| Gazzetta n. 193 del 19 agosto 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2019, n. 89 |  
| Regolamento concernente la determinazione  della  struttura  e  della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei  diritti  delle  persone  detenute  o  private   della   liberta' personale.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  146,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  10,  e  successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure  urgenti  in  tema  di tutela  dei  diritti  fondamentali  dei  detenuti  e   di   riduzione controllata  della  popolazione  carceraria»   e,   in   particolare, l'articolo 7;   Visto  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;   Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche amministrazioni»;   Vista  la  direttiva  2008/115/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio dell'Unione  europea  recante  «Norme  e  procedure  comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio  di  cittadini  di  paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare» e, in  particolare,  l'articolo 8, comma 6;   Vista la legge 9  novembre  2012,  n.  195,  recante  «Ratifica  ed esecuzione del protocollo opzionale alla  Convenzione  delle  Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 17 e seguenti del protocollo;   Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile   2017,   n.   46,   recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto dell'immigrazione illegale» e, in particolare, l'articolo 19;   Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'articolo 1, commi 476, lettere a) e b) e 477 che  modifica  l'articolo  7  del decreto-legge n. 146 del 2013;   Visto il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36, «Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio  del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della liberta' personale»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con cui la senatrice avvocato Giulia Bongiorno e' stata nominata Ministro senza portafoglio;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° giugno 2018 con cui al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, e'  stato  conferito  l'incarico  per  la  pubblica amministrazione;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 giugno 2018 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatrice avvocato Giulia Bongiorno, per la pubblica amministrazione;   Viste le raccomandazioni del Comitato per i diritti  delle  persone con disabilita' istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilita'  adottata  a  New  York  il  13 dicembre 2006, ai punti 8 e  42  delle  osservazioni  conclusive  sul Rapporto iniziale dell'Italia (CRPD/C(ITA/CO/1) del 6 ottobre 2016;   Considerato che il Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone detenute o private della liberta' personale e' stato designato  quale meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del protocollo opzionale alla Convenzione delle  Nazioni  Unite  contro  la  tortura  e  altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;   Considerato altresi' che al Garante  nazionale  dei  diritti  delle persone  detenute  o  private  della  liberta'  personale  e'   stato attribuito il compito di monitoraggio dei rimpatri forzati  ai  sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio dell'Unione europea nonche' il compito di  vigilare  sulle  strutture per l'accoglienza delle persone con disabilita' di  cui  alla  citata Convenzione;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019;   Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n. 400;   Visto il  concerto  del  Ministro  della  giustizia,  del  Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
                                Adotta                       il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
                              Definizioni 
   1. Ai fini del presente decreto si intende per:     a) «Garante»: il Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone detenute o private  della  liberta'  personale,  istituito  ai  sensi dell'articolo  7  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;     b) «Ufficio»: l'ufficio del Garante nazionale dei  diritti  delle persone detenute o private della  liberta'  personale,  istituito  ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;     c) «Protocollo Onu»: protocollo opzionale alla Convenzione  delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o  pene  crudeli, inumane  o  degradanti,  fatto  a  New  York  il  18  dicembre  2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195.  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
           Note alle premesse 
               - Si riporta il testo dell'art.7 del decreto  legge  23          dicembre 2013, n.146 (Misure urgenti in tema di tutela  dei          diritti  fondamentali   dei   detenuti   e   di   riduzione          controllata della popolazione carceraria):                 «Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle  persone          detenute o  private  della  liberta'  personale). -  1.  E'          istituito, presso il Ministero della giustizia, il  Garante          nazionale dei diritti  delle  persone  detenute  o  private          della liberta' personale, di  seguito  denominato  «Garante          nazionale».                2. Il Garante nazionale  e'  costituito  in  collegio,          composto dal presidente e da due membri, i quali restano in          carica per cinque anni non prorogabili.  Essi  sono  scelti          tra    persone,    non    dipendenti    delle     pubbliche          amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza          nelle discipline afferenti la tutela dei diritti  umani,  e          sono nominati, previa delibera del Consiglio dei  Ministri,          con decreto del Presidente  della  Repubblica,  sentite  le          competenti commissioni parlamentari.                3. I componenti  del  Garante  nazionale  non  possono          ricoprire cariche  istituzionali,  anche  elettive,  ovvero          incarichi  in   partiti   politici.   Sono   immediatamente          sostituiti in caso di dimissioni,  morte,  incompatibilita'          sopravvenuta,  accertato  impedimento  fisico  o  psichico,          grave violazione dei doveri  inerenti  all'ufficio,  ovvero          nel caso in cui riportino condanna  penale  definitiva  per          delitto non colposo. Ai componenti del Garante nazionale e'          attribuita un'indennita' forfetaria annua,  determinata  in          misura pari al 40 per  cento  dell'indennita'  parlamentare          annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri          del collegio, fermo restando il diritto al  rimborso  delle          spese  effettivamente  sostenute  di  vitto,   alloggio   e          trasporto per gli spostamenti effettuati nello  svolgimento          delle attivita' istituzionali.                4. Alle  dipendenze  del  Garante  nazionale,  che  si          avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione          dal Ministro della giustizia, e' istituito un  ufficio  nel          numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno  20          dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu'          di 2 unita' del Ministero dell'interno  e  non  piu'  di  3          unita' degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  che          conservano   il   trattamento   economico   in   godimento,          limitatamente alle voci fisse e continuative, con  oneri  a          carico delle amministrazioni di provenienza sia in  ragione          degli emolumenti di  carattere  fondamentale  che  per  gli          emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli          altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a          carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale          e' scelto in  funzione  delle  conoscenze  acquisite  negli          ambiti  di  competenza  del  Garante.  La  struttura  e  la          composizione dell'ufficio sono determinate con decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il          Ministro della giustizia, il  Ministro  dell'interno  e  il          Ministro dell'economia e delle finanze.                5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire          rapporti di  collaborazione  con  i  garanti  territoriali,          ovvero con altre figure istituzionali comunque  denominate,          che hanno competenza nelle stesse materie:                 a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia  dei          detenuti,  degli  internati,  dei  soggetti  sottoposti   a          custodia  cautelare  in  carcere  o  ad  altre   forme   di          limitazione  della  liberta'  personale  sia   attuata   in          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla          Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui  diritti          umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai          regolamenti;                 b) visita, senza necessita'  di  autorizzazione,  gli          istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari          e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone          sottoposte a misure di sicurezza  detentive,  le  comunita'          terapeutiche e  di  accoglienza  o  comunque  le  strutture          pubbliche e private dove si trovano  persone  sottoposte  a          misure alternative o alla misura  cautelare  degli  arresti          domiciliari, gli istituti penali per minori e le  comunita'          di  accoglienza  per  minori  sottoposti  a   provvedimenti          dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e  senza          che  da  cio'  possa  derivare  danno  per   le   attivita'          investigative in corso, le camere di sicurezza delle  Forze          di  polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a  qualunque          locale  adibito  o  comunque   funzionale   alle   esigenze          restrittive;                 c) prende  visione,  previo  consenso  anche  verbale          dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo  della          persona detenuta  o  privata  della  liberta'  personale  e          comunque  degli  atti   riferibili   alle   condizioni   di          detenzione o di privazione della liberta';                 d) richiede alle amministrazioni  responsabili  delle          strutture indicate alla lettera  b)  le  informazioni  e  i          documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione  non          fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa  il          magistrato di sorveglianza  competente  e  puo'  richiedere          l'emissione di un ordine di esibizione;                 e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai          diritti previsti  agli  articoli  20,  21,  22,  e  23  del          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della          Repubblica  31  agosto   1999,   n.   394,   e   successive          modificazioni, presso i centri di permanenza per i rimpatri          previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto          legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   e   successive          modificazioni, nonche' presso i locali di cui  all'articolo          6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto  legislativo  18          agosto 2015, n. 142, accedendo senza restrizione alcuna  in          qualunque locale;                 f)      formula      specifiche       raccomandazioni          all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle          norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e          dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della  legge          26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione  interessata,  in          caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel  termine          di trenta giorni;                 g) tramette annualmente una relazione  sull'attivita'          svolta ai Presidenti del Senato della  Repubblica  e  della          Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e  al          Ministro della giustizia.                5-bis. Per il funzionamento del Garante  nazionale  e'          autorizzata la spesa di euro  200.000  per  ciascuno  degli          anni 2016 e 2017  e  di  euro  300.000  annui  a  decorrere          dall'anno 2018.».               - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  3  della          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri.):                 «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».               - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14  della          legge 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti  per  lo          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei          procedimenti di decisione e di controllo.):                 «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).          - (Omissis).                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni   di   legge   o          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla          richiesta.               (Omissis).».               - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto          legge 17 febbraio  2017,  n.13  (Disposizioni  urgenti  per          l'accelerazione dei procedimenti in materia  di  protezione          internazionale, nonche' per il contrasto  dell'immigrazione          illegale.):               «Art.   19   (Disposizioni   urgenti   per   assicurare          l'effettivita' delle  espulsioni  e  il  potenziamento  dei          centri  di  permanenza   per   i   rimpatri).   -   1.   La          denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di          cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,          n. 286, e' sostituita, ovunque presente in disposizioni  di          legge o regolamento, dalla seguente: "centro di  permanenza          per i rimpatri".                2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono          apportate le seguenti modificazioni:                 a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo e'          inserito il  seguente:  "Tale  termine  e'  prorogabile  di          ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del  giudice          di  pace,  nei  casi  di  particolare  complessita'   delle          procedure  di  identificazione  e  di  organizzazione   del          rimpatrio.";                 b) all'articolo 16, dopo il comma 9, e'  aggiunto  il          seguente:                   "9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando  non          e' possibile effettuare il rimpatrio  dello  straniero  per          cause di forza maggiore, l'autorita' giudiziaria dispone il          ripristino  dello  stato  di  detenzione   per   il   tempo          strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di          espulsione.".                3. Al fine di assicurare la piu'  efficace  esecuzione          dei  provvedimenti  di  espulsione  dello   straniero,   il          Ministro   dell'interno,   d'intesa   con    il    Ministro          dell'economia e delle finanze,  adotta  le  iniziative  per          garantire  l'ampliamento  della  rete  dei  centri  di  cui          all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio          1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione  delle          strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione          dei  centri  di  nuova  istituzione  avviene,  sentito   il          presidente  della  regione  o  della   provincia   autonoma          interessata, privilegiando i siti  e  le  aree  esterne  ai          centri urbani che risultino piu' facilmente raggiungibili e          nei quali siano presenti strutture di  proprieta'  pubblica          che  possano   essere,   anche   mediante   interventi   di          adeguamento o ristrutturazione,  resi  idonei  allo  scopo,          tenendo conto della necessita' di realizzare  strutture  di          capienza  limitata  idonee  a   garantire   condizioni   di          trattenimento  che  assicurino  l'assoluto  rispetto  della          dignita' della persona. Nei centri di cui al presente comma          si applicano le disposizioni di cui all'articolo  67  della          legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  il  Garante  dei  diritti          delle persone detenute o private della  liberta'  personale          esercita tutti i poteri di verifica e  di  accesso  di  cui          all'articolo 7, comma 5, lettera e), del  decreto-legge  23          dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla          legge 21 febbraio 2014, n. 10.                Per le spese di realizzazione dei centri,  pari  a  13          milioni di euro, si provvede a  valere  sulle  risorse  del          fondo di cui all'articolo 1,  comma  140,  della  legge  11          dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei  centri          e' autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro          12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090  a  decorrere  dal          2019.                4. Al fine di garantire l'esecuzione  delle  procedure          di  espulsione,  respingimento   o   allontanamento   degli          stranieri irregolari dal territorio dello Stato,  anche  in          considerazione  dell'eccezionale  afflusso   di   cittadini          stranieri provenienti dal Nord Africa,  e'  autorizzata  in          favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa          di euro 19.125.000 a valere  sulle  risorse  del  programma          FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione  cofinanziato          dall'Unione   europea   nell'ambito    del    periodo    di          programmazione 2014/2020.                5.  Al  fine  di  assicurare  lo   svolgimento   delle          attivita' umanitarie presso i centri  per  i  rimpatri  dei          cittadini stranieri e garantire la  gestione  dei  predetti          centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e  dei          richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo  periodo,          del decreto legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  le          parole: "secondo periodo" sono sostituite  dalle  seguenti:          "terzo periodo".».               - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 476 e  477          della legge 27 dicembre 2017, n.205 (bilancio di previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio          pluriennale per il triennio 2018-2020):               «Art.  1  (Finalita'   e   sede   dell'Osservatorio). -          (Omissis).                 476. All'articolo 7  del  decreto-legge  23  dicembre          2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21          febbraio  2014,  n.  10,   sono   apportate   le   seguenti          modificazioni:                 a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:                   "4. Alle dipendenze del Garante nazionale,  che  si          avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione          dal Ministro della giustizia, e' istituito un  ufficio  nel          numero massimo di 25 unita' di personale, di cui almeno  20          dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non piu'          di 2 unita' del Ministero dell'interno  e  non  piu'  di  3          unita' degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  che          conservano   il   trattamento   economico   in   godimento,          limitatamente alle voci fisse e continuative, con  oneri  a          carico delle amministrazioni di provenienza sia in  ragione          degli emolumenti di  carattere  fondamentale  che  per  gli          emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli          altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a          carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale          e' scelto in  funzione  delle  conoscenze  acquisite  negli          ambiti  di  competenza  del  Garante.  La  struttura  e  la          composizione dell'ufficio sono determinate con decreto  del          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il          Ministro della giustizia, il  Ministro  dell'interno  e  il          Ministro dell'economia e delle finanze";                 b) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:                "5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale  e'          autorizzata la spesa di euro  200.000  per  ciascuno  degli          anni 2016 e 2017  e  di  euro  300.000  annui  a  decorrere          dall'anno 2018 ".                477. Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri  di  cui  al   comma   4   dell'articolo   7   del          decreto-legge n. 146 del 2013, come  modificato  dal  comma          476, lettera a), e' adottato entro tre mesi dalla  data  di          entrata in vigore della presente legge.               (Omissis).». 
           Note all'art. 1: 
               - Per il testo dell'articolo 7  del  decreto  legge  23          dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse.   |  
|   |                                                             Allegato 1  Tabella A 
     Contingente di personale assegnato alle  dipendenze  dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone  detenute  o  private della liberta' personale di cui almeno venti unita'  provenienti  dal Ministero della giustizia,  non  piu'  di due  unita'  dal  Ministero dell'interno e  non  piu'  di tre  unita'  dagli  enti  del  Servizio sanitario nazionale. 
     =============================================================    |              Qualifica/Area/Categoria             |   N.  |    +===================================================+=======+    | Dirigenti di seconda fascia                       |      1|    +---------------------------------------------------+-------+    | Area funzionale III/ Categoria di inquadramento D |       |    |o equiparati                                       |      9|    +---------------------------------------------------+-------+    | Area funzionale II/ Categoria di inquadramento C o|       |    |equiparati                                         |     15|    +---------------------------------------------------+-------+    |                  Totale                           |     25|    +---------------------------------------------------+-------+     |  
|   |                                 Art. 2 
                       Composizione dell'ufficio 
   1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'articolo  7,  comma 4, del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, la struttura e la composizione dell'ufficio posto alle dipendenze del Garante.   2. Nell'ambito  dei  posti  disponibili  nel  contingente  previsto nell'allegata  tabella  A,  che  costituisce  parte  integrante   del presente decreto, il personale  dell'ufficio  appartenente  ai  ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo  7,  comma  4,  del  citato decreto-legge n. 146 del 2013, e' scelto con procedure selettive,  in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti  di  competenza  del Garante.   3. Al termine della procedura di selezione  prevista  al  comma  2, l'ufficio richiede  l'assegnazione  del  personale  selezionato  alle amministrazioni di rispettiva appartenenza, le quali  sono  tenute  a provvedere al trasferimento entro quindici giorni dalla richiesta.   4.  Il  personale  assegnato  all'ufficio  opera   alle   esclusive dipendenze del Garante. Su richiesta del  medesimo  personale  o  per esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante puo' richiedere,  con atto   motivato,   alle   amministrazioni   competenti   la    revoca dell'assegnazione. La revoca su  iniziativa  dell'amministrazione  di appartenenza e' subordinata al parere favorevole del Garante.   5. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali secondo  le modalita' previste dall'articolo 7 del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse di cui all'articolo  7,  comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  146,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21  febbraio  2014,  n.  10,  nonche'  nei limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122.  
           Note all'art. 2: 
               - Per il testo dell'articolo 7  del  decreto  legge  23          dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse.               - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto          legislativo  30   marzo   2001,   n.165   (Norme   generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni pubbliche):                 «Art. 7 (Gestione delle risorse umane)  (Art.  7  del          D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del          D.Lgs n. 546 del 1993 e  poi  modificato  dall'art.  3  del          D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Le  pubbliche  amministrazioni          garantiscono parita' e pari opportunita' tra uomini e donne          e l'assenza di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e          indiretta, relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento          sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilita',          alla religione o alla lingua, nell'accesso al  lavoro,  nel          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni          forma di violenza morale o psichica al proprio interno.                2.  Le  amministrazioni  pubbliche   garantiscono   la          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di          ricerca.                3. Le amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto          1991, n. 266.                4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica          amministrazione.                5. Le amministrazioni pubbliche  non  possono  erogare          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle          prestazioni effettivamente rese.                5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,          altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad  essi          non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta          fermo che la disposizione di cui all'articolo 2,  comma  1,          del decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81,  non  si          applica alle pubbliche amministrazioni.                6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in          presenza dei seguenti presupposti di legittimita':                 a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;                 b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le          risorse umane disponibili al suo interno;                 c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di          affidamento dell'incarico;                 d) devono essere preventivamente determinati  durata,          oggetto e compenso della collaborazione.                Si   prescinde   dal   requisito   della    comprovata          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la          maturata esperienza nel settore.                Il ricorso ai contratti di cui al presente  comma  per          lo svolgimento  di  funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei          soggetti  incaricati  ai  sensi  del  medesimo  comma  come          lavoratori  subordinati   e'   causa   di   responsabilita'          amministrativa  per  il  dirigente  che  ha   stipulato   i          contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del          decreto-legge  12  luglio  2004,  n.  168  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2004,  n.  191,  e'          soppresso.   Si   applicano   le   disposizioni    previste          dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in  caso          di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma,          fermo restando il divieto di costituzione  di  rapporti  di          lavoro a tempo indeterminato, si  applica  quanto  previsto          dal citato articolo 36, comma 5-quater.                6-bis. Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di          collaborazione.                6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto          2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui  al  comma  6.          (38)                6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6,  6-bis  e          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi          indipendenti di valutazione  di  cui  all'articolo  14  del          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le          finalita' di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  17          maggio 1999, n. 144.                6-quinquies. Rimangono ferme le speciali  disposizioni          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo  14          del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. ».               - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  7,  del          decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'          economica.):                 «Art.  6  (Riduzione   dei   costi   degli   apparati          amministrativi). - (Omissis).                7. Al fine di valorizzare le professionalita'  interne          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche          amministrazioni di cui al comma  3  dell'articolo  1  della          legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.               (Omissis).».   |  
|   |                                 Art. 3 
                      Organizzazione dell'ufficio 
   1.  L'organizzazione  dell'ufficio  e'  ispirata  ai  principi   di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attivita' amministrativa.   2. Il Garante, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo  7 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10:     a)   con   propria   delibera,   stabilisce   le   modalita'   di organizzazione e articolazione interna dell'ufficio, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;     b) determina gli indirizzi e  i  criteri  generali  ai  quali  si informa  l'attivita'  dell'ufficio  e  definisce  gli  obiettivi   da realizzare, verificandone l'attuazione;     c) adotta il regolamento interno  delle  attivita'  dell'ufficio, recante  la  disciplina  del  funzionamento,  nonche'  il  codice  di comportamento del personale dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano  con  il  Garante,  in  conformita'  ai principi di cui al protocollo ONU.   3. Il dirigente di seconda fascia di cui alla tabella  A,  preposto alla direzione dell'ufficio, e' scelto tra i dirigenti di  ruolo  del Ministero della giustizia.  
           Note all'art. 3: 
               - Per il testo dell'articolo 7  del  decreto  legge  23          dicembre 2013, n.146 vedi nelle note alle premesse.               - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vedi          nelle note all'articolo 2.   |  
|   |                                 Art. 4 
                       Il direttore dell'ufficio 
   1. Il direttore dell'ufficio:     a)  cura  l'esecuzione   delle   disposizioni   del   Garante   e l'attuazione  dei  programmi  e  degli   obiettivi,   coordinando   e indirizzando l'attivita' del personale;     b) esercita i poteri di cui agli articoli  5  e  17  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedendo alla gestione  e  alla valutazione del personale assegnato all'ufficio  nel  rispetto  degli indirizzi  e  dei  criteri   determinati   dal   Garante   ai   sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b);     c) esercita i compiti delegati dal Garante e, in particolare,  e' funzionario delegato alla gestione delle risorse di cui  all'articolo 7,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.   146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;     d) assicura al Garante una  completa  e  tempestiva  informazione sulla complessiva attivita' dell'ufficio.  
           Note all'art. 4: 
               - Si riporta il testo degli articoli 5 e 17 del  citato          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165:                 «Art. 5 (Potere di organizzazione) (Art. 4 del D.Lgs.          n. 29 del 1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  3  del          D.Lgs.  n.  546  del   1993,   successivamente   modificato          dall'art. 9 del  D.Lgs.  n.  396  del  1997,  e  nuovamente          sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 80 del 1998). - 1.  Le          amministrazioni  pubbliche  assumono  ogni   determinazione          organizzativa  al  fine  di  assicurare  l'attuazione   dei          principi di cui all'articolo 2, comma 1, e  la  rispondenza          al pubblico interesse dell'azione amministrativa.                2. Nell'ambito delle leggi e degli atti  organizzativi          di cui all'articolo  2,  comma  1,  le  determinazioni  per          l'organizzazione degli uffici e  le  misure  inerenti  alla          gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio          di pari opportunita',  e  in  particolare  la  direzione  e          l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli  uffici  sono          assunte  in  via  esclusiva  dagli  organi  preposti   alla          gestione con la capacita' e i poteri del privato datore  di          lavoro, fatte  salve  la  sola  informazione  ai  sindacati          ovvero le ulteriori forme di partecipazione,  ove  previsti          nei contratti di cui all'articolo 9.                3.  Gli  organismi  di  controllo  interno  verificano          periodicamente   la   rispondenza   delle    determinazioni          organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1,          anche  al  fine  di  proporre   l'adozione   di   eventuali          interventi correttivi e di fornire elementi per  l'adozione          delle misure previste nei confronti dei responsabili  della          gestione.                3-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si          applicano    anche    alle     Autorita'     amministrative          indipendenti.»                 «Art.17 (Funzioni dei dirigenti) (Art. 17  del  D.Lgs          n. 29 del 1993, come  sostituito  prima  dall'art.  10  del          D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 12 del  D.Lgs  n.  80          del 1998)  .  -  1.  I  dirigenti,  nell'ambito  di  quanto          stabilito dall'articolo 4  esercitano,  fra  gli  altri,  i          seguenti compiti e poteri:                 a)  formulano  proposte  ed   esprimono   pareri   ai          dirigenti degli uffici dirigenziali generali;                 b) curano l'attuazione dei progetti e delle  gestioni          ad essi assegnati dai dirigenti degli  uffici  dirigenziali          generali,  adottando  i  relativi  atti   e   provvedimenti          amministrativi ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e  di          acquisizione delle entrate;                 c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi  delegati          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;                 d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'          degli uffici che da essi dipendono e dei  responsabili  dei          procedimenti amministrativi, anche con  poteri  sostitutivi          in caso di inerzia;                 d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse  e          dei profili professionali necessari  allo  svolgimento  dei          compiti  dell'ufficio  cui  sono  preposti  anche  al  fine          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale          del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;                 e) provvedono alla gestione  del  personale  e  delle          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri          uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo  16,          comma 1, lettera l-bis;                 e-bis)  effettuano  la  valutazione   del   personale          assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio  del          merito, ai fini della progressione economica e tra le aree,          nonche'  della  corresponsione  di   indennita'   e   premi          incentivanti.                1-bis.  I  dirigenti,  per  specifiche  e   comprovate          ragioni di servizio, possono delegare  per  un  periodo  di          tempo determinato, con  atto  scritto  e  motivato,  alcune          delle  competenze  comprese  nelle  funzioni  di  cui  alle          lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano          le posizioni  funzionali  piu'  elevate  nell'ambito  degli          uffici ad essi  affidati.  Non  si  applica  in  ogni  caso          l'articolo 2103 del codice civile.».               - Per il testo dell'articolo 7  del  decreto  legge  23          dicembre 2013, n. 146 vedi nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 5 
                 Sede e beni strumentali dell'ufficio 
   1. L'ufficio ha sede in Roma nei locali messi  a  disposizione  dal Ministero della giustizia.   2. Il Ministero della giustizia, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica, destina all'ufficio  gli  arredi  e  i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al  suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni  di  propria pertinenza, alle  eventuali  esigenze  organizzative  e  di  supporto logistico per lo svolgimento  dei  compiti  del  Garante  sull'intero territorio nazionale.   3. Le risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla  legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono iscritte  su  apposito  capitolo  dello stato di previsione del Ministero della giustizia  per  le  spese  di funzionamento e i compensi del Garante.  
           Note all'art. 5: 
               - Per il testo dell'articolo  7  del  decreto-legge  23          dicembre 2013, n. 146 vedi nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 6 
                            Rimborso spese 
   1. Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio  e ai  consulenti  ed  esperti  di  cui  all'articolo  2,  comma  5,  e' riconosciuto il  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e documentate per missioni all'interno e all'estero.   2. Ai membri del collegio del Garante  e'  assicurato  il  rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo  svolgimento  delle attivita' istituzionali.     |  
|   |                                 Art. 7 
                       Disposizioni transitorie 
   1. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  il decreto del  Ministro  della  giustizia  11  marzo  2015,  n.  36  e' abrogato.   2. Nell'ambito del contingente previsto nella tabella A allegata al presente decreto  e'  confermato  il  personale  in  servizio  presso l'ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo osservare. 
     Roma, 10 aprile 2019 
              p. Il Presidente del Consiglio dei ministri              Il Ministro per la pubblica amministrazione                               Bongiorno 
                      Il Ministro della giustizia                               Bonafede 
                       Il Ministro dell'interno                                Salvini 
               Il Ministro dell'economia e delle finanze                                 Tria   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 1636     |  
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