| Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| CORTE DEI CONTI |  
| DELIBERA 22 luglio 2019 |  
| Metodologie  per  l'attuazione  dell'articolo   6,   comma   3,   del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1,  della  legge  7  dicembre  2012,  n.  213. (Delibera n. 20/SEZAUT/2019/INPR).  |  
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                          LA CORTE DEI CONTI                        Sezione delle autonomie 
   Nell'adunanza del 22 luglio 2019;   Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;   Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;   Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;   Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;   Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed  in  particolare  l'art.  7, commi 7 e 8;   Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213  e  successive  modificazioni,  recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e  di  funzionamento degli enti territoriali e locali, nonche' ulteriori  disposizioni  in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;   Visto, in particolare, l'art. 6,  comma  3,  del  decreto-legge  n. 174/2012, in forza del quale «la Sezione delle autonomie della  Corte dei conti, sentite le regioni e le province  autonome,  definisce  le metodologie necessarie  per  lo  svolgimento  dei  controlli  per  la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla  razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali»;   Vista  la  deliberazione   della   Sezione   delle   autonomie   n. 3/SEZAUT/2019/INPR, depositata il 4 febbraio 2019, con  la  quale  e' stato approvato il programma delle attivita' di controllo per  l'anno 2019;   Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di controllo della Corte dei conti approvato dalle Sezioni  riunite  con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;   Vista la richiesta formulata si sensi dell'art. 30, comma 3,  della legge 30 ottobre 2014, n. 161  dal  Presidente  della  Sezione  delle autonomie e la successiva nota in data 20 giugno 2019 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha consentito  l'accesso  alla banca dati OpenCivitas curata dalla SOSE (Soluzioni  per  il  sistema economico Spa);   Sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome  che, con nota prot n. 4417/C2-FIN in data 18 luglio 2019, ha condiviso  il contenuto delle metodologie per la revisione della spesa  degli  enti territoriali elaborate da questa Sezione delle autonomie;   Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n.  472  del  16 luglio 2019 di convocazione dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;   Uditi i relatori, Consiglieri Carmela Iamele e Valeria Franchi; 
                               Delibera:   di approvare gli uniti documenti, che formano parte integrante  della presente deliberazione, riguardanti le «Metodologie per  l'attuazione dell'art. 6, comma 3, del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174 convertito con modificazioni dall'art. 1,  comma  1,  della  legge  7 dicembre 2012, n. 213» ed il relativo questionario.   La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
   Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 22 luglio 2019.                                                Il Presidente: Buscema   I relatori: Iamele - Franchi   Depositata in segreteria il 24 luglio 2019   Il dirigente: Prozzo     |  
|   |  METODOLOGIE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL  DECRETO-LEGGE  10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALL'ART.  1,  COMMA 1, DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.   Premessa.     L'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico definisce (1)  la revisione della spesa (in seguito, RS) come un vero e proprio processo di valutazione della performance  delle  politiche pubbliche, contraddistinto dalla individuazione  ex  ante,  da  parte delle singole amministrazioni, di specifici piani di riduzione  della spesa,  da  perseguirsi  attraverso  una  sua   ristrutturazione   ad obiettivi  immutati  (revisione  funzionale)  ovvero   mediante   una riparametrazione degli stessi (revisione strategica).     Sulla base di tali concetti, sembrano lontani da  tale  accezione di RS tutti quegli interventi normativi,  quelle  manovre  di  taglio della spesa pubblica che  non  comportano  una  riconsiderazione  dei processi e dei prodotti offerti dalla pubblica amministrazione o,  in altri termini, che prescindono da qualsiasi valutazione dei programmi di spesa e della loro efficacia.     Anche la Sezione delle autonomie, nella deliberazione  n.  20/FRG del 2014 (2) , ha differenziato la RS «ideale» da  quella  «storica»: la prima ha l'obiettivo principale di individuare misure di risparmio selettivo e di contrasto agli sprechi, fondate su una valutazione  di sistema della spesa pubblica, che ne individui sia le priorita' che i meccanismi di controllo, mentre la seconda si e'  tradotta  in  varie norme, quali, ad esempio, il decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (c.d. Spending Review  n. 1), il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla  legge  7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending Review n. 2) ed  il  decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.     In  coerenza   con   tale   quadro   concettuale,   anche   altre articolazioni della Corte hanno dedicato a tale ultima  tipologia  di RS grande attenzione, affrontando vari suoi profili (3) .  1. L'attuale quadro normativo.     L'art. 6, comma 3, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174 dispone che «la Sezione delle autonomie della  Corte  dei  conti  ... definisce le metodologie necessarie per lo svolgimento dei  controlli per  la  verifica   dell'attuazione   delle   misure   dirette   alla razionalizzazione della spesa pubblica degli  enti  territoriali.  Le Sezioni regionali effettuano i controlli  in  base  alle  metodologie suddette e, in presenza di criticita' della gestione, assegnano  alle amministrazioni  interessate  un  termine,  non  superiore  a  trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure, dirette  a  rimuovere le criticita' gestionali evidenziate e vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate. La Sezione delle autonomie  riferisce  al Parlamento in base agli esiti dei controlli effettuati».     La  norma  e'  stata  scrutinata   favorevolmente   dalla   Corte costituzionale che, con la sentenza n. 39 del 2014, ha fornito  sulle stesse rilevanti coordinate ermeneutiche soprattutto sotto il profilo della natura di tali verifiche.     E' stato innanzitutto escluso che tali norme siano  lesive  delle autonomie territoriali «in quanto non determinano misure repressive e sanzionatorie sugli enti controllati, rimettendo alle amministrazioni controllate  l'adozione  delle  misure  correttive  in   esito   alle eventuali situazioni critiche della gestione rilevate  dalle  sezioni regionali della Corte dei conti.»     D'altra parte, tale disciplina, «in  quanto  strumentale  a  piu' tipi di attivita' di controllo, rimane nell'alveo  dei  controlli  di natura collaborativa e di quelli di legittimità-regolarita' istituiti per  assicurare  il  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dal   diritto dell'Unione  europea,  in   quanto   limitati   all'applicazione   di metodologie di controllo della spesa pubblica degli enti territoriali funzionali ad assicurare, in vista della tutela dell'unita' economica della  Repubblica  e  del  coordinamento  della   "finanza   pubblica allargata" ..., la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonche' il rispetto ... degli obiettivi di Governo  dei conti pubblici concordati in sede europea».     Cio' premesso, occorre considerare che gli interventi in tema  di risparmio di spese sono stati avviati, invero, fin dal  2011,  quando la crisi economica imponeva il ricorso a  politiche  di  bilancio  di tipo restrittivo. Nell'attuale quadro normativo, le specifiche  norme di legge che si sono succedute - dal decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. Spending review n. 2) fino alle piu' recenti disposizioni (legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio  2019  sul  conseguimento  del  risultato  di competenza non negativo, determinato ai sensi del decreto legislativo n. 118/2018) - perseguono, da un lato,  l'obiettivo  del  superamento del  criterio  della  spesa  storica  e,  dall'altro,   spingono   la discrezionalita' degli enti ad indirizzarsi verso  una  riallocazione selettiva delle risorse, promuovendone un impiego efficiente.     Con riferimento al primo obiettivo, un ruolo importante e' svolto dai fabbisogni standard, introdotti dall'art.  2,  lettera  f,  della legge n. 42/2009, che fungono da criterio di ripartizione  del  fondo di solidarieta' comunale, secondo una  misura  che,  nelle  leggi  di stabilita'  succedutesi  dal  2015  al  2018,   e'   stata   fissata, rispettivamente, nel 20%, 30%, 40% e 55% al fine  di  determinarne  i trasferimenti perequativi (4) .  I  fabbisogni  standard  di  ciascun ente,  elaborati  da  un'apposita  Commissione  centrale  incardinata presso il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 1, comma  29, della legge di stabilita' 2016) e annualmente rideterminati  con  uno specifico decreto,  sono  stati  trasfusi  in  appositi  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, che  definiscono  di  anno  in anno l'entita' di ciascuna assegnazione di risorse ai singoli  comuni (art. 1, comma 32, legge di stabilita' 2016).     Sin dalla loro definizione normativa, i fabbisogni standard hanno svolto un ruolo significativo in tema di  RS,  perche'  declinano  le esigenze finanziarie dell'ente locale, assicurando la  giusta  misura tra costi e prestazioni.  Essi  non  rappresentano,  pero',  solo  un criterio per l'attribuzione delle risorse, tanto e' vero che il comma 2 dell'art. 2 citato definisce i costi e i fabbisogni  standard  come indicatori che, «valorizzando l'efficienza e l'efficacia», consentono di comparare e valutare l'azione pubblica.     In sintesi, a partire dal 2010, dalla fase dei tagli lineari alle risorse ancora quantificate in base alla  spesa  storica,  si  passa, poi, nel 2015 a prevedere l'allocazione di una  quota  crescente  dei trasferimenti  ai   comuni   a   copertura   delle   funzioni/servizi fondamentali,  enunciate  in  base  alla  differenza  tra  fabbisogni standard e capacita' fiscale.     Non va sottaciuta, infine, la circostanza che,  dopo  un  periodo che ha registrato un certo calo di  attenzione  nei  confronti  delle problematiche connesse alla RS, entrambe le risoluzioni  parlamentari con le quali e' stato approvato il Documento di  economia  e  finanza 2019  hanno  impegnato  il  Governo  «ad   adottare   un   piano   di razionalizzazione,  riqualificazione  e  di  revisione  della   spesa pubblica ed in particolare delle amministrazioni  pubbliche,  di  cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici,  nonche'  delle   societa'   controllate   direttamente   o indirettamente  da  amministrazioni  pubbliche   che   non   emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati.»     Il presente documento,  pertanto,  intende  fornire  in  materia, seppur  sotto  il  profilo  limitato  agli  enti   territoriali,   il contributo neutrale ed indipendente di questa Corte.  2. Gli strumenti  per  le  verifiche  sulla  razionalizzazione  della spesa.     Definito  il  quadro  normativo,   occorre   precisare   che   le linee-guida emanate da questa Sezione, sebbene siano finalizzate,  in via primaria, ad uniformare le attivita'  di  verifica  svolte  dalle Sezioni regionali, hanno, altresi', lo scopo di sostenere il continuo processo di cambiamento del management degli enti territoriali.     Per tale  ragione  le  metodologie  necessarie  ad  effettuare  i controlli volti alla verifica dell'attuazione  delle  misure  dirette alla  razionalizzazione  della  spesa   pubblica,   utilizzando   gli indicatori della banca dati Opencivitas. rappresentano uno  strumento di ausilio nella gestione delle risorse  pubbliche  locali  che  deve incidere positivamente nel sistema di governance  in  cui  l'ente  e' inserito.     In particolare, l'applicazione di tali metodologie deve  condurre gli amministratori verso una nuova  cultura  gestionale  adattata  al relativo contesto amministrato, abbandonando definitivamente la  mera adesione ad uno schema standardizzato di  formalismo  comportamentale burocratico imposto dall'esterno. In considerazione delle notizie che forniscono sul  piano  sistematico  ai  decisori  pubblici,  occorre, pertanto, utilizzare gli indicatori e i questionari, oltre che  sotto il  profilo  dell'osservanza  formale  di  un  obbligo,   anche   per ottimizzare   i   risultati   del   processo    decisionale,    nella consapevolezza che il  management  trasforma  le  informazioni  nella selezione delle politiche pubbliche locali.     Le  indicazioni  fornite  da  Opencivitas  e  sistematizzate  nei questionari elaborati da  questa  Sezione  rappresentano  uno  schema avanzato per comporre ad unita' fattori interni ed  esterni  all'ente locale e per l'implementazione  dei  sistemi  di  programmazione,  di controllo, di valutazione e di rendicontazione.     L'analisi degli indicatori Opencivitas e delle  risultanze  delle verifiche  eseguite  dalle  Sezioni  regionali  di   controllo   deve promuovere relazioni dialogiche interne all'ente  locale  consentendo il confronto tra l'Organo  politico  e  la  struttura  amministrativa sulle scelte operate, sulle attivita' svolte, sul livello dei servizi resi e, alla luce delle criticita' riscontrate, sulle  iniziative  da intraprendere per superare anche eventuali criticita' gestionali.     Questa  Corte  ha  piu'  volte  sottolineato  l'importanza  della programmazione nel suo aspetto dinamico e pluralistico  in  un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.     Il nuovo modo di intendere la programmazione, la  gestione  e  la rendicontazione  delle  spese  pubbliche   valorizza   la   variabile temporale  nell'impiego  delle  risorse  acquisite  (Sez.  autonomie, deliberazione n. 4/2015), ponendo l'attenzione  sulla  sostenibilita' della gestione necessaria ad assicurare gli equilibri finanziari  del bilancio.     Tale  aspetto  e'  stato  piu'   volte   ribadito   anche   dalla giurisprudenza costituzionale che ha  indicato  concretamente,  quale metodo di gestione volto ad assicurare il permanere  degli  equilibri di  bilancio,  il  rispetto  dei  principi  contabili   mediante   un coinvolgimento di tutti i responsabili affinche'  le  amministrazioni pubbliche territoriali possano dotarsi di strumenti di programmazione e di rendicontazione che siano fedelmente rappresentativi della  loro situazione economico-finanziaria e pienamente rispettosi  dei  canoni della sana gestione finanziaria e contabile  tutelati  dal  novellato art. 97 della Costituzione.     L'ente locale, quale sistema organico che organizza gli  apparati amministrativi a cui sono intestate  le  prerogative  gestionale  per attuare le attivita'  necessarie  all'erogazione  dei  servizi,  deve formulare  le  linee  programmatiche  tenendo   conto   anche   delle risultanze del controllo di gestione. Questo, infatti, comprende  una serie di operazioni attraverso le quali i  responsabili  dei  servizi verificano continuamente il perseguimento degli obiettivi,  assegnati preventivamente, impiegando le risorse con criteri di economicita'.     Funzionalmente la RS collegata alla compilazione dei  questionari deve essenzialmente rientrare, per affinita'  di  materia  e  per  la natura  delle  informazioni  che  utilizza,  nella   competenza   del responsabile del controllo di gestione di ciascun ente locale. In tal senso, le note metodologiche di cui al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 23 luglio 2014 precisano che il «... controllo di gestione ha  la  finalita'  di  assicurare  il  coordinamento  dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile  e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente».     La valenza della funzione di coordinamento  risulta  ancora  piu' pregnante con riferimento alla particolare complessita'  di  un  ente locale   dovuta   al   suo   spiccato   polimorfismo   funzionale   e organizzativo, ai frequenti  mutamenti  delle  competenze  attribuite ovvero delle risorse assegnate dalla legislazione  nazionale  e  alle pressanti dinamiche dei contesti (direttamente) governati.     Il sistema informativo Opencivitas, combinato, a  monte,  con  un sistema di controllo e, a valle, con una sana  gestione  finanziaria, puo' sostenere i processi di cambiamento culturale  ed  organizzativo indispensabili per adottare effettive misure di RS, pur mantenendo un adeguato livello di prestazione dei servizi resi alla comunita'.     In  definitiva,  anche  secondo  i   gia'   delineati   indirizzi interpretativi  della  Corte  costituzionale  il  complessivo  quadro normativo  orienta  la  verifica  dell'attuazione  delle  misure   di razionalizzazione della spesa degli enti locali, da una parte,  verso il riscontro dell'ottemperanza alla normativa innanzi citata sul  suo contenimento, e, dall'altra, verso  la  valutazione  dell'adeguatezza tra le risorse impiegate ed i risultati conseguiti, come  presupposto per la sostenibilita' e gli equilibri dei bilanci.     Da   cio'   consegue   che,   al   tradizionale   controllo    di legittimità-regolarita' contabile, occorre  affiancare  strumenti  di verifica che consentano di svolgere  un  vero  e  proprio  «controllo sulla gestione» dell'ente, avvalendosi  di  indicatori  complessi  in grado  di  cogliere  i  rapporti  tra  input-risorse  finanziarie   e output-livello dei servizi.     Con riferimento agli  indicatori  citati,  l'apposito  Gruppo  di lavoro istituito presso la Sezione delle  autonomie  ha  ritenuto  di individuarne una utile fonte nella banca  dati  Opencivitas  (gestita dalla Sose s.p.a., partecipata del Ministero  dell'economia  e  delle finanze) che - occorre sottolineare - rende pubblici ai  cittadini  e agli  enti  stessi,  per  ciascun  comune  delle  Regioni  a  statuto ordinario, i c.d. «fabbisogni standard», calcolati  come  le  risorse finanziare ottimali in grado di finanziarie le funzioni e  i  servizi fondamentali intestati agli enti.     Tale calcolo richiede la raccolta di numerosi dati forniti  dagli Enti  stessi  (5)   ,   oltre   all'analisi   delle   caratteristiche territoriali e socio-demografiche  dei  territori,  consentendo,  tra l'altro, l'elaborazione di un indicatore riguardante i servizi  resi, definito «livello quantitativo delle prestazioni», che approssima, in via conoscitiva, la funzione che sara' svolta dai livelli  essenziali delle prestazioni (cc.dd.  «LEP»  ex  art.  117,  lettera  m),  della Costituzione), una volta che saranno individuati dal legislatore.     Attualmente la banca dati Opencivitas, quindi,  e'  in  grado  di fornire, con riferimento a ciascun comune e per  alcuni  servizi,  un confronto tra spesa storica e fabbisogno standard, da un lato, e  tra livello effettivo  delle  prestazioni  rese  (a  fronte  della  spesa storica  sostenuta)  e  livello   quantitativo   delle   prestazioni, dall'altro.  In  tal  senso,  Opencivitas  non  e'  solo  un  portale d'accesso alle informazioni degli enti locali, ma  si  profila  anche come un'iniziativa che promuove  la  trasparenza  e  l'accessibilita' alle informazioni sulla gestione delle risorse pubbliche. In  pratica gli  enti  locali  che  intendono  utilizzare  il  portale,   possono analizzare  i  risultati   gestionali   conseguiti   nelle   funzioni fondamentali ed effettuare confronti di benchmark, grazie  ad  alcuni parametri di giudizio rappresentati dagli indicatori idonei a testare l'efficienza e la qualita' della spesa, in seno alle funzioni/servizi fondamentali. Grazie ad indicatori come l'efficacia, l'efficienza, la spesa pro capite e il peso del personale, gli enti locali sono  messi in grado di conoscere il rapporto tra costi e risultati,  nonche'  di misurare i vantaggi che nascono dal ricorso  ai  fabbisogni  standard rispetto alla spesa storica.     I valori assunti da questi due indicatori collocano  graficamente ciascun  comune  in  una  matrice  divisa  in  quattro  settori  che, attribuendo sostanzialmente un rating, individuano,  rispettivamente, quattro classi  di  enti:  quelli  con  spesa  storica  maggiore  del fabbisogno e  prestazioni  inferiori  allo  standard  (inefficienti); quelli con  spesa  storica  inferiore  al  fabbisogno  e  prestazioni inferiori  allo  standard  (inefficaci);  quelli  con  spesa  storica maggiore del fabbisogno e prestazioni superiori  allo  standard  (che possiamo definire efficaci in  deficit);  quelli  con  spesa  storica inferiore  al  fabbisogno  e  prestazioni  superiori  allo   standard (efficienti). La banca dati consente, inoltre, grazie ad una  sezione apposita, di calibrare la valutazione effettuata sul  singolo  comune attraverso il confronto, anche interregionale, con altri enti  aventi caratteristiche simili.     Si tratta, in definitiva, di strumenti che, partendo dai  profili finanziari, sono in grado di connettere questi, in via sintetica, con le  capacita'  gestionali  degli  enti,  prospettando   all'operatore eventuali linee istruttorie per indagare le cause  all'origine  della mancata sostenibilita' dei bilanci degli enti stessi.     Nella realta' odierna  l'approccio  metodologico  consentito  dai fabbisogni standard e' considerato come una  buona  pratica  sia  con riguardo alla progettazione dei sistemi di finanziamento dei  governi locali, ma anche, come fin qui prospettato, per la definizione di  un controllo innovativo sulla gestione e  sulla  stabilita'  finanziaria degli enti stessi.  3. Le metodologie della Sezione delle autonomie ex art. 6,  comma  3, del  decreto-legge  n.  174/2012:  il  questionario  normativo  e  le risultanze in termini  di  qualita'  della  spesa  nella  banca  dati Opencivitas.     Come si e' gia' anticipato, il contenuto  della  disposizione  di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174 finisce per orientare l'elaborazione delle metodologie previste dalla norma impostandola sulla base di verifiche aventi, da una parte,  per parametro le norme vigenti in tema di contenimento della spesa  e  di perseguimento degli equilibri di bilancio, secondo il criterio  della salute finanziaria, e, sotto  altro  profilo,  anche  la  valutazione degli indicatori gestionali di efficienza e qualita' della spesa.     L'ambito d'indagine, pertanto, viene articolato in due settori.     Il primo e' volto alla verifica  degli  adempimenti  normativi  a fronte  delle  norme  di  contenimento  della  spesa,  attraverso  lo strumento consolidato del questionario normativo,  nelle  forme  gia' adottate per i controlli di cui all'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (6) .     Il secondo, invece, attraverso  l'analisi  dei  dati  disponibili sulla  banca  dati  Opencivitas,  e'  finalizzato  alla   valutazione dell'efficacia  e  della  qualita'  della  spesa,  alla  luce   degli indicatori di spesa e gestionali descritti al  paragrafo  precedente, nonche' delle analisi dei trend di spesa e del benchmarking tra enti.     Piu' dettagliatamente, il questionario indirizza le verifiche  in tre direzioni corrispondenti alla tre sezioni nel quale e' suddiviso.     Nella prima sono contenuti i quesiti  relativi  agli  adempimenti giuridici in tema di RS, cui gli enti sono tenuti a fornire  puntuale risposta In particolare, le prime domande (sezione I da 1.1  a  1.24) sono state finalizzate  ad  evidenziare  la  razionalizzazione  della spesa e il  conseguimento  dei  risparmi,  in  quanto  imputabili  al ricorso ai soggetti aggregatori, con particolare riguardo ai casi  di utilizzo delle convenzioni Consip, ovvero al Mepa o ad altri  mercati elettronici. Le domande immediatamente successive (sezione II da  2.1 a 2.27) pongono l'attenzione sul rispetto della riduzione percentuale di talune tipologie di spesa, con fissazioni di limiti di  importo  e deroghe agli stessi che  si  rinvengono  nelle  relative  norme  (dal decreto-legge n. 78/2010 al decreto-legge n. 50/2017).     La terza sezione (quesiti da 3.1 a  3.12)  e',  invece,  volta  a riscontrare l'implementazione di eventuali misure gestionali adottate dall'ente che puo' ricorrervi ogni qual volta versi in circostanze di criticita' tali da porre a  repentaglio  la  propria  sana  gestione. Fanno parte di questa sezione gli ultimi quesiti i quali  afferiscono a scelte discrezionali che attestano il libero ricorso  a  interventi improntati al contenimento della spesa.     L'ambito istruttorio relativo alla valutazione  dell'efficacia  e della  efficienza  della  spesa  si  avvale,  come  riferito,   delle rilevazioni e delle elaborazioni svolte dalla Sose e pubblicate sulla banca dati Opencivitas (accessibile a qualsiasi utente  all'indirizzo https://www.opencivitas.it) con riferimento ai comuni, alle  province e alle citta' metropolitane delle regioni a  statuto  ordinario.  Gli ultimi dati disponibili, ad oggi, sono relativi agli  esercizi  2016. Al riguardo la societa'  Sose  intende  migliorare  la  tempestivita' della pubblicazione dei risultati,  i  quali  tuttavia,  avendo  come fonte i rendiconti degli  enti  e  richiedendo  successive  complesse elaborazioni   con   elementi   extracontabili,   anche   a    regime presenteranno   uno   scarto   temporale   maggiore   rispetto   alla disponibilita' dei dati di consuntivo.     In particolare, la banca dati offre  informazioni  relative  alla spesa relativa alle funzioni e ai servizi «amministrazione», «polizia locale»,  «istruzione»,   «viabilita'   e   territorio»,   «rifiuti», «sociale», «asili nido», nonche' alla spesa relativa al totale  delle funzioni/servizi.     Le elaborazioni consultabili su Opencivitas sono complessivamente quattro  e  sono   denominate   sinteticamente   «Cerca»,   «Naviga», «Confronta» e «Analisi della performance».     Benche'  tutte  le  informazioni  contenute  nella   banca   dati rivestano particolare interesse e offrano dati, notizie e spunti  per una valutazione sulla qualita' della spesa e,  indirettamente,  sulle capacita'  gestionali  dell'ente,  tuttavia  si  ritiene  che,  quali strumenti  istruttori,  siano  particolarmente  idonee   agli   scopi perseguiti, le consultazioni  riferite  alle  pagine  «Analisi  della performance» e «Confronta», che possono  pertanto  trovare  ingresso, quale parametro uniforme di  controllo,  all'interno  delle  presenti metodologie.     L'illustrazione delle prime due pagine,  sinteticamente  indicate come «Cerca» e  «Naviga»,  e'  invece  contenuta  nell'allegata  nota metodologica che fornisce, oltre alle indicazioni per la compilazione e  l'invio  del  questionario,  anche   ogni   nozione   utile   alla consultazione del portale Opencivitas.     La pagina denominata «Confronta», consente  di  raffrontare,  con riferimento al totale e alle singole funzioni, fino  a  quattro  enti che possono essere scelti sulla base della dimensione demografica (il cui dato viene visualizzato), attraverso gli indicatori della  «spesa storica», dei «fabbisogni standard», e della  differenza,  in  valore assoluto e in percentuale, tra  queste  due  grandezze,  nonche'  del livello della spesa e dei servizi, resi attraverso  graficamente  con simboli (rispettivamente dell'euro e delle stelle) in una scala da  0 a 10. E' possibile, per altro, tener conto, ai fini del confronto, di eventuali informazioni  non  disponibili  per  l'ente  prescelto,  ad esempio relative a «servizi non  valutabili»  o  «servizi  con  spesa storica non valutabile».     La scelta di consultazione denominata «Analisi della performance» colloca l'ente (7)   (o  gli  enti)  oggetto  di  valutazione  in  un grafico, le cui coordinate sono rappresentate dal livello della spesa e dal livello dei servizi erogati, suddiviso in quattro quadranti che corrispondo a quattro  diverse  situazioni  possibili:  a)  i  comuni collocati nella parte del grafico in basso a destra  che  «sostengono una spesa storica superiore al fabbisogno standard ed erogano servizi in misura minore rispetto ai servizi mediamente  offerti  dai  comuni della  stessa  fascia  di   popolazione»   (che   possiamo   definire inefficienti); b) in alto a sinistra si collocano i comuni  che  «una spesa storica inferiore al  fabbisogno  standard  e  un  livello  dei servizi erogato superiore rispetto alla media dei comuni della stessa fascia di popolazione» (che  possiamo  definire  efficienti);  c)  in basso a sinistra i comuni che «sostengono una spesa storica inferiore al fabbisogno standard ed erogano servizi in misura  minore  rispetto ai servizi mediamente offerti  dai  comuni  della  stessa  fascia  di popolazione» (che possiamo definire inefficaci); d) in alto a destra, i comuni che «registrano una spesa storica  superiore  al  fabbisogno standard e un livello dei servizi  erogato  superiore  rispetto  alla media dei comuni della stessa fascia di popolazione.»  (che  possiamo definire efficaci in deficit).     Le coppie di situazioni a) -  b)  e  c)  -  d)  possono,  dunque, definirsi sostanzialmente opposte.     Tale collocazione grafica, pertanto, visualizza chiaramente, come anticipato, una sorta di valutazione di rating attribuita  a  ciascun ente.     In un contesto di  rinnovata  programmazione  del  controllo,  le metodologie esaminate  e  preordinate  all'esame  di  sana  gestione, valorizzano la semplificazione e l'alleggerimento delle  istruttorie, che sono poi criteri di indirizzo  che  la  Sezione  delle  autonomie assume  per  prassi,  ottimizzando  l'utilizzo  delle   banche   dati esistenti presso la stessa Corte o altre Amministrazioni.  4. Le verifiche delle Sezioni regionali.     Il comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n.  174/2012  stabilisce che le  «Sezioni  regionali  effettuano  i  controlli  in  base  alle metodologie suddette anche tenendo conto degli  esiti  dell'attivita' ispettiva e, in presenza di criticita' della gestione, assegnano alle amministrazioni  interessate  un  termine,  non  superiore  a  trenta giorni, per l'adozione delle necessarie misure correttive  dirette  a rimuovere   le   criticita'   gestionali   evidenziate   e   vigilano sull'attuazione delle misure correttive adottate».     In un primo approccio  sperimentale  qualora  non  sia  possibile procedere prendendo in considerazione tutti gli enti  di  competenza, le Sezioni regionali dovranno preliminarmente individuare gli enti da verificare.     A tal fine, tenuto conto che, soprattutto per la parte terza  del questionario, rappresenteranno interfaccia delle Sezioni regionali di controllo i responsabili del controllo di gestione dei singoli  enti, si suggerisce di selezionare gli stessi tenendo conto in questa  fase iniziale di quelli con  popolazione  residente  piu'  numerosa  nella regione  che,  essendo  piu'   strutturati   dal   punto   di   vista organizzativo,  dovrebbero  aver  gia'   maturato   significative   e consolidate esperienze in materia di controllo di gestione.     Detto criterio di  scelta  potra'  essere  combinato  con  quello basato sullo «stato di salute finanziaria»  dell'ente,  quale  emerge dai risultati dei riscontri di cui all'art. 1, commi 166 e  seguenti, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266.  In  questa  sede  l'analisi coincide con l'individuazione delle  criticita'  gestionali,  o,  per cosi' dire, dei possibili «punti di  pressione»  economico-finanziari che finiscono per gravare sui saldi di bilancio.     Con riferimento agli enti cosi' individuati, la Sezione regionale analizza, da un lato, le risultanze del questionario, e,  dall'altro, le   informazioni   gestionali    e    di    benchmarking    desunte, rispettivamente,  dalle  pagine   «Analisi   della   performance»   e «Confronta» relative alle caratteristiche della spesa sostenuta e  ai risultati conseguiti dall'ente, quali si desumono dalle  informazioni presenti in Opencivitas.     I dati emersi dall'analisi gestionale, congiuntamente agli  esiti della verifica sugli adempimenti normativi in  tema  di  contenimento della spesa e alle risultanze dei controlli sulla salute finanziaria, consentiranno quindi di  effettuare  una  valutazione  istruttoria  a tutto  tondo  sia  sulla   sana   gestione,   sia   sulla   effettiva sostenibilita' finanziaria del bilancio e degli  equilibri  dell'ente esaminato.     Ne  consegue,  pertanto,  la  natura  composita  delle   presenti metodologie che riflette la stessa natura differenziata dei controlli sulla  razionalizzazione  della  spesa.  Tali   controlli,   infatti, uniscono alle  verifiche  di  legittimita'  e  regolarita'  contabile (concernenti gli adempimenti normativi indagati, in particolare,  con la prima sezione del questionario) le valutazioni piu' specificamente incentrate sulla sana gestione le quali poi esitano in una  vigilanza che, anche attraverso la comparazione, ha  la  precipua  funzione  di indurre  l'ente  in  direzione   dell'autocorrezione,   sollecitando, peraltro, la selezione e l'adozione delle scelte di spesa piu' idonee ad   assicurare,   al   contempo,   l'efficacia,    l'efficienza    e l'economicita' delle gestioni, a garanzia degli equilibri di bilancio e senza sacrificio delle prestazione rese.     Le Sezioni regionali, pertanto, all'esito di tale  controllo  (si raccomanda l'esatto utilizzo della codificazione delle delibere  alla banca dati deliberazioni - VSGO - Verifiche e referti sulla revisione della spesa art. 6, comma 3, decreto-legge n. 174/2012), da  un  lato accertano  le  irregolarita'  contabili,  dall'altro  evidenziano  le criticita' gestionali, e, ai sensi del comma 3  dell'art.  6  citato, assegnando all'ente un termine non  superiore  a  trenta  giorni  per l'adozione delle necessarie misure  correttive  dirette  a  rimuovere quanto rilevato dalla Sezione, e invitando l'ente a dar  conto  delle iniziative intraprese in modo da consentire all'organo  di  controllo esterno la vigilanza sull'attuazione delle stesse.     A  chiusura  di  tale  ciclo  di  verifiche,  infine,  la  stessa disposizione  in  commento  prevede  un  referto  «monotematico»   al Parlamento che deve essere predisposto dalla Sezione delle  autonomie sulla base degli esiti  dei  controlli  effettuati.  A  tal  fine  va rappresentata l'esigenza che il campione di  enti  da  verificare  da parte delle Sezioni regionali sia determinato statisticamente in modo significativo   per   consentire   a   questa   Sezione   di    poter conseguenzialmente riferire al Parlamento  con  base  informativa  di qualita'.     Da ultimo si segnala come le presenti metodologie, pur  destinate alle Sezioni regionali delle Regioni a  statuto  ordinario,  potranno essere di ausilio anche per le attivita' delle Sezioni  regionali  di controllo delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome che  potranno  utilizzarle  nel  rispetto  dei  regimi  di  autonomia differenziata ad esse applicabili. 
               Parte di provvedimento in formato grafico (1) Cfr. il documento OECD, Spending Review, GOV/PGC/SBO 82013) 6, 28    maggio 2013. 
  (2) Relazione   al   Parlamento   sugli   andamenti   della   finanza    territoriale per gli anni 2011-2012-2013. 
  (3) Cfr., da ultimo, sul ruolo della RS nell'ambito  delle  politiche    di  bilancio  Corte  dei  conti,  Sezioni  riunite  in  sede   di    controllo, Rapporto di coordinamento della finanza pubblica 2018,    12 luglio  2018,  pagg.  159  e  segg.  La  Sezione  centrale  di    controllo sulla gestione,  con  deliberazione  n.  23/G/2014,  ha    approvato la relazione su  «Gli  interventi  di  riduzione  degli    assetti  organizzativi  e   delle   dotazioni   organiche   delle    amministrazioni dello Stato» relativa a  16  ministeri.  Numerose    Sezioni di controllo, pur fuori dallo schema di  cui  all'art.  6    decreto-legge n. 174/2012, hanno fornito il loro  contributo  con    approfondite indagini in materia di Rs. Cfr. Sezione di controllo    per la Regione Siciliana, deliberazioni n. 417/2013,  in  materia    di partecipate della Regione siciliana, e  n.  402/2013,  recante    una specifica indagine sulle partecipate  delle  province  e  dei    comuni capoluogo della regione; Sezione  regionale  di  controllo    per il Lazio, in tema di sanita',  Relazione  di  accompagnamento    alla decisione di parifica per l'esercizio finanziario  2013-vol.    II, par. 7.2. 
  (4) Come nella ripartizione illustrata in precedenza le risorse  sono    assegnate  agli  enti   in   base   a   quote   percentuali   che    s'incrementano di anno in anno: 20% nel 2015, 30% nel  2016,  40%    nel 2017, 55% nel 2018, e cosi' via. 
  (5) Attraverso un questionario predisposto dalla Sose. 
  (6) Al  riguardo  si  evidenzia  che  precedentemente   una   sezione    concernente il contenimento della  spesa  e'  stata  espunta  dai    questionari   dei   controlli    citati.    Solo    relativamente    all'esercizio 2014, le relative linee guida sul rendiconto  degli    enti locali hanno previsto una sezione dedicata  al  contenimento    delle spese, con 13 appositi quesiti. 
  (7) Nel sito si specifica che i comuni  «sono  visualizzati  solo  se    valutabili in termini di spesa e di servizi erogati».     |  
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