Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 15 aprile 2019, n. 95 |
Regolamento recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2018; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 3 settembre 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto legislativo (di seguito denominata: relazione di riferimento). 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - supplemento ordinario n. 96: «Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale). - (Omissis). 9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 5 (Definizioni). - (Omissis); v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; (Omissis).». - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353. - Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. |
| Allegato 1
(Articolo 4)
PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI
Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti e' effettuata la presente procedura, che si articola nelle seguenti fasi: Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosita'; Fase 2: nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantita' di sostanze pericolose individuate nella Fase 1; Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprieta' chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto. All'esito della Fase 3, se risulta la possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con cio' verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in relazione a tali sostanze. Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase.
Fase 1
Nella presente fase occorre verificare: 1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose individuate in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008; 2) se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione. In caso di esito positivo della predetta verifica, si procede ad effettuare la seconda fase della procedura.
Fase 2
Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantita' utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacita' produttiva. Nel caso di piu' sostanze pericolose, si sommano le massime quantita' delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosita', come individuate in tabella 1, presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio piu' gravoso. Il valore cosi' ottenuto per ciascuna classe di pericolosita' e' raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1.
Tabella 1 ===================================================================== | | Indicazione di pericolo | | | | (regolamento (CE) n. |Soglia kg/anno o | | Classe | 1272/2008) | dm³/anno | +=======================+=========================+=================+ |Sostanze cancerogene o | | | |mutagene (accertate o | H350, H350(i), H351, | | |sospette) | H340, H341 | ≥10 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze letali, | H300, H304, H310, H330, | | |sostanze pericolose per| H360(d), H360(f), | | |la fertilita' o per il | H361(d), H361(f), | | |feto, sostanze tossiche| H361(fd), H400, H410, | | |per l'ambiente | H411 R54, R55, R56, R57 | ≥100 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze tossiche per | H301, H311, H331, H370, | | |l'uomo | H371, H372 | ≥1000 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze pericolose per| H302, H312, H332, H412, | | |l'uomo o per l'ambiente| H413, R58 | ≥10000 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+
Il superamento anche di uno solo dei predetti valore-soglia comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura per le sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento della rispettiva soglia.
Fase 3
Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui alla tabella 1, si effettua una valutazione circa la possibilita' di contaminazione. Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti elementi: 1) le proprieta' chimico-fisiche delle sostanze pericolose (a titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilita', la degradabilita', la pressione di vapore); 2) le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione, con particolare riferimento alla granulometria dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili, alla soggiacenza della falda; 3) l'eventuale avvenuta adozione di misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalita' e luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni, ecc.) a protezione del suolo e delle acque sotterranee. Se al termine della predetta Fase 3 emerge che vi e' l'effettiva possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o piu' sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate «pertinenti» e pertanto si intende con cio' verificata la sussistenza dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la relazione di riferimento. Disposizioni particolari per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non puo' in alcun caso essere esclusa la pertinenza delle seguenti sostanze pericolose: 1) le sostanze, tra quelle attualmente presenti nell'installazione, che, nell'ambito di eventuali procedimenti di bonifica, sono risultate presenti in quantita' superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) le sostanze (escluse quelle allo stato gassoso in condizioni di temperatura e pressione ambiente) singolarmente presenti in quantitativi superiori alle soglie per classe di pericolosita' di cui alla tabella 1. |
| Allegato 2
(Articolo 5, comma 1)
CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO
La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose pertinenti, all'esito della procedura di cui all'Allegato 1. Le informazioni necessarie da fornire al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita' riguardano almeno: 1. uso e destinazione d'uso attuali del sito; 2. destinazioni d'uso future del sito se diverse dall'attuale; 3. descrizione delle attivita' pregresse svolte all'interno del sito; 4. informazioni generali riguardanti il contesto geologico e idrogeologico del sito; 5. identificazione e delimitazione cartografica delle zone in cui, sulla base della struttura e dell'organizzazione dell'installazione, vi e' una elevata probabilita' che sostanze pericolose entrino in contatto con suolo o acque sotterranee (di seguito denominate: «centri di pericolo»); 6. misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento, effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti; 7. illustrazione dettagliata delle modalita' con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti, descrivendo in particolare la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di campionamento, i metodi di campionamento e di analisi applicati, le analisi effettuate; 8. descrizione dello stato attuale di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con specifico riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, e dei criteri utilizzati per determinare tale stato a partire dalle misurazioni effettuate; 9. eventuali ulteriori misurazioni disponibili sull'area di interesse effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di indagine, i risultati della caratterizzazione chimico-fisica effettuata per suoli e acque sotterranee; 10. eventuali informazioni in merito allo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di ulteriori sostanze pericolose, evidenziando se la presenza di tali sostanze sia attribuibile alla attivita' pregressa dell'installazione o comunque ad attivita' condotte in passato nel sito; 11. eventuali iniziative gia' intraprese o da intraprendere, con particolare riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazioni disponibili (ad esempio: indagini integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, ecc.). |
| Allegato 3
(Articolo 5, comma 2) CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI QUALITA' DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI 1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo. 1.1. Indicazioni generali sulle strategie di campionamento. La strategia di campionamento e' scelta sulla base delle caratteristiche del sito e delle attivita' condotte, tenendo altresi' conto delle informazioni gia' disponibili sullo stato del suolo e delle acque sotterranee, come specificato nei seguenti paragrafi. Sono ammesse le seguenti strategie di campionamento: a) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi; b) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni puntuali; c) strategia di campionamento «ragionata»; d) strategia mista. 1.1.1. Strategie a «ubicazione sistematica» [lettere a) e b)]. Ove si adotti una delle strategie ad «ubicazione sistematica» (lettere a o b) per il campionamento del suolo insaturo, la scelta della localizzazione dei punti e' effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio mediante campionamento effettuato sulla base di una griglia predefinita o casuale; queste strategie sono particolarmente indicate nei casi in cui le dimensioni dell'area o la scarsita' di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle piu' probabili fonti di contaminazione. In particolare, nell'applicazione di tali strategie, fatta salva la facolta' per l'Autorita' competente di accettare diversi criteri in considerazione di specificita' del sito, sono utilizzati i seguenti criteri: il sito e' suddiviso secondo una maglia regolare in aree di dimensione massima pari a 100 m × 100 m; in prossimita' dei centri di pericolo la maglia e' opportunamente raffittita riducendo la dimensione delle aree, al fine di garantire una maggiore densita' di campionamento; in ciascuna area della maglia sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m; in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate in attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di piu' ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1] m, ove tali piu' ampi spessori ricomprendano anche tale intervallo. In tal caso, pertanto, e' sufficiente integrare il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0 ÷ 0,2) m. 1.1.2. Ulteriori indicazioni per la strategia ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi (lettera a). Con specifico riferimento alla strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi (lettera a), oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1, si applicano anche i seguenti criteri aggiuntivi: per ciascun intervallo di profondita', un campione composito ottenuto da almeno 10 punti di campionamento per ciascuna maglia costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per tale intervallo di profondita'; il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato non puo' comunque mai essere inferiore a tre per singola maglia. La strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su di campioni compositi (lettera a), non e' applicabile nel caso in cui tra le sostanze pericolose pertinenti siano compresi composti volatili. Nei casi in cui siano presenti centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.) la strategia basata su una maglia regolare di campioni compositi non e' di per se' adeguata, a meno che non sia opportunamente integrata con campioni puntuali (strategia mista). 1.1.3. Ulteriori indicazioni per la strategia a «ubicazione sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b). Ove si adotti la strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b), per il campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1: per ciascun intervallo di profondita', ogni campione puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per tale intervallo di profondita'; il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre; campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei punti di campionamento prossimi ai centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.). 1.1.4. Strategia «ragionata» (lettera c). Ove si adotti la strategia di campionamento «ragionata» (lettera c), la scelta dei punti di campionamento e' basata sull'esame dei dati a disposizione sull'uso pregresso, attuale e futuro del sito, nonche' sulle caratteristiche di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate in termini di presenza ed estensione, attuale e futura, di sostanze pertinenti significative nel sottosuolo. Questa strategia e' particolarmente indicata per i siti complessi qualora le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la localizzazione delle aree piu' vulnerabili e delle piu' probabili fonti di contaminazione. Per la strategia «ragionata» di campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri: la posizione planimetrica dei punti di prelievo e' progettata garantendo prelievi in corrispondenza e in prossimita' dei centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonche' degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari, ad esempio per presenza di singolarita' litologiche; in ciascun punto di prelievo sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m; per ciascun intervallo di profondita', ogni campione puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale posizione per tale intervallo di profondita'; in corrispondenza di ciascun centro di pericolo il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre; in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate in attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di piu' ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1] m, ove tali piu' ampi spessori ricomprendano anche tale intervallo. In tal caso, pertanto, e' sufficiente integrare il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0 ÷ 0,2) m; campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.). 1.1.5. Strategia «mista» (lettera d). La strategia mista (lettera d) per il campionamento del suolo insaturo e' basata su una maglia regolare di campioni compositi o puntuali (strategia di cui alla lettera a) oppure di cui alla lettera b) integrata da campioni puntuali prelevati in corrispondenza dei centri di pericolo o di strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari (strategia di cui alla lettera c). La strategia mista e' particolarmente adatta in casi complessi in cui le informazioni gia' disponibili sono disomogenee in diverse zone del sito o in cui e' necessario tenere conto delle difficolta' di effettuare campionamenti in aree occupate da impianti in esercizio, e pertanto essa e' sempre adeguata e fortemente auspicabile in caso di siti molto estesi o complessi. Per tale strategia si applicano i seguenti criteri: si applica inizialmente una delle strategie di campionamento ad «ubicazione sistematica», gia' descritte; tali strategie sono integrate con campioni puntuali la cui posizione e' progettata garantendo prelievi in corrispondenza dei centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonche' (se del caso) degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari; in ciascuno di tali punti di prelievo aggiuntivi, sono prelevati campioni puntuali di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m; campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di pericolo situati in aree suscettibili alla contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.); tutti i campioni puntuali sono trattati separatamente e in aggiunta a quelli compositi. 1.2. Indicazioni generali su campionamento e analisi dei campioni. Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate sulla frazione < 2 mm del materiale campionato, ma e' comunque determinata la percentuale di «scheletro» (frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm). La concentrazione di contaminante e' quindi riferita alla massa totale del campione di terreno (< 2 cm) riferita al peso secco. Il set analitico delle analisi da effettuare sui campioni prelevati deve accertare la presenza di sostanze pericolose pertinenti e determinare le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, in particolare il contenuto di carbonio organico, il pH e la granulometria. Il set analitico e' integrato anche con altre sostanze pericolose, che non interessano le attivita' correnti, in particolare nel caso in cui gli impatti su suolo e acque sotterranee prodotti da attivita' pregresse non possano essere chiaramente distinti da quelli prodotti dalle attivita' in esercizio. Qualora la numerosita' dei campioni lo consenta (n ≥ 10), il valore della concentrazione rappresentativa delle sostanze pericolose pertinenti, per ogni spessore indagato, e' un indicatore statistico della tendenza centrale della distribuzione. Negli altri casi (n < 10) si tiene conto di tutti i valori di concentrazione riscontrati nei campioni analizzati per ciascuno strato (campioni compositi e puntuali) e il valore rappresentativo per il sito e' scelto a partire da tali valori, in modo da rendere possibile un confronto quantitativo con il valore che sara' determinato al momento della cessazione definitiva della attivita', determinato con i medesimi criteri. 2. Criteri per la caratterizzazione del suolo in riferimento alla storia del sito.
Ferme restando le indicazioni generali di cui al paragrafo 1, in considerazione degli usi passati del sito, si applicano anche le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi. 2.1. Nuove installazioni in aree rispetto alle quali non si hanno informazioni circa la presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose pertinenti. Nel caso di nuova installazione (articolo 5, comma 1, lettera i-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006) in un'area rispetto alla quale non si ha notizia di presenza, attuale o pregressa, di attivita' che abbiano gestito sostanze pericolose pertinenti, si ritengono adeguate le strategie illustrate al punto 1.1 lettere a), b) o d). La strategia «ragionata», e' ammissibile solo previa illustrazione dei motivi che dimostrino la sua adeguatezza sulla base di specifiche caratteristiche delle sostanze pericolose pertinenti e sulla base di tipo e localizzazione dei futuri centri di pericolo. 2.2. Nuove installazioni in aree con accertata presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose. Nel caso di nuove installazioni in aree rispetto alle quali risulta la presenza, attuale o pregressa, di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose, devono essere fornite le eventuali informazioni sullo stato del sito gia' disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state validate (almeno a campione) dalle competenti autorita' pubbliche o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente a caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, si procede applicando le strategie di cui al punto 1.1. 2.3. Installazioni esistenti. Nel caso di installazioni esistenti (articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006), devono essere prodotte le eventuali informazioni sullo stato del sito gia' disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state validate (almeno a campione) dalle competenti autorita' pubbliche o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente a caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, si procede applicando preferibilmente una strategia «ragionata» o una strategia mista (punto 1.1 lettere c oppure d). 2.4. Aggiornamento della relazione di riferimento e presentazione di nuova relazione. In attuazione dell'articolo 29-ter, comma 1 e 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso specifico di installazioni che hanno gia' presentato la relazione di riferimento e che, per qualunque motivo, si trovino a gestire nuove sostanze pericolose pertinenti, deve essere presentato un aggiornamento della relazione di riferimento, integrata con le nuove sostanze pericolose pertinenti ovvero, se le modifiche introducono un nuovo processo produttivo che modifica il modello concettuale della caratterizzazione, una nuova relazione di riferimento. 3. Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee.
La strategia di campionamento da adottare, per la caratterizzazione delle acque sotterranee, deve tenere conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito. Per la caratterizzazione delle acque sotterranee devono essere realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e almeno uno a valle. Salve diverse indicazioni dell'autorita' competente dettate da possibili specificita' idrogeologiche, l'indagine dovra' interessare l'acquifero superficiale ed essere estesa anche alla falda profonda, adottando i dovuti accorgimenti volti ad evitare fenomeni di cross-contamination, esclusivamente nei casi di: sospetta contaminazione della falda profonda; interazione tra falda superficiale e profonda; emungimento delle acque della falda profonda per l'utilizzo all'interno dell'impianto. In quest'ultimo caso, i pozzi di emungimento potranno essere utilizzati ai fini del prelievo di campioni d'acqua solo se le loro caratteristiche costruttive (data di installazione, stratigrafia, intervallo/i di finestratura, profondita', ecc.) sono illustrate nella relazione di riferimento. La ricostruzione della superficie piezometrica dell'acquifero indagato e' effettuata sulla base di appositi rilievi eseguiti in campo. Il set analitico comprende le sostanze pericolose pertinenti ed i loro eventuali prodotti intermedi di degradazione. Nel caso in cui all'interno del sito dell'impianto, oppure a monte idrogeologico dello stesso, sia stata accertata una contaminazione significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad esempio composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata dalla presenza di fase separata, le attivita' di indagine devono essere integrate con la valutazione della presenza della fase stessa. Per la redazione della relazione di riferimento possono essere utilizzati tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda rilevati nell'anno precedente alla data di presentazione della relazione. Il riferimento a dati meno recenti e' opportunamente motivato e sara' oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorita' competente. Qualora la caratterizzazione gia' effettuata e utilizzabile ai fini della predisposizione della relazione di riferimento non e' considerata esaustiva da parte dell'autorita' competente, devono essere prelevati ulteriori campioni dai punti di monitoraggio esistenti oppure da nuovi punti di indagine opportunamente realizzati. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e quella di cui all'articolo 268, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto puo' procurare sulla salute della popolazione; b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale e' necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso; c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversita', con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilita' del progetto a rischio di gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto medesimo; d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea, nonche' le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita' a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorita' per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformita' alle previsioni di cui all'art. 13; g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilita' come definito dall'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali in conformita' con quanto definito in esito alla procedura di cui all'art. 20; g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformita' alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto; h); i) studio di impatto ambientale: documento che integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del presente decreto; i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92; i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi; i-quater) installazione: unita' tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore; i-quinquies) installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come "non gia' soggette ad AIA" se in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; i-sexies) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente; i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo; i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto; i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale; l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente; l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; l-ter.1) "documento di riferimento sulle BAT" o "BREF": documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE; l-ter.2) "conclusioni sulle BAT": un documento adottato secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; l-ter.4) "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" o "BAT-AEL": intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche; l-ter.5) "tecnica emergente": una tecnica innovativa per un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; m) verifica di assoggettabilita' a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto; m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate; m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita' competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorita' competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA; o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere; o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere per una o piu' installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio; o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilita' a VIA; o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attivita', ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno, le misure di monitoraggio; o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto; p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio; q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto; r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi; s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilita' in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti; t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche', ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse; v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all'art. 74, comma 1, lettera l); v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime; v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587; v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo; v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele, come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).». - Si riporta il testo dell'art. 268, comma 1, lettera l) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 268 (Definizioni). - (Omissis); l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di un ciclo piu' ampio; (Omissis).». |
| Art. 3
Obbligo di presentazione della relazione di riferimento
1. Ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale e' presentata la relazione di riferimento relativa: a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5; b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale; c) alle installazioni per le quali e' verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 29-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) descrizione dell'installazione e delle sue attivita', specificandone tipo e portata; b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione; c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione; d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione; e) descrizione del tipo e dell'entita' delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente; f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse possibile, per ridurle; g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione; h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3; i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria; l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16; m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita' competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. 2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico. 3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu' requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati. 4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorita' competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessita' della documentazione da presentare.». |
| Art. 4
Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento
1. Fuori dai casi in cui la presentazione della relazione di riferimento e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento e' verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1. E' fatta salva la facolta' del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento. 2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1 emerge l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all'autorita' competente, individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito denominata: Autorita' competente). 3. Ove all'esito della verifica di cui al comma 1 emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta all'Autorita' competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1. Si applica il disposto dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. In caso di modifiche sostanziali, l'aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui all'articolo 4, sono trasmessi all'autorita' competente quali parti integranti della nuova domanda da presentare ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera p) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 5 (Definizioni). - (Omissis); p) autorita' competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio; (Omissis).». - Il testo dell'art. 29-ter, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore). - (Omissis). 2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. (Omissis).». |
| Art. 5
Contenuti minimi della relazione di riferimento
1. La relazione di riferimento e' redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (di seguito denominate: Linee guida), e contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato 2. 2. Le informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all'Allegato 3. 3. Per le discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i contenuti minimi per la redazione della relazione di riferimento sono quelli specificati nell'articolo 8, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 aprile 2019
Il Ministro: Costa Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2917
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 22, paragrafo 2, della direttiva n. 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334.: «Art. 22 (Chiusura del sito). - (Omissis). 2. Quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il gestore elabora e trasmette all'autorita' competente una relazione di riferimento prima della messa in servizio dell'installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la prima volta dopo il 7 gennaio 2013. La relazione di riferimento contiene le informazioni necessarie per determinare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita' ai sensi del paragrafo 3. La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti informazioni: a) informazioni sull'uso attuale e, se disponibili, sugli usi passati del sito; b) se disponibili, le informazioni esistenti relative alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Se le informazioni fornite in virtu' di altre normative nazionali o dell'Unione soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento presentata. La Commissione puo' fissare linee guida in merito al contenuto della relazione di riferimento. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59, supplemento ordinario: «Art. 8 (Domanda di autorizzazione). - (Omissis); d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto ministeriale 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988; (Omissis).». |
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