Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 aprile 2019, n. 95
Regolamento recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 giugno 2018;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 3 settembre 2018, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce le modalita' per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto legislativo (di seguito denominata: relazione di riferimento).
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme off-shore, afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 29-sexies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
aprile 2006, n. 88 - supplemento ordinario n. 96:
«Art. 29-sexies (Autorizzazione integrata ambientale).
- (Omissis).
9-sexies. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
stabilite le modalita' per la redazione della relazione di
riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), con
particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle
sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle
attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera
v-bis) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 5 (Definizioni). - (Omissis);
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo
2, della direttiva 2010/75/UE;
(Omissis).».
- Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008
del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento
(CE) n. 1907/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre
2008, n. L 353.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 marzo 2003, n. 59, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del
citato decreto legislativo n. 152, del 2006, e' riportato
nelle note alle premesse.
 
Allegato 1

(Articolo 4)

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE
DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI

Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti e' effettuata la presente procedura, che si articola nelle seguenti fasi:
Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosita';
Fase 2: nella quale si valuta l'eventuale superamento di specifiche soglie di rilevanza in relazione alla quantita' di sostanze pericolose individuate nella Fase 1;
Fase 3: nella quale, se le specifiche soglie di rilevanza risultano superate all'esito della Fase 2, si valuta la possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in base alle proprieta' chimico-fisiche delle sostanze, alle caratteristiche idrogeologiche del sito ed (eventualmente) alla sicurezza dell'impianto.
All'esito della Fase 3, se risulta la possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con cio' verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in relazione a tali sostanze.
Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase.

Fase 1

Nella presente fase occorre verificare:
1) se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose individuate in base alla classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008;
2) se le sostanze, usate, prodotte o rilasciate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.
In caso di esito positivo della predetta verifica, si procede ad effettuare la seconda fase della procedura.

Fase 2

Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantita' utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacita' produttiva. Nel caso di piu' sostanze pericolose, si sommano le massime quantita' delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosita', come individuate in tabella 1, presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio piu' gravoso.
Il valore cosi' ottenuto per ciascuna classe di pericolosita' e' raffrontato al relativo valore di soglia riportato nella tabella 1.

Tabella 1
===================================================================== | | Indicazione di pericolo | | | | (regolamento (CE) n. |Soglia kg/anno o | | Classe | 1272/2008) | dm³/anno | +=======================+=========================+=================+ |Sostanze cancerogene o | | | |mutagene (accertate o | H350, H350(i), H351, | | |sospette) | H340, H341 | ≥10 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze letali, | H300, H304, H310, H330, | | |sostanze pericolose per| H360(d), H360(f), | | |la fertilita' o per il | H361(d), H361(f), | | |feto, sostanze tossiche| H361(fd), H400, H410, | | |per l'ambiente | H411 R54, R55, R56, R57 | ≥100 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze tossiche per | H301, H311, H331, H370, | | |l'uomo | H371, H372 | ≥1000 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+ |Sostanze pericolose per| H302, H312, H332, H412, | | |l'uomo o per l'ambiente| H413, R58 | ≥10000 | +-----------------------+-------------------------+-----------------+

Il superamento anche di uno solo dei predetti valore-soglia comporta l'obbligo di eseguire la terza fase della procedura per le sostanze pericolose che hanno concorso al raggiungimento della rispettiva soglia.

Fase 3

Per ciascuna sostanza che ha determinato o concorso a determinare il superamento delle soglie di cui alla tabella 1, si effettua una valutazione circa la possibilita' di contaminazione.
Nell'effettuare tale valutazione, si deve tenere conto dei seguenti elementi:
1) le proprieta' chimico-fisiche delle sostanze pericolose (a titolo meramente esemplificativo, la persistenza, la solubilita', la degradabilita', la pressione di vapore);
2) le caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione, con particolare riferimento alla granulometria dello strato insaturo, alla presenza di strati impermeabili, alla soggiacenza della falda;
3) l'eventuale avvenuta adozione di misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalita' e luogo di stoccaggio, utilizzo e trasporto all'interno del sito, misure di protezione delle tubazioni, ecc.) a protezione del suolo e delle acque sotterranee.
Se al termine della predetta Fase 3 emerge che vi e' l'effettiva possibilita' di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o piu' sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate «pertinenti» e pertanto si intende con cio' verificata la sussistenza dell'obbligo di elaborare, con riferimento ad esse, la relazione di riferimento. Disposizioni particolari per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)
Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non puo' in alcun caso essere esclusa la pertinenza delle seguenti sostanze pericolose:
1) le sostanze, tra quelle attualmente presenti nell'installazione, che, nell'ambito di eventuali procedimenti di bonifica, sono risultate presenti in quantita' superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) le sostanze (escluse quelle allo stato gassoso in condizioni di temperatura e pressione ambiente) singolarmente presenti in quantitativi superiori alle soglie per classe di pericolosita' di cui alla tabella 1.
 
Allegato 2

(Articolo 5, comma 1)

CONTENUTI MINIMI
DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose pertinenti, all'esito della procedura di cui all'Allegato 1.
Le informazioni necessarie da fornire al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita' riguardano almeno:
1. uso e destinazione d'uso attuali del sito;
2. destinazioni d'uso future del sito se diverse dall'attuale;
3. descrizione delle attivita' pregresse svolte all'interno del sito;
4. informazioni generali riguardanti il contesto geologico e idrogeologico del sito;
5. identificazione e delimitazione cartografica delle zone in cui, sulla base della struttura e dell'organizzazione dell'installazione, vi e' una elevata probabilita' che sostanze pericolose entrino in contatto con suolo o acque sotterranee (di seguito denominate: «centri di pericolo»);
6. misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento, effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee sufficienti a caratterizzare lo stato attuale del sito in relazione alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti;
7. illustrazione dettagliata delle modalita' con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti, descrivendo in particolare la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di campionamento, i metodi di campionamento e di analisi applicati, le analisi effettuate;
8. descrizione dello stato attuale di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con specifico riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, e dei criteri utilizzati per determinare tale stato a partire dalle misurazioni effettuate;
9. eventuali ulteriori misurazioni disponibili sull'area di interesse effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee, specificando in proposito il set analitico delle indagini, le matrici indagate, la strategia di campionamento, l'ubicazione dei punti di indagine, i risultati della caratterizzazione chimico-fisica effettuata per suoli e acque sotterranee;
10. eventuali informazioni in merito allo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di ulteriori sostanze pericolose, evidenziando se la presenza di tali sostanze sia attribuibile alla attivita' pregressa dell'installazione o comunque ad attivita' condotte in passato nel sito;
11. eventuali iniziative gia' intraprese o da intraprendere, con particolare riferimento alle sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazioni disponibili (ad esempio: indagini integrative, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, ecc.).
 
Allegato 3

(Articolo 5, comma 2)
CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI SULLO STATO DI QUALITA'
DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA
DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI
1. Criteri generali per la caratterizzazione del suolo.
1.1. Indicazioni generali sulle strategie di campionamento.
La strategia di campionamento e' scelta sulla base delle caratteristiche del sito e delle attivita' condotte, tenendo altresi' conto delle informazioni gia' disponibili sullo stato del suolo e delle acque sotterranee, come specificato nei seguenti paragrafi.
Sono ammesse le seguenti strategie di campionamento:
a) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi;
b) strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni puntuali;
c) strategia di campionamento «ragionata»;
d) strategia mista. 1.1.1. Strategie a «ubicazione sistematica» [lettere a) e b)].
Ove si adotti una delle strategie ad «ubicazione sistematica» (lettere a o b) per il campionamento del suolo insaturo, la scelta della localizzazione dei punti e' effettuata sulla base di un criterio di tipo casuale o statistico, ad esempio mediante campionamento effettuato sulla base di una griglia predefinita o casuale; queste strategie sono particolarmente indicate nei casi in cui le dimensioni dell'area o la scarsita' di informazioni storiche e impiantistiche sul sito non permettano di ottenere una caratterizzazione preliminare soddisfacente e di prevedere la localizzazione delle piu' probabili fonti di contaminazione.
In particolare, nell'applicazione di tali strategie, fatta salva la facolta' per l'Autorita' competente di accettare diversi criteri in considerazione di specificita' del sito, sono utilizzati i seguenti criteri:
il sito e' suddiviso secondo una maglia regolare in aree di dimensione massima pari a 100 m × 100 m;
in prossimita' dei centri di pericolo la maglia e' opportunamente raffittita riducendo la dimensione delle aree, al fine di garantire una maggiore densita' di campionamento;
in ciascuna area della maglia sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m;
in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate in attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di piu' ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1] m, ove tali piu' ampi spessori ricomprendano anche tale intervallo. In tal caso, pertanto, e' sufficiente integrare il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0 ÷ 0,2) m. 1.1.2. Ulteriori indicazioni per la strategia ad «ubicazione
sistematica» basata su campioni compositi (lettera a).
Con specifico riferimento alla strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni compositi (lettera a), oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1, si applicano anche i seguenti criteri aggiuntivi:
per ciascun intervallo di profondita', un campione composito ottenuto da almeno 10 punti di campionamento per ciascuna maglia costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per tale intervallo di profondita';
il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato non puo' comunque mai essere inferiore a tre per singola maglia.
La strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su di campioni compositi (lettera a), non e' applicabile nel caso in cui tra le sostanze pericolose pertinenti siano compresi composti volatili.
Nei casi in cui siano presenti centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.) la strategia basata su una maglia regolare di campioni compositi non e' di per se' adeguata, a meno che non sia opportunamente integrata con campioni puntuali (strategia mista). 1.1.3. Ulteriori indicazioni per la strategia a «ubicazione
sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b).
Ove si adotti la strategia di campionamento ad «ubicazione sistematica» basata su campioni puntuali (lettera b), per il campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.1.1:
per ciascun intervallo di profondita', ogni campione puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale area per tale intervallo di profondita';
il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre;
campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei punti di campionamento prossimi ai centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.). 1.1.4. Strategia «ragionata» (lettera c).
Ove si adotti la strategia di campionamento «ragionata» (lettera c), la scelta dei punti di campionamento e' basata sull'esame dei dati a disposizione sull'uso pregresso, attuale e futuro del sito, nonche' sulle caratteristiche di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e deve essere mirata a verificare le ipotesi formulate in termini di presenza ed estensione, attuale e futura, di sostanze pertinenti significative nel sottosuolo. Questa strategia e' particolarmente indicata per i siti complessi qualora le informazioni storiche e impiantistiche a disposizione consentano di prevedere la localizzazione delle aree piu' vulnerabili e delle piu' probabili fonti di contaminazione.
Per la strategia «ragionata» di campionamento del suolo insaturo si applicano i seguenti criteri:
la posizione planimetrica dei punti di prelievo e' progettata garantendo prelievi in corrispondenza e in prossimita' dei centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonche' degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari, ad esempio per presenza di singolarita' litologiche;
in ciascun punto di prelievo sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m;
per ciascun intervallo di profondita', ogni campione puntuale costituisce un campione rappresentativo del suolo in tale posizione per tale intervallo di profondita';
in corrispondenza di ciascun centro di pericolo il numero di campioni rappresentativi per ogni intervallo di profondita' indagato non potra' comunque mai essere inferiore a tre;
in caso siano gia' disponibili (ad esempio perche' effettuate in attuazione di altra normativa) caratterizzazioni di piu' ampi spessori di suolo (ad esempio compresi tra il piano campagna e 1 m di profondita'), esse sono considerate rappresentative dello strato [0,2 ÷ 1] m, ove tali piu' ampi spessori ricomprendano anche tale intervallo. In tal caso, pertanto, e' sufficiente integrare il campionamento con prelievi nell'intervallo di profondita' (0 ÷ 0,2) m;
campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di pericolo situati in aree suscettibili di contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.). 1.1.5. Strategia «mista» (lettera d).
La strategia mista (lettera d) per il campionamento del suolo insaturo e' basata su una maglia regolare di campioni compositi o puntuali (strategia di cui alla lettera a) oppure di cui alla lettera b) integrata da campioni puntuali prelevati in corrispondenza dei centri di pericolo o di strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari (strategia di cui alla lettera c). La strategia mista e' particolarmente adatta in casi complessi in cui le informazioni gia' disponibili sono disomogenee in diverse zone del sito o in cui e' necessario tenere conto delle difficolta' di effettuare campionamenti in aree occupate da impianti in esercizio, e pertanto essa e' sempre adeguata e fortemente auspicabile in caso di siti molto estesi o complessi.
Per tale strategia si applicano i seguenti criteri:
si applica inizialmente una delle strategie di campionamento ad «ubicazione sistematica», gia' descritte;
tali strategie sono integrate con campioni puntuali la cui posizione e' progettata garantendo prelievi in corrispondenza dei centri di pericolo attuali, passati e futuri, nonche' (se del caso) degli strati di sottosuolo dalle caratteristiche particolari;
in ciascuno di tali punti di prelievo aggiuntivi, sono prelevati campioni puntuali di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondita' (0 ÷ 0,2) m e [0,2 ÷ 1] m;
campioni puntuali di suolo insaturo a profondita' superiori, ovvero tra 1 m e il livello di falda, sono prelevati, sulla scorta delle caratteristiche dell'impianto, in corrispondenza dei centri di pericolo situati in aree suscettibili alla contaminazione dei suoli profondi (ad esempio: presenza di serbatoi interrati adibiti allo stoccaggio di sostanze pericolose, sottoservizi, ecc.);
tutti i campioni puntuali sono trattati separatamente e in aggiunta a quelli compositi.
1.2. Indicazioni generali su campionamento e analisi dei campioni.
Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate sulla frazione < 2 mm del materiale campionato, ma e' comunque determinata la percentuale di «scheletro» (frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm). La concentrazione di contaminante e' quindi riferita alla massa totale del campione di terreno (< 2 cm) riferita al peso secco.
Il set analitico delle analisi da effettuare sui campioni prelevati deve accertare la presenza di sostanze pericolose pertinenti e determinare le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, in particolare il contenuto di carbonio organico, il pH e la granulometria.
Il set analitico e' integrato anche con altre sostanze pericolose, che non interessano le attivita' correnti, in particolare nel caso in cui gli impatti su suolo e acque sotterranee prodotti da attivita' pregresse non possano essere chiaramente distinti da quelli prodotti dalle attivita' in esercizio.
Qualora la numerosita' dei campioni lo consenta (n ≥ 10), il valore della concentrazione rappresentativa delle sostanze pericolose pertinenti, per ogni spessore indagato, e' un indicatore statistico della tendenza centrale della distribuzione. Negli altri casi (n < 10) si tiene conto di tutti i valori di concentrazione riscontrati nei campioni analizzati per ciascuno strato (campioni compositi e puntuali) e il valore rappresentativo per il sito e' scelto a partire da tali valori, in modo da rendere possibile un confronto quantitativo con il valore che sara' determinato al momento della cessazione definitiva della attivita', determinato con i medesimi criteri.
2. Criteri per la caratterizzazione del suolo in riferimento alla
storia del sito.

Ferme restando le indicazioni generali di cui al paragrafo 1, in considerazione degli usi passati del sito, si applicano anche le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi.
2.1. Nuove installazioni in aree rispetto alle quali non si hanno
informazioni circa la presenza di insediamenti produttivi in cui
sono state impiegate sostanze pericolose pertinenti.
Nel caso di nuova installazione (articolo 5, comma 1, lettera i-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006) in un'area rispetto alla quale non si ha notizia di presenza, attuale o pregressa, di attivita' che abbiano gestito sostanze pericolose pertinenti, si ritengono adeguate le strategie illustrate al punto 1.1 lettere a), b) o d).
La strategia «ragionata», e' ammissibile solo previa illustrazione dei motivi che dimostrino la sua adeguatezza sulla base di specifiche caratteristiche delle sostanze pericolose pertinenti e sulla base di tipo e localizzazione dei futuri centri di pericolo.
2.2. Nuove installazioni in aree con accertata presenza di
insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze
pericolose.
Nel caso di nuove installazioni in aree rispetto alle quali risulta la presenza, attuale o pregressa, di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose, devono essere fornite le eventuali informazioni sullo stato del sito gia' disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.
Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state validate (almeno a campione) dalle competenti autorita' pubbliche o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente a caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, si procede applicando le strategie di cui al punto 1.1.
2.3. Installazioni esistenti.
Nel caso di installazioni esistenti (articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006), devono essere prodotte le eventuali informazioni sullo stato del sito gia' disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.
Ove tali informazioni non siano disponibili, non siano state validate (almeno a campione) dalle competenti autorita' pubbliche o non siano comunque ritenute sufficienti dall'Autorita', competente a caratterizzare l'attuale stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza delle sostanze pericolose pertinenti, si procede applicando preferibilmente una strategia «ragionata» o una strategia mista (punto 1.1 lettere c oppure d).
2.4. Aggiornamento della relazione di riferimento e presentazione di
nuova relazione.
In attuazione dell'articolo 29-ter, comma 1 e 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso specifico di installazioni che hanno gia' presentato la relazione di riferimento e che, per qualunque motivo, si trovino a gestire nuove sostanze pericolose pertinenti, deve essere presentato un aggiornamento della relazione di riferimento, integrata con le nuove sostanze pericolose pertinenti ovvero, se le modifiche introducono un nuovo processo produttivo che modifica il modello concettuale della caratterizzazione, una nuova relazione di riferimento.
3. Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee.

La strategia di campionamento da adottare, per la caratterizzazione delle acque sotterranee, deve tenere conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito.
Per la caratterizzazione delle acque sotterranee devono essere realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e almeno uno a valle.
Salve diverse indicazioni dell'autorita' competente dettate da possibili specificita' idrogeologiche, l'indagine dovra' interessare l'acquifero superficiale ed essere estesa anche alla falda profonda, adottando i dovuti accorgimenti volti ad evitare fenomeni di cross-contamination, esclusivamente nei casi di:
sospetta contaminazione della falda profonda;
interazione tra falda superficiale e profonda;
emungimento delle acque della falda profonda per l'utilizzo all'interno dell'impianto. In quest'ultimo caso, i pozzi di emungimento potranno essere utilizzati ai fini del prelievo di campioni d'acqua solo se le loro caratteristiche costruttive (data di installazione, stratigrafia, intervallo/i di finestratura, profondita', ecc.) sono illustrate nella relazione di riferimento.
La ricostruzione della superficie piezometrica dell'acquifero indagato e' effettuata sulla base di appositi rilievi eseguiti in campo.
Il set analitico comprende le sostanze pericolose pertinenti ed i loro eventuali prodotti intermedi di degradazione.
Nel caso in cui all'interno del sito dell'impianto, oppure a monte idrogeologico dello stesso, sia stata accertata una contaminazione significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad esempio composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata dalla presenza di fase separata, le attivita' di indagine devono essere integrate con la valutazione della presenza della fase stessa.
Per la redazione della relazione di riferimento possono essere utilizzati tutti gli eventuali dati disponibili sulla falda rilevati nell'anno precedente alla data di presentazione della relazione. Il riferimento a dati meno recenti e' opportunamente motivato e sara' oggetto di specifica valutazione da parte dell'autorita' competente. Qualora la caratterizzazione gia' effettuata e utilizzabile ai fini della predisposizione della relazione di riferimento non e' considerata esaustiva da parte dell'autorita' competente, devono essere prelevati ulteriori campioni dai punti di monitoraggio esistenti oppure da nuovi punti di indagine opportunamente realizzati.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e quella di cui all'articolo 268, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 5 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel
seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo
svolgimento di una verifica di assoggettabilita',
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma,
del rapporto e degli esiti delle consultazioni,
l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla
decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA:
il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui
al Titolo III della parte seconda del presente decreto,
l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto
ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle
consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto
ambientale, delle eventuali informazioni supplementari
fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni,
l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti
ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento
di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione
del progetto;
b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito
VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle
linee guida adottate con decreto del Ministro della salute,
che si avvale dell'Istituto superiore di sanita', al fine
di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti,
che la realizzazione e l'esercizio del progetto puo'
procurare sulla salute della popolazione;
b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di
carattere preventivo al quale e' necessario sottoporre
qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o su un'area geografica proposta
come sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto
degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti
e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto,
sui seguenti fattori:
popolazione e salute umana;
biodiversita', con particolare attenzione alle
specie e agli habitat protetti in virtu' della direttiva
92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
territorio, suolo, acqua, aria e clima;
beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
interazione tra i fattori sopra elencati.
Negli impatti ambientali rientrano gli effetti
derivanti dalla vulnerabilita' del progetto a rischio di
gravi incidenti o calamita' pertinenti il progetto
medesimo;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai
beni culturali e dai beni paesaggistici in conformita' al
disposto di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di
pianificazione e di programmazione comunque denominati,
compresi quelli cofinanziati dalla Comunita' europea,
nonche' le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorita'
a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti
da un'autorita' per essere approvati, mediante una
procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano o del
programma redatto in conformita' alle previsioni di cui
all'art. 13;
g) progetto: la realizzazione di lavori di
costruzione o di altri impianti od opere e di altri
interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi
quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA gli elaborati
progettuali presentati dal proponente sono predisposti con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a
quello del progetto di fattibilita' come definito dall'art.
23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, o comunque con un livello tale da consentire la
compiuta valutazione degli impatti ambientali in
conformita' con quanto definito in esito alla procedura di
cui all'art. 20;
g-bis) studio preliminare ambientale: documento da
presentare per l'avvio del procedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, contenente le informazioni sulle
caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti
significativi sull'ambiente, redatto in conformita' alle
indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte
seconda del presente decreto;
h);
i) studio di impatto ambientale: documento che
integra gli elaborati progettuali ai fini del procedimento
di VIA, redatto in conformita' alle disposizioni di cui
all'art. 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII
alla parte seconda del presente decreto;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro
composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi
geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del
3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o
indiretta, a seguito di attivita' umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu' in generale di agenti
fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita'
dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) installazione: unita' tecnica permanente,
in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate
all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra
attivita' accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivita' svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria
l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore;
i-quinquies) installazione esistente: ai fini
dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una
installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il
provvedimento positivo di compatibilita' ambientale o per
la quale, a tale data, sono state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
per il suo esercizio, a condizione che essa entri in
funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni
esistenti si qualificano come "non gia' soggette ad AIA" se
in esse non si svolgono attivita' gia' ricomprese nelle
categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto
dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
i-sexies) nuova installazione: una installazione che
non ricade nella definizione di installazione esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto,
da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore,
agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua
ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per
determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione
delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non
devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione
nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla
parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o
in una specifica parte di esso, come stabilito nella
normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma,
impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli
impianti e dei progetti, le variazioni delle loro
caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o
di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto,
dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che,
secondo l'autorita' competente, producano effetti negativi
e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In
particolare, con riferimento alla disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna
attivita' per la quale l'allegato VIII indica valori di
soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che
dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore
della soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili (best available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite
di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione
intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le
migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si
intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le
modalita' di progettazione, costruzione, manutenzione,
esercizio e chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala
che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente
e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i
vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche piu' efficaci per ottenere
un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
l-ter.1) "documento di riferimento sulle BAT" o
"BREF": documento pubblicato dalla Commissione europea ai
sensi dell'art. 13, paragrafo 6, della direttiva
2010/75/UE;
l-ter.2) "conclusioni sulle BAT": un documento
adottato secondo quanto specificato all'art. 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le
parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni
per valutarne l'applicabilita', i livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili, il
monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e,
se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;
l-ter.4) "livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili" o "BAT-AEL": intervalli di
livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio
normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una
combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media
in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni
di riferimento specifiche;
l-ter.5) "tecnica emergente": una tecnica innovativa
per un'attivita' industriale che, se sviluppata
commercialmente, potrebbe assicurare un piu' elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o
almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e
maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche
disponibili esistenti;
m) verifica di assoggettabilita' a VIA di un
progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se un progetto determina potenziali impatti
ambientali significativi e negativi e deve essere quindi
sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni
di cui al Titolo III della parte seconda del presente
decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilita' di un piano o
programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove
previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche,
possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono
essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto considerato il diverso
livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio
con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la
fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorita'
competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti
delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante
dell'autorita' competente che conclude il procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA;
o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato,
obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione
dell'autorita' competente in merito agli impatti ambientali
significativi e negativi del progetto, adottato sulla base
dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni
pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il
provvedimento che autorizza l'esercizio di una
installazione rientrante fra quelle di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate
condizioni che devono garantire che l'installazione sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini
dell'individuazione delle soluzioni piu' idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale puo'
valere per una o piu' installazioni o parti di esse che
siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo
gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione
siano gestite da gestori differenti, le relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente
coordinate a livello istruttorio;
o-ter) condizione ambientale del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA: prescrizione
vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle
caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste
per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e
negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo
di verifica di assoggettabilita' a VIA;
o-quater) condizione ambientale del provvedimento di
VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al
provvedimento di VIA che definisce i requisiti per la
realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative
attivita', ovvero le misure previste per evitare,
prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti
ambientali significativi e negativi nonche', ove opportuno,
le misure di monitoraggio;
o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che
abilita il proponente a realizzare il progetto;
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e
l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti
ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza
l'esercizio;
q) autorita' procedente: la pubblica amministrazione
che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni
del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto
che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che
recepisce, adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che
elabora il piano, programma o progetto soggetto alle
disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte,
l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un
potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei
medesimi;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le
pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le
loro specifiche competenze o responsabilita' in campo
ambientale, possono essere interessate agli impatti
sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o
progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di
informazione e partecipazione, anche diretta, delle
amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato
nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani,
programmi e progetti;
u) pubblico: una o piu' persone fisiche o giuridiche
nonche', ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o
puo' subire gli effetti delle procedure decisionali in
materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure;
ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e
che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale
vigente, nonche' le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo
stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose
pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita'. Tali informazioni
riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonche', se disponibili, le misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della
relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita' di una contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose
usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu' di altra
normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente
lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di
riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento
si terra' conto delle linee guida eventualmente emanate
dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo
2, della direttiva 2010/75/UE;
v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali
definite all'art. 74, comma 1, lettera l);
v-quater) suolo: lo strato piu' superficiale della
crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la
superficie. Il suolo e' costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli
fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del
termine comprende, oltre al suolo come precedentemente
definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e
le opere infrastrutturali;
v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni,
ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e
controlli delle relazioni interne e dei documenti di
follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle
tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale
dell'installazione, intraprese dall'autorita' competente o
per suo conto al fine di verificare e promuovere il
rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle
installazioni, nonche', se del caso, monitorare l'impatto
ambientale di queste ultime;
v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'art.
2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;
v-septies) combustibile: qualsiasi materia
combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma
ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia
liberata dal processo;
v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele,
come definite all'art. 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE)
n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'art. 3 del
medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica
la definizione di cui all'art. 74, comma 2, lettera ee).».
- Si riporta il testo dell'art. 268, comma 1, lettera
l) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 268 (Definizioni). - (Omissis);
l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme
di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in
modo autonomo una specifica attivita', anche nell'ambito di
un ciclo piu' ampio;
(Omissis).».
 
Art. 3

Obbligo di presentazione della relazione di riferimento

1. Ai sensi dell'articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale e' presentata la relazione di riferimento relativa:
a) agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;
b) agli impianti di cui al punto 2 dell'Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
c) alle installazioni per le quali e' verificata la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'articolo 4.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 29-ter del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata
ambientale). - 1. Ai fini dell'esercizio delle nuove
installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale
e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle
installazioni esistenti alle disposizioni del presente
decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale di cui all'art. 29-sexies. Fatto salvo
quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e
rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) descrizione dell'installazione e delle sue
attivita', specificandone tipo e portata;
b) descrizione delle materie prime e ausiliarie,
delle sostanze e dell'energia usate o prodotte
dall'installazione;
c) descrizione delle fonti di emissione
dell'installazione;
d) descrizione dello stato del sito di ubicazione
dell'installazione;
e) descrizione del tipo e dell'entita' delle
prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto
ambientale nonche' un'identificazione degli effetti
significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione della tecnologia e delle altre
tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni
dall'installazione oppure, qualora cio' non fosse
possibile, per ridurle;
g) descrizione delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare
le emissioni nell'ambiente nonche' le attivita' di
autocontrollo e di controllo programmato che richiedono
l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di
cui all'art. 29-decies, comma 3;
i) descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in
esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'art. 6, comma 16;
m) se l'attivita' comporta l'utilizzo, la produzione
o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della
possibilita' di contaminazione del suolo e delle acque
sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di
riferimento elaborata dal gestore prima della messa in
esercizio dell'installazione o prima del primo
aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale
l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorita'
competente esamina la relazione disponendo
nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove
ritenuto necessario ai fini della sua validazione,
ulteriori e specifici approfondimenti.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) a m) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'art. 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite
secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 e
successive modifiche, nonche' altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o piu'
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, tali
dati possono essere utilizzati ai fini della presentazione
della domanda e possono essere inclusi nella domanda o
essere ad essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, l'autorita' competente verifica la completezza
della stessa e della documentazione allegata. Qualora
queste risultino incomplete, l'autorita' competente ovvero,
nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione
di cui all'art. 8-bis potra' chiedere apposite
integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta
giorni per la presentazione della documentazione
integrativa. In tal caso i termini del procedimento si
intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine
indicato il proponente non depositi la documentazione
completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende
ritirata. E' fatta salva la facolta' per il proponente di
richiedere una proroga del termine per la presentazione
della documentazione integrativa in ragione della
complessita' della documentazione da presentare.».
 
Art. 4

Verifica della sussistenza dell'obbligo
di presentazione della relazione di riferimento

1. Fuori dai casi in cui la presentazione della relazione di riferimento e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento e' verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1. E' fatta salva la facolta' del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento.
2. Se all'esito della verifica di cui al comma 1 emerge l'obbligo di presentare la relazione di riferimento, tale relazione costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all'autorita' competente, individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito denominata: Autorita' competente).
3. Ove all'esito della verifica di cui al comma 1 emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore presenta all'Autorita' competente, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale, una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1, corredata da idonea documentazione tecnica comprovante le informazioni e i dati richiesti ai sensi dell'Allegato 1. Si applica il disposto dell'articolo 29-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. In caso di modifiche sostanziali, l'aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui all'articolo 4, sono trasmessi all'autorita' competente quali parti integranti della nuova domanda da presentare ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera p)
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 5 (Definizioni). - (Omissis);
p) autorita' competente: la pubblica amministrazione
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di
assoggettabilita' a VIA, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e
l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti
ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
o del provvedimento comunque denominato che autorizza
l'esercizio;
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 29-ter, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle
note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione
del gestore). - (Omissis).
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita'
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
(Omissis).».
 
Art. 5

Contenuti minimi della relazione di riferimento

1. La relazione di riferimento e' redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (di seguito denominate: Linee guida), e contiene almeno le informazioni di cui all'Allegato 2.
2. Le informazioni sullo stato di qualita' del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all'Allegato 3.
3. Per le discariche di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i contenuti minimi per la redazione della relazione di riferimento sono quelli specificati nell'articolo 8, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2019

Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2917

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 22, paragrafo 2, della
direttiva n. 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento) pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre
2010, n. L 334.:
«Art. 22 (Chiusura del sito). - (Omissis).
2. Quando l'attivita' comporta l'utilizzo, la
produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto
conto della possibilita' di contaminazione del suolo e
delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, il
gestore elabora e trasmette all'autorita' competente una
relazione di riferimento prima della messa in servizio
dell'installazione o prima dell'aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione, per la
prima volta dopo il 7 gennaio 2013.
La relazione di riferimento contiene le informazioni
necessarie per determinare lo stato di contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee al fine di effettuare un
raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento
della cessazione definitiva delle attivita' ai sensi del
paragrafo 3.
La relazione di riferimento contiene almeno le seguenti
informazioni:
a) informazioni sull'uso attuale e, se disponibili,
sugli usi passati del sito;
b) se disponibili, le informazioni esistenti relative
alle misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque
sotterranee che ne illustrino lo stato al momento
dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,
relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle
acque sotterranee tenendo conto della possibilita' di una
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte
delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
dall'installazione interessata.
Se le informazioni fornite in virtu' di altre normative
nazionali o dell'Unione soddisfano i requisiti di cui al
presente paragrafo, tali informazioni possono essere
incluse o allegate alla relazione di riferimento
presentata.
La Commissione puo' fissare linee guida in merito al
contenuto della relazione di riferimento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo
2003, n. 59, supplemento ordinario:
«Art. 8 (Domanda di autorizzazione). - (Omissis);
d) la descrizione del sito, ivi comprese le
caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche,
corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una
dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di
campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al
decreto ministeriale 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori
pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°
giugno 1988;
(Omissis).».