| Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 |  
| Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma  dell'articolo  1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13  luglio  2015,  n.  107».  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;   Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti», e  in  particolare  l'articolo  1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184;   Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative  e correttive del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2019;   Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella seduta del 20 giugno 2019;   Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 31 luglio 2019;   Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                 Emana                   il seguente decreto legislativo: 
                                Art. 1 
                     Modificazione all'articolo 1             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, alla lettera c), la parola «e'» e' sostituita dalla  seguente: «costituisce».  
                                      NOTE 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere          delegato al Governo se non con determinazione di principi e          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per          oggetti definiti.               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - L'art. 1, commi 180, 181, lettera c), 182 e 184 della          legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del  sistema          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il          riordino   delle   disposizioni    legislative    vigenti»,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162,          reca:               «Art. 1. - 1. - 179 (omissis).               180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,          uno o piu' decreti legislativi al  fine  di  provvedere  al          riordino, alla semplificazione e alla  codificazione  delle          disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in          coordinamento con le  disposizioni  di  cui  alla  presente          legge.               181. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono          adottati nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di          cui all'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  e          successive modificazioni, nonche' dei seguenti:                 a) - b) (omissis);                 c)  promozione   dell'inclusione   scolastica   degli          studenti con disabilita' e riconoscimento delle  differenti          modalita' di comunicazione attraverso:                   1) la ridefinizione del ruolo del personale docente          di sostegno al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica          degli   studenti   con   disabilita',   anche    attraverso          l'istituzione   di   appositi   percorsi   di    formazione          universitaria;                   2) la revisione  dei  criteri  di  inserimento  nei          ruoli per il sostegno didattico, al fine  di  garantire  la          continuita'  del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con          disabilita', in modo da rendere possibile allo studente  di          fruire dello stesso insegnante  di  sostegno  per  l'intero          ordine o grado di istruzione;                   3) l'individuazione dei  livelli  essenziali  delle          prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto  conto          dei diversi livelli di competenza istituzionale;                   4)    la    previsione    di     indicatori     per          l'autovalutazione   e   la   valutazione    dell'inclusione          scolastica;                   5) la  revisione  delle  modalita'  e  dei  criteri          relativi alla  certificazione,  che  deve  essere  volta  a          individuare  le  abilita'  residue  al  fine   di   poterle          sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto  con          tutti gli specialisti di  strutture  pubbliche,  private  o          convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti  disabili          ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio  1992,          n.  104,  e  della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  che          partecipano  ai  gruppi  di  lavoro  per  l'integrazione  e          l'inclusione o agli incontri informali;                   6)  la  revisione  e  la  razionalizzazione   degli          organismi operanti a livello territoriale per  il  supporto          all'inclusione;                   7)  la  previsione   dell'obbligo   di   formazione          iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e  per  i          docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e  organizzativi          dell'integrazione scolastica;                   8) la  previsione  dell'obbligo  di  formazione  in          servizio  per  il  personale  amministrativo,   tecnico   e          ausiliario,   rispetto    alle    specifiche    competenze,          sull'assistenza di base e sugli  aspetti  organizzativi  ed          educativo-relazionali relativi al processo di  integrazione          scolastica;                   9) la  previsione  della  garanzia  dell'istruzione          domiciliare per gli alunni che si trovano nelle  condizioni          di cui all'articolo 12, comma 9,  della  legge  5  febbraio          1992, n. 104;               182. I decreti legislativi di cui  al  comma  180  sono          adottati  su   proposta   del   Ministro   dell'istruzione,          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica          amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze nonche' con gli altri Ministri  competenti,  previo          parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive          modificazioni. Gli schemi dei decreti sono  trasmessi  alle          Camere  per  l'espressione  del  parere  da   parte   delle          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i          profili  finanziari,  che  si  esprimono  nel  termine   di          sessanta giorni dalla  data  di  trasmissione,  decorso  il          quale i decreti possono comunque  essere  adottati.  Se  il          termine previsto per  l'espressione  del  parere  da  parte          delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni  che          precedono la scadenza del  termine  per  l'esercizio  della          delega  previsto   al   comma   180,   o   successivamente,          quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.               184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  di          ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma  180,  nel          rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  e  con   la          procedura  previsti  dai  commi  181  e  182  del  presente          articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative          e correttive dei decreti medesimi.».               - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante          «Norme per la promozione dell'inclusione  scolastica  degli          studenti con disabilita', a norma  dell'articolo  1,  commi          180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio  2017,  n.          112, S.O.               - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. 
           Note all'art. 1: 
               -  Si  riporta  l'articolo   1   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art. 1  (Principi  e  finalita').  -  1.  L'inclusione          scolastica:                 a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne  e  gli          alunni,  le  studentesse  e  gli  studenti,   risponde   ai          differenti  bisogni  educativi  e  si  realizza  attraverso          strategie educative e didattiche finalizzate allo  sviluppo          delle potenzialita' di ciascuno nel  rispetto  del  diritto          all'autodeterminazione  e  all'accomodamento   ragionevole,          nella prospettiva della migliore qualita' di vita;                 b) si realizza nell'identita'  culturale,  educativa,          progettuale,  nell'organizzazione  e  nel  curricolo  delle          istituzioni scolastiche, nonche' attraverso la  definizione          e la condivisione  del  progetto  individuale  fra  scuole,          famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul          territorio;                 c)  costituisce  impegno  fondamentale  di  tutte  le          componenti della comunita' scolastica le quali, nell'ambito          degli specifici  ruoli  e  responsabilita',  concorrono  ad          assicurare  il  successo  formativo  delle  bambine  e  dei          bambini, delle alunne e degli alunni, delle  studentesse  e          degli studenti.               2. Il presente decreto promuove la partecipazione della          famiglia, nonche' delle associazioni di riferimento,  quali          interlocutori  dei  processi  di  inclusione  scolastica  e          sociale.».   |  
|   |                                 Art. 2 
                     Modificazioni all'articolo 2             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, le  parole  «con  disabilita'  certificata»,  sono sostituite dalla seguente: «certificati,»;     b) il comma 2 e' soppresso.  
           Note all'art. 2: 
               -  Si  riporta  l'articolo   2   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le  disposizioni          di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle          bambine e  ai  bambini  della  scuola  dell'infanzia,  alle          alunne e agli alunni della scuola primaria e  della  scuola          secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti          della scuola secondaria di secondo  grado  certificati,  ai          sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,          al   fine   di   promuovere   e   garantire   il    diritto          all'educazione, all'istruzione e alla formazione.               2. L'inclusione scolastica  e'  attuata  attraverso  la          definizione  e  la   condivisione   del   Piano   educativo          individualizzato (PEI) quale parte integrante del  progetto          individuale di cui all'articolo 14 della legge  8  novembre          2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.».   |  
|   |                                 Art. 3 
                     Modificazioni all'articolo 3             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1,  dopo  le  parole  «comma  1»,  sono  aggiunte  le seguenti: «, tenuto conto del principio di accomodamento  ragionevole cosi' come definito dall'articolo 2 della Convenzione  delle  Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai  sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.»;     b) al comma 2:       1) alla lettera b), le parole  «disabilita'  certificata»  sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  ai fini dell'inclusione scolastica»;       2) alla lettera d), la parola «disabilita'» e' sostituita dalle seguenti  parole:  «accertata  condizione  di  disabilita'  ai   fini dell'inclusione scolastica»;     c) al comma 4:       1) le parole «permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano»  sono  sostituite dalla seguente: «Unificata» e dopo le parole «dell'articolo 3»,  sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 9»;       2) le parole «in coerenza  con  le  mansioni»  sono  sostituite dalle seguenti: «ferme restando le diverse competenze»;       3) dopo le parole  «del  presente  decreto»  sono  inserite  le seguenti: «come definite dal CCNL,  comparto  istruzione  e  ricerca, vigente,»;       4)  le  parole  «fermi  restando  gli»  sono  sostitute   dalle seguenti: «nel rispetto comunque degli»;     d) al comma 5:       1)  la  parola   «locali»   e'   sostituita   dalla   seguente: «territoriali»;       2)  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «a)  gli interventi necessari per garantire l'assistenza di  loro  competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nonche'  dall'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  secondo le  modalita'  attuative  e   gli   standard   qualitativi   previsti nell'accordo di  cui  al  comma  5-bis,  ferme  restando  le  diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente»;       3) alla  lettera  c),  le  parole  «degli  spazi  fisici»  sono sostituite dalle seguenti: «fisica, senso percettiva  e  comunicativa degli spazi e degli strumenti»;     e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:       «5-bis.  Con  accordo  in  sede  di  Conferenza  Unificata,  da perfezionare entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore della presente disposizione, sono  definite  le  modalita'  attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere  a),  b),  c)  del comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi per  l'individuazione  e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili,  del  fabbisogno di servizi, delle strutture e delle  risorse  professionali,  nonche' gli standard qualitativi relativi alle predette lettere.  
           Note all'art. 3: 
               -  Si  riporta  l'articolo   3   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art. 3 (Prestazioni e competenze). - 1. Lo  Stato,  le          Regioni e gli Enti locali,  nel  rispetto  della  normativa          vigente, perseguono l'obiettivo di garantire le prestazioni          per l'inclusione scolastica delle bambine  e  dei  bambini,          delle alunne e degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli          studenti di cui all'articolo 2, comma 1, tenuto  conto  del          principio di accomodamento ragionevole cosi' come  definito          dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni  Unite  sui          diritti delle persone con disabilita', ratificata ai  sensi          della legge 3 marzo 2009, n. 18.               2.    Lo    Stato    provvede,    per    il     tramite          dell'Amministrazione scolastica:                 a) all'assegnazione nella scuola statale dei  docenti          per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto          all'educazione  e  all'istruzione  delle  bambine   e   dei          bambini, delle alunne e degli alunni, delle  studentesse  e          degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1;                 b)  alla  definizione  dell'organico  del   personale          amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)  tenendo  conto,          tra i criteri per il riparto delle  risorse  professionali,          della presenza di  bambine  e  bambini,  alunne  e  alunni,          studentesse  e  studenti  con   accertata   condizione   di          disabilita' ai  fini  dell'inclusione  scolastica  iscritti          presso  ciascuna  istituzione  scolastica  statale,   fermo          restando  il  limite  alla  dotazione   organica   di   cui          all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2011,          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio          2011, n. 111, e successive modificazioni;                 c) all'assegnazione, nell'ambito del  personale  ATA,          dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per          lo svolgimento  dei  compiti  di  assistenza  previsti  dal          profilo  professionale,  tenendo  conto  del  genere  delle          bambine e dei bambini, delle alunne e degli  alunni,  delle          studentesse e degli  studenti,  nell'ambito  delle  risorse          umane  disponibili  e  assegnate  a  ciascuna   istituzione          scolastica;                 d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche  del          sistema nazionale di istruzione di un contributo economico,          parametrato al numero delle bambine e  dei  bambini,  delle          alunne e degli alunni, delle studentesse e  degli  studenti          con  disabilita'  accolti  ed  alla  relativa   percentuale          rispetto al numero complessivo dei frequentanti.               3. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in          vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti  da          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23          agosto   1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,          sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo  8  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sono  definite          le modalita' per l'attuazione di quanto previsto  al  comma          2,  lettere  b)  e  c),   anche   apportandole   necessarie          modificazioni  al  regolamento  di  cui  al   decreto   del          Presidente della Repubblica  22  giugno  2009,  n.  119,  e          successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i          parametri di riparto dell'organico del personale ATA.               4. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in          vigore  del  presente  decreto,  con  intesa  in  sede   di          Conferenza   Unificata   ai   sensi   dell'articolo   3   e          dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.          281,  sono  individuati  i  criteri  per  una   progressiva          uniformita'  su  tutto  il   territorio   nazionale   della          definizione  dei  profili   professionali   del   personale          destinato  all'assistenza  per   l'autonomia   e   per   la          comunicazione  personale,   ferme   restando   le   diverse          competenze dei collaboratori scolastici di cui all'articolo          3, comma 2, lettera c), come definite  dal  CCNL,  comparto          istruzione  e  ricerca,  vigente,   anche   attraverso   la          previsione di  specifici  percorsi  formativi  propedeutici          allo  svolgimento  dei  compiti  assegnati,  nel   rispetto          comunque degli ambiti di  competenza  della  contrattazione          collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui          all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.          208, e delle altre risorse al medesimo fine  disponibili  a          legislazione vigente.               5. Gli Enti  territoriali,  nel  rispetto  del  riparto          delle competenze  previsto  dall'articolo  1,  comma  85  e          seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo          1, comma  947,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,          provvedono  ad  assicurare,  nei   limiti   delle   risorse          disponibili:                 a)   gli   interventi   necessari    per    garantire          l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del          personale, come previsto dall'articolo 13, comma  3,  della          legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche'  dall'articolo  139,          comma 1, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,          secondo le modalita' attuative e gli  standard  qualitativi          previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando          le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di  cui          all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente  decreto,          come definite dal  CCNL,  comparto  Istruzione  e  Ricerca,          vigente;                 b)  i  servizi  per  il  trasporto  per  l'inclusione          scolastica,  come  garantiti  dall'articolo  8,  comma   1,          lettera g),  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  ed          esercitati secondo il riparto  delle  competenze  stabilito          dall'articolo   26   della    medesima    legge,    nonche'          dall'articolo  139,  comma  1,  lettera  c),  del   decreto          legislativo 31 marzo 1998, n. 112;                 c) l'accessibilita' e la  fruibilita'  fisica,  senso          percettiva e comunicativa degli  spazi  e  degli  strumenti          delle istituzioni scolastiche statali di  cui  all'articolo          8, comma 1, lettera c), della legge  5  febbraio  1992,  n.          104, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge  11          gennaio 1996, n. 23.               5-bis. Con accordo in sede di Conferenza Unificata,  da          perfezionare entro centoventi giorni dalla data di  entrata          in vigore della presente  disposizione,  sono  definite  le          modalita' attuative degli interventi e dei servizi  di  cui          alle lettere a), b),  c)  del  comma  5,  ivi  comprese  le          modalita' e le sedi per l'individuazione  e  l'indicazione,          nei limiti delle risorse  disponibili,  del  fabbisogno  di          servizi, delle strutture  e  delle  risorse  professionali,          nonche' gli standard  qualitativi  relativi  alle  predette          lettere.               6. Ai sensi dell'articolo 315, comma 1, lettera b), del          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e  dell'articolo          13, comma 1, lettera b), della legge 5  febbraio  1992,  n.          104, lo Stato, le Regioni e gli  Enti  locali  garantiscono          l'accessibilita' e la fruibilita' dei sussidi  didattici  e          degli  strumenti  tecnologici  e  digitali  necessari   per          l'inclusione scolastica.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                     Modificazioni all'articolo 5             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La  domanda  per l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'  evolutiva  ai fini dell'inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal presente decreto, corredata  di  certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi  clinica  e  gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento  a  cura  della Azienda sanitaria locale, e' presentata all'Istituto nazionale  della previdenza sociale (INPS), che vi  da'  riscontro  non  oltre  trenta giorni dalla data di presentazione.»;     b) al comma 2:       1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:     «a) all'articolo 4, dopo il comma  1,  e'  aggiunto  il  seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui  al  comma  1 riguardino persone in eta' evolutiva, le commissioni mediche  di  cui alla legge 15 ottobre 1990,  n.  295,  sono  composte  da  un  medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista  in  pediatria  o  in  neuropsichiatria  infantile  e l'altro specialista nella patologia  che  connota  la  condizione  di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un  operatore  sociale,  o  da  uno  psicologo  in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma  1,  individuati dall'ente locale o dall'INPS quando  l'accertamento  sia  svolto  dal medesimo  Istituto  ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   22,   del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche', negli altri casi, da  un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma  11,  della  stessa legge  15  luglio  2011,  n.  111,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990."»;       2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:     «b) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:     "5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e  gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15  ottobre  1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della  bambina  o  del bambino,  dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello studente certificati ai  sensi  del  citato  articolo  4,  o  da  chi esercita  la  responsabilita'   genitoriale,   l'accertamento   della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai  fini  dell'inclusione scolastica. Tale accertamento  e'  propedeutico  alla  redazione  del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri  del  modello bio-psico-sociale   della    Classificazione    internazionale    del funzionamento,   della   disabilita'    e    della    salute    (ICF) dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'  (OMS),  ai  fini  della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto  individuale  di  cui  all'articolo  14  della  legge  8 novembre 2000, n. 328."»;     c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:       «3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo  12,  comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende  la  diagnosi funzionale e il  profilo  dinamico-funzionale,  come  modificato  dal presente  decreto,  e'  redatto  da   una   unita'   di   valutazione multidisciplinare, nell'ambito del SSN, composta da:         a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un  medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato  di  salute del minore;         b)  almeno  due  delle  seguenti  figure:  un  esercente   di professione sanitaria nell'area della riabilitazione,  uno  psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale  o  un  pedagogista  o  un altro   delegato,   in   possesso   di    specifica    qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.»;     d) al comma 4:       1) alla lettera a), le parole «Progetto individuale e del  PEI» sono sostituite dalle  seguenti:  «Piano  educativo  individualizzato (PEI) e del Progetto individuale;»;       2) alla lettera b), la parola «necessarie» e' sostituita  dalla seguente: «utili»;       3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)  e'  redatto con  la  collaborazione  dei  genitori   o   di   chi   esercita   la responsabilita' genitoriale della bambina o del bambino,  dell'alunna o   dell'alunno,   nonche',   nel    rispetto    del    diritto    di autodeterminazione nella massima misura possibile, della  studentessa o dello studente con disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il  bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;»;     e) al comma 5:       1) dopo la parola «responsabilita'» e'  inserita  la  seguente: «genitoriale»  e  le  parole  «la   certificazione   di   disabilita' all'unita' di valutazione multidisciplinare»  sono  sostituite  dalle seguenti: «il profilo di funzionamento di cui al comma 4»;       2) le parole  «all'ente  locale  competente  e  all'istituzione scolastica, rispettivamente ai fini della predisposizione del Profilo di funzionamento, del Progetto individuale e del PEI» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'istituzione  scolastica  e   all'ente   locale competente, rispettivamente ai fini della predisposizione del  PEI  e del Progetto individuale, qualora questo venga richiesto»;     f) al comma 6:       1) al primo periodo, sostituire le parole «all'articolo 8»  con le seguenti: «all'articolo 3 e all'articolo 9»;       2) alla lettera  a),  le  parole  «secondo  la  Classificazione statistica internazionale delle  malattie  e  dei  problemi  sanitari correlati (ICD) dell'OMS» sono sostituite dalle  seguenti:  «ai  fini dell'inclusione  scolastica,  tenuto  conto   della   Classificazione internazionale  delle  malattie   (ICD)   e   della   Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita'  e  della  salute (ICF) dell'OMS»;       3) alla lettera b), le  parole  «secondo  la»  sono  sostituite dalle seguenti: «tenuto conto della»;     g) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:   «6-bis. Le Linee guida di  cui  al  comma  6,  a  fronte  di  nuove evidenze scientifiche, sono aggiornate con cadenza almeno triennale.   6-ter. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente  articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.».  
           Note all'art. 4: 
               -  Si  riporta  l'articolo   5   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art. 5 (Commissioni mediche. Modifiche  alla  legge  5          febbraio 1992, n. 104). - 1. La domanda per  l'accertamento          della condizione di disabilita' in eta' evolutiva  ai  fini          dell'inclusione scolastica di cui  alla  legge  5  febbraio          1992,  n.  104,  come  modificata  dal  presente   decreto,          corredata  di  certificato  medico   diagnostico-funzionale          contenente la diagnosi clinica  e  gli  elementi  attinenti          alla valutazione del funzionamento  a  cura  della  Azienda          sanitaria  locale,  e'  presentata  all'Istituto  nazionale          della previdenza sociale (INPS), che vi da'  riscontro  non          oltre 30 giorni dalla data di presentazione.               2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le          seguenti modificazioni:                 a) all'articolo 4, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il          seguente comma: "1-bis). Nel caso in cui  gli  accertamenti          di cui al comma 1 riguardino persone in eta' evolutiva,  le          commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre  1990,  n.          295, sono composte da  un  medico  legale,  che  assume  le          funzioni di  presidente,  e  da  due  medici,  di  cui  uno          specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile  e          l'altro  specialista  nella  patologia   che   connota   la          condizione di salute del soggetto.  Tali  commissioni  sono          integrate da un assistente specialistico o da un  operatore          sociale, o da uno psicologo in  servizio  presso  strutture          pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente  locale          o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto  dal  medesimo          Istituto  ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   22,   del          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche',          negli  altri  casi,  da  un  medico  INPS   come   previsto          dall'articolo 19, comma 11, della stessa  legge  15  luglio          2011, n. 111, fermo restando quanto previsto  dall'articolo          1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990.";                 b) all'articolo 12, il  comma  5  e'  sostituito  dal          seguente:  "5.  Contestualmente  all'accertamento  previsto          dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli          alunni, le  studentesse  e  gli  studenti,  le  commissioni          mediche  di  cui  alla  legge  15  ottobre  1990,  n.  295,          effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o  del          bambino, dell'alunna o  dell'alunno,  della  studentessa  o          dello studente certificati ai sensi del citato articolo  4,          o  da  chi   esercita   la   responsabilita'   genitoriale,          l'accertamento della  condizione  di  disabilita'  in  eta'          evolutiva  ai   fini   dell'inclusione   scolastica.   Tale          accertamento e' propedeutico alla redazione del profilo  di          funzionamento, predisposto secondo i  criteri  del  modello          bio-psico-sociale della Classificazione internazionale  del          funzionamento,  della  disabilita'  e  della  salute  (ICF)          dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS),  ai  fini          della formulazione  del  Piano  Educativo  Individualizzato          (PEI)  facente  parte  del  progetto  individuale  di   cui          all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.";                 c) all'articolo 12, i commi 6, 7 e 8 sono soppressi.               3. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo  12,          comma  5,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   che          ricomprende   la   diagnosi   funzionale   e   il   profilo          dinamico-funzionale, come modificato dal presente  decreto,          e' redatto da una unita' di valutazione  multidisciplinare,          nell'ambito del SSN, composta da:                 a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un          medico specialista, esperto nella patologia che connota  lo          stato di salute del minore;                 b) almeno due delle seguenti figure: un esercente  di          professione sanitaria nell'area della  riabilitazione,  uno          psicologo dell'eta' evolutiva, un assistente sociale  o  un          pedagogista o un altro delegato, in possesso  di  specifica          qualificazione professionale, in  rappresentanza  dell'Ente          locale di competenza.               4. Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo  12,          comma  5,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come          modificato dal presente decreto:                 a) e' il documento  propedeutico  e  necessario  alla          predisposizione del Piano Educativo Individualizzato  (PEI)          e del Progetto Individuale;                 b) definisce anche le competenze professionali  e  la          tipologia  delle  misure  di  sostegno  e   delle   risorse          strutturali utili per l'inclusione scolastica;                 c) e' redatto con la collaborazione dei genitori o di          chi esercita la responsabilita' genitoriale della bambina o          del  bambino,  dell'alunna  o  dell'alunno,  nonche',   nel          rispetto del diritto di  autodeterminazione  nella  massima          misura possibile, della studentessa o  dello  studente  con          disabilita', con la partecipazione del dirigente scolastico          ovvero di un docente specializzato sul sostegno  didattico,          dell'istituzione scolastica ove e' iscritto la bambina o il          bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente;                 d) e'  aggiornato  al  passaggio  di  ogni  grado  di          istruzione, a partire dalla scuola  dell'infanzia,  nonche'          in  presenza  di  nuove  e   sopravvenute   condizioni   di          funzionamento della persona.               5. I genitori o  chi  ne  esercita  la  responsabilita'          genitoriale trasmettono il profilo di funzionamento di  cui          al comma 4, all'istituzione scolastica  e  all'ente  locale          competente, rispettivamente ai fini  della  predisposizione          del PEI e del Progetto individuale,  qualora  questo  venga          richiesto.               6. Con decreto del Ministro della salute,  di  concerto          con i Ministri dell'istruzione,  dell'universita'  e  della          ricerca,   del   lavoro   e   delle   politiche    sociali,          dell'economia  e  delle  finanze,  per  la  famiglia  e  le          disabilita', per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,          sentito   l'Osservatorio   permanente   per    l'inclusione          scolastica di cui  all'articolo  3  e  all'articolo  9  del          presente decreto,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza          Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28          agosto 1997, n. 281, da adottare  entro  180  giorni  dalla          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono          definite le Linee guida contenenti:                 a) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione          della certificazione di disabilita' in eta'  evolutiva,  ai          fini  dell'inclusione  scolastica,   tenuto   conto   della          Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della          Classificazione  Internazionale  del  Funzionamento,  della          Disabilita' e della Salute (ICF) dell'OMS;                 b) i criteri, i contenuti e le modalita' di redazione          del  Profilo   di   funzionamento,   tenuto   conto   della          classificazione ICF dell'OMS.               6-bis. Le Linee guida di cui al comma 6,  a  fronte  di          nuove evidenze scientifiche, sono  aggiornate  con  cadenza          almeno triennale.               6-ter.  Si  provvede  agli  adempimenti  previsti   dal          presente articolo  con  le  risorse  umane,  strumentali  e          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».   |  
|   |                                 Art. 5 
                     Modificazioni all'articolo 6             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, dopo le parole  «Ente  locale»  sono  inserite  le seguenti: «d'intesa con la competente Azienda sanitaria locale»;     b) al comma 2, le parole «in collaborazione  con  le  istituzioni scolastiche» sono sostituite dalle seguenti: «con  la  partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata».     c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:   «2-bis. Si provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente.».  
           Note all'art. 5: 
               -  Si  riporta  l'articolo   6   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art.  6  (Progetto  individuale).  -  1.  Il  Progetto          individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge  8          novembre 2000, n.  328,  e'  redatto  dal  competente  Ente          locale d'intesa con la competente Azienda sanitaria  locale          sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con          la collaborazione dei genitori o  di  chi  ne  esercita  la          responsabilita'.               2. Le prestazioni, i servizi e  le  misure  di  cui  al          Progetto   individuale   sono   definite   anche   con   la          partecipazione  di   un   rappresentante   dell'istituzione          scolastica interessata.».   |  
|   |                                 Art. 6 
                     Modificazioni all'articolo 7             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2:       1)  alla  lettera  a),  le  parole  «dai   docenti»   sino   a: «valutazione multidisciplinare» sono sostituite dalle seguenti:  «dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di  cui  all'articolo  9, comma 10;»;       2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:     «b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita' in  eta'  evolutiva  ai  fini  dell'inclusione  scolastica,  di   cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei  facilitatori  e   delle   barriere,   secondo   la   prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;»;       3) alla lettera c), dopo la parola «individua» sono inserite le seguenti parole: «obiettivi educativi e didattici,» e dopo la  parola «autonomie» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, anche sulla  base degli   interventi   di   corresponsabilita'   educativa   intrapresi dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento  dei  bisogni educativi individuati;»;       4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:         «d) esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le  modalita'  di verifica, i criteri di  valutazione,  gli  interventi  di  inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e  in  progetti specifici,  la   valutazione   in   relazione   alla   programmazione individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e  di base,  svolti  dal  personale  ausiliario  nell'ambito   del   plesso scolastico e la proposta delle  risorse  professionali  da  destinare all'assistenza,  all'autonomia  e  alla  comunicazione,  secondo   le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti  dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;»;       5) alla lettera e), le parole  «dell'alternanza  scuola-lavoro» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  percorsi  per  le  competenze trasversali e per l'orientamento»;       6) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:         «g) e' redatto in via  provvisoria  entro  giugno  e  in  via definitiva, di norma, non oltre il mese  di  ottobre,  tenendo  conto degli elementi previsti nel decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 2-ter;  e'  redatto  a  partire  dalla  scuola  dell'infanzia  ed  e' aggiornato  in  presenza  di  nuove  e  sopravvenute  condizioni   di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, e'  assicurata  l'interlocuzione  tra  i  docenti  della  scuola   di provenienza e quelli  della  scuola  di  destinazione.  Nel  caso  di trasferimento di iscrizione  e'  garantita  l'interlocuzione  tra  le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle eventuali   diverse   condizioni   contestuali   della   scuola    di destinazione;»;     b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:   «2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene  ad  invarianza  di  spesa  e   nel   rispetto   del   limite dell'organico docente ed ATA  assegnato  a  livello  regionale  e  la dotazione  organica  complessiva  non  puo'  essere  incrementata  in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti  dal  predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico  delle  istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.   2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita', anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da  adottare  da  parte delle istituzioni scolastiche.».  
           Note all'art. 6: 
               -  Si  riporta  l'articolo   7   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art.  7  (Piano  educativo  individualizzato).  -   1.          All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre  2000,  n.          328, dopo le  parole  "valutazione  diagnostico-funzionale"          sono aggiunte le seguenti: "o al Profilo di  funzionamento"          e  dopo  le  parole  "Servizio  sanitario  nazionale"  sono          aggiunte   le   seguenti:    ",    il    Piano    educativo          individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche".               2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della  legge          5 febbraio 1992,  n.  104,  come  modificato  dal  presente          decreto:                 a) e' elaborato e  approvato  dal  Gruppo  di  Lavoro          Operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;                 b) tiene conto dell'accertamento della condizione  di          disabilita'  in  eta'  evolutiva  ai  fini  dell'inclusione          scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge  5          febbraio 1992, n. 104,  e  del  Profilo  di  funzionamento,          avendo    particolare    riguardo    all'indicazione    dei          facilitatori  e  delle  barriere,  secondo  la  prospettiva          bio-psico-sociale  alla  base  della  classificazione   ICF          dell'OMS;                 c)  individua  obiettivi   educativi   e   didattici,          strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente          di apprendimento nelle dimensioni  della  relazione,  della          socializzazione,  della  comunicazione,   dell'interazione,          dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli          interventi  di  corresponsabilita'   educativa   intrapresi          dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei          bisogni educativi individuati;                 d) esplicita  le  modalita'  di  sostegno  didattico,          compresa la proposta del numero di  ore  di  sostegno  alla          classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione,          gli interventi di inclusione svolti dal  personale  docente          nell'ambito  della  classe  e  in  progetti  specifici,  la          valutazione    in     relazione     alla     programmazione          individualizzata,  nonche'  gli  interventi  di  assistenza          igienica  e  di  base,  svolti  dal  personale   ausiliario          nell'ambito del  plesso  scolastico  e  la  proposta  delle          risorse   professionali   da   destinare    all'assistenza,          all'autonomia e alla comunicazione,  secondo  le  modalita'          attuative e gli standard qualitativi previsti  dall'accordo          di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;                 e)   definisce   gli   strumenti   per    l'effettivo          svolgimento dei percorsi per le  competenze  trasversali  e          per  l'orientamento,  assicurando  la  partecipazione   dei          soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;                 f)  indica  le  modalita'  di   coordinamento   degli          interventi ivi  previsti  e  la  loro  interazione  con  il          Progetto individuale;                 g) e' redatto in via provvisoria entro  giugno  e  in          via definitiva, di norma, non oltre  il  mese  di  ottobre,          tenendo  conto  degli   elementi   previsti   nel   decreto          ministeriale di cui al comma 2-ter; e'  redatto  a  partire          dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza  di          nuove e  sopravvenute  condizioni  di  funzionamento  della          persona. Nel  passaggio  tra  i  gradi  di  istruzione,  e'          assicurata l'interlocuzione tra i docenti della  scuola  di          provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso          di    trasferimento    di    iscrizione    e'     garantita          l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate          ed  e'  ridefinito  sulla  base  delle  eventuali   diverse          condizioni contestuali della scuola di destinazione;                 h) e'  soggetto  a  verifiche  periodiche  nel  corso          dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento          degli  obiettivi  e  apportare   eventuali   modifiche   ed          integrazioni.               2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di  cui          al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e  nel  rispetto          del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello          regionale e la  dotazione  organica  complessiva  non  puo'          essere incrementata in conseguenza  dell'attivazione  degli          interventi previsti dal  predetto  comma  2,  ivi  compreso          l'adeguamento dell'organico delle  istituzioni  scolastiche          alle situazioni di fatto.               2-ter.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente disposizione, sono definite  le  modalita',  anche          tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4  della          legge 5 febbraio 1992, n.  104,  per  l'assegnazione  delle          misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello          di  PEI,   da   adottare   da   parte   delle   istituzioni          scolastiche.».   |  
|   |                                 Art. 7 
                     Modificazioni all'articolo 8             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la parola «compresi»  e'  sostituita  dalle  seguenti  parole: «compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla  base dei  singoli  PEI  di  ogni  bambina  e  bambino,  alunna  o  alunno, studentessa  o  studente,  e,   nel   rispetto   del   principio   di accomodamento ragionevole, per».  
           Note all'art. 7: 
               -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art.  8  (Piano  per  l'inclusione).  -  1.   Ciascuna          istituzione scolastica, nell'ambito della  definizione  del          Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano          per l'inclusione che definisce le modalita' per  l'utilizzo          coordinato delle risorse, compreso  l'utilizzo  complessivo          delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni          bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente,          e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole,          per il superamento delle barriere  e  l'individuazione  dei          facilitatori  del  contesto  di  riferimento  nonche'   per          progettare e programmare gli  interventi  di  miglioramento          della qualita' dell'inclusione scolastica.               2. Il Piano per  l'inclusione  e'  attuato  nei  limiti          delle   risorse   finanziarie,    umane    e    strumentali          disponibili.».   |  
|   |                                 Art. 8 
                     Modificazioni all'articolo 9             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 1, i capoversi da 4 a 9 sono sostituiti dai seguenti: «4. Per ciascun ambito territoriale  provinciale,  ovvero  a  livello delle citta' metropolitane, e' costituito il Gruppo per  l'Inclusione Territoriale (GIT). Il GIT e' composto da personale  docente  esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento  alla  prospettiva bio-psico-sociale,  e  nelle  metodologie  didattiche   inclusive   e innovative. Il GIT e' nominato con  decreto  del  direttore  generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato  da  un  dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede. Il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio  scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo' esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli  oneri  relativi al personale docente di cui al presente comma, si provvede  ai  sensi dell'articolo 20, comma 4.   5. Il GIT, che agisce in  coordinamento  con  l'ufficio  scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione  dei PEI  secondo  la  prospettiva  bio-psico-sociale  alla   base   della classificazione  ICF,  nell'uso  ottimale  dei  molteplici   sostegni disponibili,  previsti  nel  Piano  per  l'Inclusione  della  singola istituzione scolastica, nel  potenziamento  della  corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica inclusiva.   6. Per lo svolgimento  di  ulteriori  compiti  di  consultazione  e programmazione delle attivita' nonche'  per  il  coordinamento  degli interventi  di  competenza  dei  diversi  livelli  istituzionali  sul territorio, il GIT e' integrato:     a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle  persone con disabilita' nell'inclusione scolastica;     b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.   7. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle risorse  umane, strumentali  e  finanziarie   disponibili,   sentito   l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono definite le modalita' di funzionamento del GIT, la  sua  composizione,  le  modalita'  per  la selezione nazionale dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede,  la  durata, nonche'  l'assegnazione  di  ulteriori  funzioni  per   il   supporto all'inclusione scolastica.   8. Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'  composto  da  docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da  personale  ATA, nonche'  da  specialisti  della  Azienda  sanitaria  locale   e   del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il  gruppo  e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha  il  compito  di supportare il collegio dei docenti nella definizione e  realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.   9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione,  il GLI si avvale della consulenza e del  supporto  degli  studenti,  dei genitori e puo' avvalersi della consulenza dei  rappresentanti  delle associazioni   delle    persone    con    disabilita'    maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle  risorse  complessive  destinate all'istituzione scolastica  ai  fini  dell'assistenza  di  competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un  rappresentante dell'ente   territoriale   competente,   secondo   quanto    previsto dall'accordo  di  cui  all'articolo  3,  comma  5-bis.  Al  fine   di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora  con  il GIT di cui al comma 4  e  con  le  istituzioni  pubbliche  e  private presenti sul territorio.   10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta  di  quantificazione  di  ore  di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto  del  profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono  costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni  con accertata  condizione  di   disabilita'   ai   fini   dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal team  dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la  partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o  dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilita', o di chi esercita la   responsabilita'   genitoriale,   delle   figure    professionali specifiche,  interne  ed  esterne  all'istituzione   scolastica   che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilita' nonche' con il necessario supporto dell'unita' di valutazione multidisciplinare.  Ai componenti del Gruppo di lavoro operativo non spetta alcun  compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia  altro emolumento. Dall'attivazione  dei  Gruppi  di  lavoro  operativo  non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.   11. All'interno del Gruppo di lavoro operativo, di cui al comma 10, e' assicurata la partecipazione attiva degli studenti  con  accertata condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai  fini  dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.»;     b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:   «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della  ricerca  sono  individuate,  quali  Centri  territoriali  di supporto  (CTS),  istituzioni  scolastiche  di  riferimento  per   la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio  a  supporto  dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e  il  miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove  tecnologie  per  la disabilita'. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalita' di collaborazione con i GIT per il  supporto  alle scuole del territorio per i processi di inclusione.   2-ter. Dall'individuazione dei CTS, di  cui  al  comma  2-bis,  non devono derivare  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.».  
           Note all'art. 8: 
               -  Si  riporta  l'articolo   9   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art. 9 (Gruppi  per  l'inclusione  scolastica).  -  1.          L'articolo 15 della legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e'          sostituito dal seguente:               "Art. 15 (Gruppi per  l'inclusione  scolastica).  -  1.          Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) e' istituito          il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con          compiti di:                 a) consulenza e proposta all'USR per la  definizione,          l'attuazione e la verifica degli accordi  di  programma  di          cui agli  articoli  13,  39  e  40  della  presente  legge,          integrati con le finalita' di  cui  alla  legge  13  luglio          2015, n. 107, con particolare riferimento alla  continuita'          delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi          integrati scuola-territorio-lavoro;                 b) supporto ai Gruppi per  l'inclusione  territoriale          (GIT);                 c) supporto alle reti di scuole per la  progettazione          e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio  del          personale della scuola.               2. Il GLIR e' presieduto dal dirigente preposto all'USR          o da un suo delegato. Nell'ambito del  decreto  di  cui  al          comma 3  e'  garantita  la  partecipazione  paritetica  dei          rappresentanti delle Regioni, degli  Enti  locali  e  delle          associazioni delle  persone  con  disabilita'  maggiormente          rappresentative   a    livello    regionale    nel    campo          dell'inclusione scolastica.               2-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca  sono  individuate,  quali          centri  Territoriali   di   Supporto   (CTS),   istituzioni          scolastiche di riferimento per la  consulenza,  formazione,          collegamento e monitoraggio  a  supporto  dei  processi  di          inclusione, per lo sviluppo, la  diffusione  e  il  miglior          utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie          per  la  disabilita'.  I  CTS,  al  fine   di   ottimizzare          l'erogazione   del   servizio,   attivano   modalita'    di          collaborazione con i GIT per il supporto  alle  scuole  del          territorio per i processi di inclusione.               2-ter. Dall'individuazione dei CTS,  di  cui  al  comma          2-bis, non devono derivare nuovi e maggiori oneri a  carico          della finanza pubblica.               3. La composizione, l'articolazione,  le  modalita'  di          funzionamento, la sede, la durata,  nonche'  l'assegnazione          di  ulteriori  funzioni  per  il  supporto   all'inclusione          scolastica del GLIR,  fermo  restando  quanto  previsto  al          comma  2,  sono   definite   con   decreto   del   Ministro          dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca,          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie          disponibili,   sentito   l'Osservatorio   permanente    per          l'inclusione  scolastica  istituito  presso  il   Ministero          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.               4. Per ciascun ambito territoriale provinciale,  ovvero          a livello delle  citta'  metropolitane,  e'  costituito  il          Gruppo per  l'Inclusione  Territoriale  (GIT).  Il  GIT  e'          composto   da   personale   docente   esperto   nell'ambito          dell'inclusione, anche  con  riferimento  alla  prospettiva          bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive          e innovative. Il GIT e' nominato con decreto del  direttore          generale dell'ufficio scolastico regionale ed e' coordinato          da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo          presiede.  Il  GIT  conferma  la  richiesta   inviata   dal          dirigente  scolastico  all'ufficio   scolastico   regionale          relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero puo'          esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli  oneri          relativi al personale docente di cui al presente comma,  si          provvede ai sensi dell'articolo 20, comma 4.               5. Il GIT, che agisce in  coordinamento  con  l'ufficio          scolastico regionale, supporta le  istituzioni  scolastiche          nella  definizione   dei   PEI   secondo   la   prospettiva          bio-psico-sociale  alla  base  della  classificazione  ICF,          nell'uso  ottimale  dei  molteplici  sostegni  disponibili,          previsti  nel  Piano   per   l'Inclusione   della   singola          istituzione    scolastica,    nel    potenziamento    della          corresponsabilita' educativa e delle attivita' di didattica          inclusiva.               6.  Per  lo  svolgimento  di   ulteriori   compiti   di          consultazione e programmazione delle attivita' nonche'  per          il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi          livelli istituzionali sul territorio, il GIT e' integrato:                 a) dalle  associazioni  maggiormente  rappresentative          delle persone con disabilita' nell'inclusione scolastica;                 b)  dagli  Enti  locali  e  dalle  Aziende  sanitarie          locali.               7.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente disposizione,  nell'ambito  delle  risorse  umane,          strumentali    e    finanziarie    disponibili,     sentito          l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, sono          definite le modalita' di  funzionamento  del  GIT,  la  sua          composizione, le modalita' per la selezione  nazionale  dei          componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le  forme  di          monitoraggio del suo funzionamento,  la  sede,  la  durata,          nonche'  l'assegnazione  di  ulteriori  funzioni   per   il          supporto all'inclusione scolastica.               8. Presso ciascuna istituzione scolastica e'  istituito          il Gruppo di lavoro  per  l'inclusione  (GLI).  Il  GLI  e'          composto da docenti curricolari,  docenti  di  sostegno  e,          eventualmente da  personale  ATA,  nonche'  da  specialisti          della  Azienda  sanitaria  locale  e  del   territorio   di          riferimento  dell'istituzione  scolastica.  Il  gruppo   e'          nominato e presieduto dal dirigente  scolastico  ed  ha  il          compito  di  supportare  il  collegio  dei  docenti   nella          definizione e  realizzazione  del  Piano  per  l'inclusione          nonche' i  docenti  contitolari  e  i  consigli  di  classe          nell'attuazione dei PEI.               9. In sede di definizione e  attuazione  del  Piano  di          inclusione,  il  GLI  si  avvale  della  consulenza  e  del          supporto degli studenti,  dei  genitori  e  puo'  avvalersi          della  consulenza  dei  rappresentanti  delle  associazioni          delle persone con disabilita' maggiormente  rappresentative          del  territorio  nell'inclusione  scolastica.  In  sede  di          definizione dell'utilizzazione  delle  risorse  complessive          destinate    all'istituzione     scolastica     ai     fini          dell'assistenza  di  competenza  degli  enti  locali,  alle          riunioni del  GLI  partecipa  un  rappresentante  dell'ente          territoriale   competente,    secondo    quanto    previsto          dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di          realizzare  il  Piano  di  inclusione  e  il  PEI,  il  GLI          collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni          pubbliche e private presenti sul territorio.               10. Al fine della definizione dei PEI e della  verifica          del  processo  di  inclusione,  compresa  la  proposta   di          quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure  di          sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso          ogni Istituzione scolastica sono  costituiti  i  Gruppi  di          Lavoro Operativo per l'inclusione dei  singoli  alunni  con          accertata condizione di disabilita' ai fini dell'inclusione          scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo e' composto dal          team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con          la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino,          dell'alunna  o  dell'alunno,  della  studentessa  o   dello          studente  con   disabilita',   o   di   chi   esercita   la          responsabilita'  genitoriale,  delle  figure  professionali          specifiche, interne ed esterne  all'istituzione  scolastica          che interagiscono con la classe  e  con  la  bambina  o  il          bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo  studente          con  disabilita'  nonche'  con   il   necessario   supporto          dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Ai componenti          del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta  alcun  compenso,          indennita',  gettone  di   presenza,   rimborso   spese   e          qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei  Gruppi          di lavoro operativo  non  devono  derivare,  anche  in  via          indiretta, maggiori oneri di personale.               11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di  cui          al comma 10, e' assicurata la partecipazione  attiva  degli          studenti con accertata condizione di  disabilita'  in  eta'          evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica  nel  rispetto          del principio di autodeterminazione.».   |  
|   |                                 Art. 9 
                     Modificazioni all'articolo 10             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66  e' sostituito dal seguente:   «Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di  sostegno). - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e  5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente  scolastico,  sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e  i  pareri del GLI, sentito il GIT,  tenendo  conto  delle  risorse  didattiche, strumentali,  strutturali  presenti  nella  scuola,   nonche'   della presenza di altre misure  di  sostegno,  al  fine  di  realizzare  un ambiente di apprendimento  favorevole  allo  sviluppo  dell'autonomia delle bambine e dei bambini,  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di  disabilita' in  eta'  evolutiva  ai  fini   dell'inclusione   scolastica,   invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva  dei  posti di sostegno.   2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.   3. Il dirigente scolastico, in tempo utile  per  l'ordinario  avvio dell'anno  scolastico,  trasmette,  sulla  base  dei  PEI,   di   cui all'articolo 7, comma 2, la richiesta  complessiva  delle  misure  di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure,  attribuiscono le risorse complessive secondo le modalita' attuative e gli  standard qualitativi  previsti  nell'accordo  di  cui  all'articolo  3,  comma 5-bis.».     |  
|   |                                 Art. 10 
                     Modificazioni all'articolo 12             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  al  comma  1,  le  parole  «disabilita'   certificata»   sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;     b) al comma 5:       1) le parole «dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;       2) dopo le parole «del corso di»  sono  inserite  le  seguenti: «laurea   in   scienze   della   formazione   primaria,   anche   con l'integrazione, in tutto o in parte, dei CFU di cui  al  comma  3,  i piani di studio, le modalita' attuative e  quelle  organizzative  del corso di».  
           Note all'art. 10: 
               -  Si  riporta  l'articolo  12   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art. 12 (Corso di specializzazione per le attivita' di          sostegno  didattico  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella          scuola primaria). - 1. La specializzazione per le attivita'          di sostegno didattico  alle  bambine  e  ai  bambini,  alle          alunne  e  agli  alunni   con   accertata   condizione   di          disabilita'  in  eta'  evolutiva  ai  fini  dell'inclusione          scolastica  nella  scuola  dell'infanzia  e  nella   scuola          primaria   si   consegue    attraverso    il    corso    di          specializzazione di cui al comma 2.               2.  Il  corso  di  specializzazione  in   pedagogia   e          didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e          l'inclusione scolastica:                 a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60  crediti          formativi universitari, comprensivi di almeno  300  ore  di          tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;                 b) e' attivato presso le universita' autorizzate  dal          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca          nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo unico  in          Scienze della Formazione Primaria;                 c) e' programmato a livello nazionale  dal  Ministero          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   in          ragione  delle  esigenze  e  del  fabbisogno  del   sistema          nazionale di istruzione e formazione;                 d) ai fini dell'accesso richiede  il  superamento  di          una prova predisposta dalle universita'.               3. Accedono al corso esclusivamente  gli  aspiranti  in          possesso della laurea magistrale a ciclo unico  in  Scienze          della Formazione Primaria che abbiano conseguito  ulteriori          60 crediti formativi universitari relativi alle  didattiche          dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel  corso  di          laurea. Ai fini del  conseguimento  dei  predetti  60  CFU,          possono   essere   riconosciuti   i    crediti    formativi          universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati          magistrali in relazione ad insegnamenti nonche'  a  crediti          formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento  del          tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno  e          all'inclusione.               4. La positiva conclusione del corso di cui al comma  2          e' titolo per l'insegnamento sui posti  di  sostegno  della          scuola dell'infanzia e della scuola primaria.               5.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,          dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  Ministro          delegato per la famiglia e le disabilita', da  adottare  ai          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto          1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono          definiti i piani di studio, le modalita' attuative e quelle          organizzative  del  corso  di  laurea  in   scienze   della          formazione primaria, anche con l'integrazione, in  tutto  o          in parte, dei CFU di cui al comma 3, i piani di studio,  le          modalita' attuative e quelle  organizzative  del  corso  di          specializzazione in pedagogia e didattica speciale  per  le          attivita' di sostegno didattico e l'inclusione  scolastica,          nonche' i crediti  formativi  necessari  per  l'accesso  al          medesimo corso di specializzazione.».   |  
|   |                                 Art. 11 
                     Modificazioni all'articolo 13             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 13, comma 2,  del  decreto  legislativo  13  aprile 2017, n. 66, le  parole  «disabilita'  certificata»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «accertata  condizione  di  disabilita'   ai   fini dell'inclusione scolastica».  
           Note all'art. 11: 
               -  Si  riporta  l'articolo  13   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art. 13 (Formazione in servizio  del  personale  della          scuola). - 1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione          di cui all'articolo 1, comma 124,  della  legge  13  luglio          2015,  n.  107,  sono  garantite  le  necessarie  attivita'          formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui          al presente decreto nell'ambito delle  risorse  finanziarie          disponibili.               2.  Le  istituzioni  scolastiche,   nell'ambito   della          definizione del piano  di  formazione  inserito  nel  Piano          triennale dell'offerta formativa, individuano le  attivita'          rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in          cui sono presenti  bambine  e  bambini,  alunne  e  alunni,          studentesse  e  studenti  con   accertata   condizione   di          disabilita' ai fini dell'inclusione  scolastica,  anche  in          relazione  alle   scelte   pedagogiche,   metodologiche   e          didattiche inclusive e coerenti con  i  piani  degli  studi          individualizzati.               3. Il piano di cui al comma  1  individua,  nell'ambito          delle risorse disponibili, anche le attivita' formative per          il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza  con  i          profili  professionali,   le   competenze   sugli   aspetti          organizzativi, educativo-relazionali e  sull'assistenza  di          base, in relazione all'inclusione scolastica. Il  personale          ATA e' tenuto a partecipare  periodicamente  alle  suddette          iniziative formative.               4. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e          della ricerca definisce le modalita'  della  formazione  in          ingresso e  in  servizio  dei  dirigenti  scolastici  sugli          aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e          didattici dell'inclusione scolastica.».   |  
|   |                                 Art. 12 
                     Modificazioni all'articolo 14             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  66, sono apportate le seguenti modificazioni:     a)  al  comma  1,  le  parole  «disabilita'   certificata»   sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  ai fini dell'inclusione scolastica»;     b) al comma 3:       1) dopo le parole «della famiglia,», sono inserite le seguenti: «per i posti di sostegno didattico, possono essere proposti»;       2) le parole «per i posti di sostegno didattico possono  essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni,» sono sostituite  dalle seguenti: «e con titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all'articolo 12».  
           Note all'art. 12: 
               -  Si  riporta  l'articolo  14   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art.  14  (Continuita'  del   progetto   educativo   e          didattico). - 1. La continuita' educativa e  didattica  per          le bambine  e  i  bambini,  le  alunne  e  gli  alunni,  le          studentesse e gli  studenti  con  accertata  condizione  di          disabilita' ai fini dell'inclusione scolastica e' garantita          dal personale della scuola, dal Piano  per  l'inclusione  e          dal PEI.               2.  Per  valorizzare  le  competenze  professionali   e          garantire  la  piena  attuazione  del  Piano   annuale   di          inclusione, il  dirigente  scolastico  propone  ai  docenti          dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attivita' di          sostegno   didattico,    purche'    in    possesso    della          specializzazione,   in   coerenza   con   quanto   previsto          dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge  13  luglio  del          2015, n. 107.               3. Al fine di  agevolare  la  continuita'  educativa  e          didattica di cui al  comma  1  e  valutati,  da  parte  del          dirigente  scolastico,  l'interesse  della  bambina  o  del          bambino, dell'alunna o  dell'alunno,  della  studentessa  o          dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia,  per          i posti di sostegno didattico, possono essere  proposti  ai          docenti con contratto a tempo determinato e con  titolo  di          specializzazione  per  il   sostegno   didattico   di   cui          all'articolo 12 ulteriori  contratti  a  tempo  determinato          nell'anno  scolastico   successivo,   ferma   restando   la          disponibilita'  dei  posti  e  le  operazioni  relative  al          personale a tempo indeterminato,  nonche'  quanto  previsto          dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n.  107  del          2015.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono          definite  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,          dell'universita' e  della  ricerca  da  adottare  ai  sensi          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.          400,  anche  apportando  le  necessarie  modificazioni   al          regolamento di cui al decreto del Ministro  della  pubblica          istruzione 13 giugno 2007, n. 131.               4.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  didattica          durante l'anno scolastico, si applica  l'articolo  461  del          testo unico di cui al decreto legislativo 16  aprile  1994,          n. 297.».   |  
|   |                                 Art. 13 
                     Modificazioni all'articolo 15             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66,  le  parole  «disabilita'  certificata»   sono sostituite dalle seguenti: «accertata condizione  di  disabilita'  in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica»;.  
           Note all'art. 13: 
               -  Si  riporta  l'articolo  15   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art.  15  (Osservatorio  permanente  per  l'inclusione          scolastica).  -  1.  E'  istituito  presso   il   Ministero          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca          l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,  che          si raccorda con l'Osservatorio nazionale  sulla  condizione          delle persone con disabilita'.               2.   L'Osservatorio   permanente    per    l'inclusione          scolastica svolge i seguenti compiti:                 a)  analisi  e  studio   delle   tematiche   relative          all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne  e          degli  alunni,  delle  studentesse  e  degli  studenti  con          accertata condizione di disabilita' in  eta'  evolutiva  ai          fini  dell'inclusione  scolastica  a  livello  nazionale  e          internazionale;                 b)  monitoraggio  delle   azioni   per   l'inclusione          scolastica;                 c) proposte di  accordi  inter-istituzionali  per  la          realizzazione del progetto individuale di inclusione;                 d)  proposte  di  sperimentazione   in   materia   di          innovazione metodologico-didattica e disciplinare;                 e) pareri e proposte sugli  atti  normativi  inerenti          l'inclusione scolastica.               3. L'Osservatorio di cui al comma 2 e'  presieduto  dal          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca          o da un suo delegato, ed e' composto da  un  rappresentante          del Ministro delegato per la  famiglia  e  le  disabilita',          nonche',  dai  rappresentanti  delle   Associazioni   delle          persone con disabilita'  maggiormente  rappresentative  sul          territorio nazionale nel campo dell'inclusione  scolastica,          da studenti nonche' da altri soggetti pubblici  e  privati,          comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal  Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.               4.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,          dell'universita' e  della  ricerca,  da  emanare  entro  60          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto, sono determinate le  modalita'  di  funzionamento,          incluse le modalita' di espressione dei pareri  facoltativi          di  cui  al  comma  2,  lettera  e),  nonche'   la   durata          dell'Osservatorio di cui al comma 2.               5. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica.».   |  
|   |                                 Art. 14 
                   Introduzione dell'articolo 15-bis             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. Dopo l'articolo 15, e' inserito il seguente:   «Art. 15-bis (Misure di accompagnamento).  -  1.  Con  decreto  del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  da adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della  presente   disposizione,   sono   stabilite   le   misure   di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalita' di inclusione previste dal presente decreto.  In  particolare,  dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:     a) iniziative formative per il personale scolastico;     b) attivazione di progetti e iniziative  per  il  supporto  delle istituzioni scolastiche.   2. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  1  e'  definita  la composizione  di  un   comitato   istituito   presso   il   Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la direzione  e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai  componenti  del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di  presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.».  
           Note all'art. 14: 
               - Per l'articolo 15 del citato decreto  legislativo  13          aprile 2017, n. 66, si veda nella note all'art. 13.   |  
|   |                                 Art. 15 
                     Modificazioni all'articolo 16             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 16, dopo il comma 2,  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 66, sono aggiunti i seguenti:   «2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni  dalla  data  di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono  definite  le modalita' di svolgimento del servizio dei  docenti  per  il  sostegno didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.»   2-ter. Dall'attuazione delle modalita' di svolgimento del  servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi  1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica.».  
           Note all'art. 15: 
               -  Si  riporta  l'articolo  16   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art. 16 (Istruzione domiciliare). - 1. Le  istituzioni          scolastiche, in  collaborazione  con  l'Ufficio  scolastico          regionale, gli Enti locali e le aziende  sanitarie  locali,          individuano azioni per garantire il diritto  all'istruzione          alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni,  alle          studentesse e agli  studenti  per  i  quali  sia  accertata          l'impossibilita' della frequenza scolastica per un  periodo          non  inferiore  a  trenta  giorni  di  lezione,  anche  non          continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche          attraverso progetti che possono  avvalersi  dell'uso  delle          nuove tecnologie.               2. Alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  si  provvede          nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   e   strumentali          disponibili a legislazione vigente.               2-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,          dell'universita'  e  della  ricerca,  da   adottare   entro          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della          presente  disposizione,  sono  definite  le  modalita'   di          svolgimento  del  servizio  dei  docenti  per  il  sostegno          didattico impegnati in attivita' di istruzione domiciliare.               2-ter. Dall'attuazione delle modalita'  di  svolgimento          del  servizio   dei   docenti   impegnati   nell'istruzione          domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono  derivare          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».   |  
|   |                                 Art. 16 
                     Modificazioni all'articolo 19             del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
   1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  66 sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2, dopo le parole «all'articolo 6» sono  inserite  le seguenti: «, all'articolo 7» e le parole «Dalla medesima data,»  sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano  dall'anno  scolastico  2020/2021.  A  decorrere   dal   1° settembre 2019»;     b) il comma 6 e' abrogato;     c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:   «7-bis.  Al  fine  di  garantire  la  graduale   attuazione   delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto,  fermo  restando  quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi  da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 7 e all'articolo 10 si applicano, alle bambine, ai bambini, alle alunne, agli alunni, alle  studentesse e agli studenti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992,  n. 104, al passaggio di grado di istruzione.   7-ter. Fino alla costituzione dei GIT di  cui  all'articolo  9,  la richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno e' inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale procede all'assegnazione  dei  posti  di  sostegno  senza  la  previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 7 agosto 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  consiglio  dei                                ministri 
                                 Bussetti,  Ministro  dell'istruzione,                                dell'universita' e della ricerca 
                                 Bongiorno, Ministro per  la  pubblica                                amministrazione 
                                 Tria, Ministro dell'economia e  delle                                finanze   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Note all'art. 16: 
               -  Si  riporta  l'articolo  19   del   citato   decreto          legislativo 13 aprile 2017,  n.  66,  come  modificato  dal          presente decreto:               «Art. 19 (Decorrenze  e  norme  transitorie).  -  1.  A          decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento          sostituisce   la   diagnosi   funzionale   e   il   profilo          dinamico-funzionale.               2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1  a          5, all'articolo  6  ,  all'articolo  7  e  all'articolo  10          decorrono dal 1° settembre 2019.  Le  disposizioni  di  cui          all'articolo   10   si   applicano   dall'anno   scolastico          2020/2021. A decorrere dal 1° settembre 2019 il decreto del          Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante  "Atto          di indirizzo e  coordinamento  relativo  ai  compiti  delle          unita' sanitarie locali in materia di alunni  portatori  di          handicap", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  aprile          1994, n. 79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento  e'          redatto  dall'unita'   di   valutazione   multidisciplinare          disciplinata  dall'articolo  5,  comma  3,   del   presente          decreto.               3. I Gruppi di lavoro  di  cui  all'articolo  15  della          legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9  del          presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:                 a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;                 b) il GIT dal 1° settembre 2019.               4. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3,  8  e  9          dell'articolo  15  della  legge  n.  104  del  1992,   come          sostituito  dall'articolo  9  del  presente   decreto,   si          applicano a decorrere dal 1°  settembre  2017.  Nelle  more          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi  2          e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel  testo          previgente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto.               5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  4   a   7          dell'articolo  15  della  legge  n.  104  del  1992,   come          sostituito  dall'articolo  9  del  presente   decreto,   si          applicano a decorrere dal 1°  settembre  2019.  Nelle  more          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi  1          e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel  testo          previgente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto.               6. (Abrogato).               7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si  applicano          a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto          di cui al comma 5 del medesimo articolo;  a  decorrere  dal          predetto anno accademico,  non  possono  essere  effettuati          percorsi  di  formazione   per   il   conseguimento   della          specializzazione per le  attivita'  di  sostegno  didattico          alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia,  alle          alunne e agli alunni della scuola primaria con  disabilita'          certificata, come disciplinati  dal  decreto  del  Ministro          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   10          settembre 2010, n. 249.               7-bis. Al fine  di  garantire  la  graduale  attuazione          delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  fermo          restando quanto previsto al comma 2, le disposizioni di cui          all'articolo  5,  commi  da  1   a   5,   all'articolo   6,          all'articolo  7  e  all'articolo  10  si  applicano,   alle          bambine,  ai  bambini,  alle  alunne,  agli  alunni,   alle          studentesse e agli  studenti  certificati  ai  sensi  della          legge 5 febbraio 1992, n. 104, al  passaggio  di  grado  di          istruzione.               7-ter.  Fino  alla  costituzione   dei   GIT   di   cui          all'articolo 9, la richiesta  relativa  al  fabbisogno  dei          posti di  sostegno  e'  inviata  dal  dirigente  scolastico          all'Ufficio   scolastico   regionale   senza   la    previa          consultazione del GIT. Il direttore dell'Ufficio scolastico          regionale procede all'assegnazione dei  posti  di  sostegno          senza la previa conferma, ovvero il parere, dei GIT.».   |  
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