Estratto determina AAM/PPA n. 640/2019 del 29 luglio 2019 
     L'autorizzazione     all'immissione     in     commercio      del medicinale LEVOFLOXACINA HIKMA (040796);       dosaggio/forma farmaceutica: «5 mg/ml soluzione per  infusione» (tutte le confezioni autorizzate);       titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal)  S.A.  con  sede legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Mo', 8,  8A  e  8B  - Fervença 2705-906 Terrugem SNT - Portogallo;       procedura: decentrata;       codice procedura europea: PT/H/0570/001/R/001;       codice pratica: FVRMC/2015/215;  con scadenza il 30 giugno 2016 e' rinnovata con validita'  illimitata e con conseguente modifica del riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto e del foglio illustrativo, a condizione che,  alla  data  di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di  qualita', sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.     Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata  in  vigore  della presente determina mentre per il  foglio  illustrativo  entro  e  non oltre sei mesi dalla medesima data.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare  dell'autorizzazione all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.  2, comma 2, della presente determina, che  non  riportino  le  modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di scadenza del  medicinale  indicata  in  etichetta.  A  decorrere  dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente  determina,  i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato  cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.  Il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio   rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro  il medesimo termine.     La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.     |