| Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 2019, n. 94 |  
| Regolamento concernente modalita'  e  criteri  di  valutazione  delle prove degli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione  Valle  d'Aosta.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e in particolare l'articolo 17, comma 1;   Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali, per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la semplificazione amministrativa»,  e  in  particolare  l'articolo  21, comma 20-bis;   Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle disposizioni legislative vigenti»;   Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   Vista la legge della Regione autonoma  Valle  d'Aosta  17  dicembre 2018, n. 11, recante «Disciplina dello  svolgimento  delle  prove  di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in  Valle d'Aosta»;   Visto il formale assenso espresso dalla Regione Valle  d'Aosta  sul presente regolamento;   Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 26 giugno 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
                                 Emana 
                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                        Oggetto del regolamento 
   1. Il presente regolamento definisce le modalita' e  i  criteri  di valutazione delle prove dell'esame di Stato  conclusivo  del  secondo ciclo  di  istruzione  nella   Regione   Valle   d'Aosta   ai   sensi dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ivi compresa la terza prova scritta di lingua francese  disciplinata  con la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.          214, S.O. n. 86:               «Art.  17.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono          essere emanati regolamenti per disciplinare:                 a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;                 b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale;                 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si          tratti di materie comunque riservate alla legge;                 d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate          dalla legge;                 e).               2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella          Gazzetta Ufficiale.               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei          criteri che seguono:                 a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo          e l'amministrazione;                 b)   individuazione   degli   uffici    di    livello          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le          duplicazioni funzionali;                 c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica          dell'organizzazione e dei risultati;                 d)   indicazione   e   revisione   periodica    della          consistenza delle piante organiche;                 e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali          generali.               4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo          o sono comunque obsolete.».               - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per          la  semplificazione  amministrativa»  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.               - In particolare, si riporta  il  testo  dell'art.  21,          comma 20-bis:               «20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al  comma          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove          scritte previste dallalegge 10 dicembre 1997,  n.  425.  Le          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'          abrogato il comma 5 dell'art.3dellalegge 10 dicembre  1997,          n. 425.».               - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il          riordino  delle  disposizioni   legislative   vigenti)   e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.               - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62  (Norme          in materia di valutazione e certificazione delle competenze          nel primo ciclo ed esami di Stato,  a  norma  dell'art.  1,          commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.          107) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017,          n. 112.               - La legge della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  17          dicembre 2018, n. 11 (Disciplina  dello  svolgimento  delle          prove di francese all'esame di Stato del secondo  ciclo  di          istruzione in Valle d'Aosta) e' pubblicata nel B.U. del  15          gennaio 2019, n. 3.               - In particolare, si riporta il testo dell'art. 10:               «Art. 10 (Certificazione). - 1. Il  diploma  rilasciato          in esito al superamento dell'esame di  Stato  contiene,  ai          fini  di   cui   all'art.   11,   una   sezione   riservata          all'attestazione  della  piena  conoscenza   della   lingua          francese con l'indicazione della relativa votazione.               2. La sezione di cui  al  comma  1  reca  la  votazione          complessiva  conseguita  risultante  dalla  media  tra   il          punteggio della prova scritta e il  punteggio  della  prova          orale, ottenuta con le modalita' previste  dal  regolamento          di cui all'art. 21, comma 20-bis, della legge  n.  59/1997.          Tale votazione e' distribuita su dieci  punti,  secondo  la          tabella A allegata alla presente legge.               3. La sezione e' compilata solamente se la votazione e'          uguale o superiore a sei decimi e se il  candidato  non  ha          sostenuto  la  prova   di   francese   con   le   modalita'          semplificate di cui all'art. 9, comma 2.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 7  gennaio          1999, n. 13, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29          gennaio 1999, n. 23. 
           Note all'art. 1:               - Per i riferimenti alla legge 15 marzo 1997, n. 59, si          veda nelle note alle premesse.               - Per i riferimenti alla legge della  Regione  autonoma          Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, si veda  nelle  note          alle premesse.   |  
|   |                                                              Tabella A                                       (prevista dall'art. 2, comma 2)   Rideterminazione in ventesimi della  somma  dei  punteggi  attribuiti  alla prova scritta di italiano e alla prova scritta di francese 
             =============================================            |    Somma dei    |                         |            | punteggi delle  |                         |            |    due prove    | Conversione in ventesimi|            +=================+=========================+            |       0-1       |            0            |            +-----------------+-------------------------+            |       2-3       |            1            |            +-----------------+-------------------------+            |       4-5       |            2            |            +-----------------+-------------------------+            |       6-7       |            3            |            +-----------------+-------------------------+            |       8-9       |            4            |            +-----------------+-------------------------+            |      10-11      |            5            |            +-----------------+-------------------------+            |      12-13      |            6            |            +-----------------+-------------------------+            |      14-15      |            7            |            +-----------------+-------------------------+            |      16-17      |            8            |            +-----------------+-------------------------+            |      18-19      |            9            |            +-----------------+-------------------------+            |      20-21      |           10            |            +-----------------+-------------------------+            |      22-23      |           11            |            +-----------------+-------------------------+            |      24-25      |           12            |            +-----------------+-------------------------+            |      26-27      |           13            |            +-----------------+-------------------------+            |      28-29      |           14            |            +-----------------+-------------------------+            |      30-31      |           15            |            +-----------------+-------------------------+            |      32-33      |           16            |            +-----------------+-------------------------+            |      34-35      |           17            |            +-----------------+-------------------------+            |      36-37      |           18            |            +-----------------+-------------------------+            |      38-39      |           19            |            +-----------------+-------------------------+            |       40        |           20            |            +-----------------+-------------------------+
     Nota.     Esempio: il  candidato  che  ottiene  un  punteggio  della  prova scritta di italiano di 15/20 e un punteggio della  prova  scritta  di francese 13/20, avra' un punteggio di  28/40  (15+13).  Il  risultato utile alla determinazione del punteggio globale delle  prove  scritte di italiano e francese sara' di 14/20.     |  
|   |                                 Art. 2 
                    Valutazione delle prove d'esame 
   1. La commissione  di  esame  dispone  di  quaranta  punti  per  la valutazione delle prove scritte e di venti punti per  la  valutazione del colloquio.   2. Le tre  prove  scritte  sono  valutate  in  ventesimi.  Ai  fini dell'attribuzione dei quaranta punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati  e  il  totale  e'  rideterminato sulla base dell'allegata tabella A.     |  
|   |                                 Art. 3 
                     Accertamento della conoscenza                         della lingua francese 
   1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, la commissione d'esame:     a) ridetermina il punteggio  attribuito  alla  prova  scritta  di francese sulla base della tabella  A  allegata  alla  predetta  legge regionale;     b) formula, dopo aver attribuito il punteggio al  colloquio,  una valutazione, espressa in decimi anche con frazioni  di  mezzo  punto, della competenza dimostrata in lingua francese;     c) determina la votazione complessiva da assegnare  al  candidato tramite la media tra  i  punteggi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b), arrotondando per eccesso nel caso in cui il punteggio non esprima una votazione per numero intero o per frazioni di mezzo punto.  
           Note all'art. 3:               - Per i riferimenti alla legge della  Regione  autonoma          Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, si veda  nelle  note          alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 4 
                   Disposizioni finali e abrogazioni 
   1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, e' abrogato il decreto del  Presidente  della  Repubblica  7 gennaio 1999, n. 13.   Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 28 giugno 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Bussetti, Ministro dell'istruzione,                                  dell'universita' e della ricerca 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019  Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2887     |  
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