Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/006306/XVJ(53)  del  31 luglio 2019, alle cartucce  attuatrici  per  sistema  antincendio  di motori degli aeromobili di seguito elencate con i rispettivi  decreti di riconoscimento e classificazione:       cartucce  denominate:  «P/N  446203»;  «P/N  A805300-12»;  «P/N 2-100090 (30903827)»;  «P/N  2-100000  (30900000M)»;  riconosciute  e classificate in V categoria - gruppo «A» con decreto ministeriale  n. 559/C 6941.XV.J(1531) del 18 giugno 1998  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 170 del 23 luglio 1998;       cartuccia   denominata:   «P/N   30903962»,   riconosciuta    e classificata in V categoria - gruppo «B» con decreto ministeriale  n. 557/B.9679-XV.J(3621) del 24 giugno 2004  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 del 7 agosto 2004;       cartucce  denominate:   «P/N   2-102770-1   (30903886)»;   «P/N 2-102790-1 (30903898)»; riconosciute e classificate in V categoria  - gruppo «A» con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10829-XV.J(3687) del 19 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2005;       cartuccia denominata: «P/N 446158», riconosciuta e classificata in V categoria - gruppo «A» con decreto  ministeriale  n.  557/P.A.S. 8346-XV.J(3687)  del  16  luglio  2004  pubblicato   nella   Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 206 del 2 settembre 2004;     ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera  c) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123  e  dell'art.  53  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' attribuita la nuova classificazione nella V categoria - gruppo «E» dell'Allegato  «A»  al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.     Tali   prodotti   sono   destinati   all'impiego   nell'industria aeronautica e spaziale.     Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso giurisdizionale  al  Tribunale   amministrativo   regionale   o,   in alternativa, ricorso straordinario al  Presidente  della  Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.     |