Estratto determina AAM/AIC n. 151 del 29 luglio 2019
Procedura europea: n. UK/H/6681/001/MR ora DK/H/3075/001/MR. Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ADRENALINA ETHYPHARM, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: Ethypharm, con sede legale e domicilio fiscale in Saint-Cloud Cedex, 194 Bureaux de la Colline - Batiment D, cap 92213, Francia (FR); confezioni: «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 0,5 ml - A.I.C. n. 047212016 (in base 10) 1F0THJ (in base 32); «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 047212028 (in base 10) 1F0THW (in base 32); «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 047212030 (in base 10) 1F0THY (in base 32); «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 047212042 (in base 10) 1F0TJB (in base 32); «1 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 047212055 (in base 10) 1F0TJR (in base 32); forma farmaceutica: soluzione iniettabile; validita' prodotto integro: due anni; Composizione: principio attivo: 1 ml contiene 1 mg di adrenalina (epinefrina) come adrenalina tartrato acido; ogni fiala da 0,5 ml contiene 0,5 mg di adrenalina; ogni fiala da 1 ml contiene 1 mg di adrenalina; ogni fiala da 2 ml contiene 2 mg di adrenalina; ogni fiala da 5 ml contiene 5 mg di adrenalina; ogni fiala da 10 ml contiene 10 mg di adrenalina; eccipienti: sodio metabisolfito; sodio cloruro; acqua per preparazioni iniettabili; acido cloridrico o sodio idrossido per la correzione del pH. Sito responsabile del rilascio dei lotti: Macarthys laboratories limited T/A Martindale Pharma - Bampton Road, Harold Hill, Romford, Essex, RM3 8UG, Regno Unito. Indicazioni terapeutiche: adrenalina iniezione ethypharm 1 mg/ml (1:1000) soluzione iniettabile puo' essere utilizzata nel trattamento di emergenza di anafilassi; reazioni allergiche acute.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C(nn)».
Classificazione ai fini della fornitura
Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |