| Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 |  
| Introduzione  dell'insegnamento  scolastico  dell'educazione  civica.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1                               Principi 
   1.   L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.   2. L'educazione civica sviluppa nelle  istituzioni  scolastiche  la conoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di  legalita',  cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilita'  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere della persona.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli          atti legislativi qui trascritti.    |  
|   |                                 Art. 2         Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica 
   1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre  del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel  secondo  ciclo  di  istruzione  e'  istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  che  sviluppa  la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della societa'.  Iniziative di sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  avviate dalla scuola dell'infanzia.   2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e  formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n. 226, le parole: «di competenze linguistiche»  sono  sostituite  dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche».   3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo  di  istituto l'insegnamento  trasversale  dell'educazione  civica,  specificandone anche, per ciascun anno di  corso,  l'orario,  che  non  puo'  essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del  monte  orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per  raggiungere  il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.   4.  Nelle  scuole  del  primo  ciclo,  l'insegnamento   trasversale dell'educazione civica e'  affidato,  in  contitolarita',  a  docenti sulla  base  del  curricolo  di  cui  al  comma  3.  Le   istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo  ciclo,  l'insegnamento  e'  affidato  ai  docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.   5. Per ciascuna classe e' individuato,  tra  i  docenti  a  cui  e' affidato  l'insegnamento  dell'educazione  civica,  un  docente   con compiti di coordinamento.   6. L'insegnamento trasversale  dell'educazione  civica  e'  oggetto delle  valutazioni  periodiche  e   finali   previste   dal   decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122.  Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la  proposta  di  voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica.   7. Il dirigente  scolastico  verifica  la  piena  attuazione  e  la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.   8.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono  derivare incrementi o modifiche dell'organico del  personale  scolastico,  ne' ore  d'insegnamento  eccedenti   rispetto   all'orario   obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,  salvo  che la contrattazione d'istituto  stabilisca  diversamente  con  oneri  a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.   9.  A  decorrere  dal  1°  settembre  del  primo  anno   scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono  abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169,  nonche'  il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo  17  del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante   «Norme          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e          formazione, a norma dell'articolo 2 della  legge  28  marzo          2003,  n.  53»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   4          novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario:                 «Art. 18 (Livelli essenziali dei percorsi). - 1. Allo          scopo di  realizzare  il  profilo  educativo,  culturale  e          professionale di  cui  all'art.  1,  comma  5,  le  regioni          assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:                   (Omissis).                   b) l'acquisizione, ai sensi dell'art. 1,  comma  5,          di  competenze  linguistiche,  matematiche,   scientifiche,          tecnologiche, storico sociali ed economiche,  destinando  a          tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee          al raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  nel  profilo          educativo,  culturale  e  professionale   dello   studente,          nonche' di competenze professionali mirate in relazione  al          livello del titolo cui si riferiscono;                   (Omissis).».               - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante          «Norme in materia di  valutazione  e  certificazione  delle          competenze nel primo ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge  13          luglio 2015, n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale          16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario.               - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno          2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme          vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e   ulteriori          modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2          e  3  del  decreto-legge  1°  settembre   2008,   n.   137,          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,          n. 169) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  agosto          2009, n. 191.               - Si riporta l'art. 1 del  decreto-legge  1°  settembre          2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30          ottobre 2008, n.  169,  recante  «Disposizioni  urgenti  in          materia di  istruzione  e  universita'»,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230:                 «Art.  1  (Cittadinanza  e  Costituzione).  -  1.   A          decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre          ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono  attivate  azioni  di          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate          all'acquisizione  nel  primo  e  nel   secondo   ciclo   di          istruzione delle conoscenze e delle competenze  relative  a          "Cittadinanza  e  Costituzione",  nell'ambito  delle   aree          storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte   ore          complessivo previsto per  le  stesse.  Iniziative  analoghe          sono avviate nella scuola dell'infanzia.                 1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la  conoscenza  del          pluralismo    istituzionale,    definito    dalla     Carta          costituzionale, sono altresi' attivate  iniziative  per  lo          studio degli statuti regionali delle regioni  ad  autonomia          ordinaria e speciale.                 2. All'attuazione del presente articolo  si  provvede          entro  i  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e          finanziarie disponibili a legislazione vigente.».               - Si riportano l'art. 2, comma 4 e l'art. 17, comma 10,          del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  62,  recante          «Norme in materia di  valutazione  e  certificazione  delle          competenze nel primo ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge  13          luglio 2015, n. 107», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale          16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario:                 «Art. 2 (Valutazione nel primo ciclo). - (Omissis).                 4. Sono oggetto di valutazione  le  attivita'  svolte          nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", fermo  quanto          previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.          137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre          2008, n. 169.                 (Omissis).».                 «Art. 17 (Prove di esame). - (Omissis).                 10. Il colloquio accerta  altresi'  le  conoscenze  e          competenze  maturate  dal   candidato   nell'ambito   delle          attivita' relative a "Cittadinanza e  Costituzione",  fermo          quanto previsto all'art. 1 del decreto-legge  1°  settembre          2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30          ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio          di classe di cui al comma 1.».   |  
|   |                                 Art. 3        Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento 
   1.  In  attuazione  dell'articolo  2,  con  decreto  del   Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano,  ove non  gia'  previsti,  specifici  traguardi  per  lo  sviluppo   delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole  dell'infanzia  e del primo ciclo di istruzione, nonche' con il  documento  Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i  licei e le linee guida per gli istituti tecnici  e  professionali  vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:     a) Costituzione, istituzioni dello  Stato  italiano,  dell'Unione europea e degli organismi internazionali;  storia  della  bandiera  e dell'inno nazionale;     b)  Agenda   2030   per   lo   sviluppo   sostenibile,   adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;     c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;     d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo  al diritto del lavoro;     e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e  tutela  del patrimonio ambientale, delle  identita',  delle  produzioni  e  delle eccellenze territoriali e agroalimentari;     f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie;     g) educazione al rispetto e alla  valorizzazione  del  patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;     h) formazione di base in materia di protezione civile.   2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono  altresi'  promosse  l'educazione  stradale,  l'educazione  alla salute  e  al  benessere,  l'educazione  al   volontariato   e   alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli  animali  e della natura.     |  
|   |                                 Art. 4                      Costituzione e cittadinanza 
   1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica  e'  posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni  devono  essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della  Carta  costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in  quella  del secondo ciclo, per sviluppare competenze  ispirate  ai  valori  della responsabilita',  della  legalita',  della  partecipazione  e   della solidarieta'.   2.  Al  fine   di   promuovere   la   conoscenza   del   pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti  delle  regioni  ad  autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la  cittadinanza  attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e  degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale.   3.  La  conoscenza  della  Costituzione  italiana  rientra  tra  le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di  ogni  percorso di istruzione e formazione, devono conseguire.   4.  Con  particolare  riferimento  agli  articoli  1  e   4   della Costituzione  possono  essere  promosse   attivita'   per   sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli  studenti  al  mondo del lavoro.     |  
|   |                                 Art. 5                 Educazione alla cittadinanza digitale 
   1.  Nell'ambito   dell'insegnamento   trasversale   dell'educazione civica, di  cui  all'  articolo  2,  e'  prevista  l'educazione  alla cittadinanza digitale.   2. Nel  rispetto  dell'autonomia  scolastica,  l'offerta  formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento  di  cui  al  comma  1  prevede almeno le seguenti abilita'  e  conoscenze  digitali  essenziali,  da sviluppare con gradualita' tenendo conto  dell'eta'  degli  alunni  e degli studenti:     a)   analizzare,   confrontare   e   valutare   criticamente   la credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di  dati,  informazioni  e contenuti digitali;     b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e  individuare i mezzi e le forme  di  comunicazione  digitali  appropriati  per  un determinato contesto;     c) informarsi e  partecipare  al  dibattito  pubblico  attraverso l'utilizzo  di  servizi  digitali  pubblici  e   privati;   ricercare opportunita' di crescita personale e  di  cittadinanza  partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;     d) conoscere le norme comportamentali  da  osservare  nell'ambito dell'utilizzo  delle  tecnologie  digitali  e   dell'interazione   in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico  ed  essere  consapevoli  della  diversita'   culturale   e generazionale negli ambienti digitali;     e) creare e gestire l'identita'  digitale,  essere  in  grado  di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati  che  si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e  servizi, rispettare i dati e le identita'  altrui;  utilizzare  e  condividere informazioni personali identificabili proteggendo  se  stessi  e  gli altri;     f)  conoscere  le  politiche  sulla  tutela  della   riservatezza applicate  dai  servizi  digitali  relativamente  all'uso  dei   dati personali;     g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere  fisico  e  psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da  eventuali  pericoli in ambienti  digitali;  essere  consapevoli  di  come  le  tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.   3. Al fine di verificare l'attuazione  del  presente  articolo,  di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati  e  di  valutare eventuali esigenze di  aggiornamento,  il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca convoca  almeno  ogni  due  anni  la Consulta dei diritti e dei  doveri  del  bambino  e  dell'adolescente digitale,   istituita   presso    il    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4.   4. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca  sono  determinati  i  criteri  di  composizione  e  le modalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in  modo da assicurare la rappresentanza  degli  studenti,  degli  insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita'  garante  per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta.   5. La Consulta  di  cui  al  comma  3  presenta  periodicamente  al Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo  e  segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune.   6. La Consulta di cui al comma 3  opera  in  coordinamento  con  il tavolo tecnico istituito ai sensi  dell'articolo  3  della  legge  29 maggio 2017, n. 71.   7. Per l'attivita' prestata nell'ambito  della  Consulta,  ai  suoi componenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di  presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese.  
           Note all'art. 5: 
               - Si riporta l'art. 3 della legge 29  maggio  2017,  n.          71, recante  «Disposizioni  a  tutela  dei  minori  per  la          prevenzione   ed   il   contrasto    del    fenomeno    del          cyberbullismo»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   3          giugno 2017, n. 127:                 «Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della          presente legge,  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del          Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la          finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il          contrasto  del  cyberbullismo,  del   quale   fanno   parte          rappresentanti del Ministero  dell'interno,  del  Ministero          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   del          Ministero della giustizia,  del  Ministero  dello  sviluppo          economico, del Ministero  della  salute,  della  Conferenza          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28          agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le  garanzie  nelle          comunicazioni, del Garante per l'infanzia e  l'adolescenza,          del   Comitato    di    applicazione    del    codice    di          autoregolamentazione media e minori,  del  Garante  per  la          protezione  dei  dati  personali,   di   associazioni   con          comprovata esperienza  nella  promozione  dei  diritti  dei          minori e degli adolescenti e  nelle  tematiche  di  genere,          degli operatori che forniscono servizi di social networking          e  degli  altri  operatori   della   rete   internet,   una          rappresentanza  delle  associazioni  studentesche   e   dei          genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel          contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che          partecipano ai lavori del tavolo non e'  corrisposto  alcun          compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o          emolumento comunque denominato.                 2. Il tavolo tecnico di cui al  comma  1,  coordinato          dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della          ricerca,   redige,   entro   sessanta   giorni   dal    suo          insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto          e la prevenzione  del  cyberbullismo,  nel  rispetto  delle          direttive europee in materia e  nell'ambito  del  programma          pluriennale  dell'Unione  europea  di  cui  alla  decisione          1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16          dicembre 2008, e realizza un sistema di  raccolta  di  dati          finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e,          anche  avvalendosi  della  collaborazione  con  la  polizia          postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia,          al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.                 3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro  il          termine previsto dal  medesimo  comma,  con  il  codice  di          co-regolamentazione per la prevenzione e il  contrasto  del          cyberbullismo, a cui devono  attenersi  gli  operatori  che          forniscono  servizi  di  social  networking  e  gli   altri          operatori della rete internet. Con il  predetto  codice  e'          istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato          il compito di identificare procedure e formati standard per          l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, nonche' di aggiornare          periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche  e          dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1  del          presente articolo, la tipologia dei soggetti  ai  quali  e'          possibile inoltrare la medesima istanza  secondo  modalita'          disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1.  Ai          soggetti  che  partecipano  ai  lavori  del   comitato   di          monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita',          gettone di presenza, rimborso spese o  emolumento  comunque          denominato.                 4. Il piano di cui al comma 2  stabilisce,  altresi',          le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno          del  cyberbullismo  rivolte  ai   cittadini,   coinvolgendo          primariamente  i  servizi  socio-educativi   presenti   sul          territorio in sinergia con le scuole.                 5. Nell'ambito  del  piano  di  cui  al  comma  2  la          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  in  collaborazione          con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della          ricerca  e  con   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle          comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di  cui          al comma 7, primo periodo, periodiche campagne  informative          di prevenzione e  di  sensibilizzazione  sul  fenomeno  del          cyberbullismo, avvalendosi dei  principali  media,  nonche'          degli organi di comunicazione e di  stampa  e  di  soggetti          privati.                 6. A  decorrere  dall'anno  successivo  a  quello  di          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il   Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette          alle Camere,  entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  una          relazione sugli esiti delle  attivita'  svolte  dal  tavolo          tecnico   per   la   prevenzione   e   il   contrasto   del          cyberbullismo, di cui al comma 1.                 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di  cui          al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui  a          decorrere dall'anno 2017. Al  relativo  onere  si  provvede          mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017,  2018          e 2019, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale          2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.                 8. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti          variazioni di bilancio.».   |  
|   |                                 Art. 6                        Formazione dei docenti 
   1. Nell'ambito delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma  125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche  afferenti  all'insegnamento  trasversale dell'educazione civica.  Il  Piano  nazionale  della  formazione  dei docenti, di cui all'articolo 1, comma  124,  della  legge  13  luglio 2015, n. 107, e' aggiornato al fine di comprendervi le  attivita'  di cui al primo periodo.   2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di  armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al  comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una  ricognizione  dei  loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di  rete  nonche',  in conformita' al principio  di  sussidiarieta'  orizzontale,  specifici accordi in ambito territoriale.  
           Note all'art. 6: 
               - Si riporta l'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio          2015, n. 107, recante «Riforma  del  sistema  nazionale  di          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle          disposizioni   legislative   vigenti»,   pubblicata   nella          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:                 «124. Nell'ambito  degli  adempimenti  connessi  alla          funzione docente, la formazione in servizio dei docenti  di          ruolo  e'  obbligatoria,  permanente  e   strutturale.   Le          attivita'  di  formazione  sono  definite   dalle   singole          istituzioni scolastiche in coerenza con il piano  triennale          dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani          di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della          Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'          nazionali  indicate  nel  Piano  nazionale  di  formazione,          adottato  ogni  tre   anni   con   decreto   del   Ministro          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  sentite          le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.».   |  
|   |                                 Art. 7                           Scuola e famiglia 
   1.   Al   fine   di    valorizzare    l'insegnamento    trasversale dell'educazione  civica  e  di  sensibilizzare  gli   studenti   alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la  collaborazione  con le   famiglie,   anche   integrando    il    Patto    educativo    di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,  n.  249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli  da  412  a  414  del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile  1928,  n.  1297,  sono abrogati.  
           Note all'art. 7: 
               - Si riporta l'art. 5-bis del  decreto  del  Presidente          della  Repubblica  24  giugno  1998,  n.  249  (Regolamento          recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della          scuola secondaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29          luglio 1998, n. 175:                 «Art. 5-bis (Patto educativo di  corresponsabilita').          -   1.   Contestualmente   all'iscrizione   alla    singola          istituzione scolastica, e' richiesta la  sottoscrizione  da          parte dei genitori e degli studenti di un  Patto  educativo          di corresponsabilita', finalizzato a  definire  in  maniera          dettagliata e condivisa diritti e doveri nel  rapporto  tra          istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.                 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano  le          procedure  di  sottoscrizione  nonche'  di  elaborazione  e          revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.                 3. Nell'ambito delle prime due  settimane  di  inizio          delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica          pone in essere le iniziative piu' idonee per  le  opportune          attivita'  di  accoglienza  dei  nuovi  studenti,  per   la          presentazione  e  la  condivisione  dello   statuto   delle          studentesse  e  degli  studenti,  del  piano   dell'offerta          formativa,  dei  regolamenti  di  istituto  e   del   patto          educativo di corresponsabilita'.».               - Il testo degli  articoli  da  412  a  414  del  regio          decreto  26  aprile  1928,  n.   1297   (Approvazione   del          regolamento   generale    sui    servizi    dell'istruzione          elementare), abrogati dalla presente legge,  e'  pubblicato          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio          1928, n. 167.   |  
|   |                                 Art. 8                          Scuola e territorio 
   1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica  e'  integrato con esperienze extra-scolastiche, a  partire  dalla  costituzione  di reti anche di durata pluriennale con  altri  soggetti  istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo  settore,  con  particolare riguardo a  quelli  impegnati  nella  promozione  della  cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita'  attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra  cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche  di  cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni  scolastiche  possono  collaborare  ai  fini  del   primo periodo.   2.  I   comuni   possono   promuovere   ulteriori   iniziative   in collaborazione  con  le  scuole,  con   particolare   riguardo   alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei  loro organi, alla conoscenza  storica  del  territorio  e  alla  fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali.     |  
|   |                                 Art. 9            Albo delle buone pratiche di educazione civica 
   1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica, l'Albo delle buone pratiche di educazione civica.   2.  Nell'Albo  sono  raccolte  le  buone  pratiche  adottate  dalle istituzioni scolastiche nonche' accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  per l'attuazione  delle  tematiche  relative  all'educazione   civica   e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di  condividere  e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza.     |  
|   |                                 Art. 10               Valorizzazione delle migliori esperienze 
   1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e  grado  di istruzione,  un  concorso  nazionale  per  la  valorizzazione   delle migliori esperienze in materia  di  educazione  civica,  al  fine  di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale.     |  
|   |                                 Art. 11                         Relazione alle Camere 
   1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca presenta,  con  cadenza   biennale,   alle   Camere   una   relazione sull'attuazione  della  presente  legge,  anche   nella   prospettiva dell'eventuale modifica  dei  quadri  orari  che  aggiunga  l'ora  di insegnamento di educazione civica.     |  
|   |                                 Art. 12                       Clausola di salvaguardia 
   1. Le disposizioni della  presente  legge  sono  applicabili  nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione.     |  
|   |                                 Art. 13                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  della presente  legge  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 20 agosto 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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