Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 2019, n. 94
Regolamento concernente modalita' e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e in particolare l'articolo 21, comma 20-bis;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante «Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta»;
Visto il formale assenso espresso dalla Regione Valle d'Aosta sul presente regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce le modalita' e i criteri di valutazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nella Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ivi compresa la terza prova scritta di lingua francese disciplinata con la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, S.O. n. 86:
«Art. 17. - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63.
- In particolare, si riporta il testo dell'art. 21,
comma 20-bis:
«20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dallalegge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'art.3dellalegge 10 dicembre 1997,
n. 425.».
- La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
107) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017,
n. 112.
- La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17
dicembre 2018, n. 11 (Disciplina dello svolgimento delle
prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di
istruzione in Valle d'Aosta) e' pubblicata nel B.U. del 15
gennaio 2019, n. 3.
- In particolare, si riporta il testo dell'art. 10:
«Art. 10 (Certificazione). - 1. Il diploma rilasciato
in esito al superamento dell'esame di Stato contiene, ai
fini di cui all'art. 11, una sezione riservata
all'attestazione della piena conoscenza della lingua
francese con l'indicazione della relativa votazione.
2. La sezione di cui al comma 1 reca la votazione
complessiva conseguita risultante dalla media tra il
punteggio della prova scritta e il punteggio della prova
orale, ottenuta con le modalita' previste dal regolamento
di cui all'art. 21, comma 20-bis, della legge n. 59/1997.
Tale votazione e' distribuita su dieci punti, secondo la
tabella A allegata alla presente legge.
3. La sezione e' compilata solamente se la votazione e'
uguale o superiore a sei decimi e se il candidato non ha
sostenuto la prova di francese con le modalita'
semplificate di cui all'art. 9, comma 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1999, n. 13, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 1999, n. 23.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla legge 15 marzo 1997, n. 59, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti alla legge della Regione autonoma
Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, si veda nelle note
alle premesse.
 
Tabella A
(prevista dall'art. 2, comma 2)
Rideterminazione in ventesimi della somma dei punteggi attribuiti
alla prova scritta di italiano e alla prova scritta di francese

=============================================
|  Somma dei | |
| punteggi delle | |
| due prove | Conversione in ventesimi|
+=================+=========================+
|  0-1 |  0 |
+-----------------+-------------------------+
|  2-3 |  1 |
+-----------------+-------------------------+
|  4-5 |  2 |
+-----------------+-------------------------+
|  6-7 |  3 |
+-----------------+-------------------------+
|  8-9 |  4 |
+-----------------+-------------------------+
|  10-11 |  5 |
+-----------------+-------------------------+
|  12-13 |  6 |
+-----------------+-------------------------+
|  14-15 |  7 |
+-----------------+-------------------------+
|  16-17 |  8 |
+-----------------+-------------------------+
| 18-19 | 9 |
+-----------------+-------------------------+
| 20-21 | 10 |
+-----------------+-------------------------+
| 22-23 | 11 |
+-----------------+-------------------------+
| 24-25 | 12 |
+-----------------+-------------------------+
| 26-27 | 13 |
+-----------------+-------------------------+
| 28-29 | 14 |
+-----------------+-------------------------+
| 30-31 | 15 |
+-----------------+-------------------------+
| 32-33 | 16 |
+-----------------+-------------------------+
| 34-35 | 17 |
+-----------------+-------------------------+
| 36-37 | 18 |
+-----------------+-------------------------+
| 38-39 | 19 |
+-----------------+-------------------------+
| 40 | 20 |
+-----------------+-------------------------+

Nota.
Esempio: il candidato che ottiene un punteggio della prova scritta di italiano di 15/20 e un punteggio della prova scritta di francese 13/20, avra' un punteggio di 28/40 (15+13). Il risultato utile alla determinazione del punteggio globale delle prove scritte di italiano e francese sara' di 14/20.
 
Art. 2

Valutazione delle prove d'esame

1. La commissione di esame dispone di quaranta punti per la valutazione delle prove scritte e di venti punti per la valutazione del colloquio.
2. Le tre prove scritte sono valutate in ventesimi. Ai fini dell'attribuzione dei quaranta punti complessivamente disponibili per la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di italiano e di francese sono sommati e il totale e' rideterminato sulla base dell'allegata tabella A.
 
Art. 3

Accertamento della conoscenza
della lingua francese

1. Ai fini di cui all'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11, la commissione d'esame:
a) ridetermina il punteggio attribuito alla prova scritta di francese sulla base della tabella A allegata alla predetta legge regionale;
b) formula, dopo aver attribuito il punteggio al colloquio, una valutazione, espressa in decimi anche con frazioni di mezzo punto, della competenza dimostrata in lingua francese;
c) determina la votazione complessiva da assegnare al candidato tramite la media tra i punteggi di cui alle lettere a) e b), arrotondando per eccesso nel caso in cui il punteggio non esprima una votazione per numero intero o per frazioni di mezzo punto.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti alla legge della Regione autonoma
Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 4

Disposizioni finali e abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 13.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 giugno 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bussetti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2887