| Gazzetta n. 202 del 29 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SALUTE |  
| ORDINANZA 1 agosto 2019 |  
| Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e  urgente  21  luglio 2011 e successive  modificazioni,  in  materia  di  disciplina  delle manifestazioni popolari, pubbliche o  private,  nelle  quali  vengono impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi ufficialmente autorizzati.  |  
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                       IL MINISTRO DELLA SALUTE 
   Visto l'art. 32 della Costituzione;   Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;   Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno  1931,  n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza», e successive modificazioni;   Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;   Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  successive modificazioni;   Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e successive modificazioni;   Vista la legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non autorizzate»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28 febbraio  2003,  concernente  il  «Recepimento  dell'accordo  recante disposizioni in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il  6  febbraio  2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo;   Vista l'ordinanza ministeriale  21  luglio  2011,  che  sostituisce l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina  di manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi ufficialmente autorizzati,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 settembre 2011, n. 210;   Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 recante «Proroga  e modifica   dell'ordinanza   21   luglio   2011,   recante   ordinanza contingibile e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21 luglio 2009, concernente la  disciplina  di  manifestazioni  popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2013, n. 211;   Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 2014 di proroga e  modifica dell'ordinanza  4  settembre  2013,  recante  «Proroga   e   modifica dell'ordinanza 21  luglio  2011,  recante  ordinanza  contingibile  e urgente che sostituisce  l'ordinanza  ministeriale  21  luglio  2009, concernente la disciplina  di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2014, n. 208;   Vista l'ordinanza ministeriale  3  agosto  2015,  recante  «Proroga dell'ordinanza  21   luglio   2011,   come   modificata   da   ultimo dall'ordinanza  7  agosto  2014,  in   materia   di   disciplina   di manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli  impianti  e  dei   percorsi ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  8 settembre 2015, n. 208;   Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 2016,  recante  «Proroga  e modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi ufficialmente autorizzati»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7 settembre 2016, n. 209;   Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2017, recante  «Proroga  e modifica dell'ordinanza contingibile  e  urgente  21  luglio  2011  e successive   modificazioni,   in   materia   di   disciplina    delle manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono impiegati  equidi  al  di  fuori  degli  impianti  e   dei   percorsi ufficialmente autorizzati» pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28 agosto 2017, n. 200;   Vista l'ordinanza ministeriale 26  luglio  2018,  recante  «Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 21  luglio  2011  e  successive modificazioni,  in  materia  di   disciplina   delle   manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono  impiegati  equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente  autorizzati» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2018, n. 198;   Considerata la necessita' di proseguire il censimento nazionale  di tali manifestazioni al fine di completare lo studio della valutazione dei rischi relativi alla salute e l'integrita' fisica  degli  animali impiegati;   Ritenuto necessario mantenere costante l'attivita'  di  prevenzione alla  luce   dei   risultati   ottenuti   negli   anni   di   vigenza dell'ordinanza, in relazione alla sensibile riduzione del  numero  di incidenti durante le manifestazioni;   Considerato  che  talune  regioni  non  hanno  ancora  dato   piena attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  Accordo  6 febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica  degli  animali nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e' opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;   Vista la necessita' di garantire che, a tutela del benessere  degli animali impiegati nelle manifestazioni, i pareri tecnici espressi dal medico veterinario dell'ASL territorialmente competente e dal tecnico del fondo,  in  qualita'  di  membri  della  commissione  comunale  e provinciale per la vigilanza che deve autorizzare  le  manifestazioni nelle quali vengono utilizzati equidi, rivestano il  carattere  della vincolativita';   Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di  una  disciplina normativa  organica  in  materia,  regolamentare  il  settore   delle manifestazioni popolari  pubbliche  o  private  nelle  quali  vengono impiegati equidi; 
                                Ordina: 
                                Art. 1   Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio  2011,  e                      successive modificazioni 
   1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 citata in premessa dopo le parole «dell'allegato A»  sono inserite le seguenti: «, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione».     |  
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                          Disposizioni finali 
   1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, prorogato da ultimo con l'ordinanza 26  luglio  2018, e' prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data  del  30 agosto 2019.   La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 
     Roma, 1° agosto 2019 
                                                   Il Ministro: Grillo 
  Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2921     |  
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