Estratto determina AAM/AIC n. 145/2019 del 16 luglio 2019 
     Procedura europea: PT/H/2186/001-002/DC.     Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOLIFENACINA DOC nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Turati  n.  40  -  20121  Milano,  codice  fiscale  n. 11845960159.     Confezioni:       «5 mg compresse rivestite con film»  10  compresse  in  blister PVC/PVDC/Al, A.I.C. n. 046744013 (in base 10), 1DLJGF (in base 32);       «5 mg compresse rivestite con film»  30  compresse  in  blister PVC/PVDC/Al, A.I.C. n. 046744025 (in base 10), 1DLJGT (in base 32);       «10 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in  blister PVC/PVDC/Al, A.I.C. n. 046744037 (in base 10), 1DLJH5 (in base 32).     Validita' prodotto integro: tre anni.     Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.     Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.     Composizione:       «Solifenacina Doc» 5 mg:         principio attivo: 5 mg di solifenacina succinato, equivalente a 3,8 mg di solifenacina;         nucleo della compressa: amido di mais,  lattosio  monoidrato, ipromellosa, magnesio stearato;         film di rivestimento: ipromellosa,  talco,  titanio  diossido (E171), macrogol, ossido di ferro giallo (E172);       «Solifenacina Doc» 10 mg:         principio  attivo:   10   mg   di   solifenacina   succinato, equivalente a 7,5 mg di solifenacina;         nucleo della compressa: amido di mais,  lattosio  monoidrato, ipromellosa, magnesio stearato;         film di rivestimento: ipromellosa,  talco,  titanio  diossido (E171), macrogol, ossido di ferro rosso (E172).     Responsabile del rilascio  lotti:  Atlantic  Pharma  -  Produções Farmacêuticas S.A. - Rua da Tapada Grande n° 2, Abrunheira - 2710-089 Sintra - Portogallo.     Indicazioni      terapeutiche:      trattamento       sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o aumento della frequenza  urinaria  e dell'urgenza che possono verificarsi in pazienti con  sindrome  della vescica iperattiva. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8, comma 10, lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.     Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7)  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato   sul   portale   web dell'Agenzia europea dei medicinali,  preveda  la  presentazione  dei rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo medicinale.   In   tal   caso   il    titolare    dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con l'elenco EURD.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |