| Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |  
| DECRETO 15 aprile 2019, n. 95 |  
| Regolamento recante le modalita' per la redazione della relazione  di riferimento di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  v-bis)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE 
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto l'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che, con uno o  piu'  decreti  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite  le  modalita'  per  la  redazione   della   relazione   di riferimento di cui  all'articolo  5,  comma  1,  lettera  v-bis)  del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  con  particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle  sostanze  pericolose  da ricercare con riferimento alle attivita'  di  cui  all'allegato  VIII alla parte seconda del medesimo decreto;   Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  16  dicembre  2008,  relativo  alla  classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;   Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2014/C  136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136  del  6 maggio 2014, recante «Linee guida  della  Commissione  europea  sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo  2,  della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;   Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di rifiuti»;   Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2018;   Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri, effettuata con nota del 3 settembre 2018, ai  sensi  della  legge  23 agosto 1988, n. 400; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
             Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni 
   1. Il presente  decreto,  in  attuazione  dell'articolo  29-sexies, comma 9-sexies, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, stabilisce  le  modalita'  per  la  redazione  della   relazione   di riferimento di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  v-bis),  del medesimo decreto legislativo (di  seguito  denominata:  relazione  di riferimento).   2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, afferenti alla categoria  1.4-bis,  dell'allegato  VIII,  alla  parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.               Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'          europee (GUUE). 
           Note alle premesse: 
               - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre          1988, n. 214, supplemento ordinario:               «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 29-sexies  del  decreto          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia          ambientale), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  14          aprile 2006, n. 88 - supplemento ordinario n. 96:               «Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata  ambientale).          - (Omissis).               9-sexies.  Con  uno  o  piu'   decreti   del   Ministro          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono          stabilite le modalita' per la redazione della relazione  di          riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con          particolare riguardo alle metodiche  di  indagine  ed  alle          sostanze  pericolose  da  ricercare  con  riferimento  alle          attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art.  5,  comma  1,  lettera          v-bis) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 5 (Definizioni). - (Omissis);                 v-bis) relazione di riferimento:  informazioni  sullo          stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con          riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose          pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto          in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della          cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni          riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi          passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne          illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della          relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo          conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e          delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose          usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione          interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra          normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente          lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di          riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento          si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate          dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22,  paragrafo          2, della direttiva 2010/75/UE;               (Omissis).».               - Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008          del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  (relativo  alla          classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio  delle          sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive          67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al  regolamento          (CE) n. 1907/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre          2008, n. L 353.               -  Il  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36          (Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE   relativa   alle          discariche  di  rifiuti)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59, supplemento ordinario. 
           Note all'art. 1: 
               - Il testo dell'art.  29-sexies,  comma  9-sexies,  del          citato decreto legislativo n. 152, del 2006,  e'  riportato          nelle note alle premesse.               - Il testo dell'art. 5, comma 1,  lettera  v-bis),  del          citato decreto legislativo n. 152, del 2006,  e'  riportato          nelle note alle premesse.   |  
|   |                                                             Allegato 1 
                                                          (Articolo 4) 
                    PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE                   DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI 
   Al  fine  di  individuare  le  sostanze  pericolose  pertinenti  e' effettuata la presente procedura,  che  si  articola  nelle  seguenti fasi:     Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze  pericolose usate, prodotte o rilasciate  dall'installazione,  determinandone  la classe di pericolosita';     Fase  2:  nella  quale  si  valuta  l'eventuale  superamento   di specifiche  soglie  di  rilevanza  in  relazione  alla  quantita'  di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;     Fase 3:  nella  quale,  se  le  specifiche  soglie  di  rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la  possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee  in  base  alle proprieta'  chimico-fisiche  delle  sostanze,  alle   caratteristiche idrogeologiche   del   sito   ed   (eventualmente)   alla   sicurezza dell'impianto.   All'esito  della  Fase   3,   se   risulta   la   possibilita'   di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee,  si  intende  con cio' verificata la presenza di sostanze pericolose  pertinenti  e  la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della  relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  in relazione a tali sostanze.   Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase. 
                                Fase 1 
   Nella presente fase occorre verificare:     1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose individuate in base alla  classificazione  del  regolamento  (CE)  n. 1272/2008;     2) se le sostanze, usate, prodotte o  rilasciate  determinano  la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi  in  base alla citata classificazione.   In caso di esito positivo della predetta verifica,  si  procede  ad effettuare la seconda fase della procedura. 
                                Fase 2 
   Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima  quantita' utilizzata, prodotta o rilasciata  (ovvero  generata  quale  prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacita' produttiva. Nel caso di  piu'  sostanze  pericolose,  si  sommano  le massime quantita' delle sostanze appartenenti alla stessa  classe  di pericolosita',   come   individuate   in    tabella    1,    presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario  di  esercizio  piu' gravoso.   Il valore cosi' ottenuto per ciascuna classe  di  pericolosita'  e' raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1. 
                                                             Tabella 1   ===================================================================== |                       | Indicazione di pericolo |                 | |                       |  (regolamento (CE) n.   |Soglia kg/anno o | |        Classe         |       1272/2008)        |    dm³/anno     | +=======================+=========================+=================+ |Sostanze cancerogene o |                         |                 | |mutagene (accertate o  |  H350, H350(i), H351,   |                 | |sospette)              |       H340, H341        |       ≥10       | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze letali,       | H300, H304, H310, H330, |                 | |sostanze pericolose per|    H360(d), H360(f),    |                 | |la fertilita' o per il |    H361(d), H361(f),    |                 | |feto, sostanze tossiche|  H361(fd), H400, H410,  |                 | |per l'ambiente         | H411 R54, R55, R56, R57 |      ≥100       | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze tossiche per  | H301, H311, H331, H370, |                 | |l'uomo                 |       H371, H372        |      ≥1000      | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze pericolose per| H302, H312, H332, H412, |                 | |l'uomo o per l'ambiente|        H413, R58        |     ≥10000      | +-----------------------+-------------------------+-----------------+
   Il  superamento  anche  di  uno  solo  dei  predetti  valore-soglia comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura  per  le sostanze  pericolose  che  hanno  concorso  al  raggiungimento  della rispettiva soglia. 
                                Fase 3 
   Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso  a  determinare il superamento delle soglie di cui alla tabella 1,  si  effettua  una valutazione circa la possibilita' di contaminazione.   Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti elementi:     1) le proprieta' chimico-fisiche  delle  sostanze  pericolose  (a titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilita',  la degradabilita', la pressione di vapore);     2)    le    caratteristiche    geo-idrogeologiche    del     sito dell'installazione, con particolare  riferimento  alla  granulometria dello strato insaturo, alla presenza  di  strati  impermeabili,  alla soggiacenza della falda;     3) l'eventuale avvenuta adozione  di  misure  di  gestione  delle sostanze  pericolose  (misure  di  contenimento,  prevenzione   degli incidenti, modalita' e luogo  di  stoccaggio,  utilizzo  e  trasporto all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni,  ecc.)  a protezione del suolo e delle acque sotterranee.   Se al termine della predetta Fase 3 emerge che  vi  e'  l'effettiva possibilita' di contaminazione del suolo o  delle  acque  sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione  quale  prodotto intermedio di degradazione) di una  o  piu'  sostanze  pericolose  da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose  sono  considerate «pertinenti» e pertanto si intende con cio' verificata la sussistenza dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la  relazione  di riferimento.  Disposizioni particolari per gli  impianti  di  cui  all'articolo  3, comma 1, lettere a) e b)   Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a)  e  b), non puo' in alcun caso essere esclusa la  pertinenza  delle  seguenti sostanze pericolose:     1)    le    sostanze,    tra    quelle    attualmente    presenti nell'installazione, che, nell'ambito  di  eventuali  procedimenti  di bonifica,  sono  risultate  presenti  in  quantita'  superiore   alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;     2) le sostanze (escluse quelle allo stato gassoso  in  condizioni di  temperatura  e  pressione  ambiente)  singolarmente  presenti  in quantitativi superiori alle soglie per classe di pericolosita' di cui alla tabella 1.     |  
|   |                                                             Allegato 2 
                                                 (Articolo 5, comma 1) 
                           CONTENUTI MINIMI                    DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO 
   La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza  delle  specifiche  sostanze  individuate  come   pericolose pertinenti, all'esito della procedura di cui all'Allegato 1.   Le informazioni necessarie da fornire  al  fine  di  effettuare  un raffronto in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della cessazione definitiva delle attivita' riguardano almeno:     1. uso e destinazione d'uso attuali del sito;     2. destinazioni d'uso future del sito se diverse dall'attuale;     3. descrizione delle attivita' pregresse svolte  all'interno  del sito;     4. informazioni generali  riguardanti  il  contesto  geologico  e idrogeologico del sito;     5. identificazione e delimitazione  cartografica  delle  zone  in cui,   sulla   base    della    struttura    e    dell'organizzazione dell'installazione, vi  e'  una  elevata  probabilita'  che  sostanze pericolose entrino in contatto con  suolo  o  acque  sotterranee  (di seguito denominate: «centri di pericolo»);     6. misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere  dalla presentazione della relazione di riferimento, effettuate sul suolo  e sulle acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del  sito  in  relazione  alla  presenza  delle  sostanze  pericolose pertinenti;     7.  illustrazione  dettagliata  delle  modalita'  con  cui   sono effettuate  le  misurazioni  sulle  sostanze  pericolose  pertinenti, descrivendo   in   particolare   la   strategia   di   campionamento, l'ubicazione dei punti di campionamento, i metodi di campionamento  e di analisi applicati, le analisi effettuate;     8. descrizione dello stato attuale di qualita' del suolo e  delle acque sotterranee, con  specifico  riferimento  alla  presenza  delle sostanze  pericolose  pertinenti,  e  dei  criteri   utilizzati   per determinare tale stato a partire dalle misurazioni effettuate;     9.  eventuali  ulteriori  misurazioni  disponibili  sull'area  di interesse  effettuate  sul   suolo   e   sulle   acque   sotterranee, specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione  dei  punti  di indagine,  i   risultati   della   caratterizzazione   chimico-fisica effettuata per suoli e acque sotterranee;     10. eventuali informazioni in merito allo stato di  qualita'  del suolo e delle acque sotterranee, con  riferimento  alla  presenza  di ulteriori sostanze pericolose, evidenziando se la  presenza  di  tali sostanze sia attribuibile alla attivita' pregressa dell'installazione o comunque ad attivita' condotte in passato nel sito;     11. eventuali iniziative gia' intraprese o da intraprendere,  con particolare riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle  misurazioni  disponibili  (ad  esempio:  indagini integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, ecc.).     |  
|   |                                                             Allegato 3 
                                                 (Articolo 5, comma 2)   CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO  STATO  DI  QUALITA'  DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE CON RIFERIMENTO  ALLA  PRESENZA  DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI   1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo.   1.1. Indicazioni generali sulle strategie di campionamento.   La  strategia  di  campionamento  e'  scelta   sulla   base   delle caratteristiche del sito e delle attivita' condotte, tenendo altresi' conto delle informazioni gia' disponibili sullo  stato  del  suolo  e delle acque sotterranee, come specificato nei seguenti paragrafi.   Sono ammesse le seguenti strategie di campionamento:     a) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica»  basata su campioni compositi;     b) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica»  basata su campioni puntuali;     c) strategia di campionamento «ragionata»;     d) strategia mista.  1.1.1. Strategie a «ubicazione sistematica» [lettere a) e b)].   Ove si adotti  una  delle  strategie  ad  «ubicazione  sistematica» (lettere a o b) per il campionamento del suolo  insaturo,  la  scelta della localizzazione  dei  punti  e'  effettuata  sulla  base  di  un criterio  di  tipo  casuale  o  statistico,   ad   esempio   mediante campionamento effettuato sulla base  di  una  griglia  predefinita  o casuale; queste strategie sono particolarmente indicate nei  casi  in cui le dimensioni dell'area o la scarsita' di informazioni storiche e impiantistiche   sul   sito   non   permettano   di   ottenere    una caratterizzazione  preliminare  soddisfacente  e  di   prevedere   la localizzazione delle piu' probabili fonti di contaminazione.   In particolare, nell'applicazione di tali strategie, fatta salva la facolta' per l'Autorita' competente di accettare diversi  criteri  in considerazione di specificita' del sito, sono utilizzati  i  seguenti criteri:     il sito e' suddiviso secondo  una  maglia  regolare  in  aree  di dimensione massima pari a 100 m × 100 m;     in prossimita' dei centri di pericolo la maglia e' opportunamente raffittita riducendo la dimensione delle aree, al fine  di  garantire una maggiore densita' di campionamento;     in ciascuna area della maglia sono prelevati  campioni  di  suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m  e [0,2 ÷ 1] m;     in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate  in attuazione  di  altra  normativa)  caratterizzazioni  di  piu'   ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1]  m,  ove  tali  piu'  ampi  spessori  ricomprendano  anche  tale intervallo. In  tal  caso,  pertanto,  e'  sufficiente  integrare  il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0  ÷  0,2) m.  1.1.2.  Ulteriori  indicazioni  per  la  strategia   ad   «ubicazione  sistematica» basata su campioni compositi (lettera a).   Con  specifico  riferimento  alla  strategia  di  campionamento  ad «ubicazione sistematica» basata su campioni  compositi  (lettera  a), oltre a quelli di cui  al  paragrafo  1.1.1,  si  applicano  anche  i seguenti criteri aggiuntivi:     per ciascun intervallo  di  profondita',  un  campione  composito ottenuto da almeno 10 punti  di  campionamento  per  ciascuna  maglia costituisce un campione rappresentativo del suolo in  tale  area  per tale intervallo di profondita';     il numero di campioni  rappresentativi  per  ogni  intervallo  di profondita' indagato non puo' comunque mai essere inferiore a tre per singola maglia.   La strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su di campioni compositi (lettera a), non e' applicabile nel caso in cui tra  le  sostanze  pericolose  pertinenti  siano  compresi   composti volatili.   Nei casi in cui siano presenti centri di pericolo situati  in  aree suscettibili  di  contaminazione  dei  suoli  profondi  (ad  esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo  stoccaggio  di  sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.) la strategia  basata  su  una  maglia regolare di campioni compositi non e' di per se' adeguata, a meno che non sia opportunamente integrata  con  campioni  puntuali  (strategia mista).  1.1.3.  Ulteriori  indicazioni  per  la   strategia   a   «ubicazione  sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b).   Ove  si  adotti  la  strategia  di  campionamento  ad   «ubicazione sistematica»  basata  su  campioni  puntuali  (lettera  b),  per   il campionamento del suolo insaturo  si  applicano  i  seguenti  criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1:     per ciascun intervallo di  profondita',  ogni  campione  puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in  tale  area  per tale intervallo di profondita';     il numero di campioni  rappresentativi  per  ogni  intervallo  di profondita' indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre;     campioni puntuali di  suolo  insaturo  a  profondita'  superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono  prelevati,  sulla  scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei  punti  di campionamento  prossimi  ai  centri  di  pericolo  situati  in   aree suscettibili  di  contaminazione  dei  suoli  profondi  (ad  esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo  stoccaggio  di  sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.).  1.1.4. Strategia «ragionata» (lettera c).   Ove si adotti la strategia di  campionamento  «ragionata»  (lettera c), la scelta dei punti di campionamento  e'  basata  sull'esame  dei dati a disposizione sull'uso pregresso, attuale e  futuro  del  sito, nonche'  sulle  caratteristiche  di  suolo,   sottosuolo   ed   acque sotterranee e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate in termini di presenza ed estensione,  attuale  e  futura,  di  sostanze pertinenti  significative  nel  sottosuolo.   Questa   strategia   e' particolarmente indicata per i siti complessi qualora le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di  prevedere  la localizzazione delle aree piu' vulnerabili  e  delle  piu'  probabili fonti di contaminazione.   Per la strategia «ragionata» di campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri:     la posizione planimetrica dei punti  di  prelievo  e'  progettata garantendo prelievi in corrispondenza e in prossimita' dei centri  di pericolo  attuali,  passati  e  futuri,  nonche'  degli   strati   di sottosuolo dalle caratteristiche particolari, ad esempio per presenza di singolarita' litologiche;     in ciascun punto di prelievo sono  prelevati  campioni  di  suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m  e [0,2 ÷ 1] m;     per ciascun intervallo di  profondita',  ogni  campione  puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in  tale  posizione per tale intervallo di profondita';     in corrispondenza di ciascun centro  di  pericolo  il  numero  di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita'  indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre;     in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate  in attuazione  di  altra  normativa)  caratterizzazioni  di  piu'   ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1]  m,  ove  tali  piu'  ampi  spessori  ricomprendano  anche  tale intervallo. In  tal  caso,  pertanto,  e'  sufficiente  integrare  il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0  ÷  0,2) m;     campioni puntuali di  suolo  insaturo  a  profondita'  superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono  prelevati,  sulla  scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri  di pericolo situati in aree suscettibili  di  contaminazione  dei  suoli profondi (ad esempio: presenza di  serbatoi  interrati  adibiti  allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.).  1.1.5. Strategia «mista» (lettera d).   La strategia mista (lettera  d)  per  il  campionamento  del  suolo insaturo e' basata su una maglia regolare  di  campioni  compositi  o puntuali (strategia di cui alla lettera a) oppure di cui alla lettera b) integrata da campioni puntuali  prelevati  in  corrispondenza  dei centri di pericolo o di strati di  sottosuolo  dalle  caratteristiche particolari (strategia di cui alla lettera c). La strategia mista  e' particolarmente adatta in casi complessi in cui le informazioni  gia' disponibili sono disomogenee in diverse zone del sito  o  in  cui  e' necessario tenere conto delle difficolta' di effettuare campionamenti in aree occupate da impianti in esercizio, e pertanto essa e'  sempre adeguata e fortemente auspicabile in caso  di  siti  molto  estesi  o complessi.   Per tale strategia si applicano i seguenti criteri:     si applica inizialmente una delle strategie di  campionamento  ad «ubicazione sistematica», gia' descritte;     tali strategie  sono  integrate  con  campioni  puntuali  la  cui posizione e' progettata garantendo  prelievi  in  corrispondenza  dei centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonche' (se  del  caso) degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari;     in ciascuno di tali punti di prelievo aggiuntivi, sono  prelevati campioni puntuali di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m;     campioni puntuali di  suolo  insaturo  a  profondita'  superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono  prelevati,  sulla  scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri  di pericolo situati in aree suscettibili alla contaminazione  dei  suoli profondi (ad esempio: presenza di  serbatoi  interrati  adibiti  allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.);     tutti i  campioni  puntuali  sono  trattati  separatamente  e  in aggiunta a quelli compositi.   1.2. Indicazioni generali su campionamento e analisi dei campioni.   Le procedure di campionamento prevedono  lo  scarto  in  campo  del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi  chimiche  sono  effettuate sulla frazione < 2  mm  del  materiale  campionato,  ma  e'  comunque determinata la percentuale di  «scheletro»  (frazione  granulometrica compresa tra 2 mm e 2  cm).  La  concentrazione  di  contaminante  e' quindi riferita alla massa totale del campione di terreno  (<  2  cm) riferita al peso secco.   Il set analitico delle analisi da effettuare sui campioni prelevati deve accertare  la  presenza  di  sostanze  pericolose  pertinenti  e determinare  le  caratteristiche  fisico-chimiche   del   suolo,   in particolare  il  contenuto  di  carbonio  organico,  il   pH   e   la granulometria.   Il set analitico e' integrato anche con altre sostanze  pericolose, che non interessano le attivita' correnti, in particolare nel caso in cui gli impatti su suolo e acque sotterranee  prodotti  da  attivita' pregresse non possano essere chiaramente distinti da quelli  prodotti dalle attivita' in esercizio.   Qualora la numerosita' dei campioni lo consenta (n ≥ 10), il valore della  concentrazione  rappresentativa  delle   sostanze   pericolose pertinenti, per ogni spessore indagato, e' un  indicatore  statistico della tendenza centrale della distribuzione. Negli altri  casi  (n  < 10) si tiene conto di tutti i valori  di  concentrazione  riscontrati nei campioni analizzati per ciascuno  strato  (campioni  compositi  e puntuali) e il valore rappresentativo per il sito e' scelto a partire da  tali  valori,  in  modo  da  rendere   possibile   un   confronto quantitativo con il valore che sara'  determinato  al  momento  della cessazione definitiva della attivita',  determinato  con  i  medesimi criteri.   2. Criteri per la caratterizzazione del  suolo  in  riferimento  alla  storia del sito. 
   Ferme restando le indicazioni generali di cui al  paragrafo  1,  in considerazione degli usi passati del  sito,  si  applicano  anche  le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.   2.1. Nuove installazioni in aree rispetto alle  quali  non  si  hanno  informazioni circa la presenza di insediamenti  produttivi  in  cui  sono state impiegate sostanze pericolose pertinenti.   Nel caso di nuova  installazione  (articolo  5,  comma  1,  lettera i-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006)  in  un'area  rispetto alla quale non si ha notizia di presenza,  attuale  o  pregressa,  di attivita' che abbiano  gestito  sostanze  pericolose  pertinenti,  si ritengono adeguate le strategie illustrate al punto 1.1  lettere  a), b) o d).   La strategia «ragionata», e' ammissibile solo previa  illustrazione dei motivi che dimostrino la sua adeguatezza sulla base di specifiche caratteristiche delle sostanze pericolose pertinenti e sulla base  di tipo e localizzazione dei futuri centri di pericolo.   2.2.  Nuove  installazioni  in  aree  con   accertata   presenza   di  insediamenti  produttivi  in  cui  sono  state  impiegate  sostanze  pericolose.   Nel caso di nuove installazioni in aree rispetto alle quali risulta la presenza, attuale o pregressa, di insediamenti produttivi  in  cui sono state impiegate sostanze pericolose, devono  essere  fornite  le eventuali informazioni sullo stato del  sito  gia'  disponibili,  ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di  rispettiva competenza.   Ove tali  informazioni  non  siano  disponibili,  non  siano  state validate (almeno a campione) dalle competenti autorita'  pubbliche  o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente  a caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo  e  delle  acque sotterranee con riferimento alla presenza delle  sostanze  pericolose pertinenti, si procede applicando le strategie di cui al punto 1.1.   2.3. Installazioni esistenti.   Nel caso di installazioni esistenti (articolo 5, comma  1,  lettera i-quinquies, del decreto  legislativo  n.  152/2006),  devono  essere prodotte  le  eventuali  informazioni  sullo  stato  del  sito   gia' disponibili,  ove  validate  da   Enti   pubblici   nell'ambito   dei procedimenti di rispettiva competenza.   Ove tali  informazioni  non  siano  disponibili,  non  siano  state validate (almeno a campione) dalle competenti autorita'  pubbliche  o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente  a caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo  e  delle  acque sotterranee con riferimento alla presenza delle  sostanze  pericolose pertinenti,  si  procede  applicando  preferibilmente  una  strategia «ragionata» o una strategia mista (punto 1.1 lettere c oppure d).   2.4. Aggiornamento della relazione di riferimento e presentazione  di  nuova relazione.     In attuazione dell'articolo 29-ter, comma 1 e 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso specifico  di installazioni che hanno gia' presentato la relazione di riferimento e che, per qualunque  motivo,  si  trovino  a  gestire  nuove  sostanze pericolose pertinenti, deve essere presentato un aggiornamento  della relazione di riferimento, integrata con le nuove sostanze  pericolose pertinenti ovvero, se le  modifiche  introducono  un  nuovo  processo produttivo   che    modifica    il    modello    concettuale    della caratterizzazione, una nuova relazione di riferimento.   3. Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee. 
   La strategia di campionamento da adottare, per la caratterizzazione delle acque sotterranee, deve tenere conto della dimensione  e  delle condizioni idrogeologiche del sito.   Per la caratterizzazione  delle  acque  sotterranee  devono  essere realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle  potenziali  fonti  di  contaminazione  e almeno uno a valle.   Salve diverse  indicazioni  dell'autorita'  competente  dettate  da possibili specificita' idrogeologiche, l'indagine dovra'  interessare l'acquifero superficiale ed essere estesa anche alla falda  profonda, adottando  i  dovuti  accorgimenti  volti  ad  evitare  fenomeni   di cross-contamination, esclusivamente nei casi di:     sospetta contaminazione della falda profonda;     interazione tra falda superficiale e profonda;     emungimento delle  acque  della  falda  profonda  per  l'utilizzo all'interno  dell'impianto.  In  quest'ultimo  caso,   i   pozzi   di emungimento potranno  essere  utilizzati  ai  fini  del  prelievo  di campioni d'acqua solo se le loro caratteristiche costruttive (data di installazione,   stratigrafia,    intervallo/i    di    finestratura, profondita', ecc.) sono illustrate nella relazione di riferimento.   La  ricostruzione  della  superficie  piezometrica   dell'acquifero indagato e' effettuata sulla base di  appositi  rilievi  eseguiti  in campo.   Il set analitico comprende le sostanze pericolose pertinenti  ed  i loro eventuali prodotti intermedi di degradazione.   Nel caso in cui all'interno del sito dell'impianto, oppure a  monte idrogeologico dello stesso, sia stata  accertata  una  contaminazione significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad  esempio composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata  dalla  presenza  di fase separata, le attivita' di indagine devono essere  integrate  con la valutazione della presenza della fase stessa.   Per la redazione della  relazione  di  riferimento  possono  essere utilizzati tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda  rilevati nell'anno precedente alla data di presentazione della  relazione.  Il riferimento a dati meno recenti e' opportunamente  motivato  e  sara' oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorita'  competente. Qualora la caratterizzazione gia' effettuata e utilizzabile  ai  fini della  predisposizione  della  relazione  di   riferimento   non   e' considerata esaustiva  da  parte  dell'autorita'  competente,  devono essere  prelevati  ulteriori  campioni  dai  punti  di   monitoraggio esistenti  oppure  da  nuovi   punti   di   indagine   opportunamente realizzati.     |  
|   |                                 Art. 2 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui all'articolo 5, comma 1, e quella di cui all'articolo 268,  comma  1, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del  citato          decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 5  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente          decreto si intende per:                 a) valutazione ambientale di piani e  programmi,  nel          seguito valutazione ambientale strategica, di seguito  VAS:          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui          al titolo II della seconda parte del presente  decreto,  lo          svolgimento   di   una   verifica   di   assoggettabilita',          l'elaborazione del rapporto ambientale, lo  svolgimento  di          consultazioni, la valutazione del piano  o  del  programma,          del   rapporto   e   degli   esiti   delle   consultazioni,          l'espressione di un parere motivato,  l'informazione  sulla          decisione ed il monitoraggio;                 b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito  VIA:          il processo che comprende, secondo le disposizioni  di  cui          al Titolo III della parte  seconda  del  presente  decreto,          l'elaborazione e la presentazione  dello  studio  d'impatto          ambientale da parte del proponente,  lo  svolgimento  delle          consultazioni,  la  valutazione  dello   studio   d'impatto          ambientale,  delle  eventuali  informazioni   supplementari          fornite dal proponente e degli esiti  delle  consultazioni,          l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli  impatti          ambientali del progetto, l'integrazione  del  provvedimento          di VIA nel provvedimento di approvazione  o  autorizzazione          del progetto;                 b-bis) valutazione di impatto sanitario,  di  seguito          VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base  delle          linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,          che si avvale dell'Istituto superiore di sanita',  al  fine          di stimare gli impatti complessivi,  diretti  e  indiretti,          che  la  realizzazione  e  l'esercizio  del  progetto  puo'          procurare sulla salute della popolazione;                 b-ter)  valutazione  d'incidenza:   procedimento   di          carattere preventivo  al  quale  e'  necessario  sottoporre          qualsiasi  piano  o  progetto  che  possa  avere  incidenze          significative su un sito o su un'area  geografica  proposta          come  sito  della  rete  Natura   2000,   singolarmente   o          congiuntamente ad altri piani e  progetti  e  tenuto  conto          degli obiettivi di conservazione del sito stesso;                 c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti          e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto,          sui seguenti fattori:                   popolazione e salute umana;                   biodiversita',  con  particolare  attenzione   alle          specie e agli habitat protetti in  virtu'  della  direttiva          92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;                   territorio, suolo, acqua, aria e clima;                   beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;                   interazione tra i fattori sopra elencati.               Negli  impatti   ambientali   rientrano   gli   effetti          derivanti dalla vulnerabilita' del progetto  a  rischio  di          gravi  incidenti  o  calamita'   pertinenti   il   progetto          medesimo;                 d) patrimonio  culturale:  l'insieme  costituito  dai          beni culturali e dai beni paesaggistici in  conformita'  al          disposto  di  cui  all'art.  2,  comma   1,   del   decreto          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;                 e) piani e programmi: gli  atti  e  provvedimenti  di          pianificazione e  di  programmazione  comunque  denominati,          compresi  quelli  cofinanziati  dalla  Comunita'   europea,          nonche' le loro modifiche:                   1) che sono elaborati e/o adottati da  un'autorita'          a livello nazionale, regionale o locale oppure  predisposti          da  un'autorita'  per  essere   approvati,   mediante   una          procedura legislativa, amministrativa o negoziale e                   2) che sono previsti da  disposizioni  legislative,          regolamentari o amministrative;                 f) rapporto ambientale: il documento del piano o  del          programma redatto in conformita'  alle  previsioni  di  cui          all'art. 13;                 g)  progetto:   la   realizzazione   di   lavori   di          costruzione o  di  altri  impianti  od  opere  e  di  altri          interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi          quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.          Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati          progettuali presentati dal proponente sono predisposti  con          un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente  a          quello del progetto di fattibilita' come definito dall'art.          23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.          50, o  comunque  con  un  livello  tale  da  consentire  la          compiuta   valutazione   degli   impatti   ambientali    in          conformita' con quanto definito in esito alla procedura  di          cui all'art. 20;                 g-bis) studio preliminare  ambientale:  documento  da          presentare per l'avvio  del  procedimento  di  verifica  di          assoggettabilita' a VIA, contenente le  informazioni  sulle          caratteristiche del progetto e sui suoi  probabili  effetti          significativi sull'ambiente, redatto  in  conformita'  alle          indicazioni  contenute  nell'allegato  IV-bis  alla   parte          seconda del presente decreto;                 h);                 i)  studio  di  impatto  ambientale:  documento   che          integra gli elaborati progettuali ai fini del  procedimento          di VIA, redatto in conformita'  alle  disposizioni  di  cui          all'art. 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato  VII          alla parte seconda del presente decreto;                 i-bis)  sostanze:  gli  elementi   chimici   e   loro          composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  e  gli   organismi          geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi  del          3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;                 i-ter)   inquinamento:   l'introduzione   diretta   o          indiretta, a  seguito  di  attivita'  umana,  di  sostanze,          vibrazioni, calore o rumore o piu' in  generale  di  agenti          fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o  nel  suolo,  che          potrebbero  nuocere  alla  salute  umana  o  alla  qualita'          dell'ambiente,   causare   il   deterioramento   dei   beni          materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi          dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;                 i-quater) installazione: unita'  tecnica  permanente,          in  cui  sono  svolte  una  o   piu'   attivita'   elencate          all'allegato VIII alla  Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra          attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con  le          attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire  sulle          emissioni e sull'inquinamento.  E'  considerata  accessoria          l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta  da          diverso gestore;                 i-quinquies)   installazione   esistente:   ai   fini          dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una          installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte  le          autorizzazioni ambientali  necessarie  all'esercizio  o  il          provvedimento positivo di compatibilita' ambientale  o  per          la quale, a tale  data,  sono  state  presentate  richieste          complete per tutte le autorizzazioni ambientali  necessarie          per il suo  esercizio,  a  condizione  che  essa  entri  in          funzione  entro  il  6  gennaio  2014.   Le   installazioni          esistenti si qualificano come "non gia' soggette ad AIA" se          in esse non si svolgono  attivita'  gia'  ricomprese  nelle          categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte  Seconda  del          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  introdotto          dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;                 i-sexies) nuova installazione: una installazione  che          non ricade nella definizione di installazione esistente;                 i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,          da  fonti  puntiformi  o  diffuse  dell'impianto,  opera  o          infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore  o  rumore,          agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria,  nell'acqua          ovvero nel suolo;                 i-octies)  valori  limite  di  emissione:  la   massa          espressa in rapporto a determinati parametri specifici,  la          concentrazione ovvero il livello di  un'emissione  che  non          possono essere superati in uno o piu' periodi di  tempo.  I          valori limite di emissione possono essere fissati anche per          determinati  gruppi,  famiglie  o  categorie  di  sostanze,          indicate nell'allegato X.  I  valori  limite  di  emissione          delle sostanze si applicano,  tranne  i  casi  diversamente          previsti  dalla  legge,  nel  punto  di  fuoriuscita  delle          emissioni  dell'impianto;  nella  loro  determinazione  non          devono essere considerate eventuali diluizioni. Per  quanto          concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di  una          stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione          nella  determinazione  dei  valori  limite   di   emissione          dall'impianto,  a  condizione  di  garantire   un   livello          equivalente di protezione dell'ambiente nel suo  insieme  e          di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,          fatto salvo il rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla          parte terza del presente decreto;                 i-nonies) norma di qualita' ambientale: la  serie  di          requisiti,  inclusi  gli   obiettivi   di   qualita',   che          sussistono in un dato momento in un determinato ambiente  o          in una  specifica  parte  di  esso,  come  stabilito  nella          normativa vigente in materia ambientale;                 l) modifica: la variazione di  un  piano,  programma,          impianto o progetto approvato,  compresi,  nel  caso  degli          impianti  e  dei  progetti,  le   variazioni   delle   loro          caratteristiche o del loro funzionamento,  ovvero  un  loro          potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;                 l-bis) modifica sostanziale di un progetto,  opera  o          di un impianto: la variazione delle caratteristiche  o  del          funzionamento  ovvero   un   potenziamento   dell'impianto,          dell'opera  o  dell'infrastruttura  o  del  progetto   che,          secondo l'autorita' competente, producano effetti  negativi          e significativi sull'ambiente  o  sulla  salute  umana.  In          particolare,    con     riferimento     alla     disciplina          dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  per   ciascuna          attivita' per la quale l'allegato  VIII  indica  valori  di          soglia, e' sostanziale una modifica  all'installazione  che          dia  luogo  ad  un  incremento  del  valore  di  una  delle          grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore          della soglia stessa;                 l-ter) migliori tecniche disponibili (best  available          techniques - BAT): la piu' efficiente e  avanzata  fase  di          sviluppo  di  attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio          indicanti l'idoneita' pratica  di  determinate  tecniche  a          costituire, in linea di massima, la base dei valori  limite          di emissione e delle  altre  condizioni  di  autorizzazione          intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a          ridurre  in  modo  generale  le   emissioni   e   l'impatto          sull'ambiente  nel  suo  complesso.  Nel   determinare   le          migliori tecniche  disponibili,  occorre  tenere  conto  in          particolare degli  elementi  di  cui  all'allegato  XI.  Si          intende per:                   1) tecniche:  sia  le  tecniche  impiegate  sia  le          modalita'  di  progettazione,  costruzione,   manutenzione,          esercizio e chiusura dell'impianto;                   2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala          che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente          e tecnicamente idonee  nell'ambito  del  relativo  comparto          industriale,  prendendo  in  considerazione  i  costi  e  i          vantaggi, indipendentemente dal  fatto  che  siano  o  meno          applicate  o  prodotte  in  ambito  nazionale,  purche'  il          gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;                   3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere          un elevato livello  di  protezione  dell'ambiente  nel  suo          complesso;                 l-ter.1)  "documento  di  riferimento  sulle  BAT"  o          "BREF": documento pubblicato dalla Commissione  europea  ai          sensi  dell'art.   13,   paragrafo   6,   della   direttiva          2010/75/UE;                 l-ter.2)  "conclusioni  sulle  BAT":   un   documento          adottato secondo quanto specificato all'art. 13,  paragrafo          5, della direttiva 2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano          nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le          parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle  migliori          tecniche disponibili, la loro descrizione, le  informazioni          per valutarne  l'applicabilita',  i  livelli  di  emissione          associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,    il          monitoraggio associato, i livelli di consumo  associati  e,          se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;                 l-ter.4)  "livelli  di   emissione   associati   alle          migliori tecniche disponibili" o "BAT-AEL":  intervalli  di          livelli di emissione ottenuti in  condizioni  di  esercizio          normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o  una          combinazione  di  migliori   tecniche   disponibili,   come          indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi  come  media          in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni          di riferimento specifiche;                 l-ter.5) "tecnica emergente": una tecnica  innovativa          per   un'attivita'   industriale   che,    se    sviluppata          commercialmente,  potrebbe  assicurare  un   piu'   elevato          livello di protezione dell'ambiente  nel  suo  complesso  o          almeno lo stesso  livello  di  protezione  dell'ambiente  e          maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori  tecniche          disponibili esistenti;                 m)  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA   di   un          progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare,  ove          previsto,  se  un  progetto  determina  potenziali  impatti          ambientali significativi e negativi e  deve  essere  quindi          sottoposto al procedimento di VIA secondo  le  disposizioni          di cui al Titolo  III  della  parte  seconda  del  presente          decreto;                 m-bis) verifica di assoggettabilita' di  un  piano  o          programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove          previsto, se piani, programmi  ovvero  le  loro  modifiche,          possano aver effetti significativi sull'ambiente  e  devono          essere sottoposti  alla  fase  di  valutazione  secondo  le          disposizioni del presente decreto  considerato  il  diverso          livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;                 m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio          con eventuali osservazioni e  condizioni  che  conclude  la          fase  di  valutazione  di  VAS,   espresso   dall'autorita'          competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti          delle consultazioni;                 n) provvedimento di verifica di  assoggettabilita'  a          VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio  e  vincolante          dell'autorita' competente che conclude il  procedimento  di          verifica di assoggettabilita' a VIA;                 o) provvedimento di VIA: il  provvedimento  motivato,          obbligatorio  e  vincolante,  che  esprime  la  conclusione          dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali          significativi e negativi del progetto, adottato sulla  base          dell'istruttoria svolta, degli  esiti  delle  consultazioni          pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;                 o-bis)  autorizzazione   integrata   ambientale:   il          provvedimento   che   autorizza    l'esercizio    di    una          installazione rientrante fra  quelle  di  cui  all'art.  4,          comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a  determinate          condizioni che devono  garantire  che  l'installazione  sia          conforme ai requisiti di cui  al  Titolo  III-bis  ai  fini          dell'individuazione  delle   soluzioni   piu'   idonee   al          perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4,  comma  4,          lettera c).  Un'autorizzazione  integrata  ambientale  puo'          valere per una o piu' installazioni o  parti  di  esse  che          siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal  medesimo          gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione          siano  gestite   da   gestori   differenti,   le   relative          autorizzazioni  integrate  ambientali  sono  opportunamente          coordinate a livello istruttorio;                 o-ter) condizione  ambientale  del  provvedimento  di          verifica   di   assoggettabilita'   a   VIA:   prescrizione          vincolante, se  richiesta  dal  proponente,  relativa  alle          caratteristiche del progetto ovvero  alle  misure  previste          per evitare o prevenire impatti ambientali significativi  e          negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo          di verifica di assoggettabilita' a VIA;                 o-quater) condizione ambientale del provvedimento  di          VIA: prescrizione  vincolante  eventualmente  associata  al          provvedimento di VIA  che  definisce  i  requisiti  per  la          realizzazione del progetto  o  l'esercizio  delle  relative          attivita',  ovvero  le   misure   previste   per   evitare,          prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli  impatti          ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno,          le misure di monitoraggio;                 o-quinquies)  autorizzazione:  il  provvedimento  che          abilita il proponente a realizzare il progetto;                 p) autorita' competente: la pubblica  amministrazione          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di          assoggettabilita'  a   VIA,   l'elaborazione   del   parere          motivato, nel caso di valutazione di piani e  programmi,  e          l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso  di  progetti          ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale          o  del  provvedimento  comunque  denominato  che  autorizza          l'esercizio;                 q) autorita' procedente: la pubblica  amministrazione          che elabora il piano, programma soggetto alle  disposizioni          del presente decreto, ovvero nel caso in  cui  il  soggetto          che predispone il piano, programma sia un diverso  soggetto          pubblico  o  privato,  la  pubblica   amministrazione   che          recepisce, adotta o approva il piano, programma;                 r) proponente: il soggetto  pubblico  o  privato  che          elabora  il  piano,  programma  o  progetto  soggetto  alle          disposizioni del presente decreto;                 r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o  giuridica          che detiene o gestisce, nella sua  totalita'  o  in  parte,          l'installazione o  l'impianto  oppure  che  dispone  di  un          potere economico determinante  sull'esercizio  tecnico  dei          medesimi;                 s) soggetti  competenti  in  materia  ambientale:  le          pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,  per  le          loro  specifiche  competenze  o  responsabilita'  in  campo          ambientale,  possono  essere   interessate   agli   impatti          sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi  o          progetti;                 t)   consultazione:   l'insieme   delle   forme    di          informazione  e  partecipazione,   anche   diretta,   delle          amministrazioni, del pubblico e  del  pubblico  interessato          nella raccolta dei dati  e  nella  valutazione  dei  piani,          programmi e progetti;                 u) pubblico: una o piu' persone fisiche o  giuridiche          nonche',  ai   sensi   della   legislazione   vigente,   le          associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;                 v) pubblico interessato: il pubblico  che  subisce  o          puo' subire gli  effetti  delle  procedure  decisionali  in          materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;          ai fini della presente definizione  le  organizzazioni  non          governative che promuovono la  protezione  dell'ambiente  e          che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale          vigente, nonche' le organizzazioni  sindacali  maggiormente          rappresentative, sono considerate come aventi interesse;                 v-bis) relazione di riferimento:  informazioni  sullo          stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con          riferimento   alla   presenza   di   sostanze    pericolose          pertinenti, necessarie al fine di effettuare  un  raffronto          in termini quantitativi  con  lo  stato  al  momento  della          cessazione definitiva delle  attivita'.  Tali  informazioni          riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile,  gli  usi          passati del sito, nonche', se disponibili,  le  misurazioni          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  che  ne          illustrino lo  stato  al  momento  dell'elaborazione  della          relazione o, in alternativa, relative a  nuove  misurazioni          effettuate sul suolo  e  sulle  acque  sotterranee  tenendo          conto della possibilita' di una contaminazione del suolo  e          delle acque sotterranee da parte delle sostanze  pericolose          usate,    prodotte    o    rilasciate    dall'installazione          interessata. Le informazioni definite in  virtu'  di  altra          normativa che soddisfano i requisiti di cui  alla  presente          lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di          riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento          si terra' conto delle  linee  guida  eventualmente  emanate          dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22,  paragrafo          2, della direttiva 2010/75/UE;                 v-ter) acque  sotterranee:  acque  sotterranee  quali          definite all'art. 74, comma 1, lettera l);                 v-quater) suolo: lo strato  piu'  superficiale  della          crosta terrestre situato tra il  substrato  roccioso  e  la          superficie. Il suolo e' costituito da componenti  minerali,          materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai  soli          fini dell'applicazione della Parte Terza,  l'accezione  del          termine comprende,  oltre  al  suolo  come  precedentemente          definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e          le opere infrastrutturali;                 v-quinquies) ispezione ambientale: tutte  le  azioni,          ivi compresi visite in loco, controllo  delle  emissioni  e          controlli  delle  relazioni  interne  e  dei  documenti  di          follow-up,  verifica  dell'autocontrollo,  controllo  delle          tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale          dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente  o          per suo  conto  al  fine  di  verificare  e  promuovere  il          rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte  delle          installazioni, nonche', se del caso,  monitorare  l'impatto          ambientale di queste ultime;                 v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'art.          2, comma 2, lettera a), del decreto  del  Presidente  della          Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;                 v-septies)    combustibile:     qualsiasi     materia          combustibile  solida,  liquida  o  gassosa,  che  la  norma          ammette possa  essere  combusta  per  utilizzare  l'energia          liberata dal processo;                 v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,          come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)          n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del          16 dicembre 2008,  pericolose  ai  sensi  dell'art.  3  del          medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si  applica          la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).».               - Si riporta il testo dell'art. 268, comma  1,  lettera          l) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 268 (Definizioni). - (Omissis);                 l) impianto: il dispositivo o il sistema o  l'insieme          di dispositivi o sistemi fisso e destinato  a  svolgere  in          modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di          un ciclo piu' ampio;               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 3 
        Obbligo di presentazione della relazione di riferimento 
   1. Ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152, unitamente alla  domanda  di  autorizzazione  integrata ambientale e' presentata la relazione di riferimento relativa:     a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte  seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;     b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla  parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  ove  tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente,  da  combustibili diversi dal gas naturale;     c) alle installazioni per le quali e' verificata  la  sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4.  
           Note all'art. 3: 
               - Si riporta  il  testo  dell'art.  29-ter  del  citato          decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art.  29-ter  (Domanda  di  autorizzazione   integrata          ambientale).  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio  delle  nuove          installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale          e dell'adeguamento del funzionamento degli  impianti  delle          installazioni  esistenti  alle  disposizioni  del  presente          decreto,  si  provvede  al   rilascio   dell'autorizzazione          integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo          quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni          richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo  e          rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:                 a)  descrizione  dell'installazione   e   delle   sue          attivita', specificandone tipo e portata;                 b) descrizione  delle  materie  prime  e  ausiliarie,          delle   sostanze   e   dell'energia   usate   o    prodotte          dall'installazione;                 c)   descrizione    delle    fonti    di    emissione          dell'installazione;                 d) descrizione dello stato  del  sito  di  ubicazione          dell'installazione;                 e)  descrizione  del  tipo   e   dell'entita'   delle          prevedibili emissioni dell'installazione in  ogni  comparto          ambientale   nonche'   un'identificazione   degli   effetti          significativi delle emissioni sull'ambiente;                 f)  descrizione  della  tecnologia  e   delle   altre          tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni          dall'installazione   oppure,   qualora   cio'   non   fosse          possibile, per ridurle;                 g)  descrizione  delle  misure  di  prevenzione,   di          preparazione  per  il  riutilizzo,  di  riciclaggio  e   di          recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;                 h) descrizione delle misure previste per  controllare          le  emissioni  nell'ambiente  nonche'   le   attivita'   di          autocontrollo e di  controllo  programmato  che  richiedono          l'intervento dell'ente responsabile degli  accertamenti  di          cui all'art. 29-decies, comma 3;                 i)  descrizione  delle  principali  alternative  alla          tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese  in          esame dal gestore in forma sommaria;                 l)  descrizione  delle  altre  misure  previste   per          ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16;                 m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la  produzione          o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto  conto  della          possibilita' di contaminazione  del  suolo  e  delle  acque          sotterrane nel sito dell'installazione,  una  relazione  di          riferimento elaborata dal  gestore  prima  della  messa  in          esercizio   dell'installazione   o    prima    del    primo          aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la  quale          l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'          competente     esamina     la     relazione      disponendo          nell'autorizzazione  o  nell'atto  di  aggiornamento,   ove          ritenuto  necessario  ai  fini   della   sua   validazione,          ulteriori e specifici approfondimenti.               2. La domanda di  autorizzazione  integrata  ambientale          deve contenere anche una sintesi non tecnica  dei  dati  di          cui alle lettere da a) a m) del  comma  1  e  l'indicazione          delle informazioni che ad avviso  del  gestore  non  devono          essere diffuse per  ragioni  di  riservatezza  industriale,          commerciale  o  personale,  di  tutela   della   proprieta'          intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni  contenute          nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica          sicurezza  o  di  difesa  nazionale.  In   tale   caso   il          richiedente fornisce  all'autorita'  competente  anche  una          versione della domanda priva delle informazioni  riservate,          ai fini dell'accessibilita' al pubblico.               3. Qualora le informazioni  e  le  descrizioni  fornite          secondo un rapporto di sicurezza,  elaborato  conformemente          alle norme  previste  sui  rischi  di  incidente  rilevante          connessi a determinate attivita' industriali, o secondo  la          norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per  i  siti          registrati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e          successive modifiche, nonche'  altre  informazioni  fornite          secondo qualunque altra normativa, rispettino  uno  o  piu'          requisiti di cui al comma 1  del  presente  articolo,  tali          dati possono essere utilizzati ai fini della  presentazione          della domanda e possono  essere  inclusi  nella  domanda  o          essere ad essa allegati.               4.  Entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della          domanda, l'autorita'  competente  verifica  la  completezza          della  stessa  e  della  documentazione  allegata.  Qualora          queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,          nel caso di impianti di competenza statale, la  Commissione          di   cui   all'art.   8-bis   potra'   chiedere    apposite          integrazioni, indicando un termine non inferiore  a  trenta          giorni   per   la   presentazione   della    documentazione          integrativa. In tal caso  i  termini  del  procedimento  si          intendono  interrotti   fino   alla   presentazione   della          documentazione  integrativa.  Qualora  entro   il   termine          indicato  il  proponente  non  depositi  la  documentazione          completa degli  elementi  mancanti,  l'istanza  si  intende          ritirata. E' fatta salva la facolta' per il  proponente  di          richiedere una proroga del  termine  per  la  presentazione          della   documentazione   integrativa   in   ragione   della          complessita' della documentazione da presentare.».   |  
|   |                                 Art. 4 
                Verifica della sussistenza dell'obbligo            di presentazione della relazione di riferimento 
   1. Fuori dai casi  in  cui  la  presentazione  della  relazione  di riferimento e'  obbligatoria  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di  presentazione  della relazione di riferimento e' verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1. E' fatta salva la facolta' del gestore di  presentare comunque la relazione di riferimento.   2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1  emerge  l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da  presentare  all'autorita'  competente,   individuata   ai   sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettera  p),  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152 (di seguito denominata: Autorita' competente).   3.  Ove  all'esito  della  verifica  di  cui  al  comma  1   emerga l'insussistenza  dell'obbligo   di   presentare   la   relazione   di riferimento, il gestore presenta all'Autorita' competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata  ambientale,  una  relazione sugli esiti della procedura  di  cui  all'Allegato  1,  corredata  da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni  e  i  dati richiesti  ai  sensi  dell'Allegato  1.  Si   applica   il   disposto dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   4.  In  caso  di  modifiche  sostanziali,   l'aggiornamento   della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della  verifica  di  cui all'articolo 4, sono trasmessi all'autorita' competente  quali  parti integranti della nuova domanda da presentare ai  sensi  dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.  
           Note all'art. 4: 
               - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera  p)          del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 5 (Definizioni). - (Omissis);                 p) autorita' competente: la pubblica  amministrazione          cui compete l'adozione del  provvedimento  di  verifica  di          assoggettabilita'  a   VIA,   l'elaborazione   del   parere          motivato, nel caso di valutazione di piani e  programmi,  e          l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso  di  progetti          ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale          o  del  provvedimento  comunque  denominato  che  autorizza          l'esercizio;               (Omissis).».               - Il  testo  dell'art.  29-ter,  comma  4,  del  citato          decreto legislativo n. 152 del  2006,  e'  riportato  nelle          note all'art. 3.               - Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, comma 2, del          citato decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti  o  variazione          del gestore). - (Omissis).               2. Nel caso in cui le modifiche progettate,  ad  avviso          del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma          1, risultino sostanziali, il  gestore  invia  all'autorita'          competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da          una   relazione   contenente   un    aggiornamento    delle          informazioni di cui  all'art.  29-ter,  commi  1  e  2.  Si          applica quanto previsto dagli articoli 29-ter  e  29-quater          in quanto compatibile.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 5 
            Contenuti minimi della relazione di riferimento 
   1. La relazione di riferimento e' redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (di seguito denominate: Linee guida), e contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato 2.   2. Le informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle  acque sotterranee, con riferimento alla  presenza  di  sostanze  pericolose pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente  alle indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all'Allegato 3.   3. Per le discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i  contenuti  minimi  per  la  redazione  della  relazione  di riferimento sono quelli specificati nell'articolo 8, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.   Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara' inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Roma, 15 aprile 2019 
                                                    Il Ministro: Costa   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019  Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare, registro n. 1, foglio n. 2917  
           Note all'art. 5: 
               - Si riporta il testo dell'art. 22, paragrafo 2,  della          direttiva  n.  2010/75/UE  del  24   novembre   2010,   del          Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle  emissioni          industriali    (prevenzione    e    riduzione     integrate          dell'inquinamento) pubblicata nella  G.U.U.E.  17  dicembre          2010, n. L 334.:               «Art. 22 (Chiusura del sito). - (Omissis).               2.   Quando   l'attivita'   comporta   l'utilizzo,   la          produzione o lo scarico di sostanze  pericolose  e,  tenuto          conto della possibilita'  di  contaminazione  del  suolo  e          delle acque sotterranee  nel  sito  dell'installazione,  il          gestore elabora e trasmette  all'autorita'  competente  una          relazione di riferimento  prima  della  messa  in  servizio          dell'installazione     o      prima      dell'aggiornamento          dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per  la          prima volta dopo il 7 gennaio 2013.               La relazione di riferimento  contiene  le  informazioni          necessarie per determinare lo stato di  contaminazione  del          suolo e delle acque sotterranee al fine  di  effettuare  un          raffronto in termini quantitativi con lo stato  al  momento          della cessazione definitiva delle attivita'  ai  sensi  del          paragrafo 3.               La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti          informazioni:                 a) informazioni sull'uso attuale e,  se  disponibili,          sugli usi passati del sito;                 b) se disponibili, le informazioni esistenti relative          alle  misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle   acque          sotterranee  che  ne  illustrino  lo   stato   al   momento          dell'elaborazione  della  relazione  o,   in   alternativa,          relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo  e  sulle          acque sotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una          contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte          delle sostanze  pericolose  usate,  prodotte  o  rilasciate          dall'installazione interessata.               Se le informazioni fornite in virtu' di altre normative          nazionali o dell'Unione soddisfano i requisiti  di  cui  al          presente  paragrafo,  tali  informazioni   possono   essere          incluse  o   allegate   alla   relazione   di   riferimento          presentata.               La Commissione puo' fissare linee guida  in  merito  al          contenuto della relazione di riferimento.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera  d)          del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36  (Attuazione          della direttiva  1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di          rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  marzo          2003, n. 59, supplemento ordinario:               «Art. 8 (Domanda di autorizzazione). - (Omissis);                 d)  la  descrizione  del  sito,   ivi   comprese   le          caratteristiche idrogeologiche, geologiche  e  geotecniche,          corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una          dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di          campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al          decreto ministeriale 11 marzo 1988 del Ministro dei  lavori          pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°          giugno 1988;               (Omissis).».   |  
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