Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019 |
Approvazione della variante al Piano stralcio assetto idrogeologico (PAI) - Rischio di frana nei Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido della ex Autorita' di bacino Liri - Garigliano e Volturno. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare l'art. 5, comma 1, lettera d); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e, in particolare, l'art. 51 che detta norme in materia di Autorita' di bacino sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorita' di bacino distrettuali e ai distretti idrografici; Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i Piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni; Visto l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui e' ripartito il territorio nazionale, l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito denominata Autorita' di bacino; Visto l'art. 64, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 51 della legge n. 221 del 2015, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale comprendente, tra gli altri, il bacino nazionale Liri-Garigliano e Volturno; Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152, del 2006 e successive modifiche e integrazioni secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175, restano validi e conservano la loro efficacia; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294 emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle Autorita' di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016 n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove Autorita' di bacino i segretari generali delle soppresse Autorita' di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorita' di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni delle strutture regionali comprese nel distretto; Visto, altresi', il comma 7 del suddetto art. 12, con il quale si prevede che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attivita' di pianificazione di bacino e le attivita' di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalita' di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l'individuazione e il trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989, all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294; Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativi ai Piani stralcio per la tutela del rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione e approvazione dei piani di bacino; Vista la nota prot. n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le Autorita' di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2006, concernente l'approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - bacino Liri-Garigliano e Volturno per i comuni per i quali, nelle sedute della Conferenza programmatica, non e' stata prodotta alcuna osservazione o sono state prodotte osservazioni che hanno consentito la riperimetrazione di aree a rischio idrogeologico, di cui all'allegato A del decreto, mentre per i comuni, di cui all'allegato B al decreto, per i quali le osservazioni prodotte necessitano di un'integrazione di studi ed indagini, il Piano stralcio assetto idrogeologico viene adottato con l'attuazione di misure di salvaguardia, con vigenza non superiore a tre anni; Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2009, entrambe le categorie dei comuni, cioe' quelli ricompresi nell'allegato A e nell'allegato B possono sviluppare studi specifici al fine di sottoporre all'Autorita' di bacino eventuali riperimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico; Considerato che i Comuni di Villa Santa Lucia (FR) e di Sant'Elia Fiumerapido (FR) hanno sottoposto all'Autorita' di bacino studi specifici per la riperimetrazione di alcuni settori di territorio ai sensi dell'art. 29 delle norme di attuazione e delle misure di salvaguardia; Vista la delibera n. 5 del 3 luglio 2014 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana, relativamente ai Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido, disponendo l'avvio del procedimento di variante al Piano stralcio; Considerato che la Conferenza programmatica, di cui all'art. 68, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha espresso parere favorevole al progetto di variante al Piano stralcio relativamente ai Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido; Visto il decreto n. 451 del 7 dicembre 2017 con il quale il Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha adottato, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana per i comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido dell'ex Autorita' di bacino Liri-Garigliano e Volturno; Vista la deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale recante l'adozione, ai sensi degli articoli 66 e 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, delle varianti al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana per i Comuni di Villa Santa Lucia e Sant'Elia Fiumerapido del territorio dell'ex Autorita' di bacino Liri-Garigliano e Volturno; Visto il parere n. 5/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 17 gennaio 2019; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 giugno 2019; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - rischio frana per i Comuni di Villa Santa Lucia (FR) e Sant'Elia Fiumerapido (FR), dell'ex Autorita' di bacino Liri-Garigliano e Volturno. |
| Art. 2
1. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso la sede dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonche' presso la sede della Regione Lazio. 2. L'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e' incaricata dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto e' inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Roma, 19 giugno 2019 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Costa Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1 foglio n. 2670 |
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