Gazzetta n. 200 del 27 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006306/XVJ(53) del 31 luglio 2019, alle cartucce attuatrici per sistema antincendio di motori degli aeromobili di seguito elencate con i rispettivi decreti di riconoscimento e classificazione:
cartucce denominate: «P/N 446203»; «P/N A805300-12»; «P/N 2-100090 (30903827)»; «P/N 2-100000 (30900000M)»; riconosciute e classificate in V categoria - gruppo «A» con decreto ministeriale n. 559/C 6941.XV.J(1531) del 18 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 170 del 23 luglio 1998;
cartuccia denominata: «P/N 30903962», riconosciuta e classificata in V categoria - gruppo «B» con decreto ministeriale n. 557/B.9679-XV.J(3621) del 24 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 184 del 7 agosto 2004;
cartucce denominate: «P/N 2-102770-1 (30903886)»; «P/N 2-102790-1 (30903898)»; riconosciute e classificate in V categoria - gruppo «A» con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10829-XV.J(3687) del 19 novembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2005;
cartuccia denominata: «P/N 446158», riconosciuta e classificata in V categoria - gruppo «A» con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 8346-XV.J(3687) del 16 luglio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 206 del 2 settembre 2004;
ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' attribuita la nuova classificazione nella V categoria - gruppo «E» dell'Allegato «A» al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.
Tali prodotti sono destinati all'impiego nell'industria aeronautica e spaziale.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.