Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 giugno 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazione all'articolo 1
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, alla lettera c), la parola «e'» e' sostituita dalla seguente: «costituisce».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162,
reca:
«Art. 1. - 1. - 179 (omissis).
180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al
riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente
legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
a) - b) (omissis);
c) promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti
modalita' di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica
degli studenti con disabilita', anche attraverso
l'istituzione di appositi percorsi di formazione
universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei
ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la
continuita' del diritto allo studio degli alunni con
disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di
fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero
ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto
dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per
l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione
scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei criteri
relativi alla certificazione, che deve essere volta a
individuare le abilita' residue al fine di poterle
sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con
tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o
convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che
partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e
l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli
organismi operanti a livello territoriale per il supporto
all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione
iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i
docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi
dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in
servizio per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, rispetto alle specifiche competenze,
sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed
educativo-relazionali relativi al processo di integrazione
scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione
domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si esprimono nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il
termine previsto per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega previsto al comma 180, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente
articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi.».
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante
«Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n.
112, S.O.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

- Si riporta l'articolo 1 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 1 (Principi e finalita'). - 1. L'inclusione
scolastica:
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai
differenti bisogni educativi e si realizza attraverso
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo
delle potenzialita' di ciascuno nel rispetto del diritto
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole,
nella prospettiva della migliore qualita' di vita;
b) si realizza nell'identita' culturale, educativa,
progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle
istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la definizione
e la condivisione del progetto individuale fra scuole,
famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul
territorio;
c) costituisce impegno fondamentale di tutte le
componenti della comunita' scolastica le quali, nell'ambito
degli specifici ruoli e responsabilita', concorrono ad
assicurare il successo formativo delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti.
2. Il presente decreto promuove la partecipazione della
famiglia, nonche' delle associazioni di riferimento, quali
interlocutori dei processi di inclusione scolastica e
sociale.».
 
Art. 2

Modificazioni all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «con disabilita' certificata», sono sostituite dalla seguente: «certificati,»;
b) il comma 2 e' soppresso.

Note all'art. 2:

- Si riporta l'articolo 2 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle
bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle
alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti
della scuola secondaria di secondo grado certificati, ai
sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
al fine di promuovere e garantire il diritto
all'educazione, all'istruzione e alla formazione.
2. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la
definizione e la condivisione del Piano educativo
individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto
individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre
2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.».
 
Art. 3

Modificazioni all'articolo 3
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «comma 1», sono aggiunte le seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento ragionevole cosi' come definito dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.»;
b) al comma 2:
1) alla lettera b), le parole «disabilita' certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica»;
2) alla lettera d), la parola «disabilita'» e' sostituita dalle seguenti parole: «accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica»;
c) al comma 4:
1) le parole «permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalla seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'articolo 3», sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»;
2) le parole «in coerenza con le mansioni» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le diverse competenze»;
3) dopo le parole «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente,»;
4) le parole «fermi restando gli» sono sostitute dalle seguenti: «nel rispetto comunque degli»;
d) al comma 5:
1) la parola «locali» e' sostituita dalla seguente: «territoriali»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente»;
3) alla lettera c), le parole «degli spazi fisici» sono sostituite dalle seguenti: «fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonche' gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.

Note all'art. 3:

- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Prestazioni e competenze). - 1. Lo Stato, le
Regioni e gli Enti locali, nel rispetto della normativa
vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni
per l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli
studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto conto del
principio di accomodamento ragionevole cosi' come definito
dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi
della legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Lo Stato provvede, per il tramite
dell'Amministrazione scolastica:
a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti
per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto
all'educazione e all'istruzione delle bambine e dei
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;
b) alla definizione dell'organico del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto,
tra i criteri per il riparto delle risorse professionali,
della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni,
studentesse e studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica iscritti
presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo
restando il limite alla dotazione organica di cui
all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni;
c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA,
dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per
lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal
profilo professionale, tenendo conto del genere delle
bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse
umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione
scolastica;
d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione di un contributo economico,
parametrato al numero delle bambine e dei bambini, delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
con disabilita' accolti ed alla relativa percentuale
rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite
le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al comma
2, lettere b) e c), anche apportandole necessarie
modificazioni al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i
parametri di riparto dell'organico del personale ATA.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con intesa in sede di
Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati i criteri per una progressiva
uniformita' su tutto il territorio nazionale della
definizione dei profili professionali del personale
destinato all'assistenza per l'autonomia e per la
comunicazione personale, ferme restando le diverse
competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo
3, comma 2, lettera c), come definite dal CCNL, comparto
istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la
previsione di specifici percorsi formativi propedeutici
allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto
comunque degli ambiti di competenza della contrattazione
collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a
legislazione vigente.
5. Gli Enti territoriali, nel rispetto del riparto
delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e
seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo
1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse
disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire
l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del
personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' dall'articolo 139,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi
previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando
le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui
all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto,
come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca,
vigente;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione
scolastica, come garantiti dall'articolo 8, comma 1,
lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed
esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito
dall'articolo 26 della medesima legge, nonche'
dall'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) l'accessibilita' e la fruibilita' fisica, senso
percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti
delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo
8, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 11
gennaio 1996, n. 23.
5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata, da
perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' attuative degli interventi e dei servizi di cui
alle lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le
modalita' e le sedi per l'individuazione e l'indicazione,
nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di
servizi, delle strutture e delle risorse professionali,
nonche' gli standard qualitativi relativi alle predette
lettere.
6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo
13, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono
l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi didattici e
degli strumenti tecnologici e digitali necessari per
l'inclusione scolastica.».
 
Art. 4

Modificazioni all'articolo 5
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda per l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.»;
b) al comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilita' genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;
d) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;»;
2) alla lettera b), la parola «necessarie» e' sostituita dalla seguente: «utili»;
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;»;
e) al comma 5:
1) dopo la parola «responsabilita'» e' inserita la seguente: «genitoriale» e le parole «la certificazione di disabilita' all'unita' di valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»;
2) le parole «all'ente locale competente e all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle seguenti: «all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»;
f) al comma 6:
1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8» con le seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»;
2) alla lettera a), le parole «secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'OMS»;
3) alla lettera b), le parole «secondo la» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto della»;
g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 4:

- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5
febbraio 1992, n. 104). - 1. La domanda per l'accertamento
della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificata dal presente decreto,
corredata di certificato medico diagnostico-funzionale
contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti
alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda
sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), che vi da' riscontro non
oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti
di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva, le
commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.
295, sono composte da un medico legale, che assume le
funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno
specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e
l'altro specialista nella patologia che connota la
condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono
integrate da un assistente specialistico o da un operatore
sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture
pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale
o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo
Istituto ai sensi dell'articolo 18, comma 22, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche',
negli altri casi, da un medico INPS come previsto
dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge 15 luglio
2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.";
b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal
seguente: "5. Contestualmente all'accertamento previsto
dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli
alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni
mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295,
effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4,
o da chi esercita la responsabilita' genitoriale,
l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale
accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo di
funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello
bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS), ai fini
della formulazione del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) facente parte del progetto individuale di cui
all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.";
c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.
3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto,
e' redatto da una unita' di valutazione multidisciplinare,
nell'ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un
medico specialista, esperto nella patologia che connota lo
stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di
professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno
psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale o un
pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica
qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente
locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal presente decreto:
a) e' il documento propedeutico e necessario alla
predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)
e del Progetto Individuale;
b) definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse
strutturali utili per l'inclusione scolastica;
c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di
chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o
del bambino, dell'alunna o dell'alunno, nonche', nel
rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima
misura possibile, della studentessa o dello studente con
disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico
ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico,
dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;
d) e' aggiornato al passaggio di ogni grado di
istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonche'
in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di
funzionamento della persona.
5. I genitori o chi ne esercita la responsabilita'
genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di cui
al comma 4, all'istituzione scolastica e all'ente locale
competente, rispettivamente ai fini della predisposizione
del PEI e del Progetto individuale, qualora questo venga
richiesto.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
dell'economia e delle finanze, per la famiglia e le
disabilita', per gli affari regionali e le autonomie,
sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica di cui all'articolo 3 e all'articolo 9 del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
definite le Linee guida contenenti:
a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
della certificazione di disabilita' in eta' evolutiva, ai
fini dell'inclusione scolastica, tenuto conto della
Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della
Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilita' e della Salute (ICF) dell'OMS;
b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione
del Profilo di funzionamento, tenuto conto della
classificazione ICF dell'OMS.
6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6, a fronte di
nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza
almeno triennale.
6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal
presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 5

Modificazioni all'articolo 6
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ente locale» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»;
b) al comma 2, le parole «in collaborazione con le istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata».
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Note all'art. 5:

- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Progetto individuale). - 1. Il Progetto
individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e' redatto dal competente Ente
locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale
sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con
la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la
responsabilita'.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al
Progetto individuale sono definite anche con la
partecipazione di un rappresentante dell'istituzione
scolastica interessata.».
 
Art. 6

Modificazioni all'articolo 7
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «dai docenti» sino a: «valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;»;
3) alla lettera c), dopo la parola «individua» sono inserite le seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» e dopo la parola «autonomie» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche sulla base degli interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;»;
5) alla lettera e), le parole «dell'alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»;
6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non puo' essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita', anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.».

Note all'art. 6:

- Si riporta l'articolo 7 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Piano educativo individualizzato). - 1.
All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n.
328, dopo le parole "valutazione diagnostico-funzionale"
sono aggiunte le seguenti: "o al Profilo di funzionamento"
e dopo le parole "Servizio sanitario nazionale" sono
aggiunte le seguenti: ", il Piano educativo
individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche".
2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente
decreto:
a) e' elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro
Operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell'accertamento della condizione di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento,
avendo particolare riguardo all'indicazione dei
facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF
dell'OMS;
c) individua obiettivi educativi e didattici,
strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente
di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione,
dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli
interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi
dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei
bisogni educativi individuati;
d) esplicita le modalita' di sostegno didattico,
compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla
classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione,
gli interventi di inclusione svolti dal personale docente
nell'ambito della classe e in progetti specifici, la
valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza
igienica e di base, svolti dal personale ausiliario
nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle
risorse professionali da destinare all'assistenza,
all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita'
attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo
di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;
e) definisce gli strumenti per l'effettivo
svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei
soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalita' di coordinamento degli
interventi ivi previsti e la loro interazione con il
Progetto individuale;
g) e' redatto in via provvisoria entro giugno e in
via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre,
tenendo conto degli elementi previsti nel decreto
ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire
dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di
nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, e'
assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso
di trasferimento di iscrizione e' garantita
l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate
ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse
condizioni contestuali della scuola di destinazione;
h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso
dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed
integrazioni.
2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui
al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto
del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello
regionale e la dotazione organica complessiva non puo'
essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli
interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso
l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche
alle situazioni di fatto.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita', anche
tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle
misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello
di PEI, da adottare da parte delle istituzioni
scolastiche.».
 
Art. 7

Modificazioni all'articolo 8
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la parola «compresi» e' sostituita dalle seguenti parole: «compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per».

Note all'art. 7:

- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Piano per l'inclusione). - 1. Ciascuna
istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del
Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano
per l'inclusione che definisce le modalita' per l'utilizzo
coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo
delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni
bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente,
e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole,
per il superamento delle barriere e l'individuazione dei
facilitatori del contesto di riferimento nonche' per
progettare e programmare gli interventi di miglioramento
della qualita' dell'inclusione scolastica.
2. Il Piano per l'inclusione e' attuato nei limiti
delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili.».
 
Art. 8

Modificazioni all'articolo 9
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti dai seguenti: «4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo' esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalita' per la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita la responsabilita' genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»;
b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuate, quali Centri territoriali di supporto (CTS), istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalita' di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.
2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 8:

- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1.
L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica). - 1.
Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito
il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con
compiti di:
a) consulenza e proposta all'USR per la definizione,
l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di
cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge,
integrati con le finalita' di cui alla legge 13 luglio
2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuita'
delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi
integrati scuola-territorio-lavoro;
b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale
(GIT);
c) supporto alle reti di scuole per la progettazione
e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del
personale della scuola.
2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR
o da un suo delegato. Nell'ambito del decreto di cui al
comma 3 e' garantita la partecipazione paritetica dei
rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle
associazioni delle persone con disabilita' maggiormente
rappresentative a livello regionale nel campo
dell'inclusione scolastica.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuate, quali
centri Territoriali di Supporto (CTS), istituzioni
scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione,
collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di
inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior
utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie
per la disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare
l'erogazione del servizio, attivano modalita' di
collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del
territorio per i processi di inclusione.
2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di cui al comma
2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. La composizione, l'articolazione, le modalita' di
funzionamento, la sede, la durata, nonche' l'assegnazione
di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione
scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al
comma 2, sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per
l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero
a livello delle citta' metropolitane, e' costituito il
Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e'
composto da personale docente esperto nell'ambito
dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva
bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive
e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo
presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal
dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale
relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'
esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri
relativi al personale docente di cui al presente comma, si
provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'ufficio
scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche
nella definizione dei PEI secondo la prospettiva
bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF,
nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili,
previsti nel Piano per l'Inclusione della singola
istituzione scolastica, nel potenziamento della
corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica
inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di
consultazione e programmazione delle attivita' nonche' per
il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi
livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative
delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica;
b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie
locali.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili, sentito
l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono
definite le modalita' di funzionamento del GIT, la sua
composizione, le modalita' per la selezione nazionale dei
componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di
monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata,
nonche' l'assegnazione di ulteriori funzioni per il
supporto all'inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito
il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e'
composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e,
eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti
della Azienda sanitaria locale e del territorio di
riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e'
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il
compito di supportare il collegio dei docenti nella
definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe
nell'attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi
della consulenza dei rappresentanti delle associazioni
delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative
del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di
definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive
destinate all'istituzione scolastica ai fini
dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle
riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente
territoriale competente, secondo quanto previsto
dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI
collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio.
10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica
del processo di inclusione, compresa la proposta di
quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di
sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso
ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di
Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con
accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione
scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con
la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,
dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello
studente con disabilita', o di chi esercita la
responsabilita' genitoriale, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica
che interagiscono con la classe e con la bambina o il
bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente
con disabilita' nonche' con il necessario supporto
dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti
del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese e
qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi
di lavoro operativo non devono derivare, anche in via
indiretta, maggiori oneri di personale.
11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui
al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva degli
studenti con accertata condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto
del principio di autodeterminazione.».
 
Art. 9

Modificazioni all'articolo 10
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di sostegno). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonche' della presenza di altre misure di sostegno, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.
2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.
3. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei PEI, di cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis.».
 
Art. 10

Modificazioni all'articolo 12
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;
b) al comma 5:
1) le parole «dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
2) dopo le parole «del corso di» sono inserite le seguenti: «laurea in scienze della formazione primaria, anche con l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le modalita' attuative e quelle organizzative del corso di».

Note all'art. 10:

- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12 (Corso di specializzazione per le attivita' di
sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria). - 1. La specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle
alunne e agli alunni con accertata condizione di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria si consegue attraverso il corso di
specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e
didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e
l'inclusione scolastica:
a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti
formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di
tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
b) e' attivato presso le universita' autorizzate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico in
Scienze della Formazione Primaria;
c) e' programmato a livello nazionale dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema
nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di
una prova predisposta dalle universita'.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in
possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori
60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche
dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel corso di
laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU,
possono essere riconosciuti i crediti formativi
universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati
magistrali in relazione ad insegnamenti nonche' a crediti
formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del
tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e
all'inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2
e' titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i piani di studio, le modalita' attuative e quelle
organizzative del corso di laurea in scienze della
formazione primaria, anche con l'integrazione, in tutto o
in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio, le
modalita' attuative e quelle organizzative del corso di
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le
attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica,
nonche' i crediti formativi necessari per l'accesso al
medesimo corso di specializzazione.».
 
Art. 11

Modificazioni all'articolo 13
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica».

Note all'art. 11:

- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 13 (Formazione in servizio del personale della
scuola). - 1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione
di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio
2015, n. 107, sono garantite le necessarie attivita'
formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui
al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della
definizione del piano di formazione inserito nel Piano
triennale dell'offerta formativa, individuano le attivita'
rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in
cui sono presenti bambine e bambini, alunne e alunni,
studentesse e studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica, anche in
relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e
didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi
individualizzati.
3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito
delle risorse disponibili, anche le attivita' formative per
il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i
profili professionali, le competenze sugli aspetti
organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di
base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale
ATA e' tenuto a partecipare periodicamente alle suddette
iniziative formative.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce le modalita' della formazione in
ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli
aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e
didattici dell'inclusione scolastica.».
 
Art. 12

Modificazioni all'articolo 14
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica»;
b) al comma 3:
1) dopo le parole «della famiglia,», sono inserite le seguenti: «per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»;
2) le parole «per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12».

Note all'art. 12:

- Si riporta l'articolo 14 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Continuita' del progetto educativo e
didattico). - 1. La continuita' educativa e didattica per
le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti con accertata condizione di
disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita
dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e
dal PEI.
2. Per valorizzare le competenze professionali e
garantire la piena attuazione del Piano annuale di
inclusione, il dirigente scolastico propone ai docenti
dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di
sostegno didattico, purche' in possesso della
specializzazione, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del
2015, n. 107.
3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e
didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del
dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per
i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai
docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di
specializzazione per il sostegno didattico di cui
all'articolo 12 ulteriori contratti a tempo determinato
nell'anno scolastico successivo, ferma restando la
disponibilita' dei posti e le operazioni relative al
personale a tempo indeterminato, nonche' quanto previsto
dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del
2015. Le modalita' attuative del presente comma sono
definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche apportando le necessarie modificazioni al
regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
4. Al fine di garantire la continuita' didattica
durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297.».
 
Art. 13

Modificazioni all'articolo 15
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «disabilita' certificata» sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;.

Note all'art. 13:

- Si riporta l'articolo 15 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 15 (Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica). - 1. E' istituito presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che
si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'.
2. L'Osservatorio permanente per l'inclusione
scolastica svolge i seguenti compiti:
a) analisi e studio delle tematiche relative
all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e
degli alunni, delle studentesse e degli studenti con
accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai
fini dell'inclusione scolastica a livello nazionale e
internazionale;
b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione
scolastica;
c) proposte di accordi inter-istituzionali per la
realizzazione del progetto individuale di inclusione;
d) proposte di sperimentazione in materia di
innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti
l'inclusione scolastica.
3. L'Osservatorio di cui al comma 2 e' presieduto dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
o da un suo delegato, ed e' composto da un rappresentante
del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',
nonche', dai rappresentanti delle Associazioni delle
persone con disabilita' maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica,
da studenti nonche' da altri soggetti pubblici e privati,
comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinate le modalita' di funzionamento,
incluse le modalita' di espressione dei pareri facoltativi
di cui al comma 2, lettera e), nonche' la durata
dell'Osservatorio di cui al comma 2.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
 
Art. 14

Introduzione dell'articolo 15-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. Dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Misure di accompagnamento). - 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalita' di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:
a) iniziative formative per il personale scolastico;
b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' definita la composizione di un comitato istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.».

Note all'art. 14:

- Per l'articolo 15 del citato decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, si veda nella note all'art. 13.
 
Art. 15

Modificazioni all'articolo 16
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 16, dopo il comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.»
2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 15:

- Si riporta l'articolo 16 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 16 (Istruzione domiciliare). - 1. Le istituzioni
scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico
regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali,
individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione
alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle
studentesse e agli studenti per i quali sia accertata
l'impossibilita' della frequenza scolastica per un periodo
non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non
continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche
attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle
nuove tecnologie.
2. Alle attivita' di cui al comma 1 si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalita' di
svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno
didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.
2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento
del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione
domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
 
Art. 16

Modificazioni all'articolo 19
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico 2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019»;
b) il comma 6 e' abrogato;
c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di istruzione.
7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del consiglio dei
ministri

Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Bongiorno, Ministro per la pubblica
amministrazione

Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 16:

- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19 (Decorrenze e norme transitorie). - 1. A
decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento
sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a
5, all'articolo 6 , all'articolo 7 e all'articolo 10
decorrono dal 1° settembre 2019. Le disposizioni di cui
all'articolo 10 si applicano dall'anno scolastico
2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 il decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto
di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile
1994, n. 79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento e'
redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare
disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente
decreto.
3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della
legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del
presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9
dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7
dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1
e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. (Abrogato).
7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano
a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto
di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal
predetto anno accademico, non possono essere effettuati
percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico
alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle
alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilita'
certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249.
7-bis. Al fine di garantire la graduale attuazione
delle disposizioni di cui al presente decreto, fermo
restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui
all'articolo 5, commi da 1 a 5, all'articolo 6,
all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle
bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle
studentesse e agli studenti certificati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, al passaggio di grado di
istruzione.
7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di cui
all'articolo 9, la richiesta relativa al fabbisogno dei
posti di sostegno e' inviata dal dirigente scolastico
all'Ufficio scolastico regionale senza la previa
consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico
regionale procede all'assegnazione dei posti di sostegno
senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».