| Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 97 |  
| Regolamento di organizzazione del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e  del  mare,  dell'Organismo  indipendente  di valutazione   della   performance   e   degli   Uffici   di   diretta collaborazione.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17;   Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;   Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279  e,   in particolare, l'articolo 3;   Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;   Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in particolare gli articoli da 35 a 40;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;   Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive modificazioni;   Vista la  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  e,  in  particolare, l'articolo 1, comma 503;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;   Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222,   e   in particolare, l'articolo 26, comma 4;   Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124;   Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in  particolare, l'articolo 28;   Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in  particolare, l'articolo 17, comma 35-octies;   Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  e  successive modificazioni;   Visto, il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;   Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;   Visto  il  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66   e,   in particolare, gli articoli 135 e 174-bis;   Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   e,   in particolare, l'articolo 21, comma 19;   Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in  particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);   Vista la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e,  in  particolare, l'articolo 1, comma 7;   Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni;   Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;   Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in  particolare l'articolo 10, comma 7;   Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;   Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132;   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;   Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;   Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;   Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97  e,  in  particolare, gli articoli 2 e 4-bis;   Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130,   e   in particolare, l'articolo 40;   Vista la legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  e,  in  particolare, l'articolo 1, comma 317;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10 luglio 2014,  n.  142,  recante  regolamento  di  organizzazione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli Uffici di diretta collaborazione;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre  2012,  n. 231,  recante  individuazione  delle  funzioni   dell'Autorita'   per l'energia elettrica  ed  il  gas  attinenti  alla  regolazione  e  al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo  21,  comma  19, del decreto-legge del  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013,  n. 87 e,  in  particolare,  la  Tabella  4  recante  dotazione  organica complessiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma  5,  del  decreto-legge  6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135;   Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare in data 19 gennaio 2015, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2015,  con  il numero  456,  pubblicato  sul  sito   istituzionale   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;   Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6 novembre 2015, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5  dicembre 2015, n. 284, recante disposizioni per la tutela  amministrativa  del segreto di Stato e delle informazioni  classificate  e  a  diffusione esclusiva;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2019, n. 88, recante istituzione della Cabina di regia Strategia Italia;   Considerato  che  l'organizzazione  ministeriale  proposta  risulta coerente  con  i  compiti  e  le  funzioni  attribuite  al  Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  dalla normativa di settore vigente e che tale  organizzazione  e'  coerente con i  contingenti  di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di livello generale e di livello non generale;   Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato;   Informate le organizzazioni sindacali;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 19 giugno 2019;   Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
                              A d o t t a 
                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                        Funzioni e definizioni 
   1. Il presente decreto disciplina  l'organizzazione  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di  seguito denominato «Ministero». Il Ministero, ai sensi della legge  8  luglio 1986, n. 349, costituisce l'autorita'  nazionale  di  riferimento  in materia ambientale, esercita le funzioni di cui alla legge  8  luglio 1986, n. 349, e all'articolo 35 del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni  altra  norma in attuazione degli articoli 9  e  117  della  Costituzione  e  degli impegni unionali ed internazionali assunti dall'Italia.   2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del mare e' di seguito denominato «Ministro».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.          214, S.O.:               «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del  Presidente          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi          nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge.               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno          ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  15          luglio 1986, n. 162 - S.O. n. 59.               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione          del  rendiconto  generale  dello  Stato)  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1997, n.  279  -  S.O.  n.          166:                 «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della          gestione e della rendicontazione.               2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo          dei costi, e alla Corte dei conti.               3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,          finanziarie e strumentali assegnate.               4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.          29, e successive modificazioni ed integrazioni.               5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della          programmazione economica per il  tramite  della  competente          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari          competenti e alla Corte dei conti.».               - La legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti          previdenziali) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del          22 maggio 1999, n. 118 - S.O. n. 99.               -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286          (Riordino e potenziamento dei  meccanismi  e  strumenti  di          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni          pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,          n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto          1999, n. 193.               - Si riporta il testo degli articoli da  35  a  40  del          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della          legge 15 marzo  1997,  n.  59)  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203 - S.O. n. 163:               «Art. 35 (Istituzione del ministero e  attribuzioni). -          1. E' istituito il ministero dell'ambiente e  della  tutela          del territorio.               2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo          alle seguenti materie:                 a)  individuazione,  conservazione  e  valorizzazione          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della          comunicazione ambientale;                 b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei          siti inquinati; tutela delle  risorse  idriche  e  relativa          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle          politiche agricole e forestali;                 c) promozione di politiche  di  sviluppo  durevole  e          sostenibile, nazionali e internazionali;                 c-bis)  politiche  di   promozione   per   l'economia          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le          competenze del Ministero dello sviluppo economico;                 c-ter) coordinamento  delle  misure  di  contrasto  e          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in          sicurezza dei siti inquinati;                 d)  sorveglianza,  monitoraggio  e   recupero   delle          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;                 e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai          valori naturali e ambientali.               3.  Al  ministero  sono  trasferite  con  le   inerenti          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale          ambientale.               Art. 36 (Poteri di indirizzo politico  e  di  vigilanza          del Ministro). -  1.  Al  Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio  e'  attribuita  la  titolarita'  dei          poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4  e  14          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive          modificazioni,  nonche'  la  titolarita'  del   potere   di          vigilanza con riferimento  all'Agenzia  per  la  protezione          dell'ambiente e per i  servizi  tecnici  (APAT),  ai  sensi          degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art.  1  del          decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto  2002,  n.          207, e all'Istituto centrale per la  ricerca  applicata  al          mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,          si provvede  a  ridefinire  i  compiti  e  l'organizzazione          dell'ICRAM.               1-bis. Nei  processi  di  elaborazione  degli  atti  di          programmazione del Governo aventi rilevanza  ambientale  e'          garantita la partecipazione del Ministero  dell'ambiente  e          della tutela del territorio.               Art. 37 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in          un numero non superiore a sei direzioni generali, alla  cui          individuazione  ed  organizzazione  si  provvede  ai  sensi          dell'art.   4   sentite   le    organizzazioni    sindacali          maggiormente rappresentative. Le direzioni sono  coordinate          da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di          cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'art. 19          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.               2.  Il  Ministero  si  avvale  altresi'  degli   uffici          territoriali del Governo di cui all'art. 11.               Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e  per          i servizi tecnici). - 1.  E'  istituita  l'agenzia  per  la          protezione dell'ambiente e  per  i  servizi  tecnici  nelle          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.               2.  L'agenzia  svolge  i   compiti   e   le   attivita'          tecnico-scientifiche  di   interesse   nazionale   per   la          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse          idriche  e   della   difesa   del   suolo,   ivi   compresi          l'individuazione e  delimitazione  dei  bacini  idrografici          nazionali e interregionali.               3.  All'agenzia   sono   trasferite   le   attribuzioni          dell'agenzia nazionale  per  la  protezione  dell'ambiente,          quelle dei servizi tecnici nazionali  istituiti  presso  la          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  ad  eccezione  di          quelle del servizio sismico nazionale.               4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi  dell'art.          8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio  federale          rappresentativo delle agenzie regionali per  la  protezione          dell'ambiente, con funzioni consultive  nei  confronti  del          direttore generale e del  comitato  direttivo.  Lo  statuto          prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto  di          quattro  membri,  di  cui  due  designati   dal   Ministero          dell'ambiente e due designati dalla  Conferenza  permanente          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province          autonome di Trento e  di  Bolzano.  Lo  statuto  disciplina          inoltre le funzioni e le competenze degli  organismi  sopra          indicati e la  loro  durata,  nell'ambito  delle  finalita'          indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1,  lettera          b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.               5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso          la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.  Il  relativo          personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.               Art. 39 (Funzioni dell'agenzia). - 1. L'agenzia  svolge          in particolare, le funzioni concernenti:               a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'art.          1 del decreto-legge 4 dicembre  1993,  n.  496,  convertito          dalla legge 21  gennaio  1994,  n.  61,  nonche'  le  altre          assegnate all'agenzia medesima  con  decreto  del  ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio;               b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa          del suolo e delle acque di cui agli articoli 1  e  4  della          legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' ogni altro compito  e          funzione di  rilievo  nazionale  di  cui  all'art.  88  del          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  ad  eccezione          dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'art. 88,          comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998,          n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del  Registro          italiano dighe - RID.               Art. 40 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate  le  seguenti          disposizioni:                 a) l'art. 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12          e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;                 b) l'art.  1-ter,  2  e  2-ter  del  decreto-legge  4          dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla          legge 21 gennaio 1994, n. 61.».               - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle          amministrazioni pubbliche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 112.               -  Il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195          (Attuazione  della  direttiva  2003/4/CE  sull'accesso  del          pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222.               - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.               - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  503,  della          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.          legge finanziaria 2007) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          del 27 dicembre 2006, n. 299:               «Art. 1 (Omissis). - 503. Il Ministero dell'economia  e          delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentito   il          Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a procedere,          entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore          della presente legge,  alla  trasformazione  della  SOGESID          Spa, al  fine  di  renderla  strumentale  alle  esigenze  e          finalita' del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del          territorio e del mare, anche procedendo a tale  scopo  alla          fusione per incorporazione con altri soggetti,  societa'  e          organismi di diritto pubblico che  svolgono  attivita'  nel          medesimo settore della SOGESID Spa.               (Omissis).».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  maggio          2007, n. 90 (Regolamento per il  riordino  degli  organismi          operanti presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela          del territorio  e  del  mare,  a  norma  dell'art.  29  del          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio  2007  n.          158 - S.O. n. 157.               - Si riporta  il  testo  dell'art.  26,  comma  4,  del          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.   222          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          1° ottobre 2007, n.  159,  recante  interventi  urgenti  in          materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e  l'equita'          sociale)  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   del   30          novembre 2007 n. 279 - S.O. n. 249.               -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta          Ufficiale del 13 agosto 2007 n. 187.               - Si riporta l'art.  28  del  decreto-legge  25  giugno          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6          agosto  2008,   n.   133   (Conversione   in   legge,   con          modificazioni, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,          recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione   tributaria)          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto  2008  n.          195 - S.O. n. 196:               «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  Superiore   per   la          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).               2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui          all'art. 38 del decreto legislativo n. 300  del  30  luglio          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente          articolo, sono soppressi.               2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le          funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare, di cui all'art. 12, comma  20,  del  decreto-legge  6          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,          trasferite all'Istituto superiore per la  protezione  e  la          ricerca   ambientale,   che   ne   assicura   l'adempimento          nell'ambito dei compiti e delle attivita' di  cui  all'art.          2,  comma  6,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del          Presidente del Consiglio dei ministri 10  luglio  2014,  n.          142. A tal  fine,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di          entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,          l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca          ambientale procede al  conseguente  adeguamento  statutario          della propria struttura organizzativa.               3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione          delle risorse dell'ISPRA . In sede di definizione  di  tale          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali          e logistiche.               4.  La  denominazione  «Istituto   superiore   per   la          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici          (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»          e  «Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e          tecnologica applicata al mare (ICRAM)».               5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio          dell'ISPRA , il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due          subcommissari.               6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori          oneri a carico della finanza pubblica.               6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la          rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi  e          passivi  avanti  le  Autorita'   giudiziarie,   i   collegi          arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.               7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure          tecnico-scientifica.               8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti          con elevata qualificazione tecnico-scientifica.               9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in          vigore del presente decreto.               10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra          magistrati ordinari, amministrativi e contabili.               11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del          presente decreto-legge.               12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui          al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,          n. 90  provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data          di entrata in vigore del presente decreto.               13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a          carico della finanza pubblica.».               -  Si  riporta  l'art.   17,   comma   35-octies,   del          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2009,   n.   102          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          1° luglio 2009, n.  78,  recante  provvedimenti  anticrisi,          nonche' proroga di termini e della partecipazione  italiana          a  missioni  internazionali)  pubblicata   nella   Gazzetta          Ufficiale del 4 agosto 2009 n. 179 - S.O. n. 140:               «Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei          conti). - (Omissis).               35-octies.  Atteso  il  progressivo  ampliamento  delle          attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la          ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui  all'art.   28   del          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  per          assicurare un piu' efficace e qualificato  esercizio  delle          funzioni demandate all'organo di revisione  interno,  senza          nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,          nell'ambito  delle   risorse   finanziarie   destinate   al          funzionamento degli  organi  collegiali,  il  collegio  dei          revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con  decreto  del          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare ed e'  formato  da  tre  componenti  effettivi  e  due          supplenti con comprovata esperienza  in  materia  contabile          amministrativa. Uno dei componenti effettivi  e'  designato          dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i  dirigenti          del medesimo Ministero. (Omissis).».               - Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)          e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31  ottobre          2009 - S.O. n. 197.               - Si riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  2,  del          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2010,   n.   26          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti  per          la cessazione  dello  stato  di  emergenza  in  materia  di          rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post          emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed  altre          disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio          dei ministri ed alla protezione  civile)  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010 n.  48  -  S.O.  n.          39):               «Art. 17 (Interventi urgenti nelle  situazioni  a  piu'          elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la          sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e          culturale). - (Omissis).               2. L'attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative          alla programmazione e alla realizzazione  degli  interventi          di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte  salve          le competenze attribuite dalla legge  alla  Presidenza  del          Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  della  protezione          civile, sono curate dal  Ministero  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare, che vi  provvede  sentiti          il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il          Dipartimento della  protezione  civile  per  i  profili  di          competenza, con  una  direzione  generale  individuata  dai          regolamenti di organizzazione del  Ministero  nel  rispetto          della  dotazione  organica  vigente  che   subentra   nelle          funzioni gia' esercitate  dall'Ispettorato  generale.  Agli          oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in  euro          660.000 a decorrere dall'anno 2010,  si  provvede  mediante          corrispondente riduzione, a decorrere  dall'anno  2010,  di          euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.          5-bis, comma 5 del decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  aprile  2007,          n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa  recata          dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di          euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata  dall'art.          5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e  di  euro          10.000 dell'autorizzazione di  spesa  recata  dall'art.  6,          comma 1, della citata legge n. 179 del 2002.               (Omissis).».               -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella          Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009, n. 245.               -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32          (Attuazione  della  direttiva  2007/2/CE,  che   istituisce          un'infrastruttura  per  l'informazione  territoriale  nella          Comunita' europea INSPIRE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale del 9 marzo 2010, n. 56 - S.O. n. 47.               - Si riporta il testo degli articoli 135 e 174-bis  del          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice          dell'ordinamento  militare)   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale dell'8 maggio 2010, n. 106 - S.O. n. 84:               «Art.  135  (Esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del          mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai          sensi dell'art. 8 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  e          dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando          funzioni di vigilanza e  controllo  in  materia  di  tutela          dell'ambiente marino e costiero.               2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma  1,          e fermo restando quanto previsto dall'art. 12  del  decreto          legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  il  Corpo  delle          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in          particolare, le sottoelencate funzioni:                 a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale          svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di  controllo          relative all'esatta applicazione delle  norme  del  diritto          italiano, del diritto dell'Unione europea  e  dei  trattati          internazionali  in  vigore  per  l'Italia  in  materia   di          prevenzione e repressione di tutti i tipi  di  inquinamento          marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da  acque  di          zavorra,   l'inquinamento   da   immersione   di   rifiuti,          l'inquinamento  da   attivita'   di   esplorazione   e   di          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi          e della biodiversita';                 b)  nelle  acque  di  giurisdizione  e  di  interesse          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;                 c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e          195, 5° comma, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.          152, alla sorveglianza e all'accertamento delle  violazioni          in materia di tutela delle  acque  dall'inquinamento  e  di          gestione delle risorse  idriche  se  dalle  stesse  possono          derivare danni o  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente          marino   e   costiero,   nonche'   alla   sorveglianza    e          all'accertamento  degli  illeciti   in   violazione   della          normativa in materia di  rifiuti  e  alla  repressione  dei          traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;                 d) esercita, ai sensi  dell'art.  19  della  legge  6          dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  nelle  aree  marine          protette e sulle aree di reperimento;                 e) ai sensi  dell'art.  296,  comma  9,  del  decreto          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8          del predetto articolo;                 f) per le attivita' di cui  agli  articoli  11  e  12          della legge 31 dicembre 1982, n.  979,  attraverso  la  sua          organizzazione  periferica  a  livello   di   compartimento          marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio  1998,  n.          239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e          specifiche, del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del          territorio e del mare; in forza della medesima disposizione          normativa per altri interventi e attivita'  in  materia  di          tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della          tutela del territorio e del mare puo' avvalersi  anche  del          Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di  specifiche          convenzioni.               (Omissis).».               «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto          dell'organizzazione territoriale.               2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:                 a)   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma          dei carabinieri dal Capo di Stato  Maggiore  della  Difesa,          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,          ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali          per  le  materie  afferenti   alla   sicurezza   e   tutela          agroalimentare  e  forestale.  Del  Comando  si  avvale  il          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare,  limitatamente  allo  svolgimento  delle   specifiche          funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni  del          medesimo Ministero. Il Comando  e'  retto  da  generale  di          corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione,  di          coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei  comandi          dipendenti.  L'incarico  di  vice  comandante  del  Comando          unita' ( (forestali,  ambientali  e  agroalimentari)  )  e'          attribuito al Generale di divisione in servizio  permanente          effettivo del ruolo forestale;                 b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.               2-bis. I reparti istituiti  con  decreto  del  Ministro          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione          di Comando carabinieri per la tutela ambientale  e  Comando          carabinieri  per  la  tutela  agroalimentare.  2-ter.   Dal          Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono  anche  il          Comando carabinieri per la tutela forestale  e  il  Comando          carabinieri  per  la  tutela  della  biodiversita'  e   dei          parchi.».               - Si riporta il  testo  dell'art.  21,  comma  19,  del          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni  urgenti  per          la  crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti          pubblici)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   27          dicembre 2011 n. 300 - S.O. n. 276:               «Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis).               19.  Con  riguardo   all'Agenzia   nazionale   per   la          regolazione e  la  vigilanza  in  materia  di  acqua,  sono          trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas          le funzioni attinenti alla regolazione e al  controllo  dei          servizi idrici,  che  vengono  esercitate  con  i  medesimi          poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa  dalla  legge  14          novembre 1995, n.  481.  Le  funzioni  da  trasferire  sono          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere  a)          e b) del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,          con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti  per  la          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi          ai cittadini) pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  14          agosto 2012, n. 189 - S.O. n. 173:               «Art. 2  (Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle          pubbliche amministrazioni). - (Omissis).                 a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e  di          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli          esistenti;                 b)  le  dotazioni   organiche   del   personale   non          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge          6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione  e          la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'  nella          pubblica   amministrazione)   pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 - S.O. n. 265:               «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella          pubblica amministrazione). -(Omissis).               7. L'organo di indirizzo  individua,  di  norma  tra  i          dirigenti di  ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della          prevenzione   della   corruzione   e   della   trasparenza,          disponendo le eventuali modifiche organizzative  necessarie          per assicurare funzioni e poteri idonei per lo  svolgimento          dell'incarico con piena autonomia  ed  effettivita'.  Negli          enti  locali,  il  Responsabile  della  prevenzione   della          corruzione e della trasparenza e'  individuato,  di  norma,          nel segretario o nel dirigente  apicale,  salva  diversa  e          motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di  comuni,  puo'          essere nominato un  unico  responsabile  della  prevenzione          della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della          prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  segnala          all'organo di indirizzo  e  all'organismo  indipendente  di          valutazione le disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle          misure in materia di  prevenzione  della  corruzione  e  di          trasparenza e indica agli uffici  competenti  all'esercizio          dell'azione disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che          non hanno attuato correttamente le  misure  in  materia  di          prevenzione della corruzione e  di  trasparenza.  Eventuali          misure discriminatorie, dirette o indirette, nei  confronti          del Responsabile della prevenzione della corruzione e della          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.               (Omissis).».               - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          del 4 gennaio 2013 n. 3.               - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di          informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5  aprile  2013  n.          80.               - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  7,  del          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto   2014,   n.   116          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per  il          settore agricolo, la tutela ambientale e  l'efficientamento          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla          normativa europea) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del          20 agosto 2014 n. 192 - S.O. n. 72:               «Art.   10   (Misure   straordinarie   per   accelerare          l'utilizzo delle risorse e  l'esecuzione  degli  interventi          urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del   rischio          idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento          delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati          all'agricoltura). - (Omissis).               7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle  fasi          relative alla programmazione  e  alla  realizzazione  degli          interventi di cui al comma  1,  fermo  restando  il  numero          degli  uffici  dirigenziali  di  livello  generale  e   non          generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'art.  17,  comma          2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  e'          trasformato  in  una  direzione  generale  individuata  dai          regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e,  pertanto,          l'Ispettorato e'  soppresso.  Conseguentemente,  al  citato          art. 17, comma 2, del decreto-legge  n.  195  del  2009  le          parole  da:  «le  proprie  strutture  anche  vigilate»   a:          «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.          140»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «una   direzione          generale individuata dai regolamenti di organizzazione  del          Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che          subentra nelle funzioni  gia'  esercitate  dall'Ispettorato          generale».               (Omissis).».               -  Il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.   97          (Revisione e semplificazione delle disposizioni in  materia          di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza,          correttivo della legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  del          decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai   sensi          dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia          di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno  2016  n.          132.               - La legge 28 giugno  2016,  n.  132  (Istituzione  del          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  e          disciplina dell'Istituto superiore per la protezione  e  la          ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale          del 18 luglio 2016 n. 166.               - Il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127  (Norme          per il riordino della disciplina in materia  di  conferenza          di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge 7  agosto          2015, n. 124) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13          luglio 2016 n. 162.               - Il decreto legislativo decreto legislativo 19  agosto          2016, n. 177 (Disposizioni in materia di  razionalizzazione          delle  funzioni  di  polizia  e  assorbimento   del   Corpo          forestale dello Stato,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia          di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche)  e'          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  settembre  2016          n. 213.               -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.   65          (Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento          europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure          per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei          sistemi  informativi  nell'Unione)  e'   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2018 n. 132.               - Si riporta il testo degli  articoli  2  e  4-bis  del          decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86  convertito,   con          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2018,   n.   97          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge          12 luglio 2018, n.  86,  recante  disposizioni  urgenti  in          materia di riordino delle attribuzioni  dei  Ministeri  dei          beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle          politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e          della tutela del territorio e del mare, nonche' in  materia          di  famiglia  e  disabilita')  pubblicata  nella   Gazzetta          Ufficiale del 14 agosto 2018 n. 188:               «Art.  2  (Riordino  delle  competenze  del   Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).  -          1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio          e del mare sono trasferite  le  funzioni  esercitate  dalla          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in  materia   di          coordinamento e monitoraggio degli interventi di  emergenza          ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge  10          dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla          legge 6 febbraio 2014, n. 6. 2. Per le finalita' di cui  al          comma 1, all'art. 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono          apportate le seguenti modificazioni:                 a) al comma 1, le parole da:  «presso  la  Presidenza          del Consiglio dei ministri» a «Ministro della difesa»  sono          sostituite   dalle   seguenti:   «presso    il    Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un          Comitato   interministeriale,   presieduto   dal   Ministro          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          composto dal Ministro delegato per  il  Sud,  dal  Ministro          dell'interno,  dal  Ministro   delle   politiche   agricole          alimentari, forestali e del  turismo,  dal  Ministro  delle          infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della  salute,          dal Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali  e  dal          Ministro della difesa»;                 b) al comma 2, le parole: «, su proposta del Ministro          per  la  coesione  territoriale,»  sono  sostituite   dalle          seguenti: «, sulla proposta del Ministro  delegato  per  il          Sud» e le parole da: «un  rappresentante  della  Presidenza          del Consiglio dei ministri» a  «Ministero  dell'ambiente  e          della tutela del territorio e  del  mare»  sono  sostituite          dalle   seguenti:   «un   rappresentante   del    Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che          la presiede, e da un rappresentante del  Ministro  delegato          per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle          politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;                 c) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  La          segreteria del Comitato di cui al comma  1  e  il  supporto          tecnico  per  la  Commissione  di  cui  al  comma  2   sono          assicurati  dalle  strutture  organizzative  del  Ministero          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie          disponibili a legislazione vigente e comunque  senza  nuovi          oneri per la finanza pubblica.».               3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare esercita altresi'  le  funzioni  gia'          attribuite alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  in          materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di  difesa          e messa in sicurezza del suolo, ferme  restando  quelle  di          coordinamento interministeriale  proprie  della  Presidenza          del Consiglio  dei  ministri.  All'art.  7,  comma  8,  del          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,  n.  164,  le          parole «di concerto con la struttura di missione contro  il          dissesto idrogeologico appositamente  istituita  presso  la          Presidenza del Consiglio» sono soppresse e il  comma  9  e'          abrogato. All'art. 1, comma 1074, della legge  27  dicembre          2017, n. 205, le parole: "della  Presidenza  del  Consiglio          dei  ministri-Struttura  di  missione  contro  il  dissesto          idrogeologico  e  per  lo  sviluppo  delle   infrastrutture          idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto          dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono  sostituite          dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della  tutela          del territorio e del mare, sulla  base  di  un  accordo  di          programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare" e  le  parole:  "d'intesa          con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri"   sono          sostituite  dalle  seguenti:  "d'intesa  con  il  Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".               4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono          apportate le seguenti modificazioni:                 a) all'art. 35, comma 2,  dopo  la  lettera  c)  sono          inserite le seguenti: «c-bis) politiche di  promozione  per          l'economia circolare  e  l'uso  efficiente  delle  risorse,          fatte salve le  competenze  del  Ministero  dello  sviluppo          economico; c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in          sicurezza dei siti inquinati;»;                 b) all'art. 37, comma 1, le parole: «, comma  5-bis,»          sono soppresse.               5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle          finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della  tutela          del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione          del   presente   decreto,   si   provvede   alla   puntuale          quantificazione delle risorse  finanziarie  allocate  e  da          allocare presso la Presidenza del  Consiglio  dei  ministri          per  lo  svolgimento  delle  funzioni  trasferite  con   il          presente articolo.               6. Le risorse di cui al comma  5,  gia'  trasferite  al          bilancio  autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio   dei          ministri  e  disponibili,  sono  versate  all'entrata   del          bilancio dello Stato per essere riassegnate  ai  pertinenti          capitoli di spesa dello stato di previsione  del  Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad          apportare con propri decreti le  occorrenti  variazioni  di          bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il          triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al  comma          5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del          territorio e del mare.               7.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, adottato ai sensi dell'art. 4-bis, si provvede ad          adeguare   le   strutture   organizzative   del   Ministero          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica.               8. Dalle disposizioni di cui al presente  articolo  non          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza          pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare          provvede con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali          disponibili   a   legislazione   vigente.    Il    Ministro          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».               «Art.    4-bis    (Procedure    per     il     riordino          dell'organizzazione  dei  Ministeri).  -  1.  Al  fine   di          semplificare ed accelerare il riordino  dell'organizzazione          dei  Ministeri,  anche  con  riferimento  agli  adeguamenti          conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli  1  e  2          del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata  in          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e          fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei          Ministeri, ivi  inclusi  quelli  degli  uffici  di  diretta          collaborazione, possono essere  adottati  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e          delle finanze, previa delibera del Consiglio dei  ministri.          I decreti previsti dal presente articolo sono  soggetti  al          controllo preventivo di legittimita' della Corte dei  conti          ai sensi dell'art. 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14          gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del          Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il  parere          del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia          di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per          il Ministero interessato, il regolamento di  organizzazione          vigente.».               - Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto-legge 28          settembre 2018,  n.  109,  convertito,  con  modificazioni,          dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (Conversione in legge,          con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018,  n.          109, recante disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,          la sicurezza della rete nazionale  delle  infrastrutture  e          dei trasporti, gli eventi  sismici  del  2016  e  2017,  il          lavoro e le  altre  emergenze)  pubblicata  nella  Gazzetta          Ufficiale del 19 novembre 2018 n. 269 - S.O. n. 55:               «Art. 2 (Cabina di regia Strategia Italia). - 1.  Entro          dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente          decreto, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, e' istituita,  su  proposta  del  Segretario  del          CIPE, una Cabina di regia, presieduta  dal  Presidente  del          Consiglio dei  ministri  o  dal  Sottosegretario  di  Stato          delegato, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica,  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e          del mare, dal Ministro per il Sud e dal  Ministro  per  gli          affari regionali e le autonomie e  integrata  dai  Ministri          interessati alle materie trattate  nonche'  dal  Presidente          della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,          dal Presidente dell'Unione delle province  d'Italia  e  dal          Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,          con i seguenti compiti:                 a) verificare lo stato di attuazione,  anche  per  il          tramite  delle  risultanze  del  monitoraggio  delle  opere          pubbliche, ivi  comprese  le  risultanze  del  monitoraggio          dinamico di cui all'art. 14, commi 1, 2 e  3,  di  piani  e          programmi di investimento infrastrutturale  e  adottare  le          iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;                 b) verificare lo stato di attuazione degli interventi          connessi a fattori di  rischio  per  il  territorio,  quali          dissesto  idrogeologico,   vulnerabilita'   sismica   degli          edifici  pubblici,  situazioni   di   particolare   degrado          ambientale necessitanti attivita' di bonifica e prospettare          possibili rimedi.               2. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  il          tramite  del  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il          coordinamento   della    politica    economica,    assicura          l'attivita'   di   supporto    tecnico,    istruttorio    e          organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.».               - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  317,  della          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio          pluriennale per il  triennio  2019-2021)  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018 n. 302  -  S.O.  n.          62:               «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).               317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche          ambientali  e  di  perseguire  un'efficiente  ed   efficace          gestione delle  risorse  pubbliche  destinate  alla  tutela          dell'ambiente,    anche    allo    scopo    di    prevenire          l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e          di superare quelle in corso, il Ministero  dell'ambiente  e          della tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio          2019-2021,   e'   autorizzato   ad   assumere,   a    tempo          indeterminato, anche in sovrannumero  con  assorbimento  in          relazione alle cessazioni del personale di ruolo,  mediante          apposita  procedura  concorsuale  pubblica  per  titoli  ed          esami,  un  contingente  di   personale   di   350   unita'          appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di  50          unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.          E'   parimenti    autorizzata    l'assunzione    a    tempo          indeterminato,  mediante  apposita  procedura   concorsuale          pubblica  per  titoli  ed  esami,  di  un  contingente   di          personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale          non generale, di complessive  20  unita',  con  riserva  di          posti non superiore  al  50  per  cento  al  personale  del          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la          dotazione organica  del  Ministero  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare, di  cui  alla  tabella  4          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri  22  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata  di  20          posizioni di livello dirigenziale non  generale  e  di  300          unita'  di  personale  non   dirigenziale.   Il   Ministero          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8,  comma  1,  della          legge 8 luglio 1986,  n.  349,  provvede  alla  progressiva          riduzione delle convenzioni stipulate per le  attivita'  di          assistenza e di supporto tecnico-specialistico e  operativo          in materia ambientale, nella misura fino al  10  per  cento          nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno  2021,  fino          al 50 per cento  nell'anno  2022,  fino  al  70  per  cento          nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno  2024,  avendo          come riferimento il totale delle convenzioni  vigenti,  per          le medesime attivita', nell'anno 2018.  Per  gli  anni  dal          2019 al 2024, le risorse derivanti  dalla  riduzione  delle          convenzioni  di  cui  al  periodo  precedente,  annualmente          accertate con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   versate          all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono  acquisite          all'erario. Nell'esercizio finanziario  2025,  con  decreto          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle          finanze, sono individuate e  quantificate  le  risorse  che          derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato          periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i          relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure          concorsuali definiscono i titoli valorizzando  l'esperienza          lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica          amministrazione. Agli oneri derivanti dalle  assunzioni  di          cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari  ad          euro 4.053.663 per l'anno  2019,  ad  euro  14.914.650  per          l'anno  2020  e  ad  euro  19.138.450  annui  a   decorrere          dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del          fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge          11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai  sensi  del          comma 298 del presente articolo. Per lo  svolgimento  delle          procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e'          autorizzata la spesa di euro 800.000 per  l'anno  2019.  Al          relativo onere si provvede mediante utilizzo del  Fondo  da          ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori          esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,  iscritto          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e          della tutela del territorio e del mare. (Omissis).».               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          10  luglio   2014,   n.   142,   recante   regolamento   di          organizzazione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela          del territorio e del mare, dell'Organismo  indipendente  di          valutazione della performance e  degli  Uffici  di  diretta          collaborazione, abrogato dal  presente  decreto,  e'  stato          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre  2014  n.          232.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          20  luglio  2012,  recante  individuazione  delle  funzioni          dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas  attinenti          alla regolazione e al  controllo  dei  servizi  idrici,  ai          sensi dell'art. 21,  comma  19,  del  decreto-legge  del  6          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla          legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e'  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2012, n. 231.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          22 gennaio 2013, recante rideterminazione  delle  dotazioni          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici          non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2          del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito  dalla          legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale del 13 aprile 2013, n. 87.               - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela          del territorio e del mare in data 19 gennaio 2015,  recante          individuazione e definizione dei compiti  degli  uffici  di          livello   dirigenziale   non   generale    del    Ministero          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare          registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2015, con  il          numero  456,  e'  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          6 novembre 2015, n. 5, recante disposizioni per  la  tutela          amministrativa del segreto di Stato  e  delle  informazioni          classificate e a diffusione esclusiva, e' pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2015, n. 284.               - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri          15 febbraio 2019, recante istituzione della Cabina di regia          Strategia Italia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13          aprile 2019, n. 88. 
           Note all'art. 1: 
               - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno          ambientale)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15          luglio 1986, n. 162.               - Si riporta il testo dell'art. 35, del citato  decreto          legislativo n. 300 del 1999:               «Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).  -          1. E' istituito il ministero dell'ambiente e  della  tutela          del territorio.               2.  Al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio  sono  attribuite  le  funzioni  e   i   compiti          spettanti allo Stato relativi  alla  tutela  dell'ambiente,          del territorio e dell'ecosistema, con particolare  riguardo          alle seguenti materie:                 a)  individuazione,  conservazione  e  valorizzazione          delle aree naturali protette, tutela della biodiversita'  e          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e          gestione, fatte salve le competenze  della  Presidenza  del          Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari  esteri          e della cooperazione internazionale, della  Convenzione  di          Washington (CITES) e dei relativi  regolamenti  comunitari,          della difesa del mare e  dell'ambiente  costiero,  e  della          comunicazione ambientale;                 b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei          siti inquinati; tutela delle  risorse  idriche  e  relativa          gestione, fatta salva la  competenza  del  Ministero  delle          politiche agricole e forestali;                 c) promozione di politiche  di  sviluppo  durevole  e          sostenibile, nazionali e internazionali;                 ( (c-bis)  politiche  di  promozione  per  l'economia          circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le          competenze del Ministero dello sviluppo economico) );                 ( (c-ter) coordinamento delle misure di  contrasto  e          contenimento  del  danno  ambientale  e  di  ripristino  in          sicurezza dei siti inquinati;) )                 d)  sorveglianza,  monitoraggio  e   recupero   delle          condizioni ambientali conformi agli interessi  fondamentali          della  collettivita'  e  all'impatto   sull'ambiente,   con          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;                 e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai          valori naturali e ambientali.               3.  Al  ministero  sono  trasferite  con  le   inerenti          risorse,  le   funzioni   e   i   compiti   dei   ministeri          dell'ambiente e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate  quelle          attribuite, anche dal presente decreto, ad altri  ministeri          o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni  conferite          alle regioni e agli enti locali anche ai sensi  e  per  gli          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)          e b) della legge  15  marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'          trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al  ministero          delle politiche agricole in materia  di  polizia  forestale          ambientale".   |  
|   |                                  ______ 
                           Tabella A (di cui all'articolo 12, comma 1) 
   Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale   +---------------------------------------------------------------+---+ |Posti di funzione dirigenziale di livello generale             |8  | +---------------------------------------------------------------+---+ |Posti di funzione dirigenziale di livello non generale         |53 | +---------------------------------------------------------------+---+
   Tale contingente tiene conto  dell'articolo  1,  comma  317,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il triennio 2019-2021», che incrementa la pianta organica del  Ministero di 20 unita' dirigenziali e 300 unita' di personale non dirigenziale. 
                                ______ 
                           Tabella B (di cui all'articolo 12, comma 5) 
   Dotazione organica del personale non dirigenziale   +-------------------------------------------------------------+-----+ |Prima Area                                                   |4    | +-------------------------------------------------------------+-----+ |Seconda Area                                                 |220  | +-------------------------------------------------------------+-----+ |Terza Area                                                   |635  | +-------------------------------------------------------------+-----+ |Totale                                                       |859  | +-------------------------------------------------------------+-----+
   Tale contingente tiene conto  dell'articolo  1,  comma  317,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il triennio 2019-2021», che incrementa la pianta organica del  Ministero di 20 unita' dirigenziali e 300 unita' di personale non dirigenziale.     |  
|   |                                 Art. 2 
                            Organizzazione 
   1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati, e' articolato in:     a) un Segretariato generale e sette Direzioni generali;     b) Uffici di diretta collaborazione del Ministro;   2. Le Direzioni generali sono coordinate dal Segretario generale.   3. Le Direzioni generali assumono le seguenti denominazioni:     a) Direzione generale per l'economia circolare (EcI);     b) Direzione generale per la sicurezza  del  suolo  e  dell'acqua (SuA);     c) Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il  mare (PNM);     d) Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria (ClEA);     e) Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA);     f) Direzione generale per la crescita sostenibile e  la  qualita' dello sviluppo (CreSS);     g) Direzione  generale  delle  politiche  per  l'innovazione,  il personale e la partecipazione (IPP).   4. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente decreto, nonche' ogni altra funzione attribuita  al  Ministero  dalla vigente  normativa,  coordinandosi  con   gli   Uffici   di   diretta collaborazione del Ministro  e  con  il  Segretariato  generale,  ivi incluse:     a) l'informazione ambientale e  le  attivita'  di  formazione  ed educazione ambientale, in coerenza con le linee generali definite dal Segretario generale;     b) il supporto al  Segretariato  generale  per  il  coordinamento delle situazioni di crisi ed emergenza ambientale  nelle  materie  di competenza a contenuto trasversale ed interdirezionale;     c) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso, nelle materie di rispettiva competenza;     d) la formulazione  di  proposte,  nelle  materie  di  rispettiva competenza, per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei  fondi  comunitari,  le  politiche  di  coesione,  la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione  dei  piani  e dei rispettivi fondi assegnati, secondo le indicazioni del Segretario generale;     e) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in  materia ambientale, nell'ambito delle rispettive competenze;     f) la cura dei rapporti con gli  uffici  dell'Unione  europea  in fase ascendente e in fase discendente di adozione dei provvedimenti e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza  secondo le direttive  dell'organo  di  direzione  politica,  informando,  sia preventivamente  che  successivamente,  il  Segretariato  generale  e l'Ufficio di  Gabinetto,  e  assicurando  costanti  aggiornamenti  su incontri, relazioni, rapporti o progetti avviati, in corso o conclusi con soggetti o organismi pubblici o privati  di  altri  Stati,  e  su iniziative aventi  anche  solo  potenzialmente  sviluppi  di  rilievo internazionale o quando  ne  possa  scaturire  la  sottoscrizione  di convenzioni, accordi o trattati comunque denominati.   5. Le Direzioni generali possono stipulare  convenzioni  e  accordi con istituti  superiori,  organi  di  consulenza  tecnico-scientifica dello  Stato,  enti  pubblici  specializzati   operanti   a   livello nazionale, universita' statali e non  statali  e  loro  consorzi,  ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio  1986,  n.  349, dandone  preventiva  informazione  al  Ministro,  anche  al  fine  di assicurare     l'unitarieta'     e     l'economicita'     dell'azione dell'amministrazione.   6. Il Ministero  si  avvale,  per  i  compiti  istituzionali  e  le attivita' tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto superiore per la  protezione  e  la  ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133.   7. Il Ministero si avvale altresi' delle societa' in house  per  le attivita'   strumentali   alle   finalita'   ed   alle   attribuzioni istituzionali del Ministero, nel  rispetto  dei  requisiti  richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per la gestione  in  house  e  fermo  restando  le   disposizioni   di   cui all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   8. All'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7  si provvede nell'ambito delle risorse gia' disponibili,  senza  nuovi  e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del  citato          decreto legislativo n. 349 del 1986:               «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle  funzioni  previste          dalla presente legge il Ministero dell'ambiente  si  avvale          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli          istituti e dei dipartimenti universitari con i  quali  puo'          stipulare apposite convenzioni. ».               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  28   del   citato          decreto-legge n. 112 del 2008:               «Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione  di          strutture tecniche statali). - 1. E'  istituito,  sotto  la          vigilanza del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio  e  del  mare,  l'Istituto  Superiore   per   la          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).               2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti  risorse          finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la          protezione dell'Ambiente e per i  servizi  tecnici  di  cui          all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300  del  30  luglio          1999 e successive  modificazioni,  dell'Istituto  Nazionale          per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio  1992,          n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale          per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al  mare          di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.          496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  gennaio          1994,  n.  61,  i  quali,  a  decorrere   dalla   data   di          insediamento dei commissari di cui al comma 5 del  presente          articolo,  sono  soppressi.  (  (2-bis.  Con  decreto   del          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare  sono  individuate   le   funzioni   degli   organismi          collegiali gia' operanti presso il Ministero  dell'ambiente          e della tutela del territorio e del mare, di  cui  all'art.          12, comma 20, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,          n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto          superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne          assicura l'adempimento  nell'ambito  dei  compiti  e  delle          attivita' di cui all'art. 2, comma 6,  del  regolamento  di          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10          luglio 2014, n. 142. A  tal  fine,  entro  sessanta  giorni          dalla data di entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al          periodo precedente, l'Istituto superiore per la  protezione          e la ricerca ambientale procede al conseguente  adeguamento          statutario della propria struttura organizzativa) ).               3. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare, da adottare  di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite  le          Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,          che  si  esprimono  entro  venti  giorni  dalla   data   di          assegnazione, sono determinati, in coerenza  con  obiettivi          di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di          amministrazione e  controllo,  la  sede,  le  modalita'  di          costituzione  e  di  funzionamento,  le  procedure  per  la          definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e          l'utilizzo  del  personale,  nel  rispetto  del   contratto          collettivo nazionale di lavoro del comparto degli  enti  di          ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione          delle risorse dell'ISPRA. In sede di  definizione  di  tale          decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a  regime          per effetto della riduzione degli organi di amministrazione          e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti  alla          razionalizzazione  delle  funzioni  amministrative,   anche          attraverso l'eliminazione delle duplicazioni  organizzative          e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse  strumentali          e logistiche.               4.  La  denominazione  "Istituto   superiore   per   la          protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad          ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia          per la protezione dell'Ambiente e  per  i  servizi  tecnici          (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"          e  "Istituto  Centrale  per  la   Ricerca   scientifica   e          tecnologica applicata al mare (ICRAM)".               5.  Per  garantire  l'ordinaria  amministrazione  e  lo          svolgimento delle attivita'  istituzionali  fino  all'avvio          dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del          territorio e del mare, con  proprio  decreto,  da  emanarsi          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del          presente   decreto,   nomina   un   commissario    e    due          subcommissari.               6. Dall'attuazione dei commi da  1  a  5  del  presente          articolo, compresa l'attivita' dei  commissari  di  cui  al          comma precedente, non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori          oneri a carico della finanza pubblica. 6-bis.  L'Avvocatura          dello Stato continua ad assumere  la  rappresentanza  e  la          difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e  passivi  avanti  le          Autorita'   giudiziarie,   i    collegi    arbitrali,    le          giurisdizioni amministrative e speciali.               7.  La  Commissione  istruttoria  per  l'IPPC,  di  cui          all'art.  10  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del          Presidente della Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90,  e'          composta  da  ventitre  esperti,  provenienti  dal  settore          pubblico   e   privato,    con    elevata    qualificazione          giuridico-amministrativa, di  cui  almeno  tre  scelti  fra          magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  oppure          tecnico-scientifica.               8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti          con elevata qualificazione tecnico-scientifica.               9.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del          territorio e del mare procede, con  proprio  decreto,  alla          nomina  dei  ventitre  esperti,  in  modo  da  adeguare  la          composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al  comma          7. Sino  all'adozione  del  decreto  di  nomina  dei  nuovi          esperti, lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali  e'          garantito dagli esperti in carica alla data di  entrata  in          vigore del presente decreto.               10. La Commissione di valutazione degli investimenti  e          di supporto alla programmazione e gestione degli interventi          ambientali di cui all'art. 2  del  regolamento  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.          90, e' composta da ventitre membri di  cui  dieci  tecnici,          scelti  fra  ingegneri,  architetti,  biologi,  chimici   e          geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti          di comprovata esperienza, di  cui  almeno  tre  scelti  fra          magistrati ordinari, amministrativi e contabili.               11. I componenti sono nominati ai  sensi  dell'art.  2,          comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente          della   Repubblica   14   maggio   2007,   n.   90,   entro          quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del          presente decreto-legge.               12. La Commissione  continua  ad  esercitare  tutte  le          funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui          al decreto del Presidente della Repubblica. 14 maggio 2007,          n. 90  provvedendovi,  sino  all'adozione  del  decreto  di          nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data          di entrata in vigore del presente decreto.               13. Dall'attuazione dei commi da 7 a  12  del  presente          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a          carico della finanza pubblica.».               - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  317,  della          citata legge n. 145 del 2018:               «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -          (Omissis).               317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche          ambientali  e  di  perseguire  un'efficiente  ed   efficace          gestione delle  risorse  pubbliche  destinate  alla  tutela          dell'ambiente,    anche    allo    scopo    di    prevenire          l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione  e          di superare quelle in corso, il Ministero  dell'ambiente  e          della tutela del territorio e del  mare,  per  il  triennio          2019-2021,   e'   autorizzato   ad   assumere,   a    tempo          indeterminato, anche in sovrannumero  con  assorbimento  in          relazione alle cessazioni del personale di ruolo,  mediante          apposita  procedura  concorsuale  pubblica  per  titoli  ed          esami,  un  contingente  di   personale   di   350   unita'          appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di  50          unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.          E'   parimenti    autorizzata    l'assunzione    a    tempo          indeterminato,  mediante  apposita  procedura   concorsuale          pubblica  per  titoli  ed  esami,  di  un  contingente   di          personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale          non generale, di complessive  20  unita',  con  riserva  di          posti non superiore  al  50  per  cento  al  personale  del          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del          mare. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la          dotazione organica  del  Ministero  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare, di  cui  alla  tabella  4          allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri  22  gennaio  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata  di  20          posizioni di livello dirigenziale non  generale  e  di  300          unita'  di  personale  non   dirigenziale.   Il   Ministero          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,          fatto salvo quanto stabilito dall'art. 8,  comma  1,  della          legge 8 luglio 1986,  n.  349,  provvede  alla  progressiva          riduzione delle convenzioni stipulate per le  attivita'  di          assistenza e di supporto tecnico-specialistico e  operativo          in materia ambientale, nella misura fino al  10  per  cento          nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno  2021,  fino          al 50 per cento  nell'anno  2022,  fino  al  70  per  cento          nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno  2024,  avendo          come riferimento il totale delle convenzioni  vigenti,  per          le medesime attivita', nell'anno 2018.  Per  gli  anni  dal          2019 al 2024, le risorse derivanti  dalla  riduzione  delle          convenzioni  di  cui  al  periodo  precedente,  annualmente          accertate con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   versate          all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono  acquisite          all'erario. Nell'esercizio finanziario  2025,  con  decreto          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle          finanze, sono individuate e  quantificate  le  risorse  che          derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato          periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i          relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure          concorsuali definiscono i titoli valorizzando  l'esperienza          lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica          amministrazione. Agli oneri derivanti dalle  assunzioni  di          cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari  ad          euro 4.053.663 per l'anno  2019,  ad  euro  14.914.650  per          l'anno  2020  e  ad  euro  19.138.450  annui  a   decorrere          dall'anno 2021, si provvede  a  valere  sulle  risorse  del          fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge          11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato  ai  sensi  del          comma 298 del presente articolo. Per lo  svolgimento  delle          procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e'          autorizzata la spesa di euro 800.000 per  l'anno  2019.  Al          relativo onere si provvede mediante utilizzo del  Fondo  da          ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori          esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,  iscritto          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e          della tutela del territorio e del mare.».   |  
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                          Segretario generale 
   1. Il Segretario generale,  sulla  base  degli  indirizzi  e  delle direttive del Ministro:     a) assicura il  coordinamento  dell'azione  amministrativa  anche mediante la convocazione della conferenza dei  Direttori  generali  e l'istituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro  temporanei  per la trattazione  di  questioni  ed  il  perseguimento  di  particolari obiettivi  che  necessitano  del  concorso  di  personale   di   piu' Direzioni;     b)  coordina  la  promozione  delle  politiche  strategiche   per l'ecologia e le attivita' ministeriali su obiettivi  e  questioni  di carattere  generale  e  di  particolare  rilevanza  avente  contenuto trasversale  e  interdirezionale  anche   demandate   dal   Ministro, provvedendo alla  risoluzione  di  conflitti  di  competenza  tra  le Direzioni generali;     c)  supporta  la  partecipazione   del   Ministro   al   Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica  (CIPE)  e  alla cabina di regia «Strategia  Italia»  di  cui  all'articolo  40  della decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  legge  16 novembre 2018,  n.  130,  e  agli  altri  comitati  interministeriali comunque denominati operanti presso la Presidenza del  Consiglio  dei ministri, assicurando, altresi', il collegamento  con  il  Nucleo  di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione  dei servizi di pubblica utilita' (NARS);     d) coordina la predisposizione,  in  raccordo  con  l'Ufficio  di Gabinetto, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza del Ministero e del Programma Nazionale di Riforma (PNR), in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia e degli  altri  atti  strategici  nazionali;  coordina,  altresi',   la redazione,  l'implementazione  e  la   verifica   del   Piano   della performance e la relazione sulla performance;     e) coordina,  nelle  materie  di  competenza  del  Ministero,  le politiche di coesione, gli strumenti finanziari UE, la programmazione regionale unitaria e ogni altro fondo europeo,  in  raccordo  con  le Direzioni generali nelle materie di rispettiva competenza;     f) cura  il  coordinamento  dei  rapporti  istituzionali  con  le Regioni e le Province Autonome su questioni di rilevanza  generale  e contenuto interdirezionale;     g) coordina le azioni per il  monitoraggio,  il  controllo  e  la risoluzione delle situazioni  di  crisi  ed  emergenza  ambientale  a contenuto trasversale ed interdirezionale, fermo restando  le  azioni di primo intervento poste in essere dalle competenti direzioni;     h) assicura il  funzionamento  della  struttura  di  supporto  al responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;     i)  a  supporto  del  Ministro,   si   occupa   dell'informazione ambientale e della comunicazione istituzionale del  Ministero,  anche coordinando le attivita' svolte  dalle  Direzioni  nelle  materie  di rispettiva competenza, in raccordo con l'Ufficio Stampa;     l) coordina le azioni di educazione ambientale, in  raccordo  con le direzioni generali per i profili di competenza;     m) coordina studi, ricerche, analisi comparate, dati  statistici, fiscalita'  ambientale,  proposte  per  la  riduzione   dei   sussidi ambientalmente dannosi,  al  fine  di  supportare  le  attivita'  del Ministero, anche su indicazione del Ministro; cura  la  raccolta,  in raccordo con l'ISPRA e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di dati statistici anche  al  fine  dell'attivita'  istruttoria  per  la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente;     n) fornisce supporto al Ministro, nella redazione delle direttive generali all'ISPRA e alle societa' in house per il perseguimento  dei compiti istituzionali, nonche' per  l'esercizio  della  vigilanza  ad esso attribuita sull'ISPRA, avvalendosi  delle  direzioni  competenti per materia; coadiuva gli organismi  deputati  al  controllo  analogo sulle attivita' delle societa' in house del Ministero;     o) promuove e assicura, coordinando l'attivita'  delle  Direzioni generali  competenti,  i   procedimenti   di   riconoscimento   delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 13  della  legge  8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il  mantenimento  dei requisiti previsti; cura le attivita' inerenti al cerimoniale e  alle onorificenze, inclusa l'attivita' istruttoria per il conferimento dei diplomi  di  benemerenza  in  materia  ambientale  e  delle  relative medaglie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1989, n. 406;     p) a supporto  del  Ministro  svolge  attivita'  di  audit  e  di controllo interno sulle attivita' del Ministero, secondo un programma annuale predisposto dal Ministro.   2. Il  Segretario  generale,  su  indicazione  del  Ministro,  puo' disporre accertamenti ed avvalersi del personale di cui  all'articolo 12, comma 3, nonche' dei soggetti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7.  
           Note all'art. 3: 
               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  40   del   citato          decreto-legge n. 109 del 2018:               «Art. 40 (Cabina di regia Strategia Italia). - 1. Entro          dieci giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente          decreto, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri, e' istituita,  su  proposta  del  Segretario  del          CIPE, una Cabina di regia, presieduta  dal  Presidente  del          Consiglio dei  ministri  o  dal  Sottosegretario  di  Stato          delegato, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica,  composta  dal  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,          dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e          del mare ( (, dal Ministro per il Sud e  dal  Ministro  per          gli affari regionali e le  autonomie)  )  e  integrata  dai          Ministri interessati  alle  materie  trattate  nonche'  dal          Presidente  della  (  (Conferenza  delle  regioni  e  delle          province autonome)  ),  dal  Presidente  dell'Unione  delle          province  d'Italia  e  dal   Presidente   dell'Associazione          nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:                 a) verificare lo stato di attuazione,  anche  per  il          tramite  delle  risultanze  del  monitoraggio  delle  opere          pubbliche ( (, ivi comprese le risultanze del  monitoraggio          dinamico di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3) ), di piani  e          programmi di investimento infrastrutturale  e  adottare  le          iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;                 b) verificare lo stato di attuazione degli interventi          connessi a fattori di  rischio  per  il  territorio,  quali          dissesto  idrogeologico,   vulnerabilita'   sismica   degli          edifici  pubblici,  situazioni   di   particolare   degrado          ambientale necessitanti attivita' di bonifica e prospettare          possibili rimedi.               2. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  per  il          tramite  del  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il          coordinamento   della    politica    economica,    assicura          l'attivita'   di   supporto    tecnico,    istruttorio    e          organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.».               - Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  7,  della          citata legge n. 190 del 2012:               «Art.  1  (Disposizioni  per  la   prevenzione   e   la          repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'   nella          pubblica  amministrazione).  -  7.  L'organo  di  indirizzo          individua, di norma tra i dirigenti di ruolo  in  servizio,          il Responsabile della prevenzione della corruzione e  della          trasparenza,    disponendo    le    eventuali     modifiche          organizzative necessarie per assicurare funzioni  e  poteri          idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia          ed effettivita'. Negli enti locali, il  Responsabile  della          prevenzione  della  corruzione  e  della   trasparenza   e'          individuato, di  norma,  nel  segretario  o  nel  dirigente          apicale, salva diversa  e  motivata  determinazione.  Nelle          unioni  di  comuni,   puo'   essere   nominato   un   unico          responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della          trasparenza.  Il  Responsabile  della   prevenzione   della          corruzione  e  della  trasparenza  segnala  all'organo   di          indirizzo e all'organismo indipendente  di  valutazione  le          disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia          di prevenzione della corruzione e di trasparenza  e  indica          agli   uffici    competenti    all'esercizio    dell'azione          disciplinare i nominativi  dei  dipendenti  che  non  hanno          attuato correttamente le misure in materia  di  prevenzione          della  corruzione  e  di  trasparenza.   Eventuali   misure          discriminatorie, dirette o  indirette,  nei  confronti  del          Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della          trasparenza   per   motivi   collegati,   direttamente    o          indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni  devono          essere segnalate  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione,          che puo' chiedere informazioni all'organo  di  indirizzo  e          intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto          legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».               - Si riporta il testo dell'art. 13 della  citata  legge          n. 349 del 1986:               «Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale          a carattere nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque          regioni  sono  individuate   con   decreto   del   Ministro          dell'ambiente sulla base delle finalita'  programmatiche  e          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo          statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della  sua          rilevanza esterna, previo parere  del  Consiglio  nazionale          per l'ambiente da  esprimere  entro  novanta  giorni  dalla          richiesta. ( (Decorso tale termine senza che il parere  sia          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide) ).               2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le          terne di cui al precedente art. 12, comma  1,  lettera  c),          effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore  della          presente legge, una prima individuazione delle associazioni          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque          regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1,  e          ne informa il Parlamento».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre          1989, n. 406 (Regolamento concernente il  conferimento  dei          diplomi  di  benemerenza  in  materia  ambientale  e  delle          relative medaglie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23          dicembre 1989, n. 299.   |  
|   |                                 Art. 4 
              Direzione generale per l'economia circolare 
   1.  La  Direzione  generale  per  l'economia  circolare  svolge  le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:     a) promozione delle politiche  per  la  transizione  ecologica  e l'economia circolare;     b) gestione integrata del  ciclo  dei  rifiuti  e  dei  programmi plastic free e rifiuti zero;     c) pianificazione, tracciabilita' e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio  dell'adozione  e  attuazione  dei  piani regionali  di  gestione  dei  rifiuti,  anche  avvalendosi  dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;     d)  attuazione  ed  implementazione  del  sistema   dei   criteri ambientali  minimi  (CAM);  politiche  integrate  di  prodotto  e  di eco-sostenibilita'   dei   consumi   nel   settore   della   pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»);     e) individuazione, in raccordo con le amministrazioni competenti, di misure per la corretta gestione  dei  rifiuti  radioattivi  e  del combustile  nucleare  esaurito,  anche  in  attuazione  del  relativo Programma  Nazionale,  nonche'  per  la  protezione   da   radiazioni ionizzanti ad essi collegate;     f)  applicazione  della  normativa   in   materia   di   prodotti fitosanitari, sostanze chimiche pericolose e biocidi, di  intesa  con le altre amministrazioni competenti;     g) biosicurezza e biotecnologie, ed autorizzazioni  all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati  (OGM) e all'immissione sul mercato  di  OGM  rispetto  agli  effetti  anche potenziali sugli ecosistemi naturali e sulla biodiversita';     h)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di competenza, tra cui le convenzioni e gli  accordi  internazionali  in materia di prodotti  chimici  e  il  Protocollo  di  Cartagena  sulla biosicurezza.     |  
|   |                                 Art. 5 
                  Direzione generale per la sicurezza                        del suolo e dell'acqua 
   1. La Direzione generale per la sicurezza del  suolo  e  dell'acqua svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:     a)  politiche  di   prevenzione   e   mitigazione   del   rischio idrogeologico, ivi incluse la realizzazione di interventi  diretti  a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico;     b) politiche  per  l'uso  eco-compatibile  del  suolo  e  per  il contrasto alla desertificazione;     c) politiche per garantire l'acqua quale bene comune universale e diritto umano fondamentale, e assicurarne un utilizzo consapevole;     d) supporto, per  il  tramite  dell'Ufficio  di  Gabinetto,  alla partecipazione del Ministro alle Autorita' di distretto; indirizzo  e coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del  Ministero  negli organismi  tecnici  delle  Autorita'  di  distretto;  monitoraggio  e verifica delle attivita' delle Autorita' di distretto e delle  misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;     e) Piano di gestione delle acque e rischio alluvioni;     f) esercizio, nell'ambito delle proprie competenze,  dei  compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.  65,  di  attuazione della direttiva (UE) 2016/1148  in  merito  al  settore  fornitura  e distribuzione di acqua potabile, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed  in  collaborazione  con  la  Direzione  generale  delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione;     g)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di competenza, tra cui la Convenzione Quadro  delle  Nazioni  Unite  per lotta  alla   desertificazione   e   i   programmi   intergovernativi idrogeologici nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la  Cultura  (UNESCO)  e  quelli  relativi all'acqua.  
           Note all'art. 5: 
               - Il citato decreto legislativo n. 65  del  2018,  come          riportato nelle note in premessa.   |  
|   |                                 Art. 6 
          Direzione generale per il patrimonio naturalistico                              ed il mare 
   1. La Direzione generale per il patrimonio naturalistico ed il mare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000;     b) politiche di tutela per la montagna e per il verde pubblico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nonche', per i  profili  di competenza, pianificazione paesaggistica;     c) tutela e promozione del capitale  naturale,  della  diversita' bioculturale e della biodiversita' terrestre, montana e marina, anche per  quanto  concerne  la  predisposizione  e  l'aggiornamento  della Strategia nazionale per la biodiversita';     d) salvaguardia degli ecosistemi e delle specie di flora e  fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali;     e) attuazione, per i profili  di  competenza,  delle  Convenzioni UNESCO  sul  patrimonio  naturalistico  del  1972  e  sul  patrimonio immateriale del 2003, del Programma MAB (Uomo  e  Biosfera)  e  degli altri programmi e accordi internazionali per la tutela, promozione  e valorizzazione  dei  patrimoni  naturalistici  e   delle   tradizioni connesse, anche mediante la realizzazione di iniziative  di  supporto ai territori;     f) politiche per il mare e  le  zone  umide,  gestione  integrata della fascia costiera marina, e attuazione della Strategia marina;     g) sicurezza in mare con particolare riferimento  al  rischio  di rilascio di inquinanti in ambiente marino, e all'inquinamento  marino prodotto  dalle  attivita'  economico-marittime;  valutazione   degli effetti conseguenti all'esecuzione degli interventi;     h) vigilanza del patrimonio  naturalistico  nazionale  in  ambito terrestre e marino;     i)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di competenza tra cui la Convenzione sul commercio internazionale  delle specie  animali  e  vegetali  in  via  di  estinzione   (CITES),   la Convenzione sulla diversita' biologica (CBD), la Convenzione  per  la protezione del Mar Mediterraneo, l'Accordo Pelagos, l'Accordo per  la conservazione dei cetacei  nel  Mediterraneo,  la  Convenzione  sulla conservazione delle specie migratrici.  
           Note all'art. 6: 
               - La legge  14  gennaio  2013,  n.  10  (Norme  per  lo          sviluppo  degli  spazi  verdi  urbani),  pubblicata   nella          Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2013, n. 27.   |  
|   |                                 Art. 7 
          Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria 
   1. La Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:     a)  programmi  e  progetti  nazionali  per  la  riduzione   della «intensita'  di  carbonio»  nei  diversi   settori   economici,   con particolare riferimento alla produzione  e  consumo  di  energia,  ai trasporti, alle attivita' agricole e forestali;     b) strategie di intervento idonee a  governare  gli  effetti  dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento;     c) riduzione delle emissioni di gas serra e incentivazione  delle fonti di energie rinnovabili;     d) efficienza ed  efficientamento  energetico  anche  nel  quadro della promozione dell'aumento della  produzione  di  elettricita'  da fonti rinnovabili e per l'integrazione della  relazione  annuale  sul Piano energetico nazionale;     e) inquinamento atmosferico e fissazione dei  limiti  massimi  di accettabilita'  della  concentrazione  e  dei   limiti   massimi   di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di  natura  chimica, fisica e biologica;     f)  politiche  di  riduzione  della   Co2   e   dell'inquinamento atmosferico in ambito urbano, mobilita' sostenibile, green manager;     g)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di competenza, tra cui la Convenzione Quadro  delle  Nazioni  Unite  sui Cambiamenti  Climatici,  il  Protocollo  di  Kyoto,  la   Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo.     |  
|   |                                 Art. 8 
           Direzione generale per il risanamento ambientale 
   1. La Direzione generale per il risanamento  ambientale  svolge  le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:     a) bonifica dei  siti  di  interesse  nazionale  e  dei  siti  di preminente interesse pubblico, gestione  commissariale  nei  suddetti siti  e  relativo  contenzioso,  monitoraggio   e   controllo   degli interventi;     b) messa in sicurezza e bonifica ambientale per i siti orfani;     c) programmazione, monitoraggio e controllo degli  interventi  di bonifica in materia di amianto;     d) definizione dei criteri per individuazione dei siti inquinati, per la messa in sicurezza, la caratterizzazione,  la  bonifica  e  la riqualificazione    dei    siti;    elaborazione,    predisposizione, definizione, controllo, attivita' di monitoraggio e  altre  attivita' necessarie per l'attuazione dei programmi degli interventi in materia di  bonifica  dei  siti  inquinati  d'interesse  nazionale  (SIN)   e contaminati ai  sensi  della  vigente  normativa  e  delle  procedure tecniche ed amministrative per la messa in sicurezza e bonifica delle aree ricadenti nel perimetro di tali siti;     e) titolarita' ed esercizio  delle  azioni  e  degli  interventi, anche preventivi, in materia di danno ambientale,  anche  avvalendosi delle informazioni trasmesse dagli uffici territoriali del Governo  e dalle direzioni generali;     f)  gestione  dei  contenziosi  in  tema  di  danno   ambientale, monitoraggio sull'andamento delle azioni di risarcimento e ripristino in sede civile e penale, anche mediante l'adozione di  ordinanze  per la riparazione; prevenzione  e  contrasto  dei  danni  ambientali  ed adozione di programmi  di  sistema  di  indagine  e  di  contrasto  a ecomafie in tutto il territorio nazionale;     g)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di competenza.     |  
|   |                                 Art. 9 
            Direzione generale per la crescita sostenibile                     e la qualita' dello sviluppo 
   1. La Direzione generale per la crescita sostenibile e la  qualita' dello sviluppo svolge le funzioni di  competenza  del  Ministero  nei seguenti ambiti:     a)  strategia  di  sviluppo  sostenibile  in  sede  nazionale  ed internazionale e verifica della sua attuazione in  coerenza  con  gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  dell'Agenda  2030  e  degli  altri strumenti internazionali;     b)  programmi  e  progetti  per  lo  sviluppo  sostenibile  e  la cooperazione internazionale ambientale anche mediante le risorse  per l'allocazione dei permessi di emissione dei gas serra;     c) promozione delle iniziative e degli interventi in  materia  di green economy ed occupazione verde;     d) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di  adesione  al sistema  comunitario  di  eco-gestione  ed  audit   (EMAS),   nonche' promozione dei sistemi di gestione ambientale  per  le  imprese,  ivi compresa  la  promozione  del  marchio  nazionale   e   dell'impronta ambientale;     e)  procedure  di  valutazione  di  impatto   ambientale   e   di valutazione  ambientale  strategica,   e   autorizzazione   integrata ambientale  (VIA,  VAS   e   AIA),   avvalendosi   delle   rispettive commissioni; autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attivita' ed opere sottoposte a VIA statale nonche' agli scarichi  in mare da piattaforma;     f) attivita' connesse alla promozione della crescita sostenibile, alla prevenzione del rischio di incidente  rilevante  negli  impianti industriali, alla concertazione di piani e programmi  di  settore  di competenza di altre amministrazioni a carattere nazionale,  regionale e locale, con rilevanza di impatto ambientale;     g) prevenzione e protezione dall'inquinamento acustico e da campi elettromagnetici;     h)  attivita'  unionale  ed  internazionale  nelle   materie   di competenza, tra cui gli accordi internazionali in materia di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030  ed  il  Programma  per  l'ambiente  delle Nazioni Unite.     |  
|   |                                 Art. 10 
         Direzione generale delle politiche per l'innovazione,                   il personale e la partecipazione 
   1. La Direzione generale  delle  politiche  per  l'innovazione,  il personale e la partecipazione svolge le funzioni  di  competenza  del Ministero nei seguenti ambiti:     a) coordinamento dei processi partecipativi  comunque  denominati del Ministero e gestione delle attivita' in tema  di  accesso  civico generalizzato   e   attuazione   della   Convenzione    di    Aarhus; organizzazione e gestione delle relazioni  con  il  pubblico  di  cui all'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;     b) innovazione tecnologica,  digitalizzazione,  informatizzazione dei  sistemi,  organizzazione  unificata  e  condivisa  del   sistema informativo del Ministero, e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica,  e  relativa attuazione;     c) gestione ed implementazione del sito internet del Ministero in stretto coordinamento con il Segretariato generale e  gli  uffici  di diretta collaborazione del Ministro;  funzionamento  e  sviluppo  dei sistemi  per  l'informazione  geografica  e   la   geolocalizzazione; assolvimento  dei  compiti  connessi   all'attuazione   del   decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32  (INSPIRE);  coordinamento  ed attuazione, per i profili di competenza  del  Ministero,  del  codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82 e politiche per la transizione digitale;     d) esercizio dei compiti di cui al decreto legislativo 18  maggio 2018, n. 65, di attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/1148,  nelle materie di competenza, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale per la  sicurezza  del suolo e dell'acqua;     e) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione  ed aggiornamento professionale del personale del Ministero;  trattamento giuridico ed economico del personale e dei  componenti  degli  organi collegiali operanti presso il Ministero, e tenuta  dei  ruoli,  della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e  del  personale non dirigenziale; protezione dei dati personali anche  ai  sensi  del regolamento (UE) 2016/679 e supporto al Segretariato generale per gli adempimenti in materia di trasparenza;     f) politiche  e  azioni  per  il  benessere  organizzativo  e  la formazione attiva del personale;  relazioni  sindacali;  politiche  e azioni  per  le  pari  opportunita'  nella  gestione  del  personale; organizzazione e gestione dell'Ufficio  per  il  «Comitato  unico  di garanzia» di cui all'articolo 57 del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 e dell'Organismo paritetico per l'innovazione;     g) amministrazione e manutenzione degli  spazi  del  Ministero  e relativi  impianti  tecnologici;  cura  della  sede  del   Ministero; gestione della Centrale Unica delle gare e  degli  acquisti;  ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del consegnatario;     h) svolgimento, in qualita' di datore  di  lavoro,  di  tutte  le funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi  di lavoro nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto previsto dal  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  alle attivita' connesse;     i) gestione del  contenzioso  relativo  al  personale;  cura  dei procedimenti disciplinari per tramite dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165;     l) sistemi di valutazione del personale ed attivita' di controllo di gestione, anche con funzione di supporto agli  Uffici  di  diretta collaborazione  del  Ministro  ed   all'Organismo   indipendente   di valutazione della performance.  
           Note all'art. 10: 
               - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 7  giugno          2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione  e          di   comunicazione   delle   pubbliche    amministrazioni),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136:               «Art. 8 (Ufficio per le relazioni con il  pubblico).  -          1.  L'attivita'  dell'ufficio  per  le  relazioni  con   il          pubblico e' indirizzata ai cittadini singoli e associati.               2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei  mesi  dalla          data di entrata in vigore della presente legge, provvedono,          nell'esercizio della propria potesta'  regolamentare,  alla          ridefinizione dei compiti  e  alla  riorganizzazione  degli          uffici per le relazioni con il pubblico secondo i  seguenti          criteri:                 a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione,          di accesso e di partecipazione di cui alla legge  7  agosto          1990, n. 241, e successive modificazioni;                 b) agevolare l'utilizzazione dei servizi  offerti  ai          cittadini,   anche   attraverso    l'illustrazione    delle          disposizioni normative e amministrative,  e  l'informazione          sulle  strutture  e  sui  compiti   delle   amministrazioni          medesime;                 c)    promuovere    l'adozione    di    sistemi    di          interconnessione telematica e coordinare le reti civiche;                 d) attuare, mediante l'ascolto  dei  cittadini  e  la          comunicazione  interna,  i  processi  di   verifica   della          qualita' dei servizi e di gradimento degli stessi da  parte          degli utenti;                 e) garantire la reciproca informazione fra  l'ufficio          per le relazioni con  il  pubblico  e  le  altre  strutture          operanti nell'amministrazione, nonche' fra gli  uffici  per          le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.               3. Negli  uffici  per  le  relazioni  con  il  pubblico          l'individuazione  e   la   regolamentazione   dei   profili          professionali    sono    affidate    alla    contrattazione          collettiva.».               - Il citato decreto legislativo n. 32  del  2010,  come          riportato nelle note in premessa.               - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice          dell'amministrazione digitale), pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 16 maggio 20015, n. 112.               - Il citato decreto legislativo n. 65  del  2018,  come          riportato nelle note in premessa.               - Si riporta il testo dell'art. 57 del  citato  decreto          legislativo n. 165 del 2001:               «Art.  57  (Pari  opportunita').  -  01.  Le  pubbliche          amministrazioni costituiscono  al  proprio  interno,  entro          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della          presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la          finanza pubblica, il "Comitato unico  di  garanzia  per  le          pari opportunita', la valorizzazione del benessere  di  chi          lavora  e  contro  le  discriminazioni"  che   sostituisce,          unificando le competenze in un solo organismo,  i  comitati          per le  pari  opportunita'  e  i  comitati  paritetici  sul          fenomeno del  mobbing,  costituiti  in  applicazione  della          contrattazione  collettiva,  dei  quali  assume  tutte   le          funzioni previste dalla  legge,  dai  contratti  collettivi          relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o  da          altre disposizioni.               02.  Il  Comitato  unico  di  garanzia  per   le   pari          opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora          e contro le discriminazioni ha composizione  paritetica  ed          e' formato da un componente  designato  da  ciascuna  delle          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a          livello  di  amministrazione  e  da  un  pari   numero   di          rappresentanti dell'amministrazione in modo  da  assicurare          nel complesso la presenza paritaria di entrambi  i  generi.          Il presidente del Comitato unico di garanzia  e'  designato          dall'amministrazione.               03.  Il  Comitato  unico   di   garanzia,   all'interno          dell'amministrazione  pubblica,  ha  compiti   propositivi,          consultivi e di verifica e opera in collaborazione  con  la          consigliera  o  il  consigliere   nazionale   di   parita'.          Contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del          lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni          collegata  alla  garanzia  di   un   ambiente   di   lavoro          caratterizzato  dal   rispetto   dei   principi   di   pari          opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di          qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale  o          psichica per i lavoratori.               04. Le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di          garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in  una          direttiva  emanata  di  concerto  dal  Dipartimento   della          funzione  pubblica  e  dal   Dipartimento   per   le   pari          opportunita' della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della          presente disposizione.               05. La  mancata  costituzione  del  Comitato  unico  di          garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti  incaricati          della gestione del personale, da valutare anche al fine del          raggiungimento degli obiettivi.               1. Le pubbliche amministrazioni, al fine  di  garantire          pari opportunita' tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al          lavoro ed il trattamento sul lavoro:                 a)   riservano    alle    donne,    salva    motivata          impossibilita', almeno un terzo  dei  posti  di  componente          delle commissioni di concorso, fermo restando il  principio          di cui all'art. 35, comma 3, lettera e) (  (;  in  caso  di          quoziente   frazionario   si   procede   all'arrotondamento          all'unita' superiore qualora la cifra decimale sia  pari  o          superiore a 0,5 e all'unita'  inferiore  qualora  la  cifra          decimale sia inferiore a 0,5) );                 b) adottano propri atti regolamentari per  assicurare          pari  opportunita'  fra  uomini   e   donne   sul   lavoro,          conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione          pubblica;                 c)  garantiscono  la  partecipazione  delle   proprie          dipendenti  ai  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento          professionale in rapporto proporzionale alla loro  presenza          nelle  amministrazioni  interessate  ai   corsi   medesimi,          adottando  modalita'  organizzative  atte  a  favorirne  la          partecipazione,  consentendo  la  conciliazione  fra   vita          professionale e vita familiare;                 d) possono finanziare programmi di azioni positive  e          l'attivita' dei Comitati unici  di  garanzia  per  le  pari          opportunita', per la valorizzazione del  benessere  di  chi          lavora  e  contro  le  discriminazioni,  nell'ambito  delle          proprie disponibilita' di bilancio.               1-bis. L'atto di nomina della commissione  di  concorso          e'  inviato,  entro  tre  giorni,  alla  consigliera  o  al          consigliere di parita' nazionale ovvero regionale, in  base          all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito          il concorso,  che,  qualora  ravvisi  la  violazione  delle          disposizioni contenute nel comma  1,  lettera  a),  diffida          l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo  di          trenta giorni. In caso di inottemperanza alla  diffida,  la          consigliera o il consigliere di parita' procedente propone,          entro  i  successivi  quindici  giorni,  ricorso  ai  sensi          dell'art. 37, comma 4, del codice delle  pari  opportunita'          tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo  11  aprile          2006, n. 198, e successive  modificazioni;  si  applica  il          comma 5 del citato art. 37 del codice  di  cui  al  decreto          legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il          mancato invio dell'atto  di  nomina  della  commissione  di          concorso alla  consigliera  o  al  consigliere  di  parita'          comporta responsabilita'  del  dirigente  responsabile  del          procedimento, da valutare anche al fine del  raggiungimento          degli obiettivi.               2. Le pubbliche amministrazioni, secondo  le  modalita'          di cui all'art. 9, adottano tutte le misure per attuare  le          direttive  dell'Unione   europea   in   materia   di   pari          opportunita',  contrasto  alle  discriminazioni   ed   alla          violenza morale o psichica, sulla base di  quanto  disposto          dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento          della funzione pubblica».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  55-bis  del  citato          decreto legislativo n. 165 del 2001:               «Art.  55-bis  (Forme  e   termini   del   procedimento          disciplinare). - 1. Per le infrazioni di  minore  gravita',          per le quali e' prevista l'irrogazione della  sanzione  del          rimprovero verbale,  il  procedimento  disciplinare  e'  di          competenza del  responsabile  della  struttura  presso  cui          presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali          e' previsto il rimprovero verbale si applica la  disciplina          stabilita dal contratto collettivo.               2.  Ciascuna  amministrazione,   secondo   il   proprio          ordinamento e  nell'ambito  della  propria  organizzazione,          individua  l'ufficio  per   i   procedimenti   disciplinari          competente  per  le  infrazioni   punibili   con   sanzione          superiore  al  rimprovero  verbale  e  ne  attribuisce   la          titolarita' e responsabilita'.               3.  Le  amministrazioni,  previa  convenzione,  possono          prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio          competente per i procedimenti disciplinari, senza  maggiori          oneri per la finanza pubblica.               4. Fermo restando quanto previsto dall'art.  55-quater,          commi 3-bis e 3-ter, per le  infrazioni  per  le  quali  e'          prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al  rimprovero          verbale, il responsabile della struttura presso cui  presta          servizio il dipendente, segnala immediatamente, e  comunque          entro  dieci   giorni,   all'ufficio   competente   per   i          procedimenti disciplinari i  fatti  ritenuti  di  rilevanza          disciplinare  di  cui  abbia  avuto  conoscenza.  L'Ufficio          competente   per   i   procedimenti    disciplinari,    con          immediatezza e comunque non oltre trenta giorni  decorrenti          dal ricevimento della  predetta  segnalazione,  ovvero  dal          momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza  dei          fatti ritenuti di  rilevanza  disciplinare,  provvede  alla          contestazione    scritta    dell'addebito     e     convoca          l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per          l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il  dipendente          puo'  farsi  assistere  da  un  procuratore  ovvero  da  un          rappresentante dell'associazione sindacale cui  aderisce  o          conferisce  mandato.  In  caso  di   grave   ed   oggettivo          impedimento, ferma la possibilita'  di  depositare  memorie          scritte, il dipendente puo' richiedere  che  l'audizione  a          sua difesa sia differita, per una sola volta,  con  proroga          del termine per la conclusione del procedimento  in  misura          corrispondente. Salvo  quanto  previsto  dall'art.  54-bis,          comma 4, il dipendente ha  diritto  di  accesso  agli  atti          istruttori del procedimento.  L'ufficio  competente  per  i          procedimenti disciplinari  conclude  il  procedimento,  con          l'atto di archiviazione o di  irrogazione  della  sanzione,          entro centoventi giorni dalla contestazione  dell'addebito.          Gli  atti  di  avvio   e   conclusione   del   procedimento          disciplinare,   nonche'   l'eventuale   provvedimento    di          sospensione  cautelare  del  dipendente,  sono   comunicati          dall'ufficio competente di ogni  amministrazione,  per  via          telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro          venti giorni dalla loro adozione. Al fine  di  tutelare  la          riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso  e'          sostituito da un codice identificativo.               5. La comunicazione di contestazione  dell'addebito  al          dipendente, nell'ambito del procedimento  disciplinare,  e'          effettuata tramite posta elettronica certificata, nel  caso          in cui il dipendente dispone di idonea  casella  di  posta,          ovvero tramite consegna  a  mano.  In  alternativa  all'uso          della posta elettronica  certificata  o  della  consegna  a          mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata          postale con  ricevuta  di  ritorno.  Per  le  comunicazioni          successive alla contestazione dell'addebito, e'  consentita          la  comunicazione  tra  l'amministrazione   ed   i   propri          dipendenti tramite  posta  elettronica  o  altri  strumenti          informatici di comunicazione, ai sensi dell'art. 47,  comma          3, secondo periodo, del decreto legislativo 7  marzo  2005,          n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro  indirizzo  di          posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente  o          dal suo procuratore.               6.  Nel  corso  dell'istruttoria,   l'Ufficio   per   i          procedimenti   disciplinari   puo'   acquisire   da   altre          amministrazioni   pubbliche   informazioni   o    documenti          rilevanti per la definizione del procedimento. La  predetta          attivita' istruttoria  non  determina  la  sospensione  del          procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.               7. Il dipendente  o  il  dirigente,  appartenente  alla          stessa   o   a   una   diversa   amministrazione   pubblica          dell'incolpato, che, essendo a conoscenza  per  ragioni  di          ufficio o di servizio  di  informazioni  rilevanti  per  un          procedimento  disciplinare   in   corso,   rifiuta,   senza          giustificato   motivo,    la    collaborazione    richiesta          dall'Ufficio   disciplinare   procedente    ovvero    rende          dichiarazioni    false    o    reticenti,    e'    soggetto          all'applicazione,   da   parte   dell'amministrazione    di          appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione          dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata          alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente,  fino          ad un massimo di quindici giorni.               8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque          titolo,   in   un'altra   amministrazione   pubblica,    il          procedimento  disciplinare  e'  avviato  o  concluso  e  la          sanzione e'  applicata  presso  quest'ultima.  In  caso  di          trasferimento del dipendente in  pendenza  di  procedimento          disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che          abbia in carico gli  atti  provvede  alla  loro  tempestiva          trasmissione    al    competente    ufficio    disciplinare          dell'amministrazione   presso   cui   il   dipendente    e'          trasferito. In tali casi il  procedimento  disciplinare  e'          interrotto e dalla data di ricezione degli  atti  da  parte          dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione  presso  cui          il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per  la          contestazione  dell'addebito  o  per  la  conclusione   del          procedimento.  Nel  caso  in   cui   l'amministrazione   di          provenienza venga a conoscenza  dell'illecito  disciplinare          successivamente al trasferimento del dipendente, la  stessa          Amministrazione  provvede  a  segnalare  immediatamente   e          comunque entro venti giorni i fatti ritenuti  di  rilevanza          disciplinare all'Ufficio per  i  procedimenti  disciplinari          dell'amministrazione presso  cui  il  dipendente  e'  stato          trasferito  e  dalla  data  di  ricezione  della   predetta          segnalazione  decorrono  i  termini  per  la  contestazione          dell'addebito e per la conclusione  del  procedimento.  Gli          esiti del procedimento disciplinare vengono  in  ogni  caso          comunicati anche  all'amministrazione  di  provenienza  del          dipendente.               9. La cessazione del rapporto  di  lavoro  estingue  il          procedimento  disciplinare  salvo  che   per   l'infrazione          commessa sia  prevista  la  sanzione  del  licenziamento  o          comunque sia stata disposta la  sospensione  cautelare  dal          servizio. In tal caso  le  determinazioni  conclusive  sono          assunte ai fini degli effetti giuridici  ed  economici  non          preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.               9-bis. Sono nulle le disposizioni  di  regolamento,  le          clausole contrattuali o le disposizioni  interne,  comunque          qualificate, che prevedano per  l'irrogazione  di  sanzioni          disciplinari  requisiti  formali  o  procedurali  ulteriori          rispetto a quelli indicati  nel  presente  articolo  o  che          comunque aggravino il procedimento disciplinare.               9-ter. La violazione dei termini e  delle  disposizioni          sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55          a 55-quater, fatta salva  l'eventuale  responsabilita'  del          dipendente  cui  essa  sia  imputabile,  non  determina  la          decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidita'  degli          atti  e  della  sanzione  irrogata,  purche'  non   risulti          irrimediabilmente compromesso  il  diritto  di  difesa  del          dipendente,  e  le  modalita'  di   esercizio   dell'azione          disciplinare,  anche  in   ragione   della   natura   degli          accertamenti svolti nel caso concreto,  risultino  comunque          compatibili con il principio di tempestivita'. Fatto  salvo          quanto previsto dall'art. 55-quater, commi 3-bis  e  3-ter,          sono  da  considerarsi  perentori   il   termine   per   la          contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione          del procedimento.               9-quater.  Per  il  personale  docente,   educativo   e          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA)  presso   le          istituzioni   scolastiche   ed   educative   statali,    il          procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e'          prevista l'irrogazione di sanzioni  fino  alla  sospensione          dal servizio con privazione della  retribuzione  per  dieci          giorni e' di competenza del responsabile della struttura in          possesso di qualifica dirigenziale e si svolge  secondo  le          disposizioni del presente articolo. Quando il  responsabile          della struttura non ha qualifica  dirigenziale  o  comunque          per le infrazioni  punibili  con  sanzioni  piu'  gravi  di          quelle  indicate  nel  primo   periodo,   il   procedimento          disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i          procedimenti disciplinari.».   |  
|   |                                 Art. 11 
                         Organismi di supporto 
   1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia  costiera  dipende funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della  legge  8 luglio 1986, n. 349, dell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994,  n. 84 e dell'articolo 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in  materia  di  tutela dell'ambiente marino e costiero. Presso il Ministero opera, ai  sensi dell'articolo 20 della legge 31  luglio  2002,  n.  179,  il  reparto ambientale marino.   2. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite  al  Ministero,  il Ministro si  avvale,  ai  sensi  dell'articolo  174-bis  del  decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  del  Comando  unita'  forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei  Carabinieri,  nonche'  del Comando Carabinieri per la tutela ambientale, posto  alla  dipendenza funzionale del Ministro ai sensi  dell'articolo  8,  comma  4,  della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre che dei reparti delle altre  forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.  
           Note all'art. 11: 
               - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del  citato          decreto legislativo n. 349 del 1986:               «Art. 8. - 1. Per l'esercizio delle  funzioni  previste          dalla presente legge il Ministero dell'ambiente  si  avvale          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i          Ministri competenti, e di  quelli  delle  unita'  sanitarie          locali  previa  intesa  con  la  regione,   nonche'   della          collaborazione degli istituti superiori,  degli  organi  di          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli          istituti e dei dipartimenti universitari con i  quali  puo'          stipulare apposite convenzioni.».               - Si riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge  28          gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia          portuale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  febbraio          1994, n. 28:               «Art. 3 (Costituzione del comando  generale  del  Corpo          delle  capitanerie).  -  1.  L'Ispettorato  generale  delle          capitanerie di porto e' costituito in comando generale  del          Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, ( (cui          e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente  allo          stesso Corpo,) ) senza aumento di  organico  ne'  di  spese          complessive, dipende dal Ministero delle  infrastrutture  e          dei trasporti nei limiti di quanto dispone il  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014,  n.          72, e svolge le attribuzioni  previste  dalle  disposizioni          vigenti; esercita altresi'  le  competenze  in  materia  di          sicurezza della navigazione attribuite al  Ministero  delle          infrastrutture e dei trasporti.  Le  capitanerie  di  porto          dipendono  funzionalmente  dal  Ministero  dell'ambiente  e          della tutela del territorio e  del  mare  e  dal  Ministero          delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  per  le          materie di rispettiva competenza.».               - Si riporta il testo dell'art. 135 del citato  decreto          legislativo n. 66 del 2010:               «Art.  135  (Esercizio  di  funzioni   dipendenti   dal          Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e  del          mare). - 1. Il Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia          costiera    dipende    funzionalmente     dal     Ministero          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare,  ai          sensi dell'art. 8 della legge 8  luglio  1986,  n.  349,  e          dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando          funzioni di vigilanza e  controllo  in  materia  di  tutela          dell'ambiente marino e costiero.               2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma  1,          e fermo restando quanto previsto dall'art. 12  del  decreto          legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  il  Corpo  delle          capitanerie  di  porto  -  Guardia  costiera  esercita,  in          particolare, le sottoelencate funzioni:                 a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale          svolge,  in  via  prevalente,  le  attivita'  di  controllo          relative all'esatta applicazione delle  norme  del  diritto          italiano, del diritto dell'Unione europea  e  dei  trattati          internazionali  in  vigore  per  l'Italia  in  materia   di          prevenzione e repressione di tutti i tipi  di  inquinamento          marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da  acque  di          zavorra,   l'inquinamento   da   immersione   di   rifiuti,          l'inquinamento  da   attivita'   di   esplorazione   e   di          sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento  di  origine          atmosferica, nonche' in materia di protezione dei mammiferi          e della biodiversita';                 b)  nelle  acque  di  giurisdizione  e  di  interesse          nazionale esercita, per fini  di  tutela  ambientale  e  di          sicurezza della navigazione, ai sensi della legge  7  marzo          2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;                 c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e          195, 5° comma, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.          152, alla sorveglianza e all'accertamento delle  violazioni          in materia di tutela delle  acque  dall'inquinamento  e  di          gestione delle risorse  idriche  se  dalle  stesse  possono          derivare danni o  situazioni  di  pericolo  per  l'ambiente          marino   e   costiero,   nonche'   alla   sorveglianza    e          all'accertamento  degli  illeciti   in   violazione   della          normativa in materia di  rifiuti  e  alla  repressione  dei          traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;                 d) esercita, ai sensi  dell'art.  19  della  legge  6          dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza  nelle  aree  marine          protette e sulle aree di reperimento;                 e) ai sensi  dell'art.  296,  comma  9,  del  decreto          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione  al  tenore          di zolfo dei combustibili per  uso  marittimo,  accerta  le          violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da  5  a  8          del predetto articolo; f) per  le  attivita'  di  cui  agli          articoli 11 e 12 della legge  31  dicembre  1982,  n.  979,          attraverso la sua organizzazione periferica  a  livello  di          compartimento marittimo, opera, ai  sensi  della  legge  16          luglio 1998, n.  239,  art.  7,  sulla  base  di  direttive          vincolanti,   generali   e   specifiche,   del    Ministero          dell'ambiente, della tutela del territorio e del  mare;  in          forza  della  medesima  disposizione  normativa  per  altri          interventi e attivita' in materia di tutela  e  difesa  del          mare,  il  Ministero  dell'ambiente,   della   tutela   del          territorio e del mare puo' avvalersi anche del Corpo  delle          capitanerie   di   porto,   sulla   base   di    specifiche          convenzioni.».               - Si riporta il  testo  dell'art.  174-bis  del  citato          decreto legislativo n. 66 del 2010:               «Art. 174-bis (Organizzazione per la tutela  forestale,          ambientale  e  agroalimentare).   -   1.   L'organizzazione          forestale, ambientale e  agroalimentare  comprende  reparti          dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,          nell'ambito  delle  competenze  attribuite   all'Arma   dei          carabinieri,  di  compiti  particolari   o   che   svolgono          attivita' di elevata specializzazione in materia di  tutela          dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  nonche'  nel          campo  della  sicurezza  e  dei   controlli   nel   settore          agroalimentare,   a   sostegno   o    con    il    supporto          dell'organizzazione territoriale.               2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:                 a)   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e          agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma          dei carabinieri dal Capo di Stato  Maggiore  della  Difesa,          tramite il comandante generale, per i compiti  militari,  e          la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno,  per  i          compiti di tutela dell'ordine e della  sicurezza  pubblica,          ai sensi dell'art. 162, comma 1, dipende funzionalmente dal          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali          per  le  materie  afferenti   alla   sicurezza   e   tutela          agroalimentare  e  forestale.  Del  Comando  si  avvale  il          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare,  limitatamente  allo  svolgimento  delle   specifiche          funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni  del          medesimo Ministero. Il Comando  e'  retto  da  generale  di          corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione,  di          coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei  comandi          dipendenti.  L'incarico  di  vice  comandante  del  Comando          unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' attribuito          al Generale di divisione in servizio  permanente  effettivo          del ruolo forestale;                 b) Comandi, retti  da  generale  di  divisione  o  di          brigata,  che  esercitano   funzioni   di   direzione,   di          coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.               2-bis. I reparti istituiti  con  decreto  del  Ministro          dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla  Corte          dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.  1,  foglio          n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno          2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11  settembre          2001,  n.  211,  Supplemento  ordinario,  sono  posti  alle          dipendenze del Comando di cui al comma  2,  lettera  a).  I          medesimi reparti assumono rispettivamente la  denominazione          di Comando carabinieri per la tutela ambientale  e  Comando          carabinieri per la tutela agroalimentare.               2-ter. Dal Comando di  cui  al  comma  2,  lettera  a),          dipendono  anche  il  Comando  carabinieri  per  la  tutela          forestale e il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della          biodiversita' e dei parchi.».               - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del  citato          decreto legislativo n. 349 del 1986:               «Art.  8  (Omissis).  -  4.  Per   la   vigilanza,   la          prevenzione e la repressione delle violazioni  compiute  in          danno dell'ambiente, il Ministro  dell'ambiente  si  avvale          del nucleo operativo ecologico dell'Arma  dei  carabinieri,          che viene posto alla  dipendenza  funzionale  del  Ministro          dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con          particolare   riguardo   alla   tutela    del    patrimonio          naturalistico  nazionale,  degli  appositi  reparti   della          Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa  intesa          con i Ministri competenti, e delle  capitanerie  di  porto,          previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».   |  
|   |                                 Art. 12 
                          Dotazioni organiche 
   1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono  determinati secondo l'allegata Tabella A, che costituisce  parte  integrante  del presente decreto.   2. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare  entro  quarantacinque  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del  decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non  generale del Ministero nonche' alla definizione dei relativi compiti.   3. Il decreto di cui al comma  2  individua  altresi'  le  funzioni dirigenziali connesse ad attivita'  specifiche  o  temporanee,  o  di studio e ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma  10,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti di  cui  alla Tabella A.   4. Ciascun dirigente generale  provvede  ad  indicare,  nell'ambito della  dotazione  organica  dei  dirigenti  in  servizio  presso   il Ministero, un vicario, che  lo  sostituisce  in  caso  di  assenza  o impedimento. In caso di vacanza dell'ufficio di livello  dirigenziale generale, le funzioni vicarie sono esercitate dal  dirigente  con  la maggiore anzianita' in ruolo in servizio  presso  ciascuna  Direzione generale.   5. Le  dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale  del Ministero  sono  determinate  secondo  l'allegata  Tabella   B,   che costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto.  Al  fine  di assicurare la necessaria  flessibilita'  di  utilizzo  delle  risorse umane  alle  effettive  esigenze  operative,  si  provvede  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.   6. Il ruolo del personale dirigenziale del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.   7. Il personale non dirigenziale  del  Ministero  e'  inserito  nel ruolo del personale del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare.  
           Note all'art. 12: 
               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  comma  4-bis,          lettera e), della citata legge n. 400 del 1988:               «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               (Omissis.)».               - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 4 e 4-bis, del          citato decreto legislativo n. 300 del 1999:               «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -          (Omissis).               4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello          dirigenziale non  generale  di  ciascun  ministero  e  alla          definizione dei relativi compiti, nonche' la  distribuzione          dei  predetti  uffici   tra   le   strutture   di   livello          dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale          di natura non regolamentare.               4-bis. La disposizione di cui al  comma  4  si  applica          anche in deroga alla eventuale distribuzione  degli  uffici          di  livello  dirigenziale  non   generale   stabilita   nel          regolamento di organizzazione del singolo Ministero.               (Omissis.)».               - Si riporta il  testo  dell'art.  19,  comma  10,  del          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:               «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -          (Omissis).               10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di          amministrazioni ministeriali.».               - Si riporta il testo dell'art. 6  del  citato  decreto          legislativo n. 165 del 2001:               «Art. 6 (Organizzazione degli uffici  e  fabbisogni  di          personale). - 1. Le amministrazioni  pubbliche  definiscono          l'organizzazione degli uffici  per  le  finalita'  indicate          all'art. 1, comma 1, adottando,  in  conformita'  al  piano          triennale dei fabbisogni  di  cui  al  comma  2,  gli  atti          previsti dai rispettivi  ordinamenti,  previa  informazione          sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.               2. Allo scopo di ottimizzare  l'impiego  delle  risorse          pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance          organizzativa,  efficienza,  economicita'  e  qualita'  dei          servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano          il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza          con la pianificazione pluriennale delle attivita'  e  della          performance, nonche' con le linee di indirizzo  emanate  ai          sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate  eccedenze          di personale, si applica l'art. 33. Nell'ambito del  piano,          le    amministrazioni    pubbliche    curano     l'ottimale          distribuzione delle risorse umane attraverso la  coordinata          attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento  del          personale,  anche  con  riferimento  alle  unita'  di   cui          all'art. 35, comma 2. Il piano triennale indica le  risorse          finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei  limiti          delle risorse quantificate sulla base della  spesa  per  il          personale in servizio e di quelle  connesse  alle  facolta'          assunzionali previste a legislazione vigente.               3. In sede di definizione del piano di cui al comma  2,          ciascuna  amministrazione  indica  la   consistenza   della          dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base          ai fabbisogni programmati e secondo le linee  di  indirizzo          di cui all'art. 6-ter, nell'ambito  del  potenziale  limite          finanziario massimo della medesima  e  di  quanto  previsto          dall'art. 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012,          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto          2012, n. 135, garantendo la neutralita'  finanziaria  della          rimodulazione. Resta  fermo  che  la  copertura  dei  posti          vacanti avviene nei limiti delle  assunzioni  consentite  a          legislazione vigente.               4. Nelle amministrazioni statali, il piano  di  cui  al          comma 2, adottato annualmente dall'organo  di  vertice,  e'          approvato, anche per le finalita' di cui all'art. 35, comma          4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  o          del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente,          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.          Per le altre amministrazioni pubbliche il  piano  triennale          dei fabbisogni, adottato  annualmente  nel  rispetto  delle          previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato  secondo  le          modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.          Nell'adozione degli atti  di  cui  al  presente  comma,  e'          assicurata  la  preventiva  informazione   sindacale,   ove          prevista nei contratti collettivi nazionali.               5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il          Ministero   degli   affari   esteri,   nonche'    per    le          amministrazioni che esercitano competenze istituzionali  in          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di          giustizia, sono fatte  salve  le  particolari  disposizioni          dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,  del          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente          al  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto          personale non si applica l'art. 16  dello  stesso  decreto.          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione          delle dotazioni organiche del personale  degli  istituti  e          scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e   delle   istituzioni          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e          della ricerca scientifica e tecnologica, relative  a  tutto          il personale tecnico e  amministrativo  universitario,  ivi          compresi i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita'  di          appartenenza. Parimenti sono  attribuite  agli  osservatori          astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le  attribuzioni          del Ministero dell'universita' e della ricerca  scientifica          e tecnologica in materia  di  personale,  ad  eccezione  di          quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.               6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli          adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  non   possono          assumere nuovo personale.               6-bis. Sono fatte salve le  procedure  di  reclutamento          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico          e  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni   scolastiche   ed          educative statali, delle  istituzioni  di  alta  formazione          artistica,  musicale  e  coreutica  e   delle   istituzioni          universitarie, nonche' degli enti pubblici  di  ricerca  di          cui al decreto legislativo 25 novembre 2016,  n.  218.  Per          gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte  salve          le particolari  disposizioni  dettate  dalla  normativa  di          settore.».               - Il decreto del Presidente della Repubblica 23  aprile          2004,  n.   108   (Regolamento   recante   disciplina   per          l'istituzione, l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del          ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello  Stato,          anche  ad  ordinamento  autonomo),  e'   pubblicato   nella          Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.   |  
|   |                                 Art. 13 
              Verifica dell'organizzazione del Ministero 
   1. Ogni due anni l'organizzazione del  Ministero  e'  sottoposta  a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive  modificazioni,  al  fine  di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla  suddetta  verifica, in sede di prima applicazione, puo' provvedersi entro un  anno  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
           Note all'art. 13: 
               - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del  citato          decreto legislativo n. 300 del 1999:               «Art.   4   (Disposizioni    sull'organizzazione).    -          (Omissis).               5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione          ministeriale, con cadenza almeno biennale.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 14 
                 Organismo indipendente di valutazione                           della performance 
   1. Presso gli uffici di  diretta  collaborazione  del  Ministro  in posizione di autonomia organizzativa, operativa e  valutativa,  opera l'Organismo indipendente di  valutazione  della  performance  di  cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  di seguito denominato «Organismo».   2. L'Organismo di cui al comma 1 esercita i compiti e  le  funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo  n.  150  del  2009  e riferisce,  in  proposito,  direttamente  all'organo   di   indirizzo politico-amministrativo.   3. L'Organismo e' nominato per un periodo di tre anni,  rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.   4. L'Organismo e' costituito da un organo  collegiale  composto  da tre componenti, di cui uno con funzioni di  presidente,  individuati, assicurando  l'equilibrio  di  genere,  tra   i   soggetti   iscritti all'Elenco nazionale di cui al citato  articolo  14-bis  del  decreto legislativo  n.  150  del  2009,  di  elevata   professionalita'   ed esperienza, maturata nel  campo  del  management,  della  valutazione della  performance  e   della   valutazione   del   personale   delle amministrazioni pubbliche.   5. I componenti dell'Organismo non possono essere  nominati  tra  i dipendenti del Ministero  o  tra  soggetti  che  rivestano  incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o  in  organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di  collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,  ovvero  che  abbiano rivestito simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.  
           Note all'art. 14: 
               - Si riportano i testi degli articoli 14 e  14-bis  del          citato decreto legislativo n. 150 del 2009:               «Art. 14 (Organismo indipendente di  valutazione  della          performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in          forma associata,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la          finanza pubblica, si dota di un Organismo  indipendente  di          valutazione  della  performance.  Il   Dipartimento   della          funzione  pubblica  assicura  la  corretta  istituzione   e          composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.               2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui          all'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.  286          del  1999,  e   riferisce,   in   proposito,   direttamente          all'organo di indirizzo politico-amministrativo.               2-bis. L'Organismo indipendente  di  valutazione  della          performance e' costituito, di norma,  in  forma  collegiale          con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica          definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni          possono istituire l'Organismo in forma monocratica.               2-ter.  Il   Dipartimento   della   funzione   pubblica          individua i casi in cui sono istituiti Organismi  in  forma          associata tra piu' pubbliche amministrazioni.               3.               4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della          performance:                 a) monitora il funzionamento complessivo del  sistema          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo          stato   dello   stesso,   anche   formulando   proposte   e          raccomandazioni ai vertici amministrativi;                 b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate          ai competenti organi interni di Governo ed amministrazione,          nonche' alla  Corte  dei  conti  e  al  Dipartimento  della          funzione pubblica;                 c) valida  la  Relazione  sulla  performance  di  cui          all'art. 10, a condizione che  la  stessa  sia  redatta  in          forma sintetica, chiara  e  di  immediata  comprensione  ai          cittadini e agli altri  utenti  finali  e  ne  assicura  la          visibilita'   attraverso   la   pubblicazione   sul    sito          istituzionale dell'amministrazione;                 d)  garantisce  la  correttezza   dei   processi   di          misurazione e valutazione con particolare riferimento  alla          significativa differenziazione dei giudizi di cui  all'art.          9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi  di          cui al Titolo III, secondo  quanto  previsto  dal  presente          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e          della professionalita';                 e) propone, sulla base del sistema di cui all'art. 7,          all'organo   di   indirizzo   politico-amministrativo,   la          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;                 f) e' responsabile della corretta applicazione  delle          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti          predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica  sulla          base del decreto adottato ai sensi dell'art. 19, comma  10,          del decreto-legge n. 90 del 2014;                 g) promuove e attesta l'assolvimento  degli  obblighi          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al          presente Titolo;                 h) verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche  di          promozione delle pari opportunita'.               4-bis.  Gli  Organismi  indipendenti   di   valutazione          esercitano i compiti di cui al comma 4 e,  in  particolare,          procedono   alla   validazione   della   Relazione    sulla          performance, tenendo conto  anche  delle  risultanze  delle          valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei  cittadini          o degli altri utenti finali per le attivita'  e  i  servizi          rivolti, nonche',  ove  presenti,  dei  risultati  prodotti          dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di  valutazione          e dalle analisi condotte  dai  soggetti  appartenenti  alla          rete nazionale per  la  valutazione  delle  amministrazioni          pubbliche,  di  cui  al  decreto  emanato   in   attuazione          dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e          delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le          modalita' indicate nel sistema di cui all'art. 7.               4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4,          l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a  tutti          gli atti  e  documenti  in  possesso  dell'amministrazione,          utili all'espletamento dei  propri  compiti,  nel  rispetto          della  disciplina  in  materia  di  protezione   dei   dati          personali.  Tale  accesso  e'  garantito   senza   ritardo.          L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti  i  sistemi          informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di          controllo di gestione, e puo' accedere  a  tutti  i  luoghi          all'interno dell'amministrazione, al fine  di  svolgere  le          verifiche   necessarie   all'espletamento   delle   proprie          funzioni, potendo agire anche  in  collaborazione  con  gli          organismi di  controllo  di  regolarita'  amministrativa  e          contabile dell'amministrazione. Nel caso  di  riscontro  di          gravi   irregolarita',    l'Organismo    indipendente    di          valutazione  effettua  ogni  opportuna  segnalazione   agli          organi competenti.               5.               6. La validazione della Relazione sulla performance  di          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al          Titolo III.               7.               8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di          valutazione non possono essere nominati  tra  i  dipendenti          dell'amministrazione  interessata  o   tra   soggetti   che          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili          rapporti nei tre anni precedenti la designazione.               9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse          necessarie all'esercizio delle relative funzioni.               10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle          amministrazioni pubbliche.               11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate          ai servizi di controllo interno.               Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei  componenti          degli OIV). - 1. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica          tiene e aggiorna l'Elenco nazionale  dei  componenti  degli          Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita'          indicate nel decreto adottato ai sensi dell'art. 19,  comma          10, del decreto-legge n. 90 del 2014.               2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione          e'      effettuata      dall'organo      di       indirizzo          politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui          al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.               3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo          indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una          sola  volta  presso  la  stessa   amministrazione,   previa          procedura selettiva pubblica.               4. L'iscrizione  all'Elenco  nazionale  dei  componenti          degli Organismi indipendenti di valutazione  avviene  sulla          base di criteri selettivi che favoriscono il  merito  e  le          conoscenze  specialistiche,  nel  rispetto   di   requisiti          generali, di integrita'  e  di  competenza  individuati  ai          sensi del comma 1.               5. Con le modalita' di cui al comma 1,  sono  stabiliti          gli obblighi di aggiornamento  professionale  e  formazione          continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale          dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione.               6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi          indipendenti  di  valutazione  sono  nulli   in   caso   di          inosservanza delle  modalita'  e  dei  requisiti  stabiliti          dall'art. 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della          funzione pubblica segnala alle amministrazioni  interessate          l'inosservanza delle predette disposizioni.».   |  
|   |                                 Art. 15 
                        Segreteria di supporto 
   1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o  maggiori  oneri per la finanza pubblica, una Segreteria di supporto, quale  struttura tecnica permanente per la misurazione della  performance,  competente per le attivita'  istruttorie  propedeutiche  all'espletamento  delle funzioni   dell'Organismo,   dotata    delle    risorse    necessarie all'esercizio delle relative funzioni.   2. La Segreteria e' formata da un contingente di quattro unita'  di personale di livello non dirigenziale,  individuato  nell'ambito  del personale in servizio presso il Ministero,  assegnato  dal  Direttore generale  delle  politiche  per  il  personale,  l'innovazione  e  la partecipazione su proposta dell'Organismo.   3.  Il  responsabile  della  struttura  tecnica   permanente   deve possedere una specifica  professionalita'  ed  esperienza  nel  campo della misurazione della performance nelle  amministrazioni  pubbliche ed  e'  nominato  dall'Organismo  nell'ambito  del  contingente   del personale assegnato alla Segreteria.     |  
|   |                                 Art. 16 
                          Funzioni e compiti 
   1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita  dalla legge.   2.  L'Organismo,   sulla   base   di   appositi   modelli   forniti dall'Autorita' di cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  27 ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione  di  indagini sul personale dipendente volte a rilevare  il  livello  di  benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema  di  valutazione nonche'  la  rilevazione  della  valutazione  del  proprio  superiore gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla  predetta Autorita'.   3. La validazione della Relazione sulla performance  e'  condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il  merito  di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.   4. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si  provvede  nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
           Note all'art. 16: 
               - Si riportano i testi degli articoli 13 e 14, comma 2,          del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:               «Art. 13 (Autorita' nazionale anticorruzione). - 1.  La          Commissione istituita in attuazione dell'art. 4,  comma  2,          lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata          Autorita' nazionale anticorruzione  ai  sensi  dell'art.  1          della legge 6 novembre 2012, n.  190  e  dell'art.  19  del          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione  di          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni          pubbliche.               2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e          delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e  l'Autorita'  sono          definiti   i   protocolli   di   collaborazione   per    la          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 6 e 8.               3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di          elevata       professionalita',       anche        estranei          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia          di contrasto alla corruzione. Il presidente e i  componenti          sono  nominati,  tenuto  conto  del  principio  delle  pari          opportunita' di genere, con decreto  del  Presidente  della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri,  previo  parere  favorevole   delle   Commissioni          parlamentari competenti  espresso  a  maggioranza  dei  due          terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la          semplificazione,  di  concerto  con   il   Ministro   della          giustizia e il Ministro  dell'interno;  i  componenti  sono          nominati  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica          amministrazione e la semplificazione.  Il  presidente  e  i          componenti dell'Autorita' non  possono  essere  scelti  tra          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni          dell'Autorita'. I componenti sono nominati per  un  periodo          di sei anni e non possono essere confermati nella carica.               4. La struttura operativa dell'Autorita' e' diretta  da          un   Segretario   generale   nominato   con   deliberazione          dell'Autorita'  medesima  tra  soggetti  aventi   specifica          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel          campo del lavoro pubblico. L'Autorita' definisce con propri          regolamenti le norme concernenti il proprio  funzionamento.          Nei limiti delle  disponibilita'  di  bilancio  l'Autorita'          puo' avvalersi  di  non  piu'  di  10  esperti  di  elevata          professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto          privato di collaborazione autonoma. Puo' inoltre richiedere          indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato  per  la          funzione pubblica.               5.               6. L'Autorita'  nel  rispetto  dell'esercizio  e  delle          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni          amministrazione:                 a);                 b);                 c);                 d);                 e) adotta le linee guida per la  predisposizione  dei          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di          cui ( (all'art. 10, comma 8,  del  decreto  legislativo  14          marzo 2013, n. 33) );                 f);                 g);                 h);                 i);                 l;                 m);                 n);                 o);                 p);               7.               8. Presso  l'Autorita'  e'  istituita  la  Sezione  per          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per          l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11,  ne  verifica          l'effettiva adozione e vigila sul rispetto  degli  obblighi          in  materia   di   trasparenza   da   parte   di   ciascuna          amministrazione.               9.  I  risultati  dell'attivita'  dell'Autorita'   sono          pubblici. L'Autorita' assicura la  disponibilita',  per  le          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per          l'attuazione del programma di Governo.               10. Dopo  cinque  anni,  dalla  data  di  costituzione,          l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e          l'innovazione   e   pubblicate   sul   sito   istituzionale          dell'Autorita'.               11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici          dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorita' e fissati          i compensi per i componenti.               12.  Il  sistema   di   valutazione   delle   attivita'          amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di          cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009,  n.          213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di  valutazione  del          sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel  rispetto          del presente decreto.               13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  4,  comma  3,          primo  periodo,  della  legge  4   marzo   2009,   n.   15.          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,          comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15,          ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'          di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4».               -  Per  il  testo  dell'art.  14  del  citato   decreto          legislativo n. 150 del 2009, si veda  nelle  note  all'art.          14.   |  
|   |                                 Art. 17 
             Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
   1. Gli Uffici di diretta collaborazione  esercitano  i  compiti  di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e le   altre   strutture   dell'amministrazione,   collaborando    alla definizione  degli  obiettivi,  alla  elaborazione  delle   politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle  connesse  attivita'  di comunicazione,  con  particolare  riguardo  all'analisi  di   impatto normativo,  all'analisi  costi-benefici  ed   alla   congruenza   fra obiettivi e risultati.   2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:     a) l'Ufficio di Gabinetto;     b) l'Ufficio legislativo;     c) la Segreteria del Ministro;     d) la Segreteria tecnica del Ministro;     e) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;     f) l'Ufficio stampa;     g) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro, ove nominato;     h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.   3. Al fine di assicurare il coordinato svolgimento  dei  rispettivi compiti, e' istituito il Comitato di Gabinetto, coordinato  dal  Capo di Gabinetto e a cui prendono parte i responsabili  degli  Uffici  di diretta collaborazione del Ministro di cui alle lettere da  b)  a  f) del comma 2.     |  
|   |                                 Art. 18 
                         Ufficio di Gabinetto 
   1. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, istruisce ed esamina  gli  atti  ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro  e  dei  Sottosegretari  di Stato, coordina l'intera attivita' di supporto e tutti gli uffici  di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.  279,   costituiscono   un   unico   centro   di responsabilita' della spesa, ed  assume  ogni  utile  iniziativa  per favorire il conseguimento degli  obiettivi  stabiliti  dal  Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione  tra  funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra  le  funzioni  di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero.   2. Il Capo di Gabinetto e'  nominato  dal  Ministro  fra  soggetti, anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,  in   possesso   di capacita' adeguate alle  funzioni  da  svolgere,  avuto  riguardo  ai titoli professionali, culturali  e  scientifici  ed  alle  esperienze maturate.   3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il  Capo  di  Gabinetto  per  le competenze  proprie  e  per  quelle  delegate  dal  Ministro  ed   e' articolato in distinte  aree  amministrative  e  tecniche,  cui  sono preposti un Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie e uno o  piu' Vice  Capo   di   Gabinetto,   anche   provenienti   dalle   carriere universitarie, delle  Magistrature  o  dell'Avvocatura  dello  Stato. L'incarico  di  Vice  Capo  di  Gabinetto  con  funzioni  vicarie  e' attribuito dal Ministro a  soggetti,  anche  estranei  alla  pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle  funzioni  da svolgere,  avuto  riguardo  ai  titoli  professionali,  culturali   e scientifici ed alle esperienze maturate.   4. L'Ufficio di Gabinetto, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge  24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attivita' relative alle  procedure d'infrazione e le  fasi  di  pre-contenzioso,  nonche'  le  attivita' relative  alla  c.d.  fase  ascendente,  sulla  base   del   supporto istruttorio delle direzioni generali  competenti  per  materia  e  in coordinamento con l'Ufficio legislativo.   5. L'Ufficio di  Gabinetto,  in  coordinamento  con  l'ufficio  del Consigliere  diplomatico,  assicura  la  coerenza   tra   l'indirizzo politico e  le  posizioni  negoziali  in  ambito  internazionale  del Ministero, coordinando, per  i  profili  di  rilevanza  politica,  la partecipazione del Ministero ai negoziati, ai processi di definizione delle  politiche  e  della  legislazione  europea  e  degli   accordi internazionali in campo ambientale, e al  Comitato  interministeriale per gli affari europei (CIAE), verificandone l'attuazione  a  livello nazionale e il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale.   6. Nell'ambito dell'Ufficio  di  Gabinetto  operano  il  Nucleo  di valutazione degli atti dell'Unione europea  di  cui  all'articolo  20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un  coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 24,  e  da referenti designati per competenza dal segretariato generale e  dalle direzioni generali, nonche' l'Organo centrale  di  sicurezza  di  cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 6 novembre 2015, n. 5, per i compiti e  le  funzioni  in  materia  di tutela amministrativa delle informazioni per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, composto da  personale  individuato  nel limite del contingente di cui all'articolo 24. L'organo  centrale  di sicurezza svolge altresi' il ruolo di  autorita'  competente  di  cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18  maggio  2018,  n.  65,  di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in tema di sicurezza  delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione. Il Nucleo di  valutazione e  verifica  degli   investimenti   pubblici   istituito   ai   sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  e'  posto  in posizione di autonomia funzionale presso l'Ufficio di Gabinetto.  
           Note all'art. 18: 
               - Si riporta il testo dell'art. 3  del  citato  decreto          legislativo n. 279 del 1997:               «Art. 3 (Gestione del bilancio). -  1.  Contestualmente          all'entrata in  vigore  della  legge  di  approvazione  del          bilancio il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con          le amministrazioni interessate,  provvede  a  ripartire  le          unita' previsionali di base  in  capitoli,  ai  fini  della          gestione e della rendicontazione.               2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'          dell'art. 14 del  citato  decreto  legislativo  3  febbraio          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo          dei costi, e alla Corte dei conti.               3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,          finanziarie e strumentali assegnate.               4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi          dell'art. 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.          29, e successive modificazioni ed integrazioni.               5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della          programmazione economica per il  tramite  della  competente          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari          competenti e alla Corte dei conti».               - Si riportano i testi degli articoli  20  e  24  della          citata legge n. 234 del 2012:               «Art. 20 (Nuclei di valutazione degli atti  dell'Unione          europea). - 1. Al fine  di  assicurare  una  piu'  efficace          partecipazione  dell'Italia  alla  formazione  del  diritto          dell'Unione europea e la puntuale attuazione  dello  stesso          nell'ordinamento  interno,   le   amministrazioni   statali          individuano al  loro  interno,  nei  limiti  delle  risorse          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione          vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove  strutture          organizzative, uno o piu' nuclei di valutazione degli  atti          dell'Unione europea.               2. I  nuclei  di  cui  al  comma  1  sono  composti  da          personale  delle  diverse   articolazioni   delle   singole          amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche          europee e, ove necessario, con altre amministrazioni.  Essi          assicurano il monitoraggio  delle  attivita'  di  rilevanza          europea di competenza delle  rispettive  amministrazioni  e          contribuiscono alla predisposizione da parte di queste  dei          rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da          trasmettere alle Camere o ad altri  soggetti  istituzionali          ai sensi della presente legge.               3.  I  responsabili  dei  nuclei  di  cui  al  comma  1          assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni          presso il Comitato tecnico di valutazione,  salvo  che  non          siano essi  stessi  designati  quali  rappresentanti  delle          proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.».               «Art. 24 (Partecipazione delle regioni e delle province          autonome alle decisioni relative alla  formazione  di  atti          normativi dell'Unione europea)               1. I progetti e gli atti di cui all'art.  6,  comma  1,          sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri  o          dal Ministro per gli affari europei,  contestualmente  alla          loro ricezione,  alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle          province autonome e alla Conferenza  dei  presidenti  delle          assemblee  legislative  delle  regioni  e  delle   province          autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte  e  ai  consigli          regionali e delle province autonome.               2.  In  relazione  a  progetti  di   atti   legislativi          dell'Unione  europea  che  rientrano   nelle   materie   di          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  la          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le          politiche europee assicura ai soggetti di cui  al  comma  1          del  presente  articolo   un'informazione   qualificata   e          tempestiva con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.               3. Ai fini della formazione  della  posizione  italiana          sui progetti di  atti  di  cui  al  comma  1  del  presente          articolo, le regioni e le province autonome, nelle  materie          di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro          trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di  cui          all'art. 6,  comma  1,  al  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri o al  Ministro  per  gli  affari  europei  dandone          contestuale  comunicazione  alle  Camere,  alla  Conferenza          delle regioni e delle province autonome e  alla  Conferenza          dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni  e          delle province autonome.               4. Qualora un progetto di  atto  normativo  dell'Unione          europea riguardi una  materia  attribuita  alla  competenza          legislativa delle regioni o delle province autonome e una o          piu' regioni o province autonome ne facciano richiesta,  il          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da  lui          delegato convoca la Conferenza permanente  per  i  rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa  di  cui          all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,          entro il termine di trenta giorni.  Decorso  tale  termine,          ovvero  nei  casi  di  urgenza  motivata  sopravvenuta,  il          Governo puo' procedere anche in mancanza dell'intesa.               5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo  richieda  la          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  il          Governo appone una riserva di esame in  sede  di  Consiglio          dell'Unione  europea.  In  tale  caso  il  Presidente   del          Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei          comunica alla Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di          Bolzano di aver apposto una riserva di  esame  in  sede  di          Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta          giorni  dalla  predetta  comunicazione,  il  Governo   puo'          procedere anche in mancanza della pronuncia della  predetta          Conferenza  alle  attivita'  dirette  alla  formazione  dei          relativi atti dell'Unione europea.               6. Salvo  il  caso  di  cui  al  comma  4,  qualora  le          osservazioni delle regioni e delle  province  autonome  non          siano pervenute al Governo entro la data indicata  all'atto          della trasmissione dei progetti o, in  mancanza,  entro  il          giorno precedente  quello  della  discussione  in  sede  di          Unione europea, il Governo  puo'  comunque  procedere  alle          attivita'  dirette  alla  formazione  dei   relativi   atti          dell'Unione europea.               7. Nelle materie di competenza delle  regioni  e  delle          province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri          - Dipartimento per  le  politiche  europee,  nell'esercizio          delle competenze di cui all'art. 3, comma  2,  del  decreto          legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  convoca  ai  singoli          gruppi di  lavoro  di  cui  all'art.  19,  comma  4,  della          presente legge, i  rappresentanti  delle  regioni  e  delle          province autonome, ai  fini  della  successiva  definizione          della posizione italiana  da  sostenere,  d'intesa  con  il          Ministero degli affari esteri e con i Ministeri  competenti          per materia, in sede di Unione europea.               8. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il          Ministro per gli affari europei informa tempestivamente  le          regioni e  le  province  autonome,  per  il  tramite  della          Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  sulle          proposte e sulle materie  di  competenza  delle  regioni  e          delle province autonome che risultano  inserite  all'ordine          del  giorno  delle  riunioni  del   Consiglio   dell'Unione          europea.               9. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il          Ministro per gli affari europei,  prima  dello  svolgimento          delle  riunioni  del  Consiglio  europeo,  riferisce   alla          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in          sessione  europea,  sulle  proposte  e  sulle  materie   di          competenza delle regioni  e  delle  province  autonome  che          risultano inserite all'ordine del  giorno,  illustrando  la          posizione che  il  Governo  intende  assumere.  Il  Governo          riferisce altresi', su richiesta della predetta Conferenza,          prima delle riunioni  del  Consiglio  dell'Unione  europea,          alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte          e  sulle  materie  di  competenza  delle  regioni  e  delle          province autonome che  risultano  inserite  all'ordine  del          giorno, illustrando la posizione  che  il  Governo  intende          assumere.               10. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il          Ministro per gli affari europei informa  le  regioni  e  le          province autonome, per il tramite  della  Conferenza  delle          regioni e delle province autonome, delle  risultanze  delle          riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio  dell'Unione          europea e con riferimento alle materie di loro  competenza,          entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.               11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5,  comma  1,          della legge 5 giugno 2003, n. 131».               - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5 del 2015:               «Art. 8 (Organi centrali di sicurezza). - 1.  Presso  i          Ministeri, le  strutture  governative,  lo  Stato  Maggiore          della Difesa, le Forze  armate,  il  Segretariato  Generale          della Difesa -  Direzione  Nazionale  degli  Armamenti,  il          Comando Generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  il  Comando          Generale della Guardia di Finanza o gli altri enti che, per          ragioni istituzionali,  hanno  la  necessita'  di  trattare          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte          da  segreto  di  Stato  la  responsabilita'  relativa  alla          protezione e alla tutela delle medesime, a livello centrale          e  periferico,  fa  capo   rispettivamente   al   Ministro,          all'organo previsto dal relativo ordinamento  o  all'organo          di vertice dell'ente.               2. Le autorita' di cui  al  comma  1  possono  delegare          l'esercizio dei compiti e  delle  funzioni  in  materia  di          protezione e  tutela  delle  informazioni  classificate,  a          diffusione esclusiva o coperte da segreto di  Stato  ad  un          funzionario o  ufficiale  di  elevato  livello  gerarchico,          munito di adeguata abilitazione di sicurezza, che assume la          denominazione di "Funzionario alla sicurezza" o  "Ufficiale          alla  sicurezza".  Il  "Funzionario   alla   sicurezza"   o          "Ufficiale alla sicurezza"  svolge  compiti  di  direzione,          coordinamento, controllo, nonche' attivita' ispettiva e  di          inchiesta  in  materia  di  protezione   e   tutela   delle          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte          da segreto  di  Stato,  nell'ambito  del  Ministero,  della          struttura governativa, dello Stato Maggiore  della  Difesa,          della Forza armata, del Segretariato Generale della  Difesa          - Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale          dell'Arma  dei  Carabinieri,  del  Comando  Generale  della          Guardia di Finanza o dell'ente di appartenenza. In mancanza          di delega, i predetti compiti sono esercitati  direttamente          dalle autorita' di cui al comma 1.               3. Al  fine  di  assicurare  continuita'  all'esercizio          delle funzioni e dei compiti di protezione e  tutela  delle          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte          da segreto di Stato le autorita' di cui al comma 1  possono          nominare anche un "sostituto Funzionario alla sicurezza"  o          un "sostituto Ufficiale alla sicurezza", con il compito  di          sostituire il titolare dell'incarico in  tutti  i  casi  di          assenza o impedimento.               4. Per l'esercizio delle funzioni, il "Funzionario alla          sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si avvale del  Capo          della segreteria principale di sicurezza di cui all'art. 9,          denominato  "Funzionario  di  controllo"  o  "Ufficiale  di          controllo",   coadiuvato   da   personale   esperto   nella          trattazione  e   gestione   dei   documenti   classificati.          Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, delle  Forze          armate, del Segretariato Generale della  Difesa  -Direzione          Nazionale degli Armamenti, del Comando  Generale  dell'Arma          dei Carabinieri, l'"Ufficiale alla sicurezza" si avvale del          Capo Ufficio Sicurezza.               5. Gli incarichi  di  "Funzionario  alla  sicurezza"  o          "Ufficiale alla sicurezza" di cui al comma 2  e  quello  di          "Funzionario di controllo" o "Ufficiale  di  controllo"  di          cui al comma 4 non  possono  essere  assolti  dalla  stessa          persona,  salvo  casi  eccezionali  connessi  ad   esigenze          organiche o funzionali.               6. Per l'esercizio delle sue funzioni, il  "Funzionario          alla sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza" si  avvale  di          un "Funzionario alla sicurezza fisica"  o  "Ufficiale  alla          sicurezza fisica", come definito all'art. 70 e, qualora  la          trattazione  di  informazioni  classificate  o  coperte  da          segreto di Stato comporti l'utilizzo di  sistemi  COMSEC  o          CIS di:                 a) un "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", come          definito all'art. 54;                 b) un "Funzionario alla sicurezza CIS"  o  "Ufficiale          alla sicurezza CIS", come definito all'art. 61;                 c) un "Centro" come definito  all'art.  3,  comma  1,          lettera r) del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri del 12 giugno 2009, n. 7;                 d) un "Custode del materiale  CIFRA",  come  definito          all'art. 54.               7. Il complesso  rappresentato  dal  "Funzionario  alla          sicurezza" o "Ufficiale alla sicurezza", dal "Capo  Ufficio          Sicurezza",  dal  "Capo  della  segreteria  principale   di          sicurezza-Funzionario/Ufficiale   di   controllo   ",   dal          "Funzionario COMSEC" o "Ufficiale COMSEC", dal "Funzionario          alla sicurezza CIS " o "Ufficiale alla sicurezza CIS",  dal          "Funzionario  alla  sicurezza  fisica"  o  "Ufficiale  alla          sicurezza fisica", dalla stessa  segreteria  principale  di          sicurezza, dal "Centro" di cui al comma 6, lettera c) e dal          "Custode del materiale CIFRA" di cui al  comma  6,  lettera          d), costituisce l'Organo centrale di sicurezza.               8.  L'Organo  centrale  di  sicurezza  e'   diretto   e          coordinato dal "Funzionario alla  sicurezza"  o  "Ufficiale          alla sicurezza".               9. Gli incarichi di  cui  al  comma  6  sono  assegnati          dall'Autorita'  di  cui  al  comma  1,  su   proposta   del          "Funzionario alla sicurezza" o "Ufficiale alla  sicurezza".          Nel  caso  in  cui  esigenze  organiche  o  funzionali   lo          richiedano,  la  predetta  autorita'  puo'  attribuire  gli          incarichi di cui sopra,  o  alcuni  di  essi,  alla  stessa          persona ovvero al "Funzionario di controllo"  o  "Ufficiale          di controllo".               10. Il "Funzionario alla sicurezza" o  "Ufficiale  alla          sicurezza" per  assicurare  la  continuita'  dell'esercizio          delle  funzioni   nell'ambito   dell'Organo   centrale   di          sicurezza, nomina due sostituti del Capo  della  segreteria          principale, nonche' un sostituto dei Funzionari o Ufficiali          e del Custode del materiale Cifra di cui al comma 6.               11. Gli Organi centrali di sicurezza hanno  il  compito          di:                 a)  coordinare  e  controllare,   presso   tutte   le          articolazioni   e   le   altre   strutture   di   sicurezza          funzionalmente  dipendenti,  sia  a  livello  centrale  che          periferico,  l'applicazione  di   tutte   le   disposizioni          inerenti alla protezione e alla tutela  delle  informazioni          classificate, a diffusione esclusiva o coperte  da  segreto          di Stato;                 b) emanare direttive interne per l'applicazione delle          disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela   delle          informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte          da segreto di Stato;                 c) comunicare all'UCSe i nominativi del  "Funzionario          di controllo"  o  "Ufficiale  di  controllo",  e  dei  suoi          sostituti, dei Funzionari o Ufficiali  e  del  Custode  del          materiale Cifra di cui al comma 6, e  dei  loro  sostituti,          nonche'  i  nominativi  dei  Funzionari  o   Ufficiali   di          controllo designati, presso gli Organi periferici;                 d)  inoltrare  all'UCSe  le  propost  finalizzate  al          miglioramento   della    sicurezza    delle    informazioni          classificate, a diffusione esclusiva o coperte  da  segreto          di Stato nell'ambito della propria amministrazione o  ente,          sia a livello centrale che periferico;                 e) tenere aggiornato l'elenco dei NOS ed il  relativo          scadenzario;                 f) proporre all'Organo nazionale di sicurezza, per il          tramite   dell'UCSe,   l'istituzione,    il    cambio    di          denominazione e l'estinzione della Segreteri Principale  di          Sicurezza, degli Organi  periferici,  delle  Segreterie  di          sicurezza e dei Punti di  controllo  di  cui  all'art.  11,          comma 6;                 g)    istituire,    nell'ambito     della     propria          amministrazione, centrale e periferica,  le  Segreterie  di          sicurezza e i Punti di controllo la cui istituzione non sia          riservata all'Organo nazionale di sicurezza;                 h)  comunicare   all'UCSe   l'avvenuta   istituzione,          modifica o estinzione delle Segreterie di sicurezza  e  dei          Punti di controllo di cui alla lettera g);                 i) curare gli adempimenti in  materia  di  violazione          della  sicurezza  e  di  compromissione   di   informazioni          classificate o coperte da segreto di Stato.               12. Gli Organi centrali di sicurezza delle Forze armate          hanno  inoltre,  il  compito  di  effettuare,  secondo   le          modalita' e i termini indicati dalle vigenti  disposizioni,          le verifiche per l'accertamento  della  sussistenza  e  del          mantenimento dei  requisiti  di  sicurezza  fisica  per  il          possesso delle abilitazioni di  sicurezza  da  parte  degli          operatori economici.               13.   Gli   Organi   centrali   di   sicurezza    delle          amministrazioni e enti interessati, quando richiesto  dalle          normative  di  riferimento  internazionali  o   dell'Unione          europea, comunicano all'UCSe i nominativi  degli  operatori          economici  che  hanno  chiesto  di   partecipare   a   gare          classificate internazionali o dell'Unione europea.               14. Ai fini  degli  adempimenti  connessi  al  rilascio          delle abilitazioni di sicurezza,  le  stazioni  appaltanti,          quando indicono una gara o una procedura di affidamento che          comporti   l'accesso   ad   informazioni   con   classifica          RISERVATISSIMO o superiore, per il tramite  dei  rispettivi          organi centrali di sicurezza ne  danno  tempestiva  notizia          all'UCSe, comunicando altresi', al termine  della  fase  di          aggiudicazione,  i  nominativi  degli  operatori  economici          risultati aggiudicatari, anche in regime di subappalto.».               - La citata legge n. 124 del 2007  e'  riportata  nelle          note in premessa.               - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto          legislativo n. 65 del 2018:               «Art. 7 (Autorita'  nazionali  competenti  e  punto  di          contatto  unico).  -  1.  Sono  designate  quali  Autorita'          competenti  NIS  per  i  settori  e  sottosettori  di   cui          all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III:                 a) il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  il          settore energia,  sottosettori  energia  elettrica,  gas  e          petrolio  e  per  il   settore   infrastrutture   digitali,          sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali;                 b) il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti          per il settore trasporti, sottosettori aereo,  ferroviario,          per vie d'acqua e su strada;                 c) il Ministero dell'economia e delle finanze per  il          settore  bancario  e  per  il  settore  infrastrutture  dei          mercati finanziari, in collaborazione con le  autorita'  di          vigilanza di settore,  Banca  d'Italia  e  Consob,  secondo          modalita' di collaborazione e di  scambio  di  informazioni          stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle          finanze;                 d) il  Ministero  della  salute  per  l'attivita'  di          assistenza sanitaria, come definita dall'art. 3,  comma  1,          lettera a), del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  38,          prestata  dagli  operatori  dipendenti  o  incaricati   dal          medesimo Ministero o  convenzionati  con  lo  stesso  e  le          Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,          direttamente o per il  tramite  delle  Autorita'  sanitarie          territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza          sanitaria   prestata   dagli   operatori   autorizzati    e          accreditati delle Regioni o dalle Province  autonome  negli          ambiti territoriali di rispettiva competenza;                 e) il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare e le Regioni e le  Province  autonome          di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle          Autorita' territorialmente competenti, in merito al settore          fornitura e distribuzione di acqua potabile.               2.  Le  Autorita'  competenti  NIS  sono   responsabili          dell'attuazione  del  presente  decreto  con  riguardo   ai          settori  di  cui  all'allegato  II  e  ai  servizi  di  cui          all'allegato III e vigilano sull'applicazione del  presente          decreto  a  livello  nazionale  esercitando   altresi'   le          relative potesta' ispettive e sanzionatorie.               3. Il Dipartimento delle informazioni per la  sicurezza          (DIS) e' designato quale punto di contatto unico in materia          di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.               4. Il punto di contatto unico svolge  una  funzione  di          collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera          delle autorita' competenti NIS con le autorita'  competenti          degli  altri  Stati  membri,  nonche'  con  il  gruppo   di          cooperazione di cui all'art. 10 e la rete di CSIRT  di  cui          all'art. 11.               5. Il punto di contatto unico collabora nel  gruppo  di          cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro  con  i          rappresentanti designati dagli altri Stati.               6. Le autorita' competenti NIS e il punto  di  contatto          unico consultano,  conformemente  alla  normativa  vigente,          l'autorita' di contrasto ed il Garante  per  la  protezione          dei dati personali e collaborano con essi.               7. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  comunica          tempestivamente alla Commissione  europea  la  designazione          del punto  di  contatto  unico  e  quella  delle  autorita'          competenti NIS, i relativi compiti  e  qualsiasi  ulteriore          modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di          pubblicita'.               8. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a          1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede  ai  sensi          dell'art. 22.».               - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n.          144 del 1999:               «Art. 1 (Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio          degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare  e          dare  maggiore  qualita'  ed  efficienza  al  processo   di          programmazione   delle   politiche    di    sviluppo,    le          amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con  la          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,          istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,          propri nuclei di valutazione e verifica degli  investimenti          pubblici che, in raccordo fra  loro  e  con  il  Nucleo  di          valutazione e  verifica  degli  investimenti  pubblici  del          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione          economica, garantiscono il supporto tecnico nelle  fasi  di          programmazione,  valutazione,  attuazione  e  verifica   di          piani, programmi  e  politiche  di  intervento  promossi  e          attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'  assicurata          l'integrazione dei nuclei di valutazione e  verifica  degli          investimenti pubblici con il Sistema statistico  nazionale,          secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo          31 marzo 1998, n. 112.               2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1          operano all'interno delle  rispettive  amministrazioni'  in          collegamento con gli uffici  di  statistica  costituiti  ai          sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  ed          esprimono  adeguati  livelli  di  competenza   tecnica   ed          operativa al fine di poter  svolgere  funzioni  tecniche  a          forte  contenuto  di  specializzazione,   con   particolare          riferimento per:                 a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi  di          programmazione, formulazione e valutazione di documenti  di          programma, per le analisi di  opportunita'  e  fallibilita'          degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti          e interventi, tenendo conto in particolare  di  criteri  di          qualita' ambientale  e  di  sostenibilita'  dello  sviluppo          ovvero  dell'indicazione  della  compatibilita'   ecologica          degli investimenti pubblici;                 b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui  al          comma 5, da realizzare congiuntamente  con  gli  uffici  di          statistica delle rispettive amministrazioni;                 c) l'attivita' volta alla graduale  estensione  delle          tecniche proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei          programmi e dei progetti attuati  a  livello  territoriale,          con riferimento alle fasi di  programmazione,  valutazione,          monitoraggio e verifica.               3. Le attivita' volte alla costituzione dei  nuclei  di          valutazione e verifica di  cui  al  comma  I  sono  attuate          autonomamente    sotto    il    profilo     amministrativo,          organizzativo e funzionale  dalle  singole  amministrazioni          tenendo conto delle strutture  similari  gia'  esistenti  e          della    necessita'    di    evitare    duplicazioni.    Le          amministrazioni provvedono a tal fine ad  elaborare,  anche          sulla  base  di  un'adeguata  analisi   organizzativa,   un          programma  di   attuazione   comprensivo   delle   connesse          attivita' di formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla          costituzione e all'avvio dei nuclei.               4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio          dei  ministri,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e  di  Bolzano,  sono  indicati  le  caratteristiche          organizzative  comuni  dei  nuclei  di  cui   al   presente          articolo,  ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli          eventuali     componenti     estranei     alla     pubblica          amministrazione, nonche' le modalita' e i  criteri  per  la          formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione          di cui al comma 3. ( (4) )               5. E' istituito presso  il  Comitato  interministeriale          per la  programmazione  economica  (CIPE)  il  "Sistema  di          monitoraggio degli investimenti  pubblici"  (MIP),  con  il          compito    di    fornire    tempestivamente    informazioni          sull'attuazione   delle   politiche   di   sviluppo,    con          particolare riferimento ai programmi  confinanziati  con  i          fondi strutturali europei,  sulla  base  dell'attivita'  di          monitoraggio svolta dai nuclei di  cui  al  comma  1.  Tale          attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi  di          investimento    e    l'avanzamento     tecnico-procedurale,          finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema  di          monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  e'  funzionale          all'alimentazione di  una  banca  dati  tenuta  nell'ambito          dello stesso CIPE, anche con  l'utilizzazione  del  Sistema          informativo  integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del          bilancio e della programmazione  economica.  Il  CIPE,  con          propria   deliberazione,   costituisce   e   definisce   la          strutturazione   del   Sistema   di   monitoraggio    degli          investimenti pubblici disciplina il  suo  funzionamento  ed          emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con  la          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.               6.  Il  Sistema  di  monitoraggio  degli   investimenti          pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale          da essere  funzionale  al  progetto  "Rete  unitaria  della          pubblica  amministrazione",  di  cui  alla  direttiva   del          Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995,          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21  novembre          1995.   Le   informazioni   derivanti   dall'attivita'   di          monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina  di  regia          nazionale di cui all'art. 6  del  decreto-legge  23  giugno          1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8          agosto  1995,   n.   341,   alla   sezione   centrale   del          l'osservatorio dei lavori pubblici  e,  in  relazione  alle          rispettive competenze, a tutte le amministrazioni  centrali          e  regionali  Il  CIPE  invia  un  rapporto  semestrale  al          Parlamento.               7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno          2000. (3)               8. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente          articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10          miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000  e  2001,  si          provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai          fini  del   bilancio   triennale   1999-2001,   nell'ambito          dell'unita' previsionale di base di parte  corrente  "Fondo          speciale" dello  stato  di  previsione  dei  Ministero  del          tesoro, dei bilancio e della programmazione  economica  per          l'anno  1999,  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento          relativo al medesimo Ministero.               9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e          previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari          permanenti, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in          vigore della presente legge,  indica  i  criteri  ai  quali          dovranno attenersi le regioni e  le  province  autonome  al          fine di suddividere il  rispettivo  territorio  in  Sistemi          locali del lavoro,  individuando  tra  questi  i  distretti          economico- produttivi sulla base di una  metodologia  e  di          indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di  statistica          (ISTAT), che ne curera'  anche  l'aggiornamento  periodico.          Tali  indicatori   considereranno   fenomeni   demografici,          sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e          la  presenza  di  fattori  di  localizzazione,   situazione          orografica  e   condizione   ambientale   ai   fini   della          programmazione delle politiche di sviluppo di cui al  comma          1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,          delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti          locali».   |  
|   |                                 Art. 19 
                          Ufficio legislativo 
   1. L'Ufficio  legislativo  coordina  e  definisce  gli  schemi  dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero anche  di  natura non regolamentare, esamina  i  decreti  interministeriali  sottoposti alla  firma  del  Ministro,  assicura  l'analisi  e  la   valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualita' del linguaggio normativo, e il  corretto  recepimento  e  la completa attuazione della normativa dell'Unione europea.   2. L'Ufficio legislativo sovrintende alla cura dei rapporti con  il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli  atti del sindacato ispettivo, coordina l'attivita' relativa al contenzioso giurisdizionale  ordinario,  amministrativo  e   costituzionale   ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di  parte  civile nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di competenza,  i  rapporti  con  il  Sistema  delle  Conferenze  e,  in particolare, con la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, provvede alla consulenza giuridica  sulle  questioni  di  particolare rilevanza su richiesta del Ministro.   3.  All'Ufficio  legislativo  e'  preposto  il  Capo   dell'Ufficio legislativo il quale  e'  nominato  dal  Ministro  nell'ambito  delle carriere  delle  Magistrature,  dell'Avvocatura  dello  Stato,  della docenza  universitaria  di   ruolo,   nonche'   tra   i   consiglieri parlamentari,  i  dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,   gli avvocati e gli altri operatori professionali del diritto, in possesso di adeguata  capacita'  ed  esperienza  nel  campo  della  consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.   4. L'Ufficio legislativo e' articolato in distinte aree,  cui  sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno  o  piu'  Vice  Capi,  anche  provenienti  dalle  carriere  delle magistrature o dell'Avvocatura dello Stato. L'incarico di  Vice  Capo dell'Ufficio legislativo  con  funzioni  vicarie  e'  attribuito  dal Ministro a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita'  adeguate  alle  funzioni  da  svolgere,  avuto riguardo ai titoli professionali, culturali  e  scientifici  ed  alle esperienze maturate.     |  
|   |                                 Art. 20 
                   Uffici di segreteria del Ministro 
   1. La Segreteria opera alle  dirette  dipendenze  del  Ministro  ed assicura il  supporto  all'espletamento  dei  compiti  del  Ministro, provvedendo   al   coordinamento   degli   impegni,   nonche'    alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri  Uffici  di  diretta collaborazione.   2.  Alla  Segreteria  del  Ministro  e'  preposto  il  Capo   della segreteria, il quale coadiuva ed assiste il Ministro negli  organismi a cui partecipa, adempie su suo mandato  a  compiti  specifici,  cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con  altri  soggetti  pubblici  e  privati  in ragione del suo incarico istituzionale.   3. Il Capo della segreteria e' nominato dal Ministro, fra soggetti, anche estranei  alla  pubblica  amministrazione,  sulla  base  di  un rapporto strettamente fiduciario.   4. La Segreteria tecnica svolge attivita' di  supporto  tecnico  al Ministro  per  l'elaborazione  ed  il  monitoraggio  delle  politiche ambientali, operando in raccordo con  le  direzioni  generali  e  gli altri Uffici di diretta collaborazione, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella di elaborazione delle decisioni di competenza del Ministro.   5. Alla Segreteria tecnica e' preposto  il  Capo  della  segreteria tecnica, nominato dal Ministro  tra  soggetti,  anche  estranei  alla pubblica  amministrazione,   in   possesso   di   comprovati   titoli professionali e culturali attinenti  ai  settori  di  competenza  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.     |  
|   |                                 Art. 21 
                  Ufficio del Consigliere diplomatico 
   1. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di Gabinetto, le attivita' di supporto al  Ministro  per  i  rapporti  internazionali,  unionali  e bilaterali.   2. Il Consigliere diplomatico, scelto tra  funzionari  appartenenti alla carriera  diplomatica,  promuove  e  assicura,  fatte  salve  le competenze del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale, la partecipazione attiva del Ministro agli  organismi internazionali e dell'Unione europea e cura,  in  collaborazione  con l'Ufficio di Gabinetto, le relazioni diplomatiche  del  Ministro  con particolare  riferimento  ai  negoziati  relativi   ad   accordi   di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.     |  
|   |                                 Art. 22 
                            Ufficio stampa 
   1. L'Ufficio stampa provvede alla diffusione delle informazioni che attengono all'attivita' del Ministro, cura i rapporti con gli  organi di informazione,  promuove  programmi  ed  iniziative  editoriali  di informazione   istituzionale,   attraverso    ogni    strumento    di comunicazione, anche curando i social network del Ministero.   2. All'Ufficio stampa e' preposto il capo dell'Ufficio  stampa,  il quale  e'  nominato  dal   Ministro   fra   operatori   del   settore dell'informazione o comunque tra soggetti,  anche  appartenenti  alle pubbliche  amministrazioni,  in  possesso  di  comprovata  esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritto in appositi albi professionali.   3.  Nell'ambito  del  medesimo  Ufficio,  nel  rispetto  di  quanto previsto dall'articolo  25  e  nei  limiti  delle  disponibilita'  di bilancio, puo' essere attribuito un contratto ai sensi  dell'articolo 24, comma 2, per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  social  media manager del Ministro.     |  
|   |                                 Art. 23 
                 Uffici di segreteria del Viceministro                     e dei Sottosegretari di Stato 
   1. Ciascun Viceministro, ove nominato, e Sottosegretario  di  Stato e' coadiuvato da una  segreteria,  cui  e'  preposto  il  Capo  della segreteria.   2. Il Capo della segreteria e' nominato dal Sottosegretario,  anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario, ed esercita  nell'ambito  delle  competenze  del Sottosegretario le funzioni previste dall'articolo 20.     |  
|   |                                 Art. 24 
           Personale degli Uffici di diretta collaborazione 
   1. Agli Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  di  cui all'articolo 17, comma 2, e'  assegnato  personale  del  Ministero  o altri  dipendenti  pubblici  anche  in   posizione   di   comando   o collocamento fuori ruolo nel numero massimo di  novanta  unita',  nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.   2. Possono essere altresi' assegnati, nel limite del 10  per  cento del contingente di cui al comma 1, consiglieri giuridici ed economici del  Ministro,  con  contratto   di   collaborazione   continuata   e coordinata, scelti tra magistrati, avvocati, professori universitari, consiglieri  parlamentari,  dirigenti  pubblici,  nonche',  entro  il limite del 20 per cento,  esperti  e  collaboratori  in  possesso  di specifiche   esperienze   e   competenze   nella   materia    oggetto dell'incarico, anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,  con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale  o  con  contratto avente ad oggetto affidamento di incarichi di studio o  consulenza  o altra attivita' professionale di durata non superiore  alla  scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del  criterio  dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  e  comunque  nel  limite  delle  risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto ed alle segreterie particolari.   3. L'espletamento delle attivita' costituenti servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di  diretta collaborazione puo' essere delegato, con provvedimento  espresso  del Capo di Gabinetto, alla  Direzione  generale  per  le  politiche  del personale, l'innovazione e la  partecipazione,  con  assegnazione  di adeguate  risorse  finanziarie.  A  dette  attivita'  possono  essere destinate, dal Direttore generale delle politiche per  l'innovazione, il personale  e  la  partecipazione,  non  piu'  di  nove  unita'  di personale non dirigenziale.   4. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e  di  ciascuno dei Sottosegretari di Stato e' assegnato un contingente di  personale nel limite massimo di otto unita', di cui un numero non  superiore  a quattro, compreso il  Capo  della  segreteria,  scelto  anche  tra  i dipendenti  di  altre  amministrazioni  pubbliche,  in  posizione  di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17,  comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  o  tra  persone  estranee all'amministrazione.  
           Note all'art. 24: 
               - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del  citato          decreto legislativo n. 300 del 1999:               «Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con          regolamenti o con decreti del  ministro  emanati  ai  sensi          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti          e  restituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale   non          dirigenziale  di  ciascun  ministero,  articolato  in  aree          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non          dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano          forme ordinarie di mobilita' tra i diversi  dipartimenti  e          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle          relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica          del personale non devono comunque comportare incrementi  di          spesa.».               - Si riporta il testo dell'art.  17,  comma  14,  della          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei          procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113:               «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).          - 4. Dopo il comma 4 dell'art.  14  della  legge  7  agosto          1990, n. 241, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  4-bis.  La          conferenza di  servizi  puo'  essere  convocata  anche  per          l'esame  contestuale  di  interessi   coinvolti   in   piu'          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'          indetta dalla amministrazione o, previa  informale  intesa,          da  una  delle  amministrazioni  che   curano   l'interesse          pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione  competente          a concludere  il  procedimento  che  cronologicamente  deve          precedere gli altri connessi. L'indizione della  conferenza          puo' essere richiesta da  qualsiasi  altra  amministrazione          coinvolta.».   |  
|   |                                 Art. 25 
                         Trattamento economico 
   1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui al precedente articolo 17, comma  2,  spetta  un  trattamento  economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  cosi'  articolato: per il Capo di Gabinetto, in una  voce  retributiva  di  importo  non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Segretario generale incaricato ai sensi dell'articolo  19,  comma  3, del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  ed  in  un  emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi  di  cui  alla citata disposizione, aumentata fino al trenta per cento; per il  Capo dell'Ufficio legislativo, in una  voce  retributiva  di  importo  non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio  dirigenziale  generale  incaricati  ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n.  165  del 2001 ed in un emolumento accessorio da  fissare  in  un  importo  non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il  Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere Diplomatico, per i  Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato  e  per  il  Capo  della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, in una  voce  retributiva di  importo  non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici,  tale  trattamento,  se  piu'  favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti Uffici, dipendenti  da  pubbliche  amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico,  e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita'  di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  n.  165  del 2001, di importo non superiore, per il Capo di Gabinetto, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante al  Segretario  generale incaricato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   3,   del   decreto legislativo n. 165 del 2001, aumentato fino al trenta per cento,  per il Capo dell'Ufficio legislativo, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali  di  livello generale del Ministero, per il Capo della  Segreteria  del  Ministro, per il Capo della Segreteria Tecnica, per il Consigliere  diplomatico del Ministro e per i Capi  delle  Segreterie  dei  Sottosegretari  di Stato e per il Capo della Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai dirigenti di  livello  dirigenziale  non  generale  dello   stesso   Ministero. L'emolumento  accessorio  di  cui  al  precedente  periodo  non  puo' comunque   essere   superiore   alla   misura    massima    derivante dall'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214.   2. Al Capo Ufficio Stampa e' riconosciuto il trattamento  economico equiparato  a  quello  di  Capo  Redattore,  previsto  dal  contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti professionisti, salva, in ogni caso, l'applicazione del comma 4 del presente articolo.   3. Al Vice Capo di Gabinetto con funzioni  vicarie,  al  Vice  Capo dell'Ufficio  legislativo  con  funzioni  vicarie,  al   Capo   della Segreteria del Ministro  e'  corrisposto  un  trattamento  economico, determinato con le modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del decreto legislativo n. 165 del 2001, fondamentale ed accessorio,  non superiore a quello massimo attribuito ai dirigenti di seconda  fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aumentata, quanto al trattamento accessorio, fino  al  cinquanta  per cento,   a   fronte   delle   specifiche   responsabilita'   connesse all'incarico attribuito, della  specifica  qualificazione  posseduta, della  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  della  qualita'  della prestazione individuale. Per i dipendenti pubblici, tale  trattamento se  piu'  favorevole,  integra  per  la  differenza,  il  trattamento economico in godimento. Ai detti Vice Capi, dipendenti  da  pubbliche amministrazioni,  che  optino  per  il   mantenimento   del   proprio trattamento  economico,  e'  corrisposto  un  emolumento   accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo  non  superiore  alla misura massima dell'emolumento accessorio spettante ai  dirigenti  di seconda fascia del Ministero, e comunque non  superiore  alla  misura massima derivante dall'applicazione dell'articolo  23-ter,  comma  2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  in  legge  22 dicembre  2011,  n.  214,  e  comunque  nel  limite   delle   risorse disponibili, a legislazione vigente, per le competenze degli  addetti al Gabinetto ed alle Segreterie Particolari.   4. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e'  corrisposta  una  retribuzione  di  posizione  in misura non  superiore  ai  valori  economici  massimi  attribuiti  ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche',  in  attesa  di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva  della retribuzione di risultato, determinata con decreto del  Ministro,  su proposta  del  Capo  di  Gabinetto,  di  concerto  con  il   Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non  superiore  all'ottanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle  specifiche responsabilita' connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica qualificazione posseduta, della disponibilita' ad  orari  disagevoli, della  qualita'  della  prestazione  individuale,  nel  rispetto  dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.   5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici  di  diretta collaborazione di cui  all'articolo  17,  comma  2,  a  fronte  delle responsabilita', degli  obblighi  effettivi  di  reperibilita'  e  di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in  via ordinaria  dalle  disposizioni  vigenti,  nonche'  dalle  conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva  degli istituti    retributivi    finalizzati    all'incentivazione    della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disciplina contrattuale, la misura  dell'indennita'  e'  determinata, senza aggravi di spesa, con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  14,  comma  2, del  decreto  legislativo  n.   165   del   2001,   come   richiamato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999.   6. Ai  consiglieri  economici  e  giuridici  del  Ministro  di  cui all'articolo  24,  comma   2,   spetta   un   trattamento   economico omnicomprensivo  massimo  pari  all'indennita'  massima  di   diretta collaborazione  maggiorata  del  20  per  cento  nel   limite   delle disponibilita' di bilancio. Agli esperti e ai  collaboratori  di  cui all'articolo 24, comma 2, spetta un trattamento economico complessivo omnicomprensivo determinato con apposito  contratto  individuale,  da stipularsi con il Capo dell'Ufficio di Gabinetto,  nel  rispetto  dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.  
           Note all'art. 25: 
               - Si riportano i testi degli articoli 14, comma 2,  19,          commi 3 e 4, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del          2001:               «Art.   14   (Indirizzo   politico-amministrativo).   -          (Omissis).               2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  Governo          competente, di concerto con il Ministro ( (dell'economia  e          delle finanze) ), e' determinato, in  attuazione  dell'art.          12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997,  n.  59,          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai          contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad  una          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico          accessorio, da corrispondere mensilmente,  a  fronte  delle          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati          agli uffici dei Ministri e  dei  Sottosegretari  di  Stato.          Tale trattamento, consistente in un  unico  emolumento,  e'          sostitutivo dei compensi per il lavoro  straordinario,  per          la  produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'   della          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore          del regolamento di cui al presente comma sono  abrogate  le          norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,  n.  1100,  e          successive modificazioni ed  integrazioni,  ed  ogni  altra          norma riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina  dei          gabinetti dei Ministri e delle segreterie  particolari  dei          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.               (Omissis).».               «Art.  19  (Incarichi  di  funzioni  dirigenziali).   -          (Omissis).               3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali          previste dal comma 6.               4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche          qualita' professionali richieste dal comma 6.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 23-ter,  comma  2,  del          citato decreto-legge n. 201 del 2011:               «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti          economici). - (Omissis).               2. Il personale di cui al  comma  1  che  e'  chiamato,          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico          percepito.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto          legislativo n. 300 del 1999:               «Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il          ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli          uffici  di  diretta  collaborazione   del   ministro,   per          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.          29   e   successive    modificazioni    ed    integrazioni,          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo          trattamento  economico,  il   riordino   delle   segreterie          particolari dei  sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati          dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio          1993, n. 29.               2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14,  comma  2,          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   si          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri          direttivi:                 a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;                 b)  assolvimento  dei   compiti   di   supporto   per          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3          del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  anche  in          funzione della verifica  della  gestione  effettuata  dagli          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e          sviluppo dei sistemi informativi;                 c) organizzazione degli uffici preposti al  controllo          interno di diretta collaborazione con il ministro,  secondo          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e          personali;                 d) organizzazione del  settore  giuridico-legislativo          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura          dei rapporti con gli altri organi  costituzionali,  con  le          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;                 e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».   |  
|   |                                 Art. 26 
               Norme transitorie, finali ed abrogazioni 
   1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio  2014, n. 142.   2. Fino alla definizione  delle  procedure  di  conferimento  degli incarichi  dirigenziali  di  seconda  fascia  relativi   alla   nuova organizzazione  del  Ministero,  ciascun  nuovo  ufficio  di  livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali.   3. Ferma l'applicazione dell'articolo 2, comma  8,  primo  periodo, del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  con  riferimento alle  strutture   riorganizzate,   la   decadenza   dagli   incarichi dirigenziali di  livello  generale  relativi  a  dette  strutture  si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165.   4. Gli incarichi dei  soggetti  preposti  agli  Uffici  di  diretta collaborazione cessano di avere efficacia alla scadenza dei  mandati, rispettivamente,   del   Ministro,   del   vice   Ministro,   o   dei Sottosegretari di Stato che li hanno attribuiti, e possono essere  da essi revocati in qualsiasi momento.   5. I contratti di cui all'articolo 24, gia' stipulati alla data  di entrata in vigore del presente decreto, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, salvo revoca.   6. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  provvede all'attuazione del presente provvedimento nell'ambito  delle  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente sul proprio bilancio e con le risorse di cui  all'articolo  1,  comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 19 giugno 2019 
               Il Presidente del Consiglio dei ministri                                 Conte 
                      Il Ministro dell'ambiente e                della tutela del territorio e del mare                                 Costa 
              Il Ministro per la pubblica amministrazione                               Bongiorno 
                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 3133  
           Note all'art. 26: 
               - Il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei          ministri n. 142 del  2014  e'  riportato  nelle  note  alle          premesse.               - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  8,  primo          periodo,  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di          razionalizzazione   nelle    pubbliche    amministrazioni),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2013, n. 204,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,          n. 125:               «Art.  2  (Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in          materia di personale). - (Omissis).               8. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma  1,  del          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito          degli interventi di riorganizzazione di  cui  al  comma  7,          provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per          le  strutture  riorganizzate  seguendo  le  modalita',   le          procedure ed i criteri previsti dall'art.  19  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 19 del  citato  decreto          legislativo n. 165 del 2001:               «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.  Ai          fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di  funzione          dirigenziale si tiene conto, in  relazione  alla  natura  e          alle caratteristiche degli  obiettivi  prefissati  ed  alla          complessita' della struttura interessata, delle  attitudini          e delle capacita' professionali del singolo dirigente,  dei          risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione  di          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi          diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.               1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.               1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui          all'art. 21, comma 1, secondo periodo.               2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti          dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione  consensuale          del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente          della seconda fascia di incarichi  di  uffici  dirigenziali          generali o di funzioni equiparate, la durata  dell'incarico          e' pari a tre  anni.  Resta  fermo  che  per  i  dipendenti          statali titolari di incarichi di funzioni  dirigenziali  ai          sensi del  presente  articolo,  ai  fini  dell'applicazione          dell'art. 43, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,   e   successive          modificazioni,   l'ultimo    stipendio    va    individuato          nell'ultima    retribuzione    percepita    in    relazione          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'          dell'applicazione dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e          successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato          nell'ultima retribuzione percepita prima  del  conferimento          dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.               3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti          della prima fascia dei ruoli di  cui  all'art.  23  o,  con          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali          previste dal comma 6.               4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche          qualita' professionali richieste dal comma 6.               4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.               5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).               5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai          ruoli  di  cui  all'art.  23,  purche'   dipendenti   delle          amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma  2,  ovvero  di          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento          secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di  cui  ai          commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il  limite          del 15 per cento della  dotazione  organica  dei  dirigenti          appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo          art. 23 e del 10 per  cento  della  dotazione  organica  di          quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti  limiti          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal          comma 6.               5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.               6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui          all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica  di          quelli  appartenenti   alla   seconda   fascia,   a   tempo          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano          conseguito una particolare specializzazione  professionale,          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.               6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se          esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma  6  ed          il comma 6-bis si applicano  alle  amministrazioni  di  cui          all'art. 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di  ricerca  di          cui all'art. 8  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,  n.          593, il numero complessivo degli incarichi  conferibili  ai          sensi del comma 6 e'  elevato  rispettivamente  al  20  per          cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti          alla prima  fascia  e  al  30  per  cento  della  dotazione          organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia,  a          condizione che gli incarichi eccedenti  le  percentuali  di          cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio  con          qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo  previa  selezione          interna  volta  ad  accertare  il  possesso  di  comprovata          esperienza  pluriennale  e  specifica  professionalita'  da          parte  dei  soggetti  interessati  nelle  materie   oggetto          dell'incarico,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a          legislazione vigente.               7.               8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla          fiducia al Governo.               9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle          esperienze professionali dei soggetti prescelti.               10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di          amministrazioni ministeriali.               11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.               12. Per il personale di cui all'art.  3,  comma  1,  il          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.               12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi          collettivi.».               - Per il testo dell'art. 1,  comma  317,  della  citata          legge n. 145 del 2018, si veda nelle note alle premesse.   |  
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