| Gazzetta n. 195 del 21 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 8 agosto 2019 |  
| Presentazione  delle  istanze  di  indennizzo  al  Fondo   indennizzo risparmiatori (FIR).  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto l'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145, recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio  2019-2021»,  come modificato dall'art. 36 del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 59,  il quale ha stabilito,  tra  l'altro,  che  le  domande  di  indennizzo, corredate di idonea documentazione, sono inviate entro il termine  di centottanta giorni decorrenti dalla  data  individuata  con  apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;   Visto il proprio decreto del 10 maggio 2019, recante «Modalita'  di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)  in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1,  commi  da  493  a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019;   Visto il proprio decreto del  4  luglio  2019,  recante  «Nomina  e relativi compensi dei componenti della  commissione  tecnica  di  cui all'art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;   Considerata l'esigenza di adeguare il citato decreto del 10  maggio 2019 secondo le disposizioni approvate dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, di conversione dell'art. 36 del decreto-legge 30 aprile 2019,  n. 34, e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali;   Visto che Consap S.p.a. ha comunicato di  avere  realizzato  quanto previsto dall'art. 10 del citato decreto del 10 maggio 2019;   Considerata la necessita' di stabilire la data  di  decorrenza  del termine di centottanta giorni per la presentazione delle  istanze  di indennizzo al FIR, previsto dall'art. 1, comma 501,  della  legge  30 dicembre 2018, n.  145,  in  corrispondenza  alla  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;   Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati personali in data 30 luglio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1  Decorrenza del termine di presentazione delle istanze di indennizzo 
   1. Ai fini della erogazione delle prestazioni del Fondo  indennizzo risparmiatori (FIR) istituito dall'art. 1, comma 493, della legge  30 dicembre 2018, n. 145, le domande di indennizzo, corredate di  idonea documentazione, sono inviate esclusivamente in via  telematica  entro il termine di centottanta giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo alla data della pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  secondo  moduli  informatici rinvenibili e compilabili tramite  apposita  piattaforma  informatica accessibile                  all'indirizzo                   internet https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it e  gestita  da  Consap S.p.a., individuata allo scopo ai sensi dell'art. 1,  comma  501-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019.     |  
|   |                                 Art. 2                    Trattamento dei dati personali 
   1. Nell'esercizio delle attivita' connesse alla gestione del Fondo, da cui discende il trattamento di dati personali ai  sensi  dell'art. 4,  paragrafo  1,  n.  2),  del  regolamento  (UE)  n.  679/2016  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile   2016,   la commissione  tecnica,  attese  le   sue   specifiche   competenze   e l'indipendenza che contraddistingue  il  suo  operato,  assicura,  in riferimento all'ambito  di  operativita'  riconosciuto  dal  presente decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi  e  delle  garanzie previsti in osservanza e in adempimento  delle  prescrizioni  di  cui all'art. 24 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.   2. Consap S.p.a., in virtu' di quanto disposto dall'art.  8,  comma 5, del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  10 maggio 2019, agisce per conto e, laddove richiesto, su  delega  della commissione tecnica,  per  tutta  la  durata  delle  attivita'  della segreteria  tecnica.  Il  rapporto  e'  regolato  tra  le  parti   in osservanza degli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento  (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27  aprile 2016, con la nomina da parte  della  commissione  tecnica  di  Consap S.p.a. quale responsabile del trattamento, da  formalizzare  mediante apposito separato atto.     |  
|   |                                 Art. 3                Modifiche al decreto del 10 maggio 2019 
   1. La lettera a) dell'art. 4, comma 3,  del  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019 e' sostituita  dalla seguente:     «a) la consistenza del patrimonio  mobiliare  di  proprieta'  del risparmiatore di valore inferiore a  100.000  euro  posseduto  al  31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di  cui  all'art.  2, comma  1,  lettera  f),  nonche'  i  contratti  di  assicurazione   a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze, Dipartimento delle finanze  del  13  aprile  2017,  n.  138,  recante approvazione del modello  tipo  di  dichiarazione  sostitutiva  unica (DSU), nonche' delle relative  istruzioni  per  la  compilazione,  ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, oppure l'ammontare del  reddito complessivo dell'avente diritto  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche inferiore a  35.000  euro  nell'anno  2018,  al netto di eventuali prestazioni di  previdenza  complementare  erogate sotto forma di rendita;».   2. L'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze del 10 maggio 2019 e' modificato, altresi', come segue:     a) al comma 1 la lettera h) e' soppressa;     b) al comma  2,  lettere  f)  e  g),  e  al  comma  3  la  parola «autenticata» e' soppressa.   3. L'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze del 10 maggio 2019 e' modificato come segue:     a) al comma 1, dopo le  parole  «apposita  richiesta  che»,  sono inserite le parole «, nel  rispetto  della  disciplina  normativa  in materia di trattamento dei  dati  personali  secondo  i  principi  di pertinenza e di non eccedenza del trattamento,»;     b) al comma 2, le parole «inerenti alla»  sono  sostituite  dalle parole «necessari a riscontrare quanto dichiarato nella».  Alla  fine del comma 2 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «A  richiesta  della commissione tecnica, l'Agenzia delle entrate conferma, sulla base dei dati di cui dispone,  il  rispetto  o  meno  del  requisito  previsto dall'art. 4, comma 3, lettera a), del  presente  decreto,  dichiarato nella istanza di indennizzo previsto dal comma  502-bis  dell'art.  1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni,  con le modalita' concordate con la commissione stessa, nel rispetto della disciplina normativa in materia di  trattamento  dei  dati  personali secondo   i   principi   di   liceita',   correttezza,   trasparenza, minimizzazione, nonche' integrita' e riservatezza.»;     c) al comma 3, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I risparmiatori che hanno i requisiti soggettivi ed oggettivi  previsti dal comma 502-bis dell'art. 1  della  legge  n.  145  del  2018  sono soddisfatti con  priorita'  a  valere  sulla  dotazione  del  FIR  e, nell'erogazione  degli  indennizzi  dovuti  agli  stessi,   e'   data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.».   4. All'art. 10, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente  periodo: «Le modalita' di realizzazione e di gestione della  piattaforma  sono stabilite in un atto tecnico adottato dalla commissione tecnica,  che individua,  nel  rispetto  dei   principi   di   minimizzazione,   di limitazione della conservazione e di integrita'  e  riservatezza  dei dati, le misure  tecniche  e  organizzative  idonee  a  garantire  un livello di sicurezza adeguato ai rischi  presentati  dal  trattamento che derivano dalla distruzione, della perdita, dalla modifica,  dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso,  anche  accidentale,  ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.».     |  
|   |                                 Art. 4                       Controllo e pubblicazione 
   1. Il presente decreto  sara'  sottoposto  alla  registrazione  dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  sito  internet   del   Ministero dell'economia e delle finanze. 
     Roma, 8 agosto 2019 
                                                     Il Ministro: Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze, n. 1-1142     |  
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