| Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 24 luglio 2019, n. 87 |  
| Ratifica ed esecuzione  dei  seguenti  Accordi:  a)  Accordo  tra  la Repubblica italiana e la Repubblica di  Serbia  inteso  a  facilitare l'applicazione della  Convenzione  europea  di  estradizione  del  13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di  Serbia  inteso  a  facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a  Belgrado  il  9  febbraio 2017.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i seguenti Accordi:     a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica  di  Serbia inteso a  facilitare  l'applicazione  della  Convenzione  europea  di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a  Belgrado  il  9  febbraio 2017;     b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica  di  Serbia inteso a  facilitare  l'applicazione  della  Convenzione  europea  di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto  a Belgrado il 9 febbraio 2017.     |  
|   |                                  ACCORDO         TRA LA REPUBBLICA  ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA                  INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE             DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL                           13 DICEMBRE 1957 
     La Repubblica Italiana e la  Repubblica  di  Serbia  (di  seguito Parti Contraenti);     desiderando migliorare la cooperazione nei  rapporti  tra  i  due Paesi in materia di estradizione, con  particolare  riferimento  alla consegna ed al transito dei cittadini;     tenendo conto dell'importanza della lotta contro la  criminalita' organizzata, la corruzione e il riciclaggio, nonche' della necessita' di un'efficace cooperazione reciproca in questi ambiti;     precisando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, di cui entrambi gli Stati  sono Parti, restano in  vigore  per  tutto  quanto  non  disciplinato  dal presente Accordo;     hanno convenuto quanto segue: 
                              Articolo 1.                      Estradizione dei cittadini 
     Ciascuna Parte Contraente puo' estradare i propri  cittadini  che sono ricercati dalla Parte Richiedente al fine di  dar  corso  ad  un procedimento penale o di eseguire  una  condanna  definitiva  a  pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo.     |  
|   |                 Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                  ACCORDO         TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SERBIA         INTESO A FACILITARE L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE        EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL                            20 APRILE 1959 
     La Repubblica Italiana e la  Repubblica  di  Serbia  (di  seguito indicate come Parti Contraenti);     allo scopo di migliorare la cooperazione  tra  i  due  Paesi  nel campo  dell'assistenza  giudiziaria  in  materia  penale,  anche  con riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria;     precisando che il presente  accordo  e'  volto  a  completare  le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20  aprile  1959,  della quale entrambi gli Stati sono parte e che rimane in vigore per  tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;     hanno convenuto quanto segue: 
                              Articolo 1.                                Oggetto 
     1. Le Parti Contraenti, in conformita' al presente accordo e alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza  giudiziaria  in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea"), si impegnano a prestarsi  reciprocamente  la  piu'  ampia  assistenza giudiziaria in materia penale.     2. Tale assistenza comprende in particolare:       a) la localizzazione e identificazione di persone;       b) la notifica di atti  e  documenti  relativi  a  procedimenti penali;       c) la citazione di testimoni, parti offese, persone  sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;       d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove;       e) l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;       f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;       g) l'assunzione di interrogatori degli imputati;       h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al  fine  di rendere testimonianza o interrogatorio  o  di  partecipare  ad  altre attivita' processuali;       i) l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose;       j)  l'esecuzione  di  perquisizioni,  congelamenti  di  beni  e sequestri;       k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;       l) la comunicazione dell'esito dei  procedimenti  penali  e  la trasmissione di sentenze penali  e  di  informazioni  estratte  dagli archivi giudiziari;       m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;       n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.     |  
|   |                 Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  agli  Accordi  di  cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore, in conformita' a quanto disposto,  rispettivamente,  dall'articolo  6 dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera   a),   e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera b).     |  
|   |                               Articolo 2.         Estradizione dei cittadini per reati di criminalita'                 organizzata, corruzione e riciclaggio 
     1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' consentita, purche'  siano  soddisfatte  le condizioni previste dal presente Accordo, per reati  di  criminalita' organizzata, corruzione e riciclaggio punibili, secondo le  leggi  di entrambe le Parti Contraenti, con una  pena  detentiva  o  con  altra misura restrittiva della liberta' personale non inferiore nel massimo a quattro anni.     2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o  altra  misura restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per reati di criminalita' organizzata, corruzione  e  riciclaggio,  quando  per  i suddetti reati e' stata inflitta la pena  detentiva  o  altra  misura restrittiva della liberta' personale non inferiore a 2 anni.     |  
|   |                               Articolo 2.        Esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di                              assistenza 
     1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte  Richiesta osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali  del  proprio  diritto interno,  e  da'  esecuzione  alla  richiesta  il  piu'   rapidamente possibile,  tenendo  conto   dei   termini   indicati   dalla   Parte Richiedente.     2. Se la richiesta non puo' essere eseguita secondo le formalita' o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte Richiesta informa prontamente le autorita' della  Parte  Richiedente, indicando le condizioni alle quali puo' essere data  esecuzione  alla richiesta. A tal fine, le Autorita' indicate nell'Articolo 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se  la  Parte  Richiedente accetta  l'assistenza  condizionata,  la  richiesta  e'  eseguita  in conformita' alle modalita' convenute.     3.  La  Parte  Richiesta  si  riserva  la  facolta'  di  rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza, laddove detta  esecuzione interferisca con la prosecuzione di un procedimento  penale  interno. La decisione di rinvio deve essere comunicata alla Parte Richiedente.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Copertura finanziaria 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dalle  spese   di   missione   relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),  valutati  in euro 13.297 annui a  decorrere  dall'anno  2019,  e  dalle  rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere  dall'anno  2019,  nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle  rimanenti  spese,  pari  a  euro 10.100  annui  a  decorrere  dall'anno  2019,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito del programma  « Fondi  di  riserva  e  speciali »  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                               Articolo 3.           Estradizione dei cittadini per altri gravi reati 
     1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' consentita, purche'  siano  soddisfatte  le condizioni  previste  dal  presente  Accordo,  oltre  che  nei   casi menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati punibili  con una pena detentiva o con  altra  misura  restrittiva  della  liberta' personale non inferiore nel massimo a 5 anni.     2. L'estradizione dei propri cittadini ai fini dell'esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena detentiva o  altra  misura restrittiva della liberta' personale, sara' consentita, purche' siano soddisfatte le condizioni previste dal presente  Accordo,  oltre  che nei casi menzionati nell'Articolo 2, anche per altri gravi reati  per i  quali  e'  stata  inflitta  una  pena  detentiva  o  altra  misura restrittiva della  liberta'  personale  di  durata  non  inferiore  a quattro anni.     |  
|   |                               Articolo 3.        Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria 
     1.  Le  richieste  di  assistenza  giudiziaria   possono   essere indirizzate  direttamente  dall'autorita'  giudiziaria  della   Parte Richiedente all'autorita' giudiziaria della Parte Richiesta  e  nello stesso modo possono essere inviate le risposte.     2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria presentata secondo le modalita' di cui al paragrafo che  precede  dovra'  essere trasmessa  alle  Autorita'  indicate  nell'art.  15  comma  1   della Convenzione europea.     |  
|   |                                 Art. 4 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  degli  Accordi   di   cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), ad esclusione  degli  oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica.     |  
|   |                               Articolo 4.           Esecuzione della pena nello stato di cittadinanza 
     1. Nel caso in cui l'estradizione sia richiesta al fine  di  dare corso ad un procedimento  penale,  la  consegna  del  cittadino  puo' essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere  stata giudicata, sia restituita alla Parte Richiesta per l'esecuzione della pena  o  di  altra  misura  restrittiva  della   liberta'   personale eventualmente inflitta nei suoi  confronti  con  sentenza  definitive dalle Autorita' della Parte Richiedente.     2.  Nel  caso  in  cui  l'estradizione  sia  richiesta  ai   fini dell'esecuzione di una pena  detentiva  o  altra  misura  restrittiva della liberta' personale,  la  Parte  Richiesta  puo'  eseguire  essa stessa  tale  pena  o  provvedimento  restrittivo,  conformemente  al proprio diritto interno.     |  
|   |                               Articolo 4.                 Comparizione mediante videoconferenza 
     1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere  ascoltata  in  qualita'  di  testimone  o  perito  dalle Autorita'  competenti  della  Parte  Richiedente,  quest'ultima  puo' chiedere che la comparizione  abbia  luogo  per  videoconferenza,  in conformita'  alle  disposizioni  di  questo  articolo,   se   risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti nel territorio.     2. La comparizione per  videoconferenza  puo'  essere,  altresi', richiesta per l'interrogatorio o  l'esame  di  persona  sottoposta  a procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non  contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della  persona  che  compare  di  essere presente  nel  luogo  in  cui  questa   si   trova   ovvero   dinanzi all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente. Al difensore  deve essere altresi' consentito di comunicare  riservatamente  a  distanza con il proprio assistito.     3. La comparizione mediante videoconferenza  deve  essere  sempre effettuata nel caso in cui la persona che  deve  essere  ascoltata  o interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta.     4.   La   Parte   Richiesta   autorizza   la   comparizione   per videoconferenza sempre che non contrasti con  i  principi  fondamenti del proprio ordinamento interno e purche' disponga dei mezzi  tecnici per realizzarla.     5.  Le  richieste  di  comparizione  per  videoconferenza  devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della  Convenzione europea, i motivi per i quali e' impossibile  o  inopportuno  per  la persona da ascoltare o interrogare, qualora questa non sia sottoposta a custodia, essere presente nel territorio della  Parte  Richiedente. Le richieste devono altresi' indicare chiaramente  l'Autorita'  e  la persona competente a ricevere la dichiarazione.     6. L'Autorita' competente cita a comparire la  persona  che  deve essere sentita in conformita' alla propria legislazione interna.     7. Con  riferimento  alla  comparizione  per  videoconferenza  si applicano le seguenti disposizioni:       a) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati sono  presenti durante  l'assunzione  probatoria,  se  necessario  assistite  da  un interprete. L'Autorita' competente  della  Parte  Richiesta  provvede all'identificazione  della   persona   comparsa   ed   assicura   che l'attivita'  sia  svolta  in  conformita'  al   proprio   ordinamento giuridico  interno.  Quando  l'Autorita'   competente   della   Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non  siano  rispettati  i   principi   fondamentali   della   propria legislazione, adotta immediatamente le  misure  necessarie  affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi;       b) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati  si  accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario;       c)  a  richiesta  della  Parte  Richiedente  o  della   persona comparsa, la Parte Richiesta provvede  affinche'  detta  persona  sia assistita da un interprete, quando cio' sia necessario;       d) la persona citata a rendere  dichiarazioni  ha  facolta'  di rifiutarsi  di  rilasciarle  quando  la  legislazione   della   Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.     8. Salvo quanto stabilito al precedente punto b) del paragrafo  7 di questo articolo,  l'Autorita'  competente  della  Parte  Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui e'  indicata la data ed il luogo dell'udienza, il  contenuto  della  audizione,  i dati identificativi della  persona  comparsa,  le  generalita'  e  la qualifica  di  tutte  le  altre   persone   che   hanno   partecipato all'attivita'  e  le  condizioni  tecniche   in   cui   e'   avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale  e'  tempestivamente trasmesso   dall'Autorita'   competente   della    Parte    Richiesta all'Autorita' competente della  Parte  Richiedente,  per  il  tramite delle rispettive  Autorita'  indicate  nell'art.  15  comma  1  della Convenzione europea.     9. Le spese sostenute dalla Parte  Richiesta  per  effettuare  la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso.     10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2,  ivi  compresa  quella  di realizzare il confronto o la ricognizione di persone e cose.     |  
|   |                                 Art. 5 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 24 luglio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |                               Articolo 5.                        Transito dei cittadini 
     Ciascuna Parte Contraente puo' autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di  un  cittadino  consegnato  all'altra  Parte Contraente da uno stato terzo, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione, a  meno  che  non  si  oppongano ragioni di ordine pubblico.     |  
|   |                               Articolo 5.                   Accertamenti bancari e finanziari 
     1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica  sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno  o  piu'  rapporti  o  conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo  territorio  e  fornisce  alla  Parte  Richiedente  le   relative informazioni, ivi comprese quelle  relative  all'identificazione  dei soggetti abilitati ad  operare  sui  conti,  alla  localizzazione  di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.     2.  La  Parte  Richiesta  comunica  tempestivamente  alla   Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.     3. L'assistenza di cui  al  presente  Articolo  non  puo'  essere rifiutata per motivi di segreto bancario.     |  
|   |                               Articolo 6.                           Entrata in vigore 
     1.  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  il   giorno   di ricevimento dell'ultimo  strumento  di  ratifica  con  cui  le  Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i  canali diplomatici,  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive   procedure interne.     2. Il  presente  Accordo  puo'  essere  modificato  in  qualsiasi momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura  prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e costituira'  parte  integrante del presente Accordo.     3. Il presente Accordo avra' durata  illimitata.  Ciascuna  Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in  qualsiasi momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via diplomatica. La cessazione avra' effetto il  centoottantesimo  giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di  efficacia non pregiudichera'  le  procedure  iniziate  prima  della  cessazione medesima.     4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta  relativa a reati commessi dopo la sua entrata in vigore.     In fede di  cio'  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.     Fatto a Belgrado il 09 febbraio 2017, in due  originali  ciascuno nelle lingue italiana, serba e  inglese,  entrambi  i  testi  facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                               Articolo 6.                           Entrata in vigore 
     1.  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  il   giorno   di ricevimento dell'ultimo  strumento  di  ratifica  con  cui  le  Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i  canali diplomatici,  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive   procedure interne di ratifica.     2. Il presente Accordo  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni modifica entrera' in vigore  in  conformita'  alla  stessa  procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e  costituira'  parte integrante del presente Accordo.     3. Il presente Accordo avra' durata  illimitata.  Ciascuna  Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in  qualsiasi momento  dandone  comunicazione  scritta  all'altra  Parte  per   via diplomatica. La cessazione avra' effetto il  centoottantesimo  giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di  efficacia non pregiudichera'  le  procedure  iniziate  prima  della  cessazione medesima.     In fede di  cio'  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.     Fatto a Belgrado il 09 febbraio 2017, in due  originali  ciascuno nelle lingue italiana, serba e  inglese,  entrambi  i  testi  facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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