| Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 8 agosto 2019 |  
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco».  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del Consiglio;   Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;   Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;   Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;   Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine, delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;   Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della produzione e del commercio del vino;   Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;   Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7 novembre 2012;   Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e  IGP  e  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre 2011, con il quale e' stato  approvato  il  disciplinare  consolidato della DOP «Prosecco»;   Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP,  con il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della  DOP dei vini «Prosecco»;   Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  183  dell'8 agosto 2014 concernente modifiche minori al disciplinare  consolidato della DOP «Prosecco»;   Visto il decreto ministeriale  17  novembre  2014,  pubblicato  sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' -  vini  DOP  e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  275  del 26  novembre  2014,  concernente  modifiche  minori  al  disciplinare consolidato della DOP «Prosecco»;   Visto il provvedimento ministeriale del 26 ottobre 2015, pubblicato sul citato sito del Ministero,  concernente  la  pubblicazione  della proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Prosecco»,   del relativo  documento  unico  riepilogativo  e  la  trasmissione   alla Commissione dell'Unione europea;   Visto il decreto  ministeriale  27  ottobre  2015,  pubblicato  sul citato sito del Ministero, concernente l'autorizzazione al  Consorzio tutela del vino «Prosecco»,  con  sede  in  Treviso,  per  consentire l'etichettatura transitoria della DOC dei vini «Prosecco»,  ai  sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009  e  dell'art.  13  del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi  delle  produzioni ottenute in  conformita'  alla  proposta  di  modifica  del  relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 26 ottobre 2015;   Visto il decreto  ministeriale  7  dicembre  2016,  pubblicato  sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' -  vini  DOP  e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294  del 17 dicembre 2016, concernente modifiche  minori  al  disciplinare  di produzione della DOP «Prosecco»;   Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione  della DOP «Prosecco», relativa a talune condizioni di  viticoltura  di  cui all'art. 4, comma 3, del disciplinare di produzione,  pubblicata  sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' -  vini  DOP  e IGP e nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  184 dell'8 agosto 2017 e inviata  alla  Commissione  dell'Unione  europea tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» in data 2  gennaio  2019, unificandola  con  la  precedente   modifica   di   cui   al   citato provvedimento del 26 ottobre 2015;   Vista  la  comunicazione  della  Commissione  dell'Unione  europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225  del 5  luglio  2019,  concernente  la  pubblicazione  dell'elenco   delle «modifiche ordinarie» ai disciplinari di produzione dei  vini  DOP  e IGP italiani, ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6, del regolamento  UE n. 2019/33, e le relative informazioni agli  operatori  del  settore, nel cui ambito sono state inserite anche le  modifiche  «non  minore» del disciplinare della DOP dei vini «Prosecco»  di  cui  alla  citata comunicazione 2 gennaio 2019;   Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019, pubblicato  sul citato sito del Ministero e della cui pubblicazione ne e' stata  data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2019, con il quale sono state fornite informazioni agli operatori  del  settore in merito alle disposizioni applicative da  seguire  conseguentemente alla pubblicazione della  predetta  comunicazione  della  Commissione dell'Unione europea;   Ritenuto che a decorrere dalla data della richiamata  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  la  predetta  modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco»,  e'  da ritenere approvata e applicabile nel territorio dell'Unione europea e che in tal senso  e'  da  ritenere  superato  il  richiamato  decreto ministeriale 26  ottobre  2015  di  autorizzazione  all'etichettatura transitoria;   Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela del vino  «Prosecco», con sede in Treviso, intesa ad ottenere le modifiche del disciplinare di produzione della DOP «Prosecco», rispettivamente degli articoli  5 e 6, relativamente al tenore degli zuccheri residui per la  tipologia «Prosecco» spumante, e  dell'art.  8,  relativamente  ai  sistemi  di chiusura previsti per  la  medesima  tipologia,  nel  rispetto  della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;   Visto il parere favorevole della Regione  Veneto  e  della  Regione Friuli-Venezia Giulia sulla citata proposta di modifica;   Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e' stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, 8 e 10 e, in particolare e' stato acquisito il  parere  favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 27 marzo 2019;   Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni;   Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2019, entro il termine previsto di trenta giorni dalla  citata  data  di  pubblicazione  non  sono  pervenute  istanze contenenti  osservazioni  sulla  citata  proposta  di  modifica   del disciplinare, da parte di soggetti interessati;   Considerato che,  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del regolamento UE n.  33/2019  e  all'art.  10  del  regolamento  UE  n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda  di  modifica del disciplinare di produzione della DOP dei  vini  «Prosecco»  e  il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;   Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione dell'Unione europea, tramite  il  sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo  1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);   Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di competenza;   Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019  GAB  del  1°  agosto 2019, con  la  quale  sono  state  fornite  indicazioni  al  fine  di assicurare  la   continuita'   dell'azione   amministrativa   e,   in particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali, i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati,  per un periodo non superiore ai quarantacinque  giorni,  «a  svolgere  le attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione  alle  relative direttive»; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco» sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui  alla  proposta  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  110  del  13 maggio 2019.   2. All'allegato A e' riportato il disciplinare di produzione  della DOP dei vini «Prosecco» consolidato con:     le «modifiche  minori»,  approvate  con  i  decreti  ministeriali richiamati in premessa;     le «modifiche non minori» di cui  ai  provvedimenti  ministeriali richiamati in premessa,  considerate  «modifiche  ordinarie»  e  rese applicabili nel territorio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6, del regolamento UE n. 2019/33;     le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1.   3. All'allegato B e' riportato il documento unico  consolidato  del disciplinare della DOP dei vini «Prosecco».     |  
|   |                                                             Allegato A 
                      DISCIPLINARE DI PRODUZIONE              DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA                          DEI VINI «PROSECCO» 
                                Art. 1.                         Denominazione e vini 
     1. La denominazione d'origine controllata «Prosecco» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:       «Prosecco»;       «Prosecco» spumante;       «Prosecco» frizzante.      |  
|   |                                                             Allegato B 
      DOCUMENTO UNICO RIEPILOGATIVO DEL DISCIPLINARE CONSOLIDATO                     DELLA DOP DEI VINI "PROSECCO" 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   2. Le «modifiche ordinarie»  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione dell'Unione europea tramite il  sistema  informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento  (UE)  n.  34/2019.  Le  stesse  modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito  della loro  pubblicazione  da  parte  della  Commissione   nella   Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.   3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1, comma 1, sono applicabili  a  decorrere dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre,  le  stesse  modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle  partite  di  vino  atte  a diventare DOP  «Prosecco»  provenienti  dalle  campagne  2018/2019  e precedenti  che   siano   in   possesso   dei   requisiti   stabiliti nell'allegato disciplinare consolidato.   4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle modifiche di cui all'art. 1.   5. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP «Prosecco», di cui all'art. 1 saranno pubblicati  sul  sito  internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 8 agosto 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                 Art. 2.                          Base ampelografica 
     1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal  vitigno Glera;  possono  concorrere,  in  ambito   aziendale,   da   soli   o congiuntamente fino ad  un  massimo  del  15%,  i  seguenti  vitigni: Verdiso, Bianchetta  trevigiana,  Perera,  Glera  lunga,  Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio  e  Pinot  nero  (vinificato  in  bianco), idonei alla coltivazione per la zona di produzione delle uve  di  cui all'art. 3 del presente disciplinare.     2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal  successivo art. 5, comma 6, devono essere  ottenuti  dalle  uve  provenienti  da vigneti costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero  (vinificato  in  bianco),  da  soli  o  congiuntamente, ubicati all'interno dell'area di  produzione  di  cui  all'art.  3  e idonei  a  essere  iscritti  nell'apposita  sezione  dello  schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di  cui al successivo art. 4.      |  
|   |                                 Art. 3.                     Zona di produzione delle uve 
     1. Le uve destinate alla produzione del vino a  denominazione  di origine controllata «Prosecco» devono essere prodotte nella zona  che comprende  le  Province  di:  Belluno,  Gorizia,  Padova,  Pordenone, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.      |  
|   |                                 Art. 4.                       Norme per la viticoltura 
     1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e  comunque, atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche caratteristiche di qualita'.     2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti  ad esclusione di quelli ad alta  dotazione  idrica  con  risalita  della falda e quelli torbosi.     3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare  sono  ammesse solo le forme di allevamento a  spalliera  semplice  e  doppia  e  la densita' minima di impianto per ettaro non deve  essere  inferiore  a 2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti  espansi  come  le  pergole  o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata in vigore  del  disciplinare  di  produzione  approvato  con  decreto ministeriale  17  luglio  2009,  possono  essere   autorizzati   alla produzione della denominazione a condizione che sia garantita con  la tradizionale potatura una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro.     4. Le Regioni Veneto e  Friuli-Venezia  Giulia  su  proposta  del consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare  di concerto  con   univoci   criteri   tecnico-amministrativi,   possono stabilire limiti, anche temporanei,  all'iscrizione  delle  superfici all'apposito  albo  dei  vigneti.  Le  regioni  sono  tenute  a  dare comunicazione  delle  disposizioni  adottate   al   Ministero   delle politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del  turismo  ed  al competente organismo di controllo.     5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e'  tuttavia  consentita l'irrigazione di soccorso.     6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18  per  ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche  in  annate eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovra'   essere   riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione  non superi del 20% il limite medesimo. Tale quota di prodotto non puo' in ogni caso essere destinata alla  produzione  di  vini  a  indicazione geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Inoltre le Regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia,  su  richiesta motivata del consorzio di  tutela  e  sentite  le  organizzazioni  di categoria   interessate,   prima   della   vendemmia,   con    propri provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri tecnico-amministrativi,   possono   stabilire    ulteriori    diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. Le Regioni  Veneto  e Friuli-Venezia Giulia su  proposta  del  consorzio  di  tutela  della denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate, prima della vendemmia,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare  di concerto  con  univoci   criteri   tecnico-amministrativi,   possono, altresi', stabilire un limite massimo di  utilizzazione  di  uva  per ettaro  per  la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata  «Prosecco»  inferiore  a  quello  fissato  dal  presente disciplinare. Le regioni  sono  tenute  a  dare  comunicazione  delle disposizioni  adottate  al  Ministero  per  le   politiche   agricole alimentari, forestali e del turismo ed  al  competente  organismo  di controllo.     7. In annate particolarmente  favorevoli,  le  Regioni  Veneto  e Friuli-Venezia Giulia - su proposta del consorzio di tutela,  sentite le organizzazioni di categoria interessate - prima  della  vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono altresi' aumentare, anche per singole tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento  la  resa  massima  ad ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi  della  normativa vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il quale non e' consentito ulteriore  supero.  L'utilizzo  dei  predetti mosti  e  dei  vini  e'  regolamentato  secondo  quanto  previsto  al successivo art. 5 (commi 7 e  8).  Le  regioni  sono  tenute  a  dare comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  ed   al competente organismo di controllo.     8. Le uve destinate alla vinificazione del vino  a  denominazione di  origine  controllata  «Prosecco»  devono  assicurare  un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Prosecco»  spumante  e  frizzante  devono   assicurare   un   titolo alcolometrico volumico naturale minimo  del  9,0%  vol.,  purche'  la destinazione delle uve atte ad essere elaborate  venga  espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia  annuale delle uve.      |  
|   |                                 Art. 5.                      Norme per la vinificazione 
     1. Le operazioni di vinificazione delle uve di  cui  all'art.  2, ivi comprese le  operazioni  di  elaborazione  del  vino  spumante  e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma  e  per la stabilizzazione, la dolcificazione nelle  tipologie  ove  ammessa, nonche' le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di  confezionamento, devono essere  effettuate  nel  territorio  di  cui  all'art.  3  del presente  disciplinare.  Tali  operazioni  possono  essere   altresi' effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel  territorio amministrativo dei comuni della Provincia di Verona confinanti con la zona di produzione delimitata  all'art.  3,  limitatamente  alle  uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011.     2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie  «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dal comma 6 del  presente  articolo,  nelle  tipologie  ove  e'  ammessa, nonche' il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate,  con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle  politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  previo  parere  delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle province confinanti  con  l'area  di  cui  al  primo  comma,  a condizione che  le  relative  ditte  presentino  richiesta  motivata, corredata da apposita  documentazione  atta  a  provare  l'uso  delle tradizionali pratiche di cui  trattasi  in  maniera  continuativa  da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore  del presente disciplinare approvato con decreto  ministeriale  17  luglio 2009.     3.  Puo'  essere  altresi'  consentito  che  le   operazioni   di elaborazione  delle  tipologie  «Prosecco»  spumante   e   «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dal comma 6 del  presente articolo,  nelle  tipologie  ove  e'  ammessa,  nonche'  il  relativo imbottigliamento, qualora si  tratti  di  pratiche  tradizionali,  in essere in  una  determinata  zona,  antecedenti  al  1°  marzo  1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano  effettuate anche al di fuori della zona  di  cui  al  comma  2,  con  specifiche autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  previo  parere  delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:       la richiesta  sia  presentata  dalle  ditte  interessate  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del presente disciplinare;       la richiesta  di  cui  sopra  sia  corredata  da  una  motivata documentazione atta a provare l'uso delle  tradizionali  pratiche  di cui  trattasi  in  maniera  continuativa   da   almeno   5   campagne vitivinicole  antecedenti  l'entrata  in  vigore   del   disciplinare approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009.     4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente  per fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o  vini ottenuti dalle uve delle  varieta'  indicate  all'art.  2  aventi  un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9%  vol.  Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi  brut  nature,  extra brut, brut, extra dry, dry e demisec.  La  tipologia  frizzante  deve essere  ottenuta  esclusivamente  per   fermentazione   naturale   in bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti  o  vini  ottenuti dalle uve  delle  varieta'  indicate  all'art.  2  aventi  un  titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol.     5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al 75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma  non oltre l'80%, l'eccedenza non  avra'  diritto  alla  denominazione  di origine. Tale  quota  di  prodotto  non  puo'  in  ogni  caso  essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con riferimento al nome della  varieta'  Glera  oppure  a  vino  spumante varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Qualora la resa uva/vino superi l'80% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.     6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino spumante di cui all'art.  1  e'  consentita  l'aggiunta  di  prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot  bianco,  Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantita' non superiore al 15%, a condizione che il  vigneto,  dal quale provengono le uve  Glera  impiegate  nella  vinificazione,  sia coltivato in purezza varietale o comunque  che  la  presenza  di  uve delle varieta' minori, di cui all'art. 2,  comma  1,  in  aggiunta  a quelle consentite per tale pratica, non  superi  la  percentuale  del 15%.     7. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di  uva  eccedenti la resa di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, sono  bloccati sfusi e  non  possono  essere  utilizzati  prima  delle  disposizioni regionali di cui al successivo comma.     8.  Le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Veneto,  con   propri provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri tecnico-amministrativi,  su  proposta   del   consorzio   di   tutela conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di  mercato, provvedono a destinare tutto o parte dei  quantitativi  dei  mosti  e vini di cui al precedente comma, alla certificazione a  denominazione di origine controllata. In assenza dei  provvedimenti  delle  Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di  cui  sopra,  oppure  la  parte  di  essi  non   interessata   dai provvedimenti, sono  classificati  secondo  le  disposizioni  di  cui all'art. 4, comma 6, primo capoverso, terza frase.      |  
|   |                                 Art. 6.                      Caratteristiche al consumo 
     1. I vini di cui all'art. 1, all'atto della  loro  immissione  al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 
       «Prosecco»:         colore: giallo paglierino;         odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;         sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; 
       «Prosecco» spumante:         colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con spuma persistente;         odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;         sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l; 
       «Prosecco» frizzante:         colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;         odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;         sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/l;         estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l. 
     Nella tipologia prodotta tradizionalmente  per  fermentazione  in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura. In tal  caso  e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura  «rifermentazione  in bottiglia». Le caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidita' totale minima sono le seguenti:       odore: gradevole e  caratteristico  con  possibili  sentori  di crosta di pane e lievito;       sapore: secco, frizzante, fruttato  con  possibili  sentori  di crosta di pane e lievito;       acidita' totale minima: 4,0 g/l.      |  
|   |                                 Art. 7.                             Etichettatura 
     1. Nella designazione dei vini di  cui  all'art.  1,  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito il riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il consumatore.     2. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1,  e'  consentito riportare in etichetta il riferimento  a  «Provincia  di  Treviso»  o «Treviso», qualora la partita di vino sia  costituita  esclusivamente da uve raccolte da vigneti ubicati  nella  medesima  provincia  e  la elaborazione e confezionamento  del  prodotto  abbiano  luogo  sempre nella stessa provincia.     3. Nella designazione dei vini di cui all'art. 1,  e'  consentito riportare in etichetta il riferimento  a  «Provincia  di  Trieste»  o «Trieste» o «Pokrajina Trst» o «Trst», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da  vigneti  ubicati  nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento  del  prodotto abbiano luogo nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.     4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2  e  3,  e'  vietato  il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche  di  unita' amministrative  o  frazioni,  aree,  zone,  localita',  dalle   quali provengono le uve.     5. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi  e  nomi  aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto in caratteri non  piu' grandi o evidenti  di  quelli  utilizzati  per  la  denominazione  di origine controllata, fatte salve le norme generali piu' restrittive.     6. I vini di  cui  all'art.  1  in  fase  di  commercializzazione possono  facoltativamente  riportare   in   etichetta   l'annata   di produzione delle uve se presente anche nella documentazione  prevista dalla specifica normativa in  materia  di  registri  e  documenti  di accompagnamento.     7. Nella designazione del vino spumante, qualora  si  riporti  il termine millesimato, a condizione che il prodotto  sia  ottenuto  con almeno l'85% del vino dell'annata  di  riferimento,  e'  obbligatorio riportare in etichettatura l'anno di produzione delle uve.      |  
|   |                                 Art. 8.                            Confezionamento 
     1. Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di  vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie  di  capacita' fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del  tappo  a  vite.  E' altresi' consentita la tradizionale  commercializzazione  diretta  al consumatore finale del vino «Prosecco» condizionato in  damigiane  in vetro fino a 60 litri.     2. Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Prosecco» nella tipologia spumante deve essere immesso al  consumo  solo  nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri.  Su  richiesta  degli operatori interessati,  con  apposita  autorizzazione  del  Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  e' consentito,  in  occasione  di  particolari   eventi   espositivi   o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori aventi volumi  diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme  dell'Unione europea e nazionali che disciplinano la specifica  materia,  in  ogni caso e' escluso  l'uso  di  tappi  con  una  percentuale  di  sughero inferiore al 51% (in peso) e, comunque, la parte del tappo che  va  a contatto con il vino  non  deve  avere  una  percentuale  di  sughero inferiore al 51% (in peso).Tuttavia per  le  bottiglie  di  capacita' fino a litri 0,200 e'  consentito  anche  l'uso  del  tappo  a  vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.     3. Il vino a  denominazione  di  origine  controllata  «Prosecco» nella tipologia frizzante deve essere immesso al consumo  solo  nelle tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri  chiuse  con  tappo  raso bocca, in sughero o con materiale inerte, o a vite,  alle  condizioni stabilite  dalla  normativa  dell'Unione  europea  e  nazionale   che disciplina la specifica materia. E' altresi' ammesso  l'utilizzo  del tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta  in etichetta la dicitura «rifermentazione in  bottiglia»  e'  consentito anche l'uso del tappo a corona. Per il  vino  frizzante  che  non  e' designato con i riferimenti geografici di cui all'art. 7, commi  2  e 3, e' consentito anche l'uso del tappo a corona personalizzato con il marchio dell'imbottigliatore  o  del  tappo  a  corona  ricoperto  da capsula.     4. Per il  confezionamento  dei  vini  spumanti  e  frizzanti  e' consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie  in  vetro  di  un unico colore  e  tonalita'.  Tuttavia  e'  consentito  l'utilizzo  di dispositivi ricoprenti la bottiglia di un unico colore  e  tonalita'. In tal caso, fatto salvo il rispetto delle norme di  etichettatura  e presentazione  delle  indicazioni  obbligatorie  e  facoltative,  sui predetti dispositivi ricoprenti  la  bottiglia  sono  ammessi  segni, indicazioni e immagini a norma di legge, di colore diverso da  quello del dispositivo ricoprente, che devono essere ricompresi  in  un'area di dimensione quadrata, il cui lato  non  deve  essere  superiore  al diametro maggiore della bottiglia.      |  
|   |                                 Art. 9.                   Legame con l'ambiente geografico 
     a) Specificita' della zona geografica: 
       fattori  naturali:  l'areale  della  denominazione  «Prosecco», situato nella parte nord orientale dell'Italia, e' caratterizzato  da una giacitura di tipo pianeggiante  con  alcune  zone  collinari.  Il clima di quest'area veneto-friulana e' temperato: a  nord  la  catena montuosa  delle  Alpi  funge  da  barriera   alle   correnti   fredde settentrionali e a  sud  il  mare  Adriatico  e'  la  via  principale attraverso la quale arrivano i venti di  scirocco,  determinando  una sufficiente piovosita' soprattutto durante i mesi  estivi,  mitigando la temperatura e apportando la quantita' idrica necessaria alla  vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.     A fine estate, con il diminuire  delle  ore  di  sole  e  con  la prevalenza dei venti secchi di bora da  est,  si  verificano  elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonche' si  rileva  una buona presenza di sostanze aromatiche nell'uva,  proprio  nella  fase conclusiva della maturazione.     L'area di produzione e' ricca  di  minerali  e  microelementi;  i suoli sono prevalentemente di  origine  alluvionale  e  mostrano  una tessitura dominante  argillosa-limosa,  con  una  buona  presenza  di scheletro derivante  dell'erosione  delle  dolomiti  e  dai  depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni; 
       fattori storici e umani: i primi documenti in cui  si  cita  un vino «Prosecco» risalgono alla fine del '600  e  descrivono  un  vino bianco, delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel  territorio  di   «Prosecco»,   evidenziato   tutt'ora   con   la possibilita' di adottare la menzione «Trieste».     In seguito nel '700 e '800, la produzione di questo  vino  si  e' spostata e  sviluppata  prevalentemente  nell'area  collinare  veneto friulana, come citato dal «Roccolo» nel 1754 «Di  Monteberico  questo perfetto  "Prosecco"  ...»  e  confermato,  poi,   nel   1869   nella «Collezione ampelografia provinciale trevigiana»,  in  cui  si  cita: «fra le migliori uve bianche per le qualita' aromatiche  adatte  alla produzione di vino dal fine profilo sensoriale».     In questi territori pedemontani ed in particolare  nelle  colline trevigiane, il «Prosecco» trova il suo terroir  d'elezione,  dove  la conformazione e i terreni declivi della fascia collinare, i  suoli  e il clima, permettono di  valorizzare  le  peculiarita'  del  vitigno. Grazie alla fama della DOC «Prosecco  di  Conegliano  Valdobbiadene», riconosciuta dal Ministero nazionale nel 1969, la coltivazione  delle uve  idonee  a  produrre  spumanti  e  frizzanti  ha   cominciato   a interessare anche i territori pianeggianti, diffondendosi prima nella Provincia di Treviso, evidenziata con la possibilita' di adottare  la menzione «Treviso», e successivamente in altre province del Veneto  e del Friuli-Venezia Giulia.     Negli anni '70 la crescente domanda e la rinomanza della qualita' del «Prosecco» ha reso necessario tutelare il nome  del  prodotto,  a difesa sia dei produttori che dei consumatori; il «Prosecco» e' stato pertanto inserito nell'elenco  dei  «Vini  da  tavola  a  indicazione geografica», in attuazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1977. L'ulteriore miglioramento della qualita' negli ultimi  decenni  e  la necessita' di una maggiore tutela del nome a livello  internazionale, hanno  portato  nel  2009  ad  ottenere   il   riconoscimento   della denominazione di origine controllata «Prosecco» (decreto ministeriale 17 luglio 2009).     Il viticoltore deve adottare  la  giusta  tecnica  colturale  per l'allevamento di una varieta'  cosi'  vigorosa  come  la  Glera,  che prevede,  oltre  all'orientamento  verticale  dei  germogli  e   alla soppressione di quelli in sovrannumero, anche interventi di  cimatura e  legatura,  al  fine  di  ottenere  un  particolare  microclima  in prossimita' del grappolo che consenta  la  corretta  maturazione  del potenziale aromatico della bacca, limitando il carico produttivo  per ceppo.     Il  successo  del  «Prosecco»  e'  dovuto   essenzialmente   alla capacita' degli operatori di sviluppare, a partire dai primi anni del 1900,  idonee  tecniche  di  rifermentazione   naturale,   prima   in bottiglia, poi in  autoclave,  come  e'  citato  in  testi  del  1937 «Prosecco (...) messo in botte si vende  all'inizio  della  primavera destinandolo alla bottiglia ove riesce spumante».     Nell'ultimo secolo si e' sviluppato nell'area di  produzione  una rete di  alte  professionalita'  tecnico-scientifiche  finalizzata  a perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione  del  «Prosecco» consentendo  di  esaltare   le   caratteristiche   che   lo   rendono riconoscibile   e   apprezzato   dai   consumatori    nazionali    ed internazionali. Determinante e' stata la  capacita'  degli  operatori nello sperimentare e migliorare le tecnologie di vinificazione  e  di spumantizzazione del  «Prosecco»  attraverso  le  quali  gli  enologi riescono a preservare gli aromi dell'uva nel  profilo  aromatico  del vino.     La capacita' professionali degli operatori di esaltare al  meglio le peculiarita' del  «Prosecco»,  ha  consentito  a  questo  vino  di ottenere numerosi premi a livello nazionale ed  internazionale  e  di essere    presente    sulle     migliori     guide     internazionali eno-gastronomiche. 
     b) Specificita' del prodotto: il vitigno base da cui  si  ottiene il «Prosecco» e' il Glera, semi-aromatico;  possono  concorrere  poi, fino ad un massimo del  15%,  altri  otto  vitigni,  dagli  autoctoni Bianchetta,  Perera,  Verdiso,  Glera   lunga   agli   internazionali Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero. 
     La tipologia di uve prodotte e della  Glera  in  particolare,  e' caratterizzata da un moderato accumulo di zuccheri  e  da  una  buona presenza  (maturita')  di  acidita'  e   sostanze   aromatiche,   che permettono di ottenere un vino base, per la produzione di «Prosecco», poco alcolico e dalla piacevole aromaticita'.     Il vino «Prosecco»,  nelle  versioni  spumante  e  frizzante,  e' tipicamente secco,  con  un  profilo  sensoriale  dal  colore  giallo paglierino  brillante  con  perlage  fine,  in  equilibrio   con   la persistenza della spuma.     All'olfatto, il vino e' caratterizzato da spiccate note  floreali (fiori bianchi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi)  che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra le componenti  zuccherina  ed  acidica,   che   unite   alla   sapidita' conferiscono note di freschezza, morbidezza e vivacita' al palato.     Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino  nella versione spumante si adotta il metodo  «Martinotti»  che  prevede  la rifermentazione  naturale  del  vino  base  in  grandi  recipienti  o autoclavi, dove il «Prosecco» acquista quel brio che lo rende  vivace al palato.     Il «Prosecco» esprime  cosi'  al  meglio  il  proprio  potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicita' e freschezza che lo rendono un vino  apprezzato   e   richiesto   dai   consumatori   nazionali   ed internazionali.     Degna di nota  e'  la  produzione,  benche'  contenuta,  di  vino «Prosecco» fermo, che presenta un  profilo  sensoriale  analogo  alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta  e  dal  gusto impostato su una maggior sapidita' e pienezza. 
     c) Legame causa-effetto  tra  ambiente  e  «Prosecco»:  il  clima temperato, con la presenza  di  piogge  e  venti  caldi  di  scirocco durante l'estate,  determinano  il  corretto  sviluppo  della  pianta durante la fase vegetativa. 
     Le  escursioni  termiche  tra  giorno   e   notte   e   i   venti prevalentemente secchi di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze «acide»  nonche'  la produzione di significative quantita'  di  precursori  aromatici  che definiscono i sentori floreali e fruttati tipici del vino «Prosecco».     I suoli alluvionali, con tessitura  argillosa-limosa,  presentano una buona fertilita' che consente di ottenere  ottime  produzioni  in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo   disponibili    minerali    e    microelementi    necessari all'ottenimento  dell'equilibrata   composizione   chimico-sensoriale della bacca.     Questi terreni, con il  contributo  climatico  particolare  della zona, sono adatti alla coltivazione  delle  varieta'  destinate  alla produzione di «Prosecco», perche' permettono di ottenere un vino base spumante    non    eccessivamente    alcolico    e    dal     profilo sensoriale/gustativo fresco, secco  e  fruttato,  caratteristico  del «Prosecco», rendendolo  riconoscibile  ai  consumatori  nazionali  ed internazionali.      |  
|   |                                Art. 10.                Riferimenti alla struttura di controllo 
     «Valoritalia S.r.l.», sede amministrativa: via San Gaetano n.  74 - 36016 Thiene (Vicenza).     La societa' «Valoritalia» e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che  effettua la verifica annuale del  rispetto  delle  disposizioni  del  presente disciplinare,  in  conformita'  alla  vigente  normativa  dell'Unione europea,   mediante   una   metodologia   dei   controlli   combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera  produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).     In particolare, tale verifica e' espletata  nel  rispetto  di  un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con  il  decreto  ministeriale  2  agosto  2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  253 del 30 ottobre 2018.     |  
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