Estratto determina AAM/AIC n. 146/2019 del 16 luglio 2019 
     Procedura europea: IT/H/0561/001/DC.     Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FASTUFLEX  nella forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: societa'  A.  Menarini  industrie  farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Sette Santi n.  3 - 50131 Firenze, codice fiscale n. 00395270481.     Confezioni:       «180  mg  cerotto   medicato»   5   cerotti   in   bustina   in PAP/PE/Al/EMAA, A.I.C. n. 045952013 (in base  10),  1CUC0F  (in  base 32);       «180  mg  cerotto  medicato»   10   cerotti   in   bustina   in PAP/PE/Al/EMAA, A.I.C. n. 045952025 (in base  10),  1CUC0T  (in  base 32).     Validita' prodotto integro: tre anni.     Dopo la prima apertura della busta sigillata: quattro mesi.     Forma farmaceutica: cerotto medicato.     Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non richiede particolari condizioni della temperatura di conservazione.     Composizione:       principio attivo: ogni cerotto medicato delle dimensioni di  10 cm × 14 cm contiene un totale  di  180  mg  di  diclofenac  epolamina equivalenti a 140 mg di diclofenac sodico;       eccipienti:         strato di supporto: supporto  in  poliestere  di  tessuto-non tessuto;         strato  adesivo  (gel  attivo):  gelatina,  povidone   (K90), sorbitolo liquido (non cristallizzabile),  caolino  pesante,  titanio diossido  (E171),  glicole  propilenico,  metile  paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216),  disodio  edetato,  acido tartarico, alluminio glicinato, caramellosa  sodica,  o  poliacrilato sodico, 1,3-butilenglicole, polisorbato 80, acqua depurata;         strato protettivo: film in polipropilene.     Indicazioni  terapeutiche:  trattamento  sintomatico  locale   di dolori  e  infiammazioni  di  natura  reumatica   o   traumatica   di articolazioni, muscoli, tendini e legamenti.     Responsabile del rilascio lotti: Miat S.p.a., piazza G.  Pasolini n. 2 - 20159 Milano (Italia). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe «C-bis». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |