte  d'appello,  con  le          funzioni di ispettori generali.               I magistrati con  le  funzioni  di  ispettori  generali          possono essere destinati, anche temporaneamente, e per  non          oltre tre unita', con provvedimenti del capo  dell'ufficio,          all'esercizio    di    funzioni    amministrative    presso          l'Ispettorato generale.».   |  
|   |                                 Art. 6 
         Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato 
   1. La segreteria del Ministro opera  alle  dirette  dipendenze  del Ministro ed e' diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo  mandato  a compiti specifici.   2.  La  segreteria  del  Ministro  svolge  attivita'  di   supporto all'espletamento   dei   compiti   del   medesimo,   provvedendo   al coordinamento  dei  relativi  impegni  ed  alla  predisposizione   ed elaborazione degli elementi per  i  suoi  interventi,  attraverso  il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali  dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione  del  suo incarico istituzionale.   3. Nell'ambito della segreteria,  il  Segretario  particolare  cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro nonche'  i  rapporti  dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione  del  suo  incarico istituzionale.   4. Alle segreterie dei Sottosegretari  di  Stato  si  applicano  le disposizioni del presente articolo.     |  
|   |                                 Art. 7 
                        Gabinetto del Ministro 
   1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3,  comma  1, il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le  specifiche competenze  della  segreteria  del  Ministro,  delle  segreterie  dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e  dell'Ispettorato generale.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  l'Ufficio  di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del  Ministero,  assicura  i  rapporti  con  l'Ufficio legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento  degli  altri uffici di diretta collaborazione, nonche' il raccordo tra le funzioni di indirizzo  del  Ministro  e  le  attivita'  dei  dipartimenti  del Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene altresi' i rapporti  con  gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.   2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni  proprie  del  Ministro  in  ordine  ai  magistrati;  c) l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e  per  la ripartizione  delle  risorse;  d)  l'esame   degli   atti   ai   fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.   3.   L'Ufficio   di   Gabinetto,    avvalendosi    di    specifiche professionalita', cura l'attivita' di  coordinamento  tra  i  diversi centri di responsabilita' per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e  l'attivita'  connessa alla presentazione dei principali documenti  di  finanza  pubblica  e della legge di bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo  con l'Ufficio legislativo, delle relazioni  tecniche  e  delle  norme  di copertura    di     provvedimenti     normativi     di     iniziativa dell'amministrazione.   4. Per lo svolgimento della  propria  attivita'  internazionale  il Ministro si avvale di  un  consigliere  diplomatico.  Il  consigliere diplomatico,  con   l'ausilio   delle   specifiche   professionalita' dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento  delle  funzioni di  cui  al  comma  5,  fornisce  supporto  all'attivita'  europea  e internazionale   alla   quale    l'autorita'    politica    partecipi direttamente.   5.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   delle   direttive politico-amministrative  nell'ambito  delle  relazioni   europee   ed internazionali,  l'Ufficio  di  Gabinetto   cura   il   coordinamento dell'attivita' internazionale assicurando il raccordo  dell'attivita' svolta  in  sede  europea  e  internazionale  dagli  uffici   e   dai dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il Dipartimento della Presidenza del  Consiglio  per  la  partecipazione dell'Italia all'Unione europea di  cui  all'articolo  3  del  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  
           Note all'art. 7: 
               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della          Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   a    norma          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):               «Art. 3. (Partecipazione all'Unione europea). -  1.  Il          Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta          ad   assicurare   la   piena   partecipazione   dell'Italia          all'Unione  europea  e  lo   sviluppo   del   processo   di          integrazione europea.               2.   Compete   al   Presidente   del    Consiglio    la          responsabilita'  per  l'attuazione  degli  impegni  assunti          nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il  Presidente          si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza  del          Consiglio. Di tale struttura si avvale,  altresi',  per  il          coordinamento,  nella   fase   di   predisposizione   della          normativa comunitaria, delle  amministrazioni  dello  Stato          competenti per  settore,  delle  regioni,  degli  operatori          privati e delle parti sociali interessate,  ai  fini  della          definizione  della  posizione  italiana  da  sostenere,  di          intesa con il Ministero degli affari  esteri,  in  sede  di          Unione europea.               3. Restano ferme le attribuzioni regionali  in  materia          di attuazione delle  norme  comunitarie  e  in  materia  di          relazioni con le istituzioni comunitarie.».   |  
|   |                                 Art. 8 
                          Ufficio legislativo 
   1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4,  comma  1, lettera a), del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A  tal  fine,  l'Ufficio legislativo provvede,  in  collaborazione  con  gli  altri  uffici  e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni  di  studio  istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi  e  criteri  di cui all'articolo 7, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo, allo  studio,  esame,   promozione   ed   attuazione   dell'attivita' normativa.   2.   L'Ufficio   legislativo    attende,    inoltre,    all'analisi tecnico-normativa    ed    all'analisi    dell'impatto    e     della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del  Consiglio  dei ministri sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e sulla compatibilita' costituzionale delle  leggi  regionali  e,  alle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle  leggi; provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.   3. L'Ufficio legislativo  cura  il  coordinamento  delle  attivita' connesse all'effettuazione dell'analisi di  impatto  regolamentare  e della  valutazione  dell'impatto  della  regolamentazione   a   norma dell'articolo 14, comma 9, della legge  28  novembre  2005,  n.  246, coinvolgendo le articolazioni dell'amministrazione interessate.  
           Note all'art. 8: 
               - Per gli articoli 4 del citato decreto legislativo  30          marzo 2001, n. 165, e 7 del citato decreto  legislativo  30          luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse.               - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:               «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione  (art.  1          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine          di:                 a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato          sviluppo di sistemi informativi pubblici;                 b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;                 c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di          discriminazione e di violenza morale o psichica.               2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al          CONI.               3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della          Repubblica.».               - Per l'articolo 14, comma 9,  della  citata  legge  28          novembre 2005, n. 246, vedi nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 9 
                         Ispettorato generale 
   1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo  le  modalita'  previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i  controlli  di  cui  all'articolo  1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  riferendone  l'esito direttamente  al  Ministro  ovvero  al  Consiglio   superiore   della magistratura, quando opera su richiesta dello stesso.  
           Note all'art. 9: 
               - Per l'articolo 8 della citata legge 24 marzo 1958, n.          195, vedi nelle note alle premesse.               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 58,  della          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione          della finanza pubblica):               «Art.  1.  (Misure  in  materia  di  sanita',  pubblico          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza          e assistenza). - La trasformazione del rapporto  di  lavoro          da tempo  pieno  a  tempo  parziale  puo'  essere  concessa          dall'amministrazione entro sessanta giorni  dalla  domanda,          nella quale e' indicata  l'eventuale  attivita'  di  lavoro          subordinato o autonomo che il dipendente intende  svolgere.          L'amministrazione,  entro  il  predetto  termine,  nega  la          trasformazione del rapporto nel  caso  in  cui  l'attivita'          lavorativa di lavoro autonomo  o  subordinato  comporti  un          conflitto  di  interessi  con  la  specifica  attivita'  di          servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in  cui  la          trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e  alla          posizione   organizzativa   ricoperta    dal    dipendente,          pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.          La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora          l'attivita'  lavorativa   di   lavoro   subordinato   debba          intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente          e' tenuto, inoltre, a comunicare,  entro  quindici  giorni,          all'amministrazione   nella    quale    presta    servizio,          l'eventuale   successivo    inizio    o    la    variazione          dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui          al  comma  57,  per  il  restante  personale  che  esercita          competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa          e di sicurezza  dello  Stato,  di  ordine  e  di  sicurezza          pubblica,  con  esclusione   del   personale   di   polizia          municipale e provinciale, le modalita' di costituzione  dei          rapporti di  lavoro  a  tempo  parziale  ed  i  contingenti          massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con          decreto  del  Ministro  competente,  di  concerto  con   il          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».   |  
|   |                                 Art. 10 
                    Ufficio comunicazione e stampa 
   1.  L'ufficio  comunicazione  e  stampa   svolge   i   compiti   di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9,  della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti  apparse  sulla  stampa  quotidiana  e periodica oltre che sui notiziari  di  agenzia,  redige  la  rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione  agli  organi  di informazione  degli  atti  e  delle  notizie  attinenti   l'attivita' politico-istituzionale  del   Ministero;   realizza   le   iniziative editoriali  del  Ministero;  promuove  iniziative   di   informazione istituzionale;  assicura  il  supporto  tecnico  per   l'espletamento dell'attivita' di informazione istituzionale  del  Ministero  diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico,  il  sito  internet  ed altre strutture dell'amministrazione.  
           Note all'art. 10: 
               - Si riporta il testo degli articoli 1, comma  4,  e  9          del citato decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 150:               «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione).               (Omissis).               4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di  segreto          di  Stato,  di   segreto   d'ufficio,   di   tutela   della          riservatezza  dei  dati  personali  e  in  conformita'   ai          comportamenti richiesti  dalle  carte  deontologiche,  sono          considerate attivita' di informazione  e  di  comunicazione          istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero          dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:                 a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa,          attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;                 b) la comunicazione  esterna  rivolta  ai  cittadini,          alle  collettivita'  e  ad  altri  enti   attraverso   ogni          modalita' tecnica ed organizzativa;                 c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di          ciascun ente.               (Omissis).»               «Art. 9.  (Uffici  stampa).  -  1.  Le  amministrazioni          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi,  anche          in forma associata, di un ufficio stampa, la cui  attivita'          e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di  informazione          di massa.               2. Gli  uffici  stampa  sono  costituiti  da  personale          iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione          di   personale   e'   costituita   da   dipendenti    delle          amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando  o          fuori  ruolo,  o  da  personale  estraneo   alla   pubblica          amministrazione in  possesso  dei  titoli  individuati  dal          regolamento  di  cui  all'articolo  5,  utilizzato  con  le          modalita' di cui  all'articolo  7,  comma  6,  del  decreto          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive          modificazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  nei          bilanci  di  ciascuna  amministrazione  per   le   medesime          finalita'.               3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,  che          assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla          base  delle  direttive  impartite  dall'organo  di  vertice          dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di          informazione, assicurando il massimo grado di  trasparenza,          chiarezza e tempestivita' delle  comunicazioni  da  fornire          nelle materie di interesse dell'amministrazione.               4. I coordinatori e i  componenti  dell'ufficio  stampa          non possono esercitare, per tutta la  durata  dei  relativi          incarichi,    attivita'    professionali    nei     settori          radiotelevisivo, del  giornalismo,  della  stampa  e  delle          relazioni  pubbliche.  Eventuali  deroghe  possono   essere          previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.               5.  Negli   uffici   stampa   l'individuazione   e   la          regolamentazione dei profili  professionali  sono  affidate          alla contrattazione collettiva nell'ambito di una  speciale          area   di   contrattazione,    con    l'intervento    delle          organizzazioni   rappresentative   della   categoria    dei          giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica. Ai giornalisti  in  servizio  presso  gli  uffici          stampa delle regioni a statuto speciale  e  delle  province          autonome di Trento e di Bolzano, in via  transitoria,  sino          alla definizione di una specifica disciplina  da  parte  di          tali enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque          non oltre il 31 ottobre 2019,  continua  ad  applicarsi  la          disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.».   |  
|   |                                 Art. 11 
           Personale degli uffici di diretta collaborazione                        e trattamento economico 
   1.  Il  contingente  di   personale   degli   uffici   di   diretta collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo), e f) (ufficio comunicazione e stampa), e' stabilito  complessivamente in  duecentouno  unita',  comprensive   delle   unita'   addette   al funzionamento corrente degli uffici medesimi,  delle  quali  sessanta attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle  funzioni di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto  unita'  per ciascuna segreteria.   2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, anche su  richiesta  del  Consiglio  superiore  della magistratura, ed in conformita' a  quanto  disposto  dalla  legge  12 agosto  1962,  n.  1311,  dispone  di  un  ulteriore  contingente  di centoquarantacinque unita'.   3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2,  possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del  Ministero  ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di  aspettativa,  fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai  rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purche'  nel  limite  del cinque  per  cento  dello  stesso  e  nel   rispetto   del   criterio dell'invarianza della spesa di cui  all'articolo  14,  comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  altresi'  essere assegnati collaboratori assunti con contratto  a  tempo  determinato, esperti   e   consulenti   per   particolari    professionalita'    e specializzazioni, di provata competenza  desumibile  da  specifici  e analitici  curriculum  culturali  e  professionali,  con  particolare riferimento  alla  formazione  universitaria,  alla  provenienza   da qualificati settori del lavoro  privato  strettamente  inerenti  alle funzioni e competenze del Ministero.   4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo,  e  nel  rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  Ministro  puo' nominare, tra soggetti aventi specifica  esperienza  professionale  o scientifica, un consigliere economico e finanziario,  un  consigliere per le libere professioni ed  un  consigliere  per  le  politiche  di innovazione amministrativa.   5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo  conto  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, e'  individuato, per lo svolgimento  di  funzioni  attinenti  ai  compiti  di  diretta collaborazione,  un  numero  di  specifici   incarichi   di   livello dirigenziale non superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti  di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con  le  modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e determinato:     a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce  retributiva  di importo non superiore a  quello  massimo  del  trattamento  economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale  generale incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   3,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio  da fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del trattamento  accessorio  spettante  ai  capi  dei  dipartimenti   del Ministero;     b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo 4,  comma  1, lettere c) e d), e per il vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), in una  voce  retributiva d'importo non superiore a quello massimo  del  trattamento  economico fondamentale  dei  dirigenti   preposti   ad   ufficio   di   livello dirigenziale   generale   del   Ministero,   incaricati   ai    sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, ed in un emolumento accessorio da  fissare  in  un  importo  non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;     c) per il Capo della segreteria del Ministro, per  il  segretario particolare  del  Ministro,  per  i   capi   delle   segreterie   dei Sottosegretari  di  Stato  e  per   i   segretari   particolari   dei Sottosegretari di Stato, in  una  voce  retributiva  di  importo  non superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore  alla  misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali  del  Ministero.  Per  i  dipendenti pubblici tale  trattamento,  se  piu'  favorevole,  integra,  per  la differenza, il  trattamento  economico  in  godimento.  Ai  capi  dei predetti uffici, ai vice capi degli uffici  di  cui  all'articolo  4, comma 1, lettere c) e d),  ed  al  vice  capo  con  funzioni  vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  e),  dipendenti da pubbliche amministrazioni, che  optino  per  il  mantenimento  del proprio  trattamento  economico,   e'   corrisposto   un   emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  di  importo  non superiore alla misura massima del  trattamento  economico  accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti  del  Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali  di  livello  generale  ed  ai dirigenti degli uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  del Ministero.   7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa  e'  corrisposto  un trattamento economico non superiore a quello previsto  dal  contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di  redattore capo.   8. Ai dirigenti della seconda fascia  del  ruolo  unico,  assegnati agli  uffici  di   diretta   collaborazione,   e'   corrisposta   una retribuzione di posizione in misura equivalente ai  valori  economici massimi attribuiti ai dirigenti della  stessa  fascia  del  Ministero nonche',  in   attesa   di   specifica   disposizione   contrattuale, un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato, determinata  con  decreto  del  Ministro  su  proposta  del  Capo  di Gabinetto, di importo non superiore  al  cinquanta  per  cento  della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche  responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione professionale posseduta, della disponibilita'  ad  orari  disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.   9. Il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo determinato e'  stabilito  dal  Ministro  all'atto  del  conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge  funzioni  equivalenti.  Il   relativo   onere   grava   sugli stanziamenti della  Missione  32 -  U.d.V.  2.1  «Indirizzo  politico amministrativo» C.d.R. «Gabinetto e uffici di diretta  collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di  previsione  della  spesa  del Ministero.   10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di  diretta collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di reperibilita' e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli  eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni  richieste  dai  responsabili degli   uffici,   spetta   un'indennita'   accessoria   di    diretta collaborazione, sostitutiva degli  istituti  retributivi  finalizzati all'incentivazione  della  produttivita'  ed  al  miglioramento   dei servizi. Il  personale  beneficiario  della  predetta  indennita'  e' determinato dal Capo  di  Gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli uffici di cui all'articolo 4. In  attesa  di  specifica  disposizione contrattuale,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  la  misura  dell'indennita'  e' determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.   11. Il personale dipendente  da  altre  pubbliche  amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici  di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori  ruolo,  nel  limite  di  un  contingente  di  personale  non superiore al venticinque per cento del  contingente  complessivo.  Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.  
           Note all'art. 11: 
               - Per la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e per l'articolo          14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  vedi          nelle note alle premesse.               - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma  10,  del          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:               «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali (art.  19          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto          legislativo n. 387 del 1998).               (Omissis).               10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di          amministrazioni ministeriali.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della          legge  15  maggio  1997,  127  (Misure   urgenti   per   lo          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei          procedimenti di decisione e di controllo):               «Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).               (Omissis).               14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla          richiesta.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 12 
             Costituzione, composizione e compiti dell'Oiv 
   1. L'Oiv svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.   2. L'Oiv e' costituito con decreto  del  Ministro  ai  sensi  degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.   3. La nomina dell'Oiv e'  effettuata,  previa  procedura  selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli  iscritti  nell'elenco  di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150  del 2009.   4. Ai componenti dell'Oiv e' corrisposto un  trattamento  economico accessorio determinato, con decreto del Ministro  in  relazione  alla complessita' della  struttura  organizzativa  dell'amministrazione  e comunque nel limite delle risorse indicate  dall'articolo  14,  comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  
           Note all'art. 12: 
               - Per gli articoli  14  e  14-bis  del  citato  decreto          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vedi nelle  note  alle          premesse.   |  
|   |                                 Art. 13 
   Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance 
   1. Presso l'Oiv e' costituita la struttura tecnica con funzioni  di supporto per lo svolgimento delle sue attivita'.   2.  Il  responsabile  della  struttura  tecnica  e'  nominato   dal Ministro,  sentito  l'Oiv,  tra  il  personale  in  servizio   presso l'amministrazione in possesso di una  specifica  professionalita'  ed esperienza  nel  settore  della  misurazione  e   valutazione   della performance nelle amministrazioni pubbliche.   3. Alla struttura tecnica e' assegnato un contingente di  personale non superiore a otto unita', incluso il  responsabile.  Al  personale assegnato  alla  struttura  tecnica  e'  corrisposto  un  trattamento economico  accessorio,  determinato   con   le   modalita'   di   cui all'articolo 14, comma 2, sesto periodo, del decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di quanto previsto  dall'articolo  14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  
           Note all'art. 13: 
               - Per l'articolo 14 del citato decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165, vedi  nelle  note  all'articolo  3  del          presente decreto.               - Per l'articolo 14 del citato decreto  legislativo  27          ottobre 2009, n. 150, vedi nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 14 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto  attiene al  maggiore  onere   derivante   dall'attribuzione   dell'emolumento accessorio previsto, ai sensi dell'articolo 11, comma  6,  in  favore dei vice capi con funzioni vicarie degli uffici di  cui  all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del vice  capo  con  funzioni  vicarie dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), il  rispetto del  principio   dell'invarianza   della   spesa   resta   assicurato considerando  indisponibile,  ai   fini   del   conferimento   presso l'amministrazione giudiziaria,  un  numero  di  cinque  incarichi  di funzione  dirigenziale   di   livello   non   generale,   individuati nell'ambito della relativa dotazione organica, equivalente sul  piano finanziario.     |  
|   |                                 Art. 15 
                              Abrogazioni 
   1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 19 giugno 2019 
               Il Presidente del Consiglio dei ministri                                 Conte 
                      Il Ministro della giustizia                               Bonafede 
              Il Ministro per la pubblica amministrazione                               Bongiorno 
               Il Ministro dell'economia e delle finanze                                 Tria   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1607     |  
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