Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2019 (vai al sommario) |
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LEGGE 24 luglio 2019, n. 90 |
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015. |
| TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan e la qui di seguito denominati "Parti Contraenti", desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale, hanno stabilito quanto segue:
Articolo 1
Oggetto
1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano, su richiesta, a prestarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la ricerca e l'identificazione di persone; (b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali; (c) la citazione di testimoni, parti offese e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente; (d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova; (e) l'assunzione di interrogatori e di dichiarazioni di persone; (f) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; (g) l'espletamento di perizie, l'esame di luoghi, documenti o cose; (h) l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato; (i) lo scambio di informazioni in materia di diritto nazionale (j) la comunicazione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; (k) qualsiasi altra forma di assistenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta. 3. Il presente Trattato non si applica: (a) all'esecuzione di ordini di arresto o di altre misure restrittive della liberta' personale; (b) all'estradizione di persone; (c) all'esecuzione di sentenze penali, fatte salve le disposizioni contenute nel presente Trattato in materia di confisca dei beni; (d) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; (e) al trasferimento dei procedimenti penali. |
| TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
La Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan qui di seguito denominati "Parti", desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra due Paesi con l'obiettivo di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, hanno stabilito quanto segue:
Articolo 1
Obbligo di Estradare
Ciascuna Parte, conformemente alle disposizioni dei presente Trattato e su domanda della Parte Richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente per dare corso a un provvedimento restrittivo della liberta' personale emesso a loro carico nel corso di un procedimento perizie o per eseguire una condanna definitiva a pena detentiva. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). |
| Articolo 2
Doppia Incriminazione
1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale e' richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta. 2. Quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o che risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata se il fatto per cui e' richiesta e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta. |
| Articolo 2
Reati che danno luogo all'Estradizione
1. Ai fini del presente Trattato, danno luogo ad estradizione i reati che, al momento dell'inoltro della domanda, sono punibili secondo la legge di entrambe le Parti con una pena detentiva non inferiore nel minimo ad un anno o con una pena detentiva piu' grave. 2. Se la domanda di estradizione e' formulata in relazione ad una persona condannata con sentenza definitiva dall'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente, ad una pena detentiva che, al momento della presentazione della domanda, sia pari ad almeno sei mesi. 3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia. 4. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente. 5. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 6. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta puo' concedere l'estradizione per tutti i detti reati. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Articolo 3
Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria
1. La Parte Richiesta puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza giudiziaria richiesta se: (a) la richiesta di assistenza e' contraria alla propria legislazione nazionale o non conforme alle disposizioni del presente Trattato; (b) il reato per cui si procede e' punito dalla Parte Richiedente con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; (c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici: 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; 2) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; (d) la richiesta di assistenza si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare che non costituisce reato comune ai sensi della legislazione ordinaria genericamente applicabile; (e) ci sono fondati motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a religione, sesso, razza, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; (f) risulta gia' in corso un procedimento penale nella Parte Richiesta, o e' gia' stata pronunciata una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta; (g) l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali della Parte Richiesta, ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta. 3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuna Parte, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute. 4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria informa per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del suo rifiuto o del rinvio. |
| Articolo 3
Motivi di Rifiuto Obbligatori
L'estradizione non e' concessa se: a) la Parte richiesta ha motivo di ritenere che la domanda di estradizione e' presentata ai fine di sottoporre ad azione penale o di punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita', etnia, condizione sociale od opinioni politiche; b) se il reato per il quale e' richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con altra pena vietata dalla legge della Parte Richiesta. In tali casi, a domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale dinanzi alle proprie Autorita' competenti la persona richiesta, ai sensi della propria legge. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta la documentazione, le prove, i materiali ed ogni altra informazione necessaria in suo possesso. La Parte Richiesta informera' la Parte Richiedente sull'esito del processo penale. c) se il reato per il quale la domanda di estradizione e' presentata e' stato commesso al di fuori del territorio della Parte Richiesta, ma e' pregiudizievole per gli interessi della Parte Richiesta; d) se la Parte Richiesta ha motivo di ritenere che, nella Parte Richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o potrebbe essere sottoposta, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, ad una pena o ad un qualsiasi altro atto od omissione che non assicuri il rispetto dei diritti umani fondamentali ovvero ad un trattamento degradante, inumano e crudele; e) se, al momento del ricevimento della domanda, l'azione penale, ai sensi della legge della Parte Richiesta, non puo' essere esercitata o la pena non puo' essere eseguita per prescrizione dei termini o per qualsiasi altro legittimo motivo; f) se per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti della Parte Richiesta; g) se la Parte Richiesta ha concesso asilo politico alla persona per la quale e' stata avanzata domanda di estradizione; h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione puo' compromettere la propria sovranita', sicurezza nazionale; ordine pubblico, o altri interessi dello Stato o essere contraria alla propria Costituzione o ai principi fondamentali della propria legge; i) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di Capi di Stato o di Governo o dei membri della loro famiglia 2) i reati di terrorismo, ne' qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; j) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
| Articolo 4
Autorita' Centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le Parti designano le Autorita' Centrali competenti per la sua attuazione: a) Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia. b) Per la Repubblica del Kazakhstan, l'Autorita' Centrale e' l'Ufficio del Procuratore Generale; 2. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata. 3. Le Autorita' centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. |
| Articolo 4
Motivi di Rifiuto Facoltativi
L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente alla propria legge interna e la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) se la Parte Richiesta, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi della Parte Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta. |
| Articolo 5
Forma e Contenuto delle Richieste
1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve recare la firma della persona autorizzata ed il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle norme interne. 2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: (a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini; (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo dd commesso reato ed eventuali danni cagionati; (c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta; (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; (e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; (f) l'indicazione delle persone la cui presenza e' necessaria per l'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6 paragrafo 3; (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che e' citata a comparire nello Stato Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' al successivo Articolo 10 paragrafo 3; (h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' ai successivo Articolo 12 paragrafo 5. 3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, deve altresi' contenere quanto segue: (a) le informazioni sulle persone soggette ad indagine; (b) le informazioni sulla persona da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi; (c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica nonche' sul modo in cui la notifica deve essere eseguita; (d) le informazioni sull'identita' e sulla residenza della persona che deve rendere testimonianza o fornire prove; (e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o della cosa da esaminare; (f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione dei beni da sequestrare, congelare o confiscare; (g) l'indicazione delle procedure particolari che si desidera vengano seguite nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni; (h) l'indicazione delle esigenze di riservatezza e delle ragioni sottostanti; (i) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta. 4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono redatte nella lingua della Parte Richiedente ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese. 6. La richiesta, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi telex, fax e posta elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i trenta giorni successivi, pena la caducazione della richiesta di assistenza. |
| Articolo 5
Estradizione del Cittadino
1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, e a domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale dinanzi alle proprie Autorita' competenti la persona richiesta, ai sensi della legge interna. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorita' Centrali di cui all'Articolo 6 del presente Trattato, le prove, la documentazione, i materiali ed ogni altra informazione utile in suo possesso, 3. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento. 4. Sempre su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, puo' dare esecuzione alla sentenza di condanna definitiva emessa dalle Autorita' della Parte Richiedente, nel rispetto della propria normativa. A tal fine, la Parte Richiedente deve inviare la documentazione indicata al paragrafo 2 del presente articolo. La Parte Richiedente informa la Parte Richiesta sull'esito dell'esecuzione della sentenza. |
| Articolo 6
Esecuzione della Richiesta
1. La Parte Richiesta da' immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale. A tal fine, la competente Autorita' della Parte Richiesta emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro, congelamento o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dalla Parte Richiedente. 3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta. 4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, l'Autorita' competente dirime la questione adottando una decisione in merito e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente per le determinazioni di competenza. 6. I documenti trasmessi a sostegno della richiesta sono redatti nella lingua della Parte Richiesta ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese e certificate dall'Autorita' competente della Parte che ha eseguito la richiesta. |
| Articolo 6
Autorita' Centrali delle Parti
1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano tra loro direttamente tramite le Autorita' Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Kazakhstan e' l'Ufficio del Procuratore Generale. 3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, per iscritto, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata. |
| Articolo 7
Ricerca di Persone
In conformita' alle disposizioni del presente Trattato, la Parte Richiesta fa tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovano nel suo territorio, e informa la Parte Richiedente dell'esito delle ricerche. |
| Articolo 7
Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari
1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere quanto segue: a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; b) il nome e cognome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la residenza o il domicilio della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) i testi delle disposizioni di legge applicabili, relativi alla qualificazione del reato, alle condizioni di procedibilita', all'indicazione della pena che puo' essere inflitta, alla prescrizione del reato e della pena. Se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione di tale Stato; 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: a) se la domanda e' relativa all'esercizio dell'azione penale, da una copia autentica del provvedimento privativo della liberta' personale emesso dal giudice della Parte Richiedente; b) se la domanda e' rivolta all'esecuzione di una sentenza definitiva emessa dall'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente, da una copia autentica della sentenza esecutiva, eventualmente con indicazione della pena gia' eseguita prima della condanna. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi i e 2 sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorita' competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua inglese. |
| Articolo 8
Citazioni di fronte all'Autorita' competente e Notifiche
1. La Parte Richiesta provvede a effettuare le citazioni e a notificare altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Parte Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma della persona autorizzata o il timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e' eseguita, La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. La richiesta di notifica di citazioni a comparire deve essere formulata alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10. 4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione. |
| Articolo 8
Informazioni Supplementari
1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima puo' richiedere che siano fornite le informazioni supplementari entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. 2. Se entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non sono pervenute le informazioni supplementari richieste, la persona puo' essere rimessa in liberta'. Tuttavia, la Parte Richiedente puo' avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato. 3. Se una persona e' rimessa in liberta' ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Richiesta ne informa la Parte Richiedente entro due giorni. |
| Articolo 9
Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto
1. La Parte Richiesta, in conformita' alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o detenute, periti o altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette alla Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data, dell'ora e del luogo dello svolgimento dell'attivita' probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita' di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi le Parti. 3. La persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta. 4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova, laddove cio' sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta. 5. I documenti, i berti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformita' all'ordinamento di questa. |
| Articolo 9
Decisione sulla richiesta di estradizione
1. La Parte Richiesta decide sulla richiesta di estradizione in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e ai sensi della propria legge ed informa prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione. 2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere comunicati alla Parte Richiedente. |
| Articolo 10
Assunzione Probatoria nella Parte Richiedente
1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio della Parte Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attivita' processuali. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della disponibilita' di tale persona. 2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorita' del territorio della Parte Richiedente non piu' tardi di sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti. 3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese. |
| Articolo 10
Principio di Specialita'
1. La persona estradata ai sensi del presente Trattato non puo' essere sottoposta a procedimento penale o a provvedimenti restrittivi della liberta' personale, punita o detenuta per un reato diverso da quello per cui e' stata estradata, ad eccezione dei seguenti casi: a) se reato e' stato commesso in data successiva all'estradizione; b) se la persona estradata lascia il territorio della Parte Richiedente dopo l'estradizione e successivamente vi fa volontariamente ritorno; c) se la persona estradata non lascia il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il lasso di tempo durante il quale la persona non ha lasciato territorio della Parte Richiedente per cause indipendenti dalla sua volonta'; d) se la Parte Richiesta vi acconsente. In tal caso, la Parte Richiesta, previa specifica domanda della l'arte Richiedente, puo' acconsentire al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione. In quest'ultimo caso, la Parte Richiesta puo' chiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati all'art. 7 del presente Trattato. |
| Articolo 11
Garanzie e Principio di Specialita'
1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10: (a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dalla Patte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte; (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. La persona che ha ricevuto la citazione di fronte all'Autorita' competente e non compare o si rifiuta di rendere dichiarazioni o fornire altri elementi di prova, ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 e 10 del presente Trattato, non puo' essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della liberta' personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge della Parte Richiesta prevede in circostanze simili. 4. Il testimone, la persona offesa o il perito, ascoltato in conformita' agli Articoli 9 e 10, e' comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale, della relazione peritale ovvero per gli altri elementi di prova forniti nel corso della comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuna Parte sul reato. |
| Articolo 11
Riestradizione ad uno Stato Terzo
Salvo i casi previsti nei punti b) e c) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta, ai fini della decisione, puo' richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'Articolo 7. |
| Articolo 12
Attivita' mediante Videoconferenza
1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualita' di testimone, persona offesa, perito, persona sottoposta ad indagini o imputato dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente, quest'ultimo puo' chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni di questo Articolo, se risulta impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio. 2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nella Parte Richiesta ovvero dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta. 4. La Parte Richiesta autorizza le attivita' per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla. 5. Le richieste di attivita' per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali e' impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nella Parte Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione. 6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformita' alla propria legislazione. 7. Con riferimento alle attivita' per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: (a) le Autorita' competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorita' competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorita' competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi; (b) le Autorita' competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario; (c) la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di' prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente. (d) la Parte Richiesta provvede affinche' la persona comparsa sia assistita da un interprete quando cio' sia necessario. 8. L'Autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine delle attivita', un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo della comparizione, le generalita' della persona comparsa, le generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale e' tempestivamente trasmesso dall'Autorita' competente della Parte Richiesta. 9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso. 10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti. |
| Articolo 12
Arresto a fini estradizionali
1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente puo' domandare l'arresto della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto e' avanzata per iscritto mediante le Autorita' Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 2. La domanda di arresto deve contenere il riferimento al provvedimento giudiziario della Parte Richiedente, sulla cui base verra' domandata l'estradizione, e l'impegno a presentare tempestivamente una richiesta formale di estradizione. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto, la Parte Richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informa prontamente la Parte Richiedente dell'esito della sua domanda. 4. Se trascorsi quaranta giorni dalla data dell'arresto, l'Autorita' centrale della Parte Richiesta non ha ricevuto la domanda di estradizione, la persona arrestata viene rilasciata. Su richiesta della Parte Richiedente, l'arresto puo' essere prolungato di altri venti giorni. 5. Il rilascio della persona in conformita' al par. 4 del presente articolo non impedisce di continuare la procedura di estradizione della persona ricercata, qualora la Parte Richiesta successivamente riceva la domanda di estradizione. |
| Articolo 13
Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute
1. Quando, ai sensi dell'Articolo 12 paragrafo 4, non e' possibile l'effettuazione della videoconferenza, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facolta' di trasferire temporaneamente nella Parte Richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'Autorita' competente della Parte Richiedente affinche' renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad altri atti processuali, purche' la persona interessata vi acconsenta e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni. 2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a condizione che: (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta, nei quali debba intervenire tale persona; (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione. 3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nella Parte Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nella Parte Richiesta. 4. Quando per l'esecuzione del trasferimento temporaneo sia previsto il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, e' cura della Parte Richiedente presentare apposita domanda di transito alle competenti Autorita' dello Stato terzo ed informare in tempo utile la Parte Richiesta dell'esito della stessa, trasmettendo la relativa documentazione. 5. La Parte Richiedente riconsegna immediatamente alla Parte Richiesta la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Parti. 6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11. 7. Il trasferimento temporaneo puo' essere rifiutato dalla Parte Richiesta in presenza di fondati motivi che devono essere comunicati alla Parte Richiedente. |
| Articolo 13
Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati
Se la Parte Richiesta riceve domande di estradizione riguardanti la stessa persona da due o piu' Stati, compresa la Parte Richiedente, per gli stessi o diversi reati, essa prende in considerazione le seguenti circostanze ai fini della decisione: a) se le domande sono state formulate sulla base di trattati vigenti; b) la gravita' del reato; c) la data ed il luogo in cui e' stato commesso il reato; d) la nazionalita' e la residenza permanente della persona; e) le date di presentazione delle richieste; f) la possibilita' di una successiva estradizione verso uno Stato terzo. |
| Articolo 14 Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti al Procedimento Penale
In caso fosse necessario o al fine di assicurare i risultati delle indagini e la corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nel proprio ordinamento giuridico interno per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attivita' di assistenza richieste. |
| Articolo 14
Consegna della Persona
1. Se la Parte Richiesta accetta la domanda di estradizione, le Parti concordano prontamente la data, il luogo ed ogni altro particolare rilevante ai fini dell'estradizione della persona. La Parte Richiedente e' informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione. 2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di quaranta giorni dalla data in cui la Parte Richiedente e' informata della concessione dell'estradizione. 3. Se entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Richiedente non prende in consegna la persona da estradare, la Parte Richiesta prontamente la rilascia e puo', a fronte di una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, rifiutarsi di estradarla verso la Parte Richiedente, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata ne informa l'altra e le Parti medesime concordano una nuova data di consegna. 5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona puo' essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In tal caso, la Parte Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato. 6. Il periodo di tempo trascorso in detenzione a fini estradizionali, anche agli arresti domiciliari, e' conteggiato nel computo complessivo della pena inflitta dalla Parte Richiedente. |
| Articolo 15
Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici
1. La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, su richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici accessibili al pubblico. 2. La Parte Richiesta puo' fornire copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorita' giudiziarie o agli organi di polizia della Parte Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati devono essere certificate dall'Autorita' competente della Parte Richiesta. La Parte Richiesta puo' respingere, interamente o in parte, tale richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego. |
| Articolo 15
Consegna Differita e Consegna Temporanea
1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o alla completa esecuzione della condanna. In questo caso la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente di tale differimento. 2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta puo', in conformita' alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando la durata e le modalita' della consegna temporanea. La persona consegnata e' detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente ed e' riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione e' computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta. 3. La consegna puo' essere differita anche quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tal caso, e' necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una propria struttura sanitaria pubblica competente. |
| Articolo 16
Produzione di Documenti, Atti e Cose
1. Quando la richiesta ha ad oggetto la trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 15, la Parte Richiesta ha facolta' di trasmetterne copie. Tuttavia, laddove la Parte Richiedente richieda esplicitamente la trasmissione degli originali, la Parte Richiesta soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 2. Gli originali dei documenti e degli atti, nonche' i beni, trasmessi alla Parte Richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte Richiesta. |
| Articolo 16
Procedura Semplificata di Estradizione
1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa sulla base della sola domanda di estradizione senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia la Parte Richiesta puo' richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione. 2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorita' competente della Parte Richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialita' di cui all'articolo 10 del presente Trattato e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa. 3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni della sua validita'. |
| Articolo 17
Perquisizioni, Sequestri, Congelamenti e Confisca
1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, esegue gli accertamenti per verificare se nel suo territorio siano presenti proventi di reato o cose pertinenti al reato e comunica alla Parte Richiedente i risultati delle indagini. Nel formulare la richiesta, la Parte Richiedente comunica alla Parte Richiesta le ragioni che la inducono a ritenere che nel territorio di quest'ultima possano trovarsi proventi di reato o cose pertinenti al reato. 2. Una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato, la Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, adotta le misure previste dalla sua legislazione nazionale al fine di sequestrare, congelare e confiscare i proventi di reato e le cose pertinenti al reato. 3. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta trasferisce, in tutto o in parte, i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra le Parti. 4. Nell'applicare il presente Articolo sono comunque rispettati i diritti della Parte Richiesta e dei terzi su tali proventi di reato e cose pertinenti al reato. |
| Articolo 17
Consegna di Oggetti
1. A domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformita' alla propria legge, sequestra gli oggetti o gli strumenti del reato ed ogni altro bene che si trovi sul proprio territorio ed abbia valore di prova. Quando l'estradizione e' concessa, la Parte Richiesta consegna tali cose alla Parte Richiedente. 2. La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, con il consenso della Parte Richiesta, e' effettuata anche quando l'estradizione diviene impossibile, sebbene gia' accordata. 3. La Parte Richiesta, al fine dello svolgimento di un altro procedimento penale, puo' differire la consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo fino alla conclusione di tale procedimento o trasferirli temporaneamente, purche' la Parte Richiedente li restituisca alla fine del procedimento. 4. La consegna alla Parte Richiedente degli oggetti sequestrati e' eseguita senza violazione dei diritti della Parte Richiesta o di terzi. La Parte Richiedente, su richiesta scritta della Parte Richiesta o di un terzo, restituisce prontamente e senza spese gli oggetti, nel rispetto dei diritti di tali parti su detti beni, dopo la conclusione del processo, |
| Articolo 18
Accertamenti Bancari e Finanziari
1. A seguito di specifica domanda la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 2. La richiesta di accertamento di' cui al paragrafo 1 del presente Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente Articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario. |
| Articolo 18
Transito
1. Quando una delle Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone estradate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa. 2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte, tale autorizzazione non e' richiesta. 3. La Parte Richiesta, se cio' non e' incompatibile con la propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente. |
| Articolo 19
Compatibilita' con altri Trattati Internazionali
1. Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti riconosciuti e gli obblighi assunti da ciascuna Parte, derivanti dalla firma di altri accordi internazionali. 2. Il presente Trattato non irnpedisce alle Parti di prestare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in materia penale in virtu' di specifici accordi se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici. |
| Articolo 19
Spese
1. La Parte Richiedente sostiene le spese relative al trasferimento della persona estradata ad eccezione delle spese sostenute nel territorio della Parte Richiesta. 2. Le spese relative al transito sono sostenute dalla Parte che ha richiesto tale transito. |
| Articolo 20
Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali
La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, su richiesta e ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente. |
| Articolo 20
Informazioni sui seguiti
La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornisce le informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo. |
| Articolo 21
Scambio di Informazioni sulla Legislazione
Le Parti, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi. |
| Articolo 21
Rapporti con altri Trattati Internazionali
Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di estradizione in conformita' ad altri accordi internazionali a cui entrambe le Parti aderiscono. |
| Articolo 22
Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali
1. Quando la Parte Richiesta trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dalla Parte Richiedente. 2. I certificati penali necessari all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorita' giudiziarie della Parte Richiesta. |
| Articolo 22
Riservatezza
Le Parti si impegnano a rispettare il carattere di riservatezza o di segretezza della documentazione e delle informazioni fornite all'altra Parte o ricevute dalla stessa, quando vi e' una domanda espressa in tal senso della Parte interessata. |
| Articolo 23
Esclusione della Legalizzazione e Validita' di Atti e Documenti
Gli atti e i documenti forniti in conformita' al presente Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nella parte Richiedente. |
| Articolo 23
Soluzione di Controversie
Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' centrali. Ove l'accordo non venga raggiunto, la controversia sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica. |
| Articolo 24
Riservatezza
1. La Parte Richiesta attribuisce carattere di riservatezza alla richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il suo contenuto, la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito in esecuzione della stessa, se cosi' domandato dalla Parte Richiedente. Quando la richiesta non puo' essere eseguita senza violare il carattere di riservatezza, la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta debba avere esecuzione. 2. Su motivata domanda della Parte Richiesta, la Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni e alle prove ottenute durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, salvo i casi in cui le prove e le informazioni ottenute debbano essere utilizzate nel corso delle indagini o nell'ambito di un processo penale. |
| Articolo 24
Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione
1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo.. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazako e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese.
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Kazakhstan
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Articolo 25
Spese
1. Le Parti sostengono le spese per l'esecuzione del presente Trattato in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali. 2. La Parte Richiesta sostiene le spese relative all'esecuzione della richiesta. Tuttavia, sono a carico, della Parte Richiedente le seguenti spese: (a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiesta per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; (b) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10; (c) le spese relative all'attivita' di videoconferenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 9 dell'Articolo 12; (d) le spese derivanti dall'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 13; (e) le spese sostenute per le finalita' di cui all'Articolo 14; (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione; (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese. |
| EXTRADITION TREATY between the Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Articolo 26
Soluzione delle Controversie
1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione e negoziazioni tra le Parti. |
| Articolo 27
Modifica
Mediante accordo le Parti possono introdurre modifiche al presente Trattato, le quali diverranno parte integrante dello stesso per mezzo di un separato protocollo aggiuntivo, il quale entrera' in vigore in base alla procedura prevista dal paragrafo 1 dell'Articolo 28 del Trattato. |
| Articolo 28
Entrata in Vigore e Cessazione
1. Il presente Trattato avra' durata illimitata ed entrera' in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. La cessazione del presente Trattato avra' effetto allo scadere dei sei mesi successivi alla data della comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte, dell'esercizio della facolta' di recedere dal Trattato. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure di assistenza giudiziaria iniziate prima della cessazione medesima. 3. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato. FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazaka e inglese. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Kazakhstan
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Treaty between the Republic of Italy and the Republic of Kazakhstan on mutual legal assistance in criminal matters
Parte di provvedimento in formato grafico |
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