Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2019 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2019, n. 89 |
Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria» e, in particolare, l'articolo 7; Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; Vista la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante «Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare» e, in particolare, l'articolo 8, comma 6; Vista la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del protocollo; Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale» e, in particolare, l'articolo 19; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, commi 476, lettere a) e b) e 477 che modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013; Visto il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36, «Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con cui la senatrice avvocato Giulia Bongiorno e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2018 con cui al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, per la pubblica amministrazione; Viste le raccomandazioni del Comitato per i diritti delle persone con disabilita' istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilita' adottata a New York il 13 dicembre 2006, ai punti 8 e 42 delle osservazioni conclusive sul Rapporto iniziale dell'Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016; Considerato che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale e' stato designato quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002; Considerato altresi' che al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale e' stato attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea nonche' il compito di vigilare sulle strutture per l'accoglienza delle persone con disabilita' di cui alla citata Convenzione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il concerto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Garante»: il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; b) «Ufficio»: l'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; c) «Protocollo Onu»: protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
- Si riporta il testo dell'art.7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria): «Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale). - 1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, di seguito denominato «Garante nazionale». 2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. 3. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale e' attribuita un'indennita' forfetaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennita' parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attivita' istituzionali. 4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu' di 2 unita' del Ministero dell'interno e non piu' di 3 unita' degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale e' scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze. 5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie: a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti; b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta'; d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione; e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonche' presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; g) tramette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia. 5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.): «Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis). 14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto legge 17 febbraio 2017, n.13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione illegale.): «Art. 19 (Disposizioni urgenti per assicurare l'effettivita' delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri). - 1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: "centro di permanenza per i rimpatri". 2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: "Tale termine e' prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessita' delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio."; b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non e' possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.". 3. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprieta' pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessita' di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e il Garante dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019. 4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, e' autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020. 5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "terzo periodo".». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 476 e 477 della legge 27 dicembre 2017, n.205 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «Art. 1 (Finalita' e sede dell'Osservatorio). - (Omissis). 476. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu' di 2 unita' del Ministero dell'interno e non piu' di 3 unita' degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale e' scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze"; b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: "5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018 ". 477. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, come modificato dal comma 476, lettera a), e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis).».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse. |
| Allegato 1 Tabella A
Contingente di personale assegnato alle dipendenze dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale di cui almeno venti unita' provenienti dal Ministero della giustizia, non piu' di due unita' dal Ministero dell'interno e non piu' di tre unita' dagli enti del Servizio sanitario nazionale.
============================================================= | Qualifica/Area/Categoria | N. | +===================================================+=======+ | Dirigenti di seconda fascia | 1| +---------------------------------------------------+-------+ | Area funzionale III/ Categoria di inquadramento D | | |o equiparati | 9| +---------------------------------------------------+-------+ | Area funzionale II/ Categoria di inquadramento C o| | |equiparati | 15| +---------------------------------------------------+-------+ | Totale | 25| +---------------------------------------------------+-------+ |
| Art. 2
Composizione dell'ufficio
1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la struttura e la composizione dell'ufficio posto alle dipendenze del Garante. 2. Nell'ambito dei posti disponibili nel contingente previsto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, il personale dell'ufficio appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 146 del 2013, e' scelto con procedure selettive, in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. 3. Al termine della procedura di selezione prevista al comma 2, l'ufficio richiede l'assegnazione del personale selezionato alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali sono tenute a provvedere al trasferimento entro quindici giorni dalla richiesta. 4. Il personale assegnato all'ufficio opera alle esclusive dipendenze del Garante. Su richiesta del medesimo personale o per esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante puo' richiedere, con atto motivato, alle amministrazioni competenti la revoca dell'assegnazione. La revoca su iniziativa dell'amministrazione di appartenenza e' subordinata al parere favorevole del Garante. 5. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali secondo le modalita' previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, nonche' nei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 7 (Gestione delle risorse umane) (Art. 7 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca. 3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale, purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. 4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione. 5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. 5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. (38) 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. ». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.): «Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). - (Omissis). 7. Al fine di valorizzare le professionalita' interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, escluse le universita', gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche' gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo' essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita' sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (Omissis).». |
| Art. 3
Organizzazione dell'ufficio
1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa. 2. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: a) con propria delibera, stabilisce le modalita' di organizzazione e articolazione interna dell'ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attivita' dell'ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare, verificandone l'attuazione; c) adotta il regolamento interno delle attivita' dell'ufficio, recante la disciplina del funzionamento, nonche' il codice di comportamento del personale dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformita' ai principi di cui al protocollo ONU. 3. Il dirigente di seconda fascia di cui alla tabella A, preposto alla direzione dell'ufficio, e' scelto tra i dirigenti di ruolo del Ministero della giustizia.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse. - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi nelle note all'articolo 2. |
| Art. 4
Il direttore dell'ufficio
1. Il direttore dell'ufficio: a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando e indirizzando l'attivita' del personale; b) esercita i poteri di cui agli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'ufficio nel rispetto degli indirizzi e dei criteri determinati dal Garante ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b); c) esercita i compiti delegati dal Garante e, in particolare, e' funzionario delegato alla gestione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attivita' dell'ufficio.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 17 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165: «Art. 5 (Potere di organizzazione) (Art. 4 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 3 del D.Lgs. n. 546 del 1993, successivamente modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 396 del 1997, e nuovamente sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9. 3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorita' amministrative indipendenti.» «Art.17 (Funzioni dei dirigenti) (Art. 17 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del D.Lgs n. 80 del 1998) . - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis; e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti. 1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.». - Per il testo dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Sede e beni strumentali dell'ufficio
1. L'ufficio ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia. 2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale. 3. Le risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per le spese di funzionamento e i compensi del Garante.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 vedi nelle note alle premesse. |
| Art. 6
Rimborso spese
1. Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio e ai consulenti ed esperti di cui all'articolo 2, comma 5, e' riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero. 2. Ai membri del collegio del Garante e' assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. |
| Art. 7
Disposizioni transitorie
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36 e' abrogato. 2. Nell'ambito del contingente previsto nella tabella A allegata al presente decreto e' confermato il personale in servizio presso l'ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 aprile 2019
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno
Il Ministro della giustizia Bonafede
Il Ministro dell'interno Salvini
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1636 |
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