Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2019 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 |
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Principi
1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalita', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. |
| Art. 2 Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica
1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e' istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della societa'. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate dalla scuola dell'infanzia. 2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: «di competenze linguistiche» sono sostituite dalle seguenti: «di competenze civiche, linguistiche». 3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non puo' essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. 4. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' affidato, in contitolarita', a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento e' affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. 5. Per ciascuna classe e' individuato, tra i docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. 6. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 7. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, ne' ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. 9. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nonche' il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario: «Art. 18 (Livelli essenziali dei percorsi). - 1. Allo scopo di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'art. 1, comma 5, le regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi: (Omissis). b) l'acquisizione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono; (Omissis).». - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario. - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191. - Si riporta l'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230: «Art. 1 (Cittadinanza e Costituzione). - 1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. 1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresi' attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Si riportano l'art. 2, comma 4 e l'art. 17, comma 10, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario: «Art. 2 (Valutazione nel primo ciclo). - (Omissis). 4. Sono oggetto di valutazione le attivita' svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", fermo quanto previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Omissis).». «Art. 17 (Prove di esame). - (Omissis). 10. Il colloquio accerta altresi' le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attivita' relative a "Cittadinanza e Costituzione", fermo quanto previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.». |
| Art. 3 Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento
1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; f) educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie; g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) formazione di base in materia di protezione civile. 2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. |
| Art. 4 Costituzione e cittadinanza
1. A fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica e' posta la conoscenza della Costituzione italiana. Gli alunni devono essere introdotti alla conoscenza dei contenuti della Carta costituzionale sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo, sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilita', della legalita', della partecipazione e della solidarieta'. 2. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, disciplinato dalla Carta costituzionale, sono adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva, possono essere attivate iniziative per lo studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. 3. La conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire. 4. Con particolare riferimento agli articoli 1 e 4 della Costituzione possono essere promosse attivita' per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro. |
| Art. 5 Educazione alla cittadinanza digitale
1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all' articolo 2, e' prevista l'educazione alla cittadinanza digitale. 2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 prevede almeno le seguenti abilita' e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualita' tenendo conto dell'eta' degli alunni e degli studenti: a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunita' di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversita' culturale e generazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire l'identita' digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identita' altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali; g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, di diffonderne la conoscenza tra i soggetti interessati e di valutare eventuali esigenze di aggiornamento, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca convoca almeno ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi del decreto di cui al comma 4. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono determinati i criteri di composizione e le modalita' di funzionamento della Consulta di cui al comma 3, in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore. L'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza designa un componente della Consulta. 5. La Consulta di cui al comma 3 presenta periodicamente al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo e segnala eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune. 6. La Consulta di cui al comma 3 opera in coordinamento con il tavolo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71. 7. Per l'attivita' prestata nell'ambito della Consulta, ai suoi componenti non sono dovuti compensi, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi di spese.
Note all'art. 5:
- Si riporta l'art. 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2017, n. 127: «Art. 3 (Piano di azione integrato). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. 3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'art. 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi', le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. 5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1. 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Art. 6 Formazione dei docenti
1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' aggiornato al fine di comprendervi le attivita' di cui al primo periodo. 2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonche', in conformita' al principio di sussidiarieta' orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.
Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162: «124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.». |
| Art. 7 Scuola e famiglia
1. Al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 a 414 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.
Note all'art. 7:
- Si riporta l'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175: «Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilita'). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilita', finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonche' di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attivita' didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu' idonee per le opportune attivita' di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'.». - Il testo degli articoli da 412 a 414 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), abrogati dalla presente legge, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1928, n. 167. |
| Art. 8 Scuola e territorio
1. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica e' integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative del presente comma e sono stabiliti i criteri e i requisiti, tra cui la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche di cui all'articolo 3, comma 1, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini del primo periodo. 2. I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole, con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali. |
| Art. 9 Albo delle buone pratiche di educazione civica
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Albo delle buone pratiche di educazione civica. 2. Nell'Albo sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonche' accordi e protocolli sottoscritti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. |
| Art. 10 Valorizzazione delle migliori esperienze
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice annualmente, con proprio decreto, per ogni ordine e grado di istruzione, un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuoverne la diffusione nel sistema scolastico nazionale. |
| Art. 11 Relazione alle Camere
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge, anche nella prospettiva dell'eventuale modifica dei quadri orari che aggiunga l'ora di insegnamento di educazione civica. |
| Art. 12 Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
| Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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