| Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 24 luglio 2019, n. 91 |  
| Ratifica  ed  esecuzione  dei  seguenti  Trattati:  a)  Trattato   di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed  il  Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano  l'8  settembre  2015;  b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra  il  Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica  del  Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i seguenti Trattati:     a) Trattato di  estradizione  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015;     b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia  penale  tra  il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica  del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015.     |  
|   |                         TRATTATO DI ESTRADIZIONE 
               TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
               ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA 
   Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il   Governo   della. Repubblica del Kenya qui di seguito denominati "Parti Contraenti",   desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere  la  criminalita'  sulla  base  del  reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;   ritenendo che tale obiettivo puo'  essere  conseguito  mediante  la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione  comune in materia di estradizione,   hanno stabilito quanto segue: 
                              ARTICOLO 1 
                         Obbligo di Estradare 
   Ciascuna Parte Contraente, in  conformita'  alle  disposizioni  del presente Trattato e su domanda dello Stato Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel  suo  territorio  e che sono ricercate dallo Stato Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire  una  condanna  definitiva  a  pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta'  personale emessi a loro carico.      |  
|   |           TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE 
               TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
               ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA 
   Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya qui di seguito denominati "Parti Contraenti",   desiderando di promuovere un'efficace cooperazione trai  due  Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base  del  reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;   ritenendo che tale obiettivo puo'  essere  conseguito  mediante  la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,   hanno stabilito quanto segue:                              ARTICOLO 1 
                                Oggetto 
   1. Le  Parti  Contraenti,  in  conformita'  alle  disposizioni  del presente Trattato, si impegnano a prestarsi  reciprocamente  la  piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale.   2. Tale assistenza comprende:        (a) la ricerca e l'identificazione di persone;        (b) la notifica di atti e documenti  relativi  a  procedimenti penali;        (c)  la  citazione  di  testimoni,   parti   offese,   persone sottoposte  a  procedimento  penale  e  periti  per  la  comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;        (d) l'acquisizione e la trasmissione  di  atti,  documenti  ed elementi di prova;        (e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;        (f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;        (g) l'assunzione di interrogatori;        (h) il trasferimento di persone detenute al  fine  di  rendere testimonianza  o  interrogatorio  o  di  partecipare  ad  altri  atti processuali;        (i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di  luoghi o di cose;        (j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni,  congelamenti  di beni e sequestri;        (k) la confisca dei proventi di reato e delle cose  pertinenti al reato;        (l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali  e  la trasmissione di sentenze penali  e  di  informazioni  estratte  dagli archivi giudiziari;        (m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;        (n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti  con le leggi dello Stato Richiesto.   3. Il presente Trattato non si applica:        (a) all'esecuzione di ordini di  arresto  o  di  altre  misure restrittive della liberta' personale;        (b) all'estradizione di persone;        (c) all'esecuzione di sentenze penali pronunciate nello  Stato Richiedente;        (d)  al  trasferimento  della  persona  condannata   ai   fini dell'esecuzione della pena;        (e) al trasferimento dei procedimenti penali,   4. Il presente Trattato si applica  esclusivamente  alla  reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti Contraenti.      |  
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                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Trattati  di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  24 del  Trattato  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),   e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).     |  
|   |                                ARTICOLO 2 
                Reati che danno luogo all'Estradizione 
   1. Ai fini di questo Trattato, l'estradizione puo' essere  concessa quando:        a) la richiesta di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi  della  legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;        b) la richiesta di estradizione e' formulata per eseguire  una condanna definitiva ad  una  pena  detentiva  o  altro  provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai  sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento  della  presentazione della domanda la durata della pena  o  della  restrizione  ancora  da espiare e' di almeno sei mesi.   2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi  della legge di entrambi  gli  Stati  in  conformita'  al  paragrafo  1  del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato  e'  denominato con la stessa terminologia.   3. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi  e  di  cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il  motivo  che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di  tasse  e di imposte o non prevede la stessa disciplina in  materia  di  tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.   4. L'estradizione e' concessa  anche  se  il  reato  oggetto  della richiesta  e'  stato  commesso  fuori  dal  territorio  dello   Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto  autorizzi  il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal  suo territorio.   5. Se la richiesta di  estradizione  riguarda  due  o  piu'  reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste  dai paragrafi 1 e 2  del  presente  Articolo,  lo  Stato  Richiesto  puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.      |  
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                         Doppia Incriminazione 
   1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata  anche  quando  il fatto per il quale e' richiesta non  costituisce  reato  nello  Stato Richiesto.   2. Tuttavia,  quando  la  richiesta  di  assistenza  si   riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone  o  risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il  fatto per cui e' richiesta e' previsto come  reato  anche  dall'ordinamento giuridico dello Stato Richiesto.      |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a), valutati in euro 24.826 annui a decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e  17  del  Trattato  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 26.126 annui  a decorrere dall'anno  2019,  e  dalle  rimanenti  spese  di  cui  agli articoli 14 e 25, pari ad euro 10.850  annui  a  decorrere  dall'anno 2019,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                ARTICOLO 3 
                     Motivi di Rifiuto Obbligatori 
   L'estradizione non e' concessa:        a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato  dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a  un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:             1) l'omicidio o altro reato contro la vita,  l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un  membro della sua famiglia;             2) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro  reato  non considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono parti;        b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di  razza,  sesso,  religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che  la posizione  di  tale  persona  nel  procedimento  penale  puo'  essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;        c) se il  reato  per  il  quale  l'estradizione  e'  richiesta potrebbe essere punito dallo Stato Richiedente con una  pena  vietata dalla legge dello Stato Richiesto;        d) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per  ritenere  che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta e' stata  sottoposta  o sara'  sottoposta,  per  il  reato  per   il   quale   e'   domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il  rispetto  dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele,  inumano, degradante o qualsiasi altra azione od omissione  che  violi  i  suoi diritti fondamentali. La circostanza che il procedimento si e' svolto in  contumacia  non  costituisce  di  per  se'  motivo   di   rifiuto dell'estradizione;        e) se, per il reato oggetto della richiesta di'  estradizione, la persona richiesta e' stata gia'  definitivamente  giudicata  dalle Autorita' competenti dello Stato Richiesto;        f) se, per il reato per il quale e' domandata  l'estradizione, e' intervenuta nello  Stato  Richiesto  amnistia,  indulto  o  grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione  del  reato  o  della pena;        g) se il  reato  per  il  quale  e'  domandata  l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge  dello  Stato Richiesto;        h) se lo Stato  Richiesto  ha  concesso  asilo  politico  alla persona richiesta;        i) se lo Stato Richiesto  ritiene  che  la  concessione  della estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero  determinare conseguenze  contrastanti  con  i  principi  fondamentali  della  sua legislazione nazionale.      |  
|   |                                ARTICOLO 3 
                   Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza 
   1. Lo Stato Richiesto puo' rifiutare,  in  tutto  o  in  parte,  di concedere l'assistenza richiesta:        (a) se la richiesta di assistenza e'  contraria  alla  propria legislazione nazionale  o  non  e'  conforme  alle  disposizioni  del presente Trattato;        (b) se la  richiesta  si  riferisce  ad  un  reato  di  natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine  non si considerano reati politici:             i) l'omicidio o altro reato contro la vita,  l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un  membro della sua famiglia;             ii) i reati di terrorismo e  qualsiasi  altro  reato  non considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono parti;        (c) se la  richiesta  si  riferisce  ad  un  reato  di  natura esclusivamente  militare,  ai   sensi   delle   leggi   dello   Stato Richiedente;        (d) se il reato per cui  si  procede  e'  punito  dallo  Stato Richiedente con una pena di specie vietata dalla  legge  dello  Stato Richiesto;        (e) se ha fondati motivi per  ritenere  che  la  richiesta  e' avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o  promuovere  altre azioni nei confronti di una persona per  motivi  attinenti  a  razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche  ovvero  che  la posizione di tale persona  possa  essere  pregiudicata  per  uno  dei suddetti motivi;        (f) se ha gia' in corso un  procedimento  penale,  o  ha  gia' pronunciato una  sentenza  definitiva,  nei  confronti  della  stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta  di assistenza giudiziaria;        (g)  se  ritiene  che  l'esecuzione   della   richiesta   puo' compromettere la sua  sovranita',  sicurezza,  l'ordine  pubblico  od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con  i  principi  fondamentali  della  sua  legislazione nazionale.   2. Lo Stato Richiesto puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un  procedimento  penale  in corso nello Stato Richiesto.   3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha la facolta'  di  valutare  se  l'assistenza  possa essere concessa a determinate condizioni. A tal  fine,  le  Autorita' Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi  dell'Articolo  4  del presente Trattato, si consultano e, se lo Stato  Richiedente  accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e'  eseguita  in  conformita' alle modalita' convenute.   3. Quando  lo  Stato  Richiesto  rifiuta  o   rinvia   l'assistenza giudiziaria informa per iscritto lo Stato Richiedente  delle  ragioni del suo rifiuto o del rinvio.      |  
|   |                                 Art. 4 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 24 luglio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede      |  
|   |                                ARTICOLO 4 
                     Motivi di Rifiuto Facoltativi 
   L'estradizione  puo'  essere  rifiutata  in  una   delle   seguenti circostanze:        a) se il reato per il quale  l'estradizione  e'  richiesta  e' soggetto alla giurisdizione dello Stato  Richiesto  conformemente  al proprio diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta o  sara' sottoposta a  procedimento  penale  dalle  Autorita'  competenti  del medesimo  Stato  per  lo  stesso  reato  per  cui  l'estradizione  e' domandata;        b) se lo Stato Richiesto, nel tenere conto della gravita'  del reato  e  degli  interessi  dello  Stato  Richiedente,  ritiene   che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni  di  carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute  o di altre condizioni personali della persona richiesta.      |  
|   |                                ARTICOLO 4 
                          Autorita' Centrali 
   1. Ai fini  del  presente  Trattato,  le  richieste  di  assistenza giudiziaria  dovranno  essere  presentate  dalle  Autorita'  Centrali designate dalle Parti Contraenti, tramite i canali diplomatici.   2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il  Ministero della  Giustizia  e  per  la  Repubblica  del  Kenya   e'   l'Ufficio dell'Attorney General.   3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il  canale diplomatico,  gli  eventuali  cambiamenti   dell'Autorita'   Centrale designata.      |  
|   |                                ARTICOLO 5 
                      Estradizione del Cittadino 
   1. Ciascuno Stato ha il diritto  di  rifiutare  l'estradizione  dei propri cittadini.   2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e a  domanda  dello  Stato Richiedente, lo  Stato  Richiesto  sottopone  il  caso  alle  proprie Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della  legge  interna.  A  tale  scopo,  lo  Stato  Richiedente fornisce  gratuitamente  allo  Stato  Richiesto,  per   mezzo   delle Autorita' Centrali di cui al successivo  Articolo  6,  le  prove,  la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.   3. Lo  Stato  Richiesto   comunica   tempestivamente   allo   Stato Richiedente  il  seguito  riservato  alla  domanda  e   l'esito   del procedimento.      |  
|   |                                ARTICOLO 5 
                   Forma e Contenuto della Richiesta 
   1. La richiesta di assistenza  e'  formulata  in  originale  e  per iscritto  e  deve  recare  la  firma  e  il   timbro   dell'Autorita' richiedente in conformita' alle norme interne.   2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:        (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;        (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi  compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni  cagionati, nonche' la loro qualificazione giuridica;        (c) l'indicazione delle  disposizioni  di  legge  applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla  pena  che  puo'  essere inflitta;        (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste;        (e) l'indicazione del termine  entro  il  quale  la  richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata;        (f) l'indicazione delle persone che si chiede  di  autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita'  al successivo Articolo 6 paragrafo 3;        (g) le informazioni sulle indennita' e sui  rimborsi  spese  a cui ha diritto la persona che  e'  citata  a  comparire  nello  Stato Richiedente  per  l'assunzione  di  una  prova,  in  conformita'   al successivo Articolo 10 paragrafo 3;        (h) le informazioni necessarie per  l'assunzione  della  prova mediante videoconferenza, in conformita' al  successivo  Articolo  14 paragrafo 5.   3. La  richiesta  di  assistenza,  per  quanto  necessario  e   ove possibile, deve altresi' contenere quanto segue:        (a) le informazioni sull'identita' delle persone  soggette  ad indagine o a procedimento penale;        (b)  le   informazioni   sull'identita'   della   persona   da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi;        (c)  le  informazioni  sull'identita'  e  la  residenza  della persona destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al procedimento,  nonche'  il  modo  in  cui  la  notifica  deve  essere eseguita;        (d) le informazioni sull'identita'  e  sulla  residenza  della persona che deve rendere testimonianza o altre dichiarazioni;        (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o  della  cosa  da ispezionare o esaminare;        (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo  da  perquisire  e l'indicazione dei beni da sequestrare o confiscare;        (g) l'indicazione delle procedure particolari che si  desidera vengano seguite nel dare esecuzione  alla  richiesta  e  le  relative ragioni;        (h) l'indicazione delle eventuali esigenze di riservatezza;        (i)  qualsiasi  altra  informazione   che   possa   facilitare l'esecuzione della richiesta.   4. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto  della  richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni.   5. La richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e  la  documentazione giustificativa  presentata  ai  sensi  del  presente  Articolo   sono accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.   6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso  i canali diplomatici dalle Autorita'  Centrali  di  cui  al  precedente Articolo 4,  puo'  essere  preliminarmente  inoltrata  con  mezzi  di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta  deve  pervenire  entro  i  trenta  giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza.      |  
|   |                                ARTICOLO 6 
  Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali 
   1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita'  Centrali  designate dalle Parti Contraenti trasmettono le  richieste  di  estradizione  e comunicano tramite i canali diplomatici.   2. Le Autorita' Centrali sono il Ministero  della  Giustizia  della Repubblica  Italiana  e  l'Ufficio  dell'  Attorney   General   della Repubblica del Kenya.   3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il  canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.      |  
|   |                                ARTICOLO 6 
                      Esecuzione della Richiesta 
   1. Lo Stato Richiesto da' immediata esecuzione  alla  richiesta  di assistenza in conformita' alla  sua  legislazione  nazionale.  A  tal fine, l'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiesto emette gli ordini di comparizione, i  mandati  di  perquisizione,  i  provvedimenti  di sequestro o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.   2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato  Richiesto  esegue  la  richiesta  di  assistenza  secondo   le modalita' indicate dallo Stato Richiedente.   3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, lo Stato  Richiesto  puo'  autorizzare  le  persone  specificate   nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato Richiesto informa  tempestivamente lo Stato Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione  della richiesta di assistenza. Le persone autorizzate possono,  tramite  le Autorita' competenti dello  Stato  Richiesto,  rivolgere  domande  in relazione alle attivita' di assistenza, acquisire  direttamente,  nel corso dell'assunzione  della  prova,  documentazione  attinente  alla prova  stessa  o  chiedere  l'esecuzione  di  altri  atti  istruttori comunque collegati a dette attivita'.   4. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato  Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta.  Se  l'assistenza richiesta  non  puo'  essere  fornita,  lo  Stato  Richiesto  ne  da' immediata comunicazione allo Stato Richiedente, indicandone i motivi.   5. Se  la  persona  nei  cui  confronti  deve  essere  eseguita  la richiesta di assistenza giudiziaria  invoca  immunita',  prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale  dello  Stato Richiesto, la questione e' risolta  dall'Autorita'  competente  dello Stato  Richiesto  anteriormente  all'esecuzione  della  richiesta   e l'esito  viene  comunicato  allo  Stato  Richiedente  attraverso   le rispettive  Autorita'  Centrali.  Se  la  persona  invoca  immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione  nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione  e'  data  comunicazione attraverso le rispettive Autorita'  Centrali,  affinche'  l'Autorita' competente dello Stato Richiedente decida al riguardo.      |  
|   |                                ARTICOLO 7 
            Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 
   1. La richiesta di estradizione e' formulata  in  originale  e  per iscritto e deve contenere quanto segue,  nel  suo  corpo  o  in  atti allegati:        a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente;        b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita',  la professione, il domicilio o la residenza della persona  richiesta,  i dati del documento di  identificazione  ed  ogni  altra  informazione utile ad identificare tale persona o a  determinare  dove  si  trovi, nonche', se disponibili, i  dati  segnaletici,  le  fotografie  e  le impronte digitali della stessa;        c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il  quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione  della  data  e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica;        d) il testo delle disposizioni di legge applicabili,  comprese le norme sulla procedibilita', sulla prescrizione e  sulla  pena  che puo' essere inflitta;        e) il testo delle disposizioni di legge  che  conferiscono  la giurisdizione allo Stato  Richiedente,  nel  caso  in  cui  il  reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso fuori  dal territorio di questo Stato.   2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1. del presente  Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata:        a)  dalla  copia  autentica  dell'ordine  di  arresto   emesso dall'Autorita'  competente  dello  Stato   Richiedente,   quando   la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;        b)  dalla  copia  autentica   della   sentenza   esecutiva   e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la richiesta ha  lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della  persona richiesta.   3. La richiesta di estradizione e gli altri  documenti  a  sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti  paragrafi 1 e 2 sono sottoscritti o  sigillati  ufficialmente  dalle  Autorita' competenti  dello  Stato  Richiedente  e  sono   accompagnati   dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.      |  
|   |                                ARTICOLO 7 
                          Ricerca di Persone 
   In conformita' alle disposizioni del presente  Trattato,  lo  Stato Richiesto fa tutto il possibile per rintracciare le persone  indicate nelle richieste di  assistenza  giudiziaria  che  presumibilmente  si trovano nel suo territorio.      |  
|   |                                ARTICOLO 8 
                      Informazioni Supplementari 
   1. Se le informazioni fornite dallo Stato  Richiedente  a  sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti  per  permettere allo Stato Richiesto di prendere una decisione  in  applicazione  del presente Trattato, lo  Stato  Richiesto  puo'  richiedere  che  siano fornite le necessarie informazioni  aggiuntive  entro  quarantacinque giorni.   2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari  entro il termine di cui al paragrafo 1 del  presente  Articolo  equivale  a rinuncia  alla  richiesta  di  estradizione.  Tuttavia,  allo   Stato Richiedente non e' preclusa la possibilita'  di  avanzare  una  nuova richiesta di estradizione per la  stessa  persona  e  per  lo  stesso reato.      |  
|   |                                ARTICOLO 8 
                         Citazioni e Notifiche 
   1. Lo Stato Richiesto  provvede  a  effettuare  le  citazioni  e  a notificare  i  documenti  trasmessi  dallo   Stato   Richiedente   in conformita' alla sua legislazione nazionale.   2. Lo  Stato  Richiesto,  dopo  avere  eseguito  la  notifica,   fa pervenire allo Stato Richiedente un attestato  di  avvenuta  notifica recante  la  firma  o  il  timbro  dell'Autorita'  notificante,   con l'indicazione della data, ora,  luogo  e  modalita'  della  consegna, nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la  notifica  non   e'   eseguita,   lo   Stato   Richiesto   informa tempestivamente lo  Stato  Richiedente  e  comunica  i  motivi  della mancata notifica.   3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono  essere formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.   4. La citazione e la notifica non  devono  essere  accompagnati  da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.      |  
|   |                                ARTICOLO 9 
                               Decisione 
   1. Lo Stato Richiesto decide sulla  richiesta  di  estradizione  in conformita' alle procedure previste nel proprio  diritto  interno  ed informa prontamente lo Stato Richiedente sulla sua decisione.   2. Se lo Stato Richiesto rifiuta in tutto o in parte  la  richiesta di estradizione, i motivi del  rifiuto  sono  notificati  allo  Stato Richiedente.      |  
|   |                                ARTICOLO 9 
              Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 
   1. Lo  Stato  Richiesto,  in  conformita'  alla  sua   legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni  di  testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o a procedimento penale, periti o altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria  e  li trasmette allo Stato Richiedente.   2. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato  Richiedente della data e del luogo dello svolgimento dell'attivita' probatoria di cui al paragrafo  precedente,  anche  per  le  finalita'  di  cui  al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorita'  Centrali  si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi gli Stati.   3. La  persona  citata  a  rendere  dichiarazioni  ha  facolta'  di rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   dello   Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato Richiedente  deve  farne  espressa  menzione   nella   richiesta   di assistenza.   4. Lo Stato Richiesto  ammette  la  presenza  del  difensore  della persona citata a rendere dichiarazioni,  laddove  cio'  sia  previsto dalla legislazione dello Stato Richiedente e non contrasti con quella dello Stato Richiesto.   5. I documenti e gli altri  elementi  di  prova  ai  quali  si  sia riferita la persona citata a  rendere  dichiarazioni  possono  essere acquisiti e sono ammissibili nello Stato Richiedente  come  mezzo  di prova in conformita' all'ordinamento di questo Stato.      |  
|   |                                ARTICOLO 10 
                       Principio di Specialita' 
   1. La persona estradata in conformita'  al  presente  Trattato  non puo' essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta  ai fini dell'esecuzione di una  condanna,  ne'  sottoposta  a  qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nello Stato Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:        a) la persona estradata,  dopo  aver  lasciato  il  territorio dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;        b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha  avuto  la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il  tempo durante il quale tale persona non ha lasciato  Io  Stato  Richiedente per cause di forza maggiore;        c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale  caso,  lo  Stato Richiesto, previa specifica domanda  dello  Stato  Richiedente,  puo' prestare il consenso  al  perseguimento  della  persona  estradata  o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per  altro reato  differente  da  quello  che  ha  motivato  la   richiesta   di estradizione, in conformita' alle condizioni e nei  limiti  stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo:             1)  lo  Stato  Richiesto  puo'  richiedere   allo   Stato Richiedente  la  trasmissione  dei  documenti  e  delle  informazioni indicate nell'Articolo 7;             2) in attesa della decisione sulla domanda  avanzata,  la persona estradata puo' essere detenuta dallo  Stato  Richiedente  nei limiti di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda  stessa da parte dello Stato Richiesto, sempre che cio'  sia  autorizzato  da quest'ultimo Stato.   2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  punto  c)   del   paragrafo precedente, lo Stato Richiedente puo' adottare le misure  necessarie, secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione.   3. Quando la  qualificazione  giuridica  del  fatto  contestato  e' modificata nel corso del  procedimento,  la  persona  estradata  puo' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione  che  anche  per   tale   nuovo   reato   sia   consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.      |  
|   |                                ARTICOLO 10 
             Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente 
   1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente  nel  territorio dello  Stato  Richiedente  al   fine   di   rendere   interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di  compiere  altre  attivita'  processuali.  Lo  Stato Richiesto  informa  tempestivamente  lo   Stato   Richiedente   della disponibilita' di tale persona.   2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad  un'Autorita'  del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni  prima  del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo  Stato  Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.   3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la  misura  in  cui sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese,  cosi' come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).      |  
|   |                                ARTICOLO 11 
                   Riestradizione ad uno Stato Terzo 
   Salvo  i  casi  previsti  nei  punti  a)  e  b)  del  paragrafo   1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato  Richiesto  lo  Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che  gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato  terzo  per  reati commessi  anteriormente  alla  consegna.  Lo  Stato  Richiesto   puo' richiedere la  produzione  dei  documenti  ed  informazioni  indicati all'Articolo 7.      |  
|   |                                ARTICOLO 11 
                  Garanzie e Principio di Specialita' 
   1. La persona che si trova nel territorio dello  Stato  Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:        (a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura  privativa  della  liberta'  personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato;        (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o  altre dichiarazioni  ne'  a  partecipare  a  qualsiasi  atto   relativo   a procedimento  diverso  da  quello  menzionato  nella   richiesta   di assistenza, se non previo consenso  dello  Stato  Richiesto  e  della persona stessa.   2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere  effetto  se la persona ivi menzionata:        (a) non ha lasciato  il  territorio  dello  Stato  Richiedente entro trenta  giorni  dal  momento  in  cui  e'  stata  ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu'  necessaria.  Tale  termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha  lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore;        (b) avendo lasciato il  territorio  dello  Stato  Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.   3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata in conformita' alle disposizioni  del  presente  Trattato  o  che  si rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri  atti processuali ai sensi degli Articoli 9 o 10 del presente Trattato  non puo' essere sottoposta, per la sua  mancata  comparizione  o  il  suo rifiuto, a misure coercitive o privative  della  liberta'  personale, ivi  compreso  l'accompagnamento  coattivo.  A   richiesta,   possono applicarsi eventuali sanzioni di altra  natura  che  la  legge  dello Stato Richiesto prevede in circostanze simili.   4. Il  testimone,  o  il  perito,  ascoltato  in  conformita'  agli Articoli 9 e 10, e' comunque  responsabile  per  il  contenuto  della dichiarazione testimoniale o  della  relazione  peritale  ovvero  per altro comportamento penalmente rilevante  commesso  nel  corso  della comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato  Richiedente  e  fatta  salva  la  rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul reato.      |  
|   |                                ARTICOLO 12 
                          Arresto Provvisorio 
   1.  In  caso  di  urgenza,  lo  Stato  Richiedente  puo'  domandare l'arresto  provvisorio  della  persona  richiesta  in   vista   della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di  arresto provvisorio e' avanzata per iscritto mediante le  Autorita'  Centrali ai   sensi   dell'Articolo   6   di   questo   Trattato,   l'INTERPOL (l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.   2. La domanda di arresto provvisorio contiene  le  informazioni  di cui  all'Articolo  7,  paragrafo  1,  del  presente  Trattato  e   la manifestazione dell'intenzione di presentare una richiesta formale di estradizione.  Lo  Stato  Richiesto  puo'   richiedere   informazioni supplementari a norma dell'Articolo 8.   3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio,  lo  Stato Richiesto adotta le misure  necessarie  per  assicurare  la  custodia della persona richiesta ed informa prontamente lo  Stato  Richiedente dell'esito della sua domanda.   4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure  coercitive  imposte diventano inefficaci se, entro  i  quarantacinque  giorni  successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto non ha ricevuto la formale richiesta  di  estradizione.  Su motivata domanda dello Stato Richiedente, tale  termine  puo'  essere esteso di quindici giorni.   5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi  del  precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona  richiesta  se successivamente lo Stato Richiesto riceve  la  formale  richiesta  di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.      |  
|   |                                ARTICOLO 12 
             Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute 
   1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, non e'  possibile l'effettuazione della videoconferenza, lo Stato Richiesto, a  domanda dello Stato Richiedente, ha facolta'  di  trasferire  temporaneamente nello Stato Richiedente una persona detenuta nel  proprio  territorio al fine  di  consentirne  la  comparizione  dinanzi  ad  un'Autorita' competente dello Stato Richiedente  affinche'  renda  interrogatorio, testimonianza o altro tipo  di  dichiarazioni,  ovvero  partecipi  ad altri atti processuali, purche' la persona interessata vi  acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto  un  accordo  scritto  tra  gli Stati riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni.   2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a condizione che:                  (a) non interferisca  con  indagini  o  procedimenti penali, in corso nello Stato Richiesto, nei quali  debba  intervenire tale persona;                  (b) la persona trasferita sia mantenuta dallo  Stato Richiedente in stato di detenzione.   3. Il  periodo  trascorso  in  stato  di  detenzione  nello   Stato Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena  inflitta nello Stato Richiesto.   4. Quando  per  l'esecuzione  del  trasferimento   temporaneo   sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il  territorio di uno Stato terzo, e' cura dello Stato Richiedente  presentare,  ove necessaria, apposita domanda di transito  alle  competenti  Autorita' dello Stato terzo ed informare in  tempo  utile  lo  Stato  Richiesto dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione.   5. Lo  Stato  Richiedente  riconsegna  immediatamente  allo   Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui  al paragrafo 1 del presente  Articolo  ovvero  alla  scadenza  di  altro termine specificamente convenuto dalle  Autorita'  Centrali  dei  due Stati.   6. Alla  persona  trasferita  temporaneamente  in  conformita'   al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie  di cui all'Articolo 11.   7. Il trasferimento temporaneo puo' essere  rifiutato  dallo  Stato Richiesto in presenza di rilevanti e fondati motivi.      |  
|   |                                ARTICOLO 13 
           Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati 
   Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente  e  da  uno  o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati  diversi,  lo  Stato  Richiesto,  nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare:        a) se le richieste  sono  state  avanzate  sulla  base  di  un trattato;        b) la gravita' dei reati;        c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;        d) la nazionalita' ed il luogo  abituale  di  residenza  della persona richiesta;        e) le rispettive date di presentazione delle richieste;        f) la possibilita' di una  successiva  riestradizione  ad  uno Stato terzo.      |  
|   |                                ARTICOLO 13   Protezione  di  Vittime,   Testimoni   ed   altri   Partecipanti   al                         Procedimento Penale 
   In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati  delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambi  gli Stati adottano le misure previste nel proprio  ordinamento  giuridico interno per la protezione delle vittime, dei  testimoni  e  di  altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed  alle attivita' di assistenza richieste.      |  
|   |                                ARTICOLO 14 
                        Consegna della Persona 
   1. Se lo Stato  Richiesto  concede  l'estradizione,  gli  Stati  si accordano prontamente sul tempo, luogo  e  tutti  gli  altri  aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. Lo Stato  Richiedente e' altresi' informato della  durata  della  detenzione  subita  dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.   2. Il termine  per  la  consegna  della  persona  richiesta  e'  di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato Richiedente  e'  informato della concessione dell'estradizione.   3. Se nei termini di cui al paragrafo 2 del  presente  Articolo  lo Stato Richiedente non ha preso in  consegna  l'estradando,  lo  Stato Richiesto pone immediatamente in liberta' lo stesso e puo'  rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso  reato  avanzata  dallo  Stato  Richiedente,  salvo  quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente Articolo.   4. Se uno degli  Stati  non  consegna  o  non  prende  in  consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, lo Stato interessato informa l'altro e gli Stati medesimi  concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili  le  disposizioni  di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.   5. Quando l'estradando fugge tornando nello Stato  Richiesto  prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita  la  condanna nello  Stato  Richiedente,  tale  persona  puo'   essere   nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione  avanzata dallo Stato Richiedente per lo stesso reato. Lo Stato Richiedente non deve presentare i documenti previsti  dall'Articolo  7  del  presente Trattato.   6. Il periodo trascorso in stato di custodia,  anche  agli  arresti domiciliaci, dalla data dell'arresto fino alla data  della  consegna, e' computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale  o  della  pena  da  eseguire  nelle  ipotesi previste dall'Articolo 2, paragrafo 1.      |  
|   |                                ARTICOLO 14 
                 Comparizione mediante Videoconferenza 
   1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato  Richiesto  e deve essere  ascoltata  in  qualita'  di  testimone  o  perito  dalle Autorita'  competenti  dello  Stato  Richiedente,  quest'ultimo  puo' chiedere che la comparizione  abbia  luogo  per  videoconferenza,  in conformita'  alle  disposizioni  di  questo  Articolo,   se   risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti  volontariamente nel suo territorio.   2. La  comparizione  per  videoconferenza  puo'  essere,  altresi', richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o  a procedimento  penale  e  per  la  partecipazione  di   tale   persona all'udienza, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta  con  la legislazione nazionale di ciascun Stato. In questo caso, deve  essere permesso al difensore della persona che compare  di  essere  presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato Richiesto ovvero dinanzi all'Autorita' giudiziaria dello Stato Richiedente,  consentendosi  al difensore di  poter  comunicare  riservatamente  a  distanza  con  il proprio assistito.   3. La comparizione  mediante  videoconferenza  deve  essere  sempre effettuata nel caso in cui la persona che  deve  essere  ascoltata  o interrogata e' detenuta nel territorio dello Stato Richiesto.   4. Lo Stato Richiesto autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.   5. Le  richieste  di  comparizione   per   videoconferenza   devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5,  i  motivi  per  i quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si  presenti  personalmente  nello  Stato  Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.   6. L'Autorita' competente dello Stato Richiesto cita a comparire la persona in conformita' alla propria legislazione.   7. Con  riferimento  alla  comparizione  per   videoconferenza   si applicano le seguenti disposizioni:             (a) le Autorita' competenti di entrambi  gli  Stati  sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite  da un interprete. L'Autorita' competente dello Stato Richiesto  provvede all'identificazione  della   persona   comparsa   ed   assicura   che l'attivita'  sia  svolta  in  conformita'  al   proprio   ordinamento giuridico  interno.  Quando  l'Autorita'   competente   dello   Stato Richiesto dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non  siano  rispettati  i   principi   fondamentali   della   propria legislazione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi;             (b) le Autorita' competenti  di  entrambi  gli  Stati  si accordano in ordine alle misure di protezione della  persona  citata, quando cio' sia necessario;             (c) a richiesta dello Stato Richiedente o  della  persona comparsa, lo Stato Richiesto provvede  affinche'  detta  persona  sia assistita da un interprete, quando cio' sia necessario;             (d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di  rilasciarle  quando  la  legislazione  dello  Stato Richiesto o dello Stato Richiedente lo consente.   Salvo  quanto  stabilito  al  precedente  punto  (b),   l'Autorita' competente  dello  Stato   Richiesto   redige,   al   termine   della comparizione, un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo della comparizione, le generalita' della persona comparsa, le generalita' e la  qualifica  di  tutte  le  altre  persone  che  hanno  partecipato all'attivita'  e  le  condizioni  tecniche   in   cui   e'   avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale  e'  tempestivamente trasmesso   dall'Autorita'   competente   dello    Stato    Richiesto all'Autorita' competente dello  Stato  Richiedente,  per  il  tramite delle rispettive Autorita' Centrali designate ai sensi  dell'Articolo 4.   9. Le spese sostenute  dallo  Stato  Richiesto  per  effettuare  la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente, salvo che lo Stato Richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso.   10. Lo Stato Richiesto puo' consentire l'impiego di  tecnologie  di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate  ai  precedenti  paragrafi  1  e  2,  ivi  compreso   per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.      |  
|   |                                ARTICOLO 15 
               Consegna Differita e Consegna Temporanea 
   1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso  l'esecuzione  della pena per un reato  diverso  da  quello  per  il  quale  e'  domandata l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo  aver  deciso  di  concedere l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione  del procedimento o alla completa  esecuzione  della  condanna.  Lo  Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento.   2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto puo', in conformita'  alla  sua  legislazione  nazionale,  consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente  al  fine di consentire  lo  svolgimento  del  procedimento  penale  in  corso, concordando i tempi e le  modalita'  della  consegna  temporanea.  La persona  consegnata  e'  detenuta  durante  la  sua  permanenza   nel territorio dello Stato Richiedente  ed  e'  riconsegnata  allo  Stato Richiesto nel  termine  convenuto.  Tale  periodo  di  detenzione  e' computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.   3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le  condizioni  di  salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porre in  pericolo  la sua vita o aggravare il suo stato. Per tali  effetti,  e'  necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una  relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente.      |  
|   |                                ARTICOLO 15 
             Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici 
   1. Lo  Stato  Richiesto  fornisce  allo   Stato   Richiedente,   su richiesta, copia conforme  degli  atti  o  dei  documenti  di  uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico.   2. Lo Stato Richiesto puo' fornire copia conforme degli atti o  dei documenti di uffici statali  o  enti  pubblici,  non  accessibili  al pubblico, nella stessa  misura  ed  alle  stesse  condizioni  in  cui sarebbero accessibili alle Autorita' giudiziarie  o  agli  organi  di polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello  Stato  Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.      |  
|   |                                ARTICOLO 16 
                Procedura Semplificata di Estradizione 
   1. Quando la persona di cui si chiede  l'estradizione  dichiara  di acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa  sulla  base  della sola  domanda  di  arresto  provvisorio  senza  che  sia   necessario presentare la documentazione  di  cui  all'Articolo  7  del  presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto puo'  richiedere  le  ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.   2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta  e'  valida se resa con l'assistenza di  un  difensore  dinanzi  ad  un'Autorita' competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo  di  informare  la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di  estradizione,  del  diritto   ad   avvalersi   della   protezione conferitagli dal  principio  di  specialita'  e  dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa.   3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni  della  sua validita'.      |  
|   |                                ARTICOLO 16 
                 Produzione di Documenti, Atti e Cose 
   1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad  oggetto  la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di  cui  al precedente  Articolo  15,  lo  Stato   Richiesto   ha   facolta'   di trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo  Stato  Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione  degli  originali,  lo  Stato Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile.   2. Laddove cio' non  contrasti  con  la  legislazione  dello  Stato Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo  Stato Richiedente  in  conformita'  al  presente  Articolo  devono   essere certificati secondo le modalita' stabilite dallo Stato Richiedente al fine di renderli ammissibili ai sensi  della  legislazione  di  detto Stato.   3. Gli originali dei documenti  e  degli  atti,  nonche'  le  cose, trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.      |  
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                           Consegna di Cose 
   1. A domanda  dello  Stato  Richiedente,  lo  Stato  Richiesto,  in conformita' alla propria legislazione nazionale,  sequestra  le  cose rinvenute sul suo territorio e che sono  nella  disponibilita'  della persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalita' del presente  Articolo, sono  soggette  a  sequestro  e  successiva   consegna   allo   Stato Richiedente:        a) le cose che sono state utilizzate per commettere il reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova;        b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilita'  della  persona  richiesta  o  sono  state   rinvenute successivamente.   2. La consegna delle cose  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente Articolo e' effettuata  anche  quando  l'estradizione,  sebbene  gia' accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o  la  fuga della persona richiesta.   3.  Lo  Stato  Richiesto,  al  fine  di  dare  corso  a  un   altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna  delle  cose sopra  indicate  fino  alla  conclusione  di  tale   procedimento   o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente  si impegni a restituirle.   4.  La  consegna  delle  cose  di  cui  al  presente  Articolo  non pregiudica gli eventuali diritti o interessi  legittimi  dello  Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo  la conclusione del procedimento.      |  
|   |                                ARTICOLO 17 
                  Perquisizioni, Sequestri e Confisca 
   1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato  Richiedente,  esegue gli accertamenti e le indagini richieste per  accertare  se  nel  suo territorio siano presenti proventi di  reato  o  cose  pertinenti  al reato e comunica allo Stato Richiedente i risultati  delle  indagini. Nel formulare la richiesta, lo Stato Richiedente comunica allo  Stato Richiesto le ragioni che lo inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultimo possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti  al reato.   2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose  pertinenti al reato ai sensi del paragrafo 1 del  presente  Articolo,  lo  Stato Richiesto, su domanda  dello  Stato  Richiedente,  adotta  le  misure previste dalla sua  legislazione  nazionale  al  fine  di  congelare, sequestrare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti  al reato, in conformita' all'Articolo 6 del presente Trattato.   3. Su  domanda  dello  Stato  Richiedente,   lo   Stato   Richiesto trasferisce, in tutto o in parte, allo Stato Richiedente  i  proventi di reato e le cose pertinenti al reato  ovvero  le  somme  conseguite mediante la  vendita  di  tali  beni,  alle  condizioni  che  saranno concordate tra gli Stati stessi.   4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque  rispettati  i diritti dello Stato Richiesto e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato.      |  
|   |                                ARTICOLO 18 
                               Transito 
   1. Ciascuno  Stato  puo'  autorizzare  il  transito  attraverso  il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da  uno  Stato terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato,  sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.   2. Lo  Stato  che  richiede  il  transito  inoltra  allo  Stato  di transito, mediante  le  Autorita'  Centrali  ovvero,  nei  casi  piu' urgenti, attraverso  l'Organizzazione  Internazionale  della  Polizia Criminale  (INTERPOL),  una  domanda  contenente  gli  estremi  della persona in transito e un breve resoconto  dei  fatti  riguardanti  il caso.  La  domanda  di  transito  e'  accompagnata  dalla  copia  del provvedimento che ha concesso l'estradizione.   3. Lo Stato di transito provvede alla  custodia  della  persona  in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.   4. Non e' richiesta alcuna  autorizzazione  di  transito  nel  caso venga usato il trasporto aereo  e  nessuno  scalo  sia  previsto  nel territorio dello Stato di transito. Se un  imprevisto  scalo  avviene nel territorio di detto  Stato,  lo  Stato  richiedente  il  transito informa immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo  trattiene la persona  da  far  transitare  per  non  oltre  96  ore  in  attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel  paragrafo  2  del presente Articolo.      |  
|   |                                ARTICOLO 18 
                   Accertamenti Bancari e Finanziari 
   1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato  Richiesto  accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica  sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno  o  piu'  rapporti  o  conti presso le banche ubicate nel suo territorio  e  fornisce  allo  Stato Richiedente le relative informazioni, ivi  comprese  quelle  relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di  questi  ultimi  e  alle  movimentazioni  a  questi riferibili.   2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del  presente Articolo puo' riguardare  anche  istituti  finanziari  diversi  dalle banche.   3. Lo  Stato  Richiesto   comunica   tempestivamente   allo   Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.   4. L'assistenza  di  cui  al  presente  Articolo  non  puo'  essere rifiutata per motivi di segreto bancario.      |  
|   |                                ARTICOLO 19 
                                 Spese 
   1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessita'  del procedimento  derivante  dalla  richiesta  di  estradizione  ed  alle relative spese.   2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute  nel  suo territorio  per  l'arresto  della  persona   richiesta   e   per   il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa  allo  Stato Richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla  custodia delle cose indicate nell'Articolo 17.   3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per  il trasporto della persona estradata  e  delle  cose  sequestrate  dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonche' le spese del transito di cui all'Articolo 18.      |  
|   |                                ARTICOLO 19 
    Compatibilita' con altri Strumenti di Cooperazione o Assistenza 
   1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuno Stato derivanti dalla firma di altri accordi internazionali.   2. Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestare  altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti  giuridici,   compresa   la   costituzione   di   squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno  Stato  al fine di agevolare le indagini o  i  procedimenti  penali  relativi  a reati che coinvolgono entrambi gli Stati.   3. Con  riferimento  alle  attivita'  di  assistenza  previste   al paragrafo  2  del  presente  Articolo,  si  applicano   le   seguenti disposizioni:        (a) l'attivita' di assistenza e' concessa a condizione che  il fatto per cui e' richiesta sia previsto come reato  da  entrambi  gli ordinamenti giuridici degli  Stati,  come  previsto  al  paragrafo  2 dell'Articolo 2;        (b)  la  richiesta  di  assistenza  e'   valutata   e   decisa dall'Autorita' competente dello Stato Richiesto, caso  per  caso,  in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle  disposizioni del presente Trattato;        (c)  l'Autorita'  che  procede  dello  Stato   Richiedente   e l'Autorita'   competente   dello   Stato   Richiesto   si   accordano direttamente e preventivamente su tutti  i  dettagli  dell'attivita', tra i quali l'organizzazione,  le  procedure  operative  da  seguire, soggetti che partecipano ed il loro ruolo, le  specifiche  condizioni da osservare,  la  durata  dell'attivita'.  Quanto  e'  convenuto  e' comunicato alle Autorita' Centrali designate ai  sensi  dell'Articolo 4;        (d) l'attivita' di assistenza e' eseguita in conformita'  alle procedure previste dalla legislazione dello Stato Richiesto  e  sotto il controllo e  la  direzione  dell'Autorita'  competente  di  questo Stato;        (e) lo Stato Richiesto puo' rifiutare di  prestare  assistenza giudiziaria, oltre che per  i  motivi  indicati  all'Articolo  3,  in considerazione della natura o della minore gravita' del reato per cui si procede ovvero per altre fondate ragioni di cui informa  lo  Stato Richiedente.      |  
|   |                                ARTICOLO 20 
                        Informazioni Successive 
   Lo Stato Richiedente, su domanda dello  Stato  Richiesto,  fornisce prontamente allo Stato  Richiesto  informazioni  sul  procedimento  o sull'esecuzione della condanna a carico  della  persona  estradata  o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.      |  
|   |                                ARTICOLO 20 
            Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali 
   Lo Stato Richiesto trasmette allo Stato Richiedente,  ai  fini  del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui  precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei  confronti  di cittadini dello Stato Richiedente.      |  
|   |                                ARTICOLO 21 
                     Rapporti cori altri Trattati 
   Il presente Trattato non  impedisce  agli  Stati  di  cooperare  in materia di estradizione in  conformita'  ad  altri  trattati  di  cui entrambi gli Stati sono parti.      |  
|   |                                ARTICOLO 21 
              Scambio di Informazioni sulla Legislazione 
   Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle  leggi  in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro  rispettivi  Paesi  relativamente  all'applicazione  del presente Trattato.      |  
|   |                                ARTICOLO 22 
                             Riservatezza 
   1. Gli Stati  convengono  di  conservare  la  documentazione  e  le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione,  relativa   alla   estradizione   medesima,   acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.   2. Entrambi gli Stati si impegnano  a  rispettare  e  mantenere  il carattere  di  riservatezza  o  segretezza  della  documentazione  ed informazioni ricevute da o fornite all'altro Stato, quando vi e'  una domanda espressa in tal senso da parte dello Stato interessato.      |  
|   |                                ARTICOLO 22 
             Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali 
   1. Quando lo Stato Richiesto trasmette  una  sentenza  penale  deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dallo Stato Richiedente.   2. I certificati penali necessari all'Autorita'  giudiziaria  dello Stato Richiedente per un procedimento penale sono  trasmessi  a  tale Stato se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorita' giudiziarie dello Stato Richiesto.      |  
|   |                                ARTICOLO 23 
                       Soluzione di Controversie 
   Qualsiasi    controversia    derivante    dall'interpretazione    o dall'applicazione  del  presente  Trattato  sara'  risolta   mediante consultazione per via diplomatica.      |  
|   |                                ARTICOLO 23 
    Esclusione della Legalizzazione e Validita' di Atti e Documenti 
   Gli atti ed i documenti forniti in conformita' al presente Trattato non richiedono legalizzazioni,  certificazioni  o  autenticazioni  ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato Richiedente.      |  
|   |                                ARTICOLO 24 
               Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
   1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data  di  ricezione della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  Contraenti  si saranno comunicate ufficialmente, attraverso  i  canali  diplomatici, l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di ratifica.   2. Il presente  Trattato  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni modifica entrera' in vigore  in  conformita'  alla  stessa  procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo  e  sara'  parte  del presente Trattato.   3. Il presente Trattato avra'  durata  illimitata.  Ciascuna  Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via diplomatica. La cessazione avra' effetto sei mesi dopo la data  della comunicazione. La  cessazione  di  efficacia  non  pregiudichera'  le procedure iniziate prima della cessazione medesima.   4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati  sono  stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.   IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.   FATTO Milano, il giorno  8  del  mese  di  settembre  2015  in  due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i  testi facenti ugualmente fede.   Per il Governo della Repubblica Italiana   (firma illeggibile)   Per il Governo della Repubblica del Kenya   (firma illeggibile)     |  
|   |                                ARTICOLO 24 
                             Riservatezza 
   1. Lo Stato Richiesto attribuisce carattere  di  riservatezza  alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il  suo  contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in  esecuzione  della  stessa,  se  cosi'   domandato   dallo   Stato Richiedente. Quando la  richiesta  non  puo'  essere  eseguita  senza violare il carattere di riservatezza, lo Stato Richiesto  informa  lo Stato Richiedente, il  quale  decide  se  la  richiesta  debba  avere egualmente esecuzione.   2. Lo Stato Richiedente attribuisce carattere di riservatezza  alle informazioni o alle prove fornite dallo  Stato  Richiesto,  se  cosi' richiesto da quest'ultimo.      |  
|   |                                ARTICOLO 25 
                                 Spese 
   1. Lo Stato Richiesto sostiene  le  spese  per  l'esecuzione  della richiesta di assistenza giudiziaria.   Tuttavia sono a carico dello Stato Richiedente:        (a) le spese di viaggio e di soggiorno nello  Stato  Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;        (b) le indennita' e le spese di viaggio e di  soggiorno  nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;        (c) le spese relative all'esecuzione della  richiesta  di  cui all'Articolo 12;        (d) le spese per le finalita' di cui all'Articolo 13;        (e) le  spese  per  la  videoconferenza,  fatto  salvo  quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;        (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;        (g)  le  spese   e   gli   onorari   per   la   traduzione   e l'interpretariato e le spese di trascrizione;        (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.   2. Quando l'esecuzione della richiesta  comporta  spese  di  natura straordinaria, gli Stati si consultano allo scopo  di  concordare  le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione  e  i criteri di suddivisione delle spese.      |  
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                     Soluzione delle Controversie 
   1. Qualsiasi    controversia    dovuta    all'interpretazione     o all'applicazione  del  presente  Trattato  sara'   risolta   mediante consultazione tra le Autorita' Centrali.   2. Se esse non  raggiungono  un  accordo,  sara'  risolta  mediante consultazione per via diplomatica.      |  
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               Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
   1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data  di  ricezione della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  Contraenti  si saranno comunicate ufficialmente, attraverso  i  canali  diplomatici, l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di ratifica.   2. Il presente  Trattato  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura  prescritta al paragrafo 1 del presente  Articolo  e  sara'  parte  del  presente Trattato.   3. Il presente Trattato avra'  durata  illimitata.  Ciascuna  Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via diplomatica. La cessazione avra' effetto sei mesi dopo la data  della comunicazione. La  cessazione  di  efficacia  non  pregiudichera'  le procedure iniziate prima della cessazione medesima.   4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati  sono  stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.   IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.   Fatto a Milano, il giorno 8 del  mese  di  settembre  2015  in  due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i  testi facenti ugualmente fede.   Per il Governo della Repubblica Italiana   (firma illeggibile)   Per il Governo della Repubblica del Kenya   (firma illeggibile)     |  
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