| Gazzetta n. 194 del 20 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 8 agosto 2019 |  
| Modifica  del  decreto  23  febbraio  2017,  relativo  all'attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del  Consiglio,  del  25  maggio  2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto  riguarda  lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore  fiscale.  |  
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                       IL MINISTRO DELL'ECONOMIA                            E DELLE FINANZE 
   Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2017, di attuazione dell'art. 1, commi  145  e  146  della  legge  28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva n. 2016/881/UE del  Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva  n.  2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  nel  settore fiscale;   Visto l'art. 1, comma 145, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze sono stabiliti modalita', termini, elementi e condizioni  per la  trasmissione   annuale   all'Agenzia   delle   entrate   di   una rendicontazione paese per paese, che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate  e  maturate,  insieme  con  altri elementi indicatori di un'attivita'  economica  effettiva,  da  parte delle societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato  ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, e successive modificazioni, che  hanno  l'obbligo  di  redazione  del bilancio consolidato  e  un  fatturato  consolidato,  conseguito  dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta  precedente  a quello in cui e' presentata la rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro, e che non sono a loro volta controllate da soggetti  diversi dalle persone fisiche;   Visto l'art. 1, comma 146, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208, che estende il predetto obbligo di trasmissione della rendicontazione anche alle  societa'  controllate,  residenti  nel  territorio  dello Stato, nel caso  in  cui  la  societa'  controllante  obbligata  alla redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione  Paese per Paese ovvero non  ha  in  vigore  con  l'Italia  un  accordo  che consenta lo scambio delle informazioni relative alla  rendicontazione Paese per Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di  scambio  delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese;   Vista la direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva n. 2011/16/UE, per  quanto  riguarda lo  scambio  automatico  obbligatorio  di  informazioni  nel  settore fiscale;   Vista la direttiva n. 2011/16/UE  del  Consiglio  del  15  febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore  fiscale, che abroga la direttiva n. 77/799/CEE;   Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante attuazione della direttiva n. 2011/16/UE relativa  alla  cooperazione amministrativa nel  settore  fiscale,  che  abroga  la  direttiva  n. 77/799/CEE;   Visto,  in  particolare,  il  comma  1  dell'art.  3  del   decreto legislativo n. 29 del 2014, il quale prevede che per la  cooperazione amministrativa nel settore fiscale l'autorita' competente nell'ambito del territorio nazionale e' il direttore generale delle finanze;   Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29 maggio 2014, che designa  l'ufficio  centrale  di  collegamento  e  i servizi  di  collegamento  ai  fini  dell'attivita'  di  cooperazione amministrativa nel settore fiscale;   Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza  amministrativa  in  materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;   Vista la legge 10 febbraio 2005,  n.  19,  recante  adesione  della Repubblica  italiana  alla  Convenzione  concernente   la   reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed  i  Paesi  membri  dell'Organizzazione  per  la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con  allegati,  fatta  a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;   Vista la legge  27  ottobre  2011,  n.  193,  recante  ratifica  ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del  1988  tra gli  Stati  membri  del  Consiglio  d'Europa  ed   i   Paesi   membri dell'Organizzazione per la cooperazione e  lo  sviluppo  economico  - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in  materia  fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;   Visto    l'Accordo    multilaterale    tra    i    Paesi     membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo  sviluppo  economico  in materia  di  scambio  automatico  di  informazioni  derivanti   dalla rendicontazione  Paese  per  Paese  (Country-by-Country   reporting), firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;   Visto, in particolare, l'art. 31-bis  del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  n.  600   del   1973,   il   quale   prevede   che l'amministrazione finanziaria provvede allo  scambio,  con  le  altre Autorita' competenti degli Stati membri  dell'Unione  europea,  delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo riscosse;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, recante  approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, e successive modificazioni;   Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante attuazione delle direttive nn. 78/660/CEE e  83/349/CEE,  in  materia societaria,  relative  ai  conti  annuali  e  consolidati,  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive  modificazioni  e,  in particolare, il capo II del titolo  V,  concernente  la  riforma  del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale;   Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE)  n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive modificazioni; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze 23 febbraio 2017 e' sostituito dal seguente:     «Art. 7  (Utilizzo  dei  dati).  -  1.  L'Agenzia  delle  entrate utilizza la rendicontazione paese per paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonche' ai fini della valutazione  di  altri  rischi  collegati  all'erosione della base imponibile ed  al  trasferimento  degli  utili.  L'Agenzia delle  entrate  trasferisce  su  richiesta  i  dati   relativi   alla rendicontazione paese per paese al Dipartimento delle finanze che  li utilizza esclusivamente a fini di analisi economiche e statistiche  a supporto delle proprie attivita' istituzionali.   2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte  dell'Agenzia delle entrate  non  si  possono  basare  sulle  informazioni  di  cui all'art. 4 scambiate ai sensi dell'art. 6.   3.  In  deroga  alle  disposizioni   del   comma   precedente,   le informazioni di  cui  all'art.  4  possono  costituire  elementi  per ulteriori  indagini   concernenti   gli   accordi   sui   prezzi   di trasferimento o durante i controlli  fiscali,  a  seguito  dei  quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili.»   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 8 agosto 2019 
                                                     Il Ministro: Tria     |  
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